Sentenza 19 giugno 2012
Massime • 1
Il giudizio di attendibilità di plurime dichiarazioni accusatorie convergenti provenienti da soggetti rientranti nelle categorie di cui all'art. 192, commi terzo e quarto, cod. proc. pen., deve fondare sulla contestualità ed autonomia delle dichiarazioni, e sulla reciproca non conoscenza dei soggetti dichiaranti, oltre che su ogni altro elemento in concreto idoneo ad escludere l'ipotesi di una fraudolenta concertazione ed a conferire a ciascuna dichiarazione i connotati della reciproca indipendenza ed originalità; le eventuali discrasie su alcuni punti non inficiano irrimediabilmente l'attendibilità delle predette dichiarazioni, ma possono talora confermarne la reciproca autonomia, perché fisiologiche in presenza di narrazioni dello stesso fatto provenienti da soggetti diversi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/06/2012, n. 25795 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 25795 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2012 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. ESPOSITO AN - Presidente - del 19/06/2012
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - SENTENZA
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 1561
Dott. BELTRANI Sergio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - rel. Consigliere - N. 20331/2011
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER RO N. IL 22/08/1957;
avverso la sentenza n. 697/2006 CORTE APPELLO di MESSINA, del 01/10/2010;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/06/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. FABRIZIO DI MARZIO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Aniello BE che ha concluso per inammissibilità del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte di appello di Messina, decidendo sull'impugnativa proposta dal difensore di RN BE contro la sentenza del Tribunale della medesima città, di condanna del predetto per il delitto di ricettazione, confermava la decisione.
2. Avverso detta pronunzia ricorre l'imputato a mezzo del suo difensore. In un primo motivo contesta violazione di legge (in relazione all'art. 500 c.p.p., commi 4 e 5) nonché illogicità e insufficienza della motivazione per avere la Corte territoriale seguito il Tribunale nel ritenere utilizzabili nel processo le dichiarazioni rese nel corso delle indagini da SA AN, imputato di reato connesso, essendosi questi avvalso - in sede dibattimentale - della facoltà di non rispondere;
e tanto sul presupposto di una dichiarazione resa sempre in sede procedimentale dal SA al Pubblico Ministero nella quale il collaborante aveva dichiarato l'intenzione di interrompere la collaborazione attese le minacce subite da alcuni detenuti. Osserva infatti la difesa dell'imputato che si tratterebbe di affermazioni corrispondenti più a stati d'animo del collaborante che a circostanze concrete, e che comunque non emergerebbero nessi con le propalazioni rilasciate con riguardo ai fatti del presente processo;
cosicché la Corte territoriale non avrebbe dovuto disporne l'utilizzabilità. In un secondo motivo, si lamenta violazione di legge (nell'art. 416 bis cod. pen. e art. 192 c.p.p., comma 3) nonché vizio di motivazione per non avere i giudici di merito proceduto ai necessari riscontri sulla attendibilità sotto il profilo soggettivo e sotto profilo oggettivo delle dichiarazioni del collaborante di giustizia, che versa nella condizione di imputato di reato connesso;
precisando in particolare come tali riscontri non possono essere costituiti dalle dichiarazioni della coimputata ES NE, non avendo la stessa assistito al fatto di ricettazione contestato a BE RN (ossia di aver ricevuto preziosi di provenienza delittuosa dal SA).
Nel terzo motivo si lamenta vizio di motivazione in ordine alla dosimetria della pena e al mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In primo luogo, occorre soffermarsi sulle questioni concernenti l'utilizzabilltè delle dichiarazioni testimoniali rese da SA AN in fase di indagini, valutate ai sensi dell'art. 500 cod. proc. pen., comma 4. La Corte di appello ha dato esaustiva spiegazione della ritenuta sussistenza di "elementi concreti" indicativi di subite intimidazioni, desunti anche ed in primo luogo dal comportamento processuale dello stesso imputato oltre che dal contenuto delle sue affermazioni in sede di indagini preliminari. Infatti, mentre in dibattimento l'imputato si è avvalso della facoltà di non rispondere, nel verbale confezionato il 23.10.01 ha dichiarato di ritrattare le precedenti dichiarazioni rese a carico dell'odierno ricorrente per le minacce subite da compagni di detenzione (cfr. le pagine 4-5 della sentenza impugnata). Giova precisare che tali elementi indiziari delle avvenute minacce, in quanto inerenti non alla prova del fatto, ma ad eventi extraprocessuali incidenti sulla genuinità della prova raccolta - di regola non direttamente rilevabili proprio perché volti ad influenzare illecitamente ed occultamente i testi - sono per loro natura di carattere essenzialmente indiziario e neppure soggiacciono alle regole di acquisizione tipiche del processo, potendo essere liberamente "accertati" dal giudice o "forniti" dalla parte, secondo quanto previsto all'art. 500, comma 5 citato;
la relativa valutazione non va cioè confusa con un giudizio incidentale su reati di minaccia, violenza o subornazione nei confronti di individuati responsabili. Si consideri, infatti, l'insegnamento di questa Corte (Sez. 1, sent. 37066 del 6.4.2004 dep. 21.9.2004 rv 229701) secondo cui: a) a norma dell'art. 500 cod. proc. pen., commi 3 e 4 è legittimo, ai fini della valutazione della credibilità del testimone, il giudizio comparativo tra dichiarazioni procedimentali e dichiarazioni dibattimentali divergenti;
b) le dichiarazioni testimoniali rese in fase di indagini possono concorrere a formare, ai sensi dell'art. 500 c.p.p., comma 4 il legittimo convincimento del giudice e possono dunque essere acquisite e valutate ai sensi della norma citata, se sia ritenuta la sussistenza di elementi concreti indicativi di subite pregresse intimidazioni da parte del testimone. Tanto basta per ritenere - come ha ritenuto la Corte territoriale - utilizzabili ai fini della decisione le dichiarazioni non confermate in dibattimento per come le stesse sono state acquisite in dibattimento.
