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1 luglio 1931
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27 settembre 2001
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27 luglio 2016
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Art. 453.
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:
1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
((La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.))
(181)
------------- AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
(Falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate)
E' punito con la reclusione da tre a dodici anni e con la multa da lire cinquemila a trentamila:
1° chiunque contraffa' monete nazionali o straniere, aventi corso legale nello Stato o fuori;
2° chiunque altera in qualsiasi modo monete genuine, col dare ad esse l'apparenza di un valore superiore;
3° chiunque, non essendo concorso nella contraffazione o nell'alterazione, ma di concerto con chi l'ha eseguita ovvero con un intermediario, introduce nel territorio dello Stato o detiene o spende o mette altrimenti in circolazione monete contraffatte o alterate;
4° chiunque, al fine di metterle in circolazione, acquista o comunque riceve, da chi le ha falsificate, ovvero da un intermediario, monete contraffatte o alterate.
((La stessa pena si applica a chi, legalmente autorizzato alla produzione, fabbrica indebitamente, abusando degli strumenti o dei materiali nella sua disponibilita', quantitativi di monete in eccesso rispetto alle prescrizioni.
La pena e' ridotta di un terzo quando le condotte di cui al primo e secondo comma hanno ad oggetto monete non aventi ancora corso legale e il termine iniziale dello stesso e' determinato.))
(181)
------------- AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.
Commentari • 56
- 1. Il concorso apparente di norme: un possibile revirement dei criteri sostanziali?Redazione Gbsapri · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 1 marzo 2024 · 45.104816
[…] nn. 2 e 5 c.p. […] per l'effetto della quale veniva rideterminata la pena in relazioni ai citati reati (si ribadisce: l'acquisto e la ricezione di banconote false ai sensi dell'art. 453 n. 4 c.p . e la spendita delle medesime di cui all'art. 453 n. 3 c.p .). […] avendo l'art. 453 cod. pen . natura giuridica di norma incriminatrice a fattispecie plurima, […] nel rapporto intercorrente tra le fattispecie incriminatrici di cui all'art. 453 nn. 3 e 4 c.p . […] sarà punito a norma dell'art. 453 n. 1 c.p […]
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Giurisprudenza • 380
- 1. Cass. pen., sez. V, sentenza 10/05/2023, n. 19878Provvedimento: […] Con sentenza del giorno 16 settembre 2021 la Corte di appello di Roma ha confermato la pronuncia in data 12 gennaio 2021 con la quale il G.u.p. del Tribunale di Roma - per quel che qui rileva - all'esito di giudizio abbreviato aveva affermato la responsabilità di ID SE per più ipotesi di cui all'art. 453 cod. pen., commesse in esecuzione del medesimo disegno criminoso, nonché per più condotte di cui all'art. 73, comma 5, […] Annulla la sentenza impugnata limitatamente ai reati di cui all'articolo 453 cp, capi d'imputazione c) e f), con rinvio per nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte di appello di Roma. […]Leggi di più...
- perizia nummaria·
- art. 455 cod. pen.·
- travisamento della prova·
- vizio di motivazione·
- art. 453 cod. pen.·
- falso grossolano·
- prova del fine di spendita·
- imputazioni in materia di stupefacenti·
- art. 73 d.P.R. 309/1990