Sentenza 24 novembre 2016
Massime • 1
La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 24/11/2016, n. 53340 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 53340 |
| Data del deposito : | 24 novembre 2016 |
Testo completo
53340/ 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da Sent. n. sez.2324/2015 Rocco Marco Blaiotta Presidente UP 24/11/2016- AN Maria Ciampi Pasquale Gianniti - Relatore - R.G.N. 17978/2016 Eugenia Serrao Loredana Micciché ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi presentati da: ST CO, nato il [...] UZ TO, nato il [...] D'DR SA, nato il [...] NU AN, nato il [...] TT AL, nata il [...] NU GI, nato il [...] ER BA, nata il [...] LO IT, nato il [...] NO CH, nata il [...] AL NA, nata il [...] avverso la sentenza n. 194/2015 del 13/07/2015 della Corte di appello di Lecce, Sez. dist. di RA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal consigliere Pasquale Gianniti;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Luca Tampieri, che ha concluso chiedendo dichiararsi inammissibili i ricorsi. T RITENUTO IN FATTO 1.Il Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di RA, all'esito del giudizio abbreviato, con sentenza 21/10/2014, dichiarava ST CO, UZ TO, D'IA SA, AR ER, NU NO, TT AL, NU GI, ER BA, LO IT, NO CH, AL NA e NU AN responsabili delle imputazioni ad essi rispettivamente ascritte, e, ritenuto il nesso di continuazione e per il solo NU AN il reato di cui all'art. 73 comma 4 DPR n. 309/90, così riqualificata l'imputazione C), escluso per tutti l'aumento per la contestata recidiva, condannava: ST CO alla pena di 8 anni di reclusione ed euro 40000 di multa;
UZ TO alla pena di 6 anni di reclusione ed euro 30000 di multa;
D'DR SA alla pena di 5 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 26000,00 di multa;
NU GI, LO IT, NO CH e AL NA alla pena di 5 anni di reclusione ed euro 24000,00 di multa ciascuno;
NU NO alla pena di 4 anni, 4 mesi di reclusione ed euro 22000,00 di multa;
AR ER, TT AL e ER BA alla pena di 4 anni di reclusione ed euro 20000 di multa ciascuno;
NU AN alla pena di 1 anno di reclusione ed euro 3000,00 di multa. In sintesi, il giudice di primo grado poneva a fondamento della pronunzia di condanna gli esiti dei servizi di osservazione e i contenuti delle riprese audiovisive effettuate il 16 maggio, 30 maggio, 4 giugno 2003 nonché dal 13 al 20 settembre dello stesso anno in RA, nei pressi di vico Serafico, ove risiedevano le famiglie NO e ST. Detto materiale probatorio, valutato unitamente ai riscontri costituiti dai sequestri effettuati ad alcuni acquirenti di sostanze stupefacenti e negli immobili di alcuni imputati, secondo il Giudice dell'abbreviato, dava contezza di una diuturna e sistematica attività di spaccio non soltanto di hashish e cocaina ma anche di metadone.
2. La Corte di appello di Lecce, Sezione distaccata di RA, con la sentenza impugnata dopo aver dato atto che, come di seguito meglio - precisato, in sede di udienza gli imputati e i loro difensori avevano rinunciato a tutti i motivi di appello, insistendo soltanto alcuni nell'accoglimento di quelli relativi all'incongruità del trattamento sanzionatorio - ha parzialmente riformato la sentenza 21/10/2014 del Gup Tribunale di RA laddove (confermando nel resto la sentenza impugnata): a) ha riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 dpr n. 309/90 per NU AN, rideterminando per lo stesso la pena;
b) ha riconosciute le attenuanti generiche ad alcuni imputati (precisamente: a 2 NU NO, come richiesto dal di lui difensore;
a UZ TO, NO CH e AL NA, come richiesto dal PM;
nonché a NU GI e LO IT, pur in difetto di una richiesta delle parti), in considerazione del comportamento processuale, tenuto da tutti detti imputati e ritenuto espressivo di una rivisitazione critica dei fatti;
c) ha ridotto la pena già inflitta in primo grado a ST CO;
D'DR SA;
AR ER;
TT AL ed a ER BA.
