Sentenza 13 marzo 1997
Massime • 4
Il vincolo della continuazione non è incompatibile con la commissione di reati permanenti la cui consumazione sia frammentata da eventi interruttivi costituiti da fasi di detenzione o da condanne. Se in genere è vero che eventi imprevedibili come la detenzione o la condanna determinano una frattura che impedisce il mantenimento dell'identità del disegno criminoso che caratterizza la continuazione, questo può non essere vero in contesti delinquenziali come quelli determinati dalle associazioni di stampo mafioso nei quali periodi di detenzione o condanne definitive sono accettate dai sodali come prevedibili eventualità. In tali casi il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato ontologicamente unico, come quello di appartenenza ad una associazione di stampo mafioso, quando il segmento della condotta associativa successiva all'evento interruttivo trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio.
La determinatezza dell'imputazione rappresenta un presupposto del giudizio abbreviato, per il quale è esclusa la possibilità di una integrazione della imputazione in corso di giudizio, ma tale determinatezza non deve essere valutata solo in riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, ma attraverso una integrazione della richiesta con gli elementi di fatto, rapportabili alla richiesta, risultanti dagli atti processuali. (Nell'affermare il principio di cui in massima la corte ha ritenuto sufficientemente determinato l'oggetto della contestazione in una ipotesi in cui agli imputati era contestata, nel capo di imputazione, l'appartenenza, senza ulteriori specificazioni, all'associazione mafiosa denominata Cosa nostra).
Sebbene, per la natura di atto dispositivo personalissimo che la caratterizza, la richiesta di giudizio abbreviato deve essere avanzata personalmente dall'imputato o dal difensore munito di mandato speciale con sottoscrizione autenticata, è pienamente valida la richiesta manifestata dal difensore alla presenza dell'imputato. In tal caso infatti il difensore funge da semplice interprete o portavoce del suo assistito ed il giudice, stante la presenza dell'imputato, è in grado di verificare la volontarietà dell'atto.
L'attività di predisposizione della memoria di telefoni cellulari (EPROM) da installare ai fini della clonazione su telefoni cellulari di illecita provenienza non è punibile ai sensi dell'art. 617 bis cod. pen. in quanto tale ipotesi prevede la installazione e non la semplice predisposizione di strumenti atti alla intercettazione o impedimento di conversazioni telefoniche ne' lo è a titolo di ricettazione non ponendosi tale condotta in una fase successiva a quella della consumazione del reato principale (essendo l'azione tesa alla clonazione e non al solo impossessamento degli apparecchi di trasmissione ).
Commentario • 1
- 1. Quando è rituale la richiesta dell'abbreviato presentata dal difensore privo di procura specialeAccesso limitatoClorinda Di Franco · https://www.altalex.com/ · 6 maggio 2008
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/03/1997, n. 8851 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8851 |
| Data del deposito : | 13 marzo 1997 |
Testo completo
LIRE 2000 LIRE 10000 い
CANCELLERIA CANCILLERIA
FRE
44 DAMIANI
5 per di
3. PTT 1997. 8
# ± 3 CANCELLIERE 8 AR030914 AMO91480
Kepri Pus Udienza pubblica Sentenza B.384 del 13 marzo 1997
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE VI PENALE
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFIC COPIE composta dagli Ill.mi Sigg.: studio
Rilascia President Di Noto
dott. Luciano al C13. Consiglier De Roberto 12002
dott. Giovanni per criti L. Scelfo Consigliere
dott. Ugo L. 11 1011 1997- Consigliere Trifone
dott. Francesco IL CANCELLIERE Consigliere rel. Di Amato
dott. Sergio
ha pronunciato la seguente
SENTENZA sui ricorsi proposti da TT ZZ. ON Giovanni MA. CE MA. Francesco TT. SA FA. OM
SA DI AR. GI DI AR, EL LA. IT AN. CC CH IT RA. GI LA (cl
1939). GI LA (cl. 1950) e SA NA avverso la sentenza emessa il 26 aprile 1996 dalla Corte d'appello di Palermo.
sentita la relazione fatta dal Consigliere dott. Sergio Di Amato, udito il Pubblico Ministero in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Gianfranco ladecola, che ha concluso per l'annullamento con rinvio, limitatamente a LA GI (1939) » LA EL, e per il rigetto dei ricorsi degli altri ricorrenti. uditi i difensori di ON Giovanni MA. avv. Armando Veneto: di Aineenzo MA, avv. GI Mullotetto;
di Francesco TT, avy EN Gaito ed avv. GI Scozzola di GI LA (cl 1939), avv Temistocle Gurrado: di GI LA (cl. 1950). avv. Ivo Reina: di Carmek. LA. avv. Angelo Barone: di SA NA. avv. Tommaso Farina. di TT ZZ. avv. Tommaso Farina in sostituzion dell'avx. Valeries
Vianello.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO I presente procedimento trae origine dalle dichiarazioni accusatorie, ritenute dagli investigatori in relazione di reciproco riscontro, dei collaboratori di giustizia
_ndio IC MAZZONE dat 12020 per di
IL CANCELLIERE
LIRE 2000
CANCELLERIA
CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
UFFICIO COPIE
Richiesta copia studio dal Sig. PETRELLI AL240408 12000 per diritti L. il27 LUG. 1999 AL240409
IL CANCELLIERE
AL240410
活
AL240413
AL240414
AL240415
REA DI CASSAZIONÉ
E
sudio
PERS al SIG. 12000 per IL CANCELLIERS 12
MT NYRRA
20 14 NOV. 2006
LIRE 1000 CANCELLERIA
LIRE 2000
CANCELLERIA
AT837547
LIRE 3000 AU742196
CANCELLER
AU742197
A6952501
龍 麵
AS952502 CK417757 RI NT DI AT e GI LA BA. esponenti della cosca di Altofonte. Il primo, indicato quale "uomo d'onore" dal collaboratore AL DI GI, aveva ammesso la sua appartenenza al sodalizio criminale denominato
"Cosa Nostra" ed aveva indicato quale "uomo d'onore" il LA BA, che, a sua volta. aveva ammesso il vincolo associativo. Entrambi i collaboratori avevano riferito della loro diretta e rituale conoscenza di altri "uomini d'onore". appartenenti a famiglie facenti parte del mandamento di S. GI JA ovvero a famiglie che si muovevano in accordo con quella cui essi appartenevano e. comunque, strettamente collegati ad esponenti di rilievo di Cosa Nostra (UC LA e Giovanni
SC): inoltre gli stessi collaboratori avevano riferito della loro diretta conoscenza di soggetti che per interesse proprio e per rapporti di amicizia avevano contribuito in modi diversi al raggiungimento degli scopi dell'organizzazione, pur non facendone parte. ovvero erano entrati in rapporti di affari illeciti con l'organizzazione stessa o con alcuni suoi esponenti. In particolare, per quanto attiene agli odierni ricorrenti. le dichiarazioni dei collaboratori avevano evidenziato le seguenti posizioni.
TT ZZ, già condannato per associazione mafiosa, come affiliato alla famiglia di TE. era stato indicato dai collaboratori come coinvolto nelle attività di "Cosa Nostra" ancora nel 1992; lo stesso ZZ, latitante nel territorio delle Madonie, era stato prescelto dall'organizzazione criminale per l'esecuzione di un attentato alla direttrice di un istituto di pena: peraltro tale attentato non aveva avuto luogo per le tergiversazioni del ZZ.
La latitanza del ZZ era stata favorita da ON Giovanni MA. conosciuto dai collaboratori come "uomo d'onore" e collegato con Francesco
TT. indicato come membro della famiglia mafiosa di Lascari. ma abitualmente residente a [...].
