Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 25 marzo 2001 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 25 marzo 2001 |
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- 1. La richiesta di rinvio a giudizio e gli atti conseguenti: analisi dei requisiti strutturali degli istituti secondo gli inderogabili principi della scienza…Avv. Cristiano Tripodi · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Sommario: 1. Richiesta di rinvio a giudizio: analisi morfologica e nuovi postulati scientifici – 2. L'alternatività della contestazione penalistica in sede di richiesta ex. art 416 c.p.p. – 3. La nullità della richiesta di rinvio a giudizio in comparazione (ed in vincolo di subordinazione funzionale) con l'avviso chiusura indagini ex. art 415-bis c.p.p. – 4. La discovery di secondo accesso – 5. Conclusioni 1. Richiesta di rinvio a giudizio: analisi morfologica e nuovi postulati scientifici Nell'architettura generale del titolo IX, libro V del codice di rito, la richiesta di rinvio a giudizio costituisce in facto la modalità ordinaria di esercizio dell'azione penale per i reati di …
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Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 28/03/2024, n. 30016Provvedimento: del Popolo Italiano CORTE LD EL AN la sui ricorsi proposti da - Presidente - - Relatore SENTENZA 28/03/2024 26583/2023 l. NN AR, nato a [...] il [...] 2. LI QU, nato a [...] il [...] 3. DE CE VI, nato a [...] il [...] 4. NN VI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 26/11/2021 della Corte d'Appello di Napoli; visti gli atti, la sentenza impugnata e i ricorsi; udita la relazione svolta dal Componente Gaetano De Amicis; udito il Pubblico Ministero, in persona dell'Avvocato generale TR Gaeta, che ha concluso chiedendo: per AR NN, l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata in relazione al delitto di tentata estorsione di cui al capo R) perché il fatto non costituisce reato, …Leggi di più...
- sussistenza·
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Versioni del testo
- Capo I : Modifiche alle norme per la protezione di coloro che collaborano con la giustizia
- Art. 1. 1. Il titolo del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e' sostituito dal seguente: "Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia".
Avvertenza:
Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092 , al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge modificate o alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. - Art. 2. 1. L' articolo 9 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazioni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , e' sostituito dal seguente:
"ART. 9. - (Condizioni di applicabilita' delle speciali misure di protezione). - 1. Alle persone che tengono le condotte o che si trovano nelle condizioni previste dai commi 2 e 5 possono essere applicate, secondo le disposizioni del presente Capo, speciali misure di protezione idonee ad assicurarne l'incolumita' provvedendo, ove necessario, anche alla loro assistenza.
2. Le speciali misure di protezione sono applicate quando risulta la inadeguatezza delle ordinarie misure di tutela adottabili direttamente dalle autorita' di pubblica sicurezza o, se si tratta di persone detenute o internate, dal Ministero della giustizia - Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria e risulta altresi' che le persone nei cui confronti esse sono proposte versano in grave e attuale pericolo per effetto di talune delle condotte di collaborazione aventi le caratteristiche indicate nel comma 3 e tenute relativamente a delitti commessi per finalita' di terrorismo o di eversione dell'ordine costituzionale ovvero ricompresi fra quelli di cui all' articolo 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale .
3. Ai fini dell'applicazione delle speciali misure di protezione, assumono rilievo la collaborazione o le dichiarazioni rese nel corso di un procedimento penale. La collaborazione e le dichiarazioni predette devono avere carattere di intrinseca attendibilita'. Devono altresi' avere carattere di novita' o di completezza o per altri elementi devono apparire di notevole importanza per lo sviluppo delle indagini o ai fini del giudizio ovvero per le attivita' di investigazione sulle connotazioni strutturali, le dotazioni di armi, esplosivi o beni, le articolazioni e i collegamenti interni o internazionali delle organizzazioni criminali di tipo mafioso o terroristico-eversivo o sugli obiettivi, le finalita' e le modalita' operative di dette organizzazioni.
4. Se le speciali misure di protezione indicate nell'articolo 13, comma 4, non risultano adeguate alla gravita' ed attualita' del pericolo, esse possono essere applicate anche mediante la definizione di uno speciale programma di protezione i cui contenuti sono indicati nell'articolo 13, comma 5.
5. Le speciali misure di protezione di cui al comma 4 possono essere applicate anche a coloro che convivono stabilmente con le persone indicate nel comma 2 nonche', in presenza di specifiche situazioni, anche a coloro che risultino esposti a grave, attuale e concreto pericolo a causa delle relazioni intrattenute con le medesime persone. Il solo rapporto di parentela, affinita' o coniugio, non determina, in difetto di stabile coabitazione, l'applicazione delle misure.
6. Nella determinazione delle situazioni di pericolo si tiene conto, oltre che dello spessore delle condotte di collaborazione o della rilevanza e qualita' delle dichiarazioni rese, anche delle caratteristiche di reazione del gruppo criminale in relazione al quale la collaborazione o le dichiarazioni sono rese, valutate con specifico riferimento alla forza di intimidazione di cui il gruppo e' localmente in grado di valersi".
Note all'art. 2:
- Si trascrive il testo dell' art. 51, comma 3-bis, del codice di procedura penale :
"3-bis. Quando si tratta di procedimenti per i delitti, consumati o tentati, di cui agli articoli 416-bis e 630 del codice penale , per i delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto art. 416-bis ovvero al fine di agevolare l'attivita' delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonche' per i delitti previsti dall'art. 74 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309 , le funzioni indicate nel comma 1, lettera a), sono attribuite all'ufficio del pubblico ministero presso il tribunale del capoluogo del distretto nel cui ambito ha sede il giudice competente".
- Per la nuova formulazione dell' art. 13 del decreto-legge 15 gennaio 1991, n. 8 , convertito, con modificazoni, dalla legge 15 marzo 1991, n. 82 , (Nuove norme in materia di sequestri di persona a scopo di estorsione e per la protezione dei testimoni di giustizia, nonche' per la protezione e il trattamento sanzionatorio di coloro che collaborano con la giustizia), si veda l'art. 6 della legge qui pubblicata.