Sentenza 6 ottobre 2015
Massime • 5
In tema d'impugnazioni è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado che non abbia preso in considerazione un motivo di appello inammissibile "ab origine" per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio.
L'esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto d'impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma quinto, cod. proc. pen. (Fattispecie in cui con l'atto di appello era stata genericamente sollecitata l'esclusione della recidiva).
La richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva.
La circostanza aggravante, di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991 n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base d'idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto viziata la motivazione della sentenza che aveva riconosciuto l'aggravante - in relazione al reato previsto dall'art. 73 d.P.R. 309 del 1990 - a carico della moglie di un capo di un'associazione mafiosa, sul presupposto che l'imputata non potesse non sapere che parte dei proventi dello smercio di droga fossero destinati al sodalizio capeggiato dal coniuge).
Il giudice di appello che intenda riformare in "peius" la pronuncia assolutoria di primo grado ha l'obbligo - in conformità all'art.6 CEDU, come interpretato dalla Corte EDU nel caso Dan c/Moldavia - di disporre la rinnovazione dell'esame dei chiamanti in reità o in correità quando la diversa valutazione delle dichiarazioni attenga alla credibilità del propalante e/o al profilo dell'attendibilità intrinseca e non anche nel caso in cui ad essere rivalutata sia l'attendibilità estrinseca, cioè la ravvisabilità nel compendio probatorio di riscontri individualizzanti ovvero la loro idoneità a fungere da elemento esterno di conferma.
Commentari • 9
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 06/10/2015, n. 47722 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 47722 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2015 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. ANTONIO AGRO' Dott. EN ROTUNDO Dott. ORLANDO VILLONI Dott. GAETANO DE AMICIS Dott. ALESSANDRA BASSI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AR AR N. IL 11/03/1957 ATTORE ES N. IL 16/09/1969 LL LE N. IL 18/07/1963 LL VI N. IL 01/09/1967 IN AL N. IL 22/05/1979 NE AS N. IL 28/11/1972 NE IO N. IL 05/12/1982 CC CA N. IL 12/03/1970 IA EN N. IL 13/06/1973 RN EN N. IL 02/01/1966 NE RG N. IL 05/05/1967 D'MB AN N. IL 02/09/1960 DE FE RO N. IL 23/05/1962 DE IM BE N. IL 06/02/1986 DE IM TO N. IL 28/11/1957 DE TO EN N. IL 03/01/1957 DEL GIUDICE EUGENIO N. IL 29/07/1973 DI NZ AC N. IL 27/09/1971 DI DO AN N. IL 12/04/1985 DI IA RA N. IL 20/09/1965 DI RO RA N. IL 10/06/1974 RR AL N. IL 16/07/1975 ES AL N. IL 13/10/1977 LL OV N. IL 04/07/1971 DO IU N. IL 04/02/1975 DO OL N. IL 07/08/1973 LI AN N. IL 23/10/1965 MA CA N. IL 02/05/1985 CA RI N. IL 21/12/1979 CA OLN. IL 18/03/1985 CA AL N. IL 30/10/1955 UM LA N. IL 15/11/1964 RE NA N. IL 24/11/1944 LI AN N. IL 14/05/1974 SO LA N. IL 03/01/1973 SOLILLO AC N. IL 16/04/1955 NI EN N. IL 21/04/1974 IZ IO N. IL 22/10/1973 avverso la sentenza n. 1982/2012 CORTE APPELLO 19/07/2013 47 722/ 15 UDIENZA PUBBLICA DEL 06/10/2015 SENTENZA N. 1225/2015 - Presidente - REGISTRO GENERALE N. 12278/2015 - Consigliere - - Consigliere - - Consigliere - - Rel. Consigliere - di NAPOLI, del aß 3 visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
Udita in Pubblica Udienza del 06/10/2015 la relazione fatta dal Consigliere Dott.ssa Alessandra BASSI;
Udito il Procuratore Generale in persona della Dott.ssa Marilia DI NARDO che ha chiesto che siano dichiarati inammissibili i ricorsi presentati da AR AR, LL LE, LL VI, IA EN, D'MB AN, DE FE RO, DE IM BE, DE IM TO, DE TO EN, DI NZ AC, DI DO AN, RR AL, ES AL, LL OV, DO IU, DO OL, MA CA, RE NA, LI AN, SO LA, NI EN, IZ IO;
ha chiesto che siano rigettati i ricorsi presentati da ATTORE ES, IN AL, NE AS, NE IO, CC CA, RN EN, DI IA RA, DI RO RA, CA RI, CA OL, CA AL, UM LA, SOLILLO AC;
ha infine chiesto che la sentenza sia annullata con rinvioper la determinazione della pena nei confronti di NE RG, non essendo stata individuata la sostanza, per DEL GIUDICE EUGENIO, in relazione all'art. 63 comma 4 c.p., e per LI AN, in relazione alla recidiva. L'Avv. IU GRANATA per la parte civile COORDINAMENTO NAPOLETANO DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili con accoglimento delle richieste come da conclusioni scritte nota spese depositate a verbale L'Avv. IO SANESE per l'assistito DI IA RA, l'Avv. LUIGI VALLEFUOCO per l'assistito ATTORE ES anche quale sostituto processuale dell'Avv. ALFONSO PAGLIANO per DI RO RA e dell'Avv. RA AFFUSO per DE TO EN, l'Avv. OV CANTELLI per gli assistiti LI AN e SO LA, l'Avv. IU ANTONIO GIANZI per l'assistita LI AN, l'Avv. MASSIMO IU MERCURELLI per LI AN l'Avv. ANTONIO ABET per i suoi assistiti AR AR, IN AL, MA CA, CA RI, CA OL e CA AL, UM LA E SOLILLO AC, l'Avv. ANTONIO ALAIO per gli assistiti NI EN e IZ IO, l'Avv. ANTONELLA REGINE per i suoi difesi DI DO AN, LL OV, DO IU e DO OL, COB w l'Avv. DIEGO DI BONITO per i suoi assistiti AR AR, LL LE e LL VI, IN AL, D'MB AN, DE FE RO, ES AL, MA CA, CA RI, CA OL E CA AL, l'Avv. DO DE ROSA per i suoi assistiti NE AS E NE IO, CC CA, RN EN, NE RG, DEL GIUDICE EUGENIO, DI IA RA, RR AL e SORILLO AC, i quali hanno insistito per l'accoglimento dei motivi posti a base dei ricorsi RITENUTO IN FATTO 1. Con l'impugnata sentenza del 19 luglio 2013, in parziale accoglimento degli appelli del P.M. e di taluni imputati, la Corte d'appello di Napoli ha riformato la decisione, emessa a seguito di giudizio abbreviato, dal IC dell'udienza preliminare presso il Tribunale di Napoli del 21 settembre 2011 per i delitti di associazione per delinquere di stampo camorristico e di associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico nonché di diversi reati fine.
1.1. La Corte, esclusa per tutti gli imputati del reato associativo sub capo 1) la contestata aggravante di cui all'art 416-bis, comma 6, cod. pen., in accoglimento del ricorso del P.M., ha dichiarato (avendo riguardo alle posizioni dei soli imputati ricorrenti): AT AS colpevole dei reati ascrittigli ai capi 1) e 49), unificati sotto il vincolo della continuazione, e con la diminuente per il rito lo ha condannato alla pena di anni sette di reclusione;
- AL VA colpevole del reato ascrittogli al capo 18) e, ritenuta la contestata recidiva, con la diminuente per il rito lo ha condannato alla pena di anni undici e mesi quattro di reclusione;
- DU LI colpevole del reato ascrittogli al capo 1) e con la diminuente per il rito lo ha condannato alla pena di anni sei ai reclusione;
- CC GI colpevole del reato ascrittogli al capo 31), ritenuta la recidiva semplice e con la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro mille di multa;
- RN CE colpevole anche del reato ascrittogli al capo 31) e, ritenuta la continuazione tra tutti i reati, ha rideterminato la pena nella misura di anni tredici mesi quattro di reclusione;
OV SE colpevole del reato ascrittogli al capo 20) e, con la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni sette mesi due di reclusione ed euro ventiseimila di multa;
DE IC Eugenio colpevole del reato ascrittogli al capo 1) e, ritenuta la contestata recidiva, con la diminuente per il rito lo ha condannato alla pena di anni dieci di reclusione;
FF EP colpevole del reato ascrittogli al capo 18) e, con la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni dieci mesi otto di reclusione;
PA IO colpevole anche dei reati ascrittigli ai capi 42), 43) e, ritenuta la - continuazione tra tutti i reati, ha rideterminato la pena complessiva in anni nove di reclusione;
PA OC colpevole anche dei reati ascritti ai capi 42), 43), ritenuta la continuazione tra tutti i reati, ha rideterminato la pena complessiva in anni diciassette e mesi quattro di reclusione;
- PA VA colpevole anche dei reati ascrittigli ai capi 42), 43), 48) e, 4 ritenuta la continuazione tra tutti i reati, ha rideterminato la pena complessiva in anni diciassette mesi e quattro di reclusione;
- BO CO colpevole del reato ascrittogli al capo 1) e, ritenuta la contestata recidiva, con la diminuente per il rito, lo ha condannato alla pena di anni tredici e mesi quattro di reclusione;
- US CO colpevole anche del reato ascritto al capo 18) e, ritenuta la continuazione tra i reati, ha rideterminato la pena complessiva in anni tredici di reclusione. In accoglimento del ricorso dei singoli appellanti (trattate le posizioni dei soli imputati ricorrenti), il Collegio di secondo grado ha rideterminato la pena: - per ON TO in anni quattordici e mesi otto di reclusione, per i reati di cui ai capi 1), 18) e 46); - per NE ON in anni dodici e mesi otto di reclusione, per i reati di cui ai capi 1) e 18); per NE RI in anni dieci e mesi otto di reclusione per il reato di cui al capo - 18); per DU OS in anni dodici di reclusione, per i reati di cui ai capi 1) e 18); - per De ON BE, riconosciuta la prevalenza delle già ritenute attenuanti - generiche sulla contestata aggravante della associazione armata, in anni quattro di reclusione, per il reato di cui al capo 1); - per De ON MB in anni otto, mesi cinque e giorni dieci di reclusione ed euro millequattrocento di multa, per i reati di cui ai capi 1) e 13); - per De VI NN, previa esclusione della contestata recidiva, in anni dieci e mesi otto di reclusione, per il reato di cui al capo 18); - per Di TA GI, in ordine al capo 16), ritenuta la contestata aggravante di cui all'art. 7 Legge 203/91, in anni sei di reclusione ed euro mille di multa;
- per Di FR FF in anni dieci di reclusione, per il reato di cui al capo 1); - per Di RO FF, in ordine al capo 16), ritenuta la contestata aggravante di cui all'art. 7 della Legge 203/91, in anni sei di reclusione ed euro mille di multa;
- per ER VA, per il reato di cui al capo 1), esclusa l'aggravante di cui al secondo comma dell'art. 416-bis cod. pen. e ritenuta la recidiva, in anni otto mesi cinque giorni dieci di reclusione;
- per GE VA, per il reato di cui al capo 1), ritenuta la recidiva, riconosciuta la continuazione con la sentenza del GIP del Tribunale di Napoli del 5 aprile 2011, nella pena complessiva di anni nove, mesi quattro di reclusione ed euro duemila di multa;
- per FF AO in anni dodici di reclusione, per il reato di cui al capo 18); - per NO NA in anni sei, mesi nove e giorni dieci di reclusione, per il reato di cui al capo 1); - per AS RA, riconosciute le circostanze attenuanti generiche equivalenti alla contestata aggravante della associazione armata, in anni quattro e 5 coppe mesi otto di reclusione, per il reato di cui al capo 1); - per NO NN, ritenuta in ordine al reato sub capo 16) la contestata aggravante di cui all'art. 7 della Legge 203/91, in anni sei di reclusione ed euro mille di multa;
- per ZA SA in anni cinque mesi quattro di reclusione ed euro ottocento di multa, in ordine al reato sub capo 16); Il IC d'appello ha rigetto gli appelli e, quindi, confermato la pena già inflitta in primo grado nei confronti di: - ZO CE, ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, alla pena di anni otto di reclusione per il reato associativo di cui al capo 1); D'MB GE, ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui al capo 1), riconosciuta la continuazione fra il reato associativo sub capo 1) ed i fatti di cui alla sentenza n. 3790/09 della Corte d'appello di Napoli;
ha inoltre dichiarato la nullità della sentenza nei confronti di D'MB GE in ordine al reato ascrittogli al capo 50), per il quale ha rinviato gli atti al giudice di primo grado;
- De LI RO ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, alla pena di anni due di reclusione per il reato di cui al capo 1), riconosciuta la continuazione fra detto reato associativo ed i fatti di cui alla sentenza n. 3955/08 della Corte d'appello di Napoli;
- Di DO GE alla pena di anni quattro di reclusione per il reato di cui al capo 18), riconosciuta la continuazione con i fatti di cui alla sentenza della Corte d'appello di Napoli dell'11 maggio 2010; - LI NN ritenuta la recidiva reiterata e specifica, alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui al capo 1); - NG DI la condanna alla pena di sei di reclusione, per i reati di cui ai capi 23), 24) e 25); - USrillo GI, ritenuta la recidiva specifica, reiterata ed infraquinquennale, alla pena di anni otto di reclusione per il reato di cui al capo 1), esclusa l'aggravante di cui al comma 2 dello stesso art. . La Corte ha infine adottato le statuizioni di legge in punto di pene accessorie e di spese processuali ed ha pronunciato condanna al risarcimento dei danni in favore delle parti civili costituite (come da dispositivo), da liquidare in separata sede.
1.2. Come si evince dalla lettura del provvedimento in verifica, il procedimento in oggetto concerne le attività delittuose poste in essere dalla criminalità organizzata di Pozzuoli riconducibile al clan DU LO ed è scaturito dallo sviluppo dell'indagine - conclusasi nel maggio 2003 a carico di diversi affiliati al medesimo clan in ordine alla maxi- -ormai passato in giudicato - della estorsione al mercato ittico, sfociata nell'accertamento esistenza di una associazione camorristica operante sul territorio puteolano. Il compendio probatorio costituisce il frutto di molteplici indagini dipanatesi lungo un ampio arco temporale 6 Off dal 2004 al 2009, nell'ambito di distinti procedimenti penali, in relazione alla medesima compagine criminale operante sui territori di Pozzuoli e zone limitrofe, dedita sistematicamente ad attività estorsive oltre che a consistenti traffici di droga. Il materiale probatorio è pertanto composito e deriva da molteplici fonti: da sentenze passate in giudicato, da dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, dalle risultanze delle operazioni di intercettazione telefonica e ambientale, dagli esiti di attività di P.G., in particolare dei servizi di o.c.p. e dei controlli su strada. Le imputazioni per le quali gli imputati sono stati condannati spaziano dalla partecipazione ad associazione di stampo camorristico (capo 1) e ad associazione finalizzata ad attività di narcotraffico (capo 18), a singole violazioni della legge sugli stupefacenti, violazioni della legge sulle armi, estorsione, rapina, ricettazione e lesioni personali.
2. Come si è già dato atto, con il provvedimento in verifica, la Corte d'appello ha in parte accolto l'impugnazione del pubblico ministero, pronunciando condanna nei confronti di taluni imputati per i quali in primo grado v'era stata assoluzione;
ha accolto in parte gli appelli proposti da alcuni imputati;
in altri casi, ha confermato la decisione di primo grado. Avverso la pronuncia del Collegio partenopeo hanno proposto ricorso gli imputati di seguito indicati, chiedendone l'annullamento per i motivi riportati nel prosieguo.
3.1. ON TO, nel ricorso presentato dal difensore Avv. Diego Di Bonito, ha eccepito:
3.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1), nonostante l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia e l'appartenenza dei diversi imputati ad una medesima famiglia, sicché la loro frequentazione si spiega per motivi di parentela o conoscenza;
3.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla penale responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata a narcotraffico sub capo 18) sia per difetto di prova, sia perchè detto delitto si è ritenuto erroneamente concorrente con il reato associativo sub capo 1);
3.3. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
3.4. Nel ricorso presentato a favore della medesima ON, il secondo difensore Avv. ON Abet ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell'ammissione degli addebiti.
4. AT AS, nel ricorso presentato dall'Avv. GI Vallefuoco, ha dedotto:
4.1. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 43 e 416-bis commi primo, secondo, terzo, quarto, quinto, sesto e ottavo cod. pen. e artt. 192 e 546, lett. e), cod. proc. pen., in relazione alla ritenuta partecipazione all'associazione denominata clan DU LO, evidenziando che la Corte ha riformato la sentenza assolutoria di primo 7 OfB grado sulla base delle stesse prove già valutate in primo grado e con considerazioni assertive;
si contestano, in particolare, la ritenuta identificazione della voce dell'imputato nelle intercettazioni nonostante la mancanza di una voce di comparazione e l'assenza di riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore De LI;
si deduce altresì la violazione del principio di cui all'art. 6 CEDU, trattandosi di ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, di tal che avrebbero dovuto essere risentiti i testimoni.
4.2. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 110, 43 cod. pen., 10, 12 e 14 L. n. 497/1974 e 7 L. n. 203/1991, in relazione alla ritenuta penale responsabilità per detenzione e porto di pistola calibro 9, arma comune da sparo, con l'aggravante contestata, laddove la Corte territoriale ha ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado operando una diversa valutazione della conversazione n. 2253 del 10 marzo 2008, da cui emerge una condotta del tutto passiva dell'imputato, integrante tutt'al più una mera connivenza non punibile;
mancano comunque i presupposti del porto;
4.3. la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche.
5. NE ON, nel ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito, ha rilevato:
5.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1), nonostante l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia e la mancanza di elementi dimostrativi della sua affiliazione al gruppo criminale;
5.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata a narcotraffico sub capo 18), sia per difetto di prova del reato, sia perchè detto delitto si è ritenuto erroneamente concorrente con il reato associativo sub capo 1);
5.3. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
6. NE RI, nel ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito, ha eccepito:
6.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1), nonostante l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia;
6.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata a narcotraffico sub capo 18), sia per difetto di prova del reato associativo (stante l'assenza di certezza circa la sua identificazione), sia perché detto delitto si è ritenuto erroneamente concorrente con il reato associativo sub capo 1);
6.3. violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche.
7. AL VA, nel ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito, ha dedotto: 8 7.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata a narcotraffico sub capo 18), nonostante la mancanza di riscontri individualizzati alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia De LI CO;
7.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata a narcotraffico sub capo 18) in quanto erroneamente ritenuto concorrente con il reato associativo sub capo 1);
7.3. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso presentato a favore del medesimo AL VA, il secondo difensore Avv. ON Abet ha chiesto l'annullamento della sentenza per i seguenti ulteriori motivi:
7.4. violazione di legge processuale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen., essendo l'appello del P.M. inammissibile per genericità;
7.5. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen. in relazione all'accoglimento del ricorso in assenza di nuovi elementi ed una critica specifica della sentenza di primo grado;
7.6. violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990. 8. DU LI, nel ricorso presentato dall'avvocato DO De OS, ha rilevato:
8.1. la violazione di legge processuale in relazione alle artt. 453 e 132 del codice di rito, per essere stato il giudizio abbreviato instaurato sulla base di decreto di giudizio immediato viziato, in quanto emesso quando non era ancora intervenuta la definitività dell'ordinanza decisoria del procedimento per riesame, non potendosi ritenere detto vizio sanato dalla richiesta di rito abbreviato;
8.2. la mancanza di motivazione in ordine al ribaltamento del giudizio assolutorio, sulla scorta delle medesime dichiarazioni del collaboratore De LI CO, dunque in violazione dei principi affermati in materia da questa Corte di cassazione.
