Sentenza 22 ottobre 2013
Massime • 1
Il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili, il riscontro della non corrispondenza delle motivazioni di entrambe le sentenze di merito rispetto al compendio probatorio acquisito nel contraddittorio delle parti.
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- 1. Gira a terzi un assegno la cui provvista è provento di delitto: è riciclaggioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
2.1 Ed infatti, quanto al primo motivo, con il quale si contesta l'affermazione di responsabilità in relazione alla ritenuta ipotesi di riciclaggio va ricordato come, per costante insegnamento di questa Corte, il vizio di travisamento della prova può essere dedotto con il ricorso per cassazione, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", e cioè di condanna in primo e secondo grado, sia nell'ipotesi in cui il giudice di appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice, sia quando entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forma di tale …
Leggi di più… - 2. Rivende oggetti preziosi rubati a terzi, dopo averli ricevuti: è riciclaggioAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2023
La massima Integra il delitto di riciclaggio e non quello di ricettazione, la condotta di colui che dopo avere ricevuto oggetti preziosi di origine furtiva li ceda a terzi in cambio di denaro, potendo la condotta tipica di tale reato realizzarsi anche attraverso azioni dirette alla sola sostituzione del bene senza la modificazione materiale dello stesso (Cassazione penale , sez. II , 07/12/2018 , n. 57805). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 07/12/2018 , n. 57805 RITENUTO IN FATTO 1.1 Con sentenza in data 25 gennaio 2017 la corte di appello di Messina confermava la …
Leggi di più… - 3. Truffa: sussiste anche se sia un terzo a trarre beneficio dal raggiroAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 28 settembre 2023
La massima Realizza l'ingiusto profitto integrante il delitto di cui all' art. 640 cod. pen. la persona fisica che, rivestendo cariche sociali o possedendo parte del capitale di una società dotata di autonomia patrimoniale, ponga in essere, in danno di terzi, artifici o raggiri in conseguenza dei quali il patrimonio della società risulti arricchito o le attività della medesima trovino nuovi spazi operativi. (In motivazione, la Corte ha chiarito che il delitto di truffa esige soltanto la sussistenza di un nesso causale tra la condotta e il profitto, restando indifferente che sia un terzo a trarre beneficio dal raggiro - Cassazione penale, sez. II, 09/11/2018, n. 53778). Vuoi saperne di …
Leggi di più… - 4. Truffa: condannato broker finanziario che effettuava operazioni di trading senza autorizzazioneAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 27 settembre 2023
La massima Il delitto di truffa commesso dal broker finanziario che, senza autorizzazione, percepisca denaro da privati da investire in operazioni di trading mobiliare ha natura di reato istantaneo e si consuma al momento della diminuzione patrimoniale e dell'ingiustificato arricchimento quando le parti abbiano concluso contratti di mandato singoli, in forza dei quali l'autore del reato, ottenuto il versamento delle somme, effettua l'investimento mentre va considerato a consumazione prolungata quando, a fronte di un accordo iniziale, il cliente effettui periodici versamenti di somme scaglionate nel tempo (c.d. piani di accumulo). (In applicazione del principio, la Corte ha annullato la …
Leggi di più… - 5. Calunnia: non sussiste il reato se la falsa accusa è rivolta ad una persona decedutaAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 settembre 2023
La massima Non integra il delitto di calunnia la simulazione di tracce di reato a carico di persona già deceduta al momento della condotta, non essendovi la possibilità di inizio di un procedimento penale nei confronti di un innocente (Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894). Vuoi saperne di più sul reato di calunnia? Vuoi consultare altre sentenze in tema di calunnia? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 29/03/2022 , n. 34894 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Vanno dichiarate inammissibili, in quanto tardive, le memorie difensive depositate dalle parti civili dopo l'udienza del 28 febbraio 2022, nella quale è stata avviata la trattazione del processo, e prima di quella …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 22/10/2013, n. 44765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44765 |
| Data del deposito : | 22 ottobre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Presidente - del 22/10/2013
Dott. MASSAFRA Umberto - Consigliere - SENTENZA
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 1781
Dott. ESPOSITO Lucia - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DELL'UTRI Marco - rel. Consigliere - N. 7534/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
NF PA n. il 28.7.1940;
EL IO n. il 25.7.1948;
nei confronti di:
KL AI n. il 26.4.1975;
avverso la sentenza n. 1632/2005 pronunciata dalla Corte d'appello di Catania il 19.11.2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita nell'udienza pubblica del 22.10.2013 la relazione fatta dal Cons. Dott. Marco Dell'Utri;
udito il Procuratore Generale, in persona del Dott. Fodaroni Maria Giuseppina, che ha concluso per l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente;
udito, per le parti civili, l'avv.to Platania E., del foro di Ragusa, che ha concluso per l'accoglimento del ricorso.
