Articolo 74 del Codice del processo tributario
Articolo 73Articolo 75
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15 gennaio 1993
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30 ottobre 1993
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1 gennaio 2026
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20 febbraio 2026
Art. 74.
(( (Controversie pendenti davanti alla corte di appello).

1. Alle controversie, che alla data di cui all'articolo 72 pendono davanti alla corte di appello o per le quali pende il termine per l'impugnativa davanti allo stesso organo, continuano ad applicarsi le disposizioni contenute nel decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 636 , e successive modificazioni e integrazioni.
Entrata in vigore il 20 febbraio 2026
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