Sentenza 19 marzo 2013
Massime • 2
Nel giudizio di appello, è consentita la motivazione "per relationem" alla pronuncia di primo grado, nel caso in cui le censure formulate dall'appellante non contengano elementi di novità rispetto a quelle già condivisibilmente esaminate e disattese dalla sentenza richiamata.
Integra il delitto di rivelazione di segreti di ufficio la condotta dell'ufficiale di polizia giudiziaria che abbia trasmesso a terzi, in violazione del segreto istruttorio, un "file" contenente tutte le indagini del R.O.S. su una società e sui suoi rapporti con un clan camorristico, poiché la conoscenza diffusa del contenuto di informazioni investigative assunte e delle indagini eseguite, destinato a rimanere segreto per espressa previsione dell'art. 329, comma primo, cod. proc. pen., pregiudica di per sé il buon andamento delle indagini, offendendo il bene giuridico tutelato dalla norma.
Commentari • 14
- 1. Art. 326 - Rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficiohttps://www.filodiritto.com/
Rassegna di giurisprudenza Elementi strutturali …Bene giuridico protetto dalla norma Il delitto di cui all'art. 326 è un reato di pericolo effettivo (e non meramente presunto) per gli interessi tutelati, nel senso che la rivelazione del segreto è punibile, non già in sé e per sé, ma in quanto suscettibile di produrre nocumento, alla pubblica amministrazione o ad un terzo, a mezzo della notizia da tenere segreta. Ne consegue che il reato non sussiste, oltre che nella generale ipotesi della notizia divenuta di dominio pubblico, qualora notizie d'ufficio ancora segrete siano rivelate a persone autorizzate a riceverle (e cioè che debbono necessariamente esserne informate per la realizzazione …
Leggi di più… - 2. Associazione per delinquere: non basta un solo episodio per provare la stabile partecipazione al sodalizio (Cass. Pen. n.34276/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Massima di diritto La partecipazione ad un'associazione per delinquere non può essere desunta da un singolo episodio criminoso se non è dimostrato che il ruolo dell'imputato e le modalità dell'azione rivelino una stabile intraneità al sodalizio. La condanna per il reato di cui all'art. 416 c.p. richiede una motivazione specifica sulla non occasionalità dell'apporto e sulla consapevole adesione al programma associativo. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 10/10/2025, (ud. 10/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34276 RITENUTO IN FATTO 1. Con sentenza del 5 giugno 2023 la Corte di appello di Messina, previa rideterminazione della pena inflitta in 1 anno e 6 mesi di reclusione e 3.000 …
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La massima In caso di concorso di persone nel medesimo reato, è legittima la confisca per equivalente, di cui all' art. 648-quater c.p. , disposta per l'intera entità del prezzo o profitto accertato nei confronti anche di un solo concorrente, indipendentemente dalla quota personalmente percepita, in quanto il principio solidaristico, che informa la disciplina del concorso di persone nel reato, implica l'imputazione dell'intera azione delittuosa in capo a ciascun concorrente e, quindi, solidarietà nella pena e nelle misure a carattere sanzionatorio, quale la confisca per equivalente (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi …
Leggi di più… - 5. Riciclaggio: legittima la confisca dell'intero complesso aziendaleAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 20 ottobre 2023
La massima In tema di riciclaggio, è legittima la confisca ai sensi dell' art. 648-quater c.p. dell'intero complesso aziendale di una società, qualora sia riscontrabile una inestricabile commistione e contaminazione tra attività lecite ed illecite svolte dalla società che non può non ripercuotersi a danno dell'imputato titolare della stessa (Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. II , 24/11/2020 , n. 9102 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di Appello di Torino, con sentenza del 24/04/2019, pronunziando sulle impugnazioni avverso la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 19/03/2013, n. 30838 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 30838 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. DAVIGO Piercamillo - Presidente - del 19/03/2013
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - SENTENZA
Dott. DIOTALLEVI NI - Consigliere - N. 752
Dott. CERVADORO Mirella - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - rel. Consigliere - N. 42891/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
ER EN N. IL 12/01/1967;
DI CIRO N. IL 19/06/1964;
NO RO N. IL 22/10/1964;
RI MA N. IL 18/11/1981;
IO ES N. IL 10/10/1978;
ZZ GI N. IL 19/02/1961;
IO RA N. IL 15/05/1972;
PE SE N. IL 08/06/1970;
DI SA AR N. IL 03/03/1976;
TO ARMANDO N. IL 14/12/1955;
TA GE N. IL 26/08/1973;
OS CARMINE N. IL 24/06/1965;
TI ANNUNZIATA N. IL 09/12/1981;
DA GI N. IL 02/02/1969;
RE CE N. IL 24/02/1957;
ZZ GE N. IL 18/02/1974;
FI SE N. IL 11/12/1961;
MI AN N. IL 08/05/1978;
SI SE N. IL 06/07/1947;
GI CIRO N. IL 03/01/1958;
RO OS N. IL 15/01/1943;
TE CONCETTA N. IL 07/07/1973;
CC GI N. IL 02/01/1953;
CC CE N. IL 28/04/1977;
IN SALVATORE N. IL 19/08/1958;
AR GA N. IL 05/06/1972;
avverso la sentenza n. 1312/2011 CORTE APPELLO di NAPOLI, del 08/07/2011;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 19/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. NA VERGA;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Lettieri Nicola, che ha concluso per l'inamSIbilità dei ricorsi per ER, DI, NO, RI, IO, ZZ, DI SA, TO, TA, ZZ, MI, SI, EL, GI, RO, TE, IN e AR:
Rigetto per IO, PE, OS, TI,
DA, RE, FI, CC UI e CC
ZO.
Uditi i difensori avv. Vannietiello Dario per EL che si riporta ai motivi;
avv. Leopissi Maria Antonella, in sost. Avv. Lucesi per TA che si riporta ai motivi;
Avv. Muscoriello CO, in sost. Avv. Abet TO, per CC UI e CC ZO che si riporta ai motivi.
Avv. Ghigliotti Teresa sost. Proc. avv. Apolloni Eleonora per MI che si riporta al ricorso;
avv. Ghigliotti Teresa, per SI che si riporta al ricorso;
avv. Valentino Mauro per RE che si riporta ai motivi;
avv. Von Arx NO, per IO che si riporta al ricorso;
avv. Orgallo Domenico, per AR che insiste nel ricorso;
avv. Valentino Mauro per RE che si riporta al ricorso;
avv. Fusco Sebastiano per NO che insiste nel ricorso;
avv. Borgi Alfredo, per ER, IN, e RI e come sost. Proc. dell'avv. Scarpelli Marzia per RO che insiste nei motivi di ricorso;
Avv. De Longis Andrè per TO che insiste nei motivi di ricorso;
avv. Vignola NI Battista per DA che insiste nei motivi del ricorso;
avv. Ragosino Ercole, per IO PE e FI che insistono nei motivi di ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza in data 8 luglio 2011 la corte d'appello di Napoli in riforma delle sentenze emesse, all'esito del giudizio abbreviato, dal GUP del tribunale di Napoli rispettivamente in data 13.1.2010 e 12.5.2010 assolveva NO RO da reato di cui al capo 42) perché il fatto non sussiste e rideterminava la pena, esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, per il reato di cui al capo 40) in anni di due mesi quattro di reclusione;
rideterminava la pena per DI SA OS, ritenuta la continuazione tra i reati di cui ai capi 24) e 28) in anni due di reclusione;
rideterminava la pena per TA AR, ZZ HE, MI AR in anni 1 di reclusione ciascuno;
rideterminava la pena per TI AT, esclusa la continuazione, in anni uno mesi quattro di reclusione;
qualificati per DA AN i delitti di cui ai capi A) e 1) del procedimento numero 4366-2011, stralcio dal numero 9552-2010, in quelli di cui agli artt. 110 e 416 bis c.p., cosi modificate le originarie imputazione e assorbito il reato di cui al capo 26) del procedimento numero 1312-2011 in quello di cui al capo CC) del procedimento numero 4366-2011, stralcio dal numero 9552-2010 e ritenuta la continuazione tra tutti i reati di cui ai procedimenti riuniti, esclusa la recidiva, rideterminava la pena in anni 4 mesi 10 di reclusione;
rideterminava la pena per CC UI in anni due mesi otto di reclusione e per CC ZO (cl. 77) in anni due di reclusione. Ordinava la confisca delle quote societarie e dei beni aziendali della società Bingo Las AS, già oggetto di dissequestro del tribunale del riesame in data 28 maggio 2010. Revocava la confisca di tutti i beni sequestrati a FI EP. Confermava la sentenza emessa nei confronti di ER LO, DI CI, RI CO, IO SC, ZZ UI, IO FA, PE EP, TO DO, OS MI, RE ZO, EL NI, GI CI, RO RE, TE CO, IN OR e AR BR.
Il giudice di primo grado all'esito del giudizio abbreviato, con la sentenza emessa in data 12.5.2010, esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 contestata a tutti gli imputati al capo 28) della rubrica, ed operata per tutti gli imputati condannati la diminuzione di pena prevista per il rito aveva dichiarato ER LO responsabile dei reati a lei ascritti ai capi 8), 10) e 33) e ritenuta la continuazione tra i reati, concesse le circostanze attenuanti generiche, l'aveva condanna alla pena di anni due di reclusione;
pena sospesa;
DI CI responsabile del reato a lui ascritto al capo 11) e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche lo condanna alla pena di anni due di reclusione, pena sospesa;
NO RO responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 40), 41) previa riqualificazione dello stesso nell'ipotesi p. e p. dall'art. 326 c.p. e art. 319 c.p., comma 1, e 42) e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione;
RI CO responsabile di tutti i reati a lui ascritti con esclusione del solo capo 29) e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione;
IO SC responsabile di tutti i reati a lui ascritti e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione;
ZZ UI responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 43) e 45) con esclusione della circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7 e dell'ipotesi di cui all'art. 378 c.p. di cui al capo 45) e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anni due, mesi otto di reclusione;
IO FA responsabile del reato a lui ascritto e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di mesi sei di arresto ed Euro 150 pena sospesa;
PE EP responsabile di tutti i reati a lui ascritti e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione;
DI SA OS responsabile del reato a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione, TO DO responsabile dei reato a lui ascritti e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, lo aveva condannato alla pena di anni due di reclusione;
pena sospesa;
TA AR responsabile del reato a lui ascritto e con la concessione della circostanza attenuante di cui alla L. n.203 del 1991, art. 8, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
OS MI responsabile del reato a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;
TI AT responsabile del reato a lei ascritto e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, l'aveva condannata alla pena di anni due di reclusione pena sospesa;
DA AN responsabile di tutti i reati a lui ascritti e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione;
RA ZO responsabile di tutti i reati a lui ascritti e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione;
ZZ HE responsabile del reato a lui ascritto e con la concessione delle circostanze attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
FI EP responsabile del reato a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;
MI AR responsabile del reato a lui ascritto e con la concessione delle circostanze attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
SI EP responsabile del reato a lui ascritto e con la concessione delle circostanze attenuante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 8, lo aveva condannato alla pena di anni uno e mesi quattro di reclusione;
EL NI responsabile del reato a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;
GI CI responsabile del reato a lui ascritto e lo aveva condannato alla pena di anni tre di reclusione;
RO NO responsabile del reato a lui ascritto al capo 30) e concessegli le circostanze attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di anni uno, mesi quattro di reclusione;
pena sospesa;
TE CO responsabile del reato a lei ascritto al capo 11) e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche l'aveva condannata alla pena di anni due di reclusione, pena sospesa;
CC UI responsabile dei reati a lui ascritti ai capi 22) e 23) e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anni tre e mesi otto di reclusione;
CC ZO classe 77 responsabile del reato a lui ascritto al capo 22) e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi otto di reclusione;
IN OR responsabile di tutti i reati a lui ascritti con esclusione del solo capo 29) e con la concessione delle circostanze attenuanti generiche, e ritenuta la continuazione tra i reati, lo aveva condannato alla pena di anni quattro di reclusione;
IC BR responsabile del reato a lui ascritto e, con la concessione delle circostanze attenuanti generiche lo aveva condannato alla pena di anni due e mesi sei di reclusione. Aveva dispostola confisca di tutti i beni sequestrati agli imputati per i quali vi era stata statuizione di condanna. Propongono ricorso per Cassazione:
1. ER LO:
2. DI CI;
3. NO RO 4. RI CO 5. IO SC 6. ZZ UI, 7. IO FA 8. PE EP, 9. DI SA OS, 10. TO DO 11. TA AR 12. OS MI 13. TI AT 14. DA AN 15. RE ZO 16. ZZ IC 17. FI EP 18. MI NO 19. SI EP 20. EL NI 21. GI CI 22. RO NO, 23. TE CO, 24. CC UI 25. CC ZO (cl. 77) 26. IN OR, 27. AR BR.
IN OR, RI CO e ER LO presentano, a mezzo del difensore, unico ricorso con il quale deducono che la sentenza Impugnata è incorsa in:
1. erronea applicazione della legge penale (D.L. n. 306 del 1992, art. 12 quinquies e art. 648 ter c.p.); vizio di motivazione per Illogicità
e mancanza della stessa in ordine all'omesso esame e travisamento sia dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sia degli elementi di prova indicati dalla difesa in specifiche memorie, allegate agli atti, sin dalla fase delle indagini preliminari e confluite nel fascicolo del giudizio abbreviato nonché depositato nel dibattimento di secondo grado. Sostengono i ricorrenti che l'elusione dei principi di diritto sostanziale in tema di concorso nel reato e di ricostruzione degli elementi costitutivi delle diverse fattispecie penale ha innescato un meccanismo motivazionale connotato da numerose oSIoni valutative e comunque illogico e contraddittorio approdato a conclusioni contra ius, disancorate dalle evidenze probatorie. Sostengono in particolare:
Assenza di prova dell'elemento soggettivo del dolo specifico sia con riguardo al delitto di intestazione fittizia che a quello di riciclaggio e comunque mancanza di motivazione. Evidenziano che la sentenza impugnata risolve le diverse problematiche in tema di elemento soggettivo licitandosi ad osservare che "la vicenda della vendita delle quote della Las AS allo scopo di fare allontanare uno dei SS dalla società, conferma che gli imputati fossero conoscenza sin dall'inizio che venivano impiegati proventi illeciti". Rilevano che la conclusione della corte territoriale muove dal presupposto che la vendita delle quote della la Las AS di cui alla scrittura privata del 20 dicembre 2006 sia un atto simulato al pari della cessione del ramo di azienda Bingo S.r.l. avvenuta il 13 marzo 2009 in favore di AS IN - Sostengono che il ragionamento decisorio si risolve in un'illazione che non tiene conto dell'ampia documentazione prodotta, ma soprattutto non considera la significativa circostanza indicata nell'atto di appello che in occasione della sottoscrizione dell'acquisto delle quote in argomento i IN produssero una fideiussione bancaria di 512.000,00 rilasciata a loro favore dal GO, titolare della Playtech, già intervenuto in passato in relazione all'acquisto della sala bingo di viale Zara a Milano, tramite Cariparma, per sollevare SS UL dalla pregressa fideiussione rilasciata da questi per conto della Las AS ai monopolio di Stato. Analoghe considerazioni valevano anche per la cessione del ramo d'azienda Bingo S.r.l., tenuto anche conto che in sede cautelare reale il giudice di legittimità e quello del successivo riesame avevano riconosciuto la legittimità delle fonti di pagamento di detta cessione e le relative provviste dei soggetti (familiari del IN) protagonisti della stessa. Sottolineano inoltre che il giudice a quo non spende una parola in ordine alle seguenti circostanze di fatto indicate dalla difesa quale prova contraria nell'atto di appello: la sentenza di condanna del SS per il delitto di cui all'art. 416 bis è relativa a un'epoca remota 1992 rispetto a quella della costituzione delle diverse società; non esiste agli atti alcun indizio che indichi una frequentazione tra il SS e il gruppo dei milanesi prima dell'incontro imprenditoriale del 2005; nessuno dei numerosi collaboratori di giustizia accenna alla figura dei milanesi;
il SS, nonostante la pronuncia giurisdizionale a suo carico, è titolare di numerose attività imprenditoriali oltre che di concessioni di monopoli di Stato e svolgeva tale attività con ostentazione;
non è stato indicato alcun elemento tale da giustificare anche il mero sospetto sulla presunta consapevolezza dei ricorrenti dei trascorsi penali di SS EN e della conseguente sua incapacitazione giuridica patrimoniale, anzi vi è prova contraria di tale ipotesi accusatoria;
la partecipazione diretta alla società Las AS S.r.l. da parte del fratello di SS EN, SS UL, esclude l'ipotesi di interposizione fittizia addebitata ai IN, sia perché essa presuppone che il dante causa rimanga nell'ombra nella formazione del contratto simulato, sia perché, ai sensi della legge antimafia, le licenze e le autorizzazioni sono interdette sia al condannato che ai suoi familiari, per i quale vale la presunzione di soggetti interposti in favore del predetto. Da ciò discende, secondo i ricorrenti, che i milanesi non potevano neanche sospettare la pretesa interdizione del SS in ordine alle attività da lui svolte. - Con riguardo all'elemento soggettivo contestato - la presunta intestazione fittizia e l'agevolazione del riciclaggio dei proventi illeciti - sostengono che la sentenza impugnata ha operato una decontestualizzazione del contenuto delle conversazioni telefoniche e telematiohe, con conseguente travisamento del rispettivo significato, in un inamSIbile tentativo di trovare conferma al preteso assunto accusatorio. Ritengono che la sentenza è incorsa in un palese vizio di omessa motivazione in ordine alle circostanze dedotte dalla difesa. In particolare ha disatteso le doglianze difensive ritenendo che i rapporti tra il gruppo IN e il gruppo SS fossero l'espressione di sostanziale signoria di EN SS nella gestione delle società costituite dai milanesi e in coerenza con tale pregiudizio ha del tutto pretermesso l'esame della ricostruzione di tali rapporti contenuta nella memoria depositata dall'imputato RI. Ritengono che la mail del 6 giugno 2007 rappresenta la chiave di lettura dell'intera vicenda e della natura dei rapporti dei IN con il gruppo SS ed è in perfetta sintonia con la tesi difensiva circa l'autofinanziamento della partecipazione autonoma ai vari acquisti della Las AS e delle sale di Cologno Monzese, mediante l'indebitamento nei confronti del SS e soprattutto del RI, con contestuale depauperamento della EB srl trasformata in una cash dispenser di volta in volta chiamata ad emettere gli assegni funzionali al pagamento dei diversi debiti contratti evidenziano che a fronte di tanto la sentenza impugnata ha assunto che:
- non è provato ne' documentato che EN SS abbia effettuato tramite il suo commercialista il prestito di Euro 200.000,00 con un regolare contratto di mutuo e che il presunto contratto di mutuo sarebbe comunque simulato, perché la strategia di SS era quella di ingrandirsi comprando sale bingo in tutt'Italia. Evidenziano che tale conclusione è contraddetta dalla mail 6 giugno 2007 oltre che fondata su una mera congettura che non tiene conto che il prestito in questione attiene ad un momento iniziale dell'instaurazione dei rapporti imprenditoriali tra i IN e i SS;
- che il RI e il IN avevano acquisito nell'ottobre 2007 tutta la proprietà delle quote e questo non sarebbe stato possibile senza l'aiuto economico di EN SS che non concedeva prestiti, ma effettuava investimenti. Il travisamento della prova secondo i ricorrenti è in questo caso davvero eclatante poiché forse per mero errore materiale il giudice a quo ha omesso di indicare che le quote sociali riguardavano la EB srl, ma soprattutto vi è una evidente svista giuridica e fattuale atteso che se è pur vero che i due acquisirono formalmente in maniera definitiva le relative quote nell'ottobre 2007, è altrettanto vero che il trasferimento formale della titolarità delle stesse era già stato previsto nel contratto d'acquisto dell'aprile 2004 e che il trasferimento è avvenuto all'esito delle pregresse scadenze mensili degli effetti cambiari rilasciati all'atto della stipula nel 2004;
- che il RI e il IN risultavano molto indebitati, eppure nel 2007 hanno versato tutte le quote della società e da una mail intercettate 6 giugno 2007 risultava che tutti i debiti del RI e di altre persone nel 2006 erano stati saldati. Ritengono i ricorrenti che è sufficiente leggere la e-mail per verificare ancora una volta il travisamento del significato della stessa che non lascia in alcun modo intravedere il presunto saldo dei debiti, ma viceversa il grado di indebitamento dei IN e delle rispettive società. Sostengono che la corte territoriale incorre nel travisamento della prova anche perché non considera che nel periodo in parola i rapporti tra il IN e il RI ed il gruppo SS erano in palese insofferenza e che i IN pensavano di liberarsi delle diverse società allo scopo di azzerare la loro situazione debitoria. Contestano l'interpretazione data alle conversazioni intercettate, lamentano l'inversione del ruolo degli interlocutori nella conversazione telefonica del 9 novembre 2006 e l'apodittica valutazione della scrittura privata di risoluzione dei rapporti fra IN, RI e SS del 31 dicembre 2007, definita come atto simulato anche perché preceduta. dalla mail inviata da UN a AN LL Commercialista del SS e AS SS, fratello di SS EN.
Ritengono che un ulteriore esempio di travisamento della prova e della singolare metodologia del giudice di merito è la valutazione dei conferimenti economici dei familiari dei IN in occasione dell'acquisto della partecipazione delle quote della società Las AS (nel 2005) e della Bingo S.r.l. (nel 2008). Ritengono che l'argomentazione secondo cui la cessione del ramo d'azienda bingo S.r.l. sarebbe riconducibile ai SS in ragione del fatto che ve ne è menzione nella mail del 18 dicembre 2007 del UN a AN LL è priva di fondamento logico e fattuale perché:
nella successiva mail del 19 dicembre 2007 che contiene lo schema definitivo della scrittura che verrà sottoscritta il successivo 20 dicembre scompare ogni riferimento alla cessione del ramo d'azienda;
perché al di là della copiosa documentazione contabile e bancaria allegata a suo tempo, resta il fatto che la cessione è avvenuta in un'epoca in cui erano ormai interrotti i rapporti tra il gruppo IN ed il gruppo SS.