9. DU OS, nel ricorso presentato dall'avvocato DO De OS, ha eccepito il vizio di motivazione in ordine al contenuto delle intercettazioni e alle dichiarazioni dei collaboratori, posti a fondamento della contestazione per associazione finalizzata ad attività di narcotraffico. 10. CC GI, nel ricorso presentato dal l'avvocato DO De OS, ha dedotto: 10.1. la violazione di legge in relazione agli artt. 6 CEDU e 111 Cost., per avere la Corte ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado in assenza di un ragionamento dotato di una forza persuasiva superiore;
9 10.2. la violazione di legge in relazione all'art. 192 codice di rito per erronea valutazione delle dichiarazioni dell'indagato in reato connesso RN TI, stante l'inattendibilità intrinseca e l'assenza di riscontri;
10.3. la violazione di legge in relazione agli artt. 121 e 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa valutazione della memoria difensiva depositata in atti. 11. ZO CE, nel ricorso presentato dall'Avv. Sebastiano Fusco, ha rilevato la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per erronea valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l'erronea collocazione temporale della partecipazione dell'assistito alla societas, in epoca antecedente alle modifiche legislative apportate nel 2005 e 2008. 12. RN CE, nel ricorso presentato dall'Avv. DO De OS, ha eccepito: 12.1. la violazione di legge processuale in relazione alle artt. , per essere stato il giudizio abbreviato instaurato sulla base di decreto di giudizio immediato viziato, in quanto emesso quando non era ancora intervenuta la definitività della decisione sul ricorso per riesame, non potendosi ritenere sanata l'eccezione dalla richiesta di rito abbreviato;
12.2. i vizio di motivazione sul contenuto delle intercettazioni e dichiarazioni dei collaboratori di giustizia;
12.3. la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 codice di rito in riferimento al reato di cui al capo 31) per il quale in primo grado v'è stata assoluzione, in quanto mancano riscontri individualizzati alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. 13. OV SE, nel ricorso presentato dall'Avv. DO De OS, ha dedotto: 13.1. la violazione di legge processuale in relazione alle artt. 453 e 132 del codice di rito, per essere stato il giudizio abbreviato instaurato sulla base di decreto di giudizio immediato viziato, in quanto emesso quando non era ancora intervenuta la definitività della decisione definitiva ex art. 309 cod. proc. pen., non potendosi ritenere il vizio sanato dalla richiesta di rito abbreviato;
13.2. il vizio di motivazione in ordine al ribaltamento della sentenza assolutoria di primo grado, sulla scorta del medesimo materiale probatorio (intercettazioni); 13.3. la violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., per avere, a seguito di sentenza di assoluzione emessa a seguito di giudizio abbreviato, disposto d'ufficio l'assunzione : dell'esame del collaboratore di giustizia Perrone RO, in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale su sollecitazione del P.M.; 13.4. la violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 1 e 2, cod. proc. pen. ed il vizio di motivazione in ordine all'interpretazione delle intercettazioni telefoniche poste a base di penale responsabilità per il reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 13.5. la violazione di legge in relazione alla ritenuta integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991; 10 13.6. la violazione di legge in relazione all'applicazione della continuazione interna ex art. 81 cpv cod. pen.; 13.7. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Nel ricorso presentato dal secondo difensore del OV, l'Avv. NN Aricò ha chiesto l'annullamento della sentenza, ribadendo la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione: a) alle artt. 453 e 455 cod. proc. pen. in merito alla instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato emesso prima che fosse intervenuta l'irrevocabilità della decisione sul riesame;
b) al ribaltamento in appello del giudizio assolutorio di primo grado in ordine alla violazione della legge di stupefacenti;
c) alla integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991; d) alla ritenuta continuazione interna al reato ex art. 73 d.P.R. n. 309/1990. 14. D'MB GE, nel ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito, ha rilevato: 14.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1), nonostante l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia e la mancanza di elementi di prova ulteriori rispetto all'informativa di reato posta a base dell'altro reato aggravato ex art. 7 L. n. 203/1991; 14.2. violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 15. De LI RO, nel ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito, ha eccepito: 15.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1), nonostante l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia e la lunga permanenza dell'imputato in carcere;
15.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche. -con separati atti sia personalmente, 16. De ON BE, nel ricorso presentato sia dal difensore Avv. OS Marino, ha dedotto il vizio di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante la correttezza del comportamento processuale, e sulla quantificazione della riduzione della pena per le circostanze attenuanti generiche (di un solo anno). 17. De ON MB, nel ricorso presentato personalmente, ha contestato l'omessa motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche, nonostante il proprio buon comportamento processuale. 18. De VI NN, nel ricorso presentato dall'Avv. FF Affuso, ha dedotto: 18.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione, per avere la Corte fondato il giudizio di penale responsabilità sulle dichiarazioni de relato dei collaboratori di giustizia e sulle risultanze delle intercettazioni, seppure non attendibili o comunque non probanti;
per avere 11 altresì trascurato di considerare che, in relazione ai fatti emersi dalle intercettazioni ambientali del 16 gennaio 2001, il GU del Tribunale di Napoli ha pronunciato nei confronti di De VI NN sentenza di non luogo a procedere;
18.2. i vizio di motivazione in relazione alla mancata esclusione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 L. n. 203/1991 ed all'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. 19. DE IC Eugenio, nel ricorso presentato dall'Avv. DO De OS, ha rilevato: 19.1. la violazione di legge in relazione agli artt. 6 CEDU e 111 Cost., per avere la Corte ribaltato il giudizio assolutorio di primo grado in assenza di un ragionamento dotato di una forza persuasiva superiore ed omettendo di valutare la memoria depositata in atti;
19.2. la violazione di legge in relazione all'art. 192 codice di rito per avere la Corte estromesso dalla valutazione elementi - dichiarazioni e intercettazioni - invece considerati dal - primo giudice;
19.3. la violazione di legge in relazione agli artt. 121 e 178 lett. c) cod. proc. pen. per omessa valutazione della memoria difensiva depositata in atti;
19.4. la violazione di legge in relazione all'art. 63 cod. pen. per omessa applicazione del meccanismo previsto dalla norma in oggetto in presenza della contemporaneo riconoscimento delle circostanze aggravanti della recidiva e di quelle previste dai commi quarto e sesto dell'art. 416-bis cod. pen.; 19.5. la violazione di legge per omessa valutazione dei presupposti per l'applicazione della continuazione in relazione ai fatti oggetto della sentenza del 15 luglio 2008 della Corte d'appello di Napoli. A 20. Di TA GI, nel ricorso presentato dall'avv. CA Ucciero, ha eccepito il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta partecipazione alla rapina - laddove la difesa aveva dimostrato come l'assistito avesse agito, non per scopo di lucro, bensì per mera ritorsione nei confronti della ex coniuge - nonché in merito alla circostanza aggravante dell'art. 7 L. n. 203/1991. 21. Di DO GE, nel ricorso presentato dall'Avv. NE Regine, ha dedotto la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 62-bis cod. pen. per omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. 22. Di FR FF, nel ricorso presentato dall'avv. SA Senese, ha eccepito: 22.1. la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost e 6 CEDU in relazione al difetto di specificità della imputazione;
22.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192, 546, comma 1 lett. e) e 533 cod. proc. pen., per avere la Corte d'appello fondato il giudizio di penale responsabilità sulla scorta di dichiarazioni di quattro collaboratori di giustizia generiche e prive di riscontri;
12 сав 22.3. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis, comma quarto, cod. pen. e 192 e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte ritenuto integrata a carico del Di FR la circostanza aggravante dell'associazione armata sebbene i fatti concernenti le armi siano avvenuti in un'epoca in cui l'imputato non aveva più contatti con i componenti del clan DU;
22.4. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 416-bis, comma secondo e quarto, cod. pen. e 125 e 546, comma 1 lett. e) cod. proc. pen., per avere la Corte non adeguatamente motivato l'applicazione della più sfavorevole disciplina sanzionatoria introdotta con legge n. 125 del 2008, essendo la condotta del Di FR cessata prima del dicembre 2005, nonché per avere irragionevolmente escluso l'applicabilità delle circostanze attenuanti generiche. 23. Di RO FF, nel ricorso presentato dall'Avv. Alfonso Pagliano, ha dedotto: 23.1. la violazione di legge processuale, per avere i decidenti di merito utilizzato intercettazioni assunte possibilmente oltre il termine di scadenza delle indagini, non essendo nota la data di iscrizione del nome dell'assistito nel registro degli indagati;
23.2. la violazione di legge processuale, per avere i giudici della cognizione utilizzato dichiarazioni di collaboratori di giustizia assunte oltre il termine di 180 giorni previsti per legge e comunque de relato e prive di riscontri;
23.3. la violazione di legge processuale, per avere i giudici di merito affermato la responsabilità del Di RO a fronte di un quadro probatorio incerto ed in assenza di prova certa circa la riconducibilità all'imputato dell'utenza intestata a "Futura s.r.l."; 23.4. il vizio di motivazione, in relazione alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato in ordine alla contestazione di rapina;
23.5. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante ex art. 7 L. n. 203/1991; 23.6. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'omesso bilanciamento fra le circostanze previste dall'art. 63, comma 4, cod. pen. 24. ER VA, nel ricorso presentato personalmente, ha rilevato la violazione di legge in relazione al computo errato della pena irrogata in relazione all'aumento per la recidiva, invece inesistente, stante la condizione di incensuratezza. 25. GE VA, nel ricorso presentato dal difensore Avv. Diego Di Bonito, ha eccepito: 25.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1), nonostante l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia e la mancanza di elementi di prova ulteriori rispetto all'informativa di reato posta a base dell'altro reato aggravato ex art. 7 : L. n. 203/1991; 25.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. 13 скр 26. LI NN, nel ricorso presentato dall'Avv. NE Regine, ha eccepito la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 121 e 178 codice di rito, per omessa risposta alle censure dedotte nella memoria difensiva, ed in relazione al mancato riconoscimento della continuazione fra il reato associativo ed il tentato omicidio, oggetto di separato procedimento. 27. FF EP, nel ricorso presentato dall'Avv. NE Regine, ha rilevato la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 121 e 178 codice di rito, per omessa risposta alle censure dedotte nella memoria difensiva, e in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 192 cod. proc. pen., per travisamento della prova quanto alla ritnuta partecipazione del FF all'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico. 28. FF AO, nel ricorso presentato dall'Avv. NE Regine, ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 121 e 178 codice di rito, per omessa risposta alle censure dedotte nella memoria difensiva, ed in relazione agli artt. 74 d.P.R. n. 309/1990 e 192 cod. proc. pen., per mancanza di prova della partecipazione dell'imputato all'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico. 29. NO NA, nel ricorso presentato dall'Avv. IM RC, ha eccepito: 29.1. il vizio di motivazione, per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1), laddove vi sono dubbi circa l'identificazione dell'assistito nel personaggio chiamato DU e mancano elementi di prova a sostegno dell'adesione dell'imputato alla consorteria criminale;
29.2. la violazione di legge penale in relazione agli artt. 99, 178 e seguenti e 444 e seguenti cod. proc. pen., per avere la Corte erroneamente stimato sussistenti i presupposti per la recidiva, dal momento che una sentenza riguarda un reato successivamente depenalizzato, una seconda decisione concerne un fatto per il quale è poi intervenuta riabilitazione e una terza condanna è relativa ad un reato estinto ai sensi dell'art. 445, comma 2, cod. proc. pen. 30. AS RA, nel ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito, ha eccepito: 30.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputata per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1), nonostante l'inattendibilità dei collaboratori di giustizia e l'appartenenza ad una medesima famiglia dei diversi imputati sicché la loro frequentazione è spiegabile in ragione della parentela;
30.2. nel ricorso presentato a favore della medesima AS RA, il secondo difensore Avv. ON Abet ha dedotto la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. 31. PA IO, nel ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito, ha eccepito: 14 31.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 42) e 43), ribaltando il giudizio di primo grado in assenza di elementi di novità; 31.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, nonostante l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l'appartenenza degli imputati ad un'unica famiglia sicchè la frequentazione si spiega in ragione dei legami parentali;
31.3. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso presentato a favore del medesimo PA IO, il secondo difensore Avv. ON Abet ha dedotto i seguenti ulteriori motivi: 31.4. la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen., stante l'inammissibilità dell'appello del P.M. per genericità dei motivi;
31.5. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen. in relazione all'accoglimento dell'appello del P.M. in assenza di nuovi elementi ed in mancanza di una critica specifica della sentenza di primo grado;
31.6. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 582 e 585 cod. pen. e 7 L. n. 203/1991, per avere la Corte ritenuto fondata la penale responsabilità dell'assistito in ordine ai reati sub capi 42) e 43) sulla base di un'interpretazione pre-orientata delle intercettazioni. 32. PA OC, nel ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito, ha eccepito: 32.1. violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 42) e 43), ribaltando il giudizio di primo grado in assenza di elementi di novità; 32.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione, per avere la Corte ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, nonostante l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e l'appartenenza degli imputati ad un'unica famiglia sicchè la frequentazione si spiega in ragione dei legami parentali;
32.3. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'affermata penale responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata a narcotraffico sub capo 18), sia per difetto di prova del reato associativo, sia perché detto delitto si è ritenuto erroneamente concorrente con il reato associativo sub capo 1); 32.4. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso presentato a favore del medesimo PA OC, il secondo difensore Avv. ON Abet ha eccepito quali ulteriori motivi: 15 32.5. la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen. per l'inammissibilità dell'appello del P.M. per genericità dei motivi;
. 32.6. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen., per avere la Corte ribaltato la decisione di primo grado in mancanza di elementi nuovi ed in assenza di una critica specifica della sentenza di primo grado;
32.7. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 582 e 585 cod. pen. e 7 L. n. 203/1991, per avere la Corte ritenuto fondata la penale responsabilità dell'assistito in ordine ai reati sub capi 42) e 43) sulla base di - un'interpretazione pre-orientata delle intercettazioni. . 33. PA VA, nel ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito, ha rilevato: 33.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 42), 43) e 48), ribaltando il giudizio di primo grado in assenza di elementi di novità; 33.2. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte ritenuto provata la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione di stampo mafioso, nonostante l'inattendibilità delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e : l'appartenenza degli imputati ad un'unica famiglia, sicchè la frequentazione si spiega in ragione . dei legami parentali;
33.3. violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata a narcotraffico sub capo 18), sia per difetto di prova del reato associativo, sia perché detto delitto si è ritenuto erroneamente concorrente con il reato associativo sub capo 1); 33.4. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso presentato a favore del medesimo PA VA, il secondo difensore Avv. ON Abet ha eccepito quali ulteriori motivi: 33.5. la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen. per l'inammissibilità dell'appello del P.M. per genericità dei motivi;
33.6. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen., per avere la Corte ribaltato la decisione di primo grado in mancanza di elementi nuovi ed in assenza di una critica specifica della sentenza di primo grado;
33.7. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 582 e 585 cod. pen. e 7 L. n. 203/1991, per avere la Corte ritenuto fondata la penale responsabilità dell'assistito in ordine ai reati sub capi 42) e 43) sulla base di un'interpretazione pre-orientata delle intercettazioni;
33.8. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 629 cod. pen., per avere la Corte ritenuto fondata la penale responsabilità dell'assistito in ordine al reato sub capo 48) sulla base di un'interpretazione pre-orientata delle intercettazioni. 16 34. BO CO, nel ricorso presentato dall'Avv. OS Marsico, ha dedotto: 34.1. la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione per avere la Corte condannato l'assistito per associazione mafiosa in assenza di validi riscontri alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia De LI CO;
34.2. il vizio di motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Nel ricorso presentato dall'Avv. ON Abet in favore di BO CO si sono eccepiti quali ulteriori motivi: 34.3. la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen. stante l'inammissibilità dell'appello del P.M. per genericità dei motivi dedotti;
34.4. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen., per avere la Corte ribaltato la sentenza di proscioglimento in assenza di elementi nuovi ed in mancanza di una critica specifica della sentenza di primo grado;
34.5. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 649 cod. proc. pen., per avere i decidenti di merito utilizzato quale prova a carico l'elenco rinvenuto presso l'abitazione di RO, di incerta natura e privo di data certa, nonché ritenuto provata la permanenza di BO nell'associazione nel periodo successivo a quello coperto da giudicato;
34.6. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen., per travisamento della prova, segnatamente le dichiarazioni di De LI e l'elenco rinvenuto nell'abitazione di RO;
34.7. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 cod. proc. pen. e 416-bis cod. pen., per avere i giudici di merito ritenuto provata la permanenza di BO nell'associazione nonostante la sottoposizione a detenzione in regime di art., 41-bis Ord. Penit. 34.8. il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento della continuazione con la precedente condanna per partecipazione al medesimo sodalizio. 34.9. il vizio di motivazione in ordine al ritenuto ruolo apicale nell'associazione 34.10. Nei motivi aggiunti depositati in Cancelleria in data 18 settembre 2015, l'Avv. ON Abet, per BO CO, in relazione al secondo motivo, ha evidenziato che il collaboratore di giustizia Perrone RO, sentito in sede di rinnovazione dell'istruttoria . dibattimentale, ha confermato l'affiliazione del BO in epoca antecedente al 2005, dunque : nel periodo già coperto da precedente giudicato, sicché il ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado da parte della Corte d'appello si appalesa frutto di un'erronea rilettura delle medesime emergenze processuali. 35. PA AT, nel ricorso presentato dall'Avv. CO De Vita, ha eccepito: 35.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla circostanza aggravante prevista dall'art. 7 L. n. 203/1991, facendo difetto la prova dell'elemento soggettivo della intenzionalità di agevolare sodalizio criminale;
17 стр 35.2. il vizio di motivazione in relazione all'omessa concessione delle circostanze attenuanti generiche della riduzione di pena. 36. NG DI, nel ricorso presentato dall'Avv. NN Cantelli, ha eccepito: 36.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per le singole violazioni della legge stupefacenti;
36.2. il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non essendo stata accertata la tipologia né la quantità della sostanza oggetto del delitto. 36.3. la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, avendo la Corte fondato la sussistenza dell'aggravante in oggetto unicamente sulla considerazione che ella non poteva non conoscere l'appartenenza del marito alla compagine delinquenziale;
36.4. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62-bis e 114 cod. pen., per l'omesso riconoscimento delle invocate circostanze attenuanti. 37. US CO, nel ricorso presentato dall'Avv. NN Cantelli, ha eccepito: 37.1. la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo, sulla base della mera rilettura delle emergenze valutate in primo grado, in assenza di un vaglio critico le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e trascurando di considerare l'evidente discrasia temporale fra le conversazioni intercettate nel 2006 ed il periodo sino al 2003 - nel quale secondo i- collaboratori l'imputato avrebbe svolto l'attività di narcotraffico;
37.2. il vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990, non essendo stata accertata la tipologia né la quantità della sostanza oggetto del delitto;
37.3. la violazione di legge in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, mancando la prova della consapevolezza del US di favorire l'associazione camorristica con la propria condotta;
37.4. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62-bis e 114 cod. pen., per avere la Corte omesso di riconoscere le invocate circostanze attenuanti. 38. USlillo GI, nel ricorso presentato dall'Avv. DO De OS, ha dedotto: 38.1. la violazione di legge processuale in relazione agli artt. 453 e 182 cod. proc. pen., per essere stato incardinato il giudizio abbreviato sulla base di un decreto di giudizio immediato emesso quando ancora non era divenuta irrevocabile la decisione del ricorso ex art. 309 cod. proc. pen. 38.2. la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. per omessa motivazione in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Nel ricorso presentato a favore del medesimo USlillo GI, il secondo difensore Avv. ON Abet ha eccepito quali ulteriori motivi: 18 38.3. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 81 cod. pen., per il mancato riconoscimento della continuazione con i fatti di cui alla precedente condanna;
38.4. la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 62-bis e 133 cod. pen., per mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce dell'ammissione degli addebiti. 39. NO NN, nel ricorso presentato dall'Avv. ON Alaio, ha eccepito: 39.1. il difetto di motivazione in ordine alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato; 39.2. la violazione di legge in relazione art. 7 L. n. 203/1991, per avere la Corte ascritto al NO l'aggravante in parola pur essendo stato il medesimo assolto dall'imputazione di cui all'art. 416-bis cod. pen. 40. ZA SA, nel ricorso presentato dall'Avv. ON Alaio, ha dedotto la mancanza di motivazione in merito alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato. 41. In udienza, il Procuratore generale ha chiesto che siano dichiarati inammissibili i ricorsi presentati da ON TO, NE ON, NE RI, ZO CE, D'RO GE, De LI RO, De ON BE, De ON MB, De VI NN, Di TA GI, Di DO GE, ER VA, GE VA, LI NN, FF EP, FF AO, AS RA, PA AT, NG DI, US CO, NO NN e ZA SA;
ha chiesto che siano rigettati i ricorsi presentati da AT AS, AL VA, DU LI, DU OS, CC GI, RN CE, Di FR FF, Di RO FF, PA IO, PA OC, PA VA, BO CO e USlillo GI;
ha infine chiesto che la sentenza sia annullata con rinvio per la determinazione della pena nei confronti di OV SE, non essendo stata individuata la sostanza, per DE IC Eugenio, in relazione all'art. 63 comma 4 c.p., e per NO NA, in relazione alla recidiva. Il difensore della parte civile COORDINAMENTO NAPOLETANO DELLE ASSOCIAZIONI ANTIRACKET ha chiesto che i ricorsi siano dichiarati inammissibili con accoglimento delle richieste come da conclusioni scritte nota spese depositate a verbale. I difensori presenti degli imputati hanno insistito per l'accoglimento dei ricorsi da loro presentati. 19 CONSIDERATO IN DIRITTO 1. Plurimi sono i motivi posti a base dei ricorsi presentati dai diversi imputati. Nondimeno, per evitare inutili ripetizioni, è opportuna la trattazione congiunta delle medesime questioni.
2. Un primo motivo comune attiene alla dedotta nullità della sentenza derivante dal fatto di essersi incardinato il giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato emesso prima della definitività della decisione del ricorso per riesame ex art. 309 cod. proc. pen.
2.1. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Ed invero, la doglianza costituisce pedissequa replica della censura già dedotta innanzi al IC di secondo grado e da questi ritenuta infondata con considerazioni puntuali, aderenti al dettato normativo e conformi alla costante giurisprudenza di legittimità in materia (v. pagine 56 e seguenti).
2.2. Mette conto rilevare che il comma 1-ter dell'art. 453 cod. proc. pen. dispone che "/a richiesta di cui al comma 1-bis è formulata dopo la definizione del procedimento di cui all'art. 309, ovvero dopo il decorso dei termini per la proposizione della richiesta di riesame". Secondo la lineare formulazione normativa, l'espressione "definizione del procedimento di cui all'art. 309" si riferisce alla celebrazione del solo giudizio per riesame e non comprende l'ulteriore (ed eventuale) fase del giudizio in Cassazione contemplata nel successivo art. 311. Tanto in aderenza al dato letterale ed alla necessità di non procrastinare un giudizio che si è valutato "immediato". La preclusione processuale alla presentazione da parte della pubblica accusa della richiesta di emissione del decreto di giudizio immediato (e, di conseguenza, all'emissione di siffatto decreto da parte del giudice) vale pertanto fintanto che non sia stato deciso il ricorso per riesame, o comunque che siano perenti i termini per proporlo.
2.3. In questo si è del resto consolidato l'insegnamento di questa Corte regolatrice, alla stregua del quale la richiesta di giudizio immediato può essere presentata dal pubblico ministero nei confronti dell'imputato in stato di custodia cautelare dopo la conclusione del procedimento dinanzi al tribunale del riesame e prima ancora che la decisione sia divenuta definitiva (Nella specie, in cui la S.C. ha ritenuto infondata l'eccezione difensiva, la richiesta di giudizio immediato era stata depositata prima del deposito delle motivazioni della decisione di rigetto emessa dal tribunale del riesame) (v., da ultimo, Sez. 6, n. 14039 del 15/01/2015 - dep. 03/04/2015, De Salvo ed altri, Rv. 262952; Sez. 5, n. 13914 del 26/02/2015 - dep. 01/04/2015, Sesta, Rv. 262897).
2.4. Sotto diverso profilo, non può peraltro omettersi di porre in rilievo come il vizio processuale sarebbe comunque sanato dall'opzione per il giudizio abbreviato formulata dagli imputati ai sensi dell'art. 458 cod. proc. pen. In virtù della richiesta del giudizio abbreviato, con la quale l'imputato insta affinchè la regiudicanda sia definita all'udienza preliminare alla stregua degli atti di indagine già acquisiti, che acquisiscono il valore probatorio di cui sono 20 ORB normalmente sprovvisti nel giudizio dibattimentale, con rinuncia a chiedere ulteriori mezzi di prova, risultano neutralizzati eventuali vizi processuali danti luogo a nullità e ad inutilizzabilità probatoria cd. fisiologica e relativa, mentre rimangono sempre deducibili quelle danti luogo a nullità assoluta e ad inutilizzabilità cd. assoluta o patologica (cioè concernente gli atti probatori assunti contra legem) (per tutte, Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 - dep. 30/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). In un caso attinente il decreto di giudizio immediato cd. custodiale, questa Corte regolatrice ha di recente affermato che, in caso di instaurazione del rito prima della conclusione del procedimento di riesame o della scadenza dei termini per la sua proposizione, è eventualmente integrata una nullità a regime intermedio che resta sanata in ogni caso ove venga disposto il rito abbreviato (Sez. 1, n. 22549 del 04/02/2015 - dep. 28/05/2015, Gagliardi e altro, Rv. 263742).
3. Altra deduzione comune a diversi ricorrenti concerne l'eccepita violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen. per la mancata declaratoria di inammissibilità dell'appello del P.M. per genericità dei motivi.
3.1. Anche questa doglianza è inammissibile per manifesta infondatezza. Ed invero, nell'atto d'appello, il pubblico ministero non si è limitato a ribadire gli elementi già posti a base delle proprie richieste del procedimento di primo grado, ma ha illustrato puntualmente le ragioni di critica verso la sentenza assolutoria di primo grado ed ha esposto i motivi per i quali tale giudizio doveva essere ribaltato. Contrariamente a quanto rilevato dai ricorrenti, la parte pubblica si è pertanto confrontata con le argomentazioni sviluppate dal GU mostrandone le lacune e ne ha sollecitato la rivisitazione ad opera del IC di secondo grado, così come si dirà in modo specifico nel trattare ciascuna posizione dei ricorrenti interessati al motivo.
3.2. Né, d'altra parte, rileva la circostanza che la Corte d'appello non abbia espressamente affrontato il tema, come denunciato in taluni ricorsi. Ed invero, è inammissibile, per carenza d'interesse, il ricorso per cassazione avverso la sentenza di secondo grado, che non abbia preso in considerazione un motivo di appello, che risulti ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, in quanto l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157) 4. Altra questione meritevole di trattazione congiunta è quella concernente il cd. ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado, comune agli imputati assolti in primo grado e condannati dalla Corte d'appello. In particolare, i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo, come interpretato dalla Corte Europea nella sentenza pronunciata nel caso DA c/ MO, per avere la Corte partenopea condannato gli imputati prosciolti in primo grado sulla base di un quadro probatorio invariato e, segnatamente, senza disporre la rinnovazione dell'audizione dei collaboratori di giustizia giudicati inattendibili dal GU . 21 4.1. In via preliminare, giova rammentare come, nella pronuncia del 5 luglio 2011 nel caso DA
contro
MO evocata dai ricorrenti, nell'affrontare il tema del ribaltamento della sentenza di assoluzione di primo grado, la Corte Europea abbia affermato che, in ossequio al principio dell'equo processo affermato dall'art. 6 paragrafo 1 della CEDU, "coloro che hanno la responsabilità di decidere la colpevolezza o l'innocenza di un imputato dovrebbero, in linea di massima, poter udire i testimoni personalmente e valutare la loro attendibilità. La valutazione dell'attendibilità di un testimone è un compito complesso che generalmente non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate. Naturalmente, vi sono casi in cui è impossibile udire un testimone personalmente durante il processo perché, per esempio, egli o ella è deceduto/a, o per proteggere il diritto del testimone di non auto- accusarsi". Nel precisare la portata del principio sancito dai Giudici europei, questa Corte ha peraltro chiarito come, sulla scorta del disposto dell'art. 6 della Convenzione secondo l'ermeneusi resa dalla Corte di Strasburgo -, il IC d'appello che intenda riformare il giudizio liberatorio di primo grado non sia tenuto sempre e comunque a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, sussistendo siffatto obbligo soltanto nel caso in cui si tratti di prove orali di cui valuti diversamente l'attendibilità rispetto a quanto ritenuto in primo grado, sempre che si tratti di prove aventi carattere di decisività (Sez. 5, n. 6403 del 16/09/2014 dep. 13/02/2015, Preite Rv. 262674; Sez. 5, n. 52208 del 30/09/2014 - dep. 16/12/2014, Marino, Rv. 262115; Sez. 5, n. 25475 del 24/02/2015 - dep. 17/06/2015, Prestanicola e altri, Rv. 263903). Di contro, la Corte d'appello non è tenuta a disporre la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale quando abbia fondato il proprio convincimento, non su di una diversa valutazione della prova ritenuta inattendibile dal primo giudice, ma su elementi di prova diversi, in relazione ai quali la valutazione del primo giudice sia mancata o sia stata travisata (Sez. 5, n. 16975 del 12/02/2014 - dep. 16/04/2014, Sirsi Rv. 259843); né nel caso in cui il primo giudice non abbia negato l'attendibilità intrinseca delle dichiarazioni delle persone offese, di tal che, per affermare la penale responsabilità dell'imputato, sia sufficiente una lettura coerente e logica del compendio probatorio palesemente travisato nella decisione impugnata (Sez. 3, n. 45453 del 18/09/2014 - dep. 04/11/2014, P, Rv. 260867); né, ancora, nell'ipotesi in cui la riforma in peius si basi su di una diversa valutazione di prove non dichiarative, ma documentali (Sez. 2, n. 677 del 10/10/2014 - dep. 12/01/2015, Di CE, Rv. 261556). Ripercorsi i principi già affermati da questa Suprema Corte, ritiene il Collegio necessario puntualizzare come in ossequio al disposto dell'art. CEDU, come interpretato dalla Corte Europea nel caso DA c/MO -, ai fini del rovesciamento in appello della sentenza liberatoria di primo grado, la novazione probatoria debba ritenersi doverosa soltanto in presenza di determinate condizioni: a) che il Collegio di secondo grado intenda fondare il ribaltamento sulla base di una diversa valutazione di una o di più fonti orali, testimonianze e/o chiamate in reità o in correità; b) che il contributo conoscitivo fornito da tali fonti orali sia 22 stimato dal decidente di merito decisivo per l'affermazione della responsabilità dell'imputato, in altri termini che la riforma del giudizio assolutorio venga a poggiare proprio su di una diversa valutazione di tale prova;
c) che, nello specifico, la diversa valutazione concerna il giudizio di attendibilità intrinseca dei testimoni o dei chiamanti in reità o in correità, e del loro narrato. La diretta audizione della fonte orale da parte del decidente di secondo grado può invero giustificarsi in ragione del principio sancito dalla CEDU solo ed in quanto vi sia la necessità di compiere la "valutazione dell'attendibilità di un testimone" che "non può essere eseguito mediante una semplice lettura delle sue parole verbalizzate". Ne discende che, nel caso in cui la diversa valutazione riguardi le dichiarazioni rese da chiamanti in reità o in correità, la nuova audizione del dichiarante in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale potrà ritenersi necessaria nel solo caso in cui il giudizio di inaffidabilità formulato dal primo giudice afferisca alla credibilità del propalante e/o alla attendibilità intrinseca della narrazione, risultando ovvio che solo in tali casi può giustificarsi un nuovo e diretto esame da parte del decidente di secondo grado. Solo in siffatte ipotesi è, difatti, necessario garantire che la rivisitazione del giudizio di inaffidabilità espresso dal decidente di primo grado si fondi, non semplicemente sulla mera lettura dei verbali delle precedenti dichiarazioni dunque su di un materiale "di seconda mano" -, ma sul diretto - accesso alla fonte di conoscenza, così da dare la possibilità al decidente di secondo grado - come già il primo giudice di apprezzare personalmente l'atteggiamento del dichiarante, di cogliere ogni sfumatura nelle risposte fornite alle domande formulate dalle parti nonché di interrogarlo, se del caso, direttamente al fine di giudicarne l'affidabilità. Ne deriva, quale naturale corollario, che la rinnovazione dell'esame dei chiamanti in reità o in correità non è dovuta allorchè la diversa valutazione delle relative dichiarazioni attenga, non al profilo dell'attendibilità intrinseca, ma a quello dell'attendibilità estrinseca, id est alla ravvisabilità nel compendio probatorio di riscontri individualizzanti ovvero alla idoneità di taluni dati a fungere da elemento esterno di conferma, aspetti rispetto ai quali non è revocabile in dubbio che una nuova audizione del propalante risulterebbe superflua e contraria al principio costituzionale di ragionevole durata del processo.