3. Avverso la sentenza della Corte territoriale propongono ricorso: personalmente D'DR SA, NU AN, TT AL, NU GI, ER BA e LO IT;
tramite i rispettivi difensori di fiducia, UZ TO e AL NA;
personalmente e tramite difensore di fiducia, ST CO e NO CH.
3.1.Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputato ST CO denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità e in punto di mancato riconoscimento delle attenuanti generiche;
mentre il ricorso presentato personalmente dall'imputato denuncia violazione di legge in punto di genericità del capo di imputazione (e in particolare del capo F), oggetto di doglianza sia in sede di discussione di primo grado che in sede di memoria difensiva depositata ex art. 121 cpp;
vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto, non essendo risultato con certezza il tipo di stupefacente spacciato, il quantitativo ed il corrispondente prezzo, avrebbero dovuto essere applicate le pene previste dall'art. 73 comma 5 o comma 4 dPR n. 309/1990. 3.2. Il ricorso presentato nell'interesse di UZ TO denuncia vizio di motivazione e violazione dell'art. 546 comma 1 lett. E) laddove è stata affermata la sua penale responsabilità, ma non sono state enunciate le ragioni per le quali non erano state ritenute attendibili le prove contrarie.
3.3. I vizi denunciati nel ricorso del UZ vengono denunciati anche nei ricorsi di D'DR SA, NU AN e NU GI i quali si lamentano pure del fatto che la Corte di appello ha operato una riduzione soltanto parziale del trattamento sanzionatorio.
3.4. I ricorsi di TT AL e ER BA denunciano violazione di legge in punto di genericità del capo di imputazione (e in particolare del capo F), oggetto di doglianza sia in sede di discussione di primo grado che in sede di memoria difensiva depositata ex art. 121 cpp;
nonché vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto, non essendo risultato con certezza il tipo di stupefacente spacciato, il quantitativo ed il 3 corrispondente prezzo, avrebbero dovuto essere applicate le pene previste dall'art. 73 comma 5 o comma 4 dPR n. 309/1990. 3.5. Il ricorso di LO IT denuncia violazione di legge e vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità, in quanto gli indizi afferenti il ricorrente difetterebbero della precisione, gravità e concordanza, richiesti dall'art. 192 comma 2 c.p.p.
3.6. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata NO CH denuncia vizio di motivazione in punto di affermazione di penale responsabilità; mentre il ricorso presentato personalmente dall'imputata denuncia violazione di legge in punto di genericità dei capi di imputazione (e in particolare del capo F), oggetto di doglianza sia in sede di discussione di primo grado che in sede di memoria difensiva depositata ex art. 121 cpp;
vizio di motivazione in punto di trattamento sanzionatorio, in quanto, non essendo risultato con certezza il tipo di stupefacente spacciato, il quantitativo ed il corrispondente prezzo, avrebbero dovuto essere applicate le pene previste dall'art. 73 comma 5 o comma 4 dPR n. 309/1990. 3.7. Il ricorso presentato nell'interesse dell'imputata AL NA denuncia violazione dell'art. 530 c.p.p., in quanto dagli atti risulterebbero elementi che avrebbero consentito il proscioglimento della stessa ai sensi dell'art. 129 c.p.p. CONSIDERATO IN DIRITTO 1.I ricorsi sono inammissibili.