Ritengono peraltro che la confisca della Bingo S.r.l. risulta contra ius dato che il precedente giudicato cautelare e l'assenza di impugnazione del pubblico ministero su tale specifico oggetto della sentenza di primo grado - che non aveva pronunciato la confisca della Bingo srl - rende arbitraria la relativa pronuncia del giudice d'appello.
Con riguardo alla posizione processuale di ER LO il vizio di motivazione si manifesta in misura ancora più evidente per il vuoto probatorio in ordine al suo ipotetico coinvolgimento nella vicenda per cui è processo.
2. Vizio di motivazione in ordine all'irrogazione della pena e all'aumento per la continuazione. Lamentano la mancata applicazione della pena nel minimo edittale considerato il ruolo svolto. RO NO deduce:
1. violazione di legge, vizio della motivazione e travisamento dei risultati delle intercettazioni. Sostiene che alla stregua delle risultanze processuali l'unico elemento a carico del ricorrente sta nella sua partecipazione alla compagine societaria di due società la Mecenate Bingo la Cuneo S.r.l. peraltro di valore secondario nella stessa ricostruzione dei rapporti tra il gruppo SS e il gruppo IN sostiene che la sentenza non ha speso una parola su tali profili e sull'elemento soggettivo limitandosi a confermare la sentenza di primo grado
2. vizio di motivazione nella determinazione della pena FI EP, IO FA e PE EP presentano, a mezzo del difensore, unico ricorso, datato 21.11.2011, con il quale deducono che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. vizio della motivazione e travisamento della prova per avere la corte d'appello omesso di esaminare i motivi di gravame. Motivazione apparente per l'integrale trascrizione da parte della corte di appello della motivazione della sentenza del GUP. Omesso esame dei motivi di appello e mancata enunciazione delle ragioni per cui sono stati ritenute inattendibili le prove contrarie dedotte dalla difesa dell'imputato.
Con riguardo alla posizione di FI EP viene sottolineato che, a differenza di quanto indicato nella sentenza di primo grado, la difesa nei motivi d'appello aveva indicato come dagli atti emergeva la carenza degli indispensabili ed essenziali elementi costitutivi e strutturali della contestata fattispecie di reato di cui all'art. 416 c.p.. Viene altresì messo in evidenza come nella motivazione della sentenza impugnata il ruolo del FI sarebbe stato quello di coordinare i rapporti con il presidente e con i partner milanesi nel senso che in una delle società del SS dovevano essere impiegate le slot-machine fornite proprio dal FI, quando era emerse:
- che il FI non aveva assolutamente rapporti con il presidente SS EN;
- che le direttive aziendali, perfettamente lecite, il FI le riceveva esclusivamente dal AN e dal GI (cfr. intercettazioni);
- che il FI aveva lavorato per la Wazzup per soli sei mesi con la conseguenza che un così limitato lasso di tempo non poteva sicuramente valere a configurare e consolidare l'ipotizzato vincolo associativo.
Lamenta che su tali punti la corte di merito non ha fornito alcuno specifico vaglio con la conseguenza che ha ritenuto elementi sintomatici dell'appartenenza ad una associazione delinquenziale attività lavorative del tutto lecite. Viene altresì sottolineato come la sola fornitura di slot machine non implica tout court quel definitivo riscontro che la corte di merito ha ritenuto viceversa quale prova regina di appartenenza al sodalizio, senza fornire alcuna motivazione in ordine alle deduzioni svolte dal ricorrente. Viene altresì sottolineato che il FI non ha mai avuto la funzione di raccogliere il denaro dagli apparecchi slot-machine (cosiddetto ragioniere). Viene altresì evidenziato che a diverse considerazioni non possono condurre le vaghe e generiche dichiarazioni dell'unico collaboratore di giustizia MI AR che genericamente e, in maniera non riscontrata da alcun elemento neppure indiziario, ha attribuito al FI, all'interno della pretesa associazione il ruolo di ragioniere. Si rileva inoltre che il collaboratore di giustizia TA non ha riconosciuto FI EP e che quest'ultimo in sede di interrogatorio ha spiegato il suo ruolo nella vicenda.
Con riguardo alla posizione di IO FA viene sottolineato come la sentenza della Corte d'Appello non abbia fornito specifica risposta alle articolate doglianze, essendosi limitata alla critica di trasposizione delle intercettazioni telefoniche senza fornire delle stesse una congrua valutazione sul perché dovessero essere ritenute indice di un rapporto illecito e non di lecita attività lavorativa volta al conseguimento di legittimi interessi commerciali. Non vi è alcun riferimento in ordine alla asserita condotta in seno al preteso sodalizio e nessun riferimento al suo contributo causale
Con riguardo alla posizione di PE EP viene evidenziato che la corte d'appello, dopo aver genericamente effettuato un riferimento sommarie i motivi d'appello, ha fornito una motivazione apparente a fondamento del giudizio di colpevolezza in violazione delle regole fondamentali di giudizio in tema di valutazone della prova. Sottolinea il ricorrente che la misura cautelare emessa nei suoi confronti è stata annullata dal tribunale del riesame per carenza di gravità indiziaria. La soluzione giuridica adottata dalla corte territoriale è stata quella di confermare apoditticamente la statuizione di condanna nonostante sussistesse un quadro assolutamente insufficiente tale da aver indotto il tribunale del riesame all'annullamento dell'ordinanza cautelare. Secondo il ricorrente in epoca successiva alla pronuncia del riesame si è aggiunto un ulteriore elemento di prova favorevole: le dichiarazioni di EN SS che nel costituirsi all'autorità giudiziaria in una scelta di collaborazione investigativa ha specificamente indicato coloro che a livello individuale e a mezzo delle proprie aziende facevano parte del cosiddetto "sistema SS" escludendo che del citato sistema facesse parte il PE o la piccola azienda che gli faceva capo. Con la conseguenza che quelì approfondimente investigativo che era stato suggerito dal tribunale del riesame al fine di chiarire se il PE costituisse parte del sistema SS è stato fugato e reso non necessario dalle stesse parole del SS. La Corte d'appello si è limitata a registrare la motivazione dell'ordinanza di custodia cautelare annullata. Vengono sottolineate le contraddittorie dichiarazioni di MI e viene sottolineato che non vi è nessun codice associato al nome o al preteso soprannome di PE o alla sua pretesa zona di competenza, ne' agli atti vi è prova di quella che sarebbe stata la sua pretesa attività nell'ambito e per il sodalizio. Secondo la difesa è risultato provato che il PE non ha mai avuto il compito di raccogliere il denaro degli apparecchi slot-machine per conto del clan di Afragola ne' ha mai avuto contatti e rapporti con la criminalità. Viene altresì rilevato che l'unica circostanza apparentemente favorevole alla tesi accusatorie, valorizzata dalla corte d'appello, quale il rinvenimento del nome della ditta World ES in una e-mail della ZZ era, a ben vedere, un elemento neutro ed ininfluente ai fini della contestazione penale. Esso dimostrava semmai che la ZZ aveva avuto rapporti con la World ES, ma non già che i rapporti per ciò solo fossero illeciti. La difesa nei motivi d'appello aveva espressamente richiesto la rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale al fine di produrre la documentazione attestante la circostanza che a curare la contabilità del PE non era AN LL, ma altra persona. In effetti dalla documentazione depositata era emerso che la tenuta delle scritture contabili, proprio negli anni in contestazione, era stata effettuata da altro professionista. La corte d'appello ha però illegittimamente ritenuto che il dato della tenuta della contabilità da parte di AN in epoca precedente doveva in ogni caso essere considerato un elemento probatorio della penale responsabilità del ricorrente. Contesta il ricorrente che nella motivazione della corte di merito non vi è ombra di argomentazione sulla circostanza, rimasta inoppugnabilmente provata, che il PE non ha mai avuto il compito di raccogliere il denaro dagli apparecchi slot- machine (c.d. ragioniere) per conto del clan di Afragola. La pretesa intestazione fittizia della World ES facente capo al PE è infatti solo supposta ed ipotizzata, ma assolutamente non riscontrata. Essa è invece sconfessata da inequivoci dati documentali presenti agli atti e sui quali il GIP ha illegittimamente omesso ogni valutazione (la visura camerale, la certificazione di attribuzione della partita Iva, la sottoscrizione dei titoli cambiari, la esigua redditività dell'attività economica). Alla luce di quanto indicato era evidente non solo l'estraneità al ritenuto trasferimento fittizio per l'incompatibilità sul piano ambientale e cronologico, ma era evidente l'inconfigurabilità sul piano logico giuridico della contestazione mossa al PE ex L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. In particolare veniva sottolineato come,
preso atto della natura giuridica di reato istantaneo della violazione ex art. 12 qulnquies, non poteva che essere ritenuta una forzatura giuridica oltreché logica ritenere che la creazione della World ES, avvenuta lecitamente nel 1999, potesse essere arbitrariamente posta in collegamento con un sodalizio criminale che per la stessa pubblica accusa è sorto solo sei anni dopo (2005- 2007), con la conseguente impossibilità di ritenere che l'attività svolta autonomamente dal 1999 dal PE a proprie spese, con debiti personali assunti mediante sottoscrizione di effetti cambiari, potesse addirittura essere ritenuta il frutto del reimpiego dei proventi di un preteso sodalizio criminoso che non era ancora sorto.
2. Violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p.. Pena incongrua. Mancata concessione dei benefici di legge. Con riguardo al FI e al IO si contesta la mancata concessione delle attenuanti generiche, con riguardo al PE la mancata concessione delle stesse con giudizio di prevalenza. In via subordinata si lamenta la mancata fissazione della pena nei minimi edittali. PE EP in data 29.11.2011 depositava nuovo ricorso, datato 28.11.2011, avente contenuto identico a quello datato 21.11.2011.
CC UI e CC ZO presentano, a mezzo del difensore Abet TO, unico ricorso con il quale deducono che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione di legge in ordine all'applicazione e interpretazione dei principi sanciti dalla normativa di cui alla L. n. 306 del 1992, art. 12 sexies e vizio della motivazione con riguardo alla documentazione patrimoniale presentata dalla difesa con i motivi aggiunti ex art. 585 c.p.p., comma 4. Lamentano i ricorrenti che la confisca dei beni effettuata in sentenza si fonda su un'erronea interpretazione dell'art. 12 sexies in tema di presunzioni di illiceità dell'accumulazione in ragione della presunta sproporzione dei redditi degli imputati rispetto al valore dei beni sottoponigli a confisca che ha delle ricadute anche in tema di individuazione dei presupposti applicativi della disciplina normativa. Si sostiene che la corte d'appello limita la propria analisi a poche considerazioni sulle schede patrimoniali depositate dalla Guardia di Finanza, a fronte di un processo complesso con un numero elevato di beni in sequestro. Si lamenta la genericità della motivazione e la mancanza totale di motivazione in merito ai documenti patrimoniali che lo scrivente aveva depositato con i motivi aggiunti. Si contesta la valutazione operata dalla corte in tema di sproporzione. Si sostiene che nel caso del CC la documentazione prodotta, che è pure indicata nelle indagini patrimoniali effettuate dalla Guardia di Finanza, prova la fonte lecita dei capitali utilizzati per incrementare le attività commerciale. Viene evidenziato come sono state valutate soltanto le dichiarazioni dei redditi fino al 2005, nonostante fossero state prodotte dalla difesa anche quelle relative al 2005 - 2009. Viene altresì rilevato che CC ZO dal 2004 alo 2007 ha fatturato tramite la società a lui facente capo una somma di Euro 2000.00 dimostrando una notevole capacità economica. Si sostiene che la Corte di merito limita la propria analisi alle dichiarazioni personali non considerando quelle relative alle società del predetto ed ovviamente questa omessa valutazione fa sì che la motivazione sia assolutamente illogica. In sintesi non solo è palese la carenza assoluta di motivazione circa i presupposti legittimante la confisca quanto meno in relazione ai beni acquisiti in periodi lontani rispetto alla contestazione, ma nel caso specifico vi è di più avendo gli imputati dimostrato la titolarità di entrate lecite rilevanti, circostanza che è stata del tutto elusa dalla corte di merito, in spregio a quanto affermato dalla suprema corte in ordine alla operatività della presunzione di illecita accumulazione, subordinata alla condizione che la parte non dimostri la legittima provenienza del bene sequestrato (Cass Sez. 5 n. 9520/2006).
2. violazione di legge e vizio della motivazione in ordine alla mancata concessione della sospensione condizionale della pena a CC ZO e CC UI con distinto ricorso, a mezzo del difensore AS Trigari, chiede:
1. annullarsi l'impugnata sentenza per erronea applicazione della legge penale nonché per omessa motivazione relativamente al capo 23) (violazione L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies). Lamenta che la corte ha omesso di valutare se vi fosse la mancanza dei requisiti per emettere una sentenza di proscioglimento ex art. 129 c.p.p. e di motivare l'eventuale condanna, Sostiene che la contestazione è generica ed imprecisa ma che soprattutto non è mai stata valutata la posizione del ricorrente;
2. annullarsi l'impugnata sentenza per erronea applicazione della legge penale nonché per manifesta illogicità della motivazione relativamente al capo 23 della contestazione. Si sostiene il mancato accertamento della sproporzione tra il valore del patrimonio dell'indagato e il suo reddito o la sua attività economica. Si sostiene che nell'accertamento della sproporzione un ruolo importante assume il riferimento temporale, non potendo il confronto tra la situazione patrimoniale reale e la capacità economica, desumibile dal reddito dichiarato o dall'attività economica che risulta avere svolta l'indagato, prescindere dal dato temporale come invece erroneamente ha fatto la corte d'appello. Nel caso di specie la corte territoriale ha disposto la confisca del beni senza accertare la sproporzione patrimoniale relativamente al periodo in contestazione di tutti i beni acquisiti, non solo in epoca anteriore alla data di comSIone del reato per cui si procede che è il 26 novembre 2006, ma in tempi non oggetto di accertamento.
Ulteriore oSIone di motivazione viene ravvisata nella omessa scissione dei beni rinvenuti all'atto della perquisizione presso l'abitazione di CC UI appartenente a terzi. Si rileva che in quella sede sono stati sequestrati oggetti somme appartenenti alla figlia del CC UI per un totale di Euro 7900,00 provento di attività lavorativa propria.
DI CI e TE CO presentano distinti ricorsi aventi identico contenuto. In particolare lamentano:
1. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) in relazione alla violazione dell'art. 125 c.p.p., comma 3, art. 187 c.p.p., art.192 c.p.p., commi 1 e 2, art. 546 c.p.p., n. 1, lett. e). I
ricorrenti si dolgono della mancata indicazione delle ragioni per le quali i giudici d'appello hanno concluso per la partecipazione nel delitto contestato e della mancata dimostrazione della non pertinenza delle questioni dedotte dalla difesa nei motivi d'appello;
2. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Si dolgono del fatto che la corte territoriale non ha replicato sulla questione proposta nei motivi d'appello circa la non idoneità della condotta dei ricorrenti ad integrare il reato di cui all'art. 12 quinquies.. Si sostiene che il fatto come descritto nella richiesta di rinvio a giudizio è indeterminato nella descrizione dell'immobile oggetto di contestazione e nell'indicazione dei proventi dell'attività e del luogo ove si sarebbe tenuta l'impresa commerciale con conseguente nullità del decreto di citazione. Si sostiene che comunque non è corretta la qualificazione della condotta contestata in quanto gli imputati, proprio secondo il capo di imputazione, sono intervenuti in una fase successiva rispetto all'azione commessa da altri con la conseguenza che la condotta dovrebbe inquadrarsi nella fattispecie legale dell'art. 379 c.p. Proprio dai colloqui captati il 15/12/2006 e il 12 gennaio 2007 emerge che ZI e DI nella vicenda in argomento contestata al capo 11) hanno ricevuto indicazione in un momento di molto successivo all'intestazione formale in favore dai coimputati Di NN e AT NA e quindi a reato contestato già commesso e a condotta esaurita. Sostengono che la corte territoriale ha omesso di dire le ragioni per cui il fatto materiale non poteva inquadrarsi nell'ipotesi criminosa del favoreggiamento reale.
3. violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) in relazione alla violazione della L. n. 203 del 1991, art.
7. La corte in sentenza riteneva di non poter ridurre la pena agli imputati sussistendo la aggravante della L. n. 203 del 1991, art.
7. Nella sua sentenza il GUP aveva però escluso l'aggravante "camorristica", alla pagina 614 della motivazione di primo grado l'estensore indicando i criteri di cui all'art. 133 c.p. al fine di determinare la misura della pena per gli imputati aveva stabilito la pena di anni due di reclusione per il solo capo 11) così determinata: anni quattro di reclusione ridotta per la concessione delle attenuanti generiche ad anni tre, ulteriormente ridotta per il rito ad anni 2. È chiaro quindi che nessun aumento, nessun giudizio di prevalenza o equivalenza si è avuto per effetto dell'applicazione della circostanza aggravante che non è stata calcolata. Sostengono comunque l'insussistenza della aggravante in argomento.
4. Violazione dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per violazione dell'art. 114 c.p.. Ritengono carente la motivazione in ordine al diniego della circostanza di cui all'art. 114 c.p.. IO SC, a mezzo del proprio difensore deduce:
1. mancanza e manifesta illogicità della motivazione ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) nonché erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies contestato al capo 19), nella parte in cui i giudici di appello hanno confermato la condanna senza esaminare le doglianze evidenziate dalla difesa in sede di appello ed, altresì, travisando il significato degli atti d'indagine posti a fondamento della conferma dei giudizio di sussistenza della condotta contestata, individuati, in particolare, nella mail intercettata il 26/12/2006, trasfusi in motivazione a pagina 70 e 71 della sentenza di appello e, di conseguenza, per avere I giudici ritenuto sussistente il predetto delitto in assenza dei presupposti giuridici richiesti. Lamenta il ricorrente di avere dimostrato, attraverso specifica produzione documentale, che la ditta Fc slot dopo avere chiesto l'attribuzione di partita Iva, tra l'altro costituita per l'esercizio di sale da spettacolo e quindi con un oggetto sociale del tutto diverso dalle attività svolte dai SS nel settore dei videogiochi, non aveva mai operato non svolgendo alcune attività, ne' tantomeno producendo alcun reddito di impresa. Circostanza che avrebbe provato l'insussistenza dell'efficienza causale della condotta con l'agevolazione dei propositi criminosi del SS e avrebbe dovuto indurre i giudici a ritenere insussistente l'ipotizzato delitto di intestazione fittizia.
2. mancanza e manifesto illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) ed erronea applicazione della legge penale al sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b), in relazione al delitto di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies contestato al capo 18), per avere i giudici d'appello sostenuto la fittizietà della intestazione delle quote della Duegi s.a.s. In capo all'imputato con motivazione apparente e senza dare alcuna giustificazione alle allegazioni difensive dimostrative della natura reale dell'acquisizione e della titolarità della predetta società da parte del IO. Si sostiene che dagli atti risulta evidente che nel marzo 2004 l'imputato, già dipendenti della medesima società, acquistava il 10% delle quote societarie liquidandone l'importo con il rilascio di cambiali regolarmente pagate alla scadenza e diventava socio accomandatario dichiarando ritualmente i redditi conseguiti ai fini fiscali, mentre i fratelli SS OR, SS UL e SS AN rimanevano soci accomandanti della titolarità delle rimanenti e maggioritarie quote sociali. Dette circostanze non sono state prese in considerazione dalla corte territoriale che si è limitata ad affermare assertivamente la simulazione dell'avvenuto acquisto delle quote. Si ritiene che nessun valore può essere dato alle dichiarazioni del MI perché prive di riscontri e sia perché inconferenti rispetto all'epoca in cui si sarebbe attribuita all'imputato la funzione di ragioniere.
3. mancanza e manifesta illogicità della motivazione ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), nonché erronea applicazione della legge penale in relazione al delitto di cui all'art. 416 c.p, nella parte in cui giudici di appello hanno confermato la condanna del IO per i delitti di cui ai capi 28) e 20), quest'ultimo aggravato ex L. n. 203 del 1991, art. 7, in primo luogo modificando integralmente la piattaforma motivazionale formulata dal giudice di primo grado in maniera puramente assertiva e senza indicare quali emergenze probatorie consentissero di ritenere il IO consapevole del patto criminale stipulato tra il SS e le associazioni camorristiche e, in secondo luogo, per aver ritenuto ricorrente il reato associativo di cui al capo 28) nonostante l'assenza di un pactum sceleris rivolto alla consapevole comSIone di un numero indeterminato di delitti.
AR BR, a mezzo del suo difensore, deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, vizio della motivazione in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinqules.
Sostiene il ricorrente che con riferimento all'elemento materiale del reato contestato si pone la necessità di dover provare non una generica relazione o anche un interesse dello IO verso uno o più beni del ricorrente, ma piuttosto di dar conto dell'origine delle risorse impiegate nell'acquisto del bene che dovrebbero essere riferibili allo IO, oltre all'individuazione di eventuali comportamenti del soggetto interponente corrispondenti a quello di proprietario e non di mero gestore. Si sostiene che nel caso in esame il giudice del merito non si è intrattenuto ne' sull'uno, ne' sull'altro dei due argomenti, essendosi limitato ad evidenziare l'esistenza di rapporti talvolta diretti, talvolta mediati tra il AR e lo IO, provati attraverso i richiami a servizi di osservazione e agli esiti di intercettazioni telefoniche e comunque riferibili unicamente alla ditta GI OC. Aggiunge che l'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo del reato trova compensazione nella presenza del dolo specifico che qualifica il portato antidoveroso. Sostiene che la sentenza gravata che si sostanza nella mera riproposizione di circostanze di fatto dal contenuto non univoco non soddisfa i principi indicati.