4.2. Va nondimeno chiarito come, ferma la legittimità della riforma in appello della pronuncia liberatoria a piattaforma probatoria invariata, il rovesciamento del giudizio assolutorio di primo grado imponga il rigoroso rispetto del principio codificato nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. (introdotto con L. n. 46 del 2006), alla stregua del quale "il giudice pronuncia sentenza di condanna se l'imputato risulta colpevole del reato contestatogli al di là di ogni ragionevole dubbio". Il giudice di merito è dunque tenuto a verificare ed a precisare le ragioni di fatto e di diritto che, proprio in considerazione dell'assoluzione pronunciata in primo grado, rendono evidente ed irrefutabile la penale responsabilità dell'imputato. Pertanto, il giudice d'appello che riformi radicalmente la precedente decisione in mancanza di nuovi elementi conoscitivi deve, in forza della regola di giudizio introdotta nel 2006, non solo sostenere la propria diversa deliberazione con una motivazione che sia intrinsecamente 23 esistente, non manifestamente illogica e non contraddittoria come usualmente sufficiente, ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) -, ma deve anche confrontarsi in modo specifico e completo con le argomentazioni contenute nella prima sentenza, dimostrandone l'insostenibilità per incompletezza e/o incoerenza, con la conseguenza che ricorre il vizio di omessa motivazione quando quel confronto manchi su circostanze ed apprezzamenti che hanno concorso in modo determinante a fondare il primo e diverso giudizio (Sez. U, sent. n. 45276 del 30/10/2003 - dep. 24/11/2003, P.G., Andreotti e altro, Rv. 226093; Sez. 6, n. 22120 del 29/04/2009 - dep. 27/05/2009, Tatone e altri, Rv. 243946; (Sez. 6, n. 8705 del 24/01/2013 - dep. 21/02/2013, Farre e altro, Rv. 254113; Sez. 6, n. 45203 del 22/10/2013 - dep. 08/11/2013, Paparo Rv. 256869; Sez. 2, n. 17812 del 09/04/2015 - dep. 29/04/2015, Maricosu, Rv. 263763).).
4.3. Tirando le fila delle considerazioni sopra svolte, si deve concludere che, contrariamente a quanto eccepito dai ricorrenti, il IC d'appello può legittimamente riformare la sentenza assolutoria di primo grado senza dover disporre la nuova audizione delle fonti orali escusse in primo grado nonché in assenza di mutamenti del materiale probatorio acquisito al processo, a condizione che la rivalutazione non attenga all'attendibilità intrinseca dei dichiaranti e che il Collegio di secondo grado si confronti in modo puntuale con la motivazione della decisione assolutoria, argomentando la configurabilità del diverso apprezzamento come l'unico ricostruibile al di là di ogni ragionevole dubbio, in ragione di evidenti vizi logici o inadeguatezze probatorie che abbiano minato la permanente sostenibilità del primo giudizio. Di tali coordinate ermeneutiche ha tenuto conto il IC d'appello nella decisione in rassegna, là dove ha argomentato - in modo puntuale e logicamente congruo le conclusioni cui è pervenuto in senso diametralmente opposto al decidente di primo grado, ponendo in luce i limiti delle valutazioni operate dal GU ed evidenziando le ragioni di fatto e di diritto in forza delle quali la propria delibazione del compendio probatorio e la propria ricostruzione dei fatti e delle condotte imputate sia l'unica sostenibile perché conforme a diritto e ragionevolezza.
5. Un ulteriore motivo comune a più ricorrenti è quello concernente la dedotta erroneità del ritenuto concorso tra l'associazione per delinquere di stampo camorristico ex art. 416-bis cod. pen. e l'associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico ex art. 74 d.P.R. n. 309/1990. 5.1. Il Collegio di merito ha affrontato espressamente tale questione comune a diversi appellanti (nelle pagine 61 e seguenti della sentenza impugnata) con argomentazioni immuni da censure logico giuridiche coltivabili in questa Sede, là dove ha esplicitato in modo puntuale e logicamente congruo i termini del proprio convincimento, peraltro allineato con il costante insegnamento di questa Corte nomofilattica in materia. Dopo la pronuncia a Sezioni Unite del 2008, questo IC di legittimità ha invero reiteratamente ribadito che i reati di associazione per delinquere, generica o di stampo mafioso, concorrono con il delitto di associazione per delinquere dedita al traffico di sostanze 24 stupefacenti, anche quando la medesima associazione sia finalizzata alla commissione di reati concernenti il traffico degli stupefacenti e di reati diversi (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 - dep. 13/01/2009, Magistris, Rv. 241883; Sez. 6, n. 4651 del 23/10/2009 - dep. 03/02/2010, Bassano e altri, Rv. 245875; Sez. 6, n. 46301 del 30/10/2013 - dep. 20/11/2013, P.G., Corso e altri, Rv. 258163).
6. Nel passare alla trattazione in via generale e congiunta degli ulteriori motivi di merito, occorre già in questa sede anticipare come questa Corte abbia stimato e, pertanto, dichiarato inammissibili i motivi con i quali i ricorrenti si siano limitati a riprodurre nella sostanza le medesime doglianze di merito già mosse dinanzi al Collegio di merito, da questo vagliate e correttamente disattese, e dunque a sollecitare una rivisitazione meramente fattuale delle risultanze processuali ed una valutazione alternativa delle fonti di prova, piuttosto che a denunciare vizi riconducibili al disposto dell'art. 606, comma 1 lett. e), cod. proc. pen.
6.1. Ed invero, per espressa volontà del legislatore, anche a seguito della novella operata dalla legge n. 46 del 2006, il sindacato demandato alla Corte di cassazione deve essere limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare l'adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento, o la loro rispondenza alle acquisizioni processuali. Esula, infatti, dai poteri della Corte di legittimità quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione è riservata, in via esclusiva, al giudice di merito, senza che possa integrare un vizio di legittimità la mera prospettazione di una diversa e per il ricorrente più adeguata - valutazione delle risultanze - processuali (ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 25255 del 14/02/2012, Rv. 253099; Sez. 2, n. 23419 del 23/05/2007, Rv. 236893). Ne discende che, a fronte di una plausibile ricostruzione della vicenda, alla Corte di legittimità non è consentita alcuna incursione nelle risultanze processuali per giungere a diverse ipotesi ricostruttive dei fatti, dovendosi limitare a ripercorrere l'iter argomentativo svolto dal giudice di merito per verificarne la completezza e la insussistenza di vizi logici ictu oculi percepibili, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (ex plurimis Cass. Sez. U, n. 47289 del 24/09/2003, Petrella, Rv. 226074).
7. Analoga pronuncia di inammissibilità ha interessato tutti i motivi rispetto ai quali si è rilevata la genericità. Ed invero, la genericità delle censure riverbera in termini di inammissibilità del ricorso, atteso che i motivi di ricorso in cassazione devono essere specifici e quindi, pur nella libertà della loro formulazione, devono indicare con chiarezza le ragioni di fatto e di diritto su cui si fondano le censure, al fine di delimitare con precisione l'oggetto del gravame ed evitare, di conseguenza, impugnazioni generiche o meramente dilatorie (Cass. Sez. 6, n. 1770 del 18/12/2012, P.G. in proc. Lombardo, Rv. 254204).
8. Deve ritenersi al pari inammissibile la generica deduzione circa la mancata risposta in merito alle censure dedotte con una memoria prodotta al giudice. 25 Ed invero, allorquando il ricorrente si limiti ad eccepire la mancata valutazione da parte del giudice d'appello delle circostanze evidenziate in una memoria che non sia allegata al ricorso per cassazione né riprodotta in esso nelle parti salienti, risulta all'evidenza inibita l'autonoma individuazione delle questioni che si assumono irrisolte e sulle quali si sollecita il sindacato di legittimità, ed è resa finanche impossibile una valutazione circa l'effettività e fondatezza dell'eccepita mancanza di motivazione al riguardo.
9. Devono essere dichiarati al pari inammissibili i motivi, comuni alla gran parte dei ricorrenti, con i quali si sono dedotte censure in termini di violazione di legge e di vizio di - in relazione alla determinazione della pena, con specifico riguardo sia alla motivazionew commisurazione della pena base, sia alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, sia alla graduazione della riduzione in forza di dette attenuanti.
9.1. A tale proposito mette conto evidenziare come, secondo i consolidati principi espressi da questa Corte di legittimità, la concessione o meno delle circostanze ex art. 62-bis cod. pen. costituisca giudizio di fatto lasciato alla discrezionalità del giudice, sottratto al controllo di legittimità, tanto che ai fini della concessione o del diniego delle circostanze attenuanti generiche il giudice può limitarsi a prendere in esame, tra gli elementi indicati dall'art. 133 c.p., quello che ritiene prevalente ed atto a determinare o meno il riconoscimento del beneficio (ex plurimis Cass. Sez. 2, n. 3609 del 18/01/2011, Sermone, Rv. 249163). Le circostanze attenuanti generiche hanno difatti lo scopo di estendere le possibilità di adeguamento della pena in senso favorevole all'imputato in considerazione di situazioni e circostanze che effettivamente incidano sull'apprezzamento dell'entità del reato e della capacità a delinquere dello stesso, sicché il riconoscimento di esse richiede la dimostrazione di elementi di segno positivo (Cass. Sez. 3, n. 19639 del 27/01/2012, Gallo e altri, Rv. 252900). In particolare, il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente giustificato con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la modifica dell'art. 62 bis, disposta con il D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito con modifiche nella legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente non è più sufficiente lo stato di incensuratezza dell'imputato (Cass. Sez. 3, n. 44071 del 25/09/2014, Papini e altri, Rv. 260610). Elementi di segno positivo che, nella specie, i giudici di merito hanno di volta in volta correttamente ritenuto insussistenti, con argomentazioni adeguate e prive di vizi logici e, dunque, insindacabili in questa Sede, come meglio si dirà trattando ciascuna posizione dei ricorrenti.
9.2. Analoghe considerazioni vanno svolte in merito alla commisurazione della pena, là dove la determinazione della pena entro il minimo e il massimo edittale rientra tra i poteri discrezionali del giudice di merito ed è pertanto insindacabile nella sede di legittimità allorchè l'apprezzamento sul punto sia sostenuto da una motivazione adeguata. In ossequio ai principi fissati da questa Corte, è pertanto inammissibile la censura che, nel giudizio di cassazione, miri ad una nuova valutazione della congruità della pena la cui determinazione non sia frutto di 26 mero arbitrio o di ragionamento illogico e sia sorretta da sufficiente motivazione (Cass. Sez. 5, n. 5582 del 30/09/2013, Ferrario Rv. 259142). 10. Nel concludere la trattazione delle questioni di merito comuni a diversi ricorrenti, giova già in questa sede dare atto della fondatezza delle censure concernenti la circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 e che questa Corte ha ritenuto fondate con riguardo agli imputati OV SE, Di TA GI, Di RO FF, NG DI, US CO e NO NN. 10.1. Ritiene invero il Collegio che, con riguardo ai citati ricorrenti, i giudici di merito abbiano ritenuto sussistenti i presupposti dell'aggravante in parola con una motivazione insufficiente o comunque illogica. Secondo i principi già affermati in precedenti occasioni da questa Corte, la circostanza aggravante ad effetto speciale in parola nella forma agevolativa è configurabile allorquando, all'eventuale vantaggio proprio derivante dal fatto criminoso, si accompagni la consapevolezza di favorire l'interesse della cosca beneficiata (Sez. 5, n. 11101 del 04/02/2015 - dep. 16/03/2015, Platania e altri, Rv. 262713). Ancora, questo IC di legittimità ha chiarito che essa può qualificare la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Cass. Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina e altro, Rv. 253218). Più recisamente, si è affermato come detta circostanza, se riferita a condotte agevolatorie dell'associazione mafiosa, richiede il dolo specifico di favorire l'associazione come obiettivo diretto della condotta (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 - dep. 16/01/2014, P.G., Barbaro e altro, Rv. 258951). Di tale consolidato e condivisibile insegnamento non hanno tenuto debito conto i giudici della cognizione laddove, nel trattare le posizioni degli indicati imputati, non hanno esplicitato in modo congruo i motivi di fatto e di diritto sulla base dei quali abbiano ritenuto provate la coscienza e volontà di favorire l'associazione mafiosa: come si dirà meglio nel trattare le singole posizioni, pur sollecitata dagli appellanti sul punto, la Corte territoriale non ha invero argomentato con considerazioni adeguate le ragioni per quali, ferma la consapevolezza di commettere singoli reati scopo, gli imputati avessero altresì contezza e volontà di avvantaggiare tutto il gruppo criminale, sì da fondare su di un'idonea base probatoria la ritenuta attribuzione soggettiva della circostanza aggravante in oggetto. 11. DEineati i principi generali applicabili alle questioni giuridiche comuni ad alcuni ricorsi, si può passare alla trattazione delle posizioni dei singoli imputati impugnanti. 12. Il ricorso presentato nell'interesse di ON TO deve essere dichiarato inammissibile. L'imputata è stata condannata in primo ed in secondo grado per partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1) e ad associazione finalizzata a narcotraffico sub capo 18) nonché per tentata estorsione sub capo 46). 27 12.1. All'udienza del 23 maggio 2013 del giudizio d'appello, l'imputata ha ammesso gli addebiti ed ha rinunciato ai motivi tendenti all'assoluzione (v. pagina 106 della sentenza in verifica). Non v'è pertanto materia per le censure mosse nel primo e nel secondo motivo (punti 3.1 e 3.2 del ritenuto in fatto), in quanto inammissibili ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 12.2. La deduzione concernente la non configurabilità del concorso tra le due associazioni di cui agli artt. 416-bis cod. pen. e 74 d.P.R. n. 309/1990 è palesemente infondata, richiamate le considerazioni sopra svolte (v. punto 5) del considerato in diritto. 12.3. Parimenti destituite di qualunque fondamento sono le eccepite violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della puntuale e congrua motivazione sviluppata sul punto dalla Corte territoriale (v. pagina 122 della sentenza) e delle osservazioni sviluppate in linea generale ai punti 6. e 9. del considerato in diritto. 13. Il ricorso proposto nell'interesse di AT AS è fondato con limitato riguardo alle deduzioni concernenti l'imputazione di cui al capo 49), mentre va rigettato nel resto. Giova rammentare come l'imputato sia stato condannato per i reati di partecipazione ad associazione di stampo camorristico di cui al capo 1) e per la violazione delle legge sulle armi per avere detenuto e portato in un luogo pubblico una pistola cal. 9X21 sub capo 49), dopo essere stato assolto in primo grado. 13.1. Sono infondati e vanno pertanto disattesi i rilievi concernenti la censurata partecipazione dell'AT all'associazione denominata clan DU-LO. Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, la Corte territoriale ha argomentato (nelle pagine 134 e seguenti della sentenza), con motivazione puntuale, articolata e convincente, le ragioni abbia ritenuto doveroso riformare e dunque ribaltare il giudizio assolutorio ottenuto in primo grado dall'imputato in ordine al reato associativo. Richiamate le considerazioni già sopra svolte in linea generale, nel punto 4) del considerato in diritto, pur in mancanza di nuovi apporti alla piattaforma probatoria già acquisita al processo, il Collegio di secondo grado si è confrontato puntualmente con la motivazione della decisione liberatoria ed ha dunque evidenziato gli elementi di fatto e gli argomenti in diritto sulla scorta dei quali sia pervenuto a conclusioni diametralmente opposte a quelle del decidente di primo grado. 13.2. Il giudice distrettuale ha evidenziato come l'adesione dell'imputato all'associazione si evinca dalle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia De LI CO, là dove riferito che "AS l'elettrauto" - riconosciuto fotograficamente nel ricorrente si occupava sia delle bonifiche delle microspie nelle macchine degli affiliati ricevendo in cambio delle regalie in denaro dal clan, sia dell'attività di intermediazione nelle estorsioni. La Corte ha quindi evidenziato come le dichiarazioni del collaboratore sia riscontrate: a) dalle intercettazioni disposte in carcere del 28 ottobre 2008, nelle quali GO AR parlava della necessità di "lavare" un'auto da parte di "AS l'elettrauto"; b) dalle dichiarazioni dell'ex collaboratore 28 di giustizia ER LA, che riferiva che fu proprio AT AS a presentargli PA VA per potersi inserire all'interno del mercato del rione Toiano e che AS si occupava di cambiare a tale "ON" - poi riconosciuto in foto in NE ON le - ingenti somme di denaro provento dell'attività di spaccio svolta da quest'ultimo; c) dalle dichiarazioni rese dal collaborante TA NN, il quale, pur non essendo in grado di dire se AT fosse intraneo alla consorteria, riferiva che ON NE e CO SA Di TA si recavano nell'officina del ricorrente per le riparazioni senza pagare nessun corrispettivo (v. pagina 138); d) dal contenuto dell'intercettazione del 18 dicembre 2008, da cui emergeva l'esigenza di trovare un sostituto del De LI CO, che era stato appena arrestato, sostituto che ON TO individuava proprio in "AS", da identificare nell'imputato in ragione del fatto che questi era l'unico soggetto ad avere quel nome fra i frequentatori della famiglia PA (v. pagina 139). Ritiene il Collegio che il compendio argomentativo sviluppato sul punto sia certamente adeguato e conforme ai principi già sopra delineati in tema di motivazione cd. rafforzata, là dove la Corte distrettuale ha proceduto ad una valutazione congiunta e coordinata dei diversi elementi conoscitivi ed ha tracciato a giustificazione delle conclusioni condensate nel dispositivo un percorso logicamente congruo e giuridicamente corretto, facendo esatta applicazione dei principi di diritto in tema di valutazione della chiamata in correità. 13.3. D'altra parte, il IC d'appello non si è sottratto dal dare specifica risposta alla deduzione concernente la contestata identificazione del AS fra i soggetti captati nell'intercettazione ambientale del 16 giugno 2008, in occasione della bonifica di un'autovettura dentro il rimessaggio. Al riguardo, ha evidenziato, per un verso, come l'imputato sia stato riconosciuto in un momento successivo, poiché all'epoca egli non era conosciuto dagli operanti;
per altro verso, come tale identificazione sia stata resa possibile tenendo conto, quale voce di comparazione, quella intercettata il 10 marzo 2008, occasione nella quale la presenza sul luogo dell'AT è stata riferita dal De LI (v. pagina 141), è stata ammessa dallo stesso ricorrente in sede di spontanee dichiarazioni nel corso del giudizio (v. pagina 129) e risulta confermata dalla riscontrata frequentazione da parte dell'imputato della base logistica ed operativa del gruppo. Nessun travisamento nè forzatura logica si rinviene pertanto nelle considerazioni svolte dal decidente di merito in punto di identificazione vocale, risultando conforme a ragionevolezza ed alla fisiologia delle investigazioni che l'associazione di una voce ad un determinato soggetto possa essere non contemporanea all'assunzione del dato conoscitivo, ma resa possibile soltanto grazie ad acquisizioni investigative successive, nella specie, la voce di comparazione registrata nel corso di una successiva captazione. D'altra parte, la riferibilità ad AT AS di questa seconda captazione è stata argomentata dal Collegio di merito con considerazioni certamente logicamente adeguate, correttamente valorizzando in linea con un dato di - comune esperienza - la circostanza che l'unica persona avente tale nome obbiettivamente 29 ав peculiare (AS) - che risultava all'epoca frequentare assiduamente la famiglia PA era appunto il ricorrente. Sotto diverso profilo, va ribadito il principio già affermato da questa Corte, alla stregua del quale, ai fini dell'identificazione degli interlocutori coinvolti in conversazioni intercettate, il giudice ben può utilizzare le dichiarazioni degli ufficiali e agenti di polizia giudiziaria che abbiano asserito di aver riconosciuto le voci di taluni imputati, così come qualsiasi altra circostanza o elemento che suffraghi detto riconoscimento, incombendo sulla parte che lo contesti l'onere di allegare oggettivi elementi sintomatici di segno contrario (v. da ultimo, Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259478). 13.4. Immune da censure logico giuridiche è poi l'ulteriore passaggio della motivazione, nel quale la Corte ha tirato le fila delle emergenze obbiettive prima disaminate ed ha ritenuto comprovata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la piena adesione al programma associativo ed agli scopi del sodalizio dell'imputato, evidenziando che questi si metteva a disposizione piena ed incondizionata rispetto al clan e poneva in essere condotte concrete tese a rafforzare l'esistenza del vincolo associativo ed a realizzarne gli scopi (v. pagine 142 e 143). Conclusione, questa, che si allinea in modo perfetto ai principi costantemente espressi da questo IC nomofilattico, secondo i quali la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670). 13.5. Nessun pregio ha poi la doglianza difensiva in merito alla "prova mancata" in relazione alle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia Perrone RO e D'Ausilio AE sentiti in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. La doglianza si appalesa difatti generica laddove non sono esplicitate le ragioni per le quali la circostanza che detti collaboratori niente abbiano riferito in merito ad AT AS dovrebbe assumere una qualche rilevanza a discolpa del ricorrente: la prova negativa ha invero portata di per sé neutra, salvo che, per la particolare posizione del propalante e lo specifico oggetto del contributo dichiarativo, l'assenza di riferimenti all'imputato non possa assumere una valenza a discarico, in quanto in concreto significativa dell'estraneità di questi a tale contesto delinquenziale. Si pensi, ad esempio, alla situazione nella quale sia comprovata l'abituale frequentazione da parte del dichiarante della stessa cerchia di affiliati di cui faccia parte anche l'imputato, in un contesto temporale coincidente con il tempus commissi delicti: in tale caso, la circostanza che il propalante niente riferisca in merito a quest'ultimo potrebbe effettivamente costituire un indice di estraneità del medesimo a quel gruppo criminale, sempre che il silenzio serbato al riguardo non sia frutto di un deliberato disegno del dichiarante. Nessuna prospettazione di tale fatta si rinviene peraltro nel ricorso dell'AT, nel quale sono svolte considerazioni generiche sulla "prova mancata", il che impedisce di valutare la rilevanza e la 30 Off fondatezza della deduzione, che risulta pertanto insuscettibile di scalfire la tenuta logica del ragionamento sviluppato dal Collegio partenopeo. 13.6. A diversa conclusione si deve pervenire con riguardo ai dedotti violazione di legge e vizio di motivazione in relazione alla contestazione concernente l'arma, aggravata ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/1991. Ritiene il Collegio che le censure del ricorrente siano fondate, là dove come si evince dalla lettura del provvedimento in verifica - la Corte è pervenuta al "ribaltamento" del giudizio assolutorio di primo grado sulla scorta di una diversa valutazione di una sola conversazione captata il 10 marzo 2008, interpretata in termini che, nondimeno, non possono ritenersi conformi a ragionevolezza. Come si legge nelle pagine 125 e seguenti, il Collegio d'appello ha invero fondato il giudizio di penale responsabilità per la detenzione ed il porto dell'arma calibro 9X21 sul contenuto dell'intercettazione n. 2253 del 10 marzo 2008 all'interno del rimessaggio intestato ad ON TO ed ha argomentato che, dal tenore del dialogo - stimato estremamente esplicito -, emerge la pacifica disponibilità da parte di PA OC di un'arma da fuoco non registrata e, soprattutto, andando di contrario rispetto al primo giudice, risulta provato il concorso di AT AS nella detenzione e nel porto della stessa. Al riguardo, la Corte ha rilevato che AT prendeva parte alla conversazione concernente la pistola (circostanza in effetti ammessa dallo stesso imputato in sede di spontanee dichiarazioni, seppure aggiungendo che egli aveva pensato che si trattasse di un'arma giocattolo;
v. pagina 129 della sentenza); che la scena monitorata dagli inquirenti avveniva all'interno del rimessaggio della ON, sede operativa del sodalizio criminale e luogo di occultamento delle armi finalizzata alla commissione di illeciti;
