Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/11/2015, n. 12603
CASS
Sentenza 24 novembre 2015

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Il difensore, di fiducia o d'ufficio, dell'indagato o dell'imputato, non munito di procura speciale non può effettuare una valida rinuncia, totale o parziale, all'impugnazione, anche se da lui autonomamente proposta, a meno che il rappresentato sia presente alla dichiarazione di rinuncia fatta in udienza e non vi si opponga.

La rinuncia all'impugnazione cd. parziale, che riguardi cioè quelle parti dell'impugnazione con cui si contesti e si chieda la riforma o l'annullamento di uno o più capi o punti del provvedimento impugnato, costituisce atto abdicativo di diritti e facoltà processuali già acquisiti, sia pure con effetti più limitati rispetto a quella totale; ne consegue che essa non può essere effettuato dal difensore, di fiducia o di ufficio, privo di procura speciale, in quanto non ricompresa nella discrezionalità tecnica del difensore, a differenza della mera rinuncia ad una o più argomentazioni o motivazioni su cui si fondano le diverse parti dell'impugnazione relative ai diversi capi impugnati.

Commentario1

  • 1L'inammissibilità del ricorso per sopravvenuta carenza di interesse
    Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 3 aprile 2019

    (Ricorso dichiarato inammissibile) (Normativa di riferimento: C.p.p. art. 616) Il fatto Il Tribunale del riesame di Catanzaro rigettava l'istanza di riesame proposta da G. D. e per l'effetto confermava l'ordinanza del Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Cosenza con la quale era stata applicata la misura cautelare dell'obbligo di dimora nel Comune di Cosenza, per i reati di cui all'art. 73 comma 1, 4 e 5 del d.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309 (capi 51-53-54-55.56 e 59). I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Proponeva ricorso per cassazione l'indagato, a mezzo del proprio difensore, deducendo la violazione di cui all'art. 606 comma 1 lett. b) cod. proc. pen. in relazione …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 24/11/2015, n. 12603
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 12603
Data del deposito : 24 novembre 2015

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