2. Vizio della motivazione risultante direttamente dal testo del provvedimento impugnato nonché dai seguenti atti e documenti:
contratto Wazzup condizionato all'osservanza delle disposizioni antimafia;
documentazione attestante la posizione lavorativa di IO OR all'interno della GI HI;
stralcio sentenza assolutoria Ludovisi Cristiano. Contesta il ricorrente l'interpretazione data alle conversazioni astratte, in particolare le conversazioni 14/5/2008; 19 febbraio 20 febbraio 2008; 19/3/2008;
3. vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento nonché dal seguenti atti: misura camerale della ditta GI HI. Si sostiene che la ditta GI HI non svolge alcuna attività di commercio essendo unicamente concentrata nella manutenzione e riparazione hardware e software con attività secondaria di noleggio computers e si evidenzia che l'interposizione di un'azienda di tale natura è una contraddizione in termini. La sua connotazione personale non si presta infatti a qualsiasi proposito simulatorio, ben più compatibile con lo schermo offerto da quelle forme organizzative che, per il prevalere dell'elemento capitale o patrimoniale su quello personale, rendono astrattamente plausibili sovrapposizioni tra la titolarità apparente e titolarità di fatto.
4. Vizio di motivazione risultante dal testo del provvedimento nonché dai seguenti atti e documenti: visura società Chrivic Mondo OC;
stato famiglia AR - Dominici;
prima dichiarazione fiscale Chrivic Mondo OC;
riepilogo fatture acquisto videogiochi da destinare al noleggio, società ES Srl;
atto acquisto immobile di Via Oberdan 2; copia assegno postale 10 luglio 2003 a firma AR OR, beneficiario D'NA IZ;
acquisto immobile in Via Leonardo da Vinci;
copia assegno circolare CARIRI Euro 7000,00 beneficiario AR BR;
copia verbale accesso custode giudiziario. Ritiene il ricorrente che non è chiaro se le conclusioni della corte di merito relativamente alla società Chrivic Mondo OC e agli immobili indicati nel capo d'imputazione siano preordinati a confermare la responsabilità dell'imputato anche in relazione a detti beni o si sia limitata a legittimare la concorrente statuizione di confisca, considerato che l'intera motivazione della sentenza impugnata è concentrata dar conto della ritenuta sovrapposizione nella titolarità della sola GI HI le cui considerazioni non possono essere esportate a provare un'analoga conclusione anche a proposito dei rimanenti beni. Il ricorrente richiamando una memoria prodotto agli atti da conto delle capacità economiche del ricorrente nella costituzione della società e e nell'acquisto dei beni in argomento.
5. vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento contesta l'entità della pena;
6. violazione di legge e vizio della motivazione risultante dal testo del provvedimento nonché dai seguenti atti: contratto locazione finanziaria acquisto autovettura Smart;
contratto di acquisto dell'autovettura Audi A6 del 13 marzo 2007 con allegato un contratto di finanziamento Findomestic;
contratto di acquisto da parte di AR OR della Ford focus con relativo finanziamento Findomestic;
copia atto compravendita 8 aprile 2008 notaio PP relativo all'acquisto dell'immobile di Via Cesare Battisti 9;
estratto dichiarazioni fiscali anni 2007, 2008, 2009 con riguardo a ai beni confiscati NO RO, a mezzo del proprio difensore, presenta due distinti ricorsi con i quali deduce:
1. vizio della motivazione in relazione all'art. 326 c.p.. Lamenta il ricorrente che con i motivi di appello era stata evidenziata l'irrilevanza penale della condotta ascritta al NO attesa l'assoluta neutralità delle notizie rivelate al SS di epoca remota e non influenti sulle indagini in corso. La corte di merito si è limitata ad affermare che non si trattava di un file neutro perché in esso erano racchiuse tutte le indagini del Ros sulla società del SS e sui rapporti con i casalesi. Ritiene il ricorrente che non emerge ne' dal capo di imputazione, ne' da alcun atto di indagine che il maresciallo del Ros abbia fornito notizie su indagini in corso, manca anche il riferimento ad uno specifico processo o procedimenti e non si conosce la natura delle notizie riferite dal NO cioè se le stesse fossero relative effettivamente al vecchio procedimento a carico di SS EN per il quale il predetto aveva anche pagato il suo debito con la giustizia e neppure se si comprende se le notizie rivelate possano avere favorito il SS condizionando l'andamento del processo.
2. Vizio della motivazione in relazione all'art. 319 c.p. (capo 41). Sostiene il ricorrente che i giudici d'appello si sono limitati unicamente rilevare che dagli atti di indagine emerge la disponibilità In capo al ricorrente dell'autovettura Mercedes, ritenuta compendio dell'atto contrario ai doveri d'ufficio senza dare una specifica risposta a una serie di domande avanzate dall'imputato.
3. vizio della motivazione in relazione all'art. 133 c.p.. Contesta che il giudice di secondo grado non riconoscono la riduzione della pena per le concesse attenuanti generiche negli stessi termini del giudice di primo grado con ciò violando il divieto di riformatio in pejus.
ZZ UI, a mezzo dei suo difensore, deduce:
1. con riguardo al capi 40 e 45 violazione di legge e vizio della motivazione.
Ritiene che la sentenza impugnata merita censura per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 121 c.p.p., comma 2, art. 178 c.p.p., lett. C), art. 180 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3, art. 546 c.p.p., lett. e) in relazione all'art. 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2, art.326 c.p., oltre che per assoluta carenza di motivazione in merito alla memoria difensiva prodotta nel corso del giudizio d'appello nonché mancanza apparenza di motivazione in ordine alle ragioni per le quali non sono state ritenute attendibili le prove a discarico prospettate dalla difesa.
2. con riguardo al capo 43 violazione di legge e vizio della motivazione. La sentenza impugnata merita censura per inosservanza ed erronea applicazione degli artt. 42, 43, 49, 110 e 479 c.p., art. 476 c.p., comma 2 oltre che per mancanza e apparenza di motivazione.
Contesta la valutazione data dalla corte di merito degli atti di indagine. Sostiene che trattasi di falso innocuo e che comunque non vi sono elementi per affermare il concorso del ricorrente.
3. Con riguardo al capo 45 lamenta violazione di legge e vizio di motivazione in relazione all'art. 326 c.p.. Contesta la valutazione delle prove data dalla corte di merito.
4. Lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche e delle ulteriori richieste avanzate dalla difesa in punto di determinazione del trattamento sanzionatorio. Sostiene che la determinazione cui perviene il collegio non trova conforto in alcuna delle emergenze processuali.
TO DO deduce che la sentenza impugnata è incorsa in:
1. violazione dell'art. 125 c.p.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e) per manifesta mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza del reato di cui all'art. 416 c.p.. Sostiene che la sentenza impugnata non solo ha del tutto ignorato le deduzioni difensive contenute nell'atto di appello, ma ha perseverato nell'errore in cui era incorso il giudice di primo grado consistente nell'omessa indicazione degli elementi per i quali l'attività dell'Esposito, per come descritta nelle sentenze, integrasse il delitto associativo, considerato anche che è stata esclusa l'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7. 2. Violazione dell'art. 416 c.p. in relazione all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. b) ed e) per erronea applicazione della legge penale per manifesta illogicità della decisione anche con riferimento alla omessa valutazione di prove determinanti ritualmente assunte. Viene sottolineato che la società, della quale si ipotizza l'istituzione nelle conversazioni intercettate e utilizzate nella sentenza impugnata, non fu mai realizzata e comunque le TO non entrò mai a far parte di compagini sociali dismettendo il lavoro svolto per ritornare ad espletare la sua primaria attività di ristoratore. Si sostiene che comunque non si rinvengono gli elementi costitutivi del delitto di cui all'art. 416 c.p.. Non è dato comprendere in che cosa si sia concretizzata l'attività delittuosa addebitabile al ricorrente. Non è stata indicata la struttura dell'associazione e non sono stati individualizzati i ruoli dei partecipi. La prova acquisita, per come indicata nella decisione, dimostra solo che il ricorrente era interessato ad entrare a far parte di una costituenda società per esplicare un lavoro previsto dalla legge e quindi legittimo.
OS MI deduce che la sentenza impugnata è incorsa in violazione dei criteri di apprezzamento della prova ritiene che la corte d'appello non ha fatto corretto uso dei canoni interpretativi delle chiamate in correità. Sostiene che nessuna convergenza indiziaria può essere individuata sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori misso EP, misso IA ZA, ZZ HE, TA AR. Solo misso EP attribuisce al OS una condotta precisa e concretamente riferibile all'ipotesi di reato, mentre ZZ HE e misso IA assegnano all'indagato un ruolo riferibile solo in maniera mediata alla gestione dei proventi della predetta attività illecita. Sostiene che l'essere il cassiere delia cassa del clan, nella quale confluivano entrate di qualsiasi tipologia, non può integrare il reato di illecita concorrenza a meno che non si voglia ritenere il ricorrente responsabile del reato a titolo di concorso con gli esecutori materiali degli specifici atti violenti minacciosi di illecita concorrenza. Ma anche a voler considerare quest'ultima ipotesi i giudici dei gravami avevano l'obbligo di argomentare specificamente sul punto evidenziando se del caso sugli specifici apporti causali del ricorrente nella comSIone del reato. Deve aggiungersi l'assenza di dichiarazioni individualizzanti sulla figura del ricorrente da parte dell'indiscusso capoclan SI EP e la non trascurabile esclusione da parte del MI AR riconosciuto da tutti come soggetto inserito nel clan IS con lo specifico compito di gestire le relazioni illecite con l'imprenditore SS.
TI AT deduce che la sentenza impugnata è incorsa in violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. B) ed E) in relazione alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinqules. Sostiene la ricorrente che la condotta illecita contestata risale al 2 aprile 2007 momento della costituzione della società Acilia Net Service Srl mentre le intercettazioni e le indagini sono tutte successive con la conseguenza che il giudice di merito hanno proceduto ad un'operazione ermeneutica in base alla quale da comportamenti successivi hanno intuito che il capitale della costituzione della società non era di proprietà della ricorrente. La sentenza gravata secondo la ricorrente è illogica viziata anche in ordine a specifici atti del procedimento e in particolare alla documentazione prodotta dalla difesa atta alla dimostrazione della capacità reddituale della ricorrente allorquando aveva costituito la società nella percentuale del 60%. Sostiene di avere avuto un aiuto dal padre e dalla sorella che avevano emesso a suo favore assegni circolari prodotti in atti. A ciò deve aggiungersi anche il ricavo della vendita di un proprio immobile. Si sostiene pertanto che non vi sono presupposti per ritenere che la ricorrente versasse in condizioni economiche tali da non poter costituire e successivamente gestire la società in argomento.
RE ZO lamenta:
1. nullità della sentenza ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. c) ed e) in riferimento a tutti i reati contestati per erronea applicazione dell'art. 192 c.p.p. e per difetto di motivazione in ordine alla corretta valutazione del materiale probatorio. Sostiene il ricorrente che la corte di cassazione ha annullato con rinvio l'ordinanza del tribunale del riesame ritenendo non univoco il compendio indiziario posta a base dell'ordinanza di custodia cautelare. Ritiene il ricorrente che i giudici di merito non hanno argomentato la responsabilità del SC come prestanome dei SS. Così come non è stata fornita alcuna giustificazione del fatto che in sede di perquisizione su 53 macchine rinvenute dalla Guardia di Finanza solo 11 erano della ditta facente capo a SS. Rileva il ricorrente che non è mai stato condannato per appartenenza al clan dei catanesi.
2. Nullità della sentenza e vizio di motivazione in riferimento ai beni di cui è stata disposta la confì sca. Sostiene che risulta documentato che il ricorrente ha acquistato l'appartamento in comunione con la moglie in epoca del tutto remota rispetto ai fatti per cui è causa, così come si contesta la confisca della polizza assicurativa stipulata ventanni fa GI CI deduce violazione di legge e vizio di motivazione. Sostiene che il giudizio di colpevolezza è destituito di qualsiasi fondamento, poggiando su una scorretta e arbitraria valutazione delle prove acquisite. Lamenta la mancata valutazione della memoria. Sostiene che la condanna pronunciata ha come unico fondamento il certificato penale dell'imputato.
DI SA OS contesta l'entità della pena e la mancata concessione delle attenuanti generiche.
DA AN, premesso che la sentenza della corte d'appello riguarda tre procedimenti penali a suo carico, i primi due relativi all'imputazione di cui all'art. 416 bis per partecipazione all'associazione camorrista denominata "Clan dei LE", procedimenti che differiscono tra di loro soltanto con riferimento alla data di consumazione del predetto reato, data che nel primo procedimento (n. 10491/09 RG Tribunale) è identificata nel giugno 2005 mentre nel secondo (proc. n. 29401 RGNR Tribunale) è relativa a fatti commessi fino alla data dell'arresto nel 2008, il terzo procedimento lo vede imputato, al pari degli altri dipendenti dei fratelli SS con funzione di ragioniere, del reato di cui all'art. 416 del c.p. quale partecipe dell'associazione semplice capeggiata dai fratelli SS, deduce:
1. contraddittoriatà e palese illogicità dell'intero impianto motivazionale. Lamenta il ricorrente che, come rimarcato dalla stessa corte di merito, le funzioni da lui svolte erano del tutto simili a quelle svolte dagli altri ragionieri e quindi non è dato comprendere come si possa contestualmente affermare che l'imputato, pur avendo soltanto mansioni esecutive, rivestisse un ruolo di primario piano nella società dei fratelli SS. Non è dato comprendere le ragioni per cui la corte territoriale ha fornito una diversa interpretazione delle conversazioni intercorse tra l'imputato e di casalesi, considerato che tutti i ragionieri avevano necessariamente contatti continui con gli esponenti dei clan camorristici operanti nel loro territorio.
2. Violazione dell'art. 597 c.p.p., commi 1 e 3, art. 522 c.p.p. anche con riferimento all'art. 6 della Convenzione Europea per i Diritti dell'Uomo. Evidenzia il ricorrente di essere stato condannato nel giudizio di primo grado per il reato di cui all'art. 416 bis c.p., mentre nella sentenza di secondo grado la corte territoriale pur ritenendo che non vi era la prova della partecipazione dell'imputato all'associazione camorristica dei casalesi, ha ritenuto di non dover assolvere l'imputato da tale reato ma di modificarne la contestazione e condannarlo per concorso esterno. Sulla contraddittorietà di tale pronuncia si sono già espresse le doglianze con il primo motivo di ricorso, in questo motivo si fa riferimento al fatto che non poteva essere attribuita una diversa qualificazione giuridica in quanto il fatto contestato è diverso da quello ritenuto in sentenza. Si lamenta violazione dei diritti di difesa in quanto il ricorrente si era difeso solo in ordine alla condotta asseritamente partecipativa.
3. Violazione del erronea applicazione degli artt. 110 e 416 bis c.p. vizio della motivazione. Si sottolinea l'erronea applicazione delle norme indicate considerato che il comportamento meramente esecutivo del ricorrente non può sicuramente avere contribuito a conservare o rafforzare il potentissimo clan dei casalesi.
4. violazione ed erronea applicazione dell'art. 416 c.p., della L. n.356 del 1992, art. 12 quinquies e dell'art. 513 bis c.p. in relazione alla condotta ascritta al DA e ad alcuni dei dipendenti (i ragionieri) dei fratelli SS. Si sottolinea che, al pari di tutti gli altri ragionieri, il ricorrente era regolarmente inquadrato nell'azienda dei fratelli SS, così come altri numerosissimi dipendenti, circa 300, che avevano le più diverse mansioni. L'attività dell'azienda era del tutto legale poiché autorizzata da società pubbliche, Lottomatica e Sisal. È evidente che ogni dipendente al quale era stato dato l'incarico di svolgere le funzioni di ragioniere - scassettatore in una determinata zona, anche per la modestia delle sue mansioni, non era necessariamente a conoscere ne' di quanto avveniva nelle altre zone della Campania e d'Italia dove operava l'azienda di appartenenza, ne' dei pregressi accordi intercorrenti tra il SS ed esponenti della malavita locale. Si ritiene pertanto che la sentenza è del tutto carente in ordine alla sussistenza del dolo specifico ed è illogica e contraddittoria quando pretende di imporre, a sostegno di tale ipotesi di reato, la asserita responsabilità degli associati in relazione a quelli che sarebbero stati i reati-fine e cioè il reato di cui all'art. 12 quinquies e quello di cui all'art. 513 bis c.p.. Con riguardo alla violazione dell'art. 12 quinquies si rileva che la presunta intestazione fittizia da parte del ricorrente della società Giemme OC risale al lontano 5.5.1998, mentre il reato associativo si sarebbe consumato dal dicembre 2005 al novembre 2008. Il reato di cui all'art. 12 quinquies è, per pacifica e costante giurisprudenza, reato istantaneo è quindi di tutta evidenza che non poteva essere considerato quale reato fine di un'associazione che si sarebbe addirittura costituita sette anni dopo. Con riguarda alla violazione dell'art. 513 bis sorprende il giudizio di responsabilità dei ragionieri considerato che nella stessa sentenza si legge che nessun collaboratore di giustizia ha riferito che i ragionieri esercitavano violenza o minaccia nei confronti degli esercenti commerciali. La stessa corte d'appello da atto che l'intervento dei ragionieri- scassettatori è successivo alla consumazione del reato e per pervenire egualmente ad un giudizio di responsabilità nei loro confronti opera passaggi logici insostenibili. La circostanza che ognuno effettuava i conteggi in presenza di un camorrista dimostrativa per la Corte territoriale che erano a conoscenza dell'uso precedente della violenza della minaccia, per il ricorrente si presta a diverse interpretazioni poiché la presenza ai conteggi ben poteva essere dovuta all'interesse del clan di controllare l'entità degli incassi e di assicurarsi la corretta corresponsione di una tangente concordata con il SS. Allo stesso modo l'affermazione che gli atti di intimidazione messi in opera dal gruppo camorristico in accordo con il SS sarebbero rimasti senza affetto se poi la struttura del SS non si fosse messa all'opera nell'effettuare i conteggi di ogni singola macchinetta, con la conseguenza che il comportamento dei ragionieri spettatori rafforzava il proposito criminoso dei SS, non era convincente in quanto la mera attività di tipo manuale dello svuotamento delle macchinette e della conta delle monetine, successiva agli atti di violenza e all'istallazione stessa dei videogiochi, non ha avuto alcuna rilevanza causale nell'antecedente perpetrazione di atti violenti commessi da altri. L'asserito concorso morale dei dipendenti nel contestato reato di cui all'art. 513 bis appare quindi null'altro che una chiara forzatura logica.
5. Violazione della applicazione della L. n. 203 del 1991, art. 12 quinqules ed all'art.
7. Contradeittorietà è palese illogicità della motivazione. Violazione dell'art. 157 c.p.. Si sottolinea, come già indicato, che la Giemme OC è stata costituita il 5 maggio 1998. SS EN fu condannato per violazione dell'art. 416 bis per fatti commessi nei priSImi anni 90. Una sua preoccupazione di dover subire una misura di prevenzione patrimoniale a circa otto anni ed a circa quattro anni dall'ultima sentenza definitiva di condanna sembra improponibile, mentre è questa l'unica motivazione addotta dai giudici d'appello. Nessuna osservazione viene invece fatto in motivazione in ordine a tutte le altre, ben più plausibili cause giustificative di un'interposizione fittizia che erano state prospettate dalla difesa, (motivazioni fiscali, strategie imprenditoriali, moltiplicazione della possibilità di ottenere le necessarie concessioni pubbliche ecc...). Non è quindi dato comprendere da quale considerazione tragga origine il convincimento della corte di merito nel dare assorbente rilievo ad una causale del tutto inverosimile. Viene evidenziato che anche il principale collaboratore MI AR indica il perseguimento di una finalità diversa rispetto a quella richiesta dalla norma in esame. EL tutto illogica è anche la motivazione relativa alla sussistenza dell'aggravante di cui all'art.
7. Ultimo motivo di doglianza in relazione al reato di interposizione fittizia è costituito dalla violazione dell'art. 157 c.p. relativo alla prescrizione. La corte di merito ha disatteso la richiesta attribuendo erroneamente natura di reato permanente al reato di cui all'art. 12 quinquies.
6. Omessa motivazione In relazione al reato di cui all'art. 718 c.p. (capo 24 proc. pen. C n. 1312/2011) Si sottolinea la mancanza di specifici elementi di prova a carico dell'imputato non essendo sufficiente una vaga e già di per sè dubbia annotazione ritrovata nell'azienda del SS e che comunque poteva riferirsi all'attività di decine di altre persone.
7. Violazione ed erronea applicazione della L. n. 356 del 1992, art.12 sexies. Vizio della motivazione. Violazione dell'art. 597 c.p.p..
La corte ha confermato il provvedimento di confisca emesso dal giudice di primo grado nell'ambito del procedimento penale relativo al reato di cui all'art. 416 bis c.p., ed era infatti proprio l'asserita sussistenza di tale reato che, ai sensi dell'art. 12 sexies, legittimava l'emanazione del provvedimento ablativo. In ordine a tale punto della sentenza il ricorrente rileva che la sentenza ha modificato l'originaria contestazione condannandolo per concorso esterno, reato che non è indicato nel testo dell'art. 12 sexies. Si sottolinea inoltre che tra i beni sequestrati all'imputato e alla moglie alcuni risultano acquistati ben 4 o 5 anni prima dell'asserita adesione dell'imputato all'associazione per delinquere. Se è vero che non è necessario un rapporto di stretta pertinenzialità con il reato contestato è pur vero che l'acquisto non deve risalire a un'epoca talmente precedente alla comSIone del reato da far venire meno all'evidenza la presunzione. Sul punto viene richiamata sentenza di questa corte del 5 febbraio 2011 Rv 226051. Si contesta in ogni caso l'asserita sproporzione. SI evidenzia inoltre che se la confisca ha come reato presupposto quello di cui all'art. 12 quinquies lo stesso, come indicato, deve ritenersi prescritto prima della sentenza di primo grado con conseguente illegittimità della intervenuta confisca.