che l'imputato si trovava in tale luogo con personaggi di spicco della consorteria quali PA OC e IO e partecipava alla verifica delle specifiche caratteristiche dell'arma, di cui veniva chiaramente palesata la finalizzazione a compiere azioni offensive, e dunque teneva una condotta tesa ad agevolare la detenzione e l'occultamento delle armi detenute dal gruppo dei PA (v. pagine 132 e 133 della sentenza). Se non che l'iter argomentativo sviluppato nella motivazione del provvedimento in verifica, pur confrontandosi con la motivazione della decisione assolutoria di primo grado, nondimeno poggia su elementi che non consentono di affermare, secondo i parametri dell'id quod plerumque accidit, che il ricorrente abbia, al di là di ogni ragionevole dubbio, concorso nella detenzione e nel porto dell'arma. 13.7. Ora, costituisce principio di diritto pacifico quello secondo il quale che il concetto "detenzione" in ambito giuridico non implica necessariamente un contatto fisico immediato tra il soggetto attivo e la res, ma deve essere inteso nel senso di disponibilità di fatto, realizzata attraverso l'attrazione della stessa nell'ambito della propria sfera di custodia, anche in difetto dell'esercizio continuo e/o immediato di un potere manuale da parte del soggetto attivo. Nel caso poi in cui si abbia a che fare con una fattispecie concorsuale (come nella specie), in linea con i principi generali in tema di concorso di persone nel reato, il concorso di più persone nel 31 porto o nella detenzione di una arma non può essere escluso dalla appartenenza di questa ad uno solo dei concorrenti, ma sussiste quando l'arma si trovi nella disponibilità di tutti, o l'uso di essa sia stato previsto dai concorrenti per commettere un reato, o quando i soggetti partecipino consapevolmente al porto dell'arma stessa, perché una tale condotta realizza un apporto all'Azione criminosa (Sez. 1, n. 7524 del 16/03/1987 - dep. 20/06/1987, Fede, Rv. 176212). Sempre in linea generale, giova rammentare che, secondo le linee ermeneutiche tracciate da questa Corte regolatrice in tema di detenzione di sostanze stupefacenti, la distinzione tra connivenza non punibile e concorso nel reato commesso da altro soggetto va individuata nel fatto che la prima postula che l'agente mantenga un comportamento meramente passivo, inidoneo ad apportare alcun contributo alla realizzazione del reato, mentre il secondo richiede un contributo partecipativo positivo morale o materiale - all'altrui condotta criminosa, anche in forme che agevolino o rafforzino il proposito criminoso del concorrente (Sez. 4, n. 4055 del 12/12/2013 - dep. 29/01/2014, Benocci, Rv. 258186). 13.8. Posti tali principi interpretativi, ritiene questa Corte che la condotta di AT AS, il quale discuteva con PA OC delle varie tipologie di armi ed a cui i fratelli PA OC e IO mostravano una pistola, parlando quindi con loro delle caratteristiche dell'arma, non sia tale da poter comprovare la partecipazione del ricorrente nella detenzione della pistola ed, a maggior ragione, nel porto della medesima. Nelle circostanze di fatto evidenziate dal giudice napoletano almeno nei termini in cui sono stati valorizzate non è possibile rinvenire la prova certa della cosciente partecipazione - alla detenzione né del consapevole e volontario contributo alla detenzione da parte di altri, id est dei fratelli PA. E ciò tanto più considerato che la riforma del giudizio assolutorio di primo grado avrebbe imposto sul punto una motivazione "rafforzata” e, dunque, logicamente e giuridicamente inattaccabile. Ed invero, dalla motivazione della sentenza di merito non emerge che AT abbia mai acquisito la disponibilità della pistola né che questi disponesse del luogo ove essa veniva custodita, essendo il rimessaggio riferibile alla famiglia PA (in quanto intestato ad ON TO, moglie di PA VA e madre di PA OC); non risulta che in precedenti o in successive occasioni l'imputato abbia mai avuto a che fare con l'arma in oggetto. Il giudizio di colpevolezza si fonda in via esclusiva sulla valutazione della condotta come monitorata dall'intercettazione. Tuttavia, la circostanza che AT fosse messo a partito dai fratelli PA della loro disponibilità della pistola, che la visionasse e ne commentasse con loro le caratteristiche e la potenzialità offensiva non può invero dirsi univocamente dimostrativo della diretta riferibilità dell'arma al ricorrente né della partecipazione del medesimo, a titolo di concorso, nella detenzione di essa da parte dei coimputati. La mera conoscenza da parte di un soggetto della presenza di una res illecita in un luogo, la visione della stessa res ed il commento delle relative connotazioni tecniche non valgono a costituire un diritto a disporre del bene, né, da soli, possono apportare un consapevole contributo materiale 32 o anche solo morale alla condotta delittuosa dei complici, in termini di agevolazione o di rafforzamento della detenzione, riducendosi ad un comportamento nella sostanza passivo, id est inidoneo ad apportare un contributo alla realizzazione del reato e, pertanto, inquadrabile in termini di mera connivenza. La motivazione in punto di penale responsabilità di AT per la detenzione dell'arma risulta pertanto carente nella parte in cui non evidenzia in modo adeguato le ragioni in fatto e in diritto atte a dimostrare il contributo partecipativo positivo morale o materiale - dell'imputato all'altrui condotta criminosa. Manca inoltre l'apparato argomentativo per quanto attiene al ritenuto concorso di AT AS nel porto dell'arma. Conclusivamente, la sentenza impugnata deve essere annullata con riguardo alla imputazione in parola. In caso di riconferma del giudizio di colpevolezza, il IC di rinvio dovrà argomentare anche in relazione alla integrazione della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 (ovviamente, ove stimata sussistente), tenendo conto delle indicazioni di cui al punto 10) del considerato in diritto. 13.9. Alla stregua del decisum appena delineato, risulta assorbito l'ultimo motivo con il quale si è eccepita la violazione di legge in relazione all'art. 62-bis cod. pen., per la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, ad ogni buon conto congruamente argomentata nella pagina 144 della sentenza in rassegna. 14. Il ricorso presentato nell'interesse di NE ON deve essere dichiarato inammissibile. Il ricorrente è stato condannato in primo ed in secondo grado per partecipazione ad associazione di stampo mafiosa sub capo 1) e ad associazione finalizzata ad attività di narcotraffico sub capo 18). 14.1. Inammissibili sono il primo ed il secondo motivo di doglianza con i quali il ricorrente censura il giudizio di penale responsabilità dell'imputato per la partecipazione dell'imputato alle due associazioni de quibus. Le doglianze, per un verso, costituiscono replica dei motivi d'appello e risultano pertanto completamente generiche;
per altro verso, sono comunque manifestamente infondate, a fronte della motivazione sviluppata dalla Corte territoriale nelle pagine 169 e seguenti. Il tema del concorso tra le due associazioni per delinquere è stato affrontato dalla Corte con motivazione congrua nelle pagine 61 e seguenti della sentenza, ribadite le osservazioni sviluppate al punto 5 del considerato in diritto. Ne discende l'inammissibilità dei motivi, richiamate le considerazioni svolte in linea generale nei punti 6 e 7 del considerato in diritto. 14.2. Al pari inammissibile è la doglianza concernente la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della puntuale motivazione sviluppata sul punto a pagina 180, richiamate - anche in questo caso le motivazioni già sopra svolte, sub paragrafo 9 del considerato in diritto. 33 15. Ad analoga conclusione si deve pervenire quanto al ricorso presentato nell'interesse di NE RI, condannato con cd. doppia conforme per i reati associativi sub capo 1) e capo 18). 15.1. Le censure sviluppate nel primo e nel secondo motivo concernenti la contestata partecipazione dell'imputato alle due associazioni per delinquere riproducono nella sostanza i motivi d'appello e sono connotate da genericità; ad ogni modo, sono manifestamente infondate, a fronte della motivazione sviluppata dalla Corte AP nelle pagine 181 e seguenti. In particolare, il problema della identificazione dell'imputato è affrontato dalla Corte, con motivazione esente da vizi logico giuridici, nella pagina 183 della sentenza in rassegna. A sostegno della ritenuta inammissibilità dei motivi possono pertanto essere richiamate le considerazioni generali di cui ai punti 6 e 7 del considerato in diritto. Il tema del concorso tra le due associazioni per delinquere è stato affrontato dalla Corte nelle pagine 61 e seguenti della sentenza, con motivazione congrua, ribadite le osservazioni sviluppate al punto 5 del considerato in diritto. 15.2. Inammissibile è anche il terzo motivo con il quale ci duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, a fronte della puntuale motivazione sviluppata sul punto a pagina 185 della pronuncia in esame, richiamate - anche in questo caso le motivazioni già sopra svolte, sub paragrafo 9 del considerato in diritto. 16. Il ricorso presentato dall'Avv. Di Bonito nell'interesse di AL VA è infondato e va rigettato. L'imputato è stato condannato dalla Corte territoriale per partecipazione all'associazione finalizzata ad attività di narcotraffico sub capo 18), dopo essere stato assolto in primo grado. 16.1. Infondati sono il primo motivo ed il terzo motivo di ricorso con i quali il patrono del AL ha dedotto, sotto profili diversi, la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione per avere la Corte affermato la penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione finalizzata a narcotraffico sub capo 18), nonostante la mancanza di riscontri individualizzati alle dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia De LI CO. -Mette conto notare come, da un lato, i rilievi difensivi siano generici e già di per sé inammissibili -; come, dall'altro lato, la Corte d'appello, nel "ribaltare" il giudizio assolutorio di primo grado, abbia passato in rassegna il pronunciamento di primo grado evidenziandone i limiti e, quindi, argomentato in modo puntuale in merito ai riscontri individualizzati alle dichiarazioni di De LI e, sopratutto, alla identificazione di AL nella persona soprannominata "S (v. pagine 187 e seguenti e soprattutto le conclusioni a pagina 194). Le considerazioni della Corte si appalesano scevre da vizi logico giuridici ictu oculi percepibili e risultano pertanto censurabili in questa Sede. 16.2. Completamente fuori centro è il secondo motivo di ricorso con il quale si è contestata la possibilità di ravvisare il concorso tra le associazioni ex art. 416-bis cod. pen. e 34 come già evidenziato art. 74 d.P.R. n. 309/1990, atteso che -AL è stato condannato soltanto per quest'ultimo reato associativo. 16.3. Inammissibili sono le censure dedotte (da entrambi i difensori del AL) in merito alla denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche a fronte della motivazione sviluppata sul punto a pagina 218, puntuale e conforme a ragionevolezza e pertanto incensurabile nel giudizio di legittimità (v. punto 9 del considerato in diritto). 16.4. Manifestamente infondato è anche il primo motivo dedotto nell'atto di ricorso del secondo difensore del AL Avv. ON Abet, con il quale si sono eccepiti la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen. per la mancata dichiarazione di inammissibilità dell'appello del P.M. Richiamate le considerazioni già svolte nel punto 3 del considerato in diritto, nelle pagine 12 e seguenti dell'atto d'appello, il pubblico ministero ha invero puntualmente illustrato le ragioni di critica avverso la sentenza assolutoria di primo grado ed esposto le ragioni per le quali tale giudizio avrebbe dovuto essere rivisto. 16.5. Infondate sono gli eccepiti violazione di legge penale e vizio di motivazione in relazione agli artt. 192 e 605 cod. proc. pen., con riferimento alla riforma della sentenza assolutoria di primo grado in accoglimento del ricorso del P.M. Come si è già rilevato nel paragrafo 4) del considerato in diritto, nel nostro ordinamento non è fatto divieto di capovolgere il giudizio assolutorio di primo grado pur a panorama probatorio invariato, a condizione che il decidente di secondo grado ripercorra criticamente le valutazioni espresse dal primo giudice e motivi, con considerazioni munite di forza argomentativa superiore, la maggior plausibilità e correttezza giuridica del proprio apprezzamento. A tali dettami si è conformato il giudice a quo laddove, nel contraddire il giudizio d'assoluzione, ha preso in disamina le motivazione svolte dal primo giudice, le ha sottoposte ad attento vaglio ed ha quindi argomentato in modo puntuale circa i riscontri individualizzati alle dichiarazioni di De LI e l'identificazione di AL nel personaggio soprannominato "S, pervenendo, attraverso un iter esente da vizi logico giuridici, all'affermazione della penale responsabilità del ricorrente per il reato associativo ascritto (v. pag. 187 e seguenti). 17. Il ricorso presentato dall'Avv. DO De OS per DU LI è infondato e va rigettato. DU LI è stato condannato per partecipazione ad associazione di stampo camorristico di cui al capo 1), dopo essere stato assolto in primo grado. 17.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso col quale si è eccepita la violazione di legge processuale in relazione all'art. 453 del codice di rito, per essere stato il giudizio abbreviato instaurato sulla base di decreto di giudizio immediato viziato, in quanto emesso quando non era ancora intervenuta la definitività della decisione assunta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., richiamate le considerazioni già sopra svolte sub punto 2) del considerato in diritto. 35 17.2. Destituito di fondamento è il secondo motivo di ricorso col quale il ricorrente deduce il vizio di motivazione in ordine alla riforma del giudizio assolutorio di primo grado, in quanto il narrato del collaboratore De LIoperato sulla base del medesimo quadro probatorio - CO senza disporre la nuova audizione del dichiarante, in violazione dei principi - affermati da questa Suprema Corte di cassazione. Sotto un primo aspetto, va ribadito quanto già sopra osservato sub paragrafo 4.1) del ritenuto in diritto, e cioè che il IC di secondo grado non è sempre tenuto in forza del disposto dell'art. 6 CEDU, come interpretato dalla sentenza della Corte Europea dei diritti dell'uomo del 5 luglio 2011, nel caso DA c/MO a rinnovare l'istruzione e ad escutere nuovamente i dichiaranti sentiti in primo grado: detto obbligo di novazione probatoria opera soltanto nel caso in cui il giudice d'appello addivenga alla riforma del giudizio assolutorio di primo grado sulla base di una diversa valutazione di attendibilità dei dichiaranti, situazione che non ricorre nel caso di specie. Sotto altro aspetto, va rilevato che - contrariamente a quanto argomentato dal ricorrente nell'accogliere il ricorso della parte pubblica, la Corte partenopea non si è limitata a "rileggere" le sole dichiarazioni del collaborante collaboratore De LI, ma ha vagliato criticamente le argomentazioni sviluppate dal primo IC ed ha poi argomentato, con una motivazione "rafforzata", la sussistenza dei presupposti per ritenere provata l'adesione di DU LI al clan omonimo, sulla base di una pluralità di dati conoscitivi, quali: a) le emergenze dei colloqui intercettati in carcere in "ambientale" tra DU OS e i suoi familiari;
b) l'inoltro di una lettera con minacce di morte a PA OC, personaggio emergente nello scenario della criminalità organizzata, in contrapposizione all'interno del - DU - LO LO NN che si appoggiava alla famiglia PA (v. pagine 197 e seguenti del provvedimento in verifica); c) le dichiarazioni rese dal collaboratore De LI CO in merito alla frattura creatasi in seno al clan (v. pagine 199 e seguenti) confermata dai colloqui intercettati in carcere fra DU OS e i suoi familiari, tra cui suo fratello LI, da cui si evince l'intraneità di quest'ultimo nel gruppo criminale (pagine 200 e seguenti); d) le frequentazioni di DU LI con sodali di rilievo nonché gli esiti di alcuni colloqui telefonici del 2004, da cui si evince che egli maneggiava ingenti somme di denaro concernenti affari illeciti in accordo con i sodali e collaborava con il genitore AE delle attività illecite del clan (v. pagine 209 e seguenti); e) le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia De LI, CI ND e TA NN in merito all'affiliazione di DU LI al clan diretto dal padre AE (v. pagine 212 e ss e pagine 217 e seguenti). Tirando le fila di quanto emerge dalle complessive risultanze processuali, il IC d'appello ha ritenuto provato che DU LI fosse dedito ad un'attività criminale - tutt'altro che passiva di stimolo, guida e rafforzamento morale e concreto ai fini del - perseguimento dei fini mafiosi del clan DU, ritenendo pertanto provata l'appartenenza del medesimo alla consorteria criminale (v. pagine 214 e seguenti). 36 17.3. Nessun vizio di ordine logico o giuridico è ravvisabile nelle argomentazioni sviluppate dalla Corte AP là dove ha stimato comprovata, al di là di ogni ragionevole dubbio, la piena adesione alla consorteria criminale di DU LI, evidenziando come questi, lungi dal mantenere una posizione di mera solidarietà passiva, metteva il proprio operato a disposizione del clan e collaborava fattivamente in prima persona alla realizzazione degli scopi criminali del gruppo. Il che è conforme ai principi più volte affermati da questo IC di legittimità, secondo i quali la condotta di partecipazione all'associazione di tipo mafioso è riferibile a colui che si trovi in rapporto di stabile e organica compenetrazione con il tessuto organizzativo del sodalizio, tale da implicare, più che uno status di appartenenza, un ruolo dinamico e funzionale, in esplicazione del quale l'interessato "prende parte" al fenomeno associativo, rimanendo a disposizione dell'ente per il perseguimento dei comuni fini criminosi (Sez. U, n. 33748 del 12/07/2005 - dep. 20/09/2005, Mannino, Rv. 231670). 18. Il ricorso presentato dall'Avv. DO De OS per DU OS va invece dichiarato inammissibile. 18.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso col quale si è eccepita la violazione di legge processuale in relazione all'art. 453 del codice di rito, per essere stato il giudizio abbreviato instaurato sulla base di decreto di giudizio immediato viziato, in quanto emesso quando non era ancora intervenuta l'irrevocabilità della decisione assunta ai sensi dell'art. 309 cod. proc. pen., richiamate le considerazioni già sopra svolte sub punto 2) del considerato in diritto. 18.2. Il secondo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole dell'apparato argomentativo posto a sostegno del giudizio di penale responsabilità ed, in particolare, della lettura del contenuto e della valutazione delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori si sviluppa all'evidenza tutto sul piano del fatto e sollecita una rilettura delle emergenze processuali piuttosto che muovere un vizio rilevante ai sensi dell'art. 606., lett. d), cod. proc. pen. Puntuale, conforme a logica e coerente a condivisibili massime d'esperienze è d'altronde la motivazione svolta dalla Corte AP (nelle pagine 219 e seguenti), laddove si sono valorizzate a carico dell'imputato plurime intercettazioni dal contenuto inequivoco e le dichiarazioni rese dal collaboratore De LI CO e si è data risposta ai rilievi mossi nell'atto d'appello con riguardo alle evidenziate critiche e lamentele del padre AE, id est il capo clan, rilevando - con considerazioni congrue e non censurabili in questa Sede come esse non possano ritenersi indicative di estraneità del ricorrente alla societas sceleris (v. pagine 227 e seguenti). 19. Va rigettato il ricorso presentato dall'Avv. DO De OS per CC GI, condannato per il reato di estorsione e per violazione della legge sulle armi di cui al capo 31), dopo essere stato assolto in primo grado. 19.1. Con riguardo al primo motivo di doglianza, col quale si è dedotta la violazione di legge in relazione agli artt. 6 CEDU e 111 Cost. in relazione al ribaltamento del giudizio 37 сар assolutorio di primo grado, vanno ribadite le osservazioni svolte sub punto 4) del considerato in diritto. I rilievi mossi dall'impugnante comunque connotati da genericità - non scalfiscono la tenuta logico giuridica dell'apparato argomentativo posto a sostegno della riforma del giudizio liberatorio di primo grado. La Corte ha invero dato atto delle dichiarazioni e del riconoscimento fotografico della persona offesa RN TI e soprattutto ha evidenziato una serie di circostanze costituenti riscontro specifico (accertata gestione da parte del CC, assieme a FE CE, di un rimessaggio di barche sito al Parco Augusto;
esito della perquisizione personale e dell'autovettura; risultanze delle intercettazioni;
dichiarazioni e riconoscimento fotografico del collaboratore CI ND;
v. pagine 231 e seguenti). Il IC d'appello ha dunque esplicitato - in termini adeguati e non censurabili nella sede di legittimità - le ragioni per le quali la sentenza assolutoria non possa condivisa, dal momento che le dichiarazioni accusatorie del RN sono sorrette da plurimi elementi individualizzanti a riscontro, in linea con il disposto dell'art. 192, commi 3 e 4, cod. proc. pen. (v. pagina 238). 19.2. Per tali ragioni si appalesa infondato anche il secondo motivo col quale si è eccepita la violazione di legge in relazione all'art. 192 codice di rito per erronea valutazione delle dichiarazioni dell'indagato in reato connesso RN TI, atteso che - contrariamente a quanto apoditticamente dedotto nel ricorso il IC distrettuale non si è sottratto dal compiere una puntuale ed argomentata valutazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del collaboratore. 19.3. Inammissibile è infine l'ultimo motivo di doglianza in merito alla mancata valutazione della memoria depositata in atti. Richiamate le considerazioni già sopra svolte sub punto 8) del considerato in diritto, il ricorrente non ha invero specificato quali fossero le deduzioni mosse nell'atto difensivo, rispetto alle quali i giudici della cognizione avrebbero omesso di motivare. 20. E' inammissibile il ricorso presentato dall'Avv. Sebastiano Fusco per ZO CE, condannato in primo ed in secondo grado per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso sub capo 1). Nell'unico motivo dedotto, il ricorrente ha eccepito la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. con riguardo alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Le doglianze sono all'evidenza generiche e si sviluppano tutte sul piano del merito e dunque su di un terreno non percorribile nella sede di legittimità -, di tal che vanno dichiarate inammissibili, richiamate le osservazioni di cui ai punti 6) e 7) del considerato in diritto. Ad ogni buon conto, le censure sono manifestamente infondate, a fronte delle motivazioni svolte dalla Corte, puntuali e conformi a ragionevolezza (v. pagine 241 e seguenti della sentenza in verifica). Giova porre in evidenza come il IC distrettuale abbia risposto ai rilievi mossi nell'atto d'appello in merito alla collocazione temporale della partecipazione del ZO alla societas, in epoca antecedente alle modifiche legislative apportate nel 2005 e nel 38 CHA 2008, rilevando, per un verso, che il collaboratore De LI CO - stimato credibile - ha riferito che il ricorrente era intraneo all'organigramma associativo ancora nel 2009, per altro verso, che niente è emerso quanto alla dissociazione dell'imputato dal gruppo criminale (v. pagina 249). La ben argomentata partecipazione del ricorrente alla societas anche in epoca successiva alle sopra ricordate modifiche legislative rende pienamente legittimo il trattamento sanzionatorio applicato dai decidenti di merito. 21. Il ricorso presentato dall'Avv. DO De OS per RN CE è infondato e va rigettato. RN è stato condannato in primo ed in secondo grado per partecipazione ai reati associativi di cui ai capi 1) e 18) e soltanto in grado d'appello, dopo l'assoluzione in primo grado, per l'estorsione e la violazione della legge sulle armi sub capo 31). 21.1. Inammissibile perché manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza col quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge processuale in relazione all'art. 453 cod. proc. pen., per essere stato il giudizio abbreviato instaurato sulla base di decreto di giudizio immediato viziato, in quanto emesso quando non era ancora divenuta irrevocabile l'ordinanza ex art. 309 stesso codice, ribadito quanto già rilevato sopra al punto 2) del considerato in diritto. 21.2. Manifestamente infondato è anche il secondo motivo col quale si è eccepito il vizio di motivazione in merito alla valutazione del contenuto delle intercettazioni e delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia. Richiamato quanto già sopra rilevato sub punti 6. e 7. del considerato in diritto, il motivo ripropone invero censure già dedotte nei motivi d'appello, senza confrontarsi con le argomentazioni svolte in risposta dalla Corte territoriale, e comunque poggia su considerazioni tutte in fatto, pertanto non coltivabili in questa Sede. L'apparato argomentativo posto a sostegno della conferma del giudizio di condanna risulta, d'altra parte, scevro da vizi logici o giuridici ictu oculi rilevabili nel giudizio di legittimità, là dove con argomentazioni puntuali e congrue la Corte, dopo avere richiamato - - le motivazioni del primo giudice (nelle pagine 430 e seguenti della sentenza appellata), ha confermato il giudizio di affidabilità delle dichiarazioni rese da CO BA NI, NE CA e dal "pentito" ZA (v. pagine 252 e seguenti); ha passato in disamina le convergenti dichiarazioni accusatorie provenienti dai collaboratori di giustizia TT ON, TA NN, De LI CO e MO OS - riportando gli stralci più significativi delle loro propalazioni -; ha evidenziato come tutti i collaboratori indichino RN CE - cognato del capo clan AE DU come esponente del sodalizio criminale e ne individuino i ruoli e compiti operativi e fiduciari come diretto referente del capo, anche nella gestione del traffico degli stupefacenti (v. pagine 259 e seguenti) ed ha infine esaminato il contenuto di diverse captazioni chiarendone il significato e la portata probatoria (v. pagine 266 e seguenti). 39 ав . 21.3. Va infine rigettato l'ultimo motivo di ricorso, col quale si è eccepita la violazione di legge processuale in relazione all'art. 192 codice di rito in riferimento al reato di cui al capo 31) (per il quale in primo grado v'è stata assoluzione) per la mancanza di riscontri individualizzati alle dichiarazioni del collaboratore. Contrariamente a quanto eccepito dal ricorrente, come si evince dalla lettura delle pagine 273 e seguenti della sentenza in verifica, il IC campano, dopo avere richiamato le motivazioni già svolte in relazione alla posizione del coimputato CC, ha esaminato le dichiarazioni rese dalla persona offesa RN TI e, quindi, in linea col disposto dell'art. 192 cod. proc. pen., ha evidenziato i riscontri esterni individualizzanti, segnatamente il contenuto delle intercettazioni (in particolare quella da cui si evince il coinvolgimento dell'imputato nell'occultamente di una grossa imbarcazione) e le dichiarazioni rese da collaboratori di giustizia CI ND e TT ON, a conferma specifica del coinvolgimento dell'imputato in attività estorsive in ambito nautico. 22. Il ricorso presentato dell'Avv. DO De OS e dall'Avv. NN Aricò per OV SE è fondato per le ragioni di seguito esposte. L'imputato è stato condannato per la violazione degli artt. 73 d.P.R. 309/1990 e 7 L. n. 203/1991 sub capo 20), dopo essere stato assolto in primo grado. Preliminarmente giova sgombrare il campo dai motivi destituiti di qualunque fondamento. 