Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2008, n. 11100
CASS
Sentenza 29 gennaio 2008

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Massime3

In tema di testimonianza indiretta, la parte ha il diritto di ottenere l'ammissione del teste indiretto anche se non viene indicata la fonte dell'informazione, in quanto la previsione di inutilizzabilità contemplata dall'art. 195, comma settimo, cod. proc. pen. opera solo dopo l'assunzione della testimonianza.

In tema di giudizio abbreviato, la rinnovazione dell'istruttoria in appello (art. 603 cod. proc. pen.), sia disposta d'ufficio che su istanza di parte, è compatibile con il rito abbreviato, specialmente se "condizionato" ai sensi dell'art. 438, comma quinto, cod. proc. pen..

In tema di testimonianza indiretta, l'inutilizzabilità della deposizione di chi si rifiuta o non è in grado di indicare la persona o la fonte da cui ha appreso la notizia dei fatti oggetto dell'esame (art. 195, comma settimo, cod. proc. pen.) opera, in caso di giudizio abbreviato, solo nell'ipotesi in cui la parte abbia subordinato l'accesso al rito ad un'integrazione probatoria costituita dall'assunzione del teste indiretto e se, nonostante l'audizione, sia rimasta non individuata la fonte dell'informazione.

Commentario1

  • 1Giudizio abbreviato, testimonianza indiretta, inutilizzabilità, limiti, rito condizionatoAccesso limitato
    Redazione Altalex · https://www.altalex.com/ · 7 maggio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. III, sentenza 29/01/2008, n. 11100
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 11100
Data del deposito : 29 gennaio 2008

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