Sentenza 9 dicembre 2003
Massime • 2
Oggetto della prova ai sensi dell'art. 187 cod. proc. pen. sono i fatti che si riferiscono all'imputazione, e quindi non solo i fatti costituenti la condotta tipica della norma incriminatrice ma anche quelli pertinenti, e utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti. È affidato al giudice il compito di effettuare la valutazione della pertinenza, della quale deve dare congrua motivazione in sentenza. (Fattispecie in materia di corruzione nella quale il giudice aveva ritenuto pertinenti le prove dichiarative di alcuni pentiti che riferivano fatti non immediatamente riferibili alla vicenda ma funzionali alla dimostrazione del meccanismo di distribuzione degli appalti in Sicilia e alla natura della impresa, coinvolta negli episodi corruttivi, di società collegata a " cosa nostra").
In tema di reato di corruzione propria, non è necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri d'ufficio, sussistendo la fattispecie anche quando, pur rispondendo ogni singolo atto ai requisiti di legge, nell'insieme del servizio reso dal pubblico ufficiale vi sia stato un totale asservimento della funzione agli interessi del privato, concretizzatosi in una sostanziale rinuncia allo svolgimento della funzione di controllo in cambio di provati pagamenti in suo favore.
Commentari • 2
- 1. Art. 533 - Condanna dell’imputatohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna giurisprudenziale Condanna dell'imputato (art. 533) Principio dell'al di là di ogni ragionevole dubbio (sentenze di condanna) Il principio “al di là di ogni ragionevole dubbio”, da considerarsi un pilastro del sistema, non costituisce solo una regola di giudizio ma proietta la propria rilevanza anche sul piano della formazione della prova, imponendo l'acquisizione di materiale probatorio di fonte non unilaterale, in modo che la decisione giudiziale possa fondarsi sull'apporto dialettico di elementi dimostrativi di provenienza contrapposta, sì da dar vita a una feconda dialettica conoscitiva e a un quadro probatorio caratterizzato da ricchezza ed affidabilità di apporti …
Leggi di più… - 2. Il nodo della “stabile messa a libro paga dell’agente pubblico” in tema di corruzioneAdmin · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 10 febbraio 2020
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 09/12/2003, n. 2622 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2622 |
| Data del deposito : | 9 dicembre 2003 |
Testo completo
Dott. MORELLI ES - Presidente - del 09/12/2003
1. Dott. DE CHIARA ES - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. CARMENINI Secondo Libero - Consigliere - N. 1832
3. Dott. FENU Luigi - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. FUMU Giacomo - Consigliere - N. 1926/2003
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sui ricorsi proposti da:
UC LE, Lo RE ES, NI NN e la parte civile ZZ s.p.a.;
avverso la sentenza in data 12.6.2002 della Corte di appello di Caltanissetta;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
Udita la relazione svolta dal Consigliere Dr. G. Fumu;
Udita la requisitoria del Pubblico Ministero rappresentato dal S. P. G. Dr. G. Febbraro che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
Uditi i difensori degli imputati Avvocati Butera, Di Benedetto e Mormino.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con decreto del giudice dell'udienza preliminare in data 9.6.1994 UC LE, Lo RE ES e NI NN erano rinviati a giudizio davanti al tribunale di Caltanissetta per rispondere, il UC,
A) del delitto di concussione, per avere, nella sua qualità di funzionario dell'ANAS incaricato dell'assistenza ai lavori di realizzazione dello svincolo di Pietrapersia sulla strada a scorrimento veloce Caltanissetta - Gela, appaltati alla DI SP, abusando dei poteri derivanti dalla sua funzione, indotto i responsabili per la Sicilia della ZZ SP (società incaricata, in virtù di regolare contratto con la suddetta DI, della fornitura del conglomerato cementizio) a dargli o comunque a promettergli indebitamente somme di denaro, effettivamente consegnate in più soluzioni per un ammontare complessivo di circa sessanta milioni di lire. Con l'aggravante di avere cagionato alla parte offesa un danno patrimoniale di rilevante gravita;
in Caltanissetta ed altrove dal dicembre 1991 al 20 aprile 1993;
il Lo RE ed il NI (ed altri, poi assolti).
B) del delitto di estorsione continuata, per avere, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso tra loro ed il NI, nella sua qualità di dirigente responsabile per la Sicilia della ZZ SP, quale ispiratore dell'azione, costretto, mediante la minaccia consistente nella prospettazione di non affidare loro alcun ulteriore incarico lavorativo, vari proprietari di autobetoniere adibite al trasporto ed alla consegna di materiali all'DI SP per conto della ZZ SP, a corrispondere somme di denaro, commisurate proporzionalmente ai trasporti effettuati in ragione di L. 2000 per ogni metro cubo di materiale trasportato.
Ciò al fine di conseguire l'ingiusto profitto consistente nel procurarsi il denaro necessario ad esaudire le richieste del UC, come descritte al capo A) della rubrica.
In Caltanissetta dal settembre 1992 fino al 20 aprile 1993. Secondo l'ipotesi accusatoria, in buona sostanza, alle pretese concussive del UC i responsabili della ZZ avrebbero fatto fronte imponendo a loro volta un esborso ai c.d. "padroncini" che, per conto della medesima società, trasportavano il conglomerato necessario ai lavori del cantiere DI;
esborso che materialmente veniva effettuato mediante la restituzione in contanti, da parte dei predetti, della somma di L. 2000 per ogni metro cubo di materiale per il movimento del quale avevano ricevuto il maggior compenso contrattualmente pattuito (L. 8250) ed effettivamente fatturato. Il tribunale, all'esito del dibattimento, con sentenza del 14.12.1996:
dichiarava il UC, concesse le circostanze attenuanti generiche ritenute prevalenti, colpevole del delitto di concussione ascrittogli e lo condannava, altresì, al risarcimento dei danni in favore della parte civile;
fondava l'affermazione di colpevolezza sulle convergenti dichiarazioni, anche aliunde riscontrate, dei coimputati Lo RE e NI, destinatari delle sue richieste di denaro ed il primo, in particolare, materiale erogatore delle somme, disattendendo la deduzione difensiva secondo cui egli, semplice assistente, non fosse dotato di alcun potere di condizionamento, in quanto risultava dimostrato come di fatto, unico funzionario ANAS sempre presente ai lavori, svolgesse un ruolo di preminenza all'interno del cantiere e come, altresì, sfruttando la circostanza che, per i continui solleciti a dare inizio ai lavori rivolti dall'ANAS, l'DI si fosse trovata quasi costretta ad affidare la fornitura alla ZZ, ben potesse essere stata da lui vantata, al fine di rafforzare la propria credibilità verso i destinatari delle richieste di denaro, la sua favorevole mediazione per la scelta del contraente, vera o falsa che fosse detta circostanza;
dichiarava altresì il Lo RE ed il NI responsabili del delitto di violenza privata, così modificata l'originaria contestazione, concesse le circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza;
osservava in proposito il tribunale che se le richieste di denaro avanzate ai c.d. "padroncini" allo scopo di provvedere al pagamento della tangente pretesa dal UC presentavano il carattere dell'ingiustizia, non trovando esse alcuna tutela nell'ordinamento ed essendo state accettate dai destinatari solo per il timore di perdere la possibilità di lavorare, era assente nella specie l'elemento costitutivo del delitto di estorsione consistente nel danno, atteso che tutte le persone offese escusse nel dibattimento avevano riferito che il pagamento di L. 8250 a metro cubo pattuito per il trasporto al cantiere DI era molto vantaggioso, sicché la decurtazione conseguente alla restituzione di L. 2000 effettuata nelle mani dei geometri della ZZ non aveva comportato alcun pregiudizio patrimoniale, come peraltro confermato dalla considerazione che successivamente all'arresto degli imputati il prezzo unitario era stato ridotto fino alla cifra di L. 6000, proprio perché ritenuto congruo;
ed in quanto tutti avevano consapevolezza della destinazione finale delle somme di danaro che ciascuno restituiva in contanti a fronte dei pagamenti effettuati dalla ZZ SP con assegni circolari di importo corrispondente alle tariffe stabilite in contratto.