2. In via preliminare può essere utile ricordare che il Tribunale di RA - dopo aver premesso che il processo si era svolto secondo il rito abbreviato e - che la scelta di tale rito, compiuta dagli imputati, aveva precluso qualsiasi apporto istruttorio ulteriore ha in primo luogo ricostruito i fatti sulla base di tre comunicazioni di notizie di reato della Squadra Mobile della Questura di RA (rispettivamente del 18 luglio, del 10 e del 24 ottobre 2013) e della documentazione a dette comunicazione allegata. In sintesi: l'attività investigativa si era articolata essenzialmente attraverso servizi di appostamento, con contestuali riprese audiovisive, condotti il 16 maggio, 30 maggio, 4 giugno, nonché dal 13 al 20 settembre 2013, nei pressi di vico Serafico, nel quale risiedevano le famiglie NO e ST. Tale attività aveva permesso di osservare e registrare, in quello stretto vicolo, chiuso nelle vie della c.d. "città vecchia" di RA, un intenso andirivieni di tossicodipendenti, nonché numerosissimi contatti, nell'ordine delle centinaia al giorno, tra costoro e gli odierni ricorrenti, familiari o collaboratori dei fratelli ST, palesatisi come i punti di riferimento di quei traffici. Peraltro, il personale di PG non si era limitato ad osservare e filmare, ma aveva altresì rafforzato quei risultati investigativi, già di per sé eloquenti, con ulteriori accertamenti;
in particolare, aveva fermato e controllato alcuni dei probabili acquirenti, di ritorno da vico Serafico, e li aveva trovati in possesso di cocaina;
aveva poi effettuato ispezioni (il 4 giugno, in un immobile in uso alla famiglia ST) e perquisizioni (il 19 settembre nei confronti di D'DR SA;
il 20 settembre nei confronti di ST CO) ad esito delle quali aveva rinvenuto sostanze stupefacenti e/o utensili e materiali per il confezionamento di esse. Inoltre, già in precedenti occasioni, il personale di pg operante aveva avuto modo di accertare una stretta relazione di alcuni degli odierni ricorrenti, con vicolo Serafico e con l'attività di spaccio. Il giudice di primo grado - sulla base di tali risultanze, e in particolare "dell'inequivocabile contenuto dei filmati e delle immagini dagli stessi estratte e riversate nell'informativa, come pure del dettagliatissimo resoconto delle attività di osservazione compiute dagli operatori di p.g." - perveniva al giudizio di affermazione di penale responsabilità in relazione ai fatti di cui ai capi A), B), C), D), E) ed F), non senza rilevare che gli imputati non avevano addotto alcun concreto elemento di confutazione delle sopra richiamate emergenze investigative e il D'DR aveva anche confessato.
3.E la Corte di appello, nella sentenza impugnata, ha in primo luogo dato atto che in sede di udienza gli imputati (tutti presenti ad eccezione di AR ER) e i loro difensori (quelli dello AR muniti di regolare procura speciale) avevano rinunciato ai motivi di appello ed in particolare alla richiesta di riqualificazione dei fatti ai sensi dell'art. 73 comma 5 d.P.R. n. 309/90 (con esclusione, quanto a quest'ultima, di NU AN), ma avevano insistito nell'accoglimento di quelli relativi all'incongruità del trattamento sanzionatorio. Quindi, la Corte ha riconosciuta l'ipotesi di cui all'art. 73 comma 5 dpr n. 309/90 per NU AN, e, quanto agli altri imputati, ha osservato che, a seguito della rinuncia ai motivi, l'esame doveva essere limitato alle doglianze riguardanti il trattamento sanzionatorio (riconoscendo le attenuanti generiche a UZ TO, NU GI, NO CH, NU NO, AL NA e LO IT e riducendo la pena a ST CO;
D'DR SA;
AR ER;
TT AL ed a ER BA). q 5 4. Tanto premesso, occorre rilevare che, in relazione alla possibilità di proporre in questa sede di legittimità censure attinenti ai motivi d'appello rinunciati, questa Corte regolatrice ha affermato che "il potere dispositivo, esercitato con la rinuncia, da un lato, limita la cognizione del giudice d'appello, dall'altro, ha effetto preclusivo sull'intero svolgimento processuale" (Sez. 1, sent. n. 39439 del 03/10/2007, Condò, Rv. 237735). Ed è stato altresì precisato che, a seguito dell'abrogazione del c.d. patteggiamento in appello (art. 599 c.p.p., commi 4 e 5), la rinunzia parziale ai motivi di appello deve ritenersi incondizionata e determina il passaggio in giudicato della sentenza gravata limitatamente ai capi oggetto di rinuncia, con la conseguenza che la Corte d'Appello non ha l'onere di motivare in ordine ad essi (Sez. 2, sent. n. 46053 del 21/11/2012, Lombardi, Rv 255069); e che il principio affermato assume valore anche con riferimento alle questioni rilevabili d'ufficio in ipotesi attinenti a motivi rinunciati (Sez. 3, sent. n. 19442/2014, Rv. 259418).