In tale contesto i due collaboratori avevano appreso del ruolo di capo della famiglia di OL SA rivestito da CE MA, padre di ON Giovanni ed assolto con sentenza del 9 gennaio 1993 da una imputazione di associazione mafiosa.
I fratelli OM SA DI AR è GI DI AR. titolari di una impresa edile, pur non formalmente affiliati all'organizzazione mafiosa. avrebbero svolto il ruolo di autisti del ZZ, mettendogli, inoltre, a disposizione gli uffici della loro impresa per incontri con Giovanni SC.
Analogo ruolo di fiancheggiamento esterno avrebbe svolto GI IA tel. 1950), divenendo prestanome di esponenti mafiosi di rilievo, come SC e
LA. oltre allo stesso DI AT. per investimenti nel settore dell'edilizia ed, in particolare, in una lottizzazione in località Torrettella di Altofonte. attraverso una società. la GI.DL.M. s.r.l., con la quale il LA BA aveva anche intrattenuto rapporti commerciali.
Nell'orbita delle attività della cosca di Altofonte era stato coinvolto anche
Salvatore NA. con l'occasionale partecipazione ad un approvvigionamento di armi in Belgio effettuato in accordo con un clan catanese.
Un ruolo di rilievo nella cosea era stato rivestito, secondo i collaboratori. da
GI IA (cl. 1939) che avrebbe avuto per un breve periodo la reggenza di fatto della cosca. Il LA BA aveva anche indicato il IA come mandante di un omicidio da lui eseguito in danno di tale SA NT, autore di alcuni furti nel cantiere di una società sottoposta alla protezione mafiosa del IA: peraltro, il DI GI, anche egli autore di una scelta di collaborazione con la giustizia, ne aveva escluso l'appartenenza all'associazione mafiosa pur dando atto della propria personale amicizia è pur descrivendone la vicinanza con qualificati esponenti dell'organizzazione. EL LA era stato indicato come fornitore al LA BA ed al
E', altro esponente della cosca ormai deceduto, di telefoni cellulari clonati, da lui ricevuti da tale BI e da lui consegnati a IT AN. IT RA era stato indicato dai collaboratori come "uomo d'onore". appartenente alla famiglia di Alcamo, coinvolto nel progetto di una strage ai danni di esponenti di un gruppo mafioso facente capo a tale ZO GR di Alcamo: in particolare, il RA avrebbe messo a disposizione il supporto logistico per T'operazione e cioè un villino di sua proprietà sito in un punto intermedio del tragitto
Palermo-Trapani nel quale era stato previsto l'attentato. SA FA era stato indicato dai collaboratori come appartenente alla famiglia di AR DD, ma residente nel nord Italia. in relazione alla singolare vicenda che lo avrebbe visto rifiutare l'affiliazione di tale MAZZEI. che con il patrocinio di UC LA, cercava una sistemazione nell'organizzazione mafiosa.
CC NI era stato indicato dal LA BA come depositario. presso la sua scuderia all'ippodromo Le Capannelle, di una borsa contenente armi anche da guerra, che lo stesso collaboratore, assieme al defunto
E' ed a tale IE. affiliato ai clan catanesi, stavano trasportando da Teramo alla Sicilia.
IT AN era stato indicato dal LA BA come colui che aveva rocurato a lui stesso ed al E' tre telefoni cellulari clonati, con l'elenco dei numeri utilizzabili: inoltre, il collaboratore ne aveva descritto la lunga frequentazione con il E' col quale aveva anche trascorso un periodo di detenzione.
Il pubblico ministero, sulla base degli elementi raccolti a riscontro delle chiamate in correità, chiedeva il rinvio a giudizio degli indagati. Gli odierni ricorrenti. unitamente ad altri soggetti oggi non ricorrenti. chiedevano di essere giudicati con rito abbreviato, all'esito del quale il Giudice delle indagini preliminari presso il Tribunale di Palermo, con sentenza del 17 luglio 1995, dichiarava TT ZZ. IT RA. SA FA. ON
Giovanni MA, CE MA. GI IA (cl. 1939) e Francesco TT colpevoli del reato di associazione di tipo mafioso. e ritenuta sussistente per il primo l'aggravante del ruolo direttivo e per tutti quelle della associazione armata e del riciclaggio, condannava il primo alla pena di anni sei di reclusione e gli altri alla pena di anni cinque di reclusione. Con la stessa sentenza dichiarava OM SA DI AR e GI DI AR colpevoli del reato di favoreggiamento, così modificata l'originaria imputazione di concorso in associazione mafiosa, e li condannava alla pena di anni due di reclusione ciascuno: dichiarava EL LA colpevole dei reati di ricettazione di telefoni cellulari clonati e di danneggiamento delle telecomunicazioni e lo condannava alla pena di anni due di reclusione e lire 6.000.000 di multa: dichiarava SA
NA colpevole dei reati di importazione. porto e detenzione illegali di
3 armi comuni da sparo e lo condannava alla pena di anni 3 di reclusione e lire
2.000.000 di multa. Con la stessa sentenza assolveva GI IA (cl. 1950) dal reato di concorso in associazione mafiosa. Con altra sentenza del 7 luglio 1995. sempre all'esito di giudizio abbreviato. il Giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Palermo dichiarava CC NI colpevole del reato di porto e detenzione di armi, anche da guerra, con l'aggravante ex art. 7 del d.l. n. 152 del 1991 e IT AN colpevole del reato di associazione mafiosa aggravata e condannava il primo alla pena di anni tre e mesi due di reclusione e lire 2.000.000 di multa ed il secondo alla pena di anni quattro e mesi otto di reclusione.
La Corte di appello di Palermo, a seguito di appello degli imputati e del pubblico ministero, con sentenza del 26 aprile 1996. dichiarava GI IA (cl. 1950). OM SA DI AR e GI DI AR colpevoli del delitto di concorso in associazione mafiosa cosi come loro originariamente contestato e li condannava alla pena di anni 3 di reclusione ciascuno;
nel resto, per quanto qui interessa, la Corte di appello di Palermo confermava la decisione impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
A) QUESTIONI DI CARATTERE GENERALE. 1. E' infondato il primo motivo del ricorso del difensore di GI IA
(cl. 1939), con cui si lamenta che i nuovi motivi di appello, attinenti a capi e punti della decisione di primo grado non impugnati con i motivi principali, siano stati considerati inammissibili. A riguardo questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata, ha affermato che in tema di impugnazioni - tenuto conto anche della netta distinzione che l'art. 581 c.p.p. pone tra i vari elementi che a pena di inammissibilita'. debbono essere contenuti sull'atto di impugnazione - l'espressione
"motivi nuovi" adottata dal legislatore nella formulazione dell'art. 585 4 c.p.p. sta a significare che tali motivi non possono avere ad oggetto che gli stessi capi o punti della decisione impugnata, previsti dall'art. 581 lett. a) c.p.p., ed ai quali debbono necessariamente riferirsi i "motivi" menzionati nella lettera c) dello stesso articolo: con la conseguenza che i "motivi nuovi" non possono investire punti o capi della decisione impugnata che non abbiano formato oggetto di valida impugnazione con l'atto originariamente prodotto. (v. da ultimo Cass. 22 maggio 1996, n. 5606. Mannino;
Cass. 5 marzo 1996, n. 3505, Hofer: Cass. 5 settembre 1996, n. 2087.