22.1. Manifestamente infondata è l'eccepita violazione di legge processuale in relazione all'art. 453 cod. proc. pen. in relazione all'instaurazione del giudizio abbreviato a seguito di decreto di giudizio immediato emesso prima della intervenuta definitività della decisione assunta ai sensi dell'art. 309 stesso codice, richiamato quanto già sopra considerato sub punto 2) del considerato in diritto. 22.2. Infondato è il secondo motivo (comune ad entrambi i ricorsi presentati da due difensori del OV), con il quale si è dedotto il vizio di motivazione in merito alla ritenuta penale responsabilità di OV ed alla interpretazione delle intercettazioni, anche in relazione al ribaltamento del giudizio assolutorio di primo grado. Anche in questo caso, vanno richiamate le considerazioni già svolte in linea generale nel punto 4) del considerato in diritto. Riformando la decisione del primo giudice, la Corte territoriale ha difatti valorizzato le intercettazioni delle conversazioni intercorse fra OV e DU AE, capo dell'omonimo clan, ed ha osservato con considerazioni puntuali, diffuse e conformi a - ragionevolezza ed a condivisibili massime d'esperienza come le espressioni "cioccolata svizzera", "orologio svizzero" e "magliette" non possano stimarsi equivoche - come ritenuto dal primo giudice -, in quanto, se sottoposte ad un'attenta valutazione critica nonché valutate globalmente nel contesto generale delle ulteriori emergenze processuali, non possono che ritenersi indicative dell'utilizzo di un frasario convenzionale per significare la sostanza stupefacente (v. pagine 281 e seguenti della sentenza in rassegna). Congruamente, il IC a quo ha valorizzato ad ulteriore conforto del quadro d'accusa le dichiarazioni del collaboratore 40 сов Perrone RO, in merito agli stretti rapporti fiduciari fra OV e DU AE, capo del clan omonimo. A fronte della linearità e della logica conseguenzialità che caratterizzano la scansione delle sequenze motivazionali dell'impugnata decisione sul punto, non v'è pertanto spazio per un sindacato di questo IC di legittimità (salvo quanto di seguito precisato in merito alla qualità ed alla quantità della sostanza commerciata). 22.3. Infondato è anche il motivo col quale si è eccepita la violazione di legge in relazione all'art. 603 cod. proc. pen., con riferimento all'esame del collaboratore di giustizia Perrone RO disposto dalla Corte in sede di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale, pur a seguito di giudizio abbreviato. Secondo il consolidato insegnamento di questa Corte regolatrice, anche in sede di giudizio abbreviato in grado di appello è legittima l'assunzione di nuove prove disposta, su richiesta di parte, dal giudice che ne abbia ritenuto la necessità, la quale è rimessa alla sua valutazione discrezionale, non censurabile in sede di legittimità (Sez. 5, n. 8384 del 27/09/2013 - dep. 21/02/2014, Trubia, Rv. 259045). Ancora, questa Corte ha ribadito che la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale in appello (art. 603 cod. proc. pen.) è compatibile con il rito abbreviato "non condizionato" (Sez. 3, n. 20262 del 18/03/2014 - dep. 15/05/2014, L., Rv. 259663). Ne discende l'infondatezza della doglianza, là dove la Corte territoriale ha dato contezza delle ragioni per le quali l'esame del neo-collaboratore di giustizia Perrone RO dovesse ritenersi necessario ai fini del decidere, nell'ordinanza del 5 ottobre 2012 di ammissione della prova su richiesta dell'inquirente. 22.4. Tutto incentrato su doglianze di puro fatto è il quarto motivo del ricorso presentato dall'Avv. DO De OS, concernente l'interpretazione delle intercettazioni telefoniche poste a base del giudizio di penale responsabilità per reato di cui all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 ed, in particolare, con riguardo alla decrittazione dei termini convenzionali utilizzati nelle conversazioni monitorate. Si tratta invero di censure inammissibili in quanto poste al di fuori del perimetro dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., sulla scorta di quanto si è già sopra notato in linea generale nel punto 6) del considerato in diritto. Come si è già sopra rilevato, la Corte territoriale ha invero argomentato, con una motivazione immune da vizi logici ictu oculi percepibili, la ragione per la quale a discapito dei " termini utilizzati ("cioccolata svizzera", "orologio svizzero" e "magliette") le interlocuzioni avessero ad oggetto sostanza stupefacente (v. pagine 281 e seguenti ed, in particolare, pagina 286). 22.5. Sono invece fondate le doglianze difensive mosse nei ricorsi a firma dei due patroni del OV che attengono alla determinazione del trattamento sanzionatorio, con riguardo alla individuazione della qualità ed alla quantità della sostanza stupefacente oggetto di traffico ed alla ravvisabilità della fattispecie delineata nell'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. 41 Ferma la già rilevata correttezza dell'apparato argomentativo nella parte in cui si è dato conto della natura stupefacente della res oggetto delle trattative e degli scambi monitorati dai servizi di intercettazione, la Corte ha completamente omesso di specificare le ragioni per le quali lo stupefacente indicato con i sopra indicati termini convenzionali debba ritenersi rientrare nell'alveo delle cd. droghe pesanti anzichè in quelle cd. leggere, né ha dato contezza delle ragioni per le quali i quantitativi trattati o le altre circostanze del fatto non consentano la sussunzione della fattispecie concreta nell'ipotesi cd. lieve. Ed invero, allorquando l'accertamento di un traffico di stupefacenti sia desunto dal mero contenuto delle conversazioni intercettate, ai fini della determinazione del trattamento sanzionatorio, il IC di merito non si può limitare a dare atto della natura genericamente stupefacente della sostanza trattata, ma è tenuto a motivare con particolare attenzione e rigore con riferimento agli elementi ed alle ragioni sulla scorta dei quali è risalito alla qualità ed alla quantità della droga movimentata. Ciò in quanto tali dati si appalesano determinanti ai fini della scelta del trattamento sanzionatorio applicabile, a maggior ragione all'esito delle profonde modifiche intervenute in punto di pena a seguito degli interventi del giudice costituzionale, con sentenza della Corte Costituzionale n. 32 del 2014, e del legislatore con D.L. n. 146 del 2013 (convertito dalla legge n. 10 del 2014) e con D.L. n. 36 del 2014 (convertito dalla legge n. 79 del 2014), con i quali si è ripristina in seno all'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 la differenza di regime sanzionatorio per le condotte aventi ad oggetto le droghe cd. leggere e si è trasformata la fattispecie circostanziale della lieve entità del fatto in un'ipotesi autonoma di reato, punita con una sanzione decisamente più tenue di quella prevista dal comma 1. La sentenza impugnata va pertanto annullata sul punto con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli. 22.6. Da tale decisum discende l'assorbimento dell'eccepita violazione del disposto dell'art. 7 L. n. 203/1991. Ove fosse confermata la condanna per la violazione della legge sugli stupefacenti, il Γ IC del rinvio dovrà nondimeno tenere conto del princípio di diritto espresso nel punto 10) del considerato in diritto, alla stregua del quale l'aggravante della agevolazione della consorteria mafiosa implica la prova della consapevolezza in capo all'agente di favorire l'interesse della cosca beneficiata. Consapevolezza che, soprattutto ove si tratti di concorso in un delitto fine contestato come episodico (come meglio precisato nel prosieguo), non può ritenersi provata in considerazione dei soli rapporti intercorrenti tra l'imputato ed il capo clan, dovendosi dimostrare che l'imputato fosse non solo a conoscenza della caratura criminale di questi, ma avesse altresì coscienza che l'attività di narcotraffico cui prendeva parte in concorso con il predetto soggetto apicale costituisse il core business dell'associazione criminale, così da poter affermare che l'aver concorso a realizzare gli interessi del capo coincida con l'aver favorito gli scopi dell'organizzazione medesima. 22.7. Il ricorso è fondato anche con riguardo alla ritenuta continuazione interna al reato di cui al capo 20). 42 Sotto un primo profilo, mette conto rilevare come il capo d'imputazione non rechi nessuna contestazione del vincolo di continuazione interna, né da un punto di vista formale (non essendovi alcuna menzione dell'art. 81 cpv cod. pen.), né in fatto, laddove i tre "a capo", non contengono la descrizione di plurime condotte di acquisto e cessione di droga, ma menzionano soltanto le fonti di prova su cui poggia la prova dell'attività criminosa (segnatamente le telefonate intercettate da cui sono stati tratti gli elementi probatori). Per altro verso, va posto in risalto come la stessa Corte territoriale, nelle pagine 286 e 287, nel tirare le fila della ricostruzione in fatto, abbia dato atto trattarsi di un'unica vicenda criminosa di acquisto: eloquenti sono i passaggi della motivazione nei quali viene fatto riferimento ad "una medesima vicenda" e ad "un episodio". Sulla scorta di tali premesse si appalesa pertanto illogica ed irragionevole la ritenuta sussistenza dei presupposti per la continuazione interna in considerazione del "frasario convenzionale che rimanda a precorse intese così da ritenere l'attività non occasionale", in quanto attività estranea al perimetro della contestazione sub iudice. 28. E' inammissibile il ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito nell'interesse di D'RO GE, condannato per partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1) con doppia conforme. 28.1. Generico è il primo motivo col quale il ricorrente ha dedotto la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione alla ritenuta penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo: genericità che, sulla scorta dei principi rammentati sub punto 7) del considerato in diritto, riverbera in termini di inammissibilità. ciò, ad ogni modo, a fronte dell'attenta e lineare motivazione sviluppata dalla Corte al riguardo nelle pagine 289 e seguenti della sentenza in verifica, là dove ha dato atto delle dichiarazioni accusatorie rese dal De LI CO, confermate dal contenuto delle conversazioni e delle lettere intercettate, dimostrative della veste dell'imputato di stretto collaboratore della famiglia PA, in particolare di OC. 28.2. E' inammissibile anche il secondo motivo con il quale ci si duole della mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche, tenuto conto delle osservazioni di carattere generale già sopra sviluppate al punto 9) del considerato in diritto ed alla luce delle puntuali argomentazioni sviluppate sul punto dal giudice territoriale (v. pagina 297 della sentenza). 29. Al pari inammissibile è il ricorso dell'Avv. Diego Di Bonito nell'interesse di De LI RO, anch'egli condannato in primo e in secondo grado per partecipazione ad associazione mafiosa di cui al capo 1). 29.1. Analogamente a quanto già rilevato per D'MB, gli eccepiti violazione di legge penale e vizio di motivazione in punto di penale responsabilità poggiano su considerazioni generiche (e dunque inammissibili, secondo quanto già rilevato sopra al punto 7), comunque insuscettibili di scalfire la tenuta logico giuridica dell'impianto argomentativo sviluppato al riguardo nelle pagine 299 e seguenti della sentenza, nella parte in cui si è dato atto del fatto che la permanenza del De LI nel medesimo gruppo criminale all'interno del quale militava 43 fino al 2003 come accertato con sentenza divenuta cosa giudicata si fonda sulle - dichiarazioni rese da diversi collaboratori quali suo fratello De LI CO, MO - OS e TT ON -, confermate dal contenuto di plurime conversazioni intercettate. " 29.2. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo concernente la denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, alla luce delle considerazioni generali di cui al punto 9) del considerato in diritto ed a fronte delle puntuali argomentazioni sviluppate sul punto dal giudice territoriale (v. pagina 310). 30. Vanno dichiarati inammissibili anche i ricorsi presentati personalmente da De ON BE, condannato in primo e in secondo grado per associazione mafiosa sub capo 1), e da De ON MB, condannato per associazione mafiosa sub capo 1) e per estorsione sub capo 13), sempre con doppia conforme. Quanto a De ON BE si tratta di motivo inammissibile in quanto, oltre ad essere contrassegnato da genericità, non scalfisce le congrue argomentazioni sviluppate dai decidenti di merito sul punto (nelle pagine 311 e 312), là dove hanno applicato al ricorrente le circostanze attenuanti generiche - già riconosciute in primo grado - con giudizio di prevalenza sulla contestata aggravante dell' associazione armata ed hanno rideterminato la pena sulla base di un ragionamento non manifestamente illogico e, dunque, insindacabile in questa Sede. Quanto a De ON MB, anche a voler prescindere dal fatto che non risulta che in appello fosse stata avanzata una richiesta espressa di applicazione delle circostanza attenuanti, l'omesso riconoscimento della riduzione di pena risulta comunque sorretto da una motivazione adeguata seppure implicita (v. pagine da 313 a 316), nella parte in cui il IC di secondo grado, da un lato, ha dato atto del ruolo non secondario rivestito dal ricorrente all'interno del sodalizio, dall'altro lato, ha valutato il contegno processuale tenuto dall'imputato, rinunciando a perorare la tesi della estraneità alla consorteria criminale, ai soli fini della riduzione della pena base già determinata dal primo giudice (quanto alla legittimità della motivazione implicita ai fini dell'art. 62-bis cod. pen., v. ex plurimis Cass. Sez. 6, n. 36382 del 4/7/2003, DEl'Anna, Rv. 227142; Sez. 6, n. 14556 del 25/03/2011, Belluso e altri, Rv. 249731). 31. E' inammissibile anche il ricorso presentato dall'Avv. FF Affuso nell'interesse di De VI NN, condannato per il reato associativo finalizzato ad attività di narcotraffico sub capo 18) con cd. doppia conforme. 31.1. I primi due motivi, con i quali il ricorrente ha eccepito la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità per il reato associativo, sono palesemente destituiti di fondamento. Sotto un primo aspetto, mette conto rilevare come il IC d'appello (v. pagina 318 e seguenti) abbia correttamente argomentato l'utilizzabilità della sentenza non irrevocabile pronunciata nei confronti di De VI dal Tribunale di Napoli in altro procedimento soltanto come documento ex art. 234 cod. proc. pen., coerentemente al costante insegnamento di questa Corte (Sez. 5, n. 11905 del 22/01/2010 - dep. 26/03/2010, D.R. e altri, Rv. 246550). 44 сар Sotto altro aspetto, nessun vizio logico argomentativo è ravvisabile nella motivazione in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, rispondendo alla disciplina normativa di cui all'art. 192, comma 3, cod. proc. pen. che le propalazioni dei coimputati o degli imputati di procedimento connesso possano essere utilizzate come prova soltanto allorchè siano acquisiti riscontri specifici individualizzati, sicchè rientra nella fisiologia processuale che, in uno stesso processo, le dichiarazioni del medesimo chiamante in correità o reità subiscano utilizzazioni soggettivamente differenziate a seconda se rispetto al singolo "chiamato" siano o meno acquisiti elementi esterni a conferma, riscontri peraltro ben acquisibili in una fase successiva del procedimento. Manifestamente infondate sono anche le doglianze attinenti alle dichiarazioni rese dai collaboratori CI, TT e De LI, atteso che, nel riprodurre le censure già dedotte in appello, sono state puntualmente disattese dalla Corte territoriale ponendo in luce come - contrariamente a quanto rilevato dal difensore si tratta di "chiamate" non soltanto de relato ma dirette nei confronti dell'imputato, reciprocamente riscontrate (v. pagine 321 e seguenti) e confermate da diversi elementi, quali la chiamata diretta di TA NN (v. pagina 319), gli accertamenti di P.G. compiuti sul luogo dell'agguato in danno dello stesso De VI (v. pagina 321), le dichiarazioni dell'ex collaboratore NE CA e del collaboratore MO OS (v. pagine 325 e seguenti) ed i dialoghi intercettati il 16 gennaio 2001, fra i cui interlocutori è riconoscibile De VI NN (v. pagina 329). Ineccepibilmente la Corte ha concluso che nessuna rilevanza può assumere il fatto che il GU del Tribunale di Napoli, sulla scorta delle medesime emergenze delle intercettazioni ambientali del 16 gennaio 2001, avesse pronunciato nei confronti di De VI NN sentenza di non luogo a procedere, dal momento che all'epoca non erano state ancora acquisite le convergenti dichiarazioni dei plurimi collaboratori di giustizia (v. pagina 329). Insomma, nell'apparato argomentativo a sostegno della condanna non sono rinvenibili vizi : logici all'evidenza percepibili, essendo il Collegio della cognizione pervenuto alla conferma della condanna sulla scorta di una lettura unitaria e complessiva dell'intero compendio probatorio, in ossequio ai principi più volte affermati da questa Corte, secondo cui le diverse emergenze vanno valutate in una prospettiva globale e unitaria, tendente a porne in luce i collegamenti e la confluenza in un medesimo contesto dimostrativo (ex plurimis Sez. 2, n. 42482 del 19/09/2013 - dep. 16/10/2013, Kuzmanovic, Rv. 256967), mentre le censure del ricorrente si risolvono nella sollecitazione ad una rilettura delle carte processuali, non proponibile in questa Sede. 31.2. Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di doglianza concernente la contestata applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 L. n. 203/1991 e l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche. La Corte ha confermato le valutazioni già espresse dal primo giudice in punto di riconoscimento della circostanza aggravante in parola, in considerazione del fatto che De VI ricopriva un ruolo di primo piano nella gestione dello spaccio nel rione Toiano, della circostanza 45 Off che questi operava in contatto con esponenti di spicco dell'organizzazione e, soprattutto, in virtù dell'autorizzazione data dai capi del clan DU LO a che l'imputato gestisse detta piazza di spaccio con una certa autonomia, sub conditione che la medesima organizzazione avrebbe approvvigionato la sostanza smerciata, così da garantire a quest'ultima un diretto ritorno economico (v. pagina 330). Il che conformemente all'insegnamento di - questo IC (si veda sopra sub punto 10 del considerato in diritto) rende palese l'integrazione, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo, dell'agevolazione degli scopi criminali dell'associazione. Inappuntabile è poi la parte della motivazione dedicata alla mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (v. pagine 330 e 331), perfettamente in linea con la consolidata giurisprudenza di legittimità (v. punto 9 del considerato in diritto). 32. Il ricorso presentato dall'Avv. DO De OS per la posizione di DE IC Eugenio va accolto con limitato riguardo alla determinazione della pena. L'imputato è stato condannato per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso sub capo 1) dopo essere stato assolto in primo grado. 32.1. Inammissibili sono i primi due motivi di ricorso con i quali il ricorrente ha contestato il ribaltamento in appello del giudizio assolutorio di primo grado e quindi le valutazioni compiute dalla Corte d'appello in senso contrario rispetto a quelle operate dal primo giudice. Entrambi i motivi si appalesano infatti totalmente generici ed in quanto tali inammissibili, richiamate sul punto le considerazioni già svolte sub punto 7) del considerato in diritto. D'altronde, la Corte partenopea, dopo avere ripercorso e criticato l'iter argomentativo del giudice di primo grado, ha rilevato come dal processo emergano plurimi elementi per poter affermare che DE IC, condannato per partecipazione ad associazione di stampo camorristico fino al 13 maggio 2003, sia rimasto intraneo alla medesima organizzazione anche in epoca successiva. Ciò avendo riguardo alle dichiarazioni rese dai collaboratori RR ON, MO OS e TA NN, riscontrate dalle frequentazioni dell'imputato con persone facenti parte del sodalizio e dal contenuto delle intercettazioni del 2006, là dove lo stato detentivo, anche in regime di art. 41-bis Ord. Penit., non è di per sé idoneo a determinare la rescissione del vincolo associativo, mentre la volontà di uscire dal gruppo emersa dalle captazioni - veniva soltanto ventilata dall'imputato, come sfogo conseguente alla mancata percezione della "mesata", circostanza anzi confermativa- quest'ultima dell'intraneità del ricorrente alla consorteria (v. pagine 331 e seguenti). Le considerazioni svolte dal Collegio di merito sono perfettamente allineate alla costante giurisprudenza di questa Corte di legittimità che, per un verso, ai fini della utilizzazione delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia, richiede che siano evidenziati plurimi riscontri estrinseci individualizzanti a conferma delle propalazioni (v. da ultimo, Sez. 6, n. 1249 del 26/09/2013 dep. 14/01/2014, Ceroni, Rv. 258759); per altro verso, esclude che il - + sopravvenuto stato detentivo dell'imputato possa, di per sé, determinare la rescissione del vincolo con l'associazione per delinquere di stampo mafioso, che viene meno nel solo caso, 46 сув oggettivo, della cessazione della consorteria criminale ovvero nelle ipotesi soggettive, positivamente acclarate, di recesso o esclusione del singolo associato (v. da ultimo, Sez. 1, n. 46103 del 07/10/2014 - dep. 07/11/2014, Caglioti, Rv. 261272). La riforma del giudizio assolutorio di primo grado poggia pertanto su di una argomentata critica della decisione di primo grado e su di una valutazione del compendio probatorio adeguata, in quanto conforme a logica e diritto, e dunque "rafforzata", coerentemente ai principi già espressi da questa Corte e sopra rammentato nel paragrafo 4) del considerato in diritto. 2 32.2. Altrettanto generica e dunque inammissibile è doglianza mossa con riguardo alla mancata valutazione delle deduzioni rassegnate nella memoria che il ricorrente asserisce avere versato agli atti. Ribadito quanto già osservato nel punto 8) del considerato in diritto, va posto in luce come il ricorrente non abbia esplicitato quali circostanze i decidenti di merito avrebbero omesso di delibare e quale sia la rilevanza delle stesse ai fini della decisione assunta ed ha comunque impedito a questa Corte di vagliare la sussistenza della denunciata lacuna della motivazione. 32.3. E' invece fondato il terzo motivo col quale il ricorrente si duole della mancata applicazione del disposto dell'art. 63, quarto comma, cod. pen., pur concorrendo più circostanze aggravanti ad effetto speciale, quali la recidiva e quella prevista dal comma quarto dell'art. 416-bis cod. pen. Come questa Corte ha già avuto modo di affermare, la recidiva è circostanza aggravante ad effetto speciale quando comporta un aumento di pena superiore a un terzo e pertanto soggiace, in caso di concorso con circostanze aggravanti dello stesso tipo, alla disciplina di cui all'art. 63, comma quarto, cod. pen., con la conseguenza che il giudice, quand'anche la recidiva sia di natura obbligatoria e comporti un aumento predeterminato della pena, può procedere all'ulteriore aumento di pena e, ove ritenga di apportarlo, è vincolato al limite di cui al combinato disposto degli artt. 63, comma quarto, e 64, comma primo, cod. pen. ("fino ad un terzo della pena prevista per il reato commesso") (Sez. 2, n. 9365 del 13/02/2015 - dep. 04/03/2015, Bellitto Grillo e altri, Rv. 263981; Sez. U, n. 20798 del 24/02/2011 dep. - 24/05/2011, P.G. in proc. Indelicato, Rv. 249664). Di tali coordinate ermeneutiche non hanno tenuto conto i decidenti di merito, là dove - come si legge in sentenza -, dopo avere determinato la pena base in relazione alla fattispecie aggravata dell'associazione armata in anni nove di reclusione, hanno poi aumentato detta pena per la recidiva sino ad anni quindici di reclusione, in evidente violazione del disposto dell'art. 63, comma quarto, cod. pen., dal momento che hanno apportato un aumento superiore ad un terzo della pena prevista per il reato commesso. 32.4. Non coglie invece nel segno l'ultima deduzione, con la quale si è eccepita la violazione di legge per omessa valutazione dei presupposti di applicazione della continuazione in relazione alla sentenza del 15 luglio 2008 della Corte d'appello di Napoli. Ed invero, dal 47 fascicolo processuale (e segnatamente dall'atto d'appello e dal verbale d'udienza) non emerge che l'imputato abbia mai avanzato una richiesta. Ad ogni modo, il ricorrente potrà avanzare la richiesta di applicazione della continuazione al giudice dell'esecuzione ai sensi dell'art. 671 cod. proc. pen. 32.5. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio con limitato riguardo alla determinazione della pena. 33. Il ricorso presentato dall'Avv. CA Ucciero nell'interesse di Di TA GI va accolto con limitato riguardo all'applicazione della circostanza aggravante dell'art. 7 L. n. 203/1991. 33.1. Destituito di fondamento è il primo motivo col quale il ricorrente si duole della conferma del giudizio di penale responsabilità in merito alla rapina sub capo 16), sostenendo di avere dimostrato che l'imputato aveva agito non per scopo di lucro bensì per mera ritorsione nei confronti della ex coniuge. Ineccepibile è invero il ragionamento seguito dalla Corte nel ritenere integrato il reato di rapina, in quanto, per un verso, la ricostruzione dei fatti è solidamente ancorata alle risultanze processuali delineate nella sentenza di primo grado, e lo stesso ricorrente non contesta di avere ricoperto nella vicenda il ruolo di basista e di "specchiettista"; per altro verso, le considerazioni svolte dal IC distrettuale in merito alla integrazione dell'elemento soggettivo risultano perfettamente conformi ai principi affermati da questa Corte. A tale ultimo proposito, va rilevato che il IC a quo ha congruamente motivato come, dalle risultanze probatorie, emerga chiaramente che la rapina era volta a realizzare uno scopo di lucro (v. in particolare la conversazione intercettata n. 258 del 5/5/2004, a pagine 369 e seguente della sentenza). Se ne inferisce, in ossequio ai principi generali in tema di concorso di persone nel reato, che detto scopo di lucro veniva fatto proprio dall'imputato nel momento in cui concorreva alla commissione del delitto. D'altra parte, costituisce principio ormai acquisito quello secondo il quale, ai fini della dimostrazione del dolo specifico, occorre che siano provate la coscienza e la volontà di porre in essere violenza o minaccia allo scopo specifico di ottenere un ingiusto profitto, mentre i moventi personali che costituiscono la causa psichica dell'azione (come la ritorsione in danno della ex coniuge) sono irrilevanti ai fini della integrazione del reato. In ultimo, non può omettersi di porre in rilievo come, secondo lo stabile orientamento ermeneutico di questa Corte regolatrice, nel delitto di rapina il profitto può comunque concretarsi in ogni utilità, anche solo morale, nonché in qualsiasi soddisfazione o godimento che l'agente si riprometta di ritrarre, anche non immediatamente, dalla propria azione, purché questa sia attuata impossessandosi con violenza o minaccia della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene (v. da ultimo, Sez. 2, n. 11467 del 10/03/2015 - dep. 19/03/2015, Carbone, Rv. 263163). In un caso sovrapponibile a quello di specie, si è ritenuto integrato il reato di rapina, in quanto pur sempre si realizza un profitto ingiusto, anche quando il motivo per cui il reo abbia agito consista nel soddisfacimento di un'esigenza punitiva nei 48 confronti della vittima, nella risposta all'impulso di infliggere una sanzione afflittiva alla vittima (Sez. 2, n. 1061 del 11/11/1985 - dep. 25/01/1986, Loda, Rv. 171730). 