udito, per l'imputato, l'avv.to Licitra C., del foro di Ragusa, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con sentenza resa in data 19.11.2012, la corte d'appello di Catania ha integralmente confermato la sentenza in data 15.12.2008 con la quale il tribunale di Ragusa ha assolto KL AI dall'imputazione di omicidio colposo asseritamente commesso, in violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale, ai danni di LU NF, in Ragusa il 7.6.2005.
Avverso la sentenza d'appello, a mezzo del proprio difensore, hanno proposto ricorso per cassazione, ai soli effetti della responsabilità civile, le parti civili costituite, sulla base di due motivi di impugnazione.
2.1. - Con il primo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata, sotto i diversi profili del travisamento della prova e del carattere apparente, contraddittorio e illogico della motivazione. In particolare, i ricorrenti si dolgono del mancato o inadeguato approfondimento, da parte della corte territoriale, del profilo concernente l'esame dell'elemento soggettivo della colpa ascritta all'imputato, con particolare riguardo al tema dell'esigibilità della condotta conforme alle norme cautelari nella specie rilevanti;
norme cautelari ritenute da entrambi i giudici del merito oggettivamente violate dall'imputato, benché allo stesso non fosse rimproverabile alcun comportamento soggettivamente colpevole. Nel dettaglio, evidenziano i ricorrenti come i giudici del merito, pur avendo rilevato la violazione da parte dell'imputato della norma che imponeva allo stesso (pur titolare del diritto di precedenza) il dovere di prefigurarsi la condotta imprudente altrui nell'approssimarsi all'incrocio in corrispondenza del quale ebbe a verificarsi l'impatto col motoveicolo della vittima, del tutto contraddittoriamente hanno attestato l'impossibilità, per lo stesso imputato, di adempiere a tale dovere cautelare, stante la ritenuta oggettiva non avvistabilità del motoveicolo antagonista nelle specifiche occorrenze di tempo e di luogo proprie del sinistro in esame.
La rilevata contraddittorietà, in particolare, sarebbe emersa, ad avviso dei ricorrenti, in relazione al contenuto degli elaborati predisposti dal consulente tecnico del pubblico ministero e dal perito nominato nel corso del procedimento, dai quali era chiaramente emersa l'oggettiva avvistabilità del motoveicolo della vittima nel momento in cui l'imputato ebbe ad impegnare incrocio, con la conseguente piena esigibilità del rispetto della norma prudenziale che avrebbe imposto all'imputato di non impegnare detto incrocio in presenza di un'evidente e oggettivamente rilevabile condotta imprudente del veicolo antagonista.
Sul punto, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per aver evidenziato il ricorso di sei specifici elementi di fatto asseritamente determinanti, ai fini dell'esclusione di profili di rimproverabilità nella condotta di guida dell'imputato, a dispetto dell'obiettiva irrilevanza di ciascuno di tali elementi in relazione al tema proposto.
2.2. - Con il secondo motivo, i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per violazione dell'art. 43 c.p., avendo la corte d'appello erroneamente interpretato e ricostruito i termini del profilo più squisitamente soggettivo e personale della colpa, omettendo di ravvisare come l'inesigibilità della condotta conforme alla norma cautelare concernente il dovere di prefigurarsi la condotta imprudente altrui assuma rilevanza nei soli casi (del tutto estranei a quello in esame) di assoluta e oggettiva imprevedibilità di quella.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. - Il ricorso - i cui motivi appaiono congiuntamente esaminabili, in ragione dell'intima connessione delle questioni dedotte - è fondato.