SI EP lamenta:
1. falsa applicazione dell'art. 513 bis c.p. e omessa motivazione. Lamenta il ricorrente che la corte d'appello non ha fornito alcuna motivazione in ordine ai rilievi mossi dalla difesa nell'atto di appello circa la sussistenza del reato in esame. In particolare i rilievi riguardavano: difetto dell'esercizio di attività produttiva, il SI non è imprenditore;
difetto del compimento di atti di concorrenza sleale, nessun atto di concorrenza sleale compare a carico del ricorrente negli atti del procedimento, i soggetti passivi della violenza o minaccia non sono imprenditori concorrenti;
difetto dell'ambito di operatività della norma, rappresentato dal sistema economico lecito, l'installazione di videopoker illegali, quali vengono analiticamente descritti nel procedimento di primo grado, non può rappresentare quell'ordine economico che resta l'oggetto giuridico principale che l'art. 513 bis c.p. mira a tutelare;
2. mancata declaratoria di ne bis in idem rispetto alla condanna per il reato di cui all'art. 416 bis c.p. vizio di motivazione. Ritiene il ricorrente che anche il reato di associazione a delinquere di stampo camorristico per il quale è stato condannato con sentenza definitiva ha una cessazione fissata nel 2007; identità del bene giuridico alla luce dell'aggravante contestata della lettura espansiva della fattispecie di cui all'art. 513 bis;
3. applicazione dell'Istituto della continuazione. Vizio di motivazione. La sentenza non si pronuncia sulla richiesta di applicazione della continuazione avanzata in dibattimento EL NI lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione in appello.
ZZ HE contesta l'entità della pena.
TA AR lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione del suo comportamento processuale. MI AR si duole dell'entità della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
In data 14 marzo 2013 SI EP presentava memoria con la quale insisteva per la continuazione sviluppandone i motivi. Il difensore di SI EP e quello di EL NI depositavano note di udienza con le quali illustravano ulteriormente i motivi di ricorso.
In udienza il difensore di AR BR eccepiva che, con riguardo all'imputato, non erano ancora decorsi i termini per la presentazione dell'impugnazione non essendogli stato notificato l'avviso di deposito della sentenza di appello.
La Corte respingeva l'istanza sulla scorta delle argomentazioni di seguito ribadite.
La sentenza impugnata è stata emessa all'esito di giudizio abbreviato.
Il giudizio d'appello, ai sensi dell'art. 443 c.p.p., comma 4 si è svolto nelle forme previste dall'art. 599 c.p.p.. Nella forma camerale del giudizio di appello, disciplinata dall'art.599 c.p.p., la presenza dell'imputato non è necessaria e non è
conseguentemente prevista la dichiarazione di contumacia dell'imputato assente (sez. 1, 19.6.2007, Chakhsi, rv 236841; conf. sent. nn. 434/92, rv 190474; 1326/92, rv 189197; 10231/05, rv 230921).
Lo stesso legittimo impedimento impone il differimento della data di udienza esclusivamente se l'imputato abbia manifestato la volontà di comparire (art. 599 c.p.p., comma 2). E infatti l'imputato, domandando - senza la necessità di alcun consenso della parte pubblica - di accedere al procedimento speciale accetta, con i relativi vantaggi in termini di prova e sanzione, anche la contrazione delle forme, che si manifesta, nel giudizio di appello, con la previsione di un rito camerale nel quale la presenza delle parti è meramente eventuale e va quindi assicurata soltanto se viene manifestata la volontà dell'imputato di voler comparire, potendo altrimenti presumersi la sua rinunzia ad essere presente (cfr. Corte EDU, Grande Camera, 18.10.2006, Hermi c. Italia). Come già indicato non è prevista la dichiarazione di contumacia dell'imputato che non si presenta in udienza.
Nel caso di specie il ricorrente, regolarmente citato, e quindi pienamente a conoscenza del processo e delle relative cadenze, non ha manifestato la volontà di essere presente alla procedura camerale e neppure ha dedotto alcun impedimento. Ha quindi consentito che l'udienza avvenisse in sua assenza. È invece comparso il suo difensore di fiducia. All'udienza del 8.7.2011 è stata pronunciata la sentenza, mediante lettura in udienza del dispositivo, con indicazione nello stesso del termine, fissato in gg. 90, per il deposito della motivazione. Motivazione che è stata depositata in osservanza di detto termine. Le S.U. di questa Corte, con la sentenza n. 12822/2010, hanno affermato, risolvendo un contrasto giurisprudenziale, che la sentenza pronunciata in appello, all'esito di giudizio abbreviato, deve essere pubblicata mediante lettura del dispositivo in udienza camerale dopo la deliberazione, e non mediante deposito in cancelleria, sostenendo che la lettura del dispositivo in udienza è non solo del tutto compatibile con la specialità del rito abbreviato, ma è addirittura obbligatoria perché espressione del principio di immediatezza che caratterizza il giudizio ordinario. Hanno però ritenuto che, in caso di omessa lettura, la sentenza non è abnorme o nulla, verzicandosi una mera irregolarità, che produce però effetti giuridici, impedendo solo il decorso dei termini per l'impugnazione di cui all'art. 545 c.p.p., comma 3. L'art. 545 c.p.p., comma 3 prevede che la pubblicazione della sentenza, se avvenuta mediante lettura sia del dispositivo che della motivazione, costituisce un equipollente della notificazione per le parti che sono o devono considerarsi presenti all'udienza, con la conseguenza che da quel momento decorrono i termini per proporre impugnazione ex art.585 c.p.p., comma 2, lett. b).
Pubblicazione e deposito della sentenza rispondono infatti a finalità diverse, la prima conclude la fase deliberativa rendendo la decisione non più modificabile, a differenza del secondo che mette a disposizione delle parti il provvedimento facendo decorrere i termini per l'impugnazione. Il deposito della sentenza nel caso di redazione contestuale della motivazione al dispositivo avviene immediatamente dopo la sua pubblicazione, negli altri casi entro i termini previsti dall'art. 544 c.p.p., commi 2 e 3. Solo nel caso di deposito fuori termine deve essere notificato alle parti private, cui spetta il diritto di impugnazione, l'avviso di deposito e il dies a quo per proporre impugnazione coincide con il giorno in cui è eseguita la notificazione o la comunicazione di tale avviso. Negli altri casi la decorrenza opera automaticamente, senza bisogno di alcun avviso, dalla scadenza del termine di deposito fissato dalla legge o autonomamente dal giudice.
Nel caso in esame la sentenza, pubblicata in udienza mediante lettura del dispositivo, è stata depositata nei termine indicato nel dispositivo stesso, con la conseguenza che nessun avviso doveva essere dato alle parti private cui spettava il diritto di impugnare, La decorrenza del termine per l'impugnazione operava infatti autonomamente dalla scadenza del termine fissato dal giudice ed indicato nel dispositivo. Ed in effetti la sentenza è stata impugnata dal difensore dell'imputato proprio nei termini previsti dall'art. 585 c.p.p., lett. c). Nessun avviso di deposito doveva essere pertanto effettuato all'imputato che aveva rinunziato a presenziare all'udienza. Ma anche a ritenere che dovesse essere dato tale avviso deve comunque rilevarsi che il difensore di fiducia ha proposto rituale ricorso avverso la sentenza della Corte d'Appello di Napoli. Al riguardo soccorre il principio di diritto, più volte ribadito da questa Corte, secondo il quale "nei casi in cui sia stato omesso l'avviso all'imputato del deposito della sentenza.., ove il difensore abbia comunque interposto rituale impugnazione, si configura, stante il principio di unicità del diritto di impugnazione, la consumazione del diritto degli altri aventi diritto a proporla per essere stato conseguito l'effetto dell'avviso" (Sez. 4, 29 settembre 2004, n. 46540, Proietti, massima n. 230572; cui adde: Sez. 1, 18 ottobre 2007, n. 43665, Dattilo, massima n. 238420, che afferma "la mancata notifica all'imputato dell'avviso di deposito della sentenza (o di qualunque altro provvedimento impugnabile) configura una nullità di ordine generale "a regime intermedio" e non assoluta, che resta sanata, per il raggiungimento dello scopo, a norma dell'art. 183 c.p.p., quando i motivi di impugnazione siano stati tempestivamente presentati dal difensore e riguardino il provvedimento effettivamente impugnato ed il suo contenuto motivazionale"; e, ancora, Sez. 6, 19 giugno 1992, n. 10364, Giampaolo, massima n. 192103; Sez. 1, 11 gennaio 1990, n. 6254, Sgroi, massima n. 184191; cfr., infine, Sez. 2, 6 aprile 2000, n. 8518, Rivaira, massima n. 216588,, Sez. Un., 31 gennaio 2008, n. 6026, Huzuneanu, massima n. 238472 e Sez. 1 24.2.2010 n. 10410). MOTIVI DELLA DECISIONE
Prima di passare all'esame dei singoli motivi di ricorso, proprio per inquadrare i fatti nella loro qualificazione giuridica, si ritiene opportuno richiamare in sintesi le motivazioni dei giudici di merito con riguardo al sistema realizzato da SS EN. Le sentenze di merito hanno dato atto che il procedimento rappresenta lo sviluppo di una precedente indagine relativa all'operatività di associazioni camorristiche, quale quella del clan dei casalesi, attiva non solo nella città di Caserta, ma anche nel capoluogo campano ed oltre i limiti della regione, promossa diretta ed organizzata dai latitanti IO TO e IA HE e nell'hinterland campano, con propaggini estese, grazie all'efficienza imprenditoriale di EN SS, all'intero territorio nazionale.
Il sodalizio che fa da sfondo all'indagine oggetto del pronuncia impugnata aveva come precipuo scopo sociale la finalità di acquisire e mantenere il controllo di attività economiche, mediante risorse finanziarie di provenienza delittuosa, in gran parte concentrate in organismi aziendali e imprenditoriali deputati alla gestione organizzata e alla relativa installazione pilotata di slot-machine, video poker e macchinette da intrattenimento. Tra le diverse articolazioni sulle quali si snoda l'attività di tali organizzazioni criminali, riferibili, da un lato all'area casertana capeggiata dallo IA e IO, dall'altro, a gruppi criminali di estrazione napoletana, di volta in volta diversi, come il clan IS, AZ e AR, è stato individuato un gruppo di soggetti dediti ad attività apparentemente lecite e gestite in forma imprenditoriale. Dalle indagini è emerso che i clan di camorra, compreso quello dei casalesi, abbandonata la strada del c.d. "militarismo estremo" si sono ampiamente riciclati quali gestori di attività apparentemente lecite, ma sostanzialmente frutto del reimpiego di ingenti capitali illeciti accumulati e sovente gestiti con metodologia camorristica. Non si tratta di soggetti vicini ad ambienti di camorra che prestano il fianco al tipico agire estorsivo, ma di imprenditori o para imprenditori che hanno allargato gli orizzonti del business, estendendo l'ambito dei loro affari oltre regione, attraverso iniziative economiche di diversa natura. Non si è di fronte alla tradizionale pratica estorsiva, qualificata dall'aggressione diretta all'impresa o al commerciante, bensì all'occupazione di interi spazi economici, in partecipazione occulta con la costituzione di imprese pulite secondo una precisa logica di scambio. L'imprenditore mette a disposizione del clan i propri mezzi e la sua esperienza e la camorra ottiene, con metodi spicci, il monopolio del settore, nel caso in esame, quello peculiare, dei video poker, delle slot-machine e degli apparecchi elettronici di intrattenimento. Si tratta di gruppi imprenditoriali, a fortissima partecipazione criminale, che si atteggiano, nella forma, quali strutture del tutto lecite, ma che sono la tangibile ed ineludibile risultanza delle imposizioni illecita di monopolio che, per ciò stesso, impone solo il proprio prodotto e deprime inevitabilmente ogni forma di concorrenza. I giudici di merito danno atto che nel processo sono state registrate raffinatissime pratiche di dissimulazione volte a rendere ardua l'effettiva riferibilità di beni e patrimoni all'effettivo titolare ed altrettanto abili attività di reimpiego, idonee a produrre nuovi redditi e a fungere da schermo rispetto alle origini dei capitali accumulati.
Il processo si fonda sulle dichiarazioni di numerosi collaboratori (Lago, contino EP, pesce UI, BA FA, RR IO, OR GR, Di CC NI) provenienti dalle esperienze associative più diverse e collocati in gruppi di diversa estrazione territoriale che tuttavia ritagliano senza dissonanze alcune in capo a EN SS il ruolo di imprenditore in redditizio rapporto con gli ambienti di camorra. EN SS è riuscito con il suo gruppo a creare una vera e propria holding (la Meth spa) dai guadagni che si attestavano su centinaia di milioni di euro e a diventare l'interlocutore economico esclusivo o privilegiato dai clan interessati al controllo del territorio nel settore dei giochi e delle scommesse e dei corposi introiti che ne discendono. Un rapporto che si fonda su un corrispettivo dare-avere nell'ambito del quale il SS, forte di referenze importanti, si è proposto ed è stato accettato, in varie sfere territoriali appannaggio della criminalità campana, come noleggiatore e installatore di congegni (leciti o vietati), non di rado anticipando consistenti somme di denaro per l'approntamento di aziende e locali o quale forma di garanzia iniziale. In cambio ha ricevuto un non trascurabile diritto di esclusiva ottenuto attraverso una capillare attività di imposizione di modo che il suo accesso agli esercizi pubblici veniva preceduto da eloquenti visite di mandatari del gruppo, che preventivamente intimavano ai gestori, non solo di acconsentire all'installazione, ma di rifiutare analoghe proposte provenienti da altri. I vari camorristi usano SS per incrementare le loro attività illecite ed i loro patrimoni, confonderne la provenienza e verosimilmente riciclarli, il SS, dal canto suo, deve alla camorra la sua crescita imprenditoriale, rapida e formidabile. Un impero, destinato ad espandersi oltre regione, spaziando dall'originaria attività di produzione, installazione e commercializzazione di apparecchi di videogiochi, all'acquisizione di Sale Bingo e che deve la sua fortuna al substrato di intimidazione sul quale, nel tempo, è riuscito ad appoggiarsi. Il SS è già stato condannato agli inizi degli anni 90 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per appartenenza al clan ER proprio per avere imposto nella zona di Portici le macchinette videogiochi in tutti gli esercizi commerciali, estromettendo le altre ditte e per fatti analoghi è stato condannato anche quale partecipe al gruppo Cavalcanti del quartiere Soccavo di Napoli. Proprio perché già condannato le società a lui riferibili sono intestate a terze persone (familiari e persone di fiducia). La prova che tali società sono di SS EN è rappresentata, secondo i giudici di merito, da una e-mail intercettata il 26 dicembre 2006 alle 20.14 all'indirizzo di posta elettronica (infowozzup.libero.it) in uso allo stesso e da un'altra mail indirizzata ad una sua collaboratrice, tale NA (giovanna2006.libero.it). Nelle due mail, che riscontrano le dichiarazioni del collaboratore MI AR, veniva fatta l'analisi dei costi e dei ricavi di ogni società e venivano impartite disposizioni sulla conduzione delle stesse. I soggetti economici indicati sono: la EM srl, ossia EM OC di DA AN;
I HI DI RE ossia i HI di RE ZO;
la UE sas di cui era socio accomandatario IO SC e la ditta individuale C.F. Slot dello stesso IO;
la P.M: VIDEOGAMES ossia la Piemme ES di LL SC;
la C.F. SLOT AQUILA, ossia la società di CC UI.
Tutte le società indicate sono state costituite a partire dalla metà degli anni 90, quindi dopo la condanna di SS EN per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p.. Secondo i collaboratori di giustizia (ZZ, TA, MI e SI) l'accordo con ogni singolo capo clan, che controllava il quartiere prevedeva per ogni esercente commerciale la ripartizione degli utili al 50%. Ogni esercente commerciale era costretto ad installare le macchine provenienti dalla società degli SS. Da qui la contestazione della violazione dell'art. 513 bis c.p., aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art.
7. Con riguardo al reato contestato deve ricordarsi che l'art. 513 bis c.p. è stata introdotto dalla L. n. 646 del 1982, art. 8 (Legge antimafia Rognoni - La Torre) proprio con la finalità, peraltro non risultante dal testo normativo, di reprimere l'illecita concorrenza attuata con metodi mafiosi che impedisce il libero gioco del mercato. Il legislatore nella lotta contro la mafia ha infatti cercato di adeguare gli strumenti normativi ai differenti modelli operativi delle associazioni criminali che sono capaci di penetrare nelle attività economiche e produttive attraverso forme di intimidazione al fine di ottenerne il controllo e comunque di condizionarne la gestione. Le ragioni di politica criminale che hanno ispirato il legislatore nell'introduzione di questa figura di reato si evince chiaramente dagli atti parlamentari che mettono in evidenza come la mafia opera ormai anche nel campo delle attività economiche lecite e si consolida l'impresa mafiosa che interviene nelle attività produttive, forte dell'autofinanziamento illecito e mira all'accaparramento dell'Interesse pubblico, in particolare nel settore delle opere pubbliche, "scoraggiando" la concorrenza con la sua forma intimidatoria. Con il reato di illecita concorrenza con minaccia o violenza si punisce "un comportamento tipico mafioso che è quello di scoraggiare con esplosioni di ordigni, danneggiamenti o con violenza alle persone, la concorrenza". Il reato è stato collocato tra i reati contro l'economia pubblica perché il legislatore, come si legge negli atti parlamentari, ha ritenuto che ad esserne immediatamente offeso è l'interesse tutelato nel titolo Vili del libro secondo del codice penale. Questa è la voluntas legis, le cui finalità, come indicato, sono state ben individuate dal legislatore, l'oggettività giuridica della norma ha invece dato origine a diverse interpretazioni. Molti sono i fattori che contribuiscono a delineare l'autonomia della figura rispetto al contesto normativo dal quale è promanata. Deve però rilevarsi che la circostanza che manca il riferimento al carattere mafioso dell'attività incriminata conferisce alla norma una portata generale così da poter essere impiegata anche per reprimere manifestazioni criminali diverse da quelle considerate in via principale dal legislatore. La previsione in esame, anche se non è limitata ad appartenenti ad associazioni criminali, ha però di mira quella concorrenza illecita che si concretizza nelle forme di intimidazione tipiche della criminalità organizzata che, con metodi violenti e mafiosi, tende a controllare le attività commerciali, industriali, produttive ed a condizionarle (Cass. Sezione 3A sentenza n. 450/1995, Sezione 2A sentenza 13691/2005). La condotta tipica consiste nel compimento di atti di concorrenza, caratterizzati dalla violenza o minaccia, nell'esercizio di un'attività imprenditoriale nei confronti di aziende operanti nello stesso settore;
la previsione non sanziona, infatti, ogni forma di concorrenza oltre i limiti legali, ma la turbativa arrecata al libero mercato in un clima di intimidazione e con metodi violenti. Sul punto, la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la norma tende a impedire quei comportamenti intimidatori che attraverso l'uso strumentale della violenza e della minaccia incidono su quella fondamentale legge di mercato che vuole la concorrenza non solo libera, ma anche lecitamente attuata. (Cass. Sezione 6A sentenza n. 3492/1989, Sezione 2A sentenza 131/1989). Si può perciò affermare che l'interesse tutelato consiste: in primo luogo nel buon funzionamento dell'intero sistema economico e ciò perché, come è stato rilevato,con tale norma si è voluto, più che reprimere forme di concorrenza sleale, impedire che tramite comportamenti violenti o intimidatori siano eliminati gli stessi presupposti della concorrenza al fine di acquisire illegittimamente posizioni di preminenza o di dominio;
in secondo luogo nella libertà delle persone di autodeterminarsi nel settore (Cass. rv. N. 232650). Quindi qualsiasi comportamento violento o intimidatorio idoneo ad impedire al concorrente di autodeterminarsi nell'esercizio della sua attività commerciale, industriale o comunque produttiva configura l'atto di concorrenza illecita prevista dalla norma in questione. (In tal senso Cass sez. 2, 15 marzo 2005 (dep. 13 aprile 2005) n. 13691, De Noia Mecenero, rv. 231129, sez. 3, 15 febbraio 1995 (dep. 24 marzo 1995), n. 450, Tamborrini, rv. 201578 e, ancor prima, sez. 6, 9 gennaio 1989 (dep. 6 marzo 1989), n. 3492, Spano, rv. 180706. 22 ottobre 2008 (dep. 27 novembre 2008), n. 44169, Di Nuzzo, rv. 241683, Sez. 1, Sentenza n. 9750 2010 Ud. (dep. 11/03/2010) Rv. 246515) Non sono necessari atti di concorrenza nel senso tecnico giuridico di cui all'art. 2595 c.c.. L'art. 513 bis c.p. si riferisce a quei comportamenti che, per essere attuati con minaccia o violenza, configurano una concorrenza illecita e si concretizzano in forme di intimidazione, tipiche della criminalità organizzata, che tendono a controllare le attività commerciali, industriali o produttive o, comunque, a condizionarle.
Non si può però affermare, in assenza di una modifica legislativa che il fatto concorrenziale costituisce motivo o movente, senza alcun incidenza tipologica sul piano oggettivo con la conseguenza che la norma, come indicato da autorevole dottrina, dovrebbe essere così letta: chiunque nell'esercizio di un'attività commerciale, industriale o comunque produttiva compie atti di violenza o minaccia diretta a scoraggiare l'altrui concorrenza è punito....Non può infatti non ritenersi, pur considerando la genericità dell'atto di concorrenza, da intendersi in senso atecnico, che questo non può che essere tipico dell'attività economica non essendo possibile intendere nel rispetto del principio di legalità e tassatività che la specificità dell'atto possa essere intesa come il mero fine dell'azione.