33.2. L'apparato argomentativo della sentenza in rassegna è invece deficitario con riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, profilo rispetto al quale il Collegio distrettuale ha riformato la decisione di primo grado che aveva escluso l'aggravante in parola. Nel ribaltare la sentenza di primo grado sul punto, la Corte ha in particolare valorizzato i contatti diretti del Di TA con personaggi di spicco del sodalizio criminale, emersi dalle telefonate intercettate e dalle dichiarazioni di De LI CO (vedi pagine 369 e seguenti). Se non che le sopra delineate circostanze non paiono idonee a sostenere l'imputazione soggettiva dell'aggravante de qua che, come già osservato al punto 10) del considerato in diritto, richiede il dolo specifico di favorire l'associazione come obiettivo diretto della condotta (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 - dep. 16/01/2014, P.G., Barbaro e altro, Rv. 258951). Dolo specifico la cui attenta verifica si imponeva non soltanto perchè su tale aspetto riformandosi la decisione del GU nel senso della esclusione dell'aggravante la Corte - territoriale era tenuta a rendere una motivazione cd. rafforzata (in relazione alla quale si rimanda al punto 4 del considerato in diritto), ma anche in considerazione dello specifico assunto difensivo secondo il quale l'imputato, ex cognato della vittima, si era reso disponibile a fungere da basista in un'ottica ritorsiva verso la famiglia della ex moglie, dunque non per favorire la consorteria. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio con limitato riguardo all'applicazione dell'art. 7 L. n. 203/1991. 34. Il ricorso presentato dall'Avv. NE Regine nell'interesse di Di DO GE è invece inammissibile. Il ricorrente è stato condannato, con cd. doppia conforme, per concorso in associazione finalizzata ad attività di narcotraffico sub capo 18), in continuazione con altra sentenza di condanna irrevocabile della Corte d'appello di Napoli. Con l'unico motivo dedotto, il ricorrente si duole dell'erronea applicazione di legge e del vizio di motivazione in relazione all'omessa applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Oltre ad essere connotato da genericità suscettibile di riverberare in termini di inammissibilità secondo quanto già notato sub punto 7) del considerato in diritto -, il motivo è manifestamente infondato alla luce della motivazione, puntuale e conforme a ragionevolezza, resa dalla Corte a pagina 377 della sentenza in verifica. 35. Al pari inammissibile è il ricorso presentato dall'Avv. SA Senese in relazione alla posizione di Di FR FF, condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso sub capo 1) con cd. doppia conforme. 35.1. Non coglie nel segno la prima deduzione con la quale si sono eccepiti la violazione di legge penale e processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 24 e 111 Cost e 6 CEDU in relazione alla dedotta genericità della imputazione. 49 ств Nelle pagine 336 e seguenti della sentenza in verifica, la Corte d'appello ha invero rilevato, con motivazione esente da illogicità manifeste, come l'enunciazione chiara e precisa del fatto richiesta a pena di nullità dall'art. 429, comma 1 lett. c) e comma 2, del codice di rito non imponga una indicazione dettagliata della imputazione allorquando sia data possibilità all'imputato di conoscere i fatti di cui sia accusato. Il che d'altronde è coerente con i paletti ermeneutici fissati da questo IC nomofilattico, secondo cui non sussiste alcuna incertezza sull'imputazione, quando il fatto sia contestato nei suoi elementi strutturali e sostanziali in modo da consentire un completo contraddittorio ed il pieno esercizio del diritto di difesa;
la contestazione, inoltre, non va riferita soltanto al capo di imputazione in senso stretto, ma anche a tutti quegli atti che, inseriti nel fascicolo processuale, pongono l'imputato in condizione di conoscere in modo ampio l'addebito (Cass., Sez. 5, n. 51248 del 05/11/2014 dep. 10/12/2014, Cutrera Rv. 261741; Sez. 5, n. 6335 del 18/10/2013 - dep. 10/02/2014, Morante Rv. 258948). 35.2. D'altronde, come altrettanto correttamente stimato dal IC distrettuale, allorchè si sia optato per la definizione del procedimento col rito abbreviato non sono più deducibili le nullità di ordine relativa, come appunto quella di specie. Secondo i principi affermati da questa Suprema Corte, la nullità del decreto che dispone il giudizio per insufficiente enunciazione del fatto ha invero natura di nullità relativa (Cass. Sez. 6, n.50098 del 24/10/2013, C., Rv. 257910), di tal che non è deducibile una volta operata la scelta per il giudizio abbreviato, nell'ambito del quale sono rilevabili soltanto le nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità cosiddette patologiche (Cass. sez. 2, n. 19483 del 16/04/2013, A., Rv. 256038; Sez. U, n. 16 del 21/06/2000 - dep. 30/06/2000, Tammaro, Rv. 216246). 35.3. Inammissibili, in quanto costituiscono mera replica delle censure mosse nell'atto d'appello e si dispiegano tutte sul piano del fatto, le deduzioni mosse con il secondo motivo, col quale il ricorrente ha contestato la conferma del giudizio di penale responsabilità in quanto fondato sulle dichiarazioni rese da quattro collaboratori di giustizia, censurate come incerte, generiche e prive di riscontri (quanto alla indeducibilità nella sede di legittimità di motivi di merito si rinvia a quanto osservato sub punto 6) del considerato in diritto). D'altronde, immune da vizi logico argomentativi immediatamente percepibili è la motivazione svolta dalla Corte sul punto, là dove ha preso in esame le dichiarazioni rese dai quattro collaboratori di giustizia TT ON, De LI CO, MO OS e TA NN, verificandone sia l'attendibilità intrinseca, sia l'attendibilità estrinseca, anche alla luce dei controlli di P.G. e delle emergenze delle intercettazioni (v. pagine 388 e seguenti e 405 e seguenti); si è poi soffermata - raccogliendo i solleciti dall'appellante sull'aspetto della discordanza del soprannome del Di FR riferito dal TT ed ha congruamente rilevato come qualunque incertezza sul punto risulti superata dal riconoscimento fotografico dell'imputato da parte del TT (v. pagina 393); ha correttamente rilevato come le dichiarazioni accusatorie possano essere riscontrate anche mediante le narrazioni di altro 50 collaboratore che confermino la partecipazione del medesimo "chiamato" all'associazione in un momento comunque compreso nell'intervallo temporale oggetto di contestazione (v. pagina 395). Conclusivamente, le considerazioni svolte dal Collegio di merito sono perfettamente allineate alla costante giurisprudenza di legittimità. Per un verso, il IC a quo compiuto un'attenta valutazione dell'attendibilità intrinseca dei collaboratori di giustizia ed evidenziato plurimi riscontri estrinseci individualizzanti a conferma delle propalazioni (per tutte, v. Cass. Sez. U, n. 20804 del 29/11/2012, Aquilina e altri, Rv. 255145; Sez. 3, n. 3255 del 10/12/2009 - dep. 26/01/2010, Genna, Rv. 245867). Per altro verso, ha correttamente valutato gli elementi di riscontro, là dove, in tema di reati associativi, il thema decidendum riguarda la condotta di partecipazione o direzione, con stabile e volontaria compenetrazione del soggetto nel tessuto organizzativo del sodalizio sicchè le dichiarazioni dei collaboratori o l'elemento di riscontro individualizzante non devono necessariamente riguardare singole attività attribuite all'accusato, giacché il "fatto" da dimostrare non è il singolo comportamento dell'associato bensì la sua appartenenza al sodalizio (Sez. 2, n. 23687 del 03/05/2012 - dep. 14/06/2012, D'Ambrogio e altri, Rv. 253221). 35.4. Manifestamente prive di fondamento sono le censure mosse in riferimento alla ritenuta circostanza aggravante dell'associazione armata. Oltre a riprodurre i motivi già dedotti in sede di appello ed a non confrontarsi con le argomentazioni sviluppate sul punto dalla Corte territoriale, le censure non scalfiscono la puntuale motivazione svolta in sentenza, nella parte in cui, da un lato, si è correttamente argomentato in ordine alla natura oggettiva della circostanza aggravante in oggetto ed agli elementi sulla scorta dei quali debba ritenersi provato che il clan DU disponesse di armi (v. pagine 67 e seguenti); dall'altro lato, nell'esaminare la specifica posizione del Di FR, si sono evidenziati gli elementi in particolare, le dichiarazioni dei collaboratori TA e MO - sulla scorta dei quali si è stimato provato il ruolo del ricorrente di custode delle armi per conto dell'organizzazione (v. pagine 407 e seguenti). 35.5. Ineccepibile e dunque incensurabile nella sede di legittimità - è infine l'apparato argomentativo posto a base della determinazione della pena. La Corte ha invero rilevato con motivazione circostanziata e lucida come la condotta illecita del Di FR si sia protratta oltre il dicembre 2005 stante la mancanza di elementi indicativi di una dissociazione dalla consorteria criminale (v. pagina 411), sicchè si appalesa legittimamente applicata la disciplina sanzionatoria introdotta con legge n. 251 del 2005; ha poi sorretto con motivazione scevre da vizi logici ictu oculi percepibili la ritenuta insussistenza dei presupposti per le circostanze attenuanti generiche, stante la rilevata assenza di elementi positivamente valutabili (v. pagina 419), richiamate sul punto le considerazioni già sopra svolte sub punto 9) del considerato in diritto. 51 36. Il ricorso presentato dall'Avv. Alfonso Pagliano nell'interesse di Di RO FF è fondato con limitato riguardo all'applicabilità della circostanza aggravante dell'art. 7 L. n. 203/1991. Giova notare come Di RO sia stato condannato con cd. doppia conforme per la rapina sub capo 16), riformata la decisione di primo grado limitatamente all'aggravante ex art. 7 L. n. 203/1991, esclusa dal GU. 36.1. Generico e comunque manifestamente infondato è il primo motivo di ricorso con il quale si deduce la violazione di legge processuale per avere i decidenti di merito posto a base della decisione atti – segnatamente le intercettazioni - assunti possibilmente oltre il termine di scadenza delle indagini. Per un verso, il ricorrente si limita a ventilare l'inutilizzabilità degli atti posti a base della ricostruzione dei fatti, senza indicare le specifiche ragioni e fornire i dati obbiettivi sulla scorta dei quali il compendio probatorio dovrebbe ritenersi inutilizzabile. Per altro verso, non può che rammentarsi come, alla luce della giurisprudenza consolidata di questa Corte peraltro correttamente richiamata anche dal Collegio d'appello - - l'inutilizzabilità degli atti d'indagine prevista per il caso in cui tali atti siano stati effettuati dopo la scadenza dei termini prescritti, non essendo equiparabile alla inutilizzabilità delle prove vietate dalla legge (all'art. 191 cod. proc. pen.), non è rilevabile d'ufficio ma solo su eccezione di parte e non opera nel giudizio abbreviato (Cass. Sez. 6, n. 21265 del 15/12/2011 - dep. 01/06/2012, P.G., Bianco e altri, Rv. 252853). 36.2. Analoghe considerazioni valgono per l'eccepita violazione di legge processuale per avere i decidenti posto a base della decisione le dichiarazioni dei collaboratori assunte oltre il termine di centottanta giorni previsti per legge. Secondo la pacifica giurisprudenza di questa Corte affermatasi dopo il pronunciamento a composizione allargata, le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia oltre il termine di centottanta giorni dalla manifestazione della volontà di collaborare sono utilizzabili nella fase delle indagini preliminari, in particolare ai fini della emissione delle misure cautelari personali e reali, oltre che nell'udienza preliminare e nel giudizio abbreviato (Sez. U, n. 1149 del 25/09/2008 - dep. 13/01/2009, Magistris, Rv. 241882). D'altra parte, il IC d'appello ha rilevato, con motivazione puntuale e conforme a logica - pertanto incensurabile in questa Sede -, come il quadro probatorio a carico di Di RO poggi sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia TT ON e De LI CO, reciprocamente riscontrate e convalidate dalle emergenze delle intercettazioni (v. pagine 431 e seguenti della sentenza). 36.3. Inammissibile in quanto teso ad una rivisitazione in fatto piuttosto che volto a denunciare un vizio scrutinabile nella sede di legittimità è il terzo motivo, col quale si è censurata la valutazione delle dichiarazioni rese dal collaboratore De LI CO e la riconducibilità dell'utenza intestata a "Futura s.r.l.", richiamate sul punto le considerazioni svolte in linea generale nel punto 6) del considerato in diritto. 52 La Corte non si è infatti sottratta dal disaminare l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia ed ha affrontato e risolto - con motivazione adeguata lo specifico tema della riferibilità dell'utenza de qua all'imputato, desunta dalla circostanza che con essa Di RO chiamava UL (vedi pagine 431 e seguenti). 36.4. Parimenti inammissibile per completa genericità è il quarto motivo, col quale il ricorrente ha contestato l'affermata penale responsabilità dell'imputato in ordine al concorso nella rapina (richiamato quanto già rilevato sub punto 7) del considerato in diritto), comunque sorretta da motivazioni aderenti a condivisibili massime d'esperienza e consolidati principi di diritto (v. pagine 432 e seguenti). 36.5. Come dato atto in premessa, è invece fondato il motivo attinente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991. La Corte territoriale ha, invero, argomentato la sussistenza dei presupposti legittimanti l'aggravamento sanzionatorio per l'elemento circostanziale in parola in considerazione del fatto che Di RO partecipava alla rapina i cui proventi venivano spartiti fra diversi affiliati anche non coinvolti nel misfatto, su indicazione del referente della fazione dei "Quartesi" Riccio CA, a favore del quale Di RO rendeva le sue prestazioni. Tale conclusione non può, nondimeno, essere condivisa atteso che non risponde a nessuna comune massima d'esperienza che la partecipazione alla commissione di una rapina il cui bottino sia poi spartito con taluni associati non partecipanti al delitto sia di per sé indicativo della finalizzazione, oggettiva e soggettiva, del misfatto a rimpinguare le casse della societas. Detta circostanza di fatto si appalesa, difatti, di per sé neutra, potendo in effetti spiegarsi nell'ottica di finanziare la consorteria, ma anche nellaed altrettanto plausibilmente - - prospettiva di avvantaggiare i singoli sodali beneficiati dalla spartizione, per le ragioni più disparate, restitutorie piuttosto che di sostegno finanziario in presenza di specifiche situazioni di precarietà economica. Ad ogni modo, niente la Corte ha detto quanto alla coscienza e volontà del Di RO di partecipare al delitto nella prospettiva di "agevolare il gruppo criminoso di appartenenza, rimpinguandone le casse", là dove - come si è già sopra chiarito sub punto 10) del considerato in diritto , l'imputazione soggettiva della circostanza aggravante de quo impone una verifica positiva circa la cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale (Cass. Sez. 6, n. 31437 del 12/07/2012, Messina e altro, Rv. 253218). Ciò tanto più considerato che proprio la circostanza aggravante in oggetto era stata esclusa dal IC in primo grado, di tal che l'imputazione dell'elemento circostanziale avrebbe imposto un apparato argomentativo "rafforzato", tale da rende palese, al di là di ogni ragionevole dubbio, la sussistenza dei presupposti per il disposto aggravamento sanzionatorio. La sentenza deve pertanto annullata in punto di applicabilità della circostanza aggravante in oggetto. 53 36.6. Risulta pertanto assorbita la doglianza mossa nel sesto motivo, concernente l'eccepito omesso bilanciamento fra le circostanze ad effetto speciale ai sensi dell'art. 63, comma 4, cod. pen. (ad ogni modo palesemente destituita di fondamento). 37. E' fondato il ricorso col quale ER VA ha chiesto l'annullamento della sentenza per violazione di legge in relazione all'aumento per la recidiva. Rileva il Collegio come, a fronte della specifica richiesta di esclusione della recidiva reiterata formulata all'udienza del 21 novembre 2012 (v. verbale d'udienza in atti), la Corte d'appello abbia completamente omesso di pronunciarsi sul punto. Versandosi in un caso di patente mancanza di motivazione su di una circostanza dedotta dall'appellante, la sentenza impugnata deve essere annullata con rinvio limitatamente alla determinazione della pena, non essendo questo IC di legittimità, sulla scorta degli atti contenuti nel fascicolo, in grado di riscontrare direttamente l'insussistenza dei presupposti per l'aggravamento in forza dell'istituto ex art. 99 cod. pen. 38. Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito nell'interesse di GE VA, condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo 1), con cd. doppia conforme. 38.1. Inammissibile perché generico, in fatto e comunque manifestamente infondato, a fronte della puntuale motivazione sviluppata dalla Corte partenopea, è il primo motivo di ricorso con il quale il ricorrente si duole della conferma del giudizio di penale responsabilità dell'imputato per il reato associativo. Richiamate le considerazioni già svolte in linea generale nei punti 6) e 7) del considerato in diritto, il IC distrettuale ha invero posto in evidenza, con motivazione puntuale e conforme a logica, che dai colloqui intercettati in carcere fra l'imputato, arrestato per estorsione, ed i familiari emerge chiaramente la partecipazione del medesimo alla societas (visti, in particolare, gli eloquenti riferimenti alla "mesata", id est allo stipendio mensile assicurato dalla consorteria ai familiari dei sodali caduti nelle maglie della giustizia), partecipazione convalidata dal rinvenimento nell'abitazione della madre del GE di una pistola con matricola abrasa e dal contenuto di alcune captazioni in merito all'assistenza legale assicurata al medesimo dall'associazione (v. pagine 474 e seguenti). 38.2. Parimenti inammissibile è l'ultimo motivo in punto di denegata concessione delle circostanze attenuanti generiche, richiamate le considerazioni già svolte in linea generale nel punto 9) del considerato in diritto ed alla luce della congrua motivazione svolta dal IC distrettuale a pagina 487 della sentenza. 39. E' inammissibile anche il ricorso presentato dall'Avv. NE Regine nell'interesse di LI NN, condannato in primo e secondo grado per partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo 1). 39.1. E' inammissibile in quanto generico il motivo concernente la violazione di legge processuale per l'omessa valutazione delle deduzioni rassegnate nella memoria che il ricorrente asserisce di avere versato agli atti. Ed invero, il ricorrente non ha esplicitato quali 54 circostanze i decidenti di merito avrebbero omesso di delibare e dunque quale sia la rilevanza delle deduzioni ai fini della decisione assunta, impedendo a questa Corte di vagliare l'effettività della denunciata lacuna argomentativa, ribadito quanto già osservato nel punto 8) del considerato in diritto. Non può omettersi di porre in rilievo come l'imputato, all'udienza del 12 giugno 2013, abbia rinunciato ai motivi tendenti all'assoluzione (v. pagina 488 della sentenza), di tal che la specificazione delle circostanze dedotte nell'atto e non delibate dalla Corte risulta a maggior ragione essenziale al fine di comprendere la rilevanza delle deduzioni esposte nella memoria difensiva, potendo in effetti non essere state valutate dal Collegio di merito in quanto assorbite dall'opzione processuale compiuta dall'imputato. 39.2. Motivo non consentito in questa Sede è anche il secondo profilo di doglianza afferente alla mancata applicazione dell'istituto della continuazione fra il tentato omicidio in danno dell'imprenditore di Rione Terra delitto per il quale il ricorrente è stato condannato in via definitiva -, e la partecipazione all'associazione di stampo mafioso. La Corte ha invero motivato attentamente sulla specifica deduzione mossa nell'atto d'appello ed ha posto in rilievo, con considerazioni congrue in quanto aderenti alle risultanze di fatto e conformi alla costante giurisprudenza di legittimità - come il delitto costituisse evento imprevedibile nella logica del gruppo, risultando ancor più accidentale l'azione di fuoco a seguito del rifiuto opposto dall'imprenditore al richiesto pagamento della "tangente" (v. pagina 490 della sentenza impugnata). Le considerazioni sviluppate dalla Corte campana risultano perfettamente aderenti a principi ermeneutici consolidati, secondo i quali non è configurabile la continuazione tra il reato associativo e quei reati fine che, pur rientrando nell'ambito delle attività del sodalizio criminoso ed essendo finalizzati al rafforzamento del medesimo, non erano programmabili ab origine perché legati a circostanze ed eventi contingenti ed occasionali o, comunque, non immaginabili al momento iniziale dell'associazione stessa (fattispecie in tema di rapporti tra associazione per delinquere di tipo mafioso e tentato omicidio aggravato ex art. 7 del D.L. n. 152 del 1991) (v. da ultimo, Sez. 6, n. 13085 del 03/10/2013 - dep. 20/03/2014, Amato e altri, Rv. 259481; Sez. 1, n. 13609 del 22/03/2011 - dep. 05/04/2011, Bosti, Rv. 249930). Né v'è spazio per valutare in questa Sede l'eccepita disparità trattamento rispetto a De LI CO, in quanto poggiata su argomentazione in fatto, comunque insuscettibili di scalfire la tenuta logica del ragionamento svolto dalla Corte a sostegno del mancato riconoscimento ad LI NN dell'istituto de quo. 40. Va rigettato il ricorso presentato dall'Avv. NE Regine per la posizione di FF EP, condannato, dopo essere stato assolto in primo grado, per partecipazione ad associazione finalizzata ad attività di narcotraffico di cui al capo 18). 40.1. Come si è già in relazione ad per altre posizioni, è inammissibile per genericità il motivo concernente l'omessa valutazione delle deduzioni rassegnate nella memoria depositata agli atti, là dove il ricorrente non ha circostanziato le circostanze che i decidenti di merito 55 ه م avrebbero omesso di delibare così da consentire a questo IC di apprezzare la dedotta lacuna, ribadito quanto già osservato nel punto 8) del considerato in diritto. 40.2. Sono, d'altra parte, infondate le deduzioni concernenti l'affermazione della penale responsabilità in ordine al reato di cui all'art. 74 d.P.R. n. 309/1990. Le censure mosse nel ricorso investono in effetti il merito del giudizio espresso dalla Corte, la quale - in ossequio ai requisiti necessari per argomentare il ribaltamento del proscioglimento in primo grado definiti dalla giurisprudenza di questa Corte (in relazione ai quali si rinvia al punto 4 del considerato in diritto) - ha passato in rassegna i plurimi elementi a carico del ricorrente e dunque argomentato la diversa valutazione in merito allo stabile inserimento di FF EP nella compagine associativa finalizzata all'attività di narcotraffico, confrontandosi con le considerazioni di segno opposto sviluppate al riguardo dal decidente - - di primo grado ed esplicitando le ragioni per le quali il diverso apprezzamento sia l'unico plausibile. Il Collegio di merito ha, in particolare, rilevato come dalle convergenti dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia De LI CO, TA NN e MO OS emerga in modo certo la stabile partecipazione dell'imputato all'organizzazione criminosa dedita al traffico di stupefacenti e collegata al clan camorristico, quale gestore della piazza di spaccio del rione Toiano;
si è poi soffermato sull'aspetto concernente l'esatta identificazione del ricorrente, rilevando con considerazioni immuni da vizi logici come nonostante la - confusione fra i nomi dei fratelli operata dal collaboratore TA -, l'individuazione dell'imputato non sia revocabile in dubbio sulla scorta di molteplici risultanze di indagini e, soprattutto delle intercettazioni, nonché del fatto che era proprio l'imputato ad essere "gambizzato" dai PA in data 15 agosto 2008 (v. pagine 492 e seguenti ed in particolare pagina 496 e 497 della sentenza). 41. E' inammissibile il ricorso presentato dall'Avv. NE Regine nell'interesse del difeso FF AO, condannato con cd. doppia conforme per partecipazione ad associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico sub capo 18). 41.1. Va ribadita l'inammissibilità del motivo concernente l'omessa valutazione delle deduzioni rassegnate nella memoria depositata agli atti: come si è già sopra notato in relazione ad altri ricorsi, la difesa del FF non ha invero specificato le deduzioni trascurate dalla Corte d'appello, di tal che non è possibile apprezzare la fondatezza del denunciato vizio, richiamate le considerazioni già svolte sub punto 8) del considerato in diritto. 41.2. Inammissibili sono anche le ulteriori doglianze: oltre a riprodurre le censure già mosse con l'atto d'appello ed a non confrontarsi con l'iter argomentativo della sentenza impugnata, le deduzioni si dispiegano tutte sul piano del fatto là dove sono volte a sollecitare una diversa valutazione delle emergenze probatorie in punto di valutazione delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e delle risultanze delle intercettazioni. Scevra da vizi logico argomentativi ictu oculi percepibili è, d'altra parte, la motivazione della decisione impugnata, nella parte in cui il Collegio di merito sollecitato dalle deduzioni - mosse nell'atto d'appello ha posto in evidenza (nelle pagine 500 e seguenti) come le - 56 _ dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia De LI CO, TT ON e TA NN siano puntuali e riscontrate dagli accertamenti effettuati dai Carabinieri in merito alle modalità dell'agguato a De VI NN ed ha quindi ripercorso, convalidandola -pure alla luce dei rilievi difensivi -, la lettura data dal primo grado del colloquio telefonico fra l'imputato e TA LI (v. pagine 502 e seguenti). 42. Il ricorso dall'Avv. IM RC nell'interesse di NO NA è inammissibile. 42.1. E' inammissibile il primo motivo di ricorso con il quale si denuncia il vizio di motivazione in punto di penale responsabilità dell'imputato per il reato di partecipazione ad associazione mafiosa sub capo 1). Con tale motivo il ricorrente riproduce nella sostanza le medesime doglianze già sottoposte al vaglio del Collegio d'appello e pertanto non si confronta con le puntuali risposte fornite dal IC a quo sul punto, richiamate al riguardo le considerazioni svolte in linea generale sub punto 6 del considerato in diritto. Ad ogni modo, la motivazione sviluppata dalla Corte territoriale nel validare la condanna pronunciata in primo grado si appalesa incensurabile in questa Sede, in quanto sorretta da considerazioni aderenti alle risultanze degli atti e conformi a ragionevolezza. I decidenti di merito hanno invero ripercorso le emergenze probatorie poste a fondamento del giudizio di responsabilità (controlli di P.G., dichiarazioni di RN TI, il coinvolgimento dell'imputato in numerose estorsioni;