Cecere). La soluzione contraria (Cass. 15 febbraio 1995. n. 543, Leale) urta con il chiaro dettato dell'art. dell'art. 167 d.a.: comporta l'elusione dell'art. 585 c.p.p. sui termini per l'impugnazione; si pone in insanabile contraddizione con la possibilità di proporre l'appello incidentale (art. 5951 c.p.p.). che verrebbe frustrato dalla presentazione di motivi "nuovi" non rifèribili a quelli già presentati nei termini. norme, come gli artt. 438:3 e 446 4 e c.p.p.. che esigono da parte dell'imputato una manifestazione personale di volonta' ovvero a mezzo di procuratore munito di procura speciale con sottoscrizione autenticata da un notaio, da altra persona autorizzata o dal difensore, valgono a rimarcare che gli atti da esse previsti (richiesta definizione del processo nell'udienza preliminare e richiesta di applicazione della pena 0 consenso alla stessa da parte dell'imputato) sono atti dispositivi personalissimi, soggetti alle predette forme vincolate di manifestazione, a garanzia della volontarieta' dell'atto. Detta esigenza, peraltro, viene meno allorquando la richiesta (od anche il consenso nel caso del patteggiamento) viene manifestata dal difensore in presenza dell'imputato. In tal caso non si ha un fenomeno di rappresentanza in senso tecnico che richiede la formale procura, poiche' il difensore funge da semplice interprete o portavoce ("nuncius") ed il giudice, stante la presenza dell'imputato. e' in grado di verificare direttamente la volontarieta' dell'atto (Cass. 15 maggio 1995, n. 2947, Bruni: Cass. 16 dicembre 1992. n. 1507, La Gatta: Cass. 17 giugno 1991, n. 2461, Signorini;
contra Cass. 16 marzo 1993. n. 5300. Reale). 3. Manifestamente infondata è la questione, sollevata dal IA (cl. 1939) con il terzo motivo di ricorso. di legittimità costituzionale dell'art.
2. direttiva 53. della legge 16 febbraio 1987. n. 81 (delega per l'emanazione del codice di procedura penale) in relazione agli artt. 3, 24 e 25 della Costituzione. A fondamento della questione il ricorrente deduce che il giudizio abbreviato potrebbe avere quale esito solo una sentenza di condanna ovvero di assoluzione ai sensi dell'art. 530/2 c.p.p.. dato che la precedente direttiva 52 già consente al giudice dell'indagine preliminare una sentenza assolutoria;
che, a differenza di quanto accade nell'udienza preliminare. il giudice non disporrebbe dei poteri previsti dagli artt. 422 e 423 c.p.p.: che non possono essere rilevate d'ufficio o su eccezione di parte le nullità dalle quali siano affetti gli atti: che, infine, di tali limitazioni del diritto di difesa l'imputato non viene edotto. In contrario la Corte di merito ha esattamente rilevato che non esiste una pregiudiziale colpevolista" del giudizio abbreviato il cui esito può essere favorevole all'imputato: infatti, la possibilità di assoluzione, prevista nell'udienza preliminare dall'art. 425 c.p.p. (sentenza di non luogo a procedere), non è certo esclusa dalla scelta del rito abbreviato, come dimostra il richiamo, ex art. 442\1 c.p.p.. degli artt.
529 ss. c.p.p.. Inoltre, con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato. ferma l'assoluzione, ove ne ricorrano i presupposti, si assicura il vantaggio di una riduzione di pena nel caso di condanna. Per ciò che concerne l'inapplicabilità, prevista dall'art. 441:1 c.p.p.. delle disposizioni dettate dagli artt. 422 e 423 c.p.p.. la Corte costituzionale ha gia' affermato - nella sentenza n. 92 del 1992 - la necessita'. "al fine di ricondurre l'istituto a piena sintonia con i principi costituzionali. che il vincolo derivante dalle scelte del pubblico ministero sia reso superabile con l'introduzione di un meccanismo di integrazione probatoria". che tuttavia, con insostituibile discrezionalità. spetta al legislatore concretizzare. Infine, per ciò che concerne il regime delle nullità, è vero che con la richiesta di giudizio abbreviato l'imputato non soltanto rinuncia a difendersi provando, ma accetta che rientrino nel novero delle risultanze probatorie utilizzabili, ai fini della decisione "allo stato degli atti", tutte le emergenze acquisite antecedentemente alla sua istanza. quali atti di polizia. rogatorie, interrogatori di imputati di reati connessi etc., senza potere ne' sceverare ne' eccepire alcunche' nell'ambito di tali risultanze. salve le eccezioni di nullita' assolute, peraltro rilevabili di ufficio in ogni stato è grado del procedimento (Cass. 15 febbraio 1993, n. 4800. Barlow). Tale rinuncia, tuttavia, non estesa alle nullità assolute, non comporta lesioni del diritto di difesa dell'imputato, che al momento della richiesta di definizione del processo con rito abbreviato. conosce il contenuto degli atti dei quali rinunzia ad eccepire vizi di forma. La consapevolezza della scelta esclude, pertanto, ogni lesione del diritto di difesa. Né sarebbe necessario. per escludere la lesione, un espresso avvertimento delle conseguenze della scelta.
considerato che
questa, seppure rimessa all'imputato, ha un evidente contenuto tecnico che presuppone l'assistenza del difensore, la cui presenza esclude qualsiasi menomazione della difesa. Per ciò che concerne, infine, la pretesa lesione del principio del giudice naturale. la questione sollevata è manifestamente infondata. dato che, ovviamente, anche il giudice dell'indagine preliminare è un giudice precostituito per legge.
4. Infondato è il quinto complesso motivo con cui il difensore di GI
IA (el. 1939) deduce: a) l'inesistenza di un Giudice dell'udienza preliminare con competenza per i delitti indicati dall'art. 51-3 bis c.p.p.. considerato che l'art. 3281 bis contempla soltanto la figura del Giudice delle indagini preliminari;
b) la competenza, in ogni caso, del G.I.P. ordinario. poiché, da un lato. la condotta del reato permanente contestato al ricorrente è certamente anteriore al 20 novembre
1991. data di entrata in vigore del decreto legge n. 367 del 1991, istitutivo della
D.N.A.. e poiché, d'altro canto, deve ritenersi l'illegittimità dell'art. 151 del citato d... nella parte in cui dispone che le nuove norme si applichino ai nuovi procedimenti anche per fatti anteriori. per contrasto con gli artt. 25 e 102 Cost.. poiché "espone il cittadino al giudizio di un giudice speciale non precostituito per legge" e) illegittimità dell'art. 328 1 bis c.p.p. nella parte in cui non prevede il
Giudice dell'udienza preliminare come organo autonomo, per contrasto con l'art. 76 Cost.. in relazione alla violazione dell'art.
2. direttiva 64. della legge delega 16 febbraio 1987. n. 81 per l'emanazione del nuovo codice di procedura penale. Sulla prima questione la Corte costituzionale con l'ordinanza 2 novembre
1995, n. 481 ha chiarito che la disciplina dettata dall'art. 3281 bis. c.p.p.. non legittima affatto una ricostruzione del sistema che consenta di scindere sul piano interpretativo i criteri di attribuzione della competenza nel caso di procedimenti riguardanti i delitti indicati nell'art. 513 his dello stesso codice, a seconda che il giudice per le indagini preliminari debba essere individuato in rapporto ai provvedimenti che lo stesso e' chiamato ad adottare nel corso della fase delle indagini preliminari ovvero in quella della udienza preliminare, dal momento che soltanto da una espressa previsione in tal senso - che nella specie difetta - potrebbe scaturire una differente distribuzione della competenza per il medesimo organo in dipendenza delle funzioni ontologicamente diverse che l'ordinamento gli attribuisce nelle indagini e nella udienza preliminare. fasi, queste, che, non a caso, il legislatore ha invece inteso correlare sistematicamente. Infatti, le funzioni svolte nella fase delle indagini preliminari si proiettano sulla successiva udienza preliminare, nella quale si deve valutare la consistenza del materiale probatorio raccolto a carico dell'imputato ai fini dei provvedimenti previsti dall'art. 424 c.p.p.. secondo passaggi processuali
A caratterizzati dall'identità del magistrato procedente, pur nel mutamento delle sue funzioni (altra cosa, naturalmente, è che l'investitura delle funzioni giudicanti possa in concreto essere preclusa da situazioni di incompatibilità, in relazione al contenuto dei provvedimenti emessi dal g.i.p. nella fase delle indagini preliminari. In ordine alla seconda questione. la Corte di merito ha esattamente osservato che è conforme ai principi generali che le modifiche della competenza, con norme aventi i caratteri della generalità ed astrattezza, abbiano efficacia con riferimento al tempo in cui una determinata attività giurisdizionale deve essere esercitata. Nessuna violazione del principio del giudice naturale e tanto meno del divieto di giudici speciali si può, infatti, collegare ad una norma generale ed astratta di ripartizione della competenza nell'ambito della giurisdizione penale. Manifestamente infondata è. infine. l'eccepita violazione della legge delega, considerato che nell'art.