5.Alla luce dei suddetti rilievi, possono essere presi in esame soltanto i ricorsi presentati nell'interesse degli imputati relativi al trattamento sanzionatorio. con5.1. Tanto non si verifica riferimento: al ricorso presentato nell'interesse dell'imputata AL NA, che lamenta la mancata applicazione dell'art. 129; ai ricorsi di ST CO, TT AL, ER BA e NO CH, che si dolgono dell'asserita genericità dei capi di imputazione (in specie del capo F); ai ricorsi presentati nell'interesse di ST CO e NO CH, nonché ai ricorsi di UZ TO, D'DR SA, NU AN, NU GI e LO IT, laddove concernono l'intervenuta affermazione di penale responsabilità; ai ricorsi di ST CO, TT AL, ER BA e NO CH, laddove si dolgono della mancata applicazione dell'art. 73 comma 5 o dell'art. 73 comma 4 d.P.R. n. 309/1990 (con conseguenze sul piano del trattamento sanzionatorio); al ricorso presentato nell'interesse dell'imputato ST CO, laddove è oggetto di doglianza il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti. Invero, tutti i suddetti punti, pur avendo ovviamente ricadute sul piano del trattamento sanzionatorio, investono gli stessi elementi strutturali dei reati addebitati agli imputati, di talché sono riconducibili nell'alveo delle censure attinenti alla responsabilità penale.
5.2. Può essere utile precisare che, come affermato da consolidata giurisprudenza di questa Corte (cfr., Sez. 1, n. 19014 dell'11.04.2012, Sardelli e altri, rv. 252861), la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche ad una 6 circostanza. Se, invero, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, trattamento sanzionatorio e concorso di circostanze siano punti della decisione tra loro distinti ed autonomi (in quanto disciplinati da normativa separata e distinta e le ripercussioni cui danno luogo non costituiscono una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso: cfr., Sez. 6, sent. n. 6583 del 22/01/1991, Bonzagni ed altri, Rv. 187426; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794), ciò ha come conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi di gravame (con esclusione del trattamento sanzionatorio) non può non coinvolgere anche le statuizioni relative alle circostanze attenuanti, alle circostanze aggravanti ed alla recidiva, in considerazione della medesima ratio sottesa (Sez. 2, sent. n. 11761 30/1/2014, Khribech, Rv. 259825), nonché alla continuazione (Sez. 4, sent. n. 9857 del 12/2/2015, Barra ed altri, Rv. 262448).
5.3.D'altronde, per quanto riguarda, mancato riconoscimento dell'art. consolidato orientamento della73 comma 5, occorre qui ribadire il giurisprudenza di legittimità, in base al quale, in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma quinto, D.P.R. n. 309 del 1990, il giudice è tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto sia di 'lieve entità." (Sez. 4, Sentenza n. 6732 del 22/12/2011, 2012, Rv. 251942). Orbene, il Giudice dell'abbreviato ha fatto corretta applicazione del suddetto principio, laddove (p.3) ha escluso che i fatti avessero quella connotazione di minima offensività, richiesta invece dalla norma in esame. E la Corte territoriale ha ritenuto l'ipotesi attenuata esclusivamente nei confronti di NU AN, al riguardo del quale già in primo grado era stato rilevato che lo stesso aveva «fatto capolino in vico Serafico soltanto il 16 maggio 2013 nell'episodio oggetto del capo C) dell'imputazione», per il quale non era dato sapere fosse la sostanza stupefacente in concreto ceduta. -In particolare, il Giudice di primo grado dopo aver affrontato la questione della natura dello stupefacente ceduto (p.3), giungendo alla conclusione che «tra gli articoli trattati dalla ditta ST in quel luogo vi fosse anche la cocaina" (quanto precede con richiamo: ai controlli eseguiti nei confronti degli acquirenti De OS, PO, BA, AR;
ai rinvenimenti ed ai sequestri del 19 e 20 settembre;
ai precedenti arresti, sempre 7 nella stessa area, di D'DR, UZ, NU NO e NU GI lungo un arco cronologico di circa un anno;
allo strettissimo e risalente legame tra il ST e tutti gli altri coimputati ed alla consapevolezza di tutti di collaborare per una «azienda» che trattava anche cocaina) - ha affrontato la questione dell'applicabilità dell'art. 73 comma 5, escludendola in considerazione del fatto che: la pluralità delle cessioni, nell'ordine delle centinaia al giorno, presupponeva non soltanto una congrua provvista di merce, ma anche il consistente avviamento commerciale dell'attività, dalla quale traevano il necessario per vivere due famiglie (la famiglia NO e la famiglia ST, per l'appunto) e vari collaboratori esterni, impegnati nei rapporti con la clientela.