Avverso detta decisione proponevano appello:
il pubblico ministero, dolendosi dell'entità della pena inflitta al UC, della "diversa rubricazione" del delitto contestato ai rimanenti imputati e del riconoscimento, per tutti, delle attenuanti generiche;
- l'imputato UC, instando per la rinnovazione del dibattimento al fine di accertare il contesto di fortissima supremazia non solo commerciale - perché ricollegabile ad ipotizzate collusioni con associazioni mafiose - in cui si collocavano le attività della ZZ SP, e ribadendo l'assenza di prove in ordine alla sua responsabilità sia sotto il profilo della effettiva possibilità di mediare l'appalto in favore della predetta società ovvero di condizionarne negativamente l'attività, sia con riferimento alla percezione di somme di denaro;
sosteneva, in particolare, che la pretesa concussione fosse stata simulata al solo scopo di giustificare l'estorsione compiuta in danno degli autotrasportatori, finalizzata a creare fondi neri da destinarsi ad attività illecite;
- gli imputati Lo RE e NI, sottolineando l'assenza di qualsiasi volontà, da parte loro, di incidere sull'autodeterminazione dei presunti soggetti passivi, i quali conservavano tutti la possibilità, ove non avessero accettato la richiesta sovra- fatturazione del compenso, di usufruire di varie altre opportunità lavorative presso altri cantieri dell'azienda.
Il giudice di secondo grado provvedeva alla rinnovazione dell'istruzione dibattimentale come richiesta dalla difesa dell'imputato UC;
osservava in proposito nella motivazione del provvedimento impugnato che effettivamente la decisione del tribunale si mostrava carente nella specifica analisi dei rapporti di forza tra l'assistente di cantiere UC e la ZZ SP e che la ricostruzione operata dal tribunale confliggeva radicalmente con le fonti di prova indicate a discarico (e quindi assunte nel giudizio di appello), le quali individuavano la predetta società come impresa di riferimento di "cosa nostra" e suo strumento per intercettare una congrua percentuale degli stanziamenti per gli appalti pubblici: in tale prospettiva doveva considerarsi che non un UC qualsiasi, ma ben altri erano gli "sponsor" della ZZ ed a ben altri che al suddetto dovevano essere pagate le tangenti su appalti e forniture, sicché - ove verificata in concreto sarebbe stata difficilmente sostenibile la sussistenza dell'elemento essenziale del delitto di concussione consistente nel metus publicae potestatis. Premesso che le dichiarazioni acquisite in dibattimento dai collaboratori IN, SI e Li RA "non costituiscono prove dirette di accusa nei confronti dell'imputato NI e della ZZ", essendo semplici descrizioni di un quadro d'ambiente non concernenti i fatti specifici di cui è processo, la Corte territoriale osservava che esse, tuttavia, valevano da un lato a scagionare parzialmente il UC, consentendo di escludere la sussistenza del metus publicae potestatis, e permettevano, da un altro, di affermare come il sostanziale monopolio che la ZZ aveva assunto, nel periodo considerato, nella provincia di Caltanissetta e territori limitrofi per quanto concerne la fornitura del conglomerato, rendeva totale la dipendenza economica degli autotrasportatori dalle commesse di questa società e di conseguenza li rendeva incapaci di opporre qualsiasi resistenza alle richieste economiche ed alle condizioni di lavoro imposto dalla committente, ancorché prive di valore legale e contrattuale;
quest'ultima, ad avviso dei giudici di appello, secondo quanto disvelato dalle dichiarazioni predette, era infatti in grado di determinare "la rovina economica di quanti non si fossero assoggettati alle sue pretese, del tutto infondate sotto il profilo giuridico e non eludibili con la possibilità di agire in un libero mercato realmente concorrenziale, essendo stata questa istituzione gravemente alterata, se non soppressa, dagli accordi stipulati da ZZ SP con l'organizzazione mafiosa".
In particolare si evidenziava come la ZZ SP fosse un'impresa intoccabile e protetta da "cosa nostra" a seguito di accordi diretti con TO RI, capo della commissione regionale del sodalizio criminoso, perfettamente inserita, attraverso il suo rappresentante per la Sicilia ing. NI, attuale imputato, in un sistema SPrtitorio degli appalti che privilegiava in primo luogo le imprese, i politici e l'organizzazione mafiosa ai diversi livelli, ma che premiava pure i dirigenti e funzionari dell'ANAS fino al grado più basso dell'assistente di cantiere, perché il sistema non trovasse intralci a livello di controlli, attesa la necessità di compensare le spese "aggiuntive" con la minor qualità del prodotto, e si perpetuasse con il massimo rendimento per tutti;
essa, pertanto, non avrebbe mai potuto essere indotta a pagare tangenti per effetto di intimidazione rivoltale da un oscuro assistente, delle cui moleste iniziative avrebbe potuto tranquillamente liberarsi se avesse ritenuto di non aderirvi, ne' tanto meno poteva immaginarsi, a fronte di tale quadro generale, che potesse incidere in modo determinante all'assegnazione in suo favore della fornitura di calcestruzzo per i lavori de quibus un soggetto che operava ai più bassi livelli della gerarchia decisionale quale il UC.
A tale proposito si rilevava come all'evidenza il processo non avesse fornito alcun serio e concreto elemento per affermare che quest'ultimo potesse avere avuto una qualche influenza determinante nell'affidamento della fornitura ne' che avesse potuto minacciare il NI di frapporre ostacoli alla conclusione del relativo accordo. Ad avviso dei giudici di merito le ragioni degli accertati pagamenti a lui corrisposti erano altre: comprarne i favori per ottenere una sostanziale complicità nell'erogazione del prodotto in tempi, modi e forme che rispecchiassero esclusivamente l'interesse dell'azienda fornitrice e non quelle dell'ente appaltante;
con essi il NI si assicurava che il UC non frapponesse ostruzioni esercitando la sua funzione in modo rigoroso e severo e che viceversa colludesse con l'interesse della ZZ omettendo qualsiasi forma di controllo che non fosse puramente formale o concordato.
Nè la società avrebbe potuto essere oggetto di concussione sul punto, sia perché non le sarebbero mancati i mezzi per indurre il concussore "a miti consigli", considerati i mezzi di persuasione di cui disponeva, sia perché i compiti del "UC" erano in definitiva limitati e le sue competenze specifiche: se la "ZZ" avesse fornito un prodotto rispondente alle condizioni ed alle qualità promesse, ogni illegittima iniziativa ostruzionistica che potesse tradursi in pretestuoso rallentamento dei lavori al fine di ottenere le richieste prebende ben avrebbe potuto essere debellata - al di là della particolare protezione di cui l'azienda godeva - con rapidità ed efficacia mediante una denuncia all'autorità di polizia, facendo sorprendere il funzionario corrotto in flagrante reato, allo steso modo in cui l'autotrasportatore BE aveva fatto emergere il sistema di esazione a carico dei "padroncini".
