Sentenza 13 luglio 2015
Massime • 1
Alle dichiarazioni rese dai c.d. "testimoni di giustizia", non si applica la disciplina dettata dall'art. 192, comma terzo, cod.proc.pen., perchè il "carattere di attendibilità" postulato dall'art. 16 bis, comma secondo, del D.L. 15 gennaio 1991, n.8, introdotto dalla Legge 13 febbraio 2001, n. 45, evidenzia soltanto la necessità di un sindacato di natura tipicamente amministrativa, destinato a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione in favore di tali soggetti.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/07/2015, n. 44356 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44356 |
| Data del deposito : | 13 luglio 2015 |
Testo completo
4435 6/ 1 5 ' : ! REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE PRIMA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 13/07/2015 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA 748/2015 TE DI MA - Presidente N. Dott. - - Dott. ALDO CAVALLO - Consigliere - REGISTRO GENERALE N. 34645/2014 Dott. MARGHERITA CASSANO - Consigliere - . - Rel. Consigliere - Dott. LI CASA - Consigliere - Dott. ALESSANDRO CENTONZE ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: VO SC N. IL 23/01/1979 NI EN N. IL 16/02/1973 NI UI N. IL 17/10/1965 SC LI N. IL 17/09/1973 avverso la sentenza n. 925/2011 CORTE APPELLO di BARI, del 27/01/2014 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/07/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LI CASA Qurelio Galano Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. che ha concluso per la declaratoria d'ina minitritalité del wears di NI IG, jer il rifetto dei ricons d' VO e e fer l'anno lamento con vravio de vicono STRISCIUGLio Di LL IC Udito, per la parte civile, l'Avv eUdit difensore Avv. to duciones MARCHIANO" (for STRISCIVGLIO NANOCILIA), de la cuests l aceyliment dei IC : RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 22.12.2009, il Tribunale di Bari dichiarava VO CE, NI IC e NI IG responsabili del reato di associazione per delinquere di stampo mafioso loro ascritto al capo A) e, esclusa per tutti l'aggravante di cui all'art. 112 c.p., ritenuto l'aumento per la recidiva nei confronti del solo NI IC, condannava il VO e NI IG alla pena di quattro anni di reclusione e NI IC alla pena di quindici anni di reclusione. Il Tribunale dichiarava, inoltre, SC PO responsabile del reato di associazione per delinquere finalizzato al traffico di stupefacenti ascrittogli al capo B) e, esclusi l'aggravante di cui all'art. 112 c.p. e l'aumento per la recidiva contestata, ritenuta l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91, riconosciute le attenuanti generiche, lo condannava alla pena di dieci anni e otto mesi di reclusione. Il primo Giudice premetteva che il procedimento era stato instaurato per giudicare alcuni appartenenti al clan SC la cui individuazione era sfuggita in precedenti indagini e per verificare la permanenza nel vincolo associativo di soggetti già riconosciuti come انس intranei a quel sodalizio. Detto clan, la cui esistenza era già stata attestata in alcuni provvedimenti giurisdizionali, veniva descritto come prioritariamente dedito alle attività di contrabbando, nonché al traffico di stupefacenti, a marginali attività di estorsione e a risolvere i contrasti con altri gruppi criminali. Veniva, quindi, ritenuta la sopravvivenza del gruppo mafioso anche in epoca successiva : alle precedenti condanne e sino al 2007 sulla base delle dichiarazioni rese dagli operanti della Polizia Giudiziaria che avevano diretto e svolto le indagini, dalle propalazioni dei collaboratori di giustizia, esterni e interni all'organizzazione (tra i primi, SU, BO e UN LO;
tra gli altri, RO, NI OL, UN LU, IN e EN), e dalle ulteriori testimonianze assunte, tra le quali quella del teste protetto IO OC con esclusivo riferimento alla posizione di SC PO. Sottolineava il Tribunale che il carattere mafioso del clan SC era chiaramente evincibile dalla capacità di controllo del territorio della città di Bari, esercitato in maniera sistematica e capillare, anche con l'uso di armi al fine di escludere l'ascesa di formazioni malavitose concorrenti. La forza e la tenuta del vincolo mafioso emergeva dal persistere del legame nonostante la sopravvenuta detenzione dei capi e di altri sodali;
dalla continuità nella conduzione del sodalizio da parte dei detenuti di spicco, mediante le comunicazioni con i familiari;
dal supporto economico offerto alle famiglie dei carcerati e dalla garanzia del pagamento dei difensori da parte del clan;
dalla forza aggregativa del gruppo all'interno della stessa struttura carceraria mediante l'affiliazione di nuovi membri. 1 Accanto alla descritta associazione, era stata ritenuta provata l'esistenza di un ulteriore sodalizio criminale, solo in parte coincidente con il primo, esclusivamente volto allo spaccio di sostanze stupefacenti per il tramite sia di persone appartenenti al clan SC, sia tramite estranei allo stesso, ma per esso operanti.