v. pagine 519 e seguenti) ed, in risposta alla specifica deduzione mossa nell'appello, si sono soffermati sul tema dell'identificazione del NO nella persona chiamata "DU" nel corso dell'intercettazione ambientale in carcere tra GE VA e i suoi familiari (da cui si evince che detto DU era il referente dell'organizzazione per la consegna delle somme per il mantenimento dei carcerati e dei loro familiari, le cd. "mesate"), valorizzando al riguardo i rapporti fra NO e GE VA, la frequentazione del primo della fazione dei "Quartesi", le emergenze di ulteriori captazioni ed i rapporti decennali fra il ricorrente ed RI GI nonché le dichiarazioni rese dai collaboratori di giustizia TT ON, De LI CO e TA NN (v. pagine 557 e seguenti). Nè il ragionamento seguito dalla Corte territoriale può ritenersi minato dal fatto che, in altra decisione della medesima Corte partenopea, si sia pervenuti ad una valutazione divergente in merito all'identificazione del "DU", in quanto i due giudizi di merito, in quanto celebrati in tempi diversi, si fondano su piattaforme probatorie eterogenee, di tal che costituisce evenienza processualmente fisiologica che siano sfociati in esiti decisori difformi. 42.2. Inammissibile per genericità è la dedotta violazione di legge penale in relazione alla ritenuta recidiva. Per un verso, secondo il principio espresso da questo IC di legittimità, l'esclusione della recidiva sulla base di condanne a pene estinte ad ogni effetto penale deve formare oggetto di espressa deduzione nell'atto di impugnazione, non potendo essere rilevata di ufficio dal giudice di appello ex art. 597, comma 5, cod. proc. pen. (Sez. 5, n. 7309 del 17/12/2014 - dep. 18/02/2015, Pusceddu, Rv. 262744). A tale riguardo, mette conto rilevare come 57 nell'appello il ricorrente si fosse limitato a sollecitare genericamente l'esclusione della recidiva, senza meglio specificare le ragioni per le quali il decidente d'appello avrebbe dovuto procedere in tale senso. Per altro verso, l'eccezione in parola risulta generica anche sotto diverso profilo, laddove non vengono forniti a questo IC di legittimità, né risultano evincibili dal fascicolo processuale, gli elementi sulla scorta dei quali poter verificare l'erroneità delle valutazioni espresse al riguardo alla Corte distrettuale. 43. Va dichiarata l'inammissibilità anche del ricorso presentato dall'Avv. Diego Di Bonito nell'interesse di AS RA, condannata per partecipazione ad associazione camorristica di cui al capo 1) in primo e secondo grado. 43.1. Le censure mosse col primo motivo di ricorso, afferente alla contestazione del giudizio di penale responsabilità dell'imputata, non sono deducibili in questa Sede, dal momento che l'imputata, all'udienza del 28 maggio 2013 del giudizio d'appello, ha ammesso gli addebiti ed ha rinunciato ai motivi tendenti all'assoluzione (v. pagina 562 della sentenza in verifica), di tal che si tratta di motivo in effetti non dedotto in appello ed inammissibile ai sensi dell'art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 43.2. E' inammissibile anche il secondo motivo dedotto nel ricorso presentato a favore della medesima AS RA dal secondo difensore Avv. ON Abet, con il quale si è contestata la denegata applicazione delle circostanze attenuanti generiche con giudizio di prevalenza sulle contestate aggravanti. Trattasi invero di motivo in fatto a fronte di una motivazione congrua (v. pagina 563), nella parte in cui la Corte distrettuale ha riconosciuto le invocate circostanze generiche in considerazione delle intenzioni di ravvedimento manifestate dall'imputata con la rinuncia a perorare la causa della propria estraneità ai fatti e, nel contempo, ha dato atto della tardività di tale ripensamento, così giustificando implicitamente il riconoscimento del beneficio in soli termini di equivalenza rispetto alla contestata aggravante dell'associazione armata, richiamate sul punto le considerazioni svolte in linea generale nel paragrafo 9) del considerato in diritto. 44. E' da rigettare il ricorso presentato, con separati atti dall'Avv. Diego Di Bonito e dall'Avv. ON Abet, nell'interesse di PA IO, condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso sub capo 1) e per la violazione della legge sulle armi e ricettazione di cui ai capi 49) e 50), con cd. doppia conforme, e per lesioni personali aggravate dall'art. 7 L. n. 203/1991 e per la violazione della legge sulle armi di cui ai capi 42) e 43), dopo essere stato assolto in primo grado. 44.1. E' inammissibile il motivo col quale si sono eccepiti la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello del P.M. (motivo sub punto 31.4. del ritenuto in fatto). Ribadito quanto già osservato sub punto 3) del considerato in diritto, il motivo si appalesa palesemente infondato, laddove, nelle pagine 28 e seguenti dell'atto d'appello del pubblico 58 CAB ministero, venivano puntualmente indicate le ragioni di critica avverso la sentenza assolutoria di primo grado ed esposti i motivi per i quali tale giudizio dovesse essere rivisto. Come si è già notato nel paragrafo 3), non rileva il fatto che la Corte non si sia pronunciata espressamente sul punto, in quanto l'eccezione era ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, di tal che l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157). 44.2. Sono destituite di fondamento le doglianze mosse con riferimento all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 42) e 43), oggetto di ribaltamento in appello (motivo comune ad entrambi gli atti di ricorso sub punti 31.1 e 31.5. del ritenuto in fatto). Al riguardo, richiamati i principi già esposti sub punto 4) del considerato in diritto, va posto in rilievo come, per un verso, le deduzioni sviluppate in entrambi i ricorsi siano connotate da estrema genericità; per altro verso, come il IC a quo, nelle pagine 565 e seguenti, abbia comunque argomentato la riforma del giudizio liberatorio di primo grado sulla scorta di una puntuale e globale valutazione delle diverse emergenze probatorie concernenti la "gambizzazione" di FF EP, esplicitando con argomentazioni convincenti le ragioni per le quali non vi siano spazi per ipotesi alternative, e dunque sulla scorta di considerazioni conformi ai principi espressi da questo IC di legittimità in tema di motivazione cd. "rafforzata". Il IC di secondo grado ha invero sottoposto ad un rigoroso vaglio le dichiarazioni rese a s.i.t. dalla persona offesa FF EP, le dichiarazioni del collaboratore di giustizia De LI CO e le risultanze delle intercettazioni in - particolare, nell'ambientale riportata nelle pagine 566 e seguenti della sentenza, nella quale veniva ripercorsa la dinamica dell'agguato -;ha quindi concluso come, sulla scorta del delineato compendio probatorio, debba ritenersi provata in termini di certezza la responsabilità di PA IO nella vicenda in oggetto (che aveva accompagnato in moto ON AE, materiale esecutore della sparatoria), con considerazioni che si appalesano scevre da vizi logico giuridici scrutinabili in questa Sede. 44.3. Tutti in fatto e dunque non coltivabili col ricorso per cassazione i rilievi critici - mossi in relazione alla valutazione operata dai Giudici della cognizione del compendio probatorio in relazione ai delitti di cui capi 42) e 43) (motivo sub punto 31.6. del ritenuto in fatto), là dove come si è appena notato la Corte territoriale ha comunque argomentato la - ricostruzione dei fatti e soprattutto l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni in modo puntuale, aderente alle risultanze probatorie e conforme a logica, pertanto con una motivazione insindacabile nel giudizio di legittimità. 44.4. E' inammissibile anche il motivo di ricorso, con quale si sono eccepiti la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità espresso a carico del PA per il reato associativo (al punto 31.2. del ritenuto in fatto). Ed invero, all'udienza del 28 maggio 2013 del giudizio d'appello, l'imputato ha ammesso gli 59 Ав addebiti e rinunciato ai motivi tendenti all'assoluzione (v. pagina 573 della sentenza in verifica), sicchè le censure de quibus non sono deducibili in questa Sede in quanto estranee al devolutum ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. 44.5. Parimenti inammissibili sono le deduzioni concernenti la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (motivo 31.3. del ritenuto in fatto), richiamate le osservazioni del paragrafo 9) del considerato in diritto e stante la puntuale e dunque insindacabile - - motivazione sviluppata sul punto dalla Corte territoriale (v. pagina 573) 45. Va rigettato anche il ricorso, presentato con separati atti dagli Avv.ti Diego Di Bonito e ON Abet, nell'interesse di PA OC, condannato con cd. doppia conforme per partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso sub capo 1) e per partecipazione ad associazione finalizzata al narcotraffico sub capo 18), per tentata estorsione sub capo 46) e detenzione e porto d'armi sub capo 49), e condannato a seguito di riforma del giudizio assolutorio di primo grado, per lesioni personali aggravate dall'art. 7 L. n. 203/1991 e per violazione della legge sulle armi di cui ai capi 42) e 43). 45.1. E' inammissibile il motivo col quale si sono eccepiti la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello del P.M. (motivo sub punto 32.4. del ritenuto in fatto), richiamate le osservazioni sub punto 3) del considerato in diritto e le argomentazioni appena svolte in relazione alla omologa posizione di PA IO. 45.2. Prive di fondamento sono le doglianze afferenti alla condanna pronunciata in merito ai delitti sub capi 42) e 43) (motivi riportati ai punti 32.1. e 32.6. del ritenuto in fatto). Richiamati i principi già esposti sub punto 4) del considerato in diritto, va posto in rilievo come, per un verso, le deduzioni sviluppate in entrambi i ricorsi siano connotate da estrema genericità; per altro verso, come il IC a quo, nelle pagine 574 e seguenti, abbia comunque argomentato la riforma del giudizio liberatorio di primo grado sulla scorta di una puntuale e globale valutazione delle diverse emergenze probatorie concernenti la "gambizzazione" di FF EP, esplicitando con argomentazioni convincenti le ragioni per le quali non vi siano spazi per ipotesi alternative, e dunque sulla scorta di considerazioni conformi ai principi espressi da questo IC di legittimità in tema di motivazione cd. "rafforzata". Risulta pertanto non sindacabile in questa Sede, in quanto sorretta da argomentazioni puntuali e conformi a ragionevolezza, la parte della motivazione nella quale la Corte d'appello ha vagliato in modo rigoroso il contenuto dell'intercettazione ambientale in carcere del 16 agosto 2008, nella quale il detenuto PA OC veniva informato dalla moglie AS della dinamica dell'agguato a FF EP (v. pagine 576 e seguenti) ed dunque ha concluso come risulti dimostrato in termini di certezza il ruolo di PA OC di mandante dell'attentato, e ciò secondo il significato reso "palese ed evidente" dalle espressioni utilizzate ("allora, dunque PÀ (VA, n.d.e.) sta facendo come dico io!?" "hai visto che si fa come dico io", cui la donna rispondeva "quello i consigli tuoi li sta a sentire"). 6 060 AB -45.3. Tutti in fatto e dunque non coltivabili col ricorso per cassazione rilievi critici mossi in relazione alla valutazione operata dai Giudici della cognizione del compendio probatorio in relazione ai delitti di cui capi 42) e 43) (motivo sub punto 32.7. del ritenuto in fatto), là dove come si è appena notato - la Corte territoriale ha comunque argomentato la ricostruzione dei fatti e soprattutto l'interpretazione del contenuto delle intercettazioni in modo puntuale, aderente alle risultanze probatorie e conforme a logica, pertanto con una motivazione insindacabile nel giudizio di legittimità. 45.4. Sono inammissibili i motivo di ricorso, con i quali si sono eccepiti la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità espresso a carico del PA per i reati associativi sub capi 1) e 18) (punti 32.2. e 32.3. del ritenuto in fatto). Ed invero, all'udienza del 28 maggio 2013 del giudizio d'appello, l'imputato ha ammesso gli addebiti e rinunciato ai motivi tendenti all'assoluzione (v. pagina 581 della sentenza in verifica), sicchè le censure de quibus non sono deducibili in questa Sede in quanto estranee al devolutum ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il tema della legittimità del concorso tra le contestazioni associative è stato affrontato dal IC a quo con motivazione congrua e conforme al consolidato insegnamento di questa Corte (v. pagine 61 e seguenti), richiamato quanto già notato in linea generale nel paragrafo 5) del considerato in diritto. 45.5. E' infine inammissibile anche l'ultimo motivo concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (motivo 32.4. del ritenuto in fatto), richiamate le osservazioni del paragrafo 9) del considerato in diritto e stante la puntuale - e dunque insindacabile - motivazione sviluppata sul punto dalla Corte territoriale (v. pagina 588). 46. A conclusioni analoghe si deve pervenire con riguardo ai ricorsi presentati dagli Avv.ti Diego Di Bonito e ON Abet in riferimento alla posizione di PA VA. Giova rammentare che PA VA è stato condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso sub capo 1), per partecipazione ad associazione finalizzata ad attività di narcotraffico sub capo 18) e per tentata estorsione sub capo 46) con cd. doppia conforme, mentre è stato condannato per le lesioni personali aggravate dall'art. 7 L. n. 203/1991 e per la violazione della legge sulle armi di cui ai capi 42) e 43) e per l'estorsione sub capo 48), dopo essere stato assolto in primo grado. 46.1. E' inammissibile il motivo col quale si sono eccepiti la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen. per omessa declaratoria di inammissibilità dell'appello del P.M. (motivo sub punto 33.5. del ritenuto in fatto), richiamate le osservazioni sub punto 3) del considerato in diritto e le argomentazioni appena svolte in relazione alla omologa posizione di PA IO. 46.2. Sono infondate le deduzioni che concernono l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per i reati di cui ai capi 42), 43) e 48), in riforma della decisione assolutoria di primo grado (motivi sub 31.1, 33.6., 33.7. e 33.8 del ritenuto in fatto). 61 BB Ribadito quanto si è già sopra notato in linea generale nel paragrafo 4) del considerato in diritto, va posto in rilievo come, per un verso, le doglianze mosse in entrambi i ricorsi siano connotate da estrema genericità; per altro verso, come il IC a quo abbia comunque argomentato la riforma del giudizio liberatorio di primo grado sulla scorta di una puntuale e globale valutazione delle diverse emergenze probatorie gli episodi oggetto di contestazione, esplicitando con argomentazioni convincenti le ragioni per le quali non vi siano spazi per ipotesi alternative, e dunque sulla scorta di considerazioni conformi ai principi espressi da questo IC di legittimità in tema di motivazione cd. "rafforzata". Quanto alla "gambizzazione” di FF EP, va rilevato che come si è già sopra osservato in merito alla posizione di PA IO e OC -, la Corte partenopea ha riformato il giudizio assolutorio di primo grado sottoponendo ad un attento vaglio il materiale : probatorio acquisito agli atti, costituito dall'intercettazione ambientale in carcere del 16 agosto 2008, nella quale PA OC delineava il ruolo di mandante in capo al medesimo ed al padre (id est PA VA), dal contenuto di alcune intercettazioni telefoniche, dalle dichiarazioni del collaboratore De LI CO nonché dalle captazioni dei colloqui del detenuto DU OS che addebitava l'episodio alla famiglia PA (v. pagine 590 e seguenti). A fronte di un siffatto apparato argomentativo, rigoroso e coerente a logica, non vi sono pertanto spazi per un sindacato nella sede di legittimità. 46.3. Ad analoghe conclusioni si deve pervenire quanto all'estorsione di cui al capo 48), atteso che i generici rilievi critici mossi dai due patroni nel ricorso proposto avverso la sentenza non scalfiscono la tenuta logico giuridica della motivazione del decisione impugnata: risulta invero conforme a logica e diritto lo snodo della motivazione nel quale la Corte ha ritenuto integrato il delitto di estorsione nei confronti dei gestori del ristorante "da Bobò", alla luce delle dichiarazioni rese dalle vittime BR EP e BR NE, della chiamata del collaboratore De LI CO e dell'elenco del SS in merito alle persone sottoposte al pagamento del pizzo, fra cui v'era anche l'esercizio commerciale in oggetto ("Pozzuoli Peppe Bobo") quanto al capo 48) (v. pagine 593 e seguenti). Corrette sono del resto le considerazioni svolte in punto di diritto dal giudice napoletano, nella parte in cui a correzione della contraria, e certamente errata in diritto, decisione di primo grado sul punto - ha riconosciuto carattere intimidatorio alle "ordinazioni" compiute da PA VA presso i ristoranti ove l'imputato ed altri soggetti legati all'ambiente malavitoso erano soliti consumare pasti senza pagare i corrispettivi. Ed invero, come questa Suprema Corte ha avuto modo di affermare in diverse pronunce, la minaccia costitutiva del delitto di estorsione, oltre ad essere palese ed esplicita, può essere manifestata anche in maniera implicita ed indiretta, essendo solo necessario che sia idonea ad incutere timore ed a coartare la volontà del soggetto passivo, in relazione alle circostanze concrete, alla personalità dell'agente, alle condizioni soggettive della vittima e alle condizioni ambientali in cui questa opera (Sez. 2, n. 19724 del 20/05/2010 - dep. 25/05/2010, Pmt in proc. Pistolesi, Rv. 247117). Ancora, si è chiarito come il delitto in oggetto possa realizzarsi 62 Off anche nella forma della cd. estorsione "ambientale", id est quella particolare forma di estorsione che viene perpetrata da soggetti notoriamente inseriti in pericolosi gruppi criminali che spadroneggiano in un determinato territorio e che è immediatamente percepita dagli abitanti di quella zona come concreta e di certa attuazione, stante la forza criminale dell'associazione di appartenenza del soggetto agente, quand'anche attuata con linguaggio e gesti criptici, a condizione che questi siano idonei ad incutere timore e a coartare la volontà della vittima (Sez. 2, n. 53652 del 10/12/2014 - dep. 23/12/2014, Bonasorta Rv. 261632; Sez. 2, n. 2833 del 27/09/2012 - dep. 18/01/2013, P.C. A., Rv. 254297 Di tali consolidati principi ha fatto buon governo il Collegio di merito nel caso di specie. Risponde infatti ad una ragionevole e, pertanto, condivisibile massima d'esperienza che la reiterata richiesta di pasti da asporto, senza mai pagare i corrispettivi, da parte di soggetti notoriamente appartenenti a contesti di criminalità organizzata renda tali ordinazioni connotate da un chiaro, seppur implicito, carattere intimidatorio, ponendo il titolare del ristorante nella : condizione di non poter opporre un rifiuto alle consumazioni richieste né rivendicare il pagamento di quanto servito. Né - come congruamente rilevato anche dal IC d'appello - tale conclusione può ritenersi scalfita dalla circostanza che, in un'occasione, PA VA manifestasse l'intenzione di pagare il conto, atteso che a tale dichiarazione non era, in effetti, mai seguita nessuna dazione di denaro. 46.4. Come correttamente posto in luce il Collegio napoletano, non può essere valutato come elemento probatorio a discolpa il fatto che il titolare del ristorante abbia negato di avere pagato il pizzo agli uomini della criminalità organizzata. Risponde infatti ad un dato di comune esperienza che il soggetto passivo di un delitto connotato da intimidazione (come appunto l'estorsione), posto in essere dai membri di un'associazione di stampo mafioso, per di più nello stesso contesto territoriale in cui l'organizzazione criminale sia stabilmente radicata, possa : essere reticente su aspetti fondamentali della vicenda di cui sia vittima, rappresentando tale contegno omertoso un effetto diretto e naturale della forza d'intimidazione dispiegata dalla societas e delle stesse modalità esecutive della condotta. 46.5. Sono inammissibili i motivo di ricorso, con i quali si sono eccepiti la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità espresso a carico del PA per i reati associativi sub capi 1) e 18) (punti 33.2. e 33.3. del ritenuto in fatto). Ed invero, all'udienza del 28 maggio 2013 del giudizio d'appello, l'imputato ha ammesso gli addebiti e rinunciato ai motivi tendenti all'assoluzione (v. pagina 601 della sentenza in verifica), sicchè le censure de quibus non sono deducibili in questa Sede in quanto estranee al devolutum ex art. 606, comma 3, cod. proc. pen. Il tema della legittimità del concorso tra le contestazioni associative è stato affrontato dal IC a quo con motivazione congrua e conforme al consolidato insegnamento di questa Corte (v. pagine 61 e seguenti), richiamato quanto già notato in linea generale nel paragrafo 5) del considerato in diritto. 63 46.6. E' infine inammissibile anche l'ultimo motivo concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche (motivo 33.4. del ritenuto in fatto), richiamate le osservazioni del paragrafo 9) del considerato in diritto e stante la puntuale e dunque insindacabile - motivazione sviluppata sul punto dalla Corte territoriale (v. pagina 607). 47. Va di contro accolto il ricorso presentato, con separati atti, dagli Avv.ti OS Marsico e ON Abet, nell'interesse di BO CO, condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso sub capo 1) dopo essere stato assolto in primo grado. 47.1. E' inammissibile il motivo col quale si sono eccepiti la violazione di legge processuale ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 591 e 593 cod. proc. pen. per omessa declaratoria della inammissibilità dell'appello del P.M. (primo motivo del ricorso dell'Avv. Abet). Ribadito quanto già osservato sub punto 3) del considerato in diritto, il motivo si appalesa palesemente infondato, laddove, nelle pagine 19 e seguenti dell'atto d'appello del pubblico ministero, sono state puntualmente indicate le ragioni di critica avverso la sentenza assolutoria di primo grado ed esposti i motivi per i quali tale giudizio dovesse essere rivisto. Come si è già notato nel paragrafo 3), non rileva il fatto che la Corte non si sia pronunciata espressamente sul punto, in quanto l'eccezione era ab origine inammissibile per manifesta infondatezza, di tal che l'eventuale accoglimento della doglianza non sortirebbe alcun esito favorevole in sede di giudizio di rinvio (Sez. 2, n. 10173 del 16/12/2014 - dep. 11/03/2015, Bianchetti, Rv. 263157). 47.2. Sono invece fondati i motivi con i quali entrambi i patroni del BO hanno : denunciato la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione al giudizio di penale responsabilità per il delitto di partecipazione ad associazione per delinquere di stampo mafioso sub capo 1), in riforma del giudizio liberatorio di primo grado. Giova premettere come il GU avesse mandato assolto BO da tale imputazione rilevando che, stante il perdurante stato detentivo dell'imputato a partire dal 2003, la permanenza del pactum sceleris con il clan LO DU non potesse ritenersi provata sulla scorta delle dichiarazioni rese il 19 gennaio 2009 dal collaboratore di giustizia De LI CO (il quale aveva riferito che BO, nonostante la restrizione, veniva costantemente informato dell'attività del sodalizio e continuava dal carcere a dare istruzioni e manforte al gruppo criminale), in assenza di un riscontro esterno individualizzante, non potendosi ritenere tale il manoscritto rinvenuto in data 12 dicembre 2006 nell'abitazione di RO VA (cognato di RO VA, esponente di spicco del gruppo camorristico facente capo ai LO), da cui emergeva il pagamento della somma di "19.000" a favore di "CO", tuttavia non identificabile in modo certo nell'imputato. Orbene, la Corte territoriale è pervenuta ad un giudizio di colpevolezza sulla base di questo stesso compendio probatorio, operando una valutazione opposta in merito alla identificazione del "CO" nel BO e, quindi, circa la valenza di tale documento quale elemento esterno di natura individualizzante. 64 ম 47.3. Va premesso che, come questa Corte ha già avuto modo di chiarire, un'organizzazione criminale di tipo mafioso richiede ai partecipi la loro definitiva adesione fino a quando non abiurino o vengano a morte, sicchè la perdurante appartenenza al gruppo di persone della quale sia provata l'affiliazione può essere correttamente ritenuta in qualunque momento, se manchi la notizia di una sua intervenuta dissociazione, anche in assenza della prova di condotte attualmente riferibili al fenomeno associativo, ed anche nel caso di arresto e di condanna;