Doveva ritenersi assente, dunque, il presupposto ontologico della concussione, cioè il rapporto di forza fra pubblico ufficiale che abusa delle sue funzioni ed il privato: ne' lo stesso NI aveva mai esplicitato ne' risultava altrimenti che comportamenti ostruzionistici fossero stati effettivamente attuati, essendosi egli limitato ad affermare di averli semplicemente voluti prevenire una volta ricevuta dal UC la richiesta di compenso per la mediazione nel contratto di fornitura.
Ciò posto, osservava la Corte di merito che i compiti e le funzioni di quest'ultimo nel cantiere erano tali da giustificare l'interesse della ZZ a comprarne silenzio e favori;
egli era infatti addetto a verificare la qualità e consistenza del calcestruzzo, nonché a partecipare al prelievo dei campioni, con l'unico vincolo di una campionatura ogni centomila metri cubi di materiale gettato ma con la possibilità di controlli "a sorpresa". Rilevava, in proposito, che, pur non essendovi alcuna prova che la ZZ avesse frodato l'ANAS corrompendo il UC, era certo che ai pagamenti effettuati in suo favore - non giustificabili se non sul presupposto di una fornitura irregolare - aveva corrisposto un'attività di controllo blanda e routinaria, la quale non aveva mai dato luogo a rilievi ed osservazioni tali da mettere in difficoltà la società appaltatrice e quella fornitrice del calcestruzzo, i cui interessi coincidevano al fine di realizzare quelle economie che - secondo il narrato dei collaboratori escussi in dibattimento - avrebbero compensato i costi "impropri" dell'appalto. In tale ottica si doveva inquadrare, dunque, l'esigenza di comprare i favori dell'assistente di cantiere, le cui funzioni di fatto, in relazioni alle misurazioni, controlli ed annotazioni, sommavano, per l'assenza o limitata presenza del direttore dei lavori e dei geometri contabili, l'esclusiva titolarità dei poteri di controllo ANAS in un contesto di corruzione generalizzata;
ne' poteva porsi in dubbio l'effettivo pagamento delle somme al pubblico ufficiale, attese le confessioni dei coimputati NI, Lo RE e AL e l'emersione del meccanismo di "recupero" della tangente in danno dei piccoli autotrasportatori.
Quanto a tale ultima vicenda, il giudice d'appello affermava di condividere la decisione di primo grado nella parte in cui aveva riconosciuto che nella fattispecie concreta si era realizzato il modello legale della violenza morale tale da menomare la libertà di scelta del soggetto passivo, poiché i "padroncini", "avendo necessità di lavorare, erano costretti a versare duemila lire al metro cubo di calcestruzzo, altrimenti potevano perdere la possibilità di lavorare e conseguentemente, avendo acquistato a rate le autobetoniere dalla stessa ZZ, non avrebbero potuto adempiere ai pagamenti mensili".
Lo stato di soggezione e la mancanza di libertà morale degli autotrasportatori per l'assoluta dipendenza economica dalla ZZ e quindi per il rischio di sopravvivenza materiale per sè e per la famiglia emergevano con tutta evidenza, secondo la Corte territoriale, dal tenore delle compiacenti dichiarazioni rese dagli stessi al dibattimento, se confrontate con quelle di ben diverso tenore rilasciate nella fase delle indagini preliminari, acquisite agli atti perché oggetto di contestazione;
peraltro, le deposizioni dei collaboratori IN, SI e LI avevano evidenziato come il sostanziale monopolio che la ZZ aveva raggiunto nella fornitura del conglomerato cementizio per le grandi e piccole opere escludesse a priori che i piccoli trasportatori potessero operare in un libero mercato ed offrire i propri servizi ad altre imprese con la continuità e sicurezza del lavoro che poteva garantire la società predetta, tanto più che essi avevano l'onere di pagare le costose autobetoniere che la medesima aveva loro venduto, riservandosene il dominio.
Costoro erano stati dunque costretti - come emerso dall'istruttoria dibattimentale - ad accettare di ricevere formalmente un certo prezzo e rimborsarne una quota, essendo impensabile qualsiasi forma di ribellione, resistenza o denuncia, a seguito dell'imposizione della ZZ, successiva alla stipulazione dei contratti nei quali era fissato un unico prezzo per la zona di Caltanissetta (cd. prima fascia radiale) e non era prevista alcuna clausola che di questo permettesse la riduzione unilaterale in funzione della distanza fra il luogo di produzione e quello di consegna del materiale. In particolare il giudice di merito, esaminati i contratti sottoscritti da alcuni autotrasportatori in epoca successiva a quella in cui ZZ aveva deciso di realizzare un nuovo impianto (Caltanissetta 2) per la produzione del conglomerato vicino al cantiere DI ed erano già note le pretese del UC, affermava che in nessun caso al momento della firma i "padroncini" erano stati avvertiti delle possibili modifiche unilaterali alle condizioni del trasporto verso il cantiere predetto poiché nessuna voce si era allora levata per fare presente l'esistenza di clausole inespresse, di parziale simulazione, di controscritture o accordi paralleli per eventuali sottofatturazioni con rimborso in caso di necessità:
eppure solo nel momento delle intese iniziali gli autotrasportatori conservavano quel minimo di autonomia economica che avrebbe consentito loro di negoziare liberamente anche eventuali clausole derogatorie non scritte, delle quali, tuttavia, non risultava traccia;
non valeva, pertanto, sostenere che comunque il compenso per il lavoro svolto era remunerativo (nel senso che anche dopo la restituzione del venticinque per cento residuava un margine di guadagno), perché ciò che rilevava era la circostanza che gli autotrasportatori dovettero rinunciare ad una parte dei profitti attesi e contrattualmente previsti per consentire il pagamento della tangente al UC.
Tutto questo emergeva specificamente dall'esame del contratto e della vicenda relativi all'autotrasportatore BE (colui che, prima con una chiamata al numero telefonico "antiraket" e quindi con denuncia alla polizia giudiziaria aveva consentito l'inizio delle indagini per i fatti di cui è processo), il quale risultava essere stato informato in modo "ufficiale" dall'imputato Lo RE della necessità di restituire parte del compenso pattuito solo nel momento in cui, dopo aver lavorato presso l'impianto di Caltanissetta 1, era stato destinato, senza alcuna facoltà di opporsi essendosi contrattualmente impegnato ad eseguire tutti i trasporti che gli venivano richiesti, a lavorare per l'impianto di Caltanissetta 2 ed il cantiere DI.
