Articolo 453 del Regolamento per l'esecuzione del Codice della navigazione (Navigazione marittima)
Articolo 452Articolo 454
Versione
6 maggio 1952
Art. 453.
(Consegna delle cose ricuperate all'autorita' marittima)


L'autorita' marittima mercantile che a norma dell'articolo 502 del codice riceve in consegna le cose ricuperate deve far constare il fatto con processo verbale redatto in triplice esemplare.
Il processo verbale deve contenere:
a) la descrizione degli oggetti ricuperati, con le principali dimensioni o il peso, le marche e gli altri segni distintivi;
b) l'indicazione del luogo in cui gli oggetti furono trovati, dei mezzi adoperati e delle spese incontrate per il ricupero;
c) il valore di ciascun oggetto o di ciascun gruppo di oggetti della medesima specie, accertato, secondo lo stato in cui si trovano, con l'intervento di un funzionario dell'amministrazione doganale e quando occorra con l'assistenza di un perito;
d) l'indicazione del grado di conservabilita' delle cose ricuperate.
Il processo verbale e' sottoscritto dal ricuperatore, dal perito se e' intervenuto, dal funzionario dell'amministrazione doganale e dall'autorita' marittima mercantile che lo ha compilato. Una copia e' rimessa a chi ha fatto consegna delle cose ricuperate, un'altra conservata nell'ufficio dell'autorita' che lo ha compilato, e la terza trasmessa al capo del compartimento.
Entrata in vigore il 6 maggio 1952
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente