Sentenza 13 giugno 2001
Massime • 2
Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato.
Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, a norma dell'art. 624-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001 n. 128, soltanto quando essa sia stata applicata all'imputato contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi dell'art. 275, comma 2-ter, stesso codice, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. c)- della citata legge n. 128 del 2001.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2001, n. 29679 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29679 |
| Data del deposito : | 13 giugno 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. D'URSO GIOVANNI - Presidente - del 13/06/2001
1. Dott. LA GIOIA VITO - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. GEMELLI TORQUATO - Consigliere - N. 772
3. Dott. SILVESTRI GIOVANNI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. CANZIO GIOVANNI - Consigliere - N. 008599/2001
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da
1) FA SE N. IL 16/06/1950
2) SE RO N. IL 24/04/1963
3) OR AL N. IL 04/01/1971
4) LI MI N. IL 12/12/1970
avverso SENTENZA del 27/10/2000 CORTE ASSISE APPELLO di MESSINAvisti gli atti, la sentenza denunziata ed il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. SILVESTRI GIOVANNI
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo che ha concluso per l'inammissibilità di tutti i ricorsi;
Uditi i difensori Avv. Russo per FA e LI e avv. Vigna per LB
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 25.1.1999, la Corte di Assise di Messina dichiarava FA US, LB CC, RE OR e LI SI colpevoli di concorso nell'omicidio di AR OR per avere il 18.7.1991 - il FA quale mandante e gli altri quali esecutori materiali - cagionato la morte del AR, esplodendogli contro numerosi colpi di fucile cal. 12 e di pistola cal. 357 Magnum. Affermata altresì la responsabilità degli imputati per i reati relativi alle armi e per il furto di autovettura, ritenuti in continuazione, veniva esclusa per tutti l'aggravante di cui all'art. 61 n. 1 c.p. e per il solo LB quella della premeditazione ed erano concesse al LI l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 c.p. e quella di cui all'art. 8 della l. 203/91, ritenute prevalenti sulle residue aggravanti, al FA l'attenuante di cui all'art. 8 della l. 203/91, prevalenti sulle rimanenti aggravanti, all'LB le circostanze attenuanti generiche equivalenti ed al RE l'attenuante di cui all'art. 62 n. 2 equivalente: la pena veniva, quindi, determinata in sedici anni di reclusione per il FA, in ventidue anni per l'LB, in venticinque anni per il RE e in quindici anni e sei mesi per il LI.
Con sentenza del 27.10.2000, la Corte di Assise di Appello di Messina dichiarava non doversi procedere nei confronti del LI, del RE e dell'LB in ordine al reato di furto perché estinto per prescrizione e, applicata a tutti gli imputati la diminuente relativa al giudizio abbreviato, riduceva la pena della reclusione a dieci anni ed otto mesi per il FA, a sedici anni e sei mesi per il RE, a dieci anni, due mesi e venti giorni per il LI e a quattordici anni e sei mesi per l'LB.