2. Con sentenza del 27.1.2014, la Corte di Appello di Bari, in riforma della decisione di primo grado, rideterminava la pena: per il VO, in due anni di reclusione, previa concessione delle attenuanti generiche;
per lo SC, esclusa l'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/91 e con le già concesse attenuanti generiche, in sei anni e otto mesi di reclusione;
per NI IC, in tre anni di reclusione, ritenuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte di Assise di Appello di Bari del 13.12.2005, irrevocabile il 20.11.2006, così rideterminando la pena in complessivi undici anni e nove mesi di reclusione, con conferma delle ulteriori statuizioni di cui alla citata sentenza;
per NI IG, in tre anni di reclusione. AI VO veniva revocata la misura interdittiva, mentre nei confronti di NI IG e del VO veniva ridotta la misura di sicurezza della libertà vigilata nella misura ve di un anno per ciascuno. Nel resto veniva confermata la sentenza appellata.
2.1. Quanto alle posizioni del VO e di NI IG, la Corte disattendeva le censure difensive, ribadendo, nella sostanza, la valutazione di attendibilità e convergenza operata dal primo Giudice in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia. Con riguardo alla posizione di SC PO (che, a dispetto del cognome, non era legato da parentela ai componenti del clan omonimo), premesso che la fonte di accusa IO OC non era collaboratore di giustizia, ma testimone protetto, con le relative conseguenze in termini di valutazione della prova, la Corte territoriale spiegava le ragioni per le quali la sua narrazione doveva ritenersi pienamente attendibile, sottolineando, tra l'altro, che egli era stato testimone oculare dell'attività di spaccio dell'imputato. Attendibilità che non poteva essere messa in crisi dalle assolutamente generiche dichiarazioni del collaboratore EN MO, il quale aveva escluso che SC, da lui conosciuto nel carcere di Lecce, facesse parte del clan omonimo. Infine, la Corte dava atto che NI IC aveva rinunciato ai motivi di appello ad eccezione di quello della continuazione con i reati oggetto di precedente sentenza.
3. Ha proposto ricorso per cassazione VO CE per il tramite del difensore di fiducia.
3.1. Con il primo motivo, deduce violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 546 lett. e), 533, 192, commi 1 e 2, 195, 267 e ss. c.p.p.. La Corte di Appello aveva fatto cattiva applicazione dei criteri di valutazione delle chiamate in correità de relato, giudicando erroneamente convergenti quelle formulate dai collaboratori di giustizia IN e RO, i quali avevano riferito circostanze e fatti 2 acquisiti da altre fonti, offrendo un contributo cognitivo non verificato, né verificabile attraverso l'esame della fonte diretta ex art. 195 c.p.p.. La Corte aveva, inoltre, errato nel valutare quali elementi di riscontro individualizzanti circostanze aspecifiche o del tutto irrilevanti e inattendibili. I Giudici distrettuali non avevano, infine, spiegato le ragioni per cui l'inattendibilità parziale delle dichiarazioni, processualmente smentite come nel caso di specie, non influisse sull'attendibilità integrale del dichiarante.
