Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/1997, n. 8851
CASS
Sentenza 13 marzo 1997

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Massime4

Il vincolo della continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti la cui consumazione sia frammentata da eventi interruttivi costituiti da fasi di detenzione o da condanne. Se in genere è vero che eventi imprevedibili come la detenzione o la condanna determinano una frattura che impedisce il mantenimento dell'identità del disegno criminoso che caratterizza la continuazione, questo può non essere vero in contesti delinquenziali come quelli determinati dalle associazioni di stampo mafioso nei quali periodi di detenzione o condanne definitive sono accettate dai sodali come prevedibili eventualità. In tali casi il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva all'evento interruttivo trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio.

La determinatezza dell'imputazione rappresenta un presupposto del giudizio abbreviato, per il quale è esclusa la possibilità di una integrazione della imputazione in corso di giudizio, ma tale determinatezza non deve essere valutata solo in riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, ma attraverso una integrazione della richiesta con gli elementi di fatto, rapportabili alla richiesta, risultanti dagli atti processuali. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto sufficientemente determinato l'oggetto della contestazione in una ipotesi in cui agli imputati era contestata, nel capo di imputazione, l'appartenenza, senza ulteriori specificazioni, all'associazione mafiosa denominata Cosa nostra).

Sebbene, per la natura di atto dispositivo personalissimo che la caratterizza, la richiesta di giudizio abbreviato deve essere avanzata personalmente dall'imputato o dal difensore munito di mandato speciale con sottoscrizione autenticata, è pienamente valida la richiesta manifestata dal difensore alla presenza dell'imputato. In tal caso infatti il difensore funge da semplice interprete o portavoce del suo assistito ed il giudice, stante la presenza dell'imputato, è in grado di verificare la volontarietà dell'atto.

L'attività di predisposizione della memoria di telefoni cellulari (EPROM) da installare ai fini della clonazione su telefoni cellulari di illecita provenienza non è punibile ai sensi dell'art. 617 bis cod. pen. in quanto tale ipotesi prevede la installazione e non la semplice predisposizione di strumenti atti alla intercettazione o impedimento di conversazioni telefoniche ne' lo è a titolo di ricettazione non ponendosi tale condotta in una fase successiva a quella della consumazione del reato principale (essendo l'azione tesa alla clonazione e non al solo impossessamento degli apparecchi di trasmissione ).

Commentario1

  • 1Quando è rituale la richiesta dell'abbreviato presentata dal difensore privo di procura specialeAccesso limitato
    Clorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2008

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/1997, n. 8851
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 8851
Data del deposito : 13 marzo 1997

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