Premesso che il solo LB si era dichiarato estraneo all'azione criminosa, mentre gli altri tre imputati avevano ammesso la propria responsabilità, la Corte di secondo grado rilevava che la partecipazione dell'LB trovava convincente conferma in inequivoche risultanze probatorie e, principalmente, nelle convergenti chiamate in correità del LI e del FA. La Corte distrettuale esaminava il racconto del LI, il quale aveva riferito che, in base ad accordi presi con FA US, l'LB si era trasferito in Sicilia per dare il contributo della sua esperienza a sostegno del "clan"; che il calabrese era stato ospitato in un rifugio sito nel territorio di S. Lucia del Mela, ove erano custodite anche armi ed apparecchi radio rice-trasmittenti;
che, incontratisi con l'LB ed altri componenti del gruppo in un ristorante, dopo avere appreso che un loro compagno (GI US) era stato sequestrato dagli appartenenti alla cosca nemica, avevano prelevato le armi e gli apparecchi radio si erano trasferiti in Barcellona Pozzo di Gotto, FA OR sulla sua Vespa e lo stesso LI, RE ed LB su un'auto Y 10 rubata;
che, nei pressi della nuova stazione ferroviaria, avevano vista ferma l'autovettura Volkswagen Jetta con a bordo AR OR, appartenente al clan nemico, e avevano deciso di ucciderlo;
che l'esecuzione era avvenuta per mano del RE, che aveva usato una pistola cal. 357 Magnum, e dell'LB con un fucile caricato a pallettoni;
che quest'ultimo era, poi, sceso dall'auto per sparare contro il AR il colpo di grazia. La Corte precisava che una versione analoga era stata fornita da FA US, suocero del LI, il quale aveva riconosciuto la propria responsabilità come mandante dell'omicidio, ed osservava che le risultanze probatorie confermavano l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del LI, le cui dichiarazioni venivano poste a raffronto con quelle rese dal RE, divergenti non solo sulla presenza o non dell'LB e sulla partecipazione di quest'ultimo all'esecuzione dell'omicidio, ma anche su altri punti, quali la presenza del GI nell'incontro al ristorante e il successivo sequestro dello stesso (e sul punto le affermazioni del LI non erano state smentite neppure dalle deposizioni della madre e del fratello del GI) e le modalità di esecuzione del crimine, ivi comprese le autovetture usate e le persone presenti. La Corte territoriale riteneva che il RE, nell'ammettere la propria responsabilità quando ormai non poteva più farne a meno, avesse perseguito probabilmente le strategie del gruppo al quale ora apparteneva, allo scopo di privare di credibilità le versioni fornite dal LI e dal FA e, nel contempo, di salvare l'LB, la cui posizione appariva meno compromessa e più difendibile. La Corte di merito rilevava che, per contro, la versione dell'episodio delittuoso fornita dal LI aveva trovato riscontro nei risultati della perizia medico-legale e nelle dichiarazioni del suocero FA US, il quale, trovandosi detenuto, aveva appreso dal genero e dal figlio OR che era stato eseguito il mandato criminoso da lui conferito, precisando che, in un periodo di comune carcerazione con l'LB, gli aveva affidato l'incarico di curare le strategie del suo gruppo malavitoso, contrapposto a quello dei "barcellonesi", una volta liberato e trasferitosi in Sicilia. La Corte di secondo grado riteneva intrinsecamente attendibili le dichiarazioni del FA ed escludeva che le chiamate in correità di quest'ultimo e del LI fossero state concordate: veniva, inoltre, osservato che non aveva pregio l'asserzione dell'LB di essere stato accusato dal FA per contrasti in carcere e che non aveva consistenza l'alibi addotto dal primo, dato che la deposizione del teste RA IA, secondo cui nel luglio 1991 l'LB si trovava in Calabria, risultavano contraddittorie ed incoerenti. La Corte osservava altresì che il racconto del FA e del LI era confermato da altro esponente dello stesso "clan", LL DO, che riferendo circostanze apprese dallo stesso FA, aveva indicato la causale dell'omicidio e parlato del rifugio dell'LB nella campagna di S. Lucia del Mela, mentre dovevano considerarsi non credibili le affermazioni di IP US, che aveva fornito una versione dei fatti palesemente inattendibile, senza parlare della presenza dell'LB.
Infine, confermata la dichiarazione di responsabilità per tutti gli imputati, la Corte escludeva per l'LB l'applicabilità dell'attenuante della provocazione, per FA, LI e RE negava le attenuanti generiche, mentre per quest'ultimo confermava l'aggravante della premeditazione.