Anche sotto il profilo civilistico, peraltro, doveva considerarsi nullo ed inefficace l'accordo postumo di sottofatturazione, perché contrario a norme imperative ed avente causa illecita, di talché nessun obbligo di rimborso da esso poteva comunque sorgere;
e diffusa era invero la percezione, da parte degli autotrasportatori, della vessatorietà della pretesa della ZZ, come derivabile dalle deposizioni degli ufficiali di polizia giudiziaria in ordine a quanto riferito dai vari "padroncini" interrogati nell'immediatezza del fatto e dalle dichiarazioni rese da questi ultimi nelle indagini, oggetto di contestazione dibattimentale, dalle quali emerge come il pagamento, di volta in volta sollecitato dai geometri Lo RE e AL per conto del UC, fosse avvertito come un'imposizione; e deponeva in tal senso, altresì, il ritrovamento dei fogli rinvenuti presso l'ufficio alloggio di servizio dell'assistente di cantiere e misteriosamente scomparsi prima della loro materiale apprensione e conservazione da parte della polizia giudiziaria, nei quali il predetto, a fianco del nome degli autotrasportatori, aveva annotato la quantità di materiale da ciascuno consegnata, a conferma di un sistema in cui, pur non essendo totalmente espropriati dei propri guadagni, essi erano ingiustamente costretti a subirne una drastica riduzione;
ed anche dalle stesse dichiarazioni rese dall'imputato ing. NI emergeva come quest'ultima si trovasse in connessione causale con la decisione di remunerare il UC e non con l'apertura del nuovo impianto di Caltanissetta 2, della quale egli ben avrebbe potuto tenere conto nella predisposizione dei contratti e nella relativa stipulazione.
Ritenuta l'ammissibilità del pur sintetico atto di appello del pubblico ministero anche in relazione alla derubricazione in violenza privata del contestato delitto di estorsione, la Corte di merito concludeva quindi nel senso della sussistenza del più grave reato ed in conformità riformava la decisione di primo grado nei confronti degli imputati NI e Lo RE;
dichiarava altresì il UC, ribadito il riconoscimento delle attenuanti generiche, colpevole del delitto di corruzione propria, così riqualificata l'originaria imputazione, in relazione al quale disponeva la trasmissione degli atti al pubblico ministero per le eventuali iniziative nei confronti del NI e del Lo RE;
rigettava di conseguenza la domanda della parte civile ZZ SP.
Hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati e la parte civile. Il UC denuncia mancanza e manifesta illogicità della motivazione nonché violazione degli artt. 192 c.p.p., 319 c.p. e delle leggi 5.11.1971 n. 1086 e 2.2.1974 n. 64.
Osserva il ricorrente che se le circostanze apprese in sede di rinnovazione del dibattimento hanno ricevuto una loro corretta valorizzazione ed evidenziato nella ZZ e nella persona dell'ing. NI un rilievo esplicitamente negativo, riportando la sua figura di addetto al cantiere alla dimensione propria, la sentenza contraddittoriamente gli riconosce il possesso di "strumenti di ostruzionismo" che gli avrebbero permesso di "negoziare" il proprio ruolo;
rileva in proposito come la logica complessiva del provvedimento impugnato, nella parte in cui viene descritto il particolare spessore della predetta società e dei suoi uomini, si pone in netto contrasto sia con la riconosciuta possibilità, da parte sua, di patteggiare la propria funzione di controllo, sia con la ritenuta necessità o l'interesse dell'azienda a stabilire un simile rapporto con un assistente di cantiere, necessità ed interesse peraltro smentiti dalla mancata dimostrazione di frodi o riSPrmi indebiti sulle forniture sicché, in proposito, nessun pregio riveste la considerazione della mancanza di contestazioni, da parte sua, in ordine alla qualità della fornitura.
Del resto, deduce ancora il ricorrente, la facoltà di eseguire prelievi straordinari è riconosciuta dalla legge esclusivamente al direttore dei lavori, secondo tassative modalità rispetto alle quali, dunque, sarebbe stato arbitrario un diverso atteggiamento;
il suo comportamento, sostiene, risulta quindi esente da critiche di ordine tecnico-professionale, così come privo di riscontro è il ritenuto compimento di atti contrari ai doveri di ufficio, elemento essenziale del reato di cui all'art. 319 c.p. che ha una sua plausibilità solamente se rapportato ad un fatto certo e provato di comportamento illecito o illegittimo.
Allo stesso modo contraddittoria si mostra la motivazione in relazione alla ritenuta corresponsione in suo favore di somme di denaro, atteso che gli accertati rapporti di forza tra le parti rendevano ragionevolmente superfluo per la ZZ il bisogno di ottenere con il pagamento ogni complicità dell'assistente di cantiere;
nonché carente in relazione alla prova - la cui mancanza già era stata dedotta con i motivi di appello - circa la destinazione finale delle somme.
La parte civile ZZ SP denuncia violazione degli artt. 317 e 319 c.p., nonché vizio della motivazione. Osserva la ricorrente come la rinnovata istruttoria dibattimentale non abbia fornito alcun elemento di specifica conoscenza in ordine alle reali ed effettive dinamiche dell'appalto oggetto del processo e tanto meno in ordine ai rapporti fra il UC, funzionario incaricato dall'ANAS di assistere all'esecuzione dei lavori e le società impegnate nella loro realizzazione.
Risulta pertanto apodittica ed immotivata la conclusione secondo cui il predetto non avrebbe potuto compiere opera di concussione nei confronti della ZZ, ed è manifestamente contraddittoria la motivazione tra la sua prima parte, in cui viene svilita la figura e l'attività dell'assistente di cantiere, e la seconda, in cui vengono puntigliosamente elencati gli ampi e penetranti poteri di controllo e di condizionamento dei lavori attribuiti al UC.
RAltro, si afferma, le dichiarazioni dei collaboratori, utilizzati come sorta di "consulenti tecnici", là dove rivelano una generalizzata prassi di indebiti pagamenti in favore dei funzionari ANAS essendo questi in grado di ostacolare la normale esecuzione dei lavori, avallano l'esistenza di reati di concussione, derivanti dalla concreta possibilità dei predetti pubblici ufficiali di esercitare i poteri in maniera vessatoria e cagionare così ingente pregiudizio economico alle imprese sottoposte a controllo. Ciò, si sostiene, è del resto riconosciuto dalla sentenza impugnata con specifico riferimento alla posizione del UC, allorché afferma che i suoi compiti e le sue funzioni erano tali da giustificare l'interesse della ZZ a comprarne i favori e gli attribuisce l'esclusiva titolarità dei poteri di controllo ANAS.
Ne deriva, secondo il ricorrente, che la concreta possibilità di strumentalizzare la funzione pubblica insieme alle comprovate modalità ed entità dei pagamenti rendono manifestamente contraddittoria la decisione della Corte di appello nella parte in cui riqualifica la condotta del UC come corruzione e rigetta la pretesa risarcitoria avanzata dalla parte civile.
Gli imputati NI e Lo RE, con distinti ricorsi di analogo contenuto denunciano:
- violazione degli artt. 591 e 581, lett. c), c.p.p., per avere la Corte di appello ritenuto ammissibile il gravame pur viziato da genericità proposto dal pubblico ministero avverso il capo della sentenza di primo grado che aveva inquadrato la condotta loro ascritta nel meno grave reato di violenza privata.
Rilevano i ricorrenti come lo stesso provvedimento dia atto della stringatezza ed incompletezza dell'impugnazione della parte pubblica, la quale peraltro si è limitata a censurare la concessione agli imputati delle attenuanti generiche, solo laconicamente accennando all'"elemento economico" che sarebbe stato erroneamente ritenuto inesistente dal giudice di primo grado e concludendo peraltro con la richiesta di "riforma della sentenza appellata con conseguente condanna ... alla pena che sarà ritenuta equa".
- violazione degli artt. 629 e 610 c.p., nonché carenza ed illogicità della motivazione in ordine alla ritenuta loro responsabilità per il reato di estorsione originariamente contestato.
