Sentenza 18 luglio 2014
Massime • 1
Le attenuanti generiche previste dall'art. 62-bis cod. pen. sono state introdotte con la funzione di mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite, con la conseguenza che, ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione e non può, quindi, dar luogo né a violazione di legge, né al corrispondente difetto di motivazione.
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Le dichiarazioni della persona offesa possono da sole, senza la necessità di riscontri estrinseci, essere poste a fondamento dell'affermazione di responsabilità penale dell'imputato, previa verifica, corredata da idonea motivazione, della credibilità soggettiva del dichiarante e dell'attendibilità intrinseca del suo racconto, che peraltro deve, in tal caso, essere più penetrante e rigorosa rispetto a quella cui vengono sottoposte le dichiarazioni di qualsiasi testimone. A tal fine è necessario che il giudice indichi le emergenze processuali determinanti per la formazione del suo convincimento, consentendo così l'individuazione dell'iter logico-giuridico che ha condotto alla soluzione …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 18/07/2014, n. 44883 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 44883 |
| Data del deposito : | 18 luglio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MANNINO Saverio F. - Presidente - del 18/07/2014
Dott. ORILIA Lorenzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI NICOLA Vito - rel. Consigliere - N. 2469
Dott. GRAZIOSI Chiara - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. SCARCELLA Alessio - Consigliere - N. 51652/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
CH AR, nato a [...] il [...];
avverso la sentenza del 26/07/2013 del Tribunale di Ferrara;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Vito Di Nicola;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale D'AMBROSIO Vito, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Il Tribunale di Ferrara, con la sentenza indicata in epigrafe, ha condannato CH AR alla pena, condizionalmente sospesa, di 3.500,00 Euro di ammenda per il reato previsto dal D.Lgs. 3 aprile 2006, n. 152, art. 256, comma 1, lett. a), per avere, nella qualità
di gestore dell'Associazione Sportiva Dilettantistica "Il Borgo Incantato", ove si praticava pesca sportiva, effettuato attività di recupero di rifiuti non pericolosi costituiti da detriti da demolizione edile che, mescolati a terra, venivano utilizzati per consolidare gli argini di separazione di due laghetti artificiali, senza aver previamente effettuato alcuna attività di trattamento selezione e vagliatura ed in assenza di alcuna autorizzazione. Accertato in Ferrara tra l'aprile ed il maggio 2009.
2. Per l'annullamento dell'impugnata sentenza, l'imputata ha proposto, per mezzo del difensore, ricorso per cassazione affidando il gravame a due motivi con i quali deduce:
1) mancanza ed illogicità della motivazione risultante dal testo del provvedimento impugnato, oltre che da altri atti del processo specificamente indicati (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e)) quali la deposizione dibattimentale del teste Reali, (richiamata in sentenza a pag. 2 dei motivi); travisamento del fatto sul rilievo che la penale responsabilità dell'imputata sarebbe stata affermata sulla base di un percorso logico giuridico intrinsecamente incoerente, travisatore e scarsamente motivato.
Invero, pur riconoscendo che era stato provato l'affidamento ad una impresa specializzata dei necessari lavori di rinforzo degli argini dei laghetti (che la proprietà non aveva inteso effettuare), il Tribunale addebita all'imputata di avere scelto una impresa inadeguata e non averla sorvegliata, pur essendo presente ed apparendo abbastanza evidenti i profili oggetto di contestazione. In tal modo il tribunale ha travisato il fatto, posto che il testimone Reale, richiesto di deporre su questo aspetto, non ha affatto dichiarato che l'imputata fosse presente ai lavori, ne' tale affermata presenza risulterebbe aliunde.
Quanto all'evidenza dell'impiego dei rifiuti edili da parte della ditta specializzata Edil Si S.r.l., si assume che la ricorrente, affidandosi a tecnici del settore, faceva legittimo affidamento sulla regolarità del loro operato ed eventuali anomalie che avesse rilevato scontavano la sua ignoranza sulla legge extrapenale di catalogazione delle miscele adoperate per i lavori. Analogamente, agendo in buona fede, l'imputata non poteva nemmeno ritenere di doversi munire di una autorizzazione e, del resto, avendo agito l'impresa con dolo nell'impiego di quei composti, l'imputata invece avrebbe versato in colpa;
al che il concorso di soggetti che versino in atteggiamento psichico difforme (dolo/colpa) doveva essere motivato ben più congruamente, attesa la sua sempre problematica idealizzazione;
2) carenza motivazionale ed erronea applicazione della legge penale con riferimento al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche (violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e)), essendosi il Tribunale limitato ad osservare la mancanza di elementi positivi al fine del riconoscimento del suddetto elemento accidentale del reato, non essendo bastevole l'incensuratezza, ma senza valutare il grado lieve della colpa che, nella peggiore delle ipotesi, si poteva addebitare alla ricorrente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. Il ricorso è infondato.
