Sentenza 10 dicembre 2009
Massime • 1
I riscontri esterni alla chiamata di correità richiesti dall'art. 192 cod. proc. pen. devono essere individualizzanti, nel senso che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto a questi attribuito.
Commentario • 1
- 1. La reversibilità dei criteri nella valutazione della chiamata in correitàErsi Bozheku · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 7 ottobre 2025
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 10/12/2009, n. 3255 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 3255 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2009 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. LUPO Ernesto - Presidente - del 10/12/2009
Dott. CORDOVA Agostino - Consigliere - SENTENZA
Dott. SQUASSONI Claudia - rel. Consigliere - N. 2210
Dott. FRANCO Amedeo - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMORESANO Silvio - Consigliere - N. 21511/2009
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) EN MA N. IL 30/09/1952;
avverso la sentenza n. 1281/2008 CORTE APPELLO di MILANO, del 19/06/2008;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 10/12/2009 la relazione fatta dal Consigliere Dott. SQUASSONI CLAUDIA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. SALZANO CO, che ha concluso per il rigetto del ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Confermando la decisione del primo Giudice, la Corte di Appello di Milano, con sentenza 19 giugno 2009, ha ritenuto GE RI responsabile del reato previsto dall'art. 81 cpv. c.p., D.P.R. n. 309 del 1990, art. 73 e lo ha condannato alla pena di giustizia.
In fatto, i Giudici hanno evidenziato come si ascrivesse allo imputato, ed al socio ON IU, di avere messo in contatto TO SQ con GR IO per la vendita di ingenti quantitativi di droga e per avere percepito una somma di denaro per la sua intermediazione;
la Corte ha rilevato che la responsabilità dell'imputato si fondava sulla chiamata in correità del TO. Dopo avere ritenuto l'attendibilità del dichiarante, i Giudici sono andati alla ricerca dei riscontri esterni precisando che non devono necessariamente concernere in modo diretto il thema probandum essendo sufficiente che si risolvano in una conferma, anche indiretta, delle dichiarazioni accusatorie.
Il necessario riscontro è stato reperito nella testimonianza di GR CO che ha genericamente confermato i traffici di grandi quantitativi di stupefacenti del GE in collaborazione con il ON e con la famiglia GR;
la Corte ha precisato che l'imputato per l'importazione di hashish dal Nord Africa è già stato condannato.
I Giudici hanno ritenuto sussistente la aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2, reputando non credibile la tesi difensiva secondo la quale l'appellante non conosceva l'oggetto specifico dello accordo tra il TO ed il GR.
Per l'annullamento della sentenza, l'imputato ha proposto ricorso per Cassazione deducendo difetto di motivazione e violazione di legge;
in sunto, ha osservato come i riscontri esterni alla chiamata di correità devono avere natura individualizzante e storicizzante l'episodio che si intende dimostrare e la riferibilità dello stesso al singolo chiamato. I fatti confermati dal GR (in rapporto ai quali i Giudici non si sono posti il problema della riscontrabilità esterna) non sono accertati e, soprattutto, estranei allo odierno processo ed alle relative contestazioni. L'imputato, inoltre, ha lamentato che sia stata ritenuta l'aggravante del D.P.R. n. 309 del 1990, art. 80, comma 2 dal momento che si è, secondo l'accusa, limitato a mettere in contato due persone per l'acquisto di droga per cui non gli potevano essere note le circostanze fattuali dalle quali deriva la aggravante. La prima censura è meritevole di accoglimento e tale conclusione, per il suo carattere assorbente, esonera il Collegio dall'esaminare la residua deduzione.
Le testimonianze rese dal coimputato del medesimo reato, o di reato connesso a quello per cui si procede, stante la peculiare posizione del soggetto, sono considerate una fonte probatoria a rischio. Pertanto, il primo problema da superare è quello della credibilità dello accusatore: sul punto, il Giudice deve effettuare un rigoroso controllo sulle intrinseche caratteristiche della testimonianza (spontaneità, univocità, coerenza logica, costanza) e sui profili della credibilità soggettiva del dichiarante (personalità, posizione processuale, rapporti con l'imputato, genesi della risoluzione a confessare).