Osservano i ricorrenti come la sentenza impugnata sia caratterizzata da affermazioni apodittiche e da una ricostruzione degli avvenimenti del tutto disancorata dalle risultanze processuali e confliggente con le stesse argomentazioni che dovrebbero sorreggerla. Il presunto regime di monopolio - fonte del potere di supremazia sui "padroncini" - nel quale la società ZZ avrebbe operato in Sicilia è stato infatti desunto dal narrato di collaboratori di giustizia che erano già detenuti all'epoca dei fatti, irritualmente valorizzato quasi a consulenza sulle percentuali di distribuzione delle forniture di conglomerato nel territorio siciliano e sulla ricostruzione di un "quadro di ambiente" priva di alcun concreto sostegno probatorio.
Neppure trova riscontro nelle risultanze processuali la configurata minaccia, assunta come rivolta ai trasportatori che non avessero accettato il versamento di L. 2000 a metro cubo, di non farli più lavorare in un cantiere dell'azienda, atteso che questi ultimi, come si deduce dai verbali delle loro dichiarazioni, sono stati assolutamente concordi nell'affermare che nessuna conseguenza negativa sarebbe loro derivata dalla mancata effettuazione dei trasporti nel cantiere di Caltanissetta 2, avendo essi anzi sottolineato come non mancassero altre occasioni di lavoro, sempre per conto della ZZ, presso altri cantieri e che la scelta di andare ad operare presso l'DI nascesse proprio dal loro interesse correlato alla remunerazione percepita, particolarmente favorevole rispetto alla prestazione effettuata;
ne', sul punto, la Corte di appello ha risposto alle censure pur formulate nell'atto di gravame, eludendo ogni doverosa verifica delle deposizioni dibattimentali dei predetti, tese a chiarire il contenuto delle dichiarazioni rilasciate alla polizia giudiziaria, ritenute "edulcorate e consensuali" sulla base di un ragionamento illogico e contrario al principio della formazione dialettica della prova;
ed invero essi furono assunti a verbale dalla polizia giudiziaria dopo che il NI ed il Lo RE si erano spontaneamente presentati al pubblico ministero anche per chiarire come nessuna ipotesi di reato si fosse consumata in danno degli autotrasportatori, di talché ove questi ultimi fossero stati effettivamente condizionati dal timore di nuocere al datore di lavoro, avrebbero fin da subito assunto un atteggiamento compiacente.
Rilevano i ricorrenti, altresì, come la sentenza gravata risulti fondata sulla illogica valorizzazione della dichiarazione del solo teste BE nonché su prove acquisite in violazione di legge e pertanto inutilizzabili, come peraltro risulta dallo stesso testo della motivazione in cui, da un lato, si afferma correttamente che non possono essere utilizzate le dichiarazioni dibattimentali de relato degli ufficiali di p.g. sul contenuto delle sommarie informazioni rese dalle persone offese, e, da un altro, si opera frequente riferimento a dette dichiarazioni nel tentativo di svilire le deposizioni dibattimentali delle stesse.
Altrettanto illogiche e contraddittorie motivazioni, si deduce, sorreggono l'individuazione, da parte della Corte di appello, dell'ingiusto profitto e del danno, escluso dalla sentenza di primo grado sulla base delle risultanze dibattimentali e della consulenza di parte dalle quali era risultato come il prezzo effettivamente pattuito e ricevuto dai "padroncini" fosse congruo e vantaggioso (tanto che, venuto meno l'indebito pagamento al UC e riportato il prezzo, anche dal punto di vista formale, a quello effettivamente corrisposto, le prestazioni continuarono regolarmente), nonché omogeneo a quello praticato negli impianti aventi, specie per distanza, le stesse caratteristiche;
elementi, questi, del tutto ignorati in sentenza.
Ad avviso dei ricorrenti è del tutto illogico e fuorviante ancorare la sussistenza del requisito del danno ad un dato meramente cartolare quale il contratto di appalto stipulato fra la calcestruzzi e gli autotrasportatori, che non poteva ovviamente disvelare l'effettivo rapporto sottostante di sovra-fatturazione, al quale gli autotrasportatori avevano consentito a fronte della possibilità di effettuare una fornitura per loro vantaggiosa. Nè corrisponde al vero che non fosse prevista nell'accordo la possibilità di rinegoziare le tariffe, poiché nel caso di Caltanissetta 2 ricorrevano tutte le condizioni per l'applicazione dell'art. 7 del contratto che tale possibilità contemplava, come confermato dalla consulenza tecnica di cui si è detto e dai dati di comparazione con cantieri omologhi.
Tutta la motivazione che dovrebbe sorreggere l'individuazione dell'elemento costitutivo del danno risulta fondata dunque su argomentazioni illogiche ed in contrasto con le risultanze processuali, anche con riferimento alla reale natura dei rapporti intercorsi fra il coimputato UC e la società ZZ, in relazione ai quali si assume contraddittoriamente che il primo, alla stregua del contesto ambientale, non sarebbe stato in grado di concutere la seconda, per poi viceversa affermarne il potere di ostruzionismo senza trame la conseguenza che il NI ed il Lo RE null'altro erano se non uno strumento della propria azienda per soddisfare le illecite pretese del responsabile del cantiere ANAS. Violazione degli artt. 195 e 238 c.p.p., per l'utilizzazione delle deposizioni de relato degli ufficiali di p.g. in ordine a quanto appreso nell'immediatezza dei fatti dalle persone offese e, relativamente al Lo RE, anche dei verbali provenienti dal processo cd. "mafia-appalti", in relazione alla cui acquisizione non venne prestato il consenso;
- violazione di legge e vizio della motivazione in ordine al trattamento sanzionatorio, assumendosi che nessuna parola sia stata spesa per giustificare una sanzione superiore al minimo edittale. I ricorsi dell'imputato UC e della parte civile, stante la loro connessione, possono essere trattati congiuntamente. Viene posto innanzi tutto a questa Corte il problema della valenza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rilasciate nel corso della rinnovata istruzione dibattimentale in appello ed utilizzate, secondo quanto si legge in sentenza, per la descrizione del quadro ambientale all'interno del quale si è sviluppata la vicenda di cui è processo;
ciò ha indotto la ricorrente parte civile (e la stessa difesa degli imputati NI e Lo RE, anche alle censure dei quali si riferisce l'argomentazione che segue) a svilirne la portata (pur senza denunciarle di inutilizzabilita) definendole come una sorta di "consulenza tecnica", attesa l'assenza di conoscenze, da parte dei propalanti, degli specifici episodi contestati.
Si deve precisare, in proposito, che oggetto di prova, ai sensi dell'art. 187 c.p.p., sono "i fatti che si riferiscono alì imputazione"; la legge processuale fissa dunque il thema probandum ancorandolo al principio di pertinenza ed affidando al giudice il compito di effettuare la relativa valutazione, secondo il suo prudente apprezzamento, con l'obbligo di dar conto in motivazione della rilevanza per la decisione dei risultati acquisiti. Al giudice è dunque consentito conoscere, nel rispetto del principio del contraddittorio, di tutte le circostanze fattuali ritenute idonee a condurre all'accertamento della verità; e tale accertamento, ove necessario, può legittimamente estendersi anche al di là della condotta tipica descritta dalla norma incriminatrice per ricomprendere tutti quei fatti e quelle situazioni, anche di contorno, che ad essa sono inerenti e si mostrano utili per la verifica dibattimentale delle ipotesi ricostruttive formulate dalle parti.