3.2. Con il secondo motivo, denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 62 bis, 133, 69 c.p., contestando alla Corte di non aver fornito risposta alle censure articolate nei motivi di gravame in ordine al processo di determinazione dell'entità della pena.
4. Ha proposto personalmente ricorso NI IG, deducendo, con un unico motivo, mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente contesta alla Corte di merito di non aver tenuto conto che, per gli stessi fatti, era stato già assolto dalla Corte di Assise di Appello di Bari con sentenza del 13.12.2005 nell'ambito del procedimento cd. "Borgo Antico-San OL", in cui gli elementi di accusa erano be rappresentati, come nel processo in esame, dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia OL, RO, OR, NI OL e DE CE. La sentenza impugnata aveva sottovalutato la testimonianza del collaboratore SU, che aveva affermato la recisione di ogni legame del ricorrente con l'associazione di appartenenza. Pertanto, le dichiarazioni dei collaboratori, in particolare quelle del fratello OL, a prescindere dalla loro genericità, dovevano considerarsi irrilevanti, in quanto concernenti, per lo più, fatti e circostanze molto risalenti. Sottolinea, inoltre, il ricorrente di aver chiarito la sua posizione durante l'interrogatorio di garanzia, evidenziando che la sua presenza nel carcere di Bari fu limitata a brevissimi periodi e che non si era tenuto conto della sua personalità e del suo comportamento. La Corte, in definitiva, aveva superficialmente motivato il rigetto delle sue richieste.
5. Ha proposto ricorso NI IC per il tramite del difensore di fiducia, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62 bis, 69 e 81 c.p.. Premette che la Corte di Appello di Bari aveva riconosciuto la sussistenza del vincolo della continuazione tra i fatti ex art. 416 bis c.p., oggetto del presente processo, e quelli ex artt. 416 bis c.p., 73 e 74 D.P.R. n. 309/90 per cui il ricorrente aveva riportato condanna alla pena di otto anni e nove mesi di reclusione giusta sentenza emessa dalla Corte di Assise di Appello di Bari in data 13.12.2005 (irrevocabile il 20.11.2006) e, ritenuti più gravi i fatti giudicati da quest'ultima sentenza, aveva rideterminato la pena per il reato associativo giudicando, a titolo di aumento per la continuazione, in tre anni di reclusione. 3 inflitta Rammenta il ricorrente che la pena di otto anni e nove mesi di reclusione comminatal con la precedente sentenza del 13.12.2005 era stata determinata nei seguenti termini: pena base per il più grave reato ex art. 74 D.P.R. n. 309/90 (capo E proc. n. 9/97) dieci anni di reclusione;
ridotta per le attenuanti generiche a sei anni e otto mesi di reclusione;
aumentata ex art. 81 cpv. c.p. di un anno per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A: condotta perdurante dall'estate del 1995 al marzo 2004) + quattro mesi per il capo N) del proc. n. 13/97 + cinque mesi per il capo I) del proc. n. 2/98, per una pena complessiva di otto anni e nove mesi di reclusione. La Corte barese, nella sentenza impugnata, facendo cattivo uso dei poteri discrezionali di cui all'art. 133 c.p., aveva illogicamente e immotivatamente irrogato al NI (v. pag. 42 sent.), quale aumento per la continuazione - per una ulteriore condotta ex art. 416 bis c.p. - perdurata dal 1997 al 5 gennaio 2007 e, quindi, lungo un arco temporale sovrapponibile alla prima contestazione - la pena di tre anni di reclusione, pari al triplo rispetto all'incremento di pena già ritenuto ed irrogato dalla Corte di Assise di Appello di Bari con la sentenza del 13.12.2005. 6. Ha proposto ricorso, infine, SC CE, per il tramite del difensore di he fiducia, sviluppando sei motivi di ricorso.