Tutti gli imputati proponevano ricorso per cassazione. Nell'interesse del RE è stata denunciata la violazione dell'art. 606, comma 1, lett. b) e c), in relazione agli artt. 192, comma 3 e 4, e 210 c.p.p., deducendo che la sentenza impugnata era fondata sostanzialmente sulle dichiarazioni di FA e LI, senza tenere conto che la collaborazione era stata concordata tra i due affini e che le chiamate in correità non erano state valutate correttamente per verificarne l'attendibilità intrinseca ed estrinseca. In particolare, il ricorrente deduceva che non erano state colte le plurime incongruenze e contraddizioni esistenti nel racconto del LI sullo svolgimento dei fatti nel giorno dell'omicidio, sulla presenza dell'LB, sul preteso sequestro del GI, sugli orari e sugli spostamenti degli esecutori del delitto e sulle modalità di attuazione del crimine. Veniva altresì denunciata violazione dell'art. 62-bis c.p.p., sul rilievo che nel diniego delle attenuanti generiche non era stata tenuta presente la confessione disinteressata del RE.
Violazione dell'art. 192 c.p.p. nonché mancanza e illogicità manifesta della motivazione venivano dedotte nel ricorso dell'LB, il quale aveva lamentato l'erronea applicazione dei criteri di valutazione delle chiamate di correo, affermandosi la sua responsabilità nonostante l'assenza di riscontri individualizzanti e ritenendosi provata la sua presenza in Sicilia sulla base di considerazioni prive di logica e non aderenti alle risultanze probatorie, dalle quali emergeva l'assoluta inattendibilità delle dichiarazioni del LI e la credibilità delle dichiarazioni del RE e la deposizione del RA.
I ricorsi del FA e del LI - distinti ma sostanzialmente coincidenti - prospettavano erronea applicazione, manifesta filogicità e contraddittorietà della motivazione, in relazione agli artt. 62-bis, 132, 133 c.p., alla entità della riduzione di pena per l'attenuante ex art. 8 della l. 203/91, pari ad un terzo anziché alla metà, e alla congruità della determinazione del trattamento sanzionatorio.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. - Preliminarmente va rilevato che resta precluso l'esame del primo motivo di ricorso del RE, che investe la valutazione di attendibilità delle dichiarazioni del FA e del LI, trattandosi di censura che non era stata dedotta con i motivi di appello ed è stata formulata per la prima volta col ricorso per cassazione.
2. - Nei ricorsi del RE, del LI e del FA sono stati denunciati vizi logici giuridici della motivazione in ordine al diniego delle circostanze attenuanti generiche.
Le censure sono prive di fondamento.
Nella giurisprudenza di questa Corte è stato chiarito che, nel concedere o nel negare le attenuanti ex art. 62 bis c.p., il giudice di merito è investito di un ampio potere discrezionale, nel cui esercizio egli deve fare riferimento sia ai criteri enunciati dall'art. 133 c.p., concernente le possibili situazioni influenti sul trattamento sanzionatorio, sia ad altri elementi e situazioni di fatto, diversi da quelli legislativamente prefigurati, aventi valore significante ai fini dell'adeguamento della pena alla natura ed all'entità del reato nonché alla personalità del reo (Cass., Sez. 1^, 1^ ottobre 1986, Esposito). È stato altresì precisato che il predetto potere discrezionale, nonostante la sua ampiezza ed estensione, non è tuttavia illimitato e sottratto al controllo di legittimità, dovendo il giudice di merito dare conto delle precise ragioni e dei criteri utilizzati per concedere o per negare le attenuanti generiche, con l'indicare gli elementi reputati decisivi nella scelta compiuta, senza necessità di valutare analiticamente tutte le circostanze rilevanti, in positivo o in negativo (Cass., Sez. 1^, 19 ottobre 1992, n. 11361; Cass., Sez. 1^, 30 gennaio 1992, n. 6992. Ciò posto, la motivazione del diniego delle attenuanti generiche ai tre imputati risulta esauriente e pienamente congruente sul piano logico, posto che la pronuncia negativa è stata giustificata con il richiamo a puntuali e significativi elementi. Infatti: a) per quanto riguarda il RE, la Corte di secondo grado ha rilevato che la mancata applicazione del beneficio previsto dall'art. 62-bis c.p. trova giustificazione nei precedenti penali e nel comportamento processuale dell'imputato, non lineare e non improntato a spirito di collaborazione;
b) nei confronti del FA e del LI la concedibilità delle attenuanti generiche è stata esclusa con riferimento alla gravità del fatto e alla mancanza di apprezzabili elementi che inducano a mitigare l'entità della pena irrogata dalla Corte di primo grado, reputata nella sentenza impugnata adeguata e rispondente al principio di ragionevolezza. Le argomentazioni sviluppate per motivare il rifiuto delle attenuanti generiche devono considerarsi di ineccepibile congruenza logica e fedeli allo spirito della disposizione di cui all'art. 62- bis c.p., onde va riconosciuto che non è riscontrabile alcun vizio che renda censurabile la motivazione nel giudizio di legittimità. Mancano parimenti di pregio le doglianze attinenti alla entità della riduzione della pena in dipendenza della riconosciuta attenuante ex art. 8 della l. 203/91 e alla determinazione del trattamento sanzionatorio, atteso che la Corte distrettuale ha dato conto delle ragioni seguite, facendo riferimento al concreto apporto degli imputati nella ricostruzione delle vicende che hanno formato oggetto del presente processo.