tuttavia, poiché la condotta di partecipazione ad una associazione per delinquere non consiste della sola affectio societatis, in caso di stabile isolamento dell'interessato dal gruppo (in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità) occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se a carattere solo morale (come ad esempio attraverso manifestazioni di solidarietà rivolte all'esterno del carcere) (Sez. 6, n. 6262 del 17/01/2003 - dep. 07/02/2003, Agate e altri, Rv. 227710; Sez. 2, n. 6819 del 31/01/2013 dep. 12/02/2013, Fusco Rv. 254503). Pertanto, perché si possa legittimamente affermare, al di là di ogni ragionevole dubbio, l'intraneità nella societas di un soggetto che sia sottoposto ad uno stabile isolamento dal gruppo in forza di detenzione prolungata e senza soluzione di continuità, occorre la prova della permanenza di un contributo oggettivamente apprezzabile alla vita ed all'organizzazione del gruppo stesso, anche se solo a carattere morale. Da tali condivisibili principi discende che l'affermazione della permanenza del BO CO nel gruppo criminale nonostante il lungo periodo di restrizione carceraria, fra l'altro in regime ex art. 41-bis Ord. Penit., presupponeva l'acquisizione di una prova certa della perdurante intraneità del prevenuto in seno alla consorteria, prova certa che nel percorso logico-argomentativo seguito dalla Corte territoriale non risulta, di contro, adeguatamente supportata. 47.4. In linea generale va rilevato che, come già sopra osservato nel paragrafo 4) del considerato in diritto, allorchè riconosca la responsabilità penale dell'imputato negata in primo grado, in ossequio al principio dell'oltre ogni ragionevole dubbio, il decidente di secondo grado non può limitarsi ad una mera rilettura dello stesso materiale probatorio e dunque alla sostituzione delle valutazioni sottese alla decisione impugnata con le proprie, ma - ponendosi in diretto confronto con i passaggi argomentativi sviluppati nel provvedimento gravato - deve evidenziare gli errori giuridici o logico argomentativi - del ragionamento seguito dal primo giudice ed esplicitare le ragioni per le quali non siano sostenibili ipotesi dotate di razionalità e plausibilità diverse da quella recepita nel proprio pronunciamento, secondo il canone di giudizio dellal di là di ogni ragionevole dubbio" codificato nel comma 1 dell'art. 533 cod. proc. pen. • Di tali principi non ha fatto buon governo il decidente d'appello là dove si è limitato a rivalutare un'identica piattaforma probatoria senza esplicitare in modo adeguato le ragioni per le quali il manoscritto rinvenuto presso l'abitazione di RO VA possa assumere 65 valore determinante a riscontro delle dichiarazioni accusatorie del collaboratore di giustizia De LI CO (v. pagine 610 e seguenti). Ed invero, nel pervenire ad un giudizio sul punto opposto a quello del primo decidente di merito, il Collegio d'appello ha ritenuto provata l'identificazione del "CO" nell'imputato, sul presupposto che nell'ala dei "Quartesi" nessuno aveva quel nome, e da tale identificazione ha fatto discendere l'erogazione all'imputato, da parte del clan di appartenenza, dello stipendio mensile di 19.000 euro e, quindi, la dimostrazione della posizione verticistica ricoperta da costui. Se può condividersi - in quanto rispondente ad un dato d'esperienza ormai acquisito nella prassi giudiziaria - quanto affermato dalla Corte in merito al fatto che il versamento periodico di un assegno da parte del clan ad un detenuto ed alla sua famiglia costituisce un chiaro elemento sintomatico dell'affiliazione del ristretto alla medesima societas sceleris, altrettanto non può dirsi per la valutazione espressa in punto di identificazione dell'imputato. La circostanza che nessuno fra gli appartenenti all'ala dei Quartesi salvo BO si chiamasse "CO" - ammesso che risponda all'effettività storica e non ad una non compiuta ricognizione probatoria sul punto - può costituire solo un indizio, ma non una prova certa dell'individuazione dell'imputato in tale soggetto, considerata anche la notevole diffusione di tale nome proprio, soprattutto al Sud d'Italia, e la possibilità che altri, con diverso nome di battesimo, fosse così soprannominato. Ciò tanto più considerato che proprio sul tema della identificazione del BO nel "CO" indicato nel manoscritto rinvenuto presso l'abitazione del RO si era incentrato il proscioglimento in primo grado, di tal che il ribaltamento del giudizio liberatorio avrebbe imposto una motivazione "rafforzata", conforme al criterio dell'"al di là di ogni ragionevole dubbio”, e non una conclusione sbrigativa e nella sostanza apodittica. La sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio ad altra Sezione della Corte d'appello di Napoli per un nuovo giudizio: il giudice di rinvio dovrà, in particolare, attentamente argomentare in merito alla possibilità di individuare l'imputato nel "CO" riportato nel manoscritto rinvenuto presso l'abitazione del RO e dunque sulla idoneità di tale documento a fungere da elemento di riscontro individualizzante alle dichiarazioni del collaboratore di giustizia. 47.4. Sulla scorta di tale decisum risultano assorbite le ulteriori censure concernenti il ritenuto ruolo apicale nell'associazione, l'omesso riconoscimento della continuazione con la precedente condanna per partecipazione al medesimo sodalizio ed il diniego delle circostanze attenuanti generiche. 48. Va dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Avv. CO De Vita nell'interesse di PA AT, condannato in primo ed in secondo grado per le due violazioni della legge sugli stupefacenti di cui ai capi 22) e 24) della rubrica. 48.1. Con il primo motivo di doglianza il ricorrente si è limitato a censurare l'applicazione della circostanza aggravante prevista dall'art. 7 L. n. 203/1991, già dedotta in appello, senza confrontarsi con le considerazioni sviluppate a risposta sul punto dalla Corte territoriale e, 66 ска soprattutto, limitandosi a riportare i principi affermati, in linea generale, da questo IC di legittimità in materia, senza nessun aggancio specifico e concreto alla posizione dell'imputato. Il che, secondo quanto già espresso in premessa nei paragrafi 6) e 7) del considerato in diritto, rende insanabilmente affetto da inammissibilità il motivo. 48.2. E' inammissibile anche l'altro motivo concernente la mancata applicazione delle circostanze attenuanti generiche, richiamate le osservazioni del paragrafo 9) del considerato in diritto e stante la puntuale ed adeguata - dunque insindacabile - motivazione sviluppata sul punto dalla Corte territoriale a pagina 623 della sentenza impugnata. 49. Il ricorso presentato dall'Avv. NN Cantelli nell'interesse di NG DI è fondato con limitato riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991. Mette conto evidenziare come l'imputata sia stata condannata in primo ed in secondo grado per alcune violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 sub capi 23), 24) e 25), aggravate dall'agevolazione mafiosa. 49.1. Va dichiarato inammissibile il primo motivo, col quale si sono eccepiti la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità dell'imputata per i delitti alla medesima ascritti. : I motivi di ricorso ripropongono le doglianze già dedotte nell'atto d'appello e sulle quali la Corte territoriale si è ampiamente e adeguatamente soffermata e pertanto non si confrontano con la motivazione del provvedimento impugnato (richiamate le considerazioni già sopra svolte sub punto 6) del considerato in diritto). D'altronde, la conferma del giudizio di colpevolezza a carico della NG poggia su di una puntuale valutazione delle emergenze delle investigazioni, segnatamente sul contenuto delle intercettazioni di diverse comunicazioni col marito US CO esponente di spicco - dell'associazione per delinquere finalizzata ad attività di narcotraffico di cui al capo 18) -, sugli esiti delle perquisizioni domiciliari a casa dei fratelli US, sui servizi di osservazione e controllo nonchè sulle dichiarazioni dei collaboratori, quali De LI CO e MO OS (riportate nelle pagine 675 e seguenti in merito alla richiamata posizione del US), di tal che non sono ravvisabili vizi logico argomentativi scrutinabili nel giudizio di legittimità. 49.2. E' infondato il dedotto vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. Al riguardo giova rammentare come, secondo il consolidato insegnamento di questa Corte in tema di sostanze stupefacenti, ai fini della concedibilità o del diniego della circostanza attenuante del fatto di lieve entità di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309 del 1990 (diventata fattispecie autonoma di reato con L. n. 79/2014), il giudice sia tenuto a valutare complessivamente tutti gli elementi normativamente indicati, quindi, sia quelli concernenti l'azione (mezzi, modalità e circostanze della stessa), sia quelli che attengono all'oggetto materiale del reato (quantità e qualità delle sostanze stupefacenti oggetto della condotta criminosa), dovendo conseguentemente escludere il riconoscimento dell'attenuante quando anche uno solo di questi elementi porti ad escludere che la lesione del bene giuridico protetto 67 sia di lieve entità (Sez. 4, n. 6732 del 22/12/2011, P.G. in proc. Sabatino, Rv. 251942; Sez. 3, n. 23945 del 29/04/2015, Xhihani, Rv. 263651). In altri termini, ferma la possibilità di ravvisare la lieve entità del fatto anche in caso di un'attività di spaccio di stupefacenti non occasionale, detta fattispecie non può ravvisarsi quando, nonostante l'esiguità dei singoli quantitativi di droga ceduti, le modalità e le circostanze del fatto impediscano di inquadrare la condotta in termini di modesto disvalore. 49.3. Di tali principi ha fatto corretta applicazione il Collegio d'appello nella parte in cui ha escluso la ravvisabilità dell'invocata fattispecie incriminatrice sulla scorta del volume considerevole dei traffici illeciti, della competenza dimostrata dall'imputata nel trattare lo stupefacente, delle diverse tipologie di droga rinvenuta nell'abitazione coniugale e destinata all'illecito smercio e della disponibilità di strumenti da taglio della sostanza e per il confezionamento delle dosi. La valutazione complessiva delle circostanze obbiettive sopra delineate rende conforme a logica ed a ragionevolezza la conclusione cui sono pervenuti i Giudici napoletani, dal momento che la continuità e sistematicità del commercio di sostanze stupefacenti ed i quantitativi di sostanza complessivamente trattati, fra l'altro di tipologia diversa così da poter fronte a tutte le esigenze della clientela, nonché le evidenziate modalità professionali della condotta si pongono in evidente distonia rispetto alla ratio della lieve entità del fatto, che si ribadisce - si giustifica in presenza di condotte di minor disvalore sociale: le modalità e le circostanze dell'agire, così come ricostruite nel processo di merito, presentano dunque connotati inconciliabili con l'invocata ipotesi lieve, in quanto dimostrativi di un agire teso a favorire la circolazione degli stupefacenti, con conseguente non trascurabile entità della lesione o della messa in pericolo del bene protetto dalla norma incriminatrice, che va appunto riferito all'interesse sociale ad evitare ogni diffusione delle sostanze droganti. 49.4. Sono di contro fondate le censure mosse con riferimento alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991. La Corte d'appello ha fondato la sussistenza dell'aggravante in parola sulla considerazione che l'imputata non potesse non conoscere l'appartenenza del marito alla compagine delinquenziale ed ha pertanto ritenuto provato che ella agisse anche al fine di agevolare con sì fiorente commercio il clan capeggiato da DU AE. Motivazione che nondimeno non può stimarsi adeguata dal momento che, come chiarito nel paragrafo 10) del considerato in diritto, l'elemento circostanziale di cui al citato art. 7 presuppone che l'agire illecito risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale, consapevolezza che di contro non può - stimarsi adeguatamente supportata dal mero ed apodittico argomento logico che la donna "non potesse non sapere" che parte dei proventi dell'illecito smercio erano destinati al clan capeggiato da DU AE. Sul punto, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio. 68 ода 49.5. Va invece respinto l'ultimo motivo concernente la mancata applicazione delle invocate circostanze attenuanti. Richiamate le considerazioni svolte in linea generale nel paragrafo 9) del considerato in diritto, la professionalità nell'agire illecito, la custodia di rilevanti quantità di stupefacenti, fra l'altro nel luogo di dimora dei figli minori, e la mancanza di positivi elementi di giudizio evidenziati dai decidenti di merito costituiscono elementi suscettibili di escludere, secondo una valutazione certamente conforme a ragionevolezza, l'applicazione tanto della circostanza ex art. 62-bis cod. pen., quanto di quella di cui all'art. 114 cod. pen. 50. Al pari fondato con limitato riguardo alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 è il ricorso presentato dall'Avv. NN Cantelli nell'interesse di US CO, condannato per associazione finalizzata a narcotraffico sub capo 18), dopo essere stato assolto in primo grado, e condannato con cd. doppia conforme per le violazioni dell'art. 73 d.P.R. n. 309/1990 di cui ai capi 23), 24) e 25), aggravate ai sensi della norma sopra indicata. 50.1. Va rigettato in quanto infondato il primo motivo di ricorso con il quale si sono eccepiti la violazione di legge penale ed il vizio di motivazione in relazione all'affermazione della penale responsabilità per il reato associativo, per il quale l'imputato era stato assolto in primo grado. Come si è già rilevato nel paragrafo 4) del considerato in diritto, nel nostro ordinamento non è fatto divieto di ribaltare il giudizio assolutorio di primo grado seppure in assenza di nuove acquisizioni probatorie allorquando il IC d'appello si confronti con le valutazioni espresse dal primo giudice e motivi, con considerazioni munite di forza argomentativa superiore, la maggior plausibilità e correttezza giuridica del proprio apprezzamento nel senso della condanna. A tali principi si è attenuto il IC a quo laddove, nel contraddire la decisione assolutoria, ha dato conto del contenuto di diverse intercettazioni, degli esiti della perquisizione domiciliare, dei servizi di osservazione e controllo, delle dichiarazioni assunte a sua insaputa da IA OS (v. pagine 669 e seguenti della sentenza); ha dunque passato in rassegna le dichiarazioni rese dal collaboratore di giustizia De LI e dal collaboratore MO OS (v. pagine 675 e seguenti); ha ricordato gli esiti delle indagini tecniche che facevano emergere in un mese ben 85 cessioni di droga nel rione Toiano e dunque di un intensa attività di narcotraffico che non avrebbe potuto essere svolta senza il benestare dell'associazione capeggiata da DU AE (v. pagine 680 e seguenti); ha quindi evidenziato gli elementi che, pur in presenza di una relativa autonomia e assenza di un vincolo di subordinazione, consentono di affermare che la condotta ascritta al ricorrente fosse un'attività terminale del medesimo sodalizio criminoso (v. pagine 682 e seguenti). La Corte ha infine dato puntuale e congrua risposta alla contestata valenza delle intercettazioni quale elemento di riscontro alle dichiarazioni di De LI CO nonostante la discrasia 69 temporale fra le captazioni e l'epoca cui si riferiscono le propalazioni, non scalfita dalle generiche deduzioni mosse sul punto dal ricorrente (v. pagine 683). 50.2. E' infondato anche il dedotto vizio di motivazione in relazione all'omesso riconoscimento dell'ipotesi di cui all'art. 73, comma 5, d.P.R. n. 309/1990. La Corte ha invero confermato la qualificazione giuridica del fatto ai sensi del comma 1 della norma in oggetto evidenziando come la dimensione notevole del traffico, le modalità professionali e la variegata tipologia di sostanza siano inconciliabili con l'invocata fattispecie. Motivazione che, richiamate le considerazioni appena svolte nei paragrafi 49.2. e 49.3. quanto alla posizione della NG, si appalesa lineare e corretta in diritto e pertanto non censurabile in questa Sede. 50.3. Colgono nel segno le doglianze in merito alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991, là dove la Corte ha sbrigativamente argomentato la consapevolezza del US di favorire l'associazione camorristica con la propria condotta, senza indicare nello specifico sulla scorta di quali elementi si possa ritenere provato il dolo specifico dell'imputato di favorire l'associazione come obiettivo diretto della condotta, come invece richiesto dalla giurisprudenza di questa Corte (Sez. 5, n. 1706 del 12/11/2013 - dep. 16/01/2014, P.G., Barbaro e altro, Rv. 258951). Sul punto, la sentenza impugnata deve pertanto essere annullata con rinvio. 50.4. E' infine inammissibile l'ultima doglianza con la quale il ricorrente ha dedotto la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione agli artt. 133, 62-bis e 114 cod. pen. Richiamate le considerazioni svolte in linea generale nel paragrafo 9) del considerato in diritto, la professionalità nell'agire illecito e la mancanza di positivi elementi di giudizio evidenziati dai decidenti di merito costituiscono elementi suscettibili di escludere, secondo una valutazione certamente conforme a ragionevolezza, l'applicazione tanto della circostanza ex art. 62-bis cod. pen., quanto di quella di cui all'art. 114 cod. pen. 51. E' fondato limitatamente al profilo concernente l'omessa motivazione in punto di continuazione il ricorso presentato dall'Avv. DO De OS nell'interesse di USlillo GI, condannato per partecipazione ad associazione di stampo mafioso di cui al capo 1) con cd. doppia conforme. 51.1. Manifestamente infondato è il primo motivo di doglianza col quale il ricorrente ha eccepito la violazione di legge processuale in relazione all'art. 453 cod. proc. pen., per essere stato il giudizio abbreviato instaurato sulla base di decreto di giudizio immediato viziato, in quanto emesso quando non era ancora intervenuta una decisione irrevocabile sul proposto riesame ex art. 309 cod. proc. pen., richiamate sul punto le considerazioni già svolte in linea generale nel punto 2) del considerato in diritto. 51.2. Inammissibile in quanto insanabilmente generico è il secondo motivo col quale si sono eccepiti la violazione di legge in relazione all'art. 192 cod. proc. pen. e l'omessa motivazione in ordine alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia posti a base del giudizio di penale responsabilità per il reato associativo, ribadito quanto già osservato in linea generale 70 sub punto 7) del considerato in diritto e rilevata la linearità e congruità della valutazione compiuta dalla Corte territoriale con riguardo alle narrazioni dei collaboratori di giustizia ed all'assenza di elementi dimostrativi della rescissione del vincolo associativo da parte dell'imputato (v. pagine 687 e seguenti della sentenza). 51.3. E' invece fondato il motivo dedotto nel ricorso del secondo difensore del USrillo Avv. ON Abet, con quale si sono eccepiti la violazione di legge ed il vizio di motivazione in relazione al mancato riconoscimento della continuazione con i fatti oggetto di una precedente condanna passata in giudicato. Ed invero, sebbene nel verbale dell'udienza del 13 febbraio 2013 risulti annotata una specifica richiesta in tale senso in sede di discussione della difesa dell'imputato, la Corte ha completamente omesso di svolgere dare una qualunque risposta al riguardo. La sentenza deve pertanto essere annullata con rinvio per nuova valutazione sul punto. 51.4. E' invece inammissibile l'ultimo motivo concernente la mancata applicazione delle circostanze di cui all'art. 62-bis cod. pen. Mette conto rilevare come, nel rigettare la richiesta di applicazione di tali circostanze, la Corte, per un verso, abbia valorizzato lo spessore criminale dell'imputato, la sua lunga ed ininterrotta militanza nel gruppo criminale nonché i numerosi e gravi precedenti penali, per altro verso, abbia escluso la ricorrenza di elementi dimostrativi di un sincero ravvedimento, essendo intervenuta la rinuncia a perorare la propria innocenza solo tardivamente a fronte di un poderoso quadro d'accusa (v. pagine 688 e seguente). Nessun vizio logico argomentativo è pertanto ravvisabile nell'apparato argomentativo posto a base della decisione sul punto, avendo il IC d'appello congruamente motivato l'insussistenza di elementi positivamente valutabili ai fini della mitigazione del trattamento sanzionatorio, richiamate le considerazioni sviluppate in linea generale nel paragrafo 9) del considerato in diritto, 52. Il ricorso presentato dall'Avv. ON Alaio nell'interesse di NO NN è fondato con limitato riguardo al motivo concernente la circostanza aggravante ai sensi dell'art. 7 L. n. 203/1991, ritenuta sussistente dalla Corte d'appello, in riforma della decisione impugnata, in relazione al delitto di rapina di cui al capo 16) per il quale l'imputato era stato condannato anche in primo grado. 52.1. E' inammissibile il primo motivo con il quale il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato per il delitto di rapina. Si tratta invero di censure sovrapponibili a quelle già mosse con l'atto d'appello, cui la Corte partenopea ha dato puntuale risposta, e per di più tutte sviluppate in fatto, là dove consistono nella rilettura delle intercettazioni telefoniche. Il motivo è pertanto inammissibile sotto un duplice profilo, richiamate le considerazioni svolte sub punti 6) e 7) del considerato in diritto. Ad ogni buon conto, il IC distrettuale ha steso una motivazione lineare e sostenuta da un solido ragionamento logico, là dove ha valorizzato a sostegno del decisum le dichiarazioni 71 rese dalla persona offesa Di MA FF e le conversazioni captate, puntualmente passate in rassegna e fatte oggetto di valutazione critica quanto a contenuto e collocazione temporale (v. pagine 691 e seguenti), di tal che non v'è materia per nessun vizio deducibile in questa Sede. 52.2. E' invece fondato il motivo con quale si è contestata la ritenuta sussistenza della circostanza aggravante dell'art. 7 L. n. 203/1991, oggetto di riforma in grado d'appello. Giova rilevare che, nel ribaltare la sentenza di primo grado sul punto, i decidenti di secondo grado hanno evidenziato come la consapevolezza del NO in ordine alle dinamiche associative ed alla destinazione dei proventi a sostenere l'organizzazione si debba ritenere provata, sulla scorta dello spessore criminale del medesimo e della avvenuta distribuzione dei proventi della rapina fra soggetti affiliati non partecipanti al misfatto (v. pagina 694 della sentenza). Se non che le sopra delineate circostanze non paiono idonee a sostenere l'imputazione soggettiva dell'aggravante de qua, ribadito quanto già osservato, in linea generale, al punto 10) del considerato in diritto e, con specifico riguardo al medesimo episodio criminoso, in merito alla posizione del coimputato Di TA sub paragrafo 36.5). 53. Va infine dichiarato inammissibile il ricorso presentato dall'Avv. ON Alaio nell'interesse di ZA SA, condannato per la rapina di cui al capo 16) con cd. doppia conforme. Con l'unico motivo proposto il ricorrente ha eccepito il vizio di motivazione in merito all'affermazione della penale responsabilità per il delitto di rapina. Si tratta invero di censure identiche a quelle già mosse con l'atto d'appello, disattese dalla Corte partenopea con congrua motivazione, e per di più tutte sviluppate in fatto, là dove consistono nella rilettura delle intercettazioni telefoniche. Il motivo è pertanto inammissibile sotto un duplice profilo, richiamate le considerazioni svolte sub punti 6) e 7) del considerato in diritto. Ad ogni buon conto, il IC distrettuale ha steso una motivazione lineare e sostenuta da un solido ragionamento logico, là dove ha valorizzato a sostegno del decisum le dichiarazioni rese dalla persona offesa Di MA FF e le conversazioni captate, puntualmente passate in rassegna e fatte oggetto di valutazione critica quanto a contenuto e collocazione temporale (v. pagine 691 e seguenti), di tal che non v'è materia per nessun vizio deducibile in questa Sede. 54. Tanto deciso quanto ai ricorsi presentati dagli imputati, a norma dell'art. 616 cod. : proc. pen., i ricorrenti ON TO, NE ON, NE RI, DU OS, ZO CE, D'MB GE, De LI RO, De ON BE, De ON : MB, De VI NN, Di DO GE, Di FR FF, GE VA, LI NN, FF AO, NO NA, AS RA, PA AT e ZA SA, i cui ricorsi sono stati dichiarati inammissibili, vanno condannati, oltre che al pagamento delle spese del procedimento, anche a versare una somma, che si ritiene congruo determinare in 1.000,00 euro. 722 2 Dal rigetto dei ricorsi da loro presentati discende la condanna di AL VA, DU LI, CC GI, RN CE, FF EP, PA IO, PA OC e PA VA al pagamento delle spese del procedimento. I ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili vanno altresì condannati al pagamento delle spese processuali nonché, tra questi, quelli condannati per il reato di cui al capo 1) o per reati aggravati dall'art. 7 L. n. 203/1991 a rifondere le spese della parte civile costituita che liquida in complessivi 3.000 euro, oltre IVA e CPA.
P.Q.M.
annulla la sentenza impugnata nei confronti di OV SE e BO CO e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli;
annulla la medesima nei confronti di AT AS limitatamente al capo 49), nei confronti di DE IC Eugenio, ER VA limitatamente alla determinazione della pena, nei confronti di Di TA GI, Di RO FF, NG DI, US CO e NO NN limitatamente all'applicabilità dell'aggravante di cui all'art. 7 L. n. 203/1991 nei confronti di USlillo GI limitatamente all'omessa motivazione sulla applicabilità della continuazione e rinvia per il giudizio su detti punti e capi ad altra sezione della Corte d'appello di Napoli;
rigetta nel resto i ricorsi dei predetti;
dichiara inammissibili i ricorsi di ON TO, NE ON, NE RI, DU OS, ZO CE, D'MB GE, De LI RO, De ON BE, De ON MB, De VI NN, Di DO GE, Di FR FF, GE : VA, LI NN, FF AO, NO NA, AS RA, PA AT, ZA SA e condanna i predetti al pagamento della somma di euro 1000 ciascuno in favore della cassa delle ammende. Rigetta i ricorsi di AL VA, DU LI, CC GI, RN CE, FF EP, PA IO, PA OC e PA VA. Condanna i ricorrenti i cui ricorsi sono stati rigettati o dichiarati inammissibili al pagamento delle spese processuali nonché, tra questi, quelli condannati per il reato di cui al capo 1) o per reati aggravati dall'art. 7 L. n. 203/1991 a rifondere le spese della parte civile costituita che liquida in complessivi 3.000 euro, oltre IVA e CPA. Così deciso in Roma il 6 ottobre 2015 Depositato in Cancelleria Il Presidente Il consigliere estensore 2 DIC 2015 A Alessandra Bassi E R oggi, P AB IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO Piera ESPOSITO