Al riguardo, rileva il collegio come la corte territoriale, chiamata a confrontarsi con i dati obiettivi emersi dagli elaborati tecnici acquisiti nel corso del procedimento (e allegati anche in questa sede ai fini dell'autosufficienza del ricorso), si sia sottratta al compito di procedere all'elaborazione di una motivazione esauriente e completa sul piano dell'esame critico del profilo soggettivo della colpa imputata al KL.
Sul punto, occorre sottolineare come dai rilievi contenuti nella consulenza tecnica del pubblico ministero fosse obiettivamente emersa la circostanza della modesta distanza (46 metri circa), del motociclo della vittima, rispetto al futuro punto d'urto tra i veicoli, nell'esatto istante in cui l'imputato ebbe ad impegnare l'incrocio (cfr. pag. 26 della c.tu. ing. Dell'Agli); lo stesso consulente tecnico ha attestato come, nel momento in cui l'autovettura dell'imputato ebbe ad immettersi sulla via percorsa dal motociclo della vittima, quest'ultimo fosse "visibilissimo e ben all'interno del campo visivo dell'AI KL", tanto desumendosi dalle evidenze della planimetria allegata all'elaborato (cfr. pag. 27 c.t.u.), tenuto conto che la conformazione dei luoghi concedeva a entrambi i conducenti "condizioni favorevoli per un avvistamento reciproco insolitamente anticipato", avuto riguardo "alla larghezza delle vie che vi si intersecano e alla distanza dal filo stradale dei fabbricati che su esse si attestano" (cfr. pagg. 3 - 4 c.t.u.). Lo stesso perito nominato nel corso del procedimento, nel confermare il giudizio sul punto espresso dal consulente tecnico del pubblico ministero, ha sottolineato come nell'area dell'incrocio "non esistesse) alcun limite all'avvistamento", con la conseguente sussistenza della possibilità per entrambi i conducenti di tener fede al rispetto della norma cautelare di cui all'art. 145 C.d.S., comma 1, (che impone ai conducenti che si approssimano a un'intersezione il dovere di usare la massima prudenza al fine di evitare incidenti) (cfr. pag. 15 della perizia geom. Patamia), da ciò traendo la conclusione che l'imputato non si fosse accorto del sopraggiungere del motoveicolo antagonista "semplicemente perché non aveva guardato in quella direzione impegnando l'area d'incrocio nell'ambito della quale la visibilità, non più ostacolata dalle siepi, non aveva limiti. Se l'avesse fatto, data la velocità della sua auto in quel momento, ne avrebbe potuto arrestare immediatamente il moto, così evitando la collisione con il motociclo, considerata anche la non eccessiva velocità di entrata in campo di quest'ultimo" (cfr. pagg. 17-18 perizia Patamia).
A fronte di tali risultanze obiettive, la corte territoriale ha sostenuto l'insussistenza della prova della certezza che l'imputato avesse impegnato l'incrocio in presenza di condizioni di avvistabilità del motoveicolo antagonista, tanto desumendo dalla congiunta valutazione: 1) della velocità dei mezzi ("soprattutto quella assai elevata tenuta dal NF") tale da attestare che la vittima fosse ben lontana dall'incrocio quando l'imputato ne iniziò la manovra di attraversamento;
2) delle tracce di frenata dei veicoli ("circa 40 metri quelle del NF"); 3) del punto d'impatto dove avvenne il sinistro quasi al centro della carreggiata dell'intersezione; 4) dei danni obiettivi constatati sui mezzi coinvolti nel sinistro;
5) delle condizioni dei margini stradali "e la refluenza di ciò sulla piena visibilità"; 6) della posizione già fortemente inclinata assunta durante la frenata effettuata dalla vittima prima di finire addosso all'auto condotta dall'imputato (cfr. pag. 5 della sentenza d'appello).
