(Circostanze aggravanti)
Le pene stabilite negli articoli 453 e 455 sono aumentate se dai fatti ivi preveduti deriva una diminuzione nel prezzo della valuta o dei titoli di Stato, o ne e' compromesso il credito nei mercati interni o esteri.
((181)) ------------- AGGIORNAMENTO (181)
Il D.Lgs. 24 giugno 1998, n. 213 , come modificato dal D.L. 25 settembre 2001, n. 350 , convertito, con modificazioni, dalla L. 23 novembre 2001, n. 409 , ha disposto (con l'art. 52-quater, comma 3) che per il delitto previsto dal presente articolo, se commesso entro il 1 gennaio 2002, la pena stabilita e' diminuita di un terzo, salvo che, nei casi di falsificazione, il colpevole abbia posto in circolazione le monete o i valori di bollo successivamente a tale data.