2. direttiva 64. l'espressione
"giudice dell'udienza preliminare" viene utilizzata non per designare un autonomo organo, ma per richiamare sinteticamente l'organo al quale sono attribuite le funzioni giurisdizionali nella fase dell'udienza preliminare.
Infondato è il quarto motivo del ricorso del difensore di GI LA 5.
(cl. 1939) con cui richiamata la sentenza della Corte costituzionale 20 maggio
-
1996, n. 155. che ha affermato l'illegittimità dell'art. 34 c.p.p. nella parte in cui non prevede che non possa emettere sentenza nel giudizio abbreviato il g.i.p. che ha disposto una misura cautelare ha sollevato questione di illegittimità dell'art. 38
-
c.p.p.. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., nella parte in cui, secondo l'interpretazione prevalente in giurisprudenza, non consente di dare rilievo ad una causa di incompatibilità quando si è esaurita la fase nella quale la stessa si è verificata.
La questione è manifestamente infondata. Invero, l'istituto della ricusazione trova la sua ratio nella necessità di far salva la credibilità dell'operato degli organi giurisdizionali in particolari situazioni nelle quali potrebbe apparire inesigibile il rispetto dei doveri d'ufficio da parte della persona fisica investita delle funzioni di giudice. Peraltro. l'iniziativa della ricusazione è lasciata alla parte. che potrebbe anche decidere di non assumerla. Tale insindacabile scelta legislativa comporta. naturalmente. la necessaria previsione di un termine e l'impossibilità di proporre istanza di ricusazione in relazione ad una fase processuale già esaurita,
Il fatto che la causa di incompatibilità, che può essere posta a fondamento dell'istanza di ricusazione, sorga a fase processuale esaurita non determina alcuna violazione del principio di eguaglianza o del diritto di difesa. Sotto il primo profilo, è evidente la diversità di situazione a seconda che la fase processuale sia esaurita ovvero sia ancora in corso, eventualmente anche a causa della sospensione conseguente al fatto che il giudice abbia ritenuto non manifestamente infondata una questione di legittimità costituzionale in tema di incompatibilità; nel primo caso, al contrario che nel secondo, la giurisdizione è già stata validamente esercitata. Sotto il secondo profilo, si può osservare che la norma lesiva del diritto di difesa. per la mancata previsione di una causa di incompatibilità del giudice. era. come riconosciuto dalla Corte costituzionale con la sentenza n. 155 del 1996, l'art. 34
c.p.p. e non il successivo art. 38. che disciplina del tutto ragionevolmente, in relazione alla iniziativa lasciata alla parte, il termine per proporre l'istanza di ricusazione. Né, d'altronde, la mancata tempestiva proposizione dell'istanza di
7 r.cusazione, accompagnata dalla eccezione di illegittimità costituzionale dell'art. 34
c.p.p.. può essere surrettiziamente recuperata attraverso l'eccezione di illegittimità dell'art. 38 c.p.p., che disciplina l'esercizio dell'iniziativa della ricusazione senza alcuna lesione del diritto di difesa.
6. Infondato è il tredicesimo motivo del ricorso di GI LA (cf. 1939) con cui lo stesso lamenta l'illegittimità del diniego della rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, motivato in relazione alla specialità del rito abbreviato. In proposito. la Corte di merito, richiamato il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. s.u.
13 dicembre 1995. n. 930. Clarke), secondo cui, nel processo celebrato con le forme del rito abbreviato. mentre al giudice di appello è consentito disporre d'ullicio i mezzi di prova ritenuti assolutamente necessari per l'accertamento dei fatti che formano oggetto della decisione, secondo quanto prevede l'art. 603×3 c.p.p., in tale fase, invece. non si può configurare alcun potere di iniziativa delle parti in ordine all'assunzione delle prove in quanto. prestando il consenso all'adozione del rito abbreviato, esse hanno definitivamente rinunziato al diritto alla prova. mantenendo soltanto la possibilità di sollecitare i poteri suppletivi di iniziativa probatoria che spettano al giudice di secondo grado. Nella specie. la Corte di merito. con motivazione immune da manifesta illogicità. ha escluso che fosse assolutamente necessario accertare i pretesi soprusi patiti dai familiari di GI IA (el. 1939) ad opera dei collaboratori di giustizia DI AT è LA BA. in quanto non idonei ad inficiare l'attendibilità dei collaboratori stessi, nei quali solo fatti contrari a quelli dedotti avrebbero potuto ingenerare un desiderio di rivalsa.. 7. Infondati sono il settimo motivo del ricorso di GI IA (cl. 1939). con cui si lamenta l'indeterminatezza del capo di imputazione per la mancata indicazione del tempo del commesso reato e dei concorrenti, e l'analoga doglianza svolta dal AN, nell'ambito di un unico complesso motivo. in relazione all'indeterminatezza della compagine associativa.
Il capo di imputazione, identico per i due ricorrenti. è cosi formulato “imputato
... del reato di cui all'art. 416 bis c.p.p., commi 1. 3. 4. 5 e 6 c.p. per avere fatto parte, in concorso con numerose altre persone già condannate o imputate in altri procedimenti penali, dell'associazione di tipo mafioso denominata Cosa Nostra. Con le aggravanti che trattasi di associazione armata e che le attività economiche di cui gli associati mantengono il controllo sono finanziate, almeno in parte, con il prezzo o con il profitto di delitti. Nelle province di Palermo e Trapani fino alla data odierna.” In ordine alla pretesa indeterminatezza dell'imputazione la Corte di merito ha osservato. sotto un primo profilo, che risulta ormai accertata con innumerevoli sentenze, anche definitive. l'esistenza di una organizzazione mafiosa di tipo piramidale. chiamata "Cosa Nostra" e che, comunque, le caratteristiche tipiche dell'associazione mafiosa secondo il modello delineato dall'art. 416 his c.p., erano rinvenibili anche nel segmento associativo oggetto del presente procedimento. Sotto altro profilo, la Corte di merito ha osservato che è al quadro delle concrete risultanze istruttorie, quali sono state portate a conoscenza degli imputati (peraltro negli ampi termini consentiti dal giudizi abbreviato) che occorre riferirsi per soddisfare esigenza della ritualita della contestazione del reato associativo, sia dal punto di vista del riferimento temporale della condotta punibile che dei suoi concreti contenuti".
Iniziando da tale ultimo assunto, si deve anzitutto rilevare che, mentre l'art. 2-29-2 c.p.p. prevede la nullità del decreto di rinvio a giudizio per la mancanza o l'insufficiente enunciazione del fatto e delle circostanze aggravanti, analoga nullità non è prevista dall'art. 417 c.p.p. per la richiesta di rinvio a giudizio ( v., tra le altre
Cass. 5 maggio 1992, n. 1488, Nichele). Inoltre, mentre nel giudizio ordinario è consentito al p.m., nel corso dell'udienza preliminare, procedere, ai sensi dell'art. 423 c.p.p.. anche oralmente. alle necessarie modifiche ed integrazioni dell'imputazione. analoga possibilità è esclusa ex art. 441-1 c.p.p. per il giudizio abbreviato. Infine, quest'ultimo rito è caratterizzato, come emerge dall'art. 440-1
c.p.p. e dal confronto tra l'art. 421-4 c.p.p. e l'art. 422:1 c.p.p., la cui applicabilità al rito abbreviato è anch'essa esclusa dall'art. 441 c.p.p.. dalla possibilità ritenuta dalle parti e dal giudice che il processo possa essere definito allo stato degli atti, che sono integralmente noti all'imputato ai sensi degli artt. 416 2 e 419-2 c.p.p..