6. Inammissibili sono anche i ricorsi di D'DR SA, NU AN e NU GI, che pur lamentano la riduzione soltanto parziale del trattamento sanzionatorio disposto dal giudice di primo grado.
6.1. In tema di dosimetria della pena e di limiti del sindacato di legittimità su detti punti, la giurisprudenza di legittimità non solo ammette la c.d. motivazione implicita (Sez. 6, sent. n. 36382 del 22/09/2003, Dell'Anna, Rv. 227142) o con formule sintetiche (tipo "si ritiene congrua": cfr. Sez. 4, sent. n. 9120 del 4/08/1998, Urrata, Rv. 211583), ma afferma anche che le statuizioni relative al giudizio di comparazione tra circostanze aggravanti ed attenuanti, effettuato in riferimento ai criteri di cui all'art. 133 cod. pen., sono censurabili in cassazione solo quando siano frutto di mero arbitrio o ragionamento illogico (Sez. 3, sent. n. 26908 del 16/06/2004, Ronzoni, Rv. 229298).
6.2. La suddetta evenienza non ricorre affatto nel caso di specie, nel quale il Tribunale di RA ha ritenuto che: la pena edittale: a) andava contenuta nel minimo edittale per i soli manovali e per coloro che, come le donne del gruppo, avevano svolto un ruolo più o meno ausiliario ed avevano agito per solidarietà familiare (tra questi NU GI e NU AN); b) andava fissata in misura superiore, sia pure di poco, per coloro che erano stati i luogotenenti del ST (tra i quali il D'DR); c) doveva essere ancora più alta per il ST, vero e proprio referente di tutti gli altri imputati;
le attenuanti generiche potevano essere riconosciute non soltanto a coloro che erano «incensurati o quasi» (tra i quali NU AN), ma anche al D'DR, che, pur avendo precedenti a carico, aveva reso ampia confessione»; con la precisazione che la diminuzione di pena per le attenuanti generiche andava operata per tutti in misura inferiore a quella massima consentita, in quanto i fatti erano pur sempre commessi in "un contesto delinquenziale professionale";
8 -E la Corte di merito dopo aver rilevato che, a seguito della rinuncia ai motivi, lo stesso PG aveva concluso per la riduzione e rideterminazione delle pene irrogate, secondo richieste alle quali tutti gli avvocati (e, in particolare, quelli di D'Adria SA, NU AN, NU GI) si erano associati - ha cosi proceduto: quanto a NU AN: previa qualificazione del fatto contestato allo stesso al capo C) quale violazione dell'art. 73 comma 5 dpr n. 309/90, ha rideterminato la pena in 8 mesi di reclusione ed euro 2000,00 di multa, per come richiesto congiuntamente da entrambe le parti;
quanto a NU GI: dopo aver riconosciuto allo stesso le richiesta delle parti, in attenuanti generiche, pur in assenza di una considerazione del comportamento processuale, ha rideterminato la pena in anni 3 e mesi 8 di reclusione ed euro 22 mila di multa, pervenendo ad un trattamento meno gravoso a quello richiesto dal PM (richiesta alla quale, si ribadisce, si era associata la difesa); -quanto a D'DR SA: ha ridotto la pena già irrogata in primo grado a 4 anni di reclusione ed euro 18000,00 di multa, ancora una volta per come richiesto congiuntamente da entrambe le parti. In sintesi, entrambi i giudici di merito si sono soffermati sul trattamento sanzionatorio, indicando le ragioni della relativa determinazione. La suddetta valutazione, in quanto non inficiata da alcuna dirompente aporia di ordine logico, sfugge dal sindacato di legittimità, demandato a questa Corte.
7.Avuto riguardo alla dichiarata inammissibilità dei ricorsi, i ricorrenti devono essere tutti condannati al pagamento delle spese processuali, nonché, non ravvisandosi la causa di esclusione desumibile dalla sent. n. 186/2000 della Corte costituzionale, al pagamento della somma di euro 2000 ciascuno in favore della cassa delle ammende.
P.Q.M.
Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali e ciascuno a quello della somma di euro 2000 in favore della cassa delle ammende. Così deciso il 24/11/2016. Il Consigliere estensorASSAZIONA Il Presidente Marco Blajotta Pasquale Giannitial A C E O R T M E Depositata in Cancelleria R P Oggi. 15 DC. 2015, il Funzionario Gru ziaric Parizia Curro