Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2001, n. 29679
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Sentenza 13 giugno 2001

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Ai fini dell'affermazione di responsabilità dell'imputato, il riscontro alla chiamata in correità può dirsi individualizzante quando non consiste semplicemente nell'oggettiva conferma del fatto riferito dal chiamante, ma offre elementi che collegano il fatto stesso alla persona del chiamato, fornendo un preciso contributo dimostrativo dell'attribuzione a quest'ultimo del reato contestato.

Nel caso di annullamento con rinvio della sentenza di appello, la Corte di cassazione deve disporre la cessazione di efficacia della misura cautelare personale, a norma dell'art. 624-bis cod. proc. pen., inserito dall'art. 6 della legge 26 marzo 2001 n. 128, soltanto quando essa sia stata applicata all'imputato contestualmente alla sentenza di condanna pronunciata in grado di appello, ai sensi dell'art. 275, comma 2-ter, stesso codice, introdotto dall'art. 14, comma 1, lett. c)- della citata legge n. 128 del 2001.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 13/06/2001, n. 29679
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29679
    Data del deposito : 13 giugno 2001

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