Dal contesto normativo sopra richiamato emerge. da un lato, che la determinatezza dell'imputazione rappresenta un presupposto del giudizio abbreviato.
considerato che
in tale rito manca la possibilità di porre rimedio ad una eventuale ndeterminatezza e, d'altro canto. che la determinatezza dell'imputazione nel giudizio abbreviato non può essere valutata solo in riferimento alla richiesta di rinvio a giudizio, ma deve essere valutata attraverso una integrazione del contenuto della richiesta con gli elementi di fatto. rapportabili alla richiesta, risultanti dagli atti processuali.
Pertanto, è infondata la censura dei ricorrenti. che hanno insistito nel riferirsi alla sola richiesta di rinvio a giudizio. In generale. del resto. questa Corte ha più volte affermato che il principio di correlazione tra fatto contestato e fatto ritenuto in sentenza, fondato sulla salvaguardia del diritto di difesa, non deve essere interpretato in senso rigorosamente formale o meccanicistico ma, conformemente al suo scopo ed alla sua funzione, in senso realistico e sostanziale, dovendosene escludere. pertanto, la violazione ogniqualvolta l'imputato sia stato in concreto posto in condizioni di compiutamente difendersi è la puntualizzazione dell'originaria imputazione sia
X comunque avvenuta, pur se con atti diversi e successivi rispetto a quelli tipicamente preposti a tal fine (cosi, tra le molte. Cass. 19 settembre 1995. n. 10864. Guarneri). 3. ON Giovanni MA, CE MA e GI LA (el. 1939) lamentano che le aggravanti della associazione armata e del riciclaggio siano state ritenute sussistenti senza la prova di un collegamento con il segmento associativo cui partecipavano. Al riguardo occorre premettere che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (Cass. 13 giugno 1987, n. 1896, Abbate:
Cass. 18 aprile 1995. n. 5466. Farinella) per l'applicazione della circostanza dell'associazione armata, che ha carattere oggettivo, è sufficiente, sotto il profilo materiale, che anche un solo associato abbia il possesso delle armi o delle materie esplodenti perché l'aggravante sia applicata nei confronti di tutti. Lo stesso si deve dire per l'aggravante del riciclaggio, che ha anch'essa carattere oggettivo e sussiste quando i proventi delle attività delittuose siano riversati, non importa se soltanto ad opera di un solo associato (Cass. 25 giugno 1996. n. 4357. Trupiano), in attività
9 economiche delle quali gli associati intendono assumere o mantenere il controllo.
Tali rilievi devono, poi, essere correlati al fatto contestato che consiste, come già detto, nella partecipazione ad una associazione criminale denominata "Cosa Nostra¨”. unica ancorché articolata in "famiglie”, la cui dimensione supera, naturalmente. quella che risulta dal presente giudizio, nel quale emergono soltanto singole partecipazioni. neppure riconducibili ad un unico segmento dell'associazione criminale, ma legate, sul piano delle indagini, dal fatto di essere emerse con le dichiarazioni degli stessi collaboratori di giustizia. Alcune di queste partecipazioni sono, tuttavia, connotate da quei caratteri che consentono di configurare le aggravanti dell'associazione armata e del riciclaggio, con la conseguenza che non è neppure necessario far riferimento ai connotati di “Cosa nostra", come sono emersi in altri procedimenti che ne hanno riconosciuto l'esistenza. Diviene. pertanto. irrilevante. considerata l'unicità dell'associazione, il fatto che la disponibilità delle armi ed il riciclaggio siano emersi, in ipotesi, in relazione ad altri segmenti dell'associazione.
Sotto il profilo soggettivo, la difesa di GI IA (el. 1939) ha dedotto. col nono motivo, la violazione dell'art. 59 c.p.. deducendo che la Corte di merito avrebbe attribuito natura oggettiva alla circostanza aggravante dell'associazione armata. ignorando l'estensione del principio di colpevolezza alle circostanze aggravanti operato dalle modifiche dell'art. 59 c.p. introdotte dalla legge 7 febbraio 1990. n. 19. Il motivo è infondato. Invero, la circostanza aggravante in questione ha indubbia natura oggettiva, attenendo alla condotta mentre, per ciò che concerne il profilo di colpevolezza. la Corte di merito non ne ha affatto escluso il rilievo affermando, sulla base di una regola di esperienza, che un associato di "Cosa nostra non può ignorare almeno la disponibilità di armi da parte dell'organizzazione in sé considerata, attesa la tragica cadenza di efferate stragi dirette all'affermazione ed alla salvaguardia del potere mafioso" (in questo senso anche Cass. 5466 1995 cit.). 9. E manifestamente infondato l'ottavo motivo del ricorso di GI IA (cl. 1939) con cui si deduce l'illegittimità dell'art. 604 c.p.p.. per contrasto con l'art. 24 Cost.. nella parte in cui consente che, in caso di appello del solo imputato, il secondo giudice possa sostituirsi al primo e porre rimedio all'inesistenza della motivazione. A giudice di appello, secondo quanto previsto dall'art. 597 c.p.p.. è devoluta la cognizione piena sui punti della decisione oggetto di gravame, con la conseguenza - al di fuori delle ipotesi previste dall'art. 604 c.p.p.. tra le quali non rientra la mancanza di motivazione non tanto della possibilità di integrare la
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motivazione del giudice di primo grado quanto della necessità di motivare la propria decisione, il che certo non si pone in contrasto con il diritto di difesa, non potendosi ritenere punitiva dell'appello una idonea motivazione della sentenza di secondo grado, in presenza di una mancante o insufficiente motivazione della sentenza di primo grado.
10. L'attendibilità generica dei collaboratori non viene messa in discussione dai ricorrenti;
sotto il profilo del vizio di motivazione viene, invece, messa in discussione l'attendibilità specifica delle singole dichiarazioni accusatorie. Molti ricorrenti (è il caso di GI LA cl. 1939. di IT RA. di SA FA, di
10 1
ON Giovanni MA. di SA NA. di Francesco
TT, di CC NI e di IT AN) lamentano. in particolare, la non univocità delle dichiarazioni successivamente rese dallo stesso collaboratore. il singolare progressivo arricchimento del contenuto accusatorio delle dichiarazioni. le contraddizioni tra le dichiarazioni dei vari collaboratori. le congetture con le quali i giudici di merito avrebbero spiegato dette contraddizioni.
Salvo il successivo esame delle singole posizioni, in via generale si devono richiamare, anche in ordine alla attendibilità intrinseca ed estrinseca. i limiti della deducibilità in sede di legittimità del vizio di motivazione.