3. - Merita, invece, accoglimento il ricorso proposto dall'LB per denunciare la violazione dei criteri di valutazione delle prove enunciati dall'art. 192 c.p.p., l'illogicità manifesta della motivazione relativa al controllo delle chiamate in correità del FA e del LI e la mancanza di qualsiasi tipo di riscontro individualizzante.
Deve sottolinearsi che la "ratio decidendi" della pronuncia di condanna emessa nei confronti dell'LB poggia unicamente sulle chiamate di correo avanzate dal FA e dal genero LI, ritenute non solo intrinsecamente attendibili ma anche convergenti, tanto da integrare, sulla base del principio giurisprudenziale sulla c.d. "convergenza del molteplice", prova della partecipazione del chiamato all'omicidio del AR, senza la necessità di un riscontro individualizzante.
Il primo e fondamentale vizio logico e giuridico della motivazione riguardante il capo della sentenza relativo alla condanna dell'LB deve essere individuato nella astratta applicazione dei principi in tema di plurime chiamate in correità e nella loro meccanica trasposizione al caso di specie, come se l'esistenza di due chiamate convergenti costituisse, sempre e comunque, prova della responsabilità del chiamato, indipendentemente dalle peculiari connotazioni probatorie della situazione esaminata, e quasi che detta convergenza integrasse, di per sè, una sorta di prova legale, che rende ininfluente la disamina e il prudente apprezzamento dei restanti dati probatori e la ricerca di riscontri individualizzanti. Un simile rigido metodo di valutazione non è, però, rispondente ad una corretta lettura dei principi enunciati dall'art. 192, comma 3, c.p.p. e dell'elaborazione che ne ha fatto la giurisprudenza, dato che la valutazione delle chiamate in correità deve essere compiuta dal giudice di merito caso per caso, con un prudente grado di flessibilità correlato alla specificità della concreta situazione probatoria, tenendo conto sia della solidità della riconosciuta attendibilità intrinseca delle stesse sia della loro compatibilità all'interno dell'intero quadro probatorio acquisito. Soltanto all'esito di tale delicata operazione valutativa il giudice potrà stabilire se le chiamate siano autosufficienti, nel senso che le convergenti accuse a carico del chiamato in correità costituiscono reciproco riscontro individualizzante, ovvero se, per raggiungere il livello della prova, esse necessitino di un ulteriore elemento confermativo esterno, che renda riferibile quel determinato fatto di reato proprio al chiamato e giustifichi la pronuncia di condanna nei confronti di quest'ultimo.
Tutto ciò premesso, deve rilevarsi che la Corte territoriale non ha dato adeguatamente conto delle ragioni che hanno portato a disattendere gli elementi di prova che, in contrasto con le chiamate, escludevano la presenza in Sicilia dell'LB e, di riflesso, la partecipazione di quest'ultimo all'omicidio per cui è processo, essendo state usate argomentazioni che appaiono inficiate da aporie e incongruenze logiche, che rendono censurabile il ragionamento sviluppato nella motivazione.