2. Quanto al primo motivo, va ricordato che il Tribunale, con logica ed adeguata motivazione, pertanto non censurabile in sede di legittimità, ha osservato come, dall'istruttoria svolta, sia emerso che nell'estate 2008 RI NA - proprietaria del terreno che comprendeva alcuni fabbricati e due laghetti - dava in locazione l'intero complesso all'imputata, quale rappresentante dell'associazione sportiva-ricreativa "Il Borgo Incantato". Nel maggio 2009, nel corso di un accesso sul terreno, la RI constatava che erano in corso dei lavori da lei non autorizzati:
notava che vi erano dei depositi di cumuli di terra, frammista a materiale di origine edile;
erano presenti delle macchine operatrici;
era stata in particolare rinforzata con tale materiale la striscia di terreno che separava i due laghetti (la teste scattava anche delle fotografie, acquisite agli atti). La RI precisava che l'imputata e i suoi familiari le avevano riferito circa la necessità di rinforzare gli argini in questione: lei si era detta disponibile, ma previa regolare adozione della richiesta pratica amministrativa, viceversa assente. Alla luce della citata constatazione, la RI presentava querela.
Seguiva nel giugno 2009 un sopralluogo da parte della Polizia provinciale che accertava che l'argine di separazione dei due laghetti contigui era stato alle estremità rinforzato con terra frammista a rifiuti non pericolosi di origine edile (tondini in ferro, cemento armato, plastica, pezzi di ceramica).
3. Su queste basi il primo giudice ha affermato la responsabilità dell'imputata, valutando la prospettazione difensiva, secondo la quale la ricorrente aveva assunto che versasse in buona fede, per disattenderla sul logico rilievo che l'affidamento dei lavori ad una ditta (peraltro solo parzialmente provato) non escludeva la responsabilità per il reato in questione perché, da un lato, era emerso come non vi fossero autorizzazioni per i suddetti lavori (nonostante la RI avesse espressamente preteso che fossero richieste ed ottenute le necessarie autorizzazioni) e, dall'altro, l'impiego di rifiuti edili per il rinforzo dell'argine era palese:
sia la RI e sia gli agenti della Polizia provinciale, secondo quanto risulta dal testo della sentenza impugnata non contestata sul punto, l'avevano appurato agevolmente;
dalle fotografie scattate tanto dalla prima quanto dai secondi si poteva inoltre rilevare la quantità dei rifiuti in questione.
Il Tribunale ha poi aggiunto che la CH (secondo quanto dichiarato dalla stessa, ma anche dal teste Reale) era presente ai lavori.
La sentenza non merita pertanto le censure che le sono mosse e che appaiono del tutto eccentriche rispetto alla ratio decidendi sia perché il Giudice del merito ha utilizzato per il proprio convincimento informazioni esistenti agli atti del processo, e neppure sfiorate dal motivo del ricorso, e sia perché la deposizione Reali - peraltro superata dalle ammissioni dell'imputata ed essendo il dato comunque desumibile dalla prova logica, in quanto l'imputata stessa gestiva il fondo, e dalla prova storica, avuto riguardo alle richiamate dichiarazioni della RI - non rivestono un peso decisivo nell'economia della decisione per essere logico e concludente l'approdo cui è giunto il Tribunale nel ritenere, escludendo del tutto la buona fede, la penale responsabilità dell'imputata.
2. Infondato è anche il secondo motivo del ricorso.
Il Tribunale non ha concesso le attenuanti generiche sul rilievo che si dovesse tenere conto della specifica condotta posta in essere dalla ricorrente e delle circostanze del caso concreto ossia della tipologia di rifiuti e del luogo in cui gli stessi erano stati impiegati.
Del resto, nella determinazione della pena, il Tribunale ha coerentemente irrogato una sanzione superiore al minimo edittale. Va ricordato che le attenuanti generiche, vale a dire circostanze che non sono previste dalla legge e che spetta al giudice di individuare, rendendo la condanna il più possibile adeguata alle specificità della vicenda concreta, furono introdotte con il D.Lgt. 14 settembre 1944, n. 288 per alleggerire il rigore sanzionatorio del codice Rocco, ritenuto molto severo nella previsione legale dei minimo e dei massimi edittali, senza dover necessariamente incidere sulla modifica dei limiti edittali stessi previsti per le singole fattispecie di reato e, come questa Corte ha già affermato, furono altresì introdotte anche per mitigare la rigidità dell'originario sistema di calcolo della pena nell'ipotesi di concorso di circostanze di specie diversa, e tale funzione, ridotta a seguito della modifica del giudizio di comparazione delle circostanze concorrenti, ha modo di esplicarsi efficacemente solo per rimuovere il limite posto al giudice con la fissazione del minimo edittale, allorché questi intenda determinare la pena al di sotto di tale limite;
pertanto ove questa situazione non ricorra, perché il giudice valuta la pena da applicare al di sopra del limite, il diniego della prevalenza delle generiche diviene solo un elemento di calcolo e non costituisce mezzo di determinazione della sanzione, e non può, quindi, dar luogo ne' a violazione di legge, ne' al corrispondente difetto di motivazione (Sez. 3, n. 369 del 25/01/2000, Rigamonti E., Rv. 216572). L'abbattimento del minimo edittale è tuttavia questione che travalica la funzione che le "generiche" rivestono nell'ambito del giudizio di comparazione tra circostanze e costituisce il vero fondamento della ragione giustificatrice di esse nel sistema penale. Tale ragione, che in sostanza si traduce nel l'attribuire al giudice un dispositivo flessibile per adeguare meglio la pena al fatto e rendere la sanzione compatibile con la funzione costituzionale della pena secondo i canoni dell'art. 27 Cost., non è ritenuta inconciliabile da alcuni orientamenti di questa Corte con la funzione autonoma che dette circostanze hanno assunto e dunque con l'affermazione secondo cui il riconoscimento delle attenuanti generiche non è incompatibile con la determinazione della pena oltre il minimo edittale, in quanto il beneficio dell'art. 62 bis cod. pen. ha una sua ragione autonoma, ravvisabile in situazioni atipiche o nelle stesse molteplici circostanze previste dall'art. 133 cod. pen. che meritino, nel caso concreto, una particolare considerazione per la specificità della vicenda, o della personalità o del vissuto dell'imputato o per altre ragioni (Sez. 1, n. 4508 del 15/02/1988, Crimenti, Rv. 178095).
Questa affermazione giustificherebbe però la concessione delle "generiche" - sul rilievo che non sussiste un rapporto di necessaria interdipendenza tra le due statuizioni le quali, pur richiamandosi entrambe astrattamente ai criteri fissati dall'art. 133 cod. pen., si fondano su presupposti diversi (Sez. 5, n. 12049 del 16/12/2009,dep. 29/03/2010, Migliazza Rv. 246887) - ma non consente di censurarne il diniego quando il giudice ritenga di discostarsi dal minimo edittale, epilogo al quale egli, indipendentemente dalla concessione delle attenuanti generiche, può comunque sottrarsi ricorrendo alla leva dell'art. 133 cod. pen., qualora stimi la pena non adeguata al fatto con la conseguente necessità di irrogarla nel minimo e poi eventualmente ridurla ulteriormente, questa volta con la concessione delle attenuanti generiche, se la valuti ancora inadeguata ed in presenza di situazioni atipiche da utilizzare per un ulteriore diminuzione della pena stessa.
Diversamente, quando le attenuanti generiche non sono concesse e la pena si assesti oltre il minimo edittale, non è questione di concessione o meno delle attenuanti generiche ma di contestare eventualmente la determinazione della pena e la sua congruità in se stessa.
Logico corollario di tale impostazione è che il giudice, nel caso di specie, non era tenuto a motivare il diniego delle attenuanti generiche, posto che aveva irrogato una pena pecuniaria superiore al minimo edittale e tuttavia il tribunale si è fatto comunque carico di motivare espressamente il diniego indicando le circostanze impeditive alla concessione della reclamata attenuante e, sul punto, questa Corte ha anche affermato che la concessione o meno delle attenuanti generiche si traduce in sostanza in un giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, e può ben essere motivato implicitamente attraverso l'esame esplicito di tutti i criteri di cui all'art. 133 cod. pen. (Sez. 6, n. 36382 del 04/07/2003, Dell'Anna ed altri, Rv. 227142). Nel caso di specie la motivazione del diniego delle "generiche" è stata invero esplicita e neppure specificamente censurata in ordine ai profili ritenuti ostativi alla sua concessione ma esclusivamente con riferimento a quelli che il giudice non avrebbe valutato (grado lieve della colpa) per ritenerla, senza però considerare che, oltre a sconfinare la doglianza, per questa parte, in censure fattuali inammissibili, il tribunale non ha affatto ritenuto, in via principale, la colpa ne', in subordine, il grado lieve di essa. Consegue da ciò il rigetto del ricorso e la condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 18 luglio 2014.
Depositato in Cancelleria il 28 ottobre 2014