Il vizio di motivazione, come questa Corte afferma costantemente (V., tra le molte, sez. 6 sent, 03919 del 25/01.93, Vinciguerra), e' valutabile nel giudizio di legittimità solo se consista in una mancanza o in una manifesta illogicita' della motivazione stessa, ma esclusivamente se il vizio risulta dal testo del provvedimento impugnato, il che significa che deve mancare del tutto la presa in considerazione del punto sottoposto all'analisi del giudice e che non puo' costituire vizio che comporti controllo di legittimita' la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente piu' adeguata, valutazione delle risultanze processuali. Esula. infatti, dai poteri della corte di legittimita' quello di una rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione, la cui valutazione e' riservata, in via esclusiva, al giudice di merito. mentre spetta al giudice di legittimita' accertare se quest'ultimo abbia dato adeguatamente conto, attraverso l'iter argomentativo seguito, delle ragioni che lo hanno condotto ad emettere la decisione. In particolare, poi. l'espressione manifesta illogicità', che si contrappone a quella "se e' contraddittoria la motivazione" di cui all'art. 475 comma 1 n. 3 c.p.p. 1930. chiarisce che il sindacato della Corte di cassazione si estende alla logicita' della motivazione ma non puo' spingersi oltre la soglia della macroscopica illogicita', cioe' non puo' giustificare la sostituzione dei criteri e delle massime di esperienza adottati dai giudici di merito con altri prescelti del giudice di legittimita'. La illogicita', quale vizio denunciabile, deve perciò essere evidente, cioe' di spessore tale da risultare percepibile "ietu oculi", restringendo cosi il sindacato della Corte (v. Cass, sez. 2 sent. 04008 del 26.04/93, Mariani).
In tema di dichiarazioni dei collaboratori, i difensori di SA FA e
Francesco TT hanno contestato, rispettivamente nell'ambito del primo e del secondo motivo di ricorso, la legittimità del principio della c.d. convergenza del molteplice, assumendo l'impossibilità di riscontrare tra loro dichiarazioni prive di autonomo valore probatorio. Al contrario, la giurisprudenza di questa Corte è ormai consolidata (v. tra le molte Cass. 12 gennaio 1995. n. 2775. Grippi) nel senso che in tema di valore probatorio della chiamata di correita', l'art. 1923 c.p.p. attribuisce alla chiamata del correo valore di prova e non di mero indizio, pur subordinando il gudizio di attendibilita' della stessa alla presenza di riscontri esterni. Tali riscontri.
The debbono aggiungersi alla verifica di attendibilita' della chiamata del correo. possono essere di qualsiasi tipo o natura. Il riscontro percio' puo' consistere in un'altra chiamata di correo poiche' ogni chiamata e' fornita di autonoma efficacia probatoria e capacita' di sinergia nel reciproco incrocio con le altre. Da cio' deriva che una affermazione di responsabilita' ben puo' essere fondata sulla valutazione unitaria di una pluralita' di dichiarazioni di coimputati, tutte coincidenti in ordine alla commissione del fatto da parte del soggetto.
11 Sempre in tema di dichiarazioni dei collaboratori. è irrilevante, oltre che manifestamente infondata, la questione, sollevata dalla difesa di GI IA (cl. 1939) con il sesto motivo. di legittimità costituzionale della legislazione premiale in favore dei collaboratori di giustizia ed in particolare dell'art. 12 del d.l. 15 gennaio 1991 n.
8. in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. sull'assunto che la norma. in danno del collaboratore e di colui che da questi viene accusato, vincola lo stesso collaboratore a determinati comportamenti processuali per non perdere i benefici accordatigli. condizionando cosi la genuinità delle sue dichiarazioni. Invero, se anche la disposizione indicata fosse attinta da una dichiarazione di illegittimità costituzionale. verrebbero meno i pretesi obblighi del collaboratore per mantenere i benefici premiali, ma non verrebbero meno le dichiarazioni rese nel vigore della norma in ipotesi espunta dall'ordinamento. In realtà, tuttavia, l'obbligo di rendere in sede processuale le dichiarazioni che hanno giustificato l'ammissione al programma di protezione (art. 12 cit. lett. b) è stato eliminato dalla legge di conversione 15 marzo 1991. n. 82, che ha, invece. mantenuto fermo l'impegno ad adempiere agli obblighi previsti dalla legge ed alle obbligazioni contratte. Orbene. è evidente che tali contenuti dell'impegno non possono vincolare il collaboratore a particolari comportamenti processuali, dato che le obbligazioni hanno ad oggetto comportamenti rilevanti sul piano civile e non su quello pubblico. al quale va ricondotto il comportamento processuale del testimone o del correo: d'altro canto Tosservanza degli obblighi di legge non aggiunge evidentemente alcun obbligo a quelli già esistenti. limitandosi a rafforzarli con lo speciale impegno assunto con il programma di protezione.
11. Alcuni imputati (ON Giovanni MA. CE MA.
Francesco TT. CC NI. GI IA cl. 1939) hanno lamentato la violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. e la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione al diniego delle attenuanti generiche ed alla determinazione della pena. In via generale si può osservare che, secondo il consolidato orientamento di questa Corte (v. tra le tante Cass. 31 marzo 1994, n. 3772, Spallina), ai fini dell'assolvimento dell'obbligo della motivazione in ordine al diniego della concessione delle attenuanti generiche. il giudice non e' tenuto a prendere in considerazione tutti gli elementi prospettati dall'imputato, essendo sufficiente che egli spieghi e giustifichi l'uso del potere discrezionale conferitogli dalla legge con l'indicazione delle ragioni ostative alla concessione e delle circostanze ritenute di preponderante rilievo.
In ordine alla motivazione che deve sorreggere la determinazione della pena si può osservare, come questa Corte usa ripetere (cosi, tra le altre, Cass. 8 luglio 1992.
n. 7482, Pavlovic), che tale determinazione rappresenta più il risultato di una intuizione sintetica che di un processo logico di natura analitica. Inoltre, l'esigenza di una puntuale motivazione è anche collegata con l'entità della pena inflitta poiché Tirrogazione di una pena in misura compresa tra minimo (tra le altre. Cass. 6 dicembre 1989. n. 17096, Cannavò) e medio (tra le altre. Cass. 17 luglio 1990 n.
10408, Andreoli) edittale implica per cio' stesso un equilibrato uso del potere discrezionale del giudice e non abbisogna di una puntuale specificazione dei criteri
12 seguiti. Inoltre, la motivazione non deve necessariamente svilupparsi in un esame dei singoli criteri di commisurazione della pena elencati dall'art. 133 c.p., essendo sufficiente il richiamo all'elemento (o agli elementi) che hanno avuto un ruolo determinante nella decisione (Cass. 16 ottobre 1985, n. 1435. Seravaglieri).
B) LE SINGOLE POSIZIONI.
1. TT ZZ.
Con il primo motivo di ricorso il ZZ deduce violazione di legge nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione all'art. 416 bis c.p.. in quanto la sua responsabilità sarebbe stata affermata in virtù di una pretesa semplice adesione al sodalizio, senza individuare un suo effèttivo contributo al mantenimento in vita dell'associazione mafiosa o al perseguimento dei suoi scopi. La doglianza è infondata. La Corte di merito ha, infatti, individuato con precisione il ruolo del ricorrente. sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori DI AT e LA
BA, nonché specifiche attività quali la partecipazione al progetto di un attentato alla direttrice di un carcere, rea, secondo gli ideatori, di non aver trattato con il dovuto rispetto alcuni “uomini d'onore" ristretti in carcere e la decisione di non eseguire l'attentato perché pregiudizievole per la tranquillità della sua latitanza. Più in generale, poi. l'appartenenza all'associazione criminale è stata desunta da una situazione di latitanza, trascorsa nel territorio di Termini Imerese. qualificata da accertati rapporti con esponenti criminali della medesima associazione mafiosa. come gli stessi collaboratori DI AT è LA BA.
Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione dell'art. 81 c.p. nonché la mancanza e la manifesta illogicità della motivazione per il mancato riconoscimento della continuazione tra la condotta di partecipazione alla associazione mafiosa successiva alla sentenza di condanna emessa il 16 dicembre
1987 dalla Corte d'assise di Palermo e la condotta antecedente. Il motivo è fondato.