Successivamente, il Giudice deve effettuare la valutazione del contenuto della prova, in relazione alla quale incontra un limite al principio del libero convincimento per il contenuto dell'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 che, introducendo un criterio precostituito, lo vincola alla ricerca di "altri elementi" che confermino l'attendibilità dello accusatore;
la norma tende a coniugare due esigenze imprescindibili e meritevoli di tutela, cioè, quella di fare veicolare nel processo le chiamate di correità e quella di neutrallizzare il deficit di consistenza di tale tipo di prova. L'equilibrio è stato reperito nella necessità che la valutazione della affidabilità del dichiarante non sia sufficiente a fondare la decisione, essendo richiesto, a tale fine, il reperimento di riscontri probatori altri ed estrinseci rispetto alle sue asserzioni. Di conseguenza, la motivazione del Giudice deve svolgersi su vari livelli corrispondenti alla complessa verifica richiesta dalla legge. Una volta superato il problema della attendibilità intrinseca del teste (tema non coinvolto nei motivi di ricorso), l'indagine deve essere rivolta al reperimento dei riscontri, che devono provenire ab externo rispetto alla dichiarazione da corroborarsi, in relazione ai quali l'art. 192 c.p.p., usa una locuzione volutamente generica. La giurisprudenza di legittimità ha ritenuto che i riscontri, che la norma non predetermina nella specie e nella qualità, possono essere di qualsiasi tipo e natura e, pertanto, qualunque fonte probatoria può essere legittimamente utilizzata al fine del vaglio richiesto dall'art. 193 c.p.p., commi 3 e 4 comprese le dichiarazioni di un altro correo;
inoltre, è stato chiarito che l'elemento di sostegno esterno non deve avere lo spessore di una prova autosufficiente che renderebbe inutile l'utilizzo della chiamata in correità. Quanto all'oggetto dei riscontri, un orientamento giurisprudenziale risalente nel tempo riteneva che gli stessi non si riferissero al thema probandum, ma al contenuto della dichiarazione, cioè, alla narrazione nel suo complesso;
su questa scia, si prescindeva dalla necessità che il riscontro fosse individualizzante ritenendo sufficiente che consentisse un controllo generale di affidabilità del dichiarante.
In tale modo, si confondevano due problemi che devono essere affrontati ed esaminati separatamente: il nodo della astratta affidabilità dello accusatore (che il Giudice deve affrontare utilizzando gli ordinari criteri elaborati dalla giurisprudenza) ed il reperimento di "altri" elementi di sostegno esterno corroboranti le sue asserzioni.
Il riscontro richiesto dall'art. 192 c.p.p., commi 3 e 4 non è finalizzato a valutare la generale credibilità della fonte di prova, ma a controllore l'elemento di prova" (come recita il testo normativo) fornito dal dichiarante;
la locuzione usata dal Legislatore porta a ritenere che il riscontro deve confortare il tema della incriminazione.
Consegue, l'irrinunciabilità di riscontri individualizzanti che devono avere ad oggetto direttamente la persona dell'incolpato e devono possedere idoneità dimostrativa in relazione allo specifico fatto attribuitogli.
L'elaborazione giurisprudenziale sul punto è ormai consolidata nel senso che solo la individuazione del riscontro è in grado di sorreggere la persuasività probatoria della chiamata in correità;
questo principio è stato enucleato dalle Sezioni Unite nella sentenza n 45276/2003 e ribadito nella successiva decisione n. 36267/2006 che ha esteso la regola di giudizio sui riscontri individualizzanti anche alle misure cautelari.
Nel caso concreto, i riscontri concernono la posizione dello imputato, ma sono carenti sotto il profilo della inerenza soggettiva al fatto perché il TO non ha riferito di specifiche circostanze strettamente e concretamente ricolleganti il chiamato ai delitti per cui si procede;
gli evidenziati riscontri possono essere utilizzati per la valutazione della generica affidabilità dello accusatore, ma sono insufficienti al fine della corraboration richiesta dall'art. 192 c.p.p., comma 3. Per le esposte considerazioni, la impugnata sentenza deve essere annullata con rinvio ad altra sezione della Corte di Appello di Milano perché i nuovi Giudici valutino se sussistano riscontri alle dichiarazioni del TO idonei a stabilire un collegamento diretto tra l'imputato ed i reati dei quali deve rispondere.
P.Q.M.
La Corte annulla la sentenza impugnata con rinvio ad altra Sezione della Corte di Appello di Milano.
Così deciso in Roma, il 10 dicembre 2009.
Depositato in Cancelleria il 26 gennaio 2010