6.1. Con il primo, deduce carenza assoluta di motivazione con riferimento alla specifica doglianza concernente il difetto di prova sul tempus commissi delicti (anno 2000). La difesa aveva contestato con un apposito capitolo dedicato la mancanza di prova sul contesto temporale in cui sarebbero state commesse le condotte ascritte al ricorrente, richiamando la risposta in termini di "Non ricordo" fornita dall'unico teste d'accusa IO in sede di controesame all'udienza dibattimentale del 18.11.2008. Tale doglianza non aveva trovato riscontro nella motivazione impugnata, che, nell'illustrare i motivi d'appello proposti dallo SC, aveva saltato proprio il passaggio cui si è fatto cenno. In nessuna parte della sentenza si spiegava per quale ragione si riteneva di superare l'affermazione del IO, il quale, a specifica domanda del difensore, aveva dichiarato di non conoscere in quale periodo l'imputato avesse ceduto sostanza stupefacente per conto del clan SC. Né tale ignoranza poteva essere aggirata con le risposte fornite dal teste alle domande suggestive articolate dal P.M., che avevano indotto il IO a rispondere che l'imputato non fosse mai uscito dal circolo vizioso fino al 2001. La Corte barese, inoltre, non aveva risposto alla censura relativa alla dedotta contraddittorietà tra le propalazioni esaminate. Ciò valeva per le dichiarazioni del collaboratore IN OL, che aveva riferito di una condotta dell'imputato verificatasi negli anni 2002-2003 e, ancor più, per le dichiarazioni rese dall'altro collaborante EN MO, il quale aveva addirittura escluso che lo SC facesse parte del clan omonimo. I Giudicanti non avevano spiegato perché il EN non sarebbe stato credibile nell'unica circostanza a favore dell'imputato, di natura assorbente rispetto all'intera imputazione. Il mero riferimento, operato dalla Corte di Bari, alla "genericità" delle affermazioni del propalante, oltre a tradire un vuoto motivazionale in relazione alle censure proposte, costituiva un'asserzione manifestamente illogica in sé, in quanto, se un soggetto inserito nell'ambito del sodalizio criminoso escludeva che taluno ne facesse parte, non aveva poi molto più da riferire.
6.2. Con il secondo motivo, si censurano la mancanza assoluta e la manifesta illogicità della motivazione con riferimento al tempo di commissione del reato. I Giudici del merito si erano soffermati sulle numerose circostanza riferite dal IO a carico del ricorrente, ma non si erano accorti della vera e propria mancanza motivazionale in relazione al dato temporale delle condotte. Posto che per stessa affermazione della fonte di accusa a seguito del ferimento patito nell'agosto 2000 lo SC si era ritirato lasciando l'associazione di appartenenza, non si comprendeva come, in un periodo di soli sette mesi di partecipazione al detto sodalizio, il ricorrente potesse essere stato sottoposto come dichiarato dal IO a periodi di - - be detenzione durante i quali il clan avrebbe provveduto a far pervenire a sua moglie la "spartenza" tramite CO ET, fratello del teste. La Corte non aveva risposto alle censure circa la carenza di documentazione sui menzionati periodi di detenzione risalenti all'anno 2000, nonché sulla effettiva verificazione del ferimento subito per accoltellamento dall'imputato.
6.3. Con il terzo motivo, si contesta l'erronea applicazione della legge penale in riferimento al comma 2 dell'art. 16 bis D.L. 15.1.1991, n.
8. Diversamente da quanto affermato dalla Corte di secondo grado, l'assenza dell'obbligo di individuare riscontri alle dichiarazioni rese dal teste di giustizia - quale era il IO - non poteva che riferirsi, secondo corretta interpretazione della norma, alle dichiarazioni ritenute attendibili. Se, come nel caso di specie, le propalazioni si presentavano generiche e contraddittorie, era assolutamente necessario rintracciare elementi di riscontro capaci di supportare, con indispensabile grado di certezza probatoria, una sentenza di condanna.