Nel caso di specie la prova dichiarativa verteva su fatti determinati, ancorché non immediatamente riferibili alla vicenda in esame ma ad essa certamente pertinenti, funzionali alla dimostrazione, da un lato, del meccanismo di distribuzione e gestione degli appalti e sub-appalti relativi alla realizzazione di opere pubbliche in Sicilia e, da un altro, della particolare "natura" della ZZ quale impresa collegata a "cosa nostra" o comunque oggetto di speciale protezione da parte del sodalizio, tale da garantirle una posizione di totale impermeabilità a qualsiasi tipo di azione di disturbo proveniente dall'esterno e di sostanziale assoluto monopolio nel mercato della fornitura di conglomerato;
fatti, in particolare, riguardanti specificamente anche i rapporti tenuti con i più importanti esponenti mafiosi dall'ingegnere NI, responsabile della società predetta ed attuale imputato, nonché le reazioni negative della cosca locale in relazione al comportamento della ZZ proprio con riguardo all'appalto per la costruzione dello svincolo di Pietraperzia di cui è processo, derivanti della constatazione che l'azienda - in virtù della protezione superiore di cui si è detto - era esentata dal pagamento del "pizzo" ed autorizzata a muoversi in modo autonomo (dichiarazioni IN, f. 57).
Legittimamente, dunque, attesa la sua rilevanza per la comprensione e l'inquadramento della vicenda principale, il giudice di merito ha ricostruito il contesto ambientale in cui essa si è sviluppata, risolvendo positivamente, altresì, la questione della credibilità dei propalanti, tutti soggetti ben inseriti - anche se in posizioni diverse - nell'illecito sistema della gestione degli appalti pubblici, le cui dichiarazioni, delle quali è stata evidenziata l'autonomia, sono risultate coerenti fra loro e idonee a riscontrarsi reciprocamente con il conforto della prova documentale costituita dai verbali del processo cd. "mafia-appalti", acquisiti nel dibattimento ad iniziativa del difensore del UC ed utilizzati in quanto assunti nel processo a quo in presenza del difensore dell'imputato NI. Ciò posto, osserva il collegio come priva dei denunciati cedimenti logici si mostri la motivazione della sentenza là dove, escludendo la sussistenza del requisito essenziale della concussione, costituito dal metus publicae potestatis, per l'impossibilità di un semplice assistente di cantiere di intimidire i responsabili della ZZ, inserisce la particolare vicenda in un ben oleato sistema di tangenti che garantiva a tutti i protagonisti di lucrare sugli appalti delle opere pubbliche.
Da un lato, invero, si è, coerentemente al contesto ambientale delineato, esclusa ogni possibilità, anche meramente teorica, che il UC potesse incidere in qualche maniera sull'assegnazione, da parte dell'DI ed in favore della ZZ, dell'appalto per la fornitura del conglomerato necessario per la realizzazione dello svincolo di Pietrapersia e dunque l'eventualità che egli potesse, per questa via, realmente pretendere un indebito compenso minacciando di frapporre ostacoli all'assegnazione medesima o millantando una favorevole mediazione;
da un altro si è pure logicamente negato che la ZZ, per i rapporti e le protezioni proprie, potesse essere vittima dei ricatti di un assistente di cantiere per quanto dotato di fatto di poteri di controllo tipici dei livelli superiori;
e si è anche precisato che se le forniture fossero state effettivamente conformi al contratto, l'azienda avrebbe potuto agevolmente sbarazzarsi del concussore impegnato a frapporre pretestuoso ostacoli al progredire dei lavori mediante una semplice denuncia, accompagnata magari dall'organizzazione di una "trappola" pari a quella che condusse, dopo la segnalazione di un autotrasportatore estorto, all'arresto di uno dei suoi geometri. Appare quindi coerente con le premesse la conclusione secondo cui del UC vennero viceversa compensati complicità e silenzio, in conformità ad una generalizzata prassi di corruttela che investiva qualsiasi livello potesse avere influenza sul meccanismo della distribuzione degli appalti e della loro esecuzione;
nonché l'indicazione, ad essa funzionale, delle ragioni per cui egli, in quanto partecipe della catena di controllo, detta influenza potesse esercitare.
In altre parole il discorso giustificativo della Corte di appello si è sviluppato secondo un duplice ordine, non confliggente sotto il profilo della logica: da un lato si è analizzato il versante della "caratura criminale" dell'imputato, assolutamente e totalmente inesistente a fronte delle potenti alleanze mafiose della ZZ, escludendosi di conseguenza sia l'astratta possibilità del suo interessamento nell'assegnazione della fornitura, sia l'eventualità di iniziative personali che potessero alterare l'ordine di esecuzione dei lavori e di svolgimento dell'appalto; da un altro si è, non contraddicendosi la premessa, esaminata la effettiva posizione del UC all'interno del cantiere per evidenziarne il ruolo non puramente esecutivo - quale sarebbe dovuto essere se le sue concrete mansioni avessero effettivamente corrisposto alla qualifica formale e quale riduttivamente è delineato ai fini difensivi - e per riconoscergli potestà fattuali di intervento tali da garantirgli l'ingresso nel regime "ripartitorio" vigente nel campo degli appalti.
Nè vale sostenere, da parte della difesa dell'imputato, che lo schema del reato di corruzione ha una sua plausibilità soltanto se rapportato ad un fatto certo e provato di comportamento illecito o illegittimo, atteso che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo chiarito come non sia necessario individuare lo specifico atto contrario ai doveri di ufficio, potendosi avere riguardo all'insieme del servizio reso dal pubblico ufficiale al privato per cui, anche se ogni atto separatamente considerato risponde ai requisiti di legge, l'asservimento costante della funzione agli interessi del privato integra il delitto (sez. 6^, 15.2.1999, PM in proc. Di Pinto, rv 213884; sez. 6^, 28.3.2001, Sarritzu, rv 219005); e tale asservimento, concretatosi nella sostanziale rinuncia allo svolgimento della funzione di controllo, è stato compiutamente evidenziato in sentenza e posto in relazione, per suffragare la conclusione nel senso dell'ipotesi corruttiva, con tutte le prove dichiarative e logiche ritenute, con ragionamento immune da vizi, univocamente dimostrative degli avvenuti pagamenti in suo favore. Infondati, dunque, sono i ricorsi dell'imputato UC e della parte civile.
Il reato di corruzione ritenuto in sentenza, punito con la pena massima di cinque anni di reclusione, in virtù della concessione delle attenuanti generiche confermata dal giudice di secondo grado è tuttavia estinto per intervenuta prescrizione fin dal 20.10.2000;
questa Corte deve dunque procedere alla relativa declaratoria. Infondati si palesano anche i ricorsi Lo RE e NI, che possono essere trattati congiuntamente perché espongono analoghi motivi. Deve essere disattesa preliminarmente l'eccezione di inammissibilità dell'appello proposto dal pubblico ministero, il quale - contrariamente all'assunto degli imputati - nonostante la sua estrema sinteticità non si mostra privo dei requisiti prescritti dall'art. c.p..
Risulta infatti dall'esame dell'atto che a cura della parte pubblica sono stati individuati i capi ed i punti della decisione ai quali si riferisce l'impugnazione ed esposte in maniera sufficientemente precisa le ragioni della doglianza.