Ciò posto, rileva la corte come - mentre appaiono sostanzialmente irrilevanti (in relazione al tema della reciproca avvistabilità dei veicoli al momento dell'impegno dell'intersezione da parte dell'imputato) le occorrenze costituite dai danni obiettivi constatati sui mezzi o dalla posizione inclinata del motoveicolo della vittima prima dell'urto -, proprio le circostanze costituite dal punto d'impatto dove avvenne il sinistro, dal rilievo della velocità dei mezzi, dalle tracce di frenata (la cui lunghezza appare, peraltro, erroneamente riportata nella sentenza della corte d'appello) e dalle condizioni dei margini stradali (con quanto ebbe a derivarne, in termini di ampiezza del campo di visibilità) valgono ad attestare il ricorso di sicuri indici di conferma delle evidenze sottolineate negli elaborati tecnici in precedenza riportati (quanto al dato della relativa vicinanza dei due veicoli prima dell'impegno dell'incrocio da parte dell'imputato, e della sicura avvistabilità reciproca dei due mezzi), sì da lasciar ritenere non adeguatamente risolta, sul piano del confronto critico-argomentativo, la contraddizione tra quanto emerso ad esito dell'istruttoria tecnica attestata dagli elaborati prodotti e gli spunti argomentativi utilizzati dalla corte territoriale ai fini della conferma dell'assoluzione dell'imputato.
In breve, non avendo la corte territoriale superato, sul piano critico-argomentativo, le evidenze obiettive sottolineate in sede tecnica (costituite dalla rilevata avvistabilità reciproca dei veicoli prima che l'imputato impegnasse l'incrocio dove ebbe a verificarsi l'urto tra gli stessi) - ed anzi macroscopicamente travisandole -, deve ritenersi non adeguatamente argomentata la decisione impugnata in ordine alla ritenuta inesigibilità della condotta di guida dell'imputato conforme alla regola cautelare di cui all'art. 145 C.d.S., comma 1, che nella specie avrebbe imposto al KL, una volta avvistato (siccome obiettivamente avvistabile) il motoveicolo antagonista, prefigurandosene la condotta imprudente, il dovere prudenziale di astenersi dall'impegnare l'incrocio al fine di evitare (essendone stata nella specie accertata l'evitabilità:
cfr. supra le richiamate pagg. 17-18 della perizia Patamia) la collisione poi concretamente verificatasi.
Il carattere macroscopico e chiaramente manifesto della contraddizione tra le obiettive risultanze degli elaborati tecnici acquisiti nel corso del giudizio e le conseguenze da essi viceversa tratte da entrambi i giudici del merito, inducono il collegio a ritenere inconferente, in relazione al caso di specie, il principio in altre occasioni sostenuto nella giurisprudenza di legittimità, ai sensi del quale il vizio del travisamento della prova (per l'utilizzazione di un'informazione inesistente nel materiale processuale o per l'omessa valutazione di una prova decisiva) può essere dedotto con il ricorso per cassazione quando la decisione impugnata abbia riformato quella di primo grado, non potendo, nel caso di cosiddetta "doppia conforme", essere superato il limite costituito dal devolutimi con recuperi in sede di legittimità (v., ex plurimis, Cass., Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636; Cass., Sez. 2, n. 5223/2007, Rv. 236130). L'eccezione a tale principio, infatti, deve ritenersi operante, non solo nel caso in cui il giudice d'appello, per rispondere alle critiche contenute nei motivi di gravame, abbia richiamato dati probatori non esaminati dal primo giudice (v. Cass., Sez. 4, n. 19710/2009, Rv. 243636, cit.), bensì anche quando, come nel caso di specie, entrambi i giudici del merito siano incorsi nel medesimo travisamento delle risultanze probatorie acquisite in forme di tale macroscopica o manifesta evidenza da imporre, in termini inequivocabili (ossia in assenza di alcun discrezionale apprezzamento di merito), il riscontro della persistente infedeltà delle motivazioni dettate in entrambe le decisioni di merito rispetto alle basi probatorie emerse nel contraddittorio delle parti.
Sulla base delle considerazioni che precedono, dev'essere pertanto disposto l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello per la decisione sulla domanda risarcitoria proposta dalle odierne parti civili.
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, annulla la sentenza impugnata con rinvio al giudice civile competente in grado di appello cui rimette anche il regolamento delle spese tra le parti del presente giudizio. Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 22 ottobre 2013. Depositato in Cancelleria il 6 novembre 2013