6.4. Con il quarto motivo, ci si duole della manifesta illogicità della motivazione con riferimento alla mancata applicazione del comma 6 art. 74 D.P.R. n. 309/90 e della mancanza di motivazione sulla eventuale sussistenza dell'ipotesi di cui all'art. 73 stesso decreto. Il brevissimo arco temporale di partecipazione, l'assoluta indeterminatezza dei quantitativi e la mancata attestazione della consapevolezza, da parte dell'imputato, della effettiva dimensione della consorteria di appartenenza dovevano, quanto meno, consentire l'applicazione della norma invocata. 5 La motivazione della Corte al riguardo si poneva in manifesto contrasto logico con ogni elemento probatorio a carico del ricorrente. Non vi era atto processuale a cui la Corte potesse collegare la consapevolezza dello SC in relazione alle circostanze addotte a sostegno del diniego del riconoscimento dell'attenuante (l'estensione dell'organizzazione, il numero degli associati, i cospicui quantitativi di sostanze stupefacenti immessi sulle varie piazze di spaccio). Era consequenziale il vuoto motivazionale relativo alla esclusione della ipotesi di cui all'art. 73 D.P.R. n. 309/90. i - : CONSIDERATO IN DIRITTO 1. I ricorsi proposti nell'interesse di VO CE e NI IG vanno dichiarati inammissibili. Giova, in via preliminare, rammentare e ribadire il condivisibile principio di diritto : secondo cui "è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi che ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi gli stessi considerare non specifici. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata be non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità conducente, a mente dell'art. 591, comma 1, lett. c), all'inammissibilità" (in termini, Sez. 4, n. 5191 del 29/3/2000; Barone, Rv. 216473; CONF: Sez. 5, n. 11933 del 27/1/2005, Giagnorio, Rv. 231708; Sez. 6, n. 22445 dell'8/05/2009, P.M. in proc. Candita e altri, Rv. 244181; Sez. 4, Sentenza n. 18826 del 9/2/2012, Pezzo, Rv. 253849). : In particolare, il requisito della specificità implica, per la parte impugnante, l'onere non solo di indicare con esattezza i punti oggetto di gravame, ma di spiegare anche le ragioni per le quali si ritiene ingiusta o contra legem la decisione, all'uopo evidenziando, in modo preciso e completo, anche se succintamente, gli elementi che si pongono a fondamento delle censure.
2. Il ricorso di VO ripropone censure già adeguatamente confutate dalla Corte territoriale, contrapponendo alla sentenza impugnata non precisi e argomentati rilievi avverso determinati passaggi dell'ordito motivazionale, ma, essenzialmente, il proprio diverso, soggettivo opinare: ciò a proposito della valutazione in termini di "convergenza" e attendibilità delle chiamate di correo dei collaboranti escussi, ovvero in termini di irrilevanza o inattendibilità degli elementi di riscontro individualizzanti. A fronte di una congerie di censure aspecifiche dedotte dal ricorrente che, tra l'altro, ha omesso di indicare, tra i propalanti valutati, il NI OL e ha erroneamente giudicato de relato le dichiarazioni del RO (che, invece, riferì in ordine a circostanze direttamente 6 percepite: vedi a pag. 22 della sentenza a proposito dell'accesso a casa del VO usata da costui per nascondervi le armi del clan e della ricerca, comprendente il VO, a bordo di ciclomotori di un soggetto che aveva ferito lo SC) - la Corte di Appello di Bari, nel ritenere, a fondamento dell'affermazione di responsabilità del ricorrente, la sostanziale affidabilità delle plurime fonti dichiarative esaminate e del nucleo essenziale del narrato, ha compiuto una valutazione secondo canoni logici, non contraddittori, rispondenti ai parametri normativi e giurisprudenziali da tempo consolidati (Sez. U., n. 1653 del 21/10/1992, dep. 22/2/1993, Marino, Rv. 192465; Sez. U., n. 20804 del 29/11/2012, dep. 14/5/2013, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 1, n. 19759 del 17/5/2011, Misseri, n. m. sul punto;
Sez. 6, n. 11599 del 13/3/2007, Pelaggi, Rv. 236151). Generica è anche la censura sul trattamento sanzionatorio.
