Legge 13 febbraio 2001, n. 45

Commentari27

Mostra tutto (27)
  • 1La richiesta di rinvio a giudizio e gli atti conseguenti: analisi dei requisiti strutturali degli istituti secondo gli inderogabili principi della scienza…
    Avv. Cristiano Tripodi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/

    Sommario: 1. Richiesta di rinvio a giudizio: analisi morfologica e nuovi postulati scientifici – 2. L'alternatività della contestazione penalistica in sede di richiesta ex. art 416 c.p.p. – 3. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio in comparazione (ed in vincolo di subordinazione funzionale) con l'avviso chiusura indagini ex. art 415-bis c.p.p. – 4. La discovery di secondo accesso – 5. Conclusioni 1. Richiesta di rinvio a giudizio: analisi morfologica e nuovi postulati scientifici Nell'architettura generale del titolo IX, libro V del codice di rito, la richiesta di rinvio a giudizio costituisce in facto la modalità ordinaria di esercizio dell'azione penale per i reati di …

     Leggi di più…

  • 2Il “pentito”: dissidio interiore tra onore, rispetto verso il clan e senso di giustizia
    Valeria D'Alessio · https://www.iusinitinere.it/

    La figura del pentito, rectius collaboratore di giustizia, è una figura assai complessa. Con la scelta di collaborare egli cambia radicalmente il suo modus vivendi e suo malgrado stravolgerà la vita delle persone che ha intorno partendo da sua moglie/marito sino ad arrivare agli iscritti al clan di appartenenza e le loro possibili rappresaglie. Il “pentitismo” è un fenomeno rilevante per combattere quel fenomeno silenzioso e subdolo chiamato mafia, camorra, ‘ndrangheta. L'era dei grandi pentiti ha origine nel 1984 con Tommaso Buscetta che tre giorni dopo l'estradizione in Italia decise di collaborare con Giovanni Falcone e per 45 anni mise nero su bianco tutto ciò che conosceva su “cosa …

     Leggi di più…

  • 3In vigore le nuove disposizioni per la protezione dei testimoni di
    Sandro Felicioni · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    Per leggere il testo della legge in esame, clicca qui. 1. È legge la riforma per la protezione dei testimoni di giustizia. Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 30 del 6 febbraio 2018, la Legge 11 gennaio 2018, n. 6 è entrata finalmente in vigore il 21 febbraio scorso. Il 21 dicembre 2017, il Senato ha approvato all'unanimità il testo legislativo licenziato dalla Camera dei deputati il 9 marzo 2017. Si tratta di una riforma salutata con il sostegno della maggioranza delle forze politiche e, senza dubbio, attesa da tempo. La nuova legge, infatti, supera le ambiguità della precedente disciplina in materia, dettata dal decreto legge n. 8 del 1991 e dalla legge n. 45 del 2001, operando, …

     Leggi di più…

  • 4Corte costituzionale
    https://www.eius.it/articoli/

  • 5Ricongiunzione senza ostacoli per i professionistiAccesso limitato
    Alfio Cissello · https://www.eutekne.info/
Mostra tutto (27)

Giurisprudenza+500

Mostra tutto (+500)
  • 1Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2024, n. 30016
    Provvedimento: del Popolo Italiano CORTE LD EL AN la sui ricorsi proposti da - Presidente - - Relatore SENTENZA 28/03/2024 26583/2023 l. NN AR, nato a [...] il [...] 2. LI QU, nato a [...] il [...] 3. DE CE VI, nato a [...] il [...] 4. NN VI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Componente Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale TR Gaeta, che ha concluso chiedendo: per AR NN, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo R) perché il fatto non costituisce reato, …
     Leggi di più...
    • sussistenza·
    • configurabilità del delitto di estorsione·
    • criterio di individuazione·
    • danno patrimoniale·
    • condizioni·
    • concorso formale dei reati·
    • possibilità·
    • configurabilità del delitto di cui all’art. 353 cod. pen·
    • indicazione·
    • nozione·
    • concorso formale di reati·
    • reati contro il patrimonio·
    • delitti·
    • reato continuato·
    • estorsione

  • 2Cass. civ., SS.UU., sentenza 21/12/2018, n. 33208
    Provvedimento: * 332081 18 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONI UNITE CIVILI Oggetto Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: RESPONSABILITA' STEFANO PETITTI - Primo Presidente f.f. - CIVILE GENERALE FRANCESCO TIRELLI · Presidente Sezione - Ud. 20/11/2018 - DOMENICO CHINDEMI · Presidente Sezione - PU R.G.N. 9027/2016 ROSA MARIA DI VIRGILIO - Consigliere - Gou. 33208 Rep. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE Consigliere - FABRIZIA GARRI - Consigliere - C I - Consigliere - ALBERTO GIUSTI ANTONELLO COSENTINO - Consigliere - ROBERTO GIOVANNI CONTI - Rel. Consigliere - ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso 9027-2016 proposto da: INCARDONA GIOVANNI, …
     Leggi di più...
    • mancata conoscenza dell'atto·
    • fondamento·
    • mancata conoscenza dell’atto – deduzione da parte del notificatario·
    • notifica presso il domicilio eletto dal collaboratore ex art. 12, comma 3·
    • legittimità·
    • conseguenze·
    • possibilità·
    • deduzione da parte del notificatario·
    • bis, d.l. n. 8 del 1991·
    • procedimento civile·
    • alla residenza, dimora, domicilio·
    • notificazione