Il reato di illecita concorrenza è un reato di pericolo, la tutela è anticipata non essendo necessaria alcuna concreta lesione del bene giuridico tutelato. Esso si consuma nel momento in cui agli atti di concorrenza si aggiunge la violenza e la minaccia, tuttavia se dovesse mancare questo nesso funzionale tra gli atti e la violenza non troverà applicazione l'articolo in esame poiché il reato non può prescindere da un atto di concorrenza, inteso in un significato ampio in modo da Includere, in linea con lo scopo della norma, qualsiasi turbativa al libero mercato. Nel caso in esame i giudici di merito hanno dato conto che attraverso il GR si realizzava l'alterazione delle regole della concorrenza, per effetto dell'accordo generale con la criminalità organizzata di riferimento che, da un lato, imponeva l'installazione dei macchinari delle aziende del gruppo;
dall'altro scoraggiava, con il ricorso all'intimidazione e la spendita dell'autorevolezza mafiosa dei soci criminali, la concorrenza di altre ditte del settore. La gestione in forma unitaria delle attività e la concentrazione di esse in capo al GR delle ditte operanti nel mercato delle slot, era lo strumento per realizzare l'alterazione della concorrenza con le modalità sanzionate dall'art. 513 bis c.p.. Ma è altrettanto evidente che le singole imprese individuali o le società che, pur formalmente intestate ad altri, sono annoverate nella contabilità generale del GR, e che fanno parte della Unit Business Slot, costituiscono gli strumenti nelle mani del Presidente per la realizzazione del delitto di cui all'art. 513 bis c.p.. È proprio grazie alla frammentazione in varie imprese individuali che il GR è riuscito, nel corso del tempo, a piazzare nei singoli quartieri gli apparati di intrattenimento concordati con la criminalità organizzata. GR EN, ha utilizzato le singole imprese inglobate nel suo gruppo per la gestione della sua presenza sul territorio in una condizione di apparente concorrenza, ma che in realtà si presenta di oligopolio o, in talune circostanze, di monopolio integrale. Sono proprio gli apparati delle ditte individuate nelle e-mail intercettate e più volte richiamate nella sentenza impugnata che, in concreto, risultano essere installati negli esercizi commerciali, realizzandosi in questo modo esattamente il progetto del GR, che si proponeva di ostacolare la ricostruzione del sistema di imprese da lui ideato. Parallelamente, sono - dunque - anche i loro titolari apparenti che, valendosi di quella struttura mista, costituita da elementi dell'associazione criminale e dell'organizzazione del GR, ideata in particolare per i quartieri del centro storico, ma funzionante anche nelle altre realtà criminali, che raccolgono i frutti - ed al contempo rendono possibile - la penetrazione nel mercato delle ditte facenti capo a GR EN.
I fatti che vengono alla luce, come proposti dai giudici di merito, sono limpidi ed inequivoci. Attraverso le sue entrature criminali e grazie alla creazione di un reticolo di società fittiziamente intestate EN SS realizza una situazione di monopolio inquinando, attraverso la spendita dell'autorevolezza mafiosa dei soci criminali, le regole del libero mercato ed occupa interi settori economici, quali quello della produzione, installazione e manutenzione degli apparecchi videogiochi, dai più tradizionali alle più moderne slot collegate in rete.
Le sentenze hanno messo in evidenza i seguenti dati;
l'incredibile supremazia sul mercato che concerne la gestione imprenditoriale dei video-giochi e slot-machine, con il ritorno, in numeri stratosferici, dei guadagni introitati;
il reticolato, del pari incredibile per numero e grado di organizzazione, di persone e mezzi di cui si avvale il SS per mantenere tale acquisita posizione sul mercato con i ruoli e le distinte funzioni che vengono ritagliate in capo a ciascuno degli imputati, anche di quelli arruolati nella manovalanza, come la figura dei "contabili" o "ragionieri", sempre descritta dai collaboratori che provvedevano a fare i conteggi delle singole macchinette installate sempre accompagnati da un camorrista;
il dato - immancabile - in capo alla comune manovalanza rappresentata da una larga fetta degli odierni imputati che a dispetto dell'allestimento di entità aziendali, produttive di situazioni monopoliste o comunque di grandi guadagni, non corrisponde ne' una capacità in termini professionali, viceversa riconducale senz'altro ai SS, ne' una corrispondente capacità reddituale e contabile.
Il reato di illecita concorrenza è stato correttamente ritenuto anche con riguardo ai "ragionieri" o "scassacassette" (DA, DI SA OS, IO, PE e RE), cioè a coloro che provvedevano a fare i conteggi, accompagnati da un camorrista sul presupposto che costoro non solo erano uomini di assoluta fiducia del SS intestatari fittizi delle di lui società che consentivano la realizzazione del sistema, ma erano ben consci dell'attività di illecita concorrenza realizzata attraverso l'intimazione mafiosa, prova ne è che intervenivano personalmente alla riscossione dei soldi recandosi presso gli esercizi commerciali ove erano installate le macchinette accompagnati da un rappresentante della camorra, consentendo così la perpetuazione dell'effetto di intimidazione mafiosa di cui erano consapevoli e partecipi sin dall'inizio.
Le sentenze di merito che si integrano vicendevolmente hanno altresì accertato che il SS per mantenere il suo impero fondato sull'illecito e per integrarne gli illeciti introiti aveva realizzato una stabile struttura associativa.
I Ricorsi:
Ricorso IN OR, RI CO e ER LO.
IN OR - RI CO rispondono dei reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capi 4, 6, 8, 30, 31, 32 e 33) in ordine alla costituzione di diverse società (Las AS Bingo di CC, EB srl e EA AT) art. 648 ter c.p. (capi 5, 7, 10), art. 416 c.p. (capo 28) ER LO risponde dei reati di cui alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies (capi 8, 33) art. 648 ter c.p. (capo 10). Lamentano i ricorrenti con il primo motivo di ricorso omessa motivazione con riguardo all'elemento soggettivo dei reati di interposizione fittizia e impiego di denaro di provenienza illecita, vizio di motivazione per illogicità e mancanza della stessa in ordine all'omesso esame e travisamento sia dei risultati delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, sia degli elementi di prova indicati dalla difesa in specifiche memorie, allegate agli atti, sin dalla fase delle indagini preliminari e confluite nel fascicolo del giudizio abbreviato nonché depositato nel dibattimento di secondo grado.
Deve preliminarmente osservarsi che la mancanza di motivazione consiste nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già nell'insufficienza di essa o nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che è stato trattato dal giudice del provvedimento impugnato, con implicito rigetto della diversa valutazione operata da quella della parte. Così come il controllo di legittimità non si estende alle incongruenze logiche che non siano manifeste, ossia macroscoplche, eclatant, assolutamente incompatibili con le conclusioni adottate o con altri passaggi argomentativi utilizzati dai giudici e tali, perciò, da costituire fratture logiche, all'interno del discorso giustificativo, tra premesse e conclusioni. Deve aggiungersi che la previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inamSIbile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione. In tal senso, per chiarire, si può apprezzare il travisamento della prova nei casi in cui il giudice di merito abbia fondato il suo convincimento su una prova che non esiste o su un risultato di prova incontestabilmente diverso da quello reale. Mentre, giova ribadirlo, non spetta alla Corte di cassazione "rivalutare" il modo con cui quello specifico mezzo di prova è stato apprezzato dal giudice di merito, giacché attraverso la verifica del travisamento della prova il giudice di legittimità può e deve limitarsi a controllare se gli elementi di prova posti a fondamento della decisione esistano o, per converso, se ne esistano altri inopinatamente e ingiustamente trascurati o fraintesi. Va aggiunto che dal controllo di legittimità restano escluse le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi indizianti o probatorio e la scelta di quelli determinanti, poiché la verifica di legittimità è limitata alla sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito il controllo sul contenuto della decisione.
Ne consegue che non possono trovare Ingresso in sede di legittimità i motivi di ricorso fondati su una diversa prospettazione dei fatti addottati dal ricorrente ne' su altre spiegazioni fornite dalla difesa, per quanto plausibili.
Venendo al caso in esame deve affermarsi che a fronte di una completa ed esauriente motivazione dei giudici di merito, i quali hanno tratto dagli elementi acquisiti un sussistente quadro probatorio a carico di tutti e tre i ricorrenti, in relazione a tutti i delitti contestati, le deduzioni dei ricorrenti si risolvono in censure di fatto alla valutazione operata dai giudici. (Vedi: N. 3277 del 1997 Rv. 208324, N. 19951 del 2008 Rv. 240109, N. 40243 del 2008 Rv. 241477, N. 5020 del 2010 Rv. 245907).
La Corte territoriale ha dato conto con motivazione, logica e coerente, di avere preso in esame tutte le produzioni difensive e di essere pervenuta ad una pronuncia di conferma della decisione del primo giudice sulla scorta di argomentazioni fondate su presupposti di fatto incensurabili in questa sede.
Ha ritenuto che nessun dubbio poteva sorgere sul fatto che la EB srl, proprietaria della Sala Bingo di Cernusco sul Naviglio fosse stata acquistata in parte con i soldi del RI e del IN, prestati inizialmente dal RI. Ciò che rilevava, ai fini per cui era processo, era però che SS EN entrò successivamente e dopo la costituzione della società, quando il duo RI - IN si era trovato in difficoltà per il pagamento delle cartelle esattoriale e ciò avvenne nel Dicembre nel 2004 allorquando i monopoli dello Stato decisero che al 31 dicembre tutte le sale Bingo dovevano pagare tutti gli arretrati contratti con l'AMMS per l'acquisto delle cartelle delle sale da gioco. Fino a quel momento i IN avevano comprato le cartelle pagandole con scadenze di pagamenti a 90 giorni. È questo, secondo i giudici di merito, l'evento eccezionale, non prevedibile che manda in fumo il sogno dei due di gestire autonomamente le sale Bingo. È stato altresì messo in luce che non è stato provato, ne' documentato che EN SS abbia effettuato tramite il suo commercialista, AN LL, il prestito di Euro 200.000,00 con un regolare contratto di mutuo e comunque era difficile spiegare la ragione per cui il SS, la cui politica imprenditoriale era stata sempre quelle di ingrandirsi comprando sale Bingo in tutta Italia per poi installare macchinette prodotte dalle sue società, avrebbe dovuto effettuare un prestito così oneroso.
È stato altresì osservato che il RI e il IN avevano acquisito nell'ottobre 2007 tutta la proprietà delle quote e ciò non sarebbe stato possibile senza l'aiuto economico di SS EN, che non concedeva prestiti, ma effettuava investimenti e hanno sottolineato che ciò emergeva con chiarezza dalla telefonata intercettata in data 2-5-06, ore 10,22, nella quale il IN chiamava il La UR riferendogli che stava andando a prendere EN SS all'aeroporto di Milano lamentandosi con lo stesso che il SS non gli metteva a disposizione "strumenti" sufficienti ad impiantare un'organizzazione sul tipo di quella realizzata dal NI, benché avesse già dimostrato le sue capacità imprenditoriali con l'acquisizione di sale Bingo. È stato altresì sottolineato che RI e IN pur molto indebitati, nel 2007 avevano acquistato tutte le quote della società e da una mail intercettata il 6-6-07 era risultato che tutti i debiti del RI e di altre persone nel 2006 erano stati saldati (v. fol. 442 e seg. della sentenza di primo grado) e che era EN SS, attraverso i suoi uomini, ad interessarsi della gestione della società e a consigliare la messa in liquidazione della stessa (cfr. telefonata di RI CO e IN OR del 27-11-06, ore 18,20). Mail importante è anche quella del 23-4-07, ore 19,19, con la quale CO RI sottoponeva a SS EN il piano di investimento per le sale Bingo gestite dalla EB srl (Cernusco sul Naviglio) e dalla EA AT (Milano, viale Zara). Analoga situazione si era verificata per la costituzione della LAS AS srl e l'acquisto della sala di CC (Bingo Las AS srl).
La Corte di merito ha risposto in maniera specifica alle deduzioni difensive osservando che effettivamente risultavano consegnati alla curatela assegni circolari, la cui provvista in banca era stata data dai predetti familiari e anche da altri, che, comunque, risultavano essere stati saldati (v. conto economico per l'anno 2006 della EB, cfr. fol. 442 e seg. della sentenza di primo grado), ma tale dato formale contrastava con l'esito delle conversazioni intercettate. Numerose erano le conversazioni intercettate, tutte richiamate in sentenza, che attestavano versamenti di denaro da parte del SS.
I giudici d'appello richiamavano anche numerose conversazioni che portavano a concludere che il RI nella vicenda in esame non aveva fatto alcun prestito al IN, ma aveva svolto solo la funzione di monetizzare gli assegni in modo che i finanziamenti ricevuti da SS EN venivano immessi nella contabilità ufficiale della Las AS srl.
La Corte di merito da atto di avere esaminato le diverse tesi difensive e di averle disattese sulla scorta dei risultati delle conversazioni e delle mail intercettate. In particolare è stato sottolineato che il fatto che il IN era un prestanome del SS era dimostrato dalla telefonata in data 13.06.2006, ore 13,55, intercorsa tra il AN LL e il IN nel corso della quale quest'ultimo, dopo aver parlato di questioni riguardante i finanziamenti per la sala bingo di CC, riferiva di un'ulteriore operazione attinente una sala da acquisire in Torino e diceva: "mo devo fare oggi un'altra capriola... per quella sala di Torino perché lui mi disse pigliala (EN SS) e poi mi ha detto di no...". In sintesi i giudici di merito sulla scorta di numerosi elementi probatori specificatamente esaminati hanno concluso che il ruolo del IN era quello di acquisire per conto del SS sale Bingo, che lui stesso con l'aiuto del RI e di altri fidati provvedeva a gestire e che i numerosi elementi di fatto specificamente richiamati, dimostravano che il duo NI -RI o con essi i loro diretti prestanomi (AU LO, convivente del IN e madre del RI e RO NO privi di redditi - sul punto cfr. fol. 394 e seg. della sentenza di primo grado -, hanno acquisito quote rilevanti in varie società, di cui sono diventati anche, a volte, amministratori nonostante il completo disinteresse per la gestione delle compagini societarie) erano consapevoli di reimpiegare proventi illeciti di SS EN, frutto degli accordi che lo stesso aveva fatto con gruppi camorristici, sottolineando che 1) il IN, prima di trasferirsi al Nord si interessava della stessa attività del SS e quindi era a conoscenza del fatto che lo stesso non era titolare di alcuna società; 2) gli investimenti che SS EN aveva effettuato con il gruppo dei milanesi erano ingentissimi, perché pari ad alcuni milioni di euro, somme non disponibili da oneste gestioni imprenditoriali;
3) la vicenda della vendita delle quote della Las AS, allo scopo di far allontanare uno dei SS dalla società, confermava che gli imputati erano a conoscenza sin dall'inizio che venivano impiegati proventi illeciti. A fronte di tale specifica motivazione le argomentazioni esposte dai ricorrenti nel motivo in esame si risolvono In generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a riprospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità e di sussistenza dei reati contestati. Con riferimento alle intercettazioni devono essere respinte le censure volte a contestare il significato attribuito dai giudici alle conversazioni. Infatti, l'interpretazione del linguaggio adoperato nelle conversazioni intercettate, anche quando sia criptico o cifrato, è questione di fatto rimessa alla valutazione del giudice di merito (Cass n. 17619/2008 RV 239724 N. 3643 del 1997 Rv. 209620, N. 117 del 2006 Rv. 232626, N. 15396 del 2007 Rv. 239636) e si sottrae al giudizio di legittimità se tale valutazione risulta logica in rapporto a massime di esperienza. Nella specie, i giudici hanno offerto una ricostruzione del significato delle conversazioni oggetto di intercettazione - in alcuni casi particolarmente esplicite - del tutto coerente. Ne consegue che le critiche mosse al senso e al significato dato ai colloqui registrati devono ritenersi del tutto infondate. Così come del tutto generica è la contestata inversione dei ruoli degli interlocutori della conversazione telefonica 9.11.2006. Con riguardo alle doglianze in ordine alla confisca della Bingo srl deve osservarsi che il principio della autonomia del procedimento cautelare incidentale rispetto al processo principale di cognizione esclude che le decisioni adottate dal Tribunale del riesame in materia di misure cautelari (reali o personali) facciano stato nel processo di cognizione, conclusosi nel caso in esame con la condanna dei ricorrenti per i delitti, costituente presupposto per l'obbligatoria adozione della confisca prevista dalla L. 7 agosto 1992, n. 356, art. 12 sexies. (Cass. Sez. 1, n. 6336 del 2013 Rv.
254532; inamSIbile perché generico è il secondo motivo di ricorso con il quale viene contestata la mancata applicazione della pena nel minimo edittale senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p. Il ricorso è pertanto inamSIbile. RO NO risponde del capo 30 (art. 12 quinques in concorso con IN e RI).
La prima doglianza è formulata in modo assolutamente generico, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. La sentenza ha infatti provato, con il richiamo di numerosi atti processuali, che il duo IN - RI o con essi i loro diretti prestanomi (AU LO, convivente del IN e madre del RI e RO NO che sebbene privi di redditi - sul punto cfr. fol. 394 e seg. della sentenza di primo grado -, hanno acquisito quote rilevanti in varie società, di cui sono diventati anche, a volte, amministratori nonostante il completo disinteresse per la gestione delle compagini societarie) fossero consapevoli di reimpiegare proventi illeciti di SS EN, frutto degli accordi che lo stesso aveva fatto con gruppi camorristici. InamSIbile è anche il secondo motivo di ricorso. Invero per quanto riguarda le censure mosse va richiamato il principio consolidato per il quale la motivazione in ordine alla determinazione della pena base è necessaria solo quando la pena inflitta sia di gran lunga superiore alla misura media edittale. Fuori di questo caso anche l'uso di espressioni come "pena congrua", "pena equa", "congrua riduzione", "congruo aumento" o il richiamo alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato sono sufficienti a far ritenere che il giudice abbia tenuto presente, sia pure globalmente, i criteri dettati dall'art. 133 c.p. per il corretto esercizio del potere discrezionale conferitogli dalla norma in ordine al "quantum" della pena. (Cass. N. 7251 del 1990 Rv. 184395. N. 6677 del 1995 Rv. 201537, n. 35346 del 2008 Rv. 241189). Ricorso FI EP, IO FA e PE EP.
PE EP risponde dei reati di cui ai capi 19) (art. 12 quinquies aggravato ex art. 7), 20) (art. 513 bis c.p. aggravato dalla L. n. 203 del 1991, art. 7) 24) (art. 718 c.p.) 28) (art. 416 c.p.); FI EP risponde del reato di cui all'art. 416 c.p.,
esclusa l'aggravante della L. n. 203 del 1991, art. 7; IO FA risponde del reato di cui al capo 24 (art. 718 c.p.). Con il primo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano, in relazione all'intero impianto della sentenza impugnata, che la Corte di Appello ha fatto ricorso ad una motivazione per relationem omettendo la verifica della fondatezza delle richieste difensive e dei precisi motivi di censura che erano stati dedotti avverso la motivazione contenuta nella sentenza di 1^ grado. Ritiene questa Corte di legittimità che la doglianza - la quale investe globalmente la decisione impugnata con riferimento alla struttura del suo intero apparato argomentativo - non può essere apprezzata ex se, ponendosi essa quale sostanziale premessa ed anticipazione di censure successivamente e più precisamente riproposte nello sviluppo dell'atto di gravame con riguardo ogni singolo ricorrente: censure che saranno pertanto esaminate con riferimento ai singoli punti della sentenza impugnata da esse specificamente attinti. Si può solo osservare fin d'ora che se è esatta l'affermazione del ricorrente secondo cui la motivazione per relationem non può condurre a vanificare il mezzo di impugnazione, è anche vero che la giurisprudenza di legittimità ha da tempo affermato (sez. un,, 04/02/1992, Musumeci, rv 191229; sez. 1A, 26/06/2000, Sangiorgi, rv 216906) il principio della integrazione reciproca fra la sentenza di primo grado e quella di appello che si pronunci in conformità, sicché entrambe contribuiscono a formare un unicum organico ed inscindibile espressivo della volontà del giudice il quale, in sede di gravame, non è tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle parti ed a prendere in esame tutte le risultanze processuali, essendo sufficiente che anche attraverso una valutazione globale delle stesse egli spieghi adeguatamente le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dovendosi in tal caso ritenersi disattesa ogni singola doglianza che, anche se non espressamente confutata, sia logicamente incompatibile con la complessiva - da intendersi nel senso testè precisato - giustificazione della decisione (sez. 2A, 10/11/2000, Gianfreda, rv 218590). La struttura della motivazione è infatti ormai caratterizzata dall'impiego di strumenti ermeneutici dotati di una certa flessibilità come risulta dalla concettualizzazione e dall'innesto - ormai consolidato nel sistema - della cosiddetta motivazione per relationem. Se è vero, infatti, che l'impugnazione resta qualificata dalla "risposta" che il giudice del gravame è tenuto ad adottare, la mancanza di motivazione sta però ad indicare l'assoluto rifiuto da parte del giudice del gravame dell'esame delle censure proposte. La motivazione per relationem a quella impugnata, diventa, infatti, insindacabile in cassazione nel caso in cui le censure formulate a carico della sentenza del primo giudice non contengano elementi di novità con riferimento a quelli già esaminati e disattesi. Il giudice del gravame non è tenuto in questo caso a riesaminare una questione formulata genericamente nei motivi di appello, questione sulla quale il primo giudice si sia già soffermato ed abbia risolto con argomentazioni corrette e prive di vizi logici (Sez. 5A, 5 marzo, 1999, Tedesco;
Sez. 5A, 22 aprile 1999, Maffeis). Si è, in sostanza, ripetutamente affermato da questa Corte regolatrice che l'apparato motivazionale del provvedimento, che può anche essere succinto, deve dare dimostrazione dell'iter cognitivo e valutativo seguito dal decidente per giungere ad un certo risultato decisorio, in modo che sì a salvaguardato la facoltà di critica da parte di chi ha titolo per impugnare o contestare la decisione e l'esercizio del potere di controllo da parte dell'organo funzionalmente sovraordinato. Più specificamente deve rilevarsi che l'ambito della necessaria autonoma motivazione del Giudice d'appello risulta correlato alla qualità e alla consistenza delle censure rivolte dall'appellante. Se questi si limita alla mera riproposizione di questioni di fatto già adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, oppure di questioni generiche, superflue o palesemente inconsistenti, il giudice dell'impugnazione ben può motivare per relazione e trascurare di esaminare argomenti superflui, non pertinenti, generici o manifestamente infondati.