3. Parimenti inammissibile va giudicato il ricorso proposto nell'interesse di NI IG, che, come il precedente, ha opposto all'argomentare della Corte di merito censure aspecifiche ed assertive quanto alla valutazione delle fonti dichiarative esaminate, che, viceversa, risulta correttamente eseguita dai Giudici dell'appello in conformità ai criteri fissati da questa Corte. Manifestamente infondata è la dedotta violazione del principio del "ne bis in idem", in ve quanto la condotta associativa da cui venne assolto il ricorrente con sentenza 13.12.2005 della Corte di Assise di Appello di Bari copriva un arco temporale che si arrestava al 2000, mentre i fatti oggetto della successiva condanna risultano posti in essere sino al 2004. I ricorsi di VO e NI IG vanno, dunque, dichiarati inammissibili e i ricorrenti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché al versamento di euro 1.000,00 ciascuno non ravvisandosi ragioni di esonero in favore della Cassa delle - - ammende.
4. Va, invece, accolto nei termini di seguito precisati il ricorso proposto nell'interesse di NI IC. Il ricorrente ha ottenuto in sede di appello l'applicazione della disciplina della continuazione tra i fatti oggetto della sentenza emessa il 13.12.2005 dalla Corte di Assise di Appello di Bari per i reati di cui agli artt. 416 bis c.p., 73 e 74 D.P.R. n. 309/90 (commessi dal 1985 al 2004) e quelli di cui all'art. 416 bis c.p. (capo A della rubrica: commessi "dal 1997 al 5 gennaio 2007") oggetto della decisione impugnata. La Corte territoriale, tuttavia, nel determinare in tre anni di reclusione l'aumento a titolo di continuazione per il reato associativo giudicando, ha omesso di precisarne il concreto ambito temporale (se coincidente o meno con quello indicato in rubrica) in relazione alla parziale sovrapponibilità con l'analoga precedente contestazione (che si arresterebbe al 2004, secondo quanto riportato a pag. 41 della sentenza), così impedendo a questa Corte di esercitare il sindacato di legittimità sulla logicità e congruenza di detto aumento alla stregua di quanto dedotto dal ricorrente. Da tanto discende l'annullamento della sentenza impugnata nei confronti di NI IC limitatamente alla delimitazione temporale del fatto a lui ascritto e alla determinazione della pena a titolo di continuazione, con rinvio per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari, che provvederà a colmare le lacune evidenziate.
5. E', infine, infondato il ricorso proposto nell'interesse di SC PO. Va, preliminarmente, ricordato e ribadito l'insegnamento di questa Corte, che il Collegio condivide, secondo il quale non è applicabile alle dichiarazioni dei c.d. "testimoni di giustizia" la disciplina prevista dall'art. 16 quater del d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, introdotto dalla legge n. 45 del 13 febbraio 2001, ed in particolare il regime di valutazione delle prove disciplinato dall'art. 192, comma 3, c.p.p.. Infatti il "carattere di attendibilità" postulato dall'art. 16 quater non attiene ad una qualità soggettiva del dichiarante, tale da riverberare i suoi effetti in sede processuale, ma evidenzia soltanto la necessità di un sindacato di natura tipicamente amministrativa, destinato a verificare la sussistenza dei presupposti per l'applicazione delle speciali misure di protezione in favore della nuova figura dei "testimoni di giustizia", di cui allo specifico capo II bis del d.l. citato (Sez. 2, n. 42851 del 21/11/2002, Bertuca, Rv. 223412). La Corte barese si è conformata a siffatto orientamento nel valutare le dichiarazioni del testimone di giustizia IO OC, giustamente confutando il motivo di gravame dedotto sul punto dalla difesa dell'imputato. ve E', pertanto, aspecifico e manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso, che