Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2012, n. 4875
CASS
Sentenza 19 dicembre 2012

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L'ipotesi associativa prevista dal comma sesto dell'art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990 richiede, quale imprescindibile condizione, che tutte le singole condotte commesse in attuazione del programma criminoso siano sussumibili nella fattispecie dei fatti di lieve entità e di minima offensività previsti dall'art. 73, comma quinto, del medesimo d.P.R. n. 309. (In applicazione del principio, la Corte ha escluso detta ipotesi in un caso in cui le sole condotte di spaccio potevano essere considerato di lieve entità, ma non altrettanto quelle di acquisto ai fini dell'approvvigionamento dello stupefacente a beneficio degli associati).

A norma dell'art. 606, comma primo, lett. e), cod. proc. pen. i vizi di legittimità del provvedimento sono sempre interni ad esso, con la conseguenza che non hanno alcun rilievo, sotto il profilo del vizio di motivazione o di qualsiasi altro tipizzato profilo di ricorso di legittimità ex art. 606 cod. proc. pen., la disparità di trattamento o il contrasto di giudizi con altro caso più o meno analogo.

Commentari2

  • 1Coltivare è reato solo se c'è offensività in concreto (Cass. 50268/18)
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  • 2Piccolo spaccio escluso da quantità (Cass. 16028/18)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 13 aprile 2018

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. I, sentenza 19/12/2012, n. 4875
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 4875
Data del deposito : 19 dicembre 2012

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