In primo luogo, deve sottolinearsi che la presenza dell'LB è stata esclusa dal coimputato RE e che i rilievi contenuti nella sentenza impugnata non danno persuasiva spiegazione delle ragioni per le quali la Corte di merito ha privilegiato la versione fornita dal FA e dal LI, ipotizzando una volontà del RE di favorire l'LB al solo fine di contraddire le dichiarazioni del suo avversario FA e del di lui genero LI. Inoltre, non può trascurarsi che non è stato dato il dovuto rilievo alla circostanza che dalla stessa sentenza impugnata emerge che il FA ha negato di avere avuto un litigio con l'LB nel periodo di comune detenzione nel carcere di Palmi e che, invece, il contrasto tra i due è stato confermato dai testi PE e RO, anche se in termini di diversa gravità. Aggiungasi che la Corte territoriale, nel valutare le dichiarazioni di RA IA, ha precisato che "non è possibile desumere con certezza se l'LB, il quale secondo il teste si era dato latitante ed era andato a stare con lui presso la fattoria dei Molè, avesse fatto ciò prima di riappacificarsi coi Molè, tramite il De Maio, o dopo": lo sviluppo successivo della motivazione della sentenza sembra poi propendere in direzione della inverosimiglianza del racconto del RA con argomentazioni che, tuttavia, non risultano idonee a dissolvere il dubbio precedentemente espresso sulla possibilità che l'LB fosse rifugiato in Calabria e non in Sicilia. Infine, va rilevato che nessun apprezzabile apporto confermativo alle dichiarazioni del FA può trarsi da quanto riferito da UL DO, esponente di spicco del "clan FA" che sì è limitato a ripetere ciò che aveva appreso da quest'ultimo, onde appare manifesta la circolarità tra la chiamata in correità e l'asserito riscontro.
Dai precedenti rilievi traspare che la situazione probatoria non risulta di univocità e concludenza tali da potere attribuire alle chiamate in correità del FA e del genero LI SI il valore di prova della partecipazione dell'LB all'omicidio del AR, tanto da dispensare dalla ricerca di elementi esterni alla chiamata, ossia di riscontri individualizzanti. In proposito, va sottolineato che - a differenza di quanto previsto per l'applicazione di misure cautelari personali - ai fini dell'affermazione di responsabilità il riscontro è "individualizzante" quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato (Cass., Sez. 1^, 7 novembre 2000, Cannella ed altri;
Cass., Sez. 6^, 16 aprile 1998, n. 7240). Alla luce di tutte le superiori considerazioni deve ritenersi che i vizi logici e giuridici della motivazione, posti in evidenza, giustifichino l'annullamento della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria, che, nel nuovo giudizio dovrà rivalutare, in piena autonomia, tutto il materiale probatorio disponibile per poi accertare se le chiamate in correità del FA e del LI nei confronti dell'LB siano o non sorrette da un riscontro esterno di carattere individualizzante. Non deve provvedersi alla dichiarazione di cessazione dell'efficacia della misura cautelare personale a norma dell'art. 624 bis c.p.p., inserito dall'art. 6 della l. 26.3.2001, n. 128, per la ragione che, nel caso di annullamento con rinvio della sentenza d'appello, la Corte di cassazione deve disporre la caducazione della misura soltanto quando questa sia stata applicata all'imputato contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi dell'art. 275, comma 2^-ter, c.p.p., introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. c) della citata l. n. 128 del 2001 (Cass., Sez. 1, 4 giugno 2001, n. 28555, Gallo).
P.Q.M.
La Corte Suprema di Cassazione, Sezione Prima Penale, annulla l'impugnata sentenza nei confronti di LB CC e rinvia per nuovo giudizio alla Corte di Assise di Appello di Reggio Calabria. Rigetta gli altri ricorsi e condanna FA US, RE OR e LI SI in solido al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 giugno 2001.
Depositato in Cancelleria il 25 luglio 2001