Circa i necessari riscontri sulla attendibilità sotto il profilo soggettivo e sotto profilo oggettivo delle dichiarazioni del collaborante di giustizia, che versa nella condizione di imputato di reato connesso, conviene premettere che in tema di valutazione della chiamata in reità o correità, le dichiarazioni accusatorie rese dal coindagato o coimputato nel medesimo reato o da persona indagata o imputata in un procedimento connesso o collegato oltre a dover risultare intrinsecamente attendibili, devono essere corroborate da riscontri estrinseci individualizzanti, tali cioè da assumere idoneità dimostrativa in ordine all'attribuzione del fatto reato al soggetto destinatario di esse, (Cass. Sez. Un 19.1.06, n. 36267;
Cass. Sez. 1, 1.4.10, n. 19517). Nel caso di convergenza di dichiarazioni accusatorie, i parametri valutativi della reciproca attendibilità vanno individuati nella contestualità, autonomia, reciproca non conoscenza, convergenza almeno sostanziale, nonché in tutti quegli elementi idonei ad escludere fraudolente concertazioni ed a conferire a ciascuna chiamata i connotati di reciproca autonomia, indipendenza ed originalità; le eventuali discordanze su alcuni punti possono, in taluni casi, addirittura attestare la reciproca autonomia delle varie dichiarazioni in quanto fisiologiche per la disarmonia normalmente presente in racconti di soggetti diversi (Cass., sez. 1 sent. n. 2328 del 14.4.1995, dep. 31.5.1995 rv 201294) e "... la eventuale sussistenza ... di smagliature e discrasie, anche di un certo peso, rilevabili tanto all'interno di dette dichiarazioni quanto nel confronto tra di esse, non implica, di per sè, il venir meno della sostanziale affidabilità quando, sulla base di adeguata motivazione, risulti dimostrata la complessiva convergenza nei rispettivi nuclei fondamentali ..." (Cass. sez. 6 sent. n. 6422 del 18.2.1994 dep.
1.6.1994 rv 197854), mentre "... l'esigenza di convergenza e di concordanza fra le dichiarazioni accusatorie provenienti da diversi soggetti ... in funzione di reciproco riscontro tra le dichiarazioni stesse, non può essere spinta al punto da pretendere che queste ultime siano totalmente sovrapponigli fra di loro, in ogni particolare spettando, invece pur sempre al Giudice il potere-dovere di valutare, dandone atto in motivazione, se eventuali discrasie possano trovare plausibile spiegazione in ragioni diverse da quelle ipotizzabili nel mendacio di uno o più fra i dichiaranti ..." (Cass. sez. 1 sent. n. 1489 del 6.4.1993, dep. 11.5.1993 rv 193984). Il riscontro incrociato non implica la necessità di una totale sovrapponibilità delle dichiarazioni "...la quali, anzi, a ben vedere potrebbe costituire ... fonte di sospetto ..., dovendosi, al contrario, ritenere necessaria solo la concordanza sugli elementi essenziali del thema probandum fermo restando il potere - dovere dei giudice di esaminare criticamente gli eventuali elementi di discrasia, onde verificare se gli stessi siano a meno rivelatori di intese fraudolente o, quantomeno, di suggestioni o condizionamenti, di qualsivoglia natura, suscettibili di inficiare il valore della suddetta concordanza ...". (Cass., sez. 1 sent. n. 3070 del 20.2.1996 dep. 26.3.1996 rv 204294).
Nel provvedimento impugnato la Corte di appello ha deciso dimostrando un buon governo degli esposti principi, rilevando la coerenza e la precisione delle dichiarazione del SA, compresa la narrazione di essersi recato dall'odierno ricorrente in compagnia di TT ES (che attese fuori di casa) per vendergli la refurtiva consistente in orologi e preziosi;
elencando, quali riscontri esterni, le emersioni delle indagini di polizia giudiziaria sullo stato dei luoghi in cui il dichiarante ha affermato di essersi recato (del tutto corrispondente alla descrizione fattane dal SA);
nelle dichiarazioni della NE, di aver accompagnato il SA da un certo "BE" (identificato nell'odierno imputato anche per via del riferimento - condiviso dal SA con la NE - a un attentato che quello ebbe a subire nei pressi di un capo sportivo) per la vendita della refurtiva. Nè le parziali discrasie nei racconti dei due dichiaranti, puntualmente esaminate dalla Corte a pagina 6 della sentenza, sono state ritenute tali da infirmarne il contenuto (e ciò in ragione della citata giurisprudenza di Cass. sez. 1 sent. n. 3070 del 20.2.1996). Infine, quanto al trattamento sanzionatorio, osserva la Corte che il giudice d'appello, con motivazione congrua ed esaustiva (nella quale si nega la concessione delle circostanze attenuanti generiche in ragione dei numerosi precedenti penali dell'imputato), è giunto a una valutazioni di merito come tale insindacabile nel giudizio di legittimità, quando il metodo di valutazione delle prove sia conforme ai principi giurisprudenziali e l'argomentare scevro da vizi logici, come nel caso di specie (Cass. pen. sez. un., 24 novembre 1999, Spina, 214794).
2. Il ricorso è dunque infondato. Segue al rigetto del ricorso la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorsi e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 19 giugno 2012.
Depositato in Cancelleria il 4 luglio 2012