Ed invero, quanto al primo requisito, si rinviene l'indicazione dei profili della sentenza gravata oggetto di censura, concernenti l'"entità della pena inflitta al UC", la "diversa configurazione" del delitto contestato agli altri imputati, il "riconoscimento delle attenuanti generiche" in favore di tutti i condannati. Nessuna genericità, sotto questo aspetto, può dunque ritenersi sussistere.
Quanto alle ragioni poste a sostegno dell'appello, osserva il collegio come il pubblico ministero, pur avendo svolto il percorso argomentativo del gravame in un unico contesto e quindi con riferimento sia alla denunciata erronea quantificazione del trattamento sanzionatorio che alla derubricazione del reato, abbia chiaramente indicato, pur optando per un lessico a volte carente sotto il profilo tecnico, il principale vizio individuato nella sentenza impugnata consistito nell'aver essa pretermesso la valutazione del danno e di avere ritenuto tale elemento (definito "economico") inesistente, così da non riconoscere la predisposizione, attuata con l'approfittarsi "della carenza di lavoro con cui i piccoli proprietari di automezzi dovevano confrontarsi", di "uno schema istituzionale di estorsione che di fatto ha costituito una sorta di nodo scorsoio posto ai trasportatori quasi a creare una sorta di tassazione dello stesso tipo e funzionamento dell'IVA". Nessuna irrituale o non consentita interpretazione della domanda ha dunque effettuato il giudice di appello, che si è correttamente attenuto ad una valutazione della idoneità delle doglianze ad introdurre il successivo grado di giudizio non in astratto, cioè con mero riferimento al numero delle pagine dell'atto, bensì in concreto, cioè con riguardo alle argomentazioni in esso contenute poste in rapporto alla (altrettanto sintetica) motivazione e alle conclusioni del provvedimento impugnato, verificando in relazione ad esse il requisito della specificità delle censure. Nè può ritenersi, facendo leva sul tenore letterale delle istanze finali espressamente formulate dal pubblico ministero, che l'impugnazione riguardasse esclusivamente la determinazione della misura della pena, poiché appare del tutto evidente come nella richiesta conclusiva di una più grave sanzione - da porre ovviamente in relazione al ragionamento che la precede - fosse contenuta anche quella del previo riconoscimento della configurabilità nei fatti contestati del più grave reato che era stato escluso dal giudice di primo grado. Neppure colgono nel segno le articolate censure relative alla ritenuta sussistenza degli elementi costitutivi del delitto di estorsione.
Devono innanzi tutto ribadirsi, in ordine alla valenza dimostrativa delle dichiarazioni dei collaboratori LI, SI e IN, ancora una volta posta in discussione dalle difese, tutte le considerazioni già svolte a proposito delle analoghe censure formulate dall'imputato UC;
ne' può essere dedotta con il ricorso per cassazione, allo scopo di svilire l'attendibilità dei predetti e del loro narrato, la circostanza fattuale del loro stato di detenzione al momento dello svolgimento della vicenda di cui è processo, non verificata nel provvedimento impugnato ne' verificabile in questa sede e comunque non astrattamente idonea ad escludere la perdurante conoscenza del sistema degli appalti pubblici da parte di soggetti in esso profondamente inseriti.
A tale proposito è necessario fin d'ora precisare, anticipando l'esame dell'eccezione - formulata dall'imputato Lo RE - di inutilizzabilità nei suoi confronti dei verbali provenienti dal processo "mafia-appalti", che tali prove hanno costituito solo un ulteriore elemento di conforto alle dichiarazioni indicate, il venir meno del quale non ne potrebbe inficiare il valore attesa la loro complessiva univoca convergenza.
Quanto all'elemento della minaccia, che si assume indimostrata e priva di riscontro nelle risultanze di causa, osserva il collegio come la Corte di appello abbia compiutamente ricostruito la situazione di totale soggezione nella quale si trovavano gli autotrasportatori rispetto alla società ZZ, non solo per lo stato di sostanziale monopolio ed inattaccabilità che a quest'ultima era garantito dalla protezione mafiosa, ma anche per lo speciale rapporto che legava i primi alla seconda in virtù del tenore dei singoli contratti tra loro stipulati sia in relazione al trasporto del cemento che alla compravendita dei mezzi necessari per il lavoro;
e come di seguito abbia coerentemente evidenziato che tale situazione fosse impeditiva di qualsiasi forma di reazione, sicché non vi era alcuna necessità di esplicita prospettazione di conseguenze negative, essendo sufficienti ad ottenere l'ingiusto profitto, in un quadro ambientale di pressioni indirette e larvate avvertito come prevaricatore, i "velati discorsi" dai quali i "padroncini" capivano perfettamente che si correva il rischio di non poter più lavorare (Tolone, f. 201, 205) se non si fosse restituita parte del prezzo concordato (Coraggioso, f. 211, 212), dovendosi accettare l'imposizione "per stare tranquilli" (Grillo, f. 198, 199). Detto globale atteggiamento minatorio del datore di lavoro, accertato fin dal primo grado di giudizio, è stato verificato sulla base dell'esame delle dichiarazioni dibattimentali di tutte le parti offese - e non solo, come sembra ritenere il ricorrente, del solo denunciante - poste a confronto con quelle assunte dalla polizia giudiziaria, i cui verbali sono stati acquisiti agli atti per il tramite delle contestazioni e ritualmente utilizzati (art. 26.3 legge n. 63/2001; f. 170, nota 31); ne' può censurarsi in questa sede,
perché motivato senza alcun cedimento logico, il riconoscimento del maggior grado di genuinità delle narrazioni raccolte ex art. 351 c.p.p. nel corso delle indagini, fermo restando che la Corte di appello ha avuto cura di chiarire in proposito come in ogni caso, a parte precisazioni e "sintomatiche" titubanze, nessuno dei testimoni abbia smentito nel dibattimento il senso complessivo di quanto precedentemente dichiarato (f. 214). Neppure, sul punto, possono essere prese in considerazione, per i limiti propri del giudizio di legittimità, le deduzioni difensive basate su estratti dei verbali non riprodotti nei provvedimenti di merito o può acquistare rilievo, per la limitata valenza dimostrativa assunta nel complessivo ragionamento svolto nel provvedimento impugnato, la contraddittoria valutazione da parte del secondo giudice della vicenda relativa all'autotrasportatore Malfitano.
In ordine all'eccezione di inutilizzabilità delle testimonianze rese dagli operatori di polizia giudiziaria che hanno riferito circa le informazioni assunte dalle persone offese, reiterata anche nel terzo motivo di ricorso di cui qui si deve anticipare la trattazione, osserva il collegio come effettivamente la Corte di appello abbia commesso un errore di diritto: se infatti da un lato si è correttamente affermato (f. 169) che, per la sopravvenuta modifica dell'art. 195 c.p.p., non è più consentito utilizzare le dichiarazioni de relato aventi ad oggetto il contenuto delle sommarie informazioni assunte ai sensi dell'art. 351 c.p.p., da un altro si è ritenuta ammissibile detta testimonianza con riferimento a quanto appreso dall'operatore di polizia "non in sede di acquisizione di informazioni ex art. 351 c.p.p.", così sostanzialmente ponendosi la linea di discrimine circa l'ammissibilità della deposizione de relato nell'intervenuta (o meno) formalizzazione dell'atto di indagine.