Quando, invece, le soluzioni adottate dal Giudice di primo grado siano state specificamente censurate dall'appellante, sussiste il vizio di motivazione, sindacabile ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), se il giudice del gravame si limita a respingere tali censure e a richiamare la contestata motivazione in termini apodittici o meramente ripetitivi, senza farsi carico di argomentare sulla fallacia o inadeguatezza o non consistenza dei motivi di impugnazione. Nel caso in esame con riguardo alla posizione di FI EP deve rilevarsi che la Corte territoriale ha fornito una specifica risposta alle censure avanzate avverso la sentenza di primo grado. Con il gravame l'imputato aveva infatti chiesto l'assoluzione con formula piena dal reato di partecipazione all'associazione diretta da SS EN perché non risultava alcuna telefonata tra l'imputato e il SS e perché le dichiarazioni del MI non solo non trovavano riscontro negli atti processuali ma erano disattese dal mancato riconoscimento da parte di altro collaboratore di giustizia, TA AR. Aveva inoltre sostenuto che le direttive aziendali le riceveva dal LU e dal GI e che aveva lavorato nella società ZZ del SS solo per otto mesi dal Gennaio 2008 al Giugno 2008 e che comunque nell'interrogatorio l'imputato aveva dato conto della liceità della sua attività. I giudici d'Appello hanno ritenuto che le dichiarazioni del MI che nell'Interrogatorio del 23.2.2009 ha riconosciuto fotograficamente il FI indicandolo come persona organica al gruppo del SS per aver svolto la funzione di "ragioniere" in Puglia, sono riscontrate da numerose intercettazioni telefoniche, alcune sinteticamente indicate in sentenza, altre con l'indicazione delle pagine della sentenza di primo grado, dalle quali emerge che era un uomo di fiducia di SS EN per conto del quale, insieme a GI CI, aveva rapporti per l'acquisto di sale Bingo con i partner milanesi (RI - IN). Secondo i giudici d'appello che l'imputato era parte dell'associazione a delinquere diretta da SS EN risultava definitivamente riscontrato da una mail trasmessa in data 18-12-07 da OR UN ad AN LL, commercialista delle società del SS EN, a SS AS, fratello di quest'ultimo e per conoscenza a IN AS e RI CO nella quale si parla di vendita del ramo di azienda della sala di CC della società Las AS srl, e che in tale sala, come del resto nell'altra gestita dalla Las AS dovevano essere utilizzate le slot machines del SS, fornite proprio dal FI. Tutti gli elementi indicati disattendevano le doglianze sollevate in sede di gravame e dimostravano che il rapporto con il SS non era durato pochi mesi.
A fronte di tali argomentazioni deve rilevarsi che i motivi di ricorso riproducono pedissequamente i motivi d'appello e che è giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono integralmente ed esattamente i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inamSIbilità, dall'art. 581 c.p.p., lett. c). È evidente infatti che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta specifica ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'Appello.
Analoghe considerazioni valgono per la posizione di IO FA. In particolare la Corte territoriale rispondendo alla doglianza avanzata in sede di gravame di mancata motivazione, essendosi limitato il Giudice di primo grado a riportare le intercettazioni, senza alcun commento critico, ha precisato che dall'esame del file denominato "Organigramma giov.ppt" tra i nominativi dei componenti della struttura operativa preposta, nell'ambito del gruppo SS, alla gestione del settore delle slot machines, risultava esserci anche l'imputato e che dalle conversazioni intercettate, che venivano specificatamente richiamate, era dato apprendere che lo stesso era addetto alla supervisione dell'area operativa, soprattutto in Calabria, ove venivano installate le macchinette di tipo illegale (In particolare, nella conversazione n. 9 del 29-4-08, ore 11,58, il DI SA riferiva all'imputato anche di alcune problematiche sorte in merito a sette slot, indicate come sette bis e, quindi, illegali, sorte sempre nel citato paese di Casabona;
nella conversazione n. 21 del 29-4-08 il DI SA chiama il IO e gli chiede se può alzare la percentuale di vincita e "L (l'imputato) gli dice che può portarla al 55%). In questa sede vengono acriticamente reiterati i motivi d'appello senza tenere in alcuna considerazione le risposte date in sede di gravame. Con riguardo alla posizione di PE EP deve rilevarsi che la Corte d'Appello ha rilevato che MI AR nel fare l'elenco delle società del SS, intestate a terze persone, ha indicato anche la World ES, asserendo di non ricordare a chi fosse intestata. Successivamente il collaboratore ha riconosciuto l'imputato soprannominato "l'Afragolese" indicando che tale soprannome derivava dal fatto che la sede della sua ditta si trovava in Afragola. Titolare della World ES è appunto PE EP, ovvero l'"afragolese" che MI indica tra gli abituali prestanome di EN SS. Ha infatti precisato che aveva avuto con lui rapporti anche per la gestione e l'installazione dei video game al quartiere Sanità di Napoli e ha specificato che lo svolgimento del ruolo di "ragioniere" non era esclusivo nel senso che le persone, che svolgevano tale funzione, potevano occuparsi anche di altre attività connesse della gestione delle c.d. macchinette. Tali dichiarazioni sono risultate riscontrate dal fatto che a curare la contabilità della società era lo stesso commercialista, che risultava dimorare negli stessi uffici di SS EN (secondo le dichiarazioni del MI il professionista aveva un box nella sede della ZZ, che è la società madre del gruppo SS) e cioè LL AN, che curava dal punto di visto economico la contabilità delle società del SS (veniva richiamata la pag. 143 della sentenza di primo grado per l'elenco delle società, la cui contabilità era tenuta da AN LL). Veniva altresì sottolineato, a conferma del suo ruolo di prestanome, che nel corso di un controllo da parte della P.G. il PE aveva dichiarato di non sapere dove si trovasse lo studio del proprio commercialista. Veniva evidenziato che in sede d'appello la difesa aveva chiesto la rinnovazione del dibattimento per la produzione di documentazione attestante la circostanza che a curare la contabilità non fosse AN LL, ma altra persona e la Corte territoriale ne aveva disposto l'acquisizione, previa rinnovazione del dibattimento, ritenendo però che la dichiarazione di tenuta di scritture contabili effettuata dallo studio VA riguardava soltanto un periodo di anni due (2003- 2004), mentre la contestazione in relazione al reato di intestazione fittizia (capo 19) partiva dall'epoca della costituzione della ditta individuale e, quindi, dal 1999 e che l'avvenuto cambio del commercialista poteva agevolmente spiegarsi con la necessità da parte di EN SS di evitare che le indagini potessero risalire a lui, considerato anche che il MI aveva affermato che il SS prendeva sempre ogni cautela per evitare di essere coinvolto in eventuali indagini. Altro elemento era rappresentato dal fatto che era stato rinvenuto il nome della ditta World ES in una mail del 5.12.2006, alle ore 17.11 della società ZZ, appartenente al SS, ma intestata alla sorella VA (società madre del gruppo SS con sede in Pianura perché lì confluivano, come da dichiarazioni del MI, tutto l'incasso delle macchinette). In detta mail venivano menzionate altre società tutti riconducibili al SS quali Betting2000, Duegi, North Star ES, GM OC, Idea OC, I giochi di RE e altre. Tale dato, come indicato dalla Corte d'appello nel disattendere le doglianze difensive, non poteva essere considerato neutro. Anche in questo caso vengono acriticamente reiterate le identiche doglianze avanzate in sede d'appello. Come già indicato, a fronte di una sentenza, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la pedissequa ripresentazione degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'Appello.
Deve aggiungersi con riguardo alla L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies nell'ambito della giurisprudenza di questa Corte non è
mancato chi ha ravvisato in detto delitto un'ipotesi di reato permanente, sull'argomento che il fatto reato è strutturato in modo tale da costituire una situazione di apparenza giuridica quanto alla titolarità o disponibilità del bene e nel mantenere consapevolmente e volontariamente una simile situazione;
facendone derivare, a corollario, che la consumazione non si risolve in un momento ma dura per tutto il tempo in cui lo stato antigiuridico persiste (Sez. 3, 15 luglio 199, Lai;
Sez. 3, 28 gennaio 1993, Guadalupi). Di contro invece lo ha qualificato reato istantaneo quell'orientamento che ha assegnato valore esclusivo alla condotta, costitutiva della situazione apparente, considerando privi di rilevo gli ulteriori effetti derivanti dal comportamento (Sez. 1, 14 ottobre 1993, Epifani;
implicitamente, Sez. 6, 26 febbraio 1993, Parisi). Le Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza n. 8 del 28/02/2001, intervenute a dirimere il contrasto, hanno affermato che il D.L., art. 12 quinquies delinea un'ipotesi di reato istantaneo con effetti di natura permanente. Il disvalore della condotta si esaurisce, infatti, sul piano del possibile giuridico, mediante l'utilizzazione di meccanismi interpositori in grado di determinare l'effetto traslativo del diritto sul bene (ovvero il conferimento di un potere di fatto sul bene stesso), così da determinarne (attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario) la (solo) formale attribuzione, al fine di raggiungere la conseguenza elusiva delle disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di contrabbando, ovvero di agevolare la comSIone di uno dei delitti di cui agli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.. Una volta realizzata l'"attribuzione fittizia", il delitto perviene alla sua consumazione, senza che possa assumere giuridica rilevanza la situazione (anti)giuridica conseguente al trasferimento;
l'attribuzione, della "titolarità" o della "disponibilità" sulla cosa, intesa come situazione giuridica o come situazione di fatto giuridicamente rilevante, pur non inquadrabile neh' ambito di rigorosi schemi civilistici, sta comunque ad indicare il fittizio conferimento di un'apprezzabile signoria sulla res che, allorché venga realizzata, realizza la rilevanza penale del fatto, secondo un modello comune (almeno di norma) a tutte le ipotesi di reato che comportino un'attribuzione patrimoniale illecita. Sulla base di queste indicazioni interpretative - alle quali il Collegio ritiene di doversi conformare, come d'altronde hanno fatto anche i giudici di merito," deriva che può escludersi ogni rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a quelle situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni, che consistono in condotte meramente passive, finalizzate cioè al semplice mantenimento dell'illecito status quo, inteso come un passivo godimento degli effetti permanenti del delitto, Tuttavia, qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni o di utilità seguano - come nel caso di specie - operazioni, anche di natura societaria, dirette ad attribuire, sempre fittiziamente, nuove utilità agli stessi o a diversi soggetti, deve escludersi che si tratti di un "postfatto" non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce la L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Diversamente, proprio le condotte elusive più insidiose, collegate ad operazioni di ripetute fittizie intestazioni in ambito societario o aziendale, resterebbero fuori dalla portata della norma incrimì natrice, che risulterebbe sostanzialmente aggirata. (Cfr. Sez. 6, Sentenza n. 10024 del 2008 Rv. 242754; Sez. 2, Sentenza n. 23197 del 2012 Rv. 252835). I giudici di merito hanno fatto corretta applicazione di questi principi ritenendo che l'attività di interposizione non si è esaurita con la creazione delle società.
Il primo motivo di ricorso è pertanto inamSIbile. Il secondo motivo di ricorso è inamSIbile con riguardo alla richiesta di attenuanti generiche per FI e IO e alla richiesta di diverso giudizio di bilanciamento per PE ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3 posto che la violazione denunziata in questa sede di legittimità non sono stata dedotta innanzi alla Corte di Appello avverso la cui sentenza è ricorso ed è quindi questione nuova. Questa Corte (Cass. Sez. 4A, 18/05/1994 - 13/07/1994, n. 7985) ha infatti affermato che sussiste violazione del divieto di "novum" nel giudizio di legittimità quando siano per la prima volta prospettate in detta sede questioni, come quelle in esame, coinvolgenti valutazioni in fatto, mai prima sollevate. La doglianza in punto pena è manifestamente infondata perché generica. I ricorrenti si limitano a contestare che la pena non è stata contenuta nel minimo edittale senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.. Ricorsi CC UI a CC ZO (cl. 77).
Deve preliminarmente rilevarsi che, come indicato nella sentenza impugnata CC UI e CC ZO (cl. 77) hanno rinunciato a tutti i motivi d'appello, con la sola esclusione di quelli riguardanti la pena e la confisca (cfr. pag. 69 - 88 sentenza d'appello).
Deve pertanto essere dichiarato inamSIbile il ricorso presentato da CC UI, a mezzo dell'Avv. AS Trigali, perché investe questioni che sono state oggetto di rinuncia in sede d'appello. Con riguardo alla confisca si dolgono i ricorrenti del mancato esame di elementi, anche documentali, significativi, che assumono essere stati presentati in sede d'appello con i motivi aggiunti, idonei a smentire la tesi accusatola in ordine alla sproporzione dei redditi. A tal fine allegano fotocopia della prima pagina dei motivi aggiunti presentati alla Corte d'Appello di Napoli dove è espressa la richiesta di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale mediante acquisizione verosimilmente della documentazione allegata. Come già indicato i ricorrenti in sede d'appello hanno rinunciato a tutti i motivi tranne a quelli relativi all'entità della pena e alla confisca. Non risulta che gli stessi abbiano insistito per l'acquisizione di detti documenti, mediante rinnovazione dell'istruttoria, così come non risulta alcuna doglianza in merito a tale mancata rinnovazione. Da ciò discende che i documenti di cui in questa sede si assume essere stato omesso l'esame non risultano essere stati acquisiti agli atti del processo con conseguente inamSIbilità del ricorso sul punto. Con riguardo alla lamentata mancata concessione della sospensione condizionale della pena a AR ZO deve rilevarsi che la Corte territoriale, con una motivazione in fatto, come tale incensurabile in questa sede, ha ritenuto di non poter formulare una prognosi positiva.
Ricorsi DI CI e TE CO.
Con i primi due motivi di ricorso contestano che la Corte territoriale non ha indicato le ragioni per cui ha concluso per la partecipazione nel delitto contestato e perché la fattispecie non potesse inquadrarsi nella violazione dell'art. 379 c.p.. DI CI e TE CO rispondono di concorso nel reato di cui al capo 11, (art. 12 quinquies aggravato ex art. 7) per avere, in concorso con GR EN e DI IZ che avevano fittiziamente intestato a DI NO TE e TS NA, la licenza commerciale per l'esercizio delle scommesse relativa al magazzino dell'NE (agenzia BETTING 2000) i quali l'assumevano, con la piena consapevolezza dello scopo, e cioè al fine di eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali ed al fine di agevolare la comSIone del delitto di cui all'art. 648 ter c.p. di TE CO, moglie del DI IZ, coadiuvava il marito nella gestione della attività commerciale, tenendo la contabilità e ricevendo i proventi e DI CI coadiuvava il fratello DI IZ nell'attività di interposizione fittizia.
Il processo ha accertato che l'"Agenzia di scommesse BETTING 2000" di Piazza Muzii, di proprietà di DI TO (fratello di DI IZ) è stata data in locazione a DI NO TE che, insieme a TU TI gestivano un'attività di scommesse clandestine su competizioni sportive di cui DI IZ era a conoscenza traendone vantaggio per sè e la sua famiglia. Le attività di indagine hanno consentito di concludere che i beni apparentemente intestati a DI TO (fratello di DI IZ) ed a DI NO TE e ZA TI, erano in realtà riferibili a DI IZ, così come la gestione del punto scommesse era affidata a EN GR. Nessuno dei protagonisti aveva mai dichiarato risorse economiche tali da consentire l'acquisto dell'azienda, pacificamente riconducibile a GR e DI, e l'immobile, riconducibile al DI IZ.
Gli elementi di prova sono rappresentati anche dalle intercettazioni ambientali in carcere tra DI IZ e i due imputati da cui risulta in modo inequivoco che la società Betting 2000 che organizzava il gioco clandestino presso il magazzino dell'NE era di SS EN. La società era intestata ad un altro fratello DI TO, ma l'attività di coordinamento era di DI IZ che dava direttive per la gestione alla moglie e al fratello DI CI. Entrambi gli imputati prendevano le percentuali sull'incasso e coordinavano l'attività del gioco clandestino. Sapevano che la società che gestiva le scommesse clandestine era di SS EN perché portavano a lui i messaggi e perché sapevano che era lui che dava le provvigioni. Sulla scorta di tali elementi di fatto la corte territoriale ha ritenuto provato il concorso dei due ricorrenti nella contestata interposizione fittizia e ha ritenuto sussistente l'aggravante contestata perché con tale comportamento hanno favorito l'associazione criminale operante nel quartiere Vomero diretta dal loro congiunto.
Correttamente i giudici di merito hanno ritenuto l'ipotesi di concorso dei ricorrenti nella contestata interposizioni fittizia considerato che costoro con il proprio comportamento hanno contribuito consapevolmente alla realizzazione del reato consentendo a SS e DI IZ, quest'ultimo detenuto,
l'intestazione fittizia della licenza dell'Agenzia di scommesse BETTING 2000 a DI NO e AT NA e la gestione occulta di tale attività.
Ciò detto deve rilevarsi che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su una specifica deduzione prospettata col gravame quando la stessa è stata disattesa dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Per la validità della decisione non è infatti necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. Qualora il provvedimento, come nel caso in esame, indichi con adeguatezza e logicità quali circostanze ed emergenze processuali si sono rese determinanti per la formazione del convincimento del giudice, in modo da consentire l'individuazione dell'iter logico - giuridico seguito per addivenire alla statuizione adottata, non vi è luogo per la prospettabilità del denunciato vizio di preterizione (Cass. Pen. Sez. 5, 2459/2000; Cass Sez. 2 N. 29439/2004; Cass Sez.2 n. 29439/2009). Il giudice di merito non è infatti tenuto a compiere un'analisi approfondita di tutte le deduzioni delle patti ed a prendere in esame dettagliatamente tutte le risultanze processuali, essendo invece sufficiente che, anche attraverso una valutazione globale di quelle deduzioni e risultanze, spieghi, in modo logico e adeguato, le ragioni che hanno determinato il suo convincimento, dimostrando di aver tenuto presente ogni fatto decisivo. Devono, infatti, considerarsi implicitamente disattese le deduzioni difensive che, anche se non espressamente confutate, siano logicamente incompatibili con la decisione adottata.
Nel caso in esame il giudice d'appello ha dato espressamente conto di avere esaminato in maniera specifica le censure degli imputati e di essere pervenuta alla conclusione, con motivazione coerente e priva di vizi logici, che non vi era spazio per un'alternativa diversa da quella sostenuta nella sentenza impugnata. I motivi sono pertanto manifestamente infondati.
Anche il terzo motivo di ricorso è manifestamente infondato. I ricorrenti si dolgono della mancata diminuzione della pena contestando la motivazione della corte territoriale che ha richiamato la sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.7, lamentando che il giudice di primo grado aveva determinato la pena senza tenere conto di detta aggravante in quanto non aveva operato alcun bilanciamento con le riconosciute le circostanze attenuanti generiche. Sul punto deve rilevarsi che l'aggravante in argomento non risulta essere stata esclusa dal primo giudice e che la L. n. 203 del 1991, art. 7 al comma 2 prevede che le circostanze attenuanti diverse da quelle previste dagli artt. 98 e 114 c.p., concorrenti con l'aggravante di cui al comma 1 non possono essere ritenuti equivalenti o prevalenti rispetto a questa e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità di pena risultante dall'aumento conseguente alla predetta aggravante. È evidente pertanto che il giudice di primo grado che non ha escluso l'aggravante, ha fissato la pena base tenendo conto di detto aumento e ha operato la diminuzione per la concessione delle attenuanti generiche sulla quantità di pena risultante a seguito dell'avvenuto aumento.
Il giudice di secondo grado ha confermato la sussistenza della aggravante in argomento che peraltro non era stata oggetto di appello da parte dei ricorrenti.
Manifestamente infondato e anche il quarto motivo di ricorso. Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, in tema di concorso di persone nel reato, ai fini dell'integrazione della circostanza attenuante della minima partecipazione (art. 114 c.p.), è necessario che il contributo dato si sia concretizzato nell'assunzione di un ruolo di rilevanza del tutto marginale, ossia di efficacia causale così lieve rispetto all'evento da risultare trascurabile nell'economia generale dell'iter criminoso. Nel caso in esame la corte ha dato conto nella sua motivazione dell'importanza del ruolo dei due imputati nella realizzazione del reato contestato (V. Cass. Sez. 5 sent. n. 21082 del 13.4.2004 dep.
5.5.2004 rv 229201, conf. asn 199306664 riv. 195478 conf. asn 199400579 riv. 196118 conf. asn 199407456 riv. 198357 conf. asn 199707881 riv. 208264 conf. asn 199901507 riv. 212277).
Ricorso IO SC:
IO SC risponde dei reati di cui ai capi 18, 19 (art. 12 quinquies) 20 (art. 513 bis c.p.) 24 (art. 718 c.p.) e 28 (art.416 c.p.). I motivi di ricorso sono inamSIbili perché aspecifici. A fronte della esauriente motivazione dei giudici di merito, i quali hanno tratto dagli elementi acquisiti numerosi elementi di prova a carico del IO in relazione a tutti i reati contestati, le doglianze del ricorrente ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, dovendosi le stesse considerare, per di più, non specifiche. La mancanza di specificità del motivo, invero, dev'essere apprezzata non solo per la sua genericità, come indeterminatezza, ma anche per la mancanza di correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione, questa non potendo ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inamSIbilità. Come indicato nella sentenza impugnata la prova che le società del IO, così come di tutte le altre di cui al processo, sono tutte di SS è rappresentata dalle mail intercettate di cui si è già avuto modo di parlare nel corso di questa pronuncia. Illuminanti sono anche le dichiarazioni di MI, che risultano riscontrate proprio dal contenuto dei due files, il quale, dopo aver riferito che SS EN cambiava continuamente i "ragionieri" delle società per evitare sospetti da parte della Polizia, ha precisato: "Mi ricordo alcune ditte che pur essendo intestate ad altri facevano capo a GR EN: EM OC, di DA AN;
DE HI di UN MA;
2GI di IO SC, SA GAMES di AT OR;
LD GAME e UC GAMES delle quali non ricordo i fittizi intestatari Nella sentenza di primo grado, richiamata da quella d'appello, risulta anche che la capacità contributiva espressa nel tempo dal IO atteneva unicamente ai redditi di spettanza dell'imprenditore prodotti dall'azienda UE DI IO ES & C. S.A.S che dalle e-mail intercettate è risultata diretta emanazione dell'universo societario di GR EN. Da tale considerazione, avvalorata dalle dichiarazioni del collaboratore, risultava chiaro che le intestazioni azionarie riferibili al IO riguardavano in realtà risorse economiche facenti capo al GR medesimo. Il IO è risultato essere tra i soggetti interessati alla "visura" illecita da parte del carabiniere del Ros NO RO per conto del SS che aveva necessità di sapere se il fittizio intestatario fosse censito e, quindi, sapere se almeno quella società, a lui appartenente, fosse al riparo dagli accertamenti.