ripropone la medesima censura già adeguatamente affrontata in secondo grado. Sono, altresì, infondati i motivi di ricorso (secondo e terzo) concernenti, essenzialmente, i temi del tempus commissi delicti e, più in generale, dell'attendibilità delle dichiarazioni del IO. In ordine a quest'ultimo profilo, giudizio positivo formulato dalla Corte territoriale, in sintonia con il primo Giudice, costituisce coerente approdo di un'adeguata disamina del racconto del teste, in cui sono stati correttamente valorizzati gli elementi della conoscenza diretta dell'attività illecita dell'imputato, della regolare frequentazione, da parte di costui, dell'abitazione di IO ET, fratello del dichiarante, da dove lo SC prelevava la sostanza stupefacente (in prevalenza, eroina e cocaina) da vendere sulla "piazza" di Carbonara, della percezione della "spartenza” da parte della moglie dello SC nei periodi di carcerazione del marito ("...la moglie è venuta a casa mia tante volte a prendere i soldi per il marito che era in prigione...": vedi il brano delle dichiarazioni rese dal IO riportate a pag. 36 della sentenza impugnata), del ferimento subito dall'imputato per lo sconfinamento in zone di spaccio di competenza altrui. Il motivato convincimento circa l'attendibilità del puntuale narrato del IO ha indotto la Corte di merito, logicamente, a respingere le censure relative al dichiarato del IN o del EN per genericità e carenza di riscontri. 8 Non hanno fondamento, poi, i rilievi formulati circa il difetto di prova o vizi motivazionali afferenti alla collocazione temporale dell'attività delittuosa, avendo la Corte di merito dato correttamente conto, anche attraverso l'incorporazione del relativo brano della testimonianza, delle informazioni del IO, in risposta a domande del P.M., sul protrarsi dell'attività illecita del ricorrente "sino al 2001", in senso conforme alla indicazione contenuta nel capo d'imputazione (dove di parla dell'anno 2000). Né sono conferenti con il contesto della motivazione le censure circa l'inverosimiglianza di una partecipazione al sodalizio criminoso per sette mesi in cui sarebbero stati inclusi periodi di detenzione, atteso che di detta circostanza la sentenza non fa alcuna menzione, al contrario facendo riferimento ad un periodo in cui lo SC era in libertà. Aspecifico e manifestamente infondato, infine, è il quarto motivo di ricorso sulla mancata applicazione del comma 6 dell'art. 74 D.P.R. n. 309/90 e sulla eventuale sussistenza dell'ipotesi delittuosa di cui all'art. 73 dello stesso decreto, dal momento che i Giudici dell'appello sono pervenuti ad escludere la prima ipotesi e, quindi, implicitamente, la seconda, correttamente valorizzando l'estensione dell'organizzazione e delle piazze di spaccio, il numero degli associati, l'attività di taglio o confezionamento svolta presso le case dei vari sodali, i cospicui quantitativi di droga smistati. Per le esposte considerazioni, il ricorso dello SC va, nel complesso, rigettato e il ricorrente condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi di VO CE e NI IG, che condanna al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma di euro 1.000,00 (mille) ciascuno alla Cassa delle ammende. Rigetta il ricorso di SC PO, che condanna al pagamento delle spese processuali. Annulla la sentenza impugnata nei confronti di NI IC, limitatamente alla delimitazione temporale del fatto a lui ascritto e alla determinazione della pena a titolo di continuazione e rinvia per nuovo giudizio su detti punti ad altra sezione della Corte di Appello di Bari. Così deciso in Roma, il 13 luglio 2015 DEPOSITATA Il Consigliere estensore Il Presidente IN CANCELLERIA PO Casa1d Con M. Stefania Di Tomassi Comon Ray. - 3 NOV 2015 9 IL CANCELLIERE Stefania FAIELLA