Al riguardo, la Corte di merito ha negato la possibilità logica di ricondurre ad un unico disegno criminoso i segmenti di condotta punibile integranti un reato permanente come quello associativo posti in essere dall'imputato prima e dopo un evento interruttivo. considerata la normale accidentalità ed imprevedibilità che caratterizza quest'ultimo. Questa affermazione, normalmente condivisibile, è invece erronea di fronte a fenomeni di associazione criminale come "Cosa Nostra". nei quali il vincolo associativo ha una forza peculiare ed è caratterizzato dalla pianificazione anche di eventi, normalmente accidentali ed imprevedibili. come un arresto o una condanna. In proposito è significativo quanto afferma la sentenza di primo grado: "la mutua solidarietà tra gli adepti è ancora più evidente in caso di detenzione dell'uomo d'onore, che continua a godere dei frutti delle imprese criminose della sua famiglia attraverso le sovvenzioni che questa dà ai parenti del detenuto per soddisfare i bisogni della vita e le spese del processo" (pag. 23): "il
ZZ, nonostante le precedenti condanne ed in perfetta aderenza con le ormai accertate caratteristiche del vincolo associativo in Cosa Nostra permanenza fino
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alla morte, all'espulsione o alla collaborazione ha continuato ad operare
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nell'interesse dell'organizzazione acquisendo al suo interno un ruolo di maggiore peso" (pag. 30).
13 E evidente, pertanto, che più ancora di un unico disegno criminoso nel quale si inquadrano una pluralità di azioni, ciascuna sorretta da una propria specifica volizione, si è di fronte, da un punto di vista fenomenologico, ad un'unica condotta. che, assieme alla volontà che la sorregge, si protrae nel tempo. Quest'unica condotta. attraverso una fictio iuris, viene considerata interrotta da un evento quale la condanna. La fictio iuris indotta dall'evento interruttivo seinde. tuttavia. l'unica condotta in due segmenti, ognuno dei quali sorretto oltre che dall'elemento materiale del reato anche da quello psicologico. Pertanto, non può condividersi l'affermazione della Corte di merito secondo cui l'atto volitivo del reo diretto alla prosecuzione dell'attività criminosa dopo l'evento interruttivo non sarebbe rilevabile sul piano fenomenico. "non potendo la relativa valutazione essere influenzata in modo decisivo da un elemento del tutto formale quale quello rappresentato dal passaggio in giudicato di una sentenza". L'affermazione. peraltro, si inserisce nell'orientamento espresso da questa Corte (Cass. 17 giugno 1987, n. 2131. Arcella: Cass. 16 dicembre 1992. n. 1291. Verde) secondo il quale il vincolo della continuazione e' incompatibile con la commissione di un reato permanente ontologicamente unico. come l'associazione per delinquere, anche se interrotto da evenienze processuali. poiché la segmentazione del reato associativo, operata a cagione di situazioni oggettivamente determinatesi. quali la materiale necessita' di chiudere l'iniziale contestazione con la sentenza di primo grado e, quindi, di definire temporaneamente il fatto portato in giudizio, non consente di ritenere il protrarsi della illecita condotta, che trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio, come l'attuazione di un unico disegno criminoso ai sensi dell'art. 1 c.p.p..
In contrario si può osservare che la volontà che sorregge la condotta successiva illa condanna acquista autonoma rilevanza sul piano giuridico proprio per effetto della fictio juris collegata all'evento interruttivo;
cosicché, seppure non sia così da an punto di vista ontologico, non può dubitarsi dell'esistenza, da un punto di vista jurídico, di due distinte volizioni, entrambe riconducibili alla volizione iniziale. matti, una volta operata la segmentazione del reato associativo, il segmento Excessive all evento interative deve essere sostenuto da una condotta e da una antonta di persistere nel reato che devono esistere fenomenologicamente e che per a quelle del seemento anteriore all'evento terruttivo. Nella fattispecie si ha. quindi una inversione di ciò che accade ormalmente nel reato continuato, nel quale reati autonomi vengono considerati, per
Beterminati effetti giuridici, come un unico reato, in virtù di una fictio iuris ispirata d fivor ret, in considerazione del comune elemento ideativo (Cass, s.u. 10 ottobre
1981. n. 10928. Cassinari). In questo caso, infatti, la fictio iuris crea reati autonomi, pa, una volta che ciò è accaduto, la portata della autonomia non può essere esclusa ispetto alla continuazione, che, questa volta, ricompone ad unità. sempre solo per eterminati effetti, eto che è unico da un punto di vista ontologico, ma non da un punto di vista giuridico. L'ontologica autonomia dei reati. del resto. non è un
Requisito richiesto dall'art. 81 c.p.. che prevede soltanto una pluralità di azioni.
Concetto al quale non puo non ricondursi, in mancanza di una diversa indicazione ella legge, anche cio che è plurimo per fictio auris;
në si può dubitare dell'esistenza it un unico disegno criminoso, quando unico sia il momento ideativo, esteso anche la previsione dell'evento interruitivo, cui consegue l'autonomia della successiva condotta per il diritto. Del resto, sarebbe assai strano che l'applicazione di un istituto ispirato al favor rei, come la continuazione, fosse esclusa proprio quando la condotta criminosa è unica non per fictio iuris, ma ontologicamente.
Nessun ostacolo. naturalmente, alla contigurabilità della continuazione discende dall'istituto della recidiva. Infatti. come è noto, questa Corte, con giurisprudenza consolidata (Cass. 17 aprile 1996. n. 9148. Zucca) ha affermato il principio che, nel caso di reato commesso dopo il passaggio in giudicato della sentenza di condanna per un reato in precedenza consumato, il riconoscimento della recidiva non e' di ostacolo al contestuale riconoscimento della continuazione ove si accerti la permanenza dell'identico disegno criminoso. La recidiva opera. infatti, relativamente ai reati commessi dopo una sentenza irrevocabile di condanna ed il fatto che l'agente abbia persistito nella condotta criminosa nonostante la controspinta psicologica costituita dalla precedente condanna e' conciliabile con il permanere dell'originario disegno criminoso. In conclusione, il vincolo della continuazione non è incompatibile con un reato ontologicamente unico, come il reato permanente di associazione di tipo mafioso interrotto da evenienze processuali. quando il segmento della condotta associativa successivo all'evento interruttivo trova la sua spinta psicologica nel pregresso accordo per il sodalizio. In questo caso, l'unicità del momento ideativo, nel quale sono stati pianificati anche eventi che sul piano giuridico determinano la cessazione della permanenza, riconduce ad unità per determinati effetti i segmenti della condotta associativa, distinti in virtù di una fictio iuris, conseguente alla materiale necessità definire la contestazione con una sentenza e sostenuti in virtù dell'operata segmentazione, oltre che da un distinto elemento oggettivo, anche da un distinto elemento soggettivo, collegabile alla iniziale ideazione. La Corte di merito. con motivazione alternativa, ha anche affermato la congruità della pena, a titolo di aumento, nella ipotesi del riconoscimento del vincolo della continuazione tra i vari reati. Tale motivazione, tuttavia, non resiste alle doglianze formulate, poiché la Corte di merito neppure ha individuato il reato più grave, apparentemente quello oggetto del presente procedimento. considerata l'attribuzione di un ruolo direttivo, sul quale applicare l'aumento di pena.