Deve aggiungersi che secondo i collaboratori di giustizia (ZZ, TA, MI e SI), l'accordo con ogni singolo capo clan, che controllava il quartiere prevedeva per ogni esercente commerciale la ripartizione degli utili al 50% e che materialmente alla riscossione dei soldi da ogni macchinette provvedeva per conto del SS, un uomo di sua fiducia, denominato "il ragioniere" o più volgarmente "scassacassette", che si recava in ogni esercizio commerciale a far la conta dei soldi, accompagnato da un "rappresentante" della camorra. Costoro più che dipendenti del SS erano uomini di assoluta fiducia in quanto intestatari fittizi delle di lui società ed intervenivano immediatamente, dopo l'esercizio da parte del gruppo camorrista dell'intimidazione, all'installazione delle macchinette delle società loro intestate, ma di proprietà del SS. IO era uno dei ragionieri. La qualifica di "ragioniere" risulta riscontrata da una conversazione intercettata sull'utenza n. 338/5236798 in uso allo stesso imputato in data 05.06.2008, ore 16,33, nella quale lo stesso chiama tale AN e gli chiede se ha bisogno di una mano per chiudere i conteggi.
Tantissimi erano gli esercenti commerciali, che subivano minacce o violenze. Come indicato dai giudici di merito gli atti di intimidazione, messi in opera dal gruppo camorristico, in accordo con il SS, sarebbero rimasti senza effetto, se poi "la struttura del SS" non si fosse messa all'opera nell'effettuare i conteggi di ogni singola macchinetta. Vi era, quindi, una sofisticata struttura creata dal SS, diretta alla comSIone di reati, quali, l'intestazione fittizi di beni, illecita concorrenza tramite violenza e minaccia, esercizio dei gioco d'azzardo, reinvestimento di capitali di natura Illecita, perché frutto del reato di cui all'art.513 bis c.p. Gli aderenti all'associazione comunicavano tra loro attraverso "codici". La circostanza che "i ragionieri" comunicavano in codici conferma la loro appartenenza a tale gruppo. A fronte di tale motivazione che ha fornito specifiche risposte ai motivi d'appello, come già detto, il IO con il ricorso in esame si limita a ripresentare le medesime doglianze già disattese dal giudice del gravame. Il ricorso è pertanto inamSIbile. Ricorso AR BR:
AR BR risponde del reato di cui al capo 27 (art. 12 quinquies aggravata ex art. 7).
Le doglianze formulate dal ricorrente nei motivi sub 1-2-3-4 e 6 sono attinenti alla tenuta argomentativa della sentenza. Sul punto deve rilevarsi che, ai sensi di quanto disposto dall'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), il controllo di legittimità sulla motivazione non concerne ne' la ricostruzione del fatti ne' l'apprezzamento del giudice di merito, ma è circoscritto alla verifica che il testo dell'atto impugnato risponda a due requisiti che lo rendono insindacabile: a) l'esposizione delle ragioni giuridicamente significative che lo hanno determinato;
b) l'assenza di difetto o contraddittorietà della motivazione o di illogicità evidenti, ossia la congruenza delle argomentazioni rispetto al fine giustificativo del provvedimento. Deve aggiungersi che l'illogicità della motivazione, deve risultare percepibile ictu oculi, in quanto l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, dovendo il sindacato demandato alla Corte di Cassazione limitarsi, per espressa volontà del legislatore, a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo, senza possibilità di verifica della rispondenza della motivazione alle acquisizioni processuali (Cass., Sez. 4, 4 dicembre 2003, Cozzolino ed altri). Inoltre, va precisato, che il vizio della "manifesta illogicità" della motivazione deve risultare dal testo del provvedimento impugnato, nel senso che il relativo apprezzamento va effettuato considerando che la sentenza deve essere logica "rispetto a sè stessa", cioè rispetto agli atti processuali citati. Va altresì ricordato che, anche alla luce del nuovo testo dell'art.606 c.p.p., comma 1, lett. e), come modificato dalla L. 20 febbraio 2006, n. 46, non è tuttora consentito alla Corte di cassazione di procedere ad una rinnovata valutazione dei fatti ovvero ad una rivalutazione del contenuto delle prove acquisite, trattandosi di apprezzamenti riservati in via esclusiva al giudice del merito. La previsione secondo cui il vizio della motivazione può risultare, oltre che dal "testo" del provvedimento impugnato, anche da "altri atti del processo", purché specificamente indicati nei motivi di gravame, non ha infatti trasformato il ruolo e i compiti del giudice di legittimità, il quale è tuttora giudice della motivazione, senza essersi trasformato in un ennesimo giudice del fatto. In questa prospettiva il richiamo alla possibilità di apprezzarne i vizi anche attraverso gli "atti del processo" rappresenta null'altro che il riconoscimento normativo della possibilità di dedurre in sede di legittimità il cosiddetto "travisamento della prova" che è quel vizio in forza del quale la Corte, lungi dal procedere ad una (inamSIbile) rivalutazione del fatto (e del contenuto delle prove), prende in esame gli elementi di prova risultanti dagli atti per verificare se il relativo contenuto è stato veicolato o meno, senza travisamenti, all'interno della decisione.
Deve aggiungersi che in sede di legittimità non è censurabile una sentenza per il suo silenzio su specifiche deduzioni prospettate col gravame quando le stesse siano state disattese dalla motivazione della sentenza complessivamente considerata. Per la validità della decisione non è infatti necessario che il giudice di merito sviluppi nella motivazione la specifica ed esplicita confutazione della tesi difensiva disattesa, essendo sufficiente per escludere la ricorrenza del vizio che la sentenza evidenzi una ricostruzione dei fatti che conduca alla reiezione della deduzione difensiva implicitamente e senza lasciare spazio ad una valida alternativa. La verifica che la Corte di cassazione è abilitata a compiere sulla completezza e sulla correttezza della motivazione di una sentenza non può essere infatti confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. Nè la Corte Suprema può esprimere alcun giudizio sulla rilevanza e sull'attendibilità delle fonti di prova, con la conseguenza che le scelte compiute dal giudice di merito, se coerenti, sul piano logico, con una esauriente analisi delle risultanze probatorie acquisite, si sottraggono al sindacato di legittimità, una volta accertato che il processo formativo del libero convincimento del giudice non ha subito il condizionamento di una riduttiva indagine conoscitiva o gli effetti altrettanto negativi di un'imprecisa ricostruzione del contenuto di una prova (Sez. Un. 23 novembre 1995 - 23 febbraio 1996, n. 2110, Fachini, riv. 203767). Nel caso in esame, la Corte di merito, rispondendo alle doglianze avanzate in sede di gravame, ha argomentato la responsabilità dell'imputato facendo puntuale riferimento ad elementi probatori certi e non contestati nel ricorso.
I giudici d'appello hanno infatti dato conto nella sentenza impugnata che l'imputato è un prestanome di IO IO, affiliato ai LE. Il AR risulta titolare della ditta individuale GI HI e rappresentante legale della "CHRIVIC MONDO HI S.A.S., che operavano entrambe nel campo dei videogiochi, ma da numerose conversazioni intercettate, in particolare dalle conversazione del 14- 5-08, ore 18,13, e 19 e 20-2-08 riportate in sentenza, si evince chiaramente che la ditta individuale IG OC era in realtà di IO IO. Ad ulteriore conferma veniva indicato che la ditta nasce il 30-6-04 periodo in cui l'imputato non risulta titolare di redditi.
Analogo discorso viene fatto con riferimento ai due locali cantina acquistati il 9-7-03 e 2-4-05 e per le autovetture. L'imputato è un semplice stipendiato dello IO che mai avrebbe avuto la possibilità di costituire il 18-1-07 la società Chrivic Mondo OC e di acquistare l'8-4-08 il locale magazzino, sito in Moncone, in via Cesare Battisti n. 9.
La Corte territoriale ha pertanto compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità. Nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza.
A fronte di tale motivata e coerente decisione i ricorrenti chiedono una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione e l'adozione di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione. Un tale modo di procedere è però inamSIbile perché trasformerebbe la Corte nell'ennesimo giudice del fatto. La doglianza di cui al punto 5 è inamSIbile perché generica, il ricorrente si limita a contestare l'eccessività della pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.. NO RO:
NO RO risponde dei reati di cui ai capi 40 qualificato come violazione dell'art. 326 c.p. e art. 41 qualificato come violazione dell'art. 319 c.p., comma 1. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato.
Sul punto deve osservarsi che, come indicato nella sentenza impugnata, il fatto storico, addebitato all'imputato, peraltro, non messo in discussione dalla difesa, appare certo. L'imputato, ufficiale di polizia giudiziaria, ha trasmesso il file "Normandia 2" al commercialista di SS EN, AN LL, in detto file erano racchiuse tutte le indagini del Ros sulle società del SS e sui rapporti con i LE, notizie coperte dal segreto in quanto erano in corso indagini sul procedimento che vedeva indagato il SS proprio per i rapporti con i LE. Questa Corte ha già avuto modo di notare (sez. 6A, sentenza n. 227 del 12-2-2003, Pumo, Sez. 6 n. 3S 647 del 17/05/2004 Ud. (dep. 30/08/2004) Rv. 229408) che la disputa sulla natura del pericolo (effettivo e non meramente presunto) come elemento del reato di cui all'art. 326 c.p. si è sempre svolta, in giurisprudenza come in dottrina, con riferimento al caso della violazione del segreto di ufficio da parte dei pubblici impiegati. La disputa circa la natura del pericolo perde invece di senso quando sia la legge stessa a definire segreto un determinato fatto o atto ovvero una intera categoria di essi (v. in tal senso anche: sez, 6A, 23-1-1998, Colandrea, secondo cui "l'esigenza di un danno per la p.a. o per terzi sussiste con esclusivo riferimento ai casi in cui il dovere di segretezza... non deriva da un obbligo imposto specificamente da una norma di legge o di regolamento, dalla consuetudine o dalla stessa natura della notizia"). Nel caso che ci occupa, indiscutibile è, da un lato, che i fatti contenuti nel file rientravano per loro natura negli "atti di indagine", atti destinati a rimanere segreti per la previsione espressa di cui all'art. 329 c.p.p., comma 1, e, dall'altro, che il NO era ufficiale di polizia giudiziaria. Sulla irrilevanza dell'elemento danno (e del relativo pericolo) per il caso di violazione del c.d. segreto istruttorie la giurisprudenza di legittimità è, d'altra parte, concorde, posto che in questo caso il danno è quasi in re ipsa, essendo "sostanzialmente inimmaginabile una indagine di rilievo penale che possa seriamente svolgersi senza rigorosamente limitare la libertà conoscitiva degli atti che si vanno compiendo" (v. sez. 6A, sentenza n. 227 del 12-2-2003, Pumo), Vi sono, certo, atti di indagine che, senza essere divulgagli, non sono tuttavia tutelati dalla norma penale (si pensi a un verbale di ispezione di un luogo pubblico), ma è di assoluta evidenza che la conoscenza diffusa del contenuto di informazioni investigative assunte e delle indagini eseguite non poteva di per sè non pregiudicare il buon andamento delle indagini e, in definitiva, offendere il bene giuridico tutelato, (sez. 6A, 23-1-1998, n. 929, Colandrea;
11-7-1994, n. 10135, rv. 203760; e n. 7960 del 1997, rv. 209756, che esclude il dovere di segretezza in capo ad un pubblico ufficiale solo se la notizia sia divenuta di dominio pubblico per causa a lui non imputabile, cosa che non può dirsi avvenuta nel caso di specie). Correttamente pertanto la Corte di merito ha ritenuto sussistente il reato.
Il secondo motivo di ricorso è formulato in modo assolutamente generico, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità e rispondendo a tutte le doglianze difensive. Dalla sentenza risulta infatti accertato, sulla scorta di conversazioni intercettate, specificatamente richiamate, che la autovettura Mercedes - che era stata acquistata dalla società di DA AN (EM HI DI DA AN) in ordine al quale l'imputato si era preoccupato di controllare se erano in corso indagini - era nella piena disponibilità del NO che l'aveva avuta in regalo come corrispettivo delle illecite rivelazioni senza neppure l'onere di pagare l'assicurazione che veniva pagata da SS AS, fratello di SS EN (cfr. telefonate del 20-12-06, ore 18,21 e delle ore 21,0 5 del 21-12-06 tra il NO e EL ET UC, il concessionario dell'auto (v. fol. 313 della sentenza di primo grado). I giudici d'appello rilevano che il fatto che la macchina era sostanzialmente sua era altresì dimostrato dalla circostanza che una volta in possesso del certificato di assicurazione, il NO aveva provveduto a ricontattare il concessionario dell'auto EL ET, che lo aveva informava di aver provveduto a segnalare alla società di gestione del satellitare, installato sull'autovettura, l'utenza telefonica del NO per le eventuali chiamate di emergenza (cfr. telefonata n. 1492 del 4.1.2007, ore 13,16 (v. fol. 315 e seg. della sentenza di primo grado) È evidente che sono manifestamente insussistenti i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Manifestamente infondato è anche il terzo motivo di ricorso considerato che il giudice d'appello ha operato la riduzione per la concessione delle circostanze attenuanti generì che nella stessa proporzione fissata dal primo giudice.
Ricorso ZZ UI:
ZZ UI risponde dei reati di cui ai capi 43 (art. 479 - 476 c.p.) e 45 (art. 326 c.p.) I primi tre motivi di ricorso sono inamSIbili perché, sotto il profilo della violazione della legge penale e del vizio di motivazione, il ricorrente tenta di sottoporre a questa Corte un giudizio di merito non consentito neppure alla luce della modifica dell'art. 606 c.p.p., lett. e). Introdotta con L. n.46 del 2006. Il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che, con motivazione completa ed esente da vizi logici, che ha tenuto conto della memoria prodotta, ha ritenuto l'imputato responsabile dei reati di cui agli artt. 479, 476 e 326 c.p.. In tale motivazione non si ravvisa alcuna manifesta illogicità che la renda sindacabile in questa sede. Infatti, nel momento del controllo di legittimità, la Corte di Cassazione non deve stabilire se la decisione di merito proponga effettivamente la migliore possibile ricostruzione dei fatti nè deve condividerne la giustificazione, ma deve limitarsi a verificare se questa giustificazione sia compatibile con il senso comune e con "i limiti di una plausibile opinabilftà di apprezzamento", secondo una formula giurisprudenziale ricorrente. (Cass Sez. 4 n. 4842 del 2.12.2003; Cass. Sez. 5A sent. n. 1004 del 30.11.1999 dep. 31.1.2000 rv 215745, Cass., Sez. 2A sent. n. 2436 del 21.12.1993 dep. 25.2.1994, rv 196955). È vero che il vizio di mancanza, illogicità o contraddittorietà può ora essere desunto non solo dal testo del provvedimento impugnato, ma anche da altri atti del processo specificamente indicati dal ricorrente, con la conseguenza che è possibile, dopo la Novella del 2006, valutare il cosiddetto travisamento della prova, che si realizza allorché si introduce nella motivazione un'informazione rilevante che non esiste nel processo oppure quando si omette la valutazione di una prova decisiva ai fini della pronunzia. Ma è altresì vero che solo l'indicazione specifica di atti contenenti la prova travisata od omessa consente nei giudizio di cassazione di verificare la correttezza della motivazione. Il dato probatorio che si assume travisato od omesso deve però avere carattere di decisività non essendo possibile da parte della Corte di cassazione una rivalutazione complessiva delle prove che, come già indicato, sconfinerebbe nel merito. Nel caso in esame il ricorrente non contesta il travisamento di una prova ma sollecita alla Corte una diversa lettura dei dati processuali.
InamSIbile perché generico è anche il motivo sub 4). Il ricorrente si limita a contestare la mancata concessione delle attenuanti generiche e l'eccessività della pena senza considerare che il giudice ha precisato le ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche e ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.. Ricorso TO DO:
TO DO risponde del reato di cui all'art. 416 c.p., è un uomo di fiducia di SS EN al pari di RI CI. I motivi di ricorso sono inamSIbili perché generici e versati in fatto.
Le doglianze contenute nei due motivi di ricorso sono formulate in modo assolutamente generico, in violazione di quanto prescritto dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Sono manifestamente insussistenti, del resto, i vizi di motivazione pur genericamente denunciati, perché la Corte territoriale ha compiutamente esaminato le doglianze difensive ed ha dato conto del proprio convincimento sulla base di tutti gli elementi a sua disposizione, esaurientemente argomentando circa la pronuncia di responsabilità.
Con riguardo al primo motivo deve anche rilevarsi che la mancanza di motivazione consiste nell'assenza di motivazione su un punto decisivo della causa sottoposto al giudice di merito, non già
nell'insufficienza di essa o nella mancata confutazione di un argomento specifico relativo ad un punto della decisione che è stato trattato dal giudice del provvedimento impugnato, con implicito rigetto della diversa valutazione operata da quella della parte. Con riguardo al secondo motivo deve, altresì, rilevarsi che nell'esame operato dai giudici del merito le acquisizioni probatorie risultano interpretate nel pieno rispetto dei canoni legali di valutazione e risultano applicate con esattezza le regole della logica nello sviluppo delle argomentazioni che hanno giustificato la conferma delle conclusioni di colpevolezza. Deve aggiungersi che dal controllo di legittimità restano escluse le deduzioni che riguardano l'interpretazione e la specifica consistenza degli elementi probatorio e la scelta di quelli determinanti, poiché la verifica di legittimità è limitata alla sussistenza dei requisiti minimi di esistenza e di logicità della motivazione, essendo inibito il controllo sul contenuto della decisione. Ne consegue che non possono trovare ingresso in sede di legittimità motivi di ricorso, come quello in esame, genericamente fondati su una diversa prospettazione dei fatti.
Ricorso OS MI:
OS MI risponde del capo 3 (articoli 81 capoverso scelto dell'art. 513 bis del c.p. e L. n. 203 del 1991, art. 7). Il ricorso è inamSIbile perché generico.
La responsabilità dell'imputato si fonda sulle dichiarazioni di numerosi collaboratori. La Corte territoriale ha dato conto dell'attendibilità intrinseca dei chiamanti e ne ha sottolineato la convergenza e l'assoluta indipendenza. misso EP, nipote del capo clan, SI EP, ha indicato il OS come persona che assieme a MI AR "imponeva" nei vari punti gioco il materiale di EN SS. misso IA ZA, nipote del capo clan, ha affermato che il OS aveva il compito di gestire i conti con EN SS raccogliendo la quota del 50% spettante al clan IS e derivante dalle macchinette videopoker che SS aveva installato. ZZ HE, nipote del capo clan, lo ha indicato come colui che mise le macchinette in tutti i quartieri da loro controllati presentandosi accompagnato dai loro uomini MI OR, TA AR, EL NI e MI AR.
Anche TA AR gli ha riconosciuto tale ruolo. È evidente che con tali comportamenti il OS ha concorso nel reato di illecita concorrenza ponendo in essere proprio quei comportamenti di intimidazione mafiosa che hanno alterato le regole del libero mercato consentendo al SS di occupare interi settori economici, quali quello della produzione, installazione e manutenzione degli apparecchi videogiochi.
Non vi è correlazione tra le ragioni argomentate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione che si appalesa pertanto aspecifica non potendo questa ignorare le esplicitazioni del giudice censurato senza cadere nel vizio di aspecificità, conducente a mente dell'art. 591 c.p.p., comma 1, lett. c), all'inamSIbilità.
Ricorso TI UN:
TI AT risponde del reato di cui al capo 27 e (art. 12 aggravato ex art. 7).
Il ricorso è inamSIbile perché le argomentazioni esposte si risolvono in reiterate generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in punto di responsabilità della ricorrente.
Nella sentenza impugnata si da infatti atto che la donna è una prestanome dello IO e che i due confessano tale circostanza e in particolare il fraudolento trasferimento in una conversazione telefonica riportata a pagina 387 della sentenza di primo grado e si da altresì conto che, come risulta dalla scheda personale, sino all'epoca della costituzione della società la TI aveva denunciato crediti irrisori.
L'apparente proprietaria altro non è che una mera esecutrice di direttive eteroimposte, priva di poteri decisionali e gestionali. IO IO, per contro, pretende il rendiconto degli incassi, viene investito delle problematiche relative al pagamento dei debiti, stabilisce l'orario di chiusura, si fa carico di incidenti di percorso, interloquisce direttamente con i funzionari preposti al settore.
Ma come indicato dai giudici di merito chiudono definitivamente il cerchio le telefonate immediatamente precedenti l'arresto di IO. I due (TI e IO) rimarcano, infatti, con sollievo, più preoccupati dei beni che della stessa libertà, come i sequestri avessero colpiti cespiti insistenti in area casertana, lasciando indenne il Lazio. IO IO, poi, osserva che la situazione non è così compromessa, se la TI non figura tra gli indagati e nelle conversazioni n. 496 del 25.5.2008 e n. 506 del 265.2008, integralmente richiamate nella sentenza di primo grado confessano in diretta il reato contestato.