  • 3Trib. Vercelli, sentenza 23/09/2025, n. 1086
    Provvedimento: N. 1491 / 2024 R.G. REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI VERCELLI SEZIONE CIVILE in composizione monocratica IL GIUDICE designato Dott. Giovanni Campese ha pronunciato la seguente S E N T E N Z A ex artt. 281-terdecies e 281-sexies c.p.c. nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale sopra indicato, promossa con ricorso ex artt. 84 e 170 d.p.r. n. 115/2002 e 15 d.lgs. n. 150/2011 depositato il 25.11.2024 DA c.f. , in proprio ai sensi dell'art. 86 c.p.c., Parte_1 C.F._1 elettivamente domiciliata presso il proprio studio in Lamezia Terme, via S. Aversa e L. Precenzano n. 14 - ATTRICE - CONTRO , in persona del pro tempore, con sede in OP …
     Leggi di più...
    • collaboratore di giustizia·
    • art. 115 d.p.r. n. 115/2002·
    • opposizione a decreto di rigetto·
    • compensazione spese processuali·
    • patrocinio a spese dello Stato·
    • programma speciale di protezione·
    • collegamento attività collaborazione·
    • liquidazione compenso difensore·
    • legittimazione passiva·
    • art. 8 d.m.interno n. 161/2004

  • 4Cass. pen., sez. I, sentenza 22/10/2024, n. 38853
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN RU nato a [...] il [...] avverso l'ordinanza del 27/02/2024 del TRIB. SORVEGLIANZA di ROMA udita la relazione svolta dal Consigliere FRANCESCO ALIFFI; lette le conclusioni del PG ETTORE PEDICINI che ha chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. RITENUTO IN FATTO 1. Con il provvedimento impugnato, il Tribunale di sorveglianza di Roma ha rigettato l'istanza, proposta dal collaboratore di giustizia Bruno LA, volta ad ottenere la detenzione domiciliare ex artt. 47 -ter I. 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.) e 16-nonies dl. 15 gennaio 1991, n. 8. A ragione della decisione osservava che, nonostante il detenuto avesse intrapreso un positivo percorso …
     Leggi di più...
    • pericolosità sociale·
    • collaboratore di giustizia·
    • permessi premio·
    • revisione critica·
    • ravvedimento·
    • detenzione domiciliare·
    • valutazione personalità detenuto·
    • giurisdizione di sorveglianza·
    • art. 16-nonies d.l. n. 8/1991·
    • art. 47-ter Ord. pen.

  • 5Cass. pen., sez. V, sentenza 07/11/2024, n. 40871
    Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da: AN IG nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/04/2024 della CORTE D'APPELLO DI NAPOLI visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso; udita la relazione del Consigliere ROSARIA GIORDANO; letta la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale, MARIA FRANCESCA LOY, il quale ha concluso per il rigetto del ricorso; letta la memoria difensiva del difensore del ricorrente, avv. GIUSEPPE BIONDI, che, anche replicando alle conclusioni del Sostituto Procuratore Generale, ha insistito per l'accoglimento del ricorso; Penale Sent. Sez. 5 Num. 40871 Anno 2024 Presidente: CATENA ROSSELLA Relatore: GIORDANO ROSARIA Data Udienza: 08/10/2024 RITENUTO …
     Leggi di più...
    • giudizio di rinvio·
    • inammissibilità ricorso·
    • valutazione attendibilità collaboratori di giustizia·
    • principio di non contraddizione·
    • art. 173 disp. att. cod. proc. pen.·
    • art. 416-bis cod. pen.·
    • art. 627 cod. proc. pen.·
    • associazione mafiosa·
    • prova testimoniale·
    • intercettazioni ambientali
Mostra tutto (+500)

Versioni del testo

  • Capo I : Modifiche alle norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia
  • Art. 1. 1. Il titolo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e' sostituito dal seguente: "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia".
    Avvertenza:
    Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.
  • Art. 2. 1. L' articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e' sostituito dal seguente:

    "ART. 9. - (Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.
    2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale .
    3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi' avere carattere di novita' o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le modalita' operative di dette organizzazioni.
    4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita' ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.
    5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.
    6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualita' delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo e' localmente in grado di valersi".
    Note all'art. 2:
    - Si trascrive il testo dell' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale :
    "3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
    - Per la nuova formulazione dell' art. 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazoni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), si veda l'art. 6 della legge qui pubblicata.