Detta conclusione, se pur in linea con alcune decisioni della giurisprudenza di legittimità (sez. 1^, 18.6.2002, Rossini, rv 222444; sez. 1^, 4.6.2002, Arici, rv 221892), contrasta con la ratio e con la lettera della legge riformata, come hanno chiarito le sezioni unite di questa suprema Corte (sez. un. 28.5.2003, Torcasio, rv 225468) secondo cui il divieto di testimonianza indiretta degli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria, che il comma 4 dell'art. 195 c.p.p. stabilisce con riguardo al contenuto delle dichiarazioni acquisite da testimoni con le modalità di cui agli artt. 351 e 357, comma 2, lett. a) e b) dello stesso codice, si riferisce tanto alle dichiarazioni che siano state ritualmente assunte e documentate in applicazione di tali disposizioni, quanto ai casi nei quali la polizia giudiziaria non abbia provveduto alla redazione del relativo verbale, con ciò eludendo proprio le modalità di acquisizione prescritte dalle norme medesime.
Trattasi, tuttavia, di errore di diritto che non ha avuto conseguenze sulla decisione la quale, come espressamente riconosciuto in sentenza (ff. 197, 198), si è fondata, oltre che sulle deposizioni dibattimentali, sulla ricostruzione dei rapporti ZZ - "padroncini" quale emersa dalle informazioni ritualmente verbalizzate nel corso delle indagini preliminari ("nell'immediatezza dei fatti", come precisato a f. 186) ed utilizzate per le contestazioni. Il narrato degli operatori di polizia giudiziaria, inoltre, risulta valorizzato (f. 170) non tanto in funzione sostitutiva di quanto avrebbe dovuto trarsi da atti formali, bensì allo scopo di descrivere - sulla base degli esiti delle prime indagini - un "quadro ambientale" interno all'azienda ben diverso da quello di armonia e condivisione della "sovra-fatturazione" delineato dalla difesa degli imputati;
e ciò trova conferma proprio dall'esame della deposizione Monachello, indicata nei ricorsi tra quelle viziate ed avente ad oggetto la "interessante circostanza" che, dopo aver corrisposto il pagamento della somma contrattualmente prevista, erano gli stessi geometri della ZZ a sollecitarne costantemente il rimborso di una quota a riprova dell'"innaturalità" del meccanismo e della costrizione di volta in volta reiterata, della quale la Corte di appello ha sottolineato l'avvenuto riscontro proprio con le "dichiarazioni degli stessi autotrasportatori, confermate in sede di esame dibattimentale" (f. 179).
Nè può trascurarsi, infine, che la descrizione di un clima in cui era diffusa, tra i "padroncini", l'idea di subire una prevaricazione è stata effettuata anche sulla base della deposizione del teste CA (f. 168), di cui è rimarcata la posizione di maggior distacco dai fatti perché, essendo semplice dipendente di un autotrasportatore, non risulta coinvolto direttamente nella vicenda. Anche gli elementi costitutivi del delitto di estorsione consistenti nell'ingiusto profitto e nell'altrui danno risultano correttamente accertati.
Sul punto, invero, la Corte di appello, attraverso l'esame delle dichiarazioni degli imputati, delle persone offese, dei testimoni, dei documenti raccolti ed in particolare dei contratti stipulati fra ZZ ed autotrasportatori ha chiarito come al momento del perfezionamento dell'accordo e della conseguente sottoscrizione del contratto nessuno di loro fosse stato avvisato del minor compenso che sarebbe stato erogato per i trasporti verso il cantiere DI, con obbligo di sovra-fatturazione e parziale restituzione, o della esistenza di situazioni particolari che ne avrebbero comportato la riduzione;
che tutti i contratti erano stati sottoscritti dai "padroncini" successivamente all'avvio dell'impianto "Caltanissetta 2" ed all'inizio dei pagamenti in favore del UC (f. 126, 127), sicché già doveva essere nota alla ZZ sia la minor distanza da percorrere per raggiungere il cantiere DI, sia la situazione che ivi si era verificata per le pretese dell'assistente ANAS, di talché ben si sarebbero potuti e dovuti da subito informare gli interessati delle conseguenze che ne derivavano sul piano della retribuzione;
che non si era verificata alcuna delle situazioni previste dall'art. 7 del contratto che avrebbero potuto comportare la diminuzione (consensuale) del compenso;
che dunque la riduzione unilaterale di questo, attuata con il sistema della restituzione di una sua parte, non si ricollegava ad un miglioramento delle condizioni di lavoro o ai costi minori, bensì all'imposizione (subita per le ragioni in precedenza esposte) di una decurtazione dei guadagni promessi e sperati allo scopo di trasferire sui "padroncini" il costo della tangente dovuta al UC;
che nessun rilievo poteva assumere la circostanza della maggior economicità dei viaggi effettuati dall'impianto "CL2", erroneamente valorizzata dal giudice di primo grado, atteso che, in assenza della prova di qualsiasi patto diverso, agli autotrasportatori spettava il compenso come integralmente previsto nel contratto, sicché l'imposizione unilaterale della restituzione di una sua consistente parte determinava il danno patrimoniale di cui all'art. 629 c.p. con l'ingiusto profitto dell'agente.
Tale ragionamento, sostenuto da una completa disamina delle risultanze di causa logicamente apprezzate, conduce ad una conclusione del tutto corretta sotto il profilo giuridico, atteso che solo nell'ipotesi in cui fosse emerso che il contraente aveva accettato fin dal momento della determinazione convenzionale del compenso una retribuzione inferiore a quella effettivamente fatturata si sarebbe potuto fondatamente sostenere che la parte eccedente la cifra concordata e poi restituita mai fosse entrata a far parte del suo patrimonio, essendosi egli volontariamente prestato, trovando pur sempre un'utilità, a partecipare all'illecita "triangolazione": ma detta ipotesi è rimasta non solo indimostrata, bensì positivamente smentita dalla ricostruzione, della quale non può porsi in discussione la coerenza strutturale, operata dai giudici di merito, la cui dettagliata motivazione implica l'implicito rigetto di tutte le deduzioni difensive non espressamente confutate ma con essa incompatibili.
Infondate, infine, si mostrano le doglianze concernenti la determinazione del trattamento sanzionatorio, che non si discosta in misura rilevante dai minimi edittali e dunque appare adeguatamente giustificato con il richiamo alla gravita del fatto (sez. 1^, 14.2.1997, Gagliano, rv 207050; sez. 5^, 26.11.1996, Curcillo, rv 207497), la quale risulta peraltro illustrata diffusamente in tutta la motivazione del provvedimento impugnato;
ne' può ritenersi che la riconosciuta prevalenza delle attenuanti generiche imponesse al giudice l'obbligo di attenersi al minimo edittale ovvero uno speciale dovere motivazionale.
I ricorsi NI e Lo RE devono pertanto essere rigettati.
P.Q.M.
annulla senza rinvio la sentenza impugnata in ordine al reato di corruzione propria ascritto a UC LE perché estinto per prescrizione;
rigetta i ricorsi della parte civile ZZ SP e degli imputati Lo RE ES e NI NN. Condanna la suddetta parte civile al pagamento delle spese processuali cui ha dato causa. Condanna il Lo RE ed il NI in solido al pagamento delle spese processuali cui a loro volta hanno dato causa. Così deciso in Roma, il 9 dicembre 2003.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2004