2. ON Giovanni MA.
Con il primo motivo di ricorso deduce l'illogicità e la contraddittorietà della motivazione, lamentando che la veridicità dell'accusa sia stata verificata con un preteso controllo positivo della conoscenza, da parte dei collaboratori, di talune relazioni personali, sminuendo il significato delle contraddizioni tra le plurime dichiarazioni del LA BA, in ordine al luogo della pretesa presentazione rituale del ricorrente e tra le dichiarazioni dello stesso LA BA e quelle del
DI AT. in ordine al ruolo del MA. Il motivo è infondato. Premesso quanto sopra richiamato in ordine ai limiti, in sede di legittimità, del sindacato sulla motivazione (v. sopra sub A10), si deve osservare che la sentenza impugnata. con motivazione esente da manifesta illogicità, dà atto della contraddizione delle successive dichiarazioni del LA BA, in ordine al luogo della rituale presentazione, ma ritiene la contraddizione marginale a fronte del decisivo rilievo attribuibile alla conoscenza. da parte dei collaboratori, di rapporti personali del
15 ricorrente, dei quali, considerata la loro estraneità all'ambiente locale, potevano avere conoscenza solo nell'ambiente mafioso. Sotto tale profilo vengono ritenuti rilevanti il rapporto di conoscenza con il coimputato TT (che aveva chiesto al ricorrente un prestito di lire 25.000.000, non giustificabile con una pretesa solidarietà tra compaesani) e con il ZZ. nonché il riconoscimento fotografico da parte dei collaboratori, tenuto conto che il MA ha negato di conoscerli.
Con il secondo motivo deduce violazione di legge e mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alle aggravanti previste dai commi 4 e 6 dell'art. 416 bis c.p.. In particolare, il ricorrente lamenta: 1) che l'aggravante della associazione armata sia stata desunta da meri progetti di attentati non collegati al segmento dell'associazione al quale apparterrebbe il ricorrente e da traffici di armi che non implicano la disponibilità di armi da parte di tutti gli associati;
2) che l'aggravante dell'utilizzazione in attività economiche dei proventi di delitti sia stata desunta da circostanze (vicende GE.DI.M ed accenni nelle intercettazioni ambientali a pressioni in materia di appalti) non collegabili al detto segmento associativo. Il motivo è infondato per quanto sopra detto suh A8. Con il terzo motivo il ricorrente deduce violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p.. nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione, in quanto la Corte di merito avrebbe operato un recupero, ai fini della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti di circostanze (frequentazioni con esponenti mafiosi di rilievo) oggetto di dichiarazioni dei collaboratori non ritenute affidabili per l'affermazione di responsabilità. La censura è infondata perché non trova riscontro nella motivazione della sentenza che non ha affatto ritenuto inattendibili le dichiarazioni dei collaboratori in ordine ai rapporti del ricorrente con esponenti mafiosi di rilievo, ma si è limitata a valorizzare tali frequentazioni ai fini della determinazione della pena e del diniego delle attenuanti (v. sopra sub AFL).
3. CE MA.
Con il primo motivo dei ricorsi dell'avy. Campo e dell'avv. Muffoletto si deduce la violazione del divieto del ne bis in idem in relazione a sentenza assolutoria per identico fatto emessa il 9 gennaio 1993 dal Tribunale di Termini Imerese. asserendo che successivamente a tale data sarebbero emersi soltanto non significativi contatti con il coimputato TT (telefonata con richiesta di un prestito ed incontri al bar). Con il secondo motivo del ricorso dell'avv. Campo si deduce che. esclusa l'appartenenza al sodalizio criminoso fino al gennaio 1993. l'accusa avrebbe dovuto provare l'ingresso del ricorrente nel sodalizio in epoca successiva. I motivi sono infondati. La Corte di merito, con motivazione immune da manifesta illogicità. ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che riferiscono all'attualità Fappartenenza del MA all'associazione criminale ed il suo ruolo di capofamiglia di OL SA ed in tale contesto, ai fini della necessaria rilevazione di condotte di partecipazione uccessive al giudicato di assoluzione, ha dato rilievo ai contatti con lo
TT. personaggio del quale viene sottolineato lo spessore criminale risultante dal nutrito curriculum giudiziario. Con il terzo motivo del ricorso dell'avv. Campo e con il secondo motivo dell'avv. Muffoletto si deduce violazione di legge è mancanza e manifesta illogicità
16 della motivazione in relazione alle aggravanti previste dai commi 4 e o dell'art. 416 his e.p.. Il motivo é infondato per quanto detto sopra sub A8.
Con il quarto motivo del ricorso dell'avv. Campo si deduce la violazione degli artt. 133 e 62 bis c.p. poiché i fatti negativamente rilevanti non sarebbero stati ancorati ad epoca successiva al gennaio 1993 e, inoltre, non sarebbe stato considerato il gravissimo stato di salute del MA. Il motivo è infondato. Il ruolo di prestigio, capo della famiglia di OL SA, è stato attribuito, come già detto, sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia che lo riferiscono all'attualità. mentre per ciò che concerne l'omessa valutazione di un elemento, ritenuto rilevante dalla difesa, si rinvia a quanto sopra detto suth A11.
+. Francesco TT.
Con il primo motivo di ricorso lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla affermazione della partecipazione alla associazione criminale sulla base della semplice pretesa iniziazione, senza che vi fosse una ulteriore condotta che rendesse effettiva la disponibilità a concorrere al raggiungimento degli scopi associativi. Il motivo è infondato. La Corte di merito. nella parte generale della sentenza, ha affermato (pag. 40), con sostanziale aderenza ai principi affermati da questa Corte (Cass. 24 giugno 1992, n. 8064. Alfano), che
**quel che conta ai fini della identificazione della condotta punibile è la concreta partecipazione alle vicende dell'associazione mafiosa, con carattere di tendenziale stabilità, in un contesto di inequivoca connotazione criminale (esclusa quindi la rilevanza di semplici rapporti di frequentazione o di legami di parentela con associati mafiosi), tale che se ne possa inferire l'effettiva disponibilità a concorrere al raggiungimento degli scopi associativi". Ciò premesso, a proposito dello
TT, la Corte fonda il proprio convincimento, con motivazione esente da manifesta illogicità, sugli incontri del ricorrente con SC e LA. in casa del DI AT, in un contesto non altrimenti spiegabile che con la partecipazione al sodalizio criminoso;
nonché, nell'ambito dello stesso contesto, sui rapporti con i coimputati ZZ & MA e con tale CH TRAINA. La
Corte sottolinea, inoltre, la precisione con la quale i collaboratori di giustizia hanno ricostruito i rapporti personali dell'imputato e che, non partecipando essi allo stesso contesto ambientale, può essere, quindi, riconducibile soltanto a conoscenze che derivano dalla partecipazione allo stesso contesto mafioso. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione, affermando l'erroneità del principio della c.d. convergenza del molteplice, sul quale è fondata l'affermazione della sua responsabilità, in quanto dichiarazioni prive di autonomo valore probatorio non possono riscontrarsi l'una con l'altra: in ogni caso il ricorrente lamenta che le dichiarazioni siano state considerate convergenti sebbene esse, in realtà, convergono solo sulla attribuzione della qualità di "uomo d'onore", mentre divergono sulle modalità della c.d. presentazione. [[ motivo è infondato. Si devono qui richiamare le considerazioni sopra svolte suh
A10. in ordine al principio della e.d. convergenza del molteplice. Per ciò che concerne le pretese divergenze sulle modalità di un incontro in casa del DI
AT, le stesse non emergono né dalla sentenza di primo grado né da quella di secondo grado e, pertanto, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. non possono essere
17 dedotte in questa sede. Peraltro, nello stesso ricorso (pag. 14) le pretese divergenze non sono specificate e vengono definite marginali.
Con il terzo motivo il ricorrente lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in relazione alla determinazione della pena. per l'omessa valutazione dei criteri ex art. 133 c.p. invocati dalla difesa, ed in relazione al diniego delle attenuanti generiche, motivato erroneamente con riferimento al contesto mafioso. Il motivo è infondato. Invero, richiamato quanto sopra detto suh All, si può osservare che nella specie la Corte di merito ha congruamente giustificato il diniego delle attenuanti generiche con "Talto livello delle ... frequentazioni nell'ambiente mafioso” e non