Sentenza 13 novembre 2012
Massime • 1
In tema di reato continuato, l'identità del disegno criminoso è apprezzabile sulla base degli elementi costituiti dalla distanza cronologica tra i fatti, dalle modalità della condotta, dalla tipologia dei reati, dal bene tutelato, dalla omogeneità delle violazioni, dalla causale, dalle condizioni di tempo e di luogo, essendo a tal fine sufficiente la sola constatazione di alcuni soltanto di essi, purché significativi. (In applicazione del principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice dell'esecuzione aveva escluso la configurabilità della continuazione per fatti di partecipazione a due associazioni per delinquere finalizzate a traffico degli stupefacenti, sebbene vi fosse contiguità temporale tra i due sodalizi ed una parziale coincidenza spaziale delle condotte).
Commentari • 4
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Per ritenere più fati reato avvinti dal vincolo della continuazione è necessaria l'ideazione unitaria delle pluralità di condotte illecite, che devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/11/2012, n. 11564 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11564 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BARDOVAGNI Paolo - Presidente - del 13/11/2012
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi - rel. Consigliere - N. 3229
Dott. BONITO Francesco M.S. - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CAPOZZI Raffaele - Consigliere - N. 12567/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) DA IC N. IL 11/07/1980;
avverso l'ordinanza n. 158/2011 CORTE APPELLO di REGGIO CALABRIA, del 13/12/2011;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI PIETRO CAIAZZO;
lette le conclusioni del PG Dott. Galasso Aurelio, che ha chiesto il rigetto del ricorso.
RILEVATO IN FATTO
Con ordinanza in data 13.12.2011 la Corte d'appello di Reggio Calabria rigettava l'istanza avanzata da DA IC ex art.671 c.p.p. con la quale era stato chiesto il riconoscimento della continuazione tra i seguenti delitti, giudicati con diverse sentenze:
- D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 commesso dall'aprile 2002 al 6.3.2003 (operazione Biancaleo) e D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 commessi dal 15.4.2002 al 30.1.2003 già riuniti dal vincolo della continuazione con sentenza del GUP del Tribunale di Messina in data 7.11.2005 (irrevocabile 22.4.2007);
- D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 operante in Rosarno dal 2003 al 22.4.2005 (operazione Ninetta) giudicato con sentenza della Corte d'appello di Reggio Calabria in data 5.3.2009 (irrevocabile il 6.7.2010).
Nell'operazione Biancaleo il EL era stato condannato per essere stato, insieme al fratello TO, lo stabile fornitore di sostanze stupefacenti nei confronti di consociati che operavano nel territorio di Messina.
Nell'operazione Ninetta il EL era stato condannato per aver fatto parte di un'associazione, diretta dal fratello TO, operante in Rosarno il cui schema operativo prevedeva il rifornimento della sostanza stupefacente da GA LU (componente dell'associazione) e lo smistamento attraverso diversi canali di smercio, tra i quali quello del gruppo messinese al quale la droga veniva consegnata da EL CH e da RA IN (altro componente dell'associazione diretta da EL TO).
Secondo la Corte d'appello, sebbene vi fosse una contiguità temporale tra le due associazioni e, almeno in parte, una coincidenza spaziale delle condotte, in quanto al EL era stato ascritto il ruolo di corriere della droga da Rosarno a Messina in entrambe le associazioni, non era stata fornita dall'istante la prova rigorosa, attraverso l'indicazione di elementi specifici, della sussistenza di un originario e unico disegno criminoso.
Avverso l'ordinanza ha proposto ricorso per cassazione il difensore, chiedendone l'annullamento per erronea applicazione dell'art. 671 c.p.p. e per carenza e illogicità della motivazione.
Erroneamente la Corte d'appello aveva preteso che il ricorrente fornisse la prova rigorosa della sussistenza dell'unicità del disegno criminoso, essendo sufficiente, per costante giurisprudenza, che vengano indicati elementi sintomatici dell'unicità del disegno criminoso, indici che erano stati analiticamente indicati nell'istanza.
Il procedimento era nato da un'unica indagine condotta dalla Procura della Repubblica di Messina e, solo a seguito della pronuncia del Tribunale del riesame di Messina, era stato separato, per ragioni di competenza territoriale, il reato riguardante l'associazione operante in Rosarno.
Il vincolo della continuazione appariva evidente per l'identità del ruolo svolto dal EL, con il fratello TO, nelle due associazioni.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è fondato.
La Corte d'appello ha ritenuto che fosse onere dell'istante fornire la prova, attraverso l'indicazione di elementi specifici, della sussistenza di un originario e unico disegno criminoso. Secondo la prevalente e più recente giurisprudenza della Corte di cassazione, alla quale questo Collegio aderisce, colui che richiede ex art. 671 c.p.p. il riconoscimento della continuazione tra più reati giudicati con diverse sentenze divenute irrevocabili, deve indicare gli estremi delle sentenze relative ai reati oggetto dell'istanza (non deve necessariamente produrre le copie delle sentenze, che devono essere acquisite d'ufficio, se non prodotta dalle parti, ex art. 186 disp. att. c.p.p.) ed ha l'onere di allegare elementi a sostegno dell'istanza, ma spetta al giudice dell'esecuzione, tenendo conto degli elementi addotti dall'istante, del contenuto delle sentenze e degli eventuali atti acquisiti ai sensi dell'art. 666 c.p.p., comma 6, accertare se tra i reati indicati (o tra qualcuno di essi)
sussistano nessi tali da far ritenere che siano stati commessi in esecuzione di un originario e unico disegno criminoso, concepito, nelle linee generali, prima dell'inizio dell'attività criminosa. L'accertamento del nesso della continuazione tra diversi reati deve avvenire esaminando una serie di indici sintomatici della sussistenza del predetto nesso, tra i quali assumono un particolare rilievo la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia dei reati, il bene tutelato, la omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo, e anche soltanto la constatazione di alcuni di detti elementi purché significativi (V. Sez. 1 sent. n. 44862 del 5.11.2008, Rv. 242098). La giurisprudenza di questa Corte ha anche precisato che - quantunque l'analogia dei singoli reati, l'unitarietà del contesto, l'identità della spinta a delinquere e la brevità del lasso temporale che separa i diversi episodi, singolarmente considerate, non costituiscono indizi necessari di una programmazione e deliberazione unitaria - ciascuno di questi fattori, aggiunto ad un altro, incrementa la possibilità dell'accertamento dell'esistenza di un medesimo disegno criminoso, in proporzione logica corrispondente all'aumento delle circostanze indiziarie favorevoli (V. Sez. 1 sent. n. 12905 del 17.3.2010, Rv. 246838). Pertanto, l'ordinanza impugnata deve essere annullata con rinvio alla Corte d'appello di Reggio Calabria, che dovrà nel nuovo esame dell'istanza tenere conto dei principi sopra enunciati.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame alla Corte d'appello di Reggio Calabria.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2012.
Depositato in Cancelleria il 12 marzo 2013