Ricorso RE ZO:
RE ZO risponde dei reati di cui ai capi 19 (art. 12 aggravato dall'art. 7), 20 (art. 513 bis aggravato dall'art. 7), 24 (art. 718 c.p.) e 28 (art. 416 c.p.). Il ricorso è inamSIbile perché i motivi riproducono i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado che ha invece fornito una risposta specifica a tutti i motivi di gravame, disattendendo con motivazione specifica e coerente le deduzioni difensive. I giudici di merito hanno dato conto richiamando specifici atti processuali che la ditta individuale "I OC Di RE ZO", era in realtà di SS EN e che costui svolgeva anche il ruolo di "ragioniere", sottolineando anche l'irrilevanza della circostanza che il RE acquistasse le slot anche da altri fornitori perché ciò rappresentava, come emergeva dalle stesse dichiarazioni del MI, un espediente creato da EN SS per evitare che la Polizia Giudiziaria potesse far collegamenti con lui.
Così come in ordine alla confisca è stato sottolineato che dalla scheda patrimoniale redatta dal Guardia di Finanza risultava che l'imputato aveva presentato solo tre dichiarazioni di redditi, soltanto per tre anni e per importi irrisori (15.851 Euro per il 2003, 25.677 Euro per il 2004 e 24.450 Euro per il 2005) con conseguente enorme sproporzione tra il valore dei beni, di cui non aveva fornito alcuna giustificazione in ordine agli acquisti, e quanto denunciato.
È evidente che, a fronte di una sentenza di appello, come quella in esame, che ha fornito una risposta ai motivi di gravame la ripresentazlone degli stessi come motivi di ricorso in Cassazione non può essere considerata come critica argomentata rispetto a quanto affermato dalla Corte d'Appello.
Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nei motivi si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, inamSIbile in questa sede.
Ricorso GI CI:
GI CI risponde del reato di cui il capo 28 (art. 416 c.p.). Il ricorso proposto dal GI lamenta vizio di motivazione e violazione di legge rilevando che i giudici di merito non hanno applicato correttamente le regole della logica nelle argomentazioni poste a fondamento della decisione. Rileva il Collegio che il motivo è inamSIbile in quanto generico. L'art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne genericamente l'infondatezza. L'atto di ricorso deve essere autosufflciente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858). È quindi inamSIbile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa.
Ricorso DI SA OS:
Deve preliminarmente rilevarsi che DI SA OS aveva rinunciato a tutti i motivi tranne quelle che riguardano la pena. Con riguarda alla doglianza in ordine alla mancata concessione delle circostanze attenuanti generiche deve rilevarsi che l'imputato non aveva avanzato tale richiesta in sede d'appello e pertanto è motivo nuovo, come tale inamSIbile. La doglianza in ordine all'entità della pena è manifestamente infondata perché generica. Il ricorrente si limita a contestare l'eccessività della pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.. Ricorso DA AN:
DA AN risponde nel procedimento n. 1312-2011 del reato di cui al capo 19 (art. 12 quinquies per aggravato dall'art. 7), 20 (art. 513 bis aggravato dall'art. 7) capo 24 (art. 718) capo 28 (art. 416) e nell'altro procedimento riunito (n. 4366-2011, stralcio dal n. 9552-2010) dei delitto di cui all'art. 416 bis c.p. (capi A e 1) e art. 513 bis c.p., (capi CC e 2, aggravato dalla L. n.203 del 1991, art. 7) in due procedimenti a sua volta riuniti, ove sono contestate le medesime condotte).
Il primo motivo di ricorso è inamSIbile perché generico, versato in fatto e comunque manifestamente infondato. Lamenta il ricorrente un vizio di motivazione. Sul punto non può che ribadirsi che la verifica che la Corte di Cassazione, in forza dell'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. e), è abilitata a compiere sulla correttezza e completezza della motivazione riguarda la congruità logica e l'interna coerenza dell'apparato argomentativo posto a base della decisione impugnata e non va confusa con una rinnovata valutazione delle risultanze acquisite, da contrapporre a quella fornita dal giudice di merito. La difesa dell'imputato ha mosso generiche censure alle argomentazioni fattuali e logico-giuridiche sviluppate nella sentenza d'appello, e non ha nemmeno sostenuto il proprio assunto con richiamo ad atti specifici e ben individuati del processo che il giudice di merito avrebbe omesso di valutare.
Deve pertanto affermarsi che le risultanze processuali inadeguatamente esposte e le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare Ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza impugnata che non presenta nella motivazione alcuna illogicità che ne vulneri la tenuta complessiva proprio con riguardo alla partecipazione all'associazione del SS contestata al capo 28). La sentenza, come si è già avuto modo di indicare, ha messo in evidenza che SS EN, attraverso le sue entrature criminali e grazie alla creazione di un reticolo di società fittiziamente intestate aveva realizzato una situazione di monopolio inquinando, attraverso la spendita dell'autorevolezza mafiosa dei soci criminali, le regole del libero mercato ed occupato interi settori economici, quali quello della produzione, installazione e manutenzione degli apparecchi videogiochi, dai più tradizionali alle più moderne slot collegate. È stato altresì sottolineato il reticolato, del pari incredibile per numero e grado di organizzazione, di persone e mezzi di cui si avvaleva il SS per mantenere tale acquisita posizione sul mercato con i ruoli e le distinte funzioni che erano state ritagliate in capo a ciascuno degli imputati, anche di quelli arruolati nella manovalanza, come la figura dei "contabili" o "ragionieri", fra i quali vi erano il DA, DI SA OS, IO, PE e RE, uomini di assoluta fiducia del SS intestatari fittlzi delle di lui società che consentivano la realizzazione del sistema. Manifestamente infondato è anche il motivo sub 2).
Al riguardo va preliminarmente osservato che partecipazione ad associazione mafiosa e concorso esterno non costituiscono due diverse ipotesi criminose, ma distinte modalità di partecipazione criminosa:
l'una implicante l'affectio societatis e la tendenzialmente stabile permanenza nel sodalizio, l'altra il contributo puntuale da parte di un soggetto non aderente, funzionalmente e temporalmente delimitato, alla realizzazione degli scopi illeciti propri dell'associazione. Chi concorre ab externo alla associazione mafiosa, fornendo un contributo determinante o quantomeno utile per la vita e il funzionamento di essa, risponde del reato di cui all'art. 416 bis, non diversamente dal partecipe. Ora, che si tratti di partecipazione criminosa o concorso esterno, ciò che rileva è che non vi sia divergenza tra contestazione e sentenza. Sicché, una volta che il fatto materiale, come nel caso in esame, sia stato sufficientemente enunciato nell'atto di imputazione e quindi non vi sia incertezza sulla contestazione, e l'imputato sia stato ritenuto responsabile proprio di quel "fatto", l'aspetto qualificatorio della condotta non incide nè sul diritto di difesa ne' implica una immutazione della imputazione, vietata dall'art. 521 c.p.p. solo quando il fatto ritenuto dal giudice sia materialmente diverso, quanto ad elementi costitutivi, rispetto a quello per il quale l'imputato è stato rinviato a giudizio e ciò anche alla luce dell'insegnamento della Corte europea dei diritti dell'uomo che, col noto arresto dell'11 dicembre 2007 della Sezione Seconda nella causa Drassich
contro
Italia, ha stabilito che la riqualificazione del fatto, operata dal giudice colla sentenza, senza che, in precedenza, la difesa dell'imputato avesse avuto la possibilità "di discutere in contraddittorio la nuova accusa", costituisce violazione dell'art. 6, comma 3, lett. a), della Convenzione cit. (Cass. Sez. 6A, 11, 7.2000 n. 10457, Aleci ed altri Sez. 5, n. 21077 del 2004 Rv. 229194 Sez. 2, n. 12838 del 2002 Rv. 224879) Il 3 motivo di ricorso è inamSIbile perché generico. Tra i requisiti del ricorso per cassazione vi è anche quello, sancito a pena di inamSIbilità, della specificità dei motivi: il ricorrente ha non soltanto l'onere di dedurre le censure su uno o più punti determinati della decisione impugnata, ma anche quello di indicare gli elementi che sono alla base delle sue lagnanze. L'atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (vedi fra le tante: Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858; Cass. Sez. 3 n. 16851/10). Nel caso di specie, invece, le doglianze si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, ma che non possono trovare ingresso in questa sede di legittimità a fronte di una sentenza, come quella impugnata che appare congruamente e coerentemente motivata proprio in ordine al ritenuto concorso esterno in associazione mafiosa con puntuale riferimento ai numerosi elementi probatori.
I motivi sub 4 e 5 sono manifestamente infondato. Si è già avuto modo di dire come i giudici di merito abbiano evidenziato come la gestione in forma unitaria delle attività e la concentrazione di esse in capo al GR delle ditte operanti nel mercato delle slot, era lo strumento per realizzare l'alterazione della concorrenza con le modalità sanzionate dall'art. 513 bis c.p. e di come il reato di illecita concorrenza è stato correttamente ritenuto anche con riguardo ai "ragionieri" o "scassacassette" (DA, DI SA OS, IO, PE e RE), cioè a coloro che provvedevano a fare i conteggi, accompagnati da un camorrista sul presupposto che costoro non solo erano uomini di assoluta fiducia del SS intestatari fittizi delle di lui società che consentivano consapevolmente alla realizzazione del sistema, ma erano ben consci dell'attività di illecita concorrenza realizzata attraverso l'intimazione mafiosa, prova ne è che intervenivano personalmente alla riscossione dei soldi recandosi presso gli esercizi commerciali ove erano installate le macchinette accompagnati da un rappresentante della camorra, consentendo così la perpetuazione dell'effetto di intimidazione mafiosa di cui erano consapevoli e partecipi sin dall'inizio.
Con riguardo alla contestata interposizione fittizia deve rilevarsi che l'art. 12 quinquies in argomento è una fattispecie a forma libera, finalisticamente orientata ad evitare l'attribuzione fittizia della titolarità o della disponibilità di denaro o altre utilità, protesa ad eludere talune disposizioni legislative, tra le quali le norme in materia di misure di prevenzione patrimoniali (cfr. Cass. Sez. 1A, 15.10.2003, Fiorisi, CED Cass. 226607 Sez. 5, Sentenza n. 5541 del 15/01/2009). Lineamento essenziale della "figura criminis" di cui trattasi è la consapevole determinazione - in qualsiasi forma realizzata - di una situazione di difformità tra titolarità formale, meramente apparente, e titolarità di fatto di un determinato compendio patrimoniale, qualificata dalla specifica finalizzazione fraudolente normativamente descritta. Per questa sua caratteristica risulta irrilevante che il provvedimento di prevenzione non sia ancora disposto, poiché - alla luce dell'interesse giuridico sotteso al reato - conserva indubbiamente interesse penale la cessione dei beni disposta proprio al fine di sottrarli all'effetto ablativo della misura. L'ampiezza e l'indeterminatezza del momento oggettivo, trova il suo limite nella presenza del dolo specifico, momento selettivo che qualifica il portato antidoveroso: lo scopo elusivo che nel caso in esame è stato ampiamente provato. Il SS dopo la condanna agli inizi degli anni 90 per il delitto di cui all'art. 416 bis c.p. per appartenenza al clan ER proprio per avere imposto nella zona di Portici le macchinette videogiochi in tutti gli esercizi commerciali, estromettendo le altre ditte e dopo essere stato condannato per fatti analoghi anche quale partecipe al gruppo Cavalcanti del quartiere Soccavo di Napoli, ha iniziato ad intestare le società a lui riferibili a terze persone (familiari e persone di fiducia) proprio per evitare provvedimenti ablativi e che proprio per lo stretto rapporto che avevano con lui erano a conoscenza del fine illecito perseguito. Per poter sostenere la posizione acquisita sul mercato attraverso il reticolato di aziende che facevano capo a lui il SS ha quindi dovuto dare corpo ad un'organizzazione di persone e mezzi realizzato, della quale faceva parte il ricorrente, come si è già avuto modo di indicare nella trattazione dei precedenti motivi di ricorso. Con i motivi in esame il ricorrente non solo sollecita una rilettura degli elementi di fatto, riservata in via esclusiva al giudice di merito, ma disattende le coerenti argomentazioni del giudice territoriale che ha correttamente motivato la sussistenza di tutti i delitti contestati. Rileva il Collegio che è inamSIbile in quanto generica la doglianza in ordine alla sussistenza dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. L'art. 606 c.p.p. elenca una serie tassativa di motivi di ricorso. Il ricorrente deve quindi prospettare una specifica doglianza in ordine alle argomentazioni poste a fondamento della decisione impugnata e non limitarsi a dedurne genericamente l'infondatezza. In altri termini l'atto di ricorso deve essere autosufficiente, nel senso che deve contenere la precisa prospettazione delle ragioni di diritto e degli elementi di fatto da sottoporre a verifica (v. per tutte Cass. 19 dicembre 2006, n. 21858). È quindi inamSIbile il ricorso per cassazione quando, come nel caso in esame, gli argomenti esposti siano assolutamente generici, non individuando le ragioni in fatto o in diritto per cui la sentenza impugnata sarebbe censurabile e, pertanto, impedendo l'esercizio del controllo di legittimità sulla stessa
Per quanto concerne la prescrizione del reato, sollevata dal ricorrente solo in questa sede deve rilevarsi che, come già indicato, è indubbia la natura di reato istantaneo con effetti di natura permanente del delitto di trasferimento fraudolento di valori, in quanto il disvalore della condotta si esaurisce con il ricorso a "meccanismi interpositori" capaci di realizzare l'effetto traslativo del diritto sul bene e determinare, attraverso i modelli della simulazione o del negozio fiduciario, la formale attribuzione fittizia, finalizzata ad eludere le disposizioni di legge in materia di misure di prevenzione patrimoniali o di agevolare la comSIone di uno dei delitti previsti dagli artt. 648, 648 bis e 648 ter c.p.. Pertanto, la consumazione del delitto coincide, effettivamente, con l'attribuzione fittizia, sicché il "permanere della situazione antigiuridica", conseguente alla condotta criminosa posta in essere, rappresenta un dato "non eccedente l'ambito di un postfatto non punibile" (in questo senso, Sez. un., 24 maggio 2001, n. 8, Ferrarese). Sulla base di queste indicazioni interpretative deriva che può escludersi ogni rilievo giuridico, dal punto di vista penale, a quelle situazioni conseguenti alla fittizia attribuzione dei beni, che consistono in condotte meramente passive, finalizzate cioè al semplice mantenimento dell'illecito status quo, inteso come un passivo godimento degli effetti permanenti del delitto. Deve però rilevarsi che qualora ad una prima condotta di fittizia attribuzione di beni seguano operazioni, anche di natura societaria ed aziendale dirette ad attribuire, sempre fittiziamente, attraverso investimenti nuove utilità deve escludersi che si tratti di un "postfatto" non punibile se tali operazioni sono dirette al medesimo scopo di eludere le disposizioni normative cui si riferisce la L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies. Diversamente, proprio le condotte elusive più
insidiose resterebbero fuori dalla portata della norma incriminatrice, che risulterebbe sostanzialmente aggirata. Proprio sulla scorta di tali considerazioni, ritenuto che si tratta di interposizione fittizia di un'attività imprenditoriale, finalizzata alla produzione di utilità e che, come indicato dai giudici di merito, con riguardo a tutte le aziende della galassia SS, con il ritorno, in numeri stratosferici, di guadagni introitati, non può non osservarsi che dal capo di imputazione e dalla motivazione della sentenza Impugnata non emergono elementi per individuare con certezza il momento da cui far decorrere il termine della prescrizione. È perciò indispensabile per il giudice verificare se dagli atti del processo emergano o possano comunque emergere riferimenti utili per tale individuazione. Tale accertamento però non può che essere riservato alla fase di merito attesi i ristretti ambiti di cognizione del processo riservati al giudice di legittimità.
InamSIbile è il motivo sub 6) perché non è stato oggetto di doglianza in sede d'appello. Trattasi pertanto di motivo nuovo come tale inamSIbile in questa sede. Manifestamente infondato è anche il 7 motivo di ricorso. La sentenza ha accertato che l'imputato condannato per violazione della L. n. 356 del 1992, art. 12 quinquies e la di lui moglie risultavano proprietari, come risulta dalla relativa scheda patrimoniale, di una moltitudine di beni, di valore sproporzionato rispetto ai redditi dichiarati.
Ciò detto deve rilevarsi che l'ipotesi speciale di confisca prevista del D.L. 8 giugno 1992, n. 306, art. 12 sexies del conv. in L. 7 agosto 192, n. 356, ha struttura e presupposti diversi dall'istituto generale della confisca disciplinato dall'art. 240 c.p., caratterizzandosi per il fatto di non richiedere la sussistenza di un nesso pertinenziale di derivazione diretta dei beni dal reato per il quale è intervenuta condanna, avendo il legislatore non irragionevolmente ritenuto di presumere l'esistenza di un nesso pertinenziale tra alcune categorie di reati e i beni di cui il condannato non possa giustificare la provenienza e che risultino di valore sproporzionato rispetto al reddito o alla attività economica del condannato stesso (Sez. U, n. 920 del 17/12/2003 - dep. 19/01/2004, Montella, Rv. 226490; Corte cost., ord. 29 gennaio 1996, n. 18). Deve aggiungersi che la collocazione temporale del reato presupposto non è tale da escludere ictu oculi qualunque interrelazione tra l'attività delittuosa per cui è intervenuta condanna ed i beni oggetto di confisca, proprio in relazione alla data di ingresso dei medesimi nel patrimonio del condannato secondo le indicazioni contenute nella stessa sentenza.
Ricorso SI EP.
SI EP collaboratore di giustizia risponde del reato di cui al capo 3 (art. 513 bis aggravato dall'art. 7).
I primi due motivi sono inamSIbili perché reiterano identlche doglianze formulate in sede d'appello rispetto alle quali la sentenza ha fornito idonea motivazione d'appello È giurisprudenza pacifica di questa Corte che se i motivi del ricorso per Cassazione riproducono i motivi d'appello senza alcun riferimento alla motivazione della sentenza di secondo grado, le relative deduzioni non rispondono al concetto stesso di "motivo", perché non si raccordano a un determinato punto della sentenza impugnata ed appaiono, quindi, come prive del requisito della specificità richiesto, a pena di inamSIbilità, dall'art. 581 c.p.p., lett. c). Deve aggiungersi che le argomentazioni esposte nei motivi in esame si risolvono in generiche censure in punto di fatto che tendono unicamente a prospettare una diversa ed alternativa lettura dei fatti di causa, inamSIbile in questa sede.
Il terzo motivo di ricorso è inamSIbile perché la richiesta, che presuppone un accertamento in fatto, non risulta essere stata avanzata in sede di appello. Sicuramente non è stata oggetto dei motivi di gravame e comunque non risulta allegato al ricorso il verbale d'udienza, non rinvenuto agli atti, dove la richiesta sarebbe stata avanzata. Il ricorrente - in violazione del canone della autosufficienza del ricorso, il quale rappresenta la necessaria esplicazione del requisito della specificità dei motivi, laddove la impugnazione inerisca a elementi extra testuali - ha pertanto trascurato di documentare la presentazione della richiesta in sede d'appello.
Ricorso EL NI.
EL NI lamenta l'omessa notifica del decreto di citazione in appello.
Considerato che
la decisione del ricorso impone l'esame degli atti relativi all'instaurazione del giudizio d'appello non rinvenuti nel fascicolo deve disporsi la separazione del procedimento a carico di EL NI che deve essere rinviato a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria l'acquisizione dell'eventuale notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello e dei verbali d'udienza d'appello.
Ricorso ZZ HE:
ZZ HE contesta solo l'entità della pena. La doglianza è manifestamente infondata perché generica. Il ricorrente si limita infatti a contestare l'eccessività della pena senza considerare che il giudice ha indicato in sentenza tutti gli elementi ritenuti rilevanti o determinanti nell'ambito della complessiva applicazione di tutti i criteri di cui all'art. 133 c.p.. Ricorso TA AR:
TA AR lamenta la mancata concessione delle attenuanti generiche in considerazione del suo comportamento processuale. Il ricorso è manifestamente infondato La sussistenza di circostanze attenuanti rilevanti ai sensi dell'art. 62 bis c.p. è oggetto di un giudizio di fatto, e può essere esclusa dal giudice con motivazione fondata sulle sole ragioni preponderanti della propria decisione, di talché la stessa motivazione, purché congrua e non contraddittoria, non può essere sindacata in cassazione neppure quando difetti di uno specifico apprezzamento per ciascuno dei pretesi fattori attenuanti indicati nell'interesse dell'imputato (Cass. sez. 6, 24 settembre 2008 n. 42688, Caridi;
sez. 6, 4 dicembre 2003 n. 7707, Anaclerio). Pertanto il diniego delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente fondato anche sull'apprezzamento di un solo dato negativo, oggettivo o soggettivo, che sia ritenuto prevalente rispetto ad altri, come ha fatto la Corte territoriale nel caso in esame (Cass. sez. 6, 28 maggio 1999 n. 8668, Milenkovic). Ricorso MI AR:
MI AR si duole dell'entità della pena e del mancato riconoscimento delle attenuanti generiche.
Il ricorso è inamSIbile perché la Corte territoriale con una valutazione in fatto, incensurabile in questa sede, ha dato conto delle ragioni che impedivano la concessione delle circostanze attenuanti generiche e ha fissato la pena in misura prossima ai minimi edittali.
I ricorsi di ER LO, DI CI, NO RO, RI CO, IO SC, ZZ UI, IO FA, PE EP, DI SA OS, TO DO, TA AR, OS MI, TI AT, DA AN, RE ZO, ZZ HE, FI EP, MI AR, SI EP, GI CI, RO NO, TE CO, CC UI, CC ZO (cl. 77), IN OR, AR BR sono pertanto inamSIbili e i ricorrenti devono essere condannati al pagamento delle spese processuali e ciascuno della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
P.Q.M.
Dispone la separazione del procedimento a carico di EL NI che deve essere rinviato a nuovo ruolo, mandando alla Cancelleria l'acquisizione dell'eventuale notifica del decreto di citazione per il giudizio d'appello e dei verbali d'udienza d'appello.
Dichiara inamSIbili i ricorsi di tutti gli altri imputati e condanna i ricorrenti predetti al pagamento delle spese processuali e ciascuno al pagamento della somma di Euro 1000,00 alla Cassa delle Ammende.
Così deciso in Roma, il 19 marzo 2013.
Depositato in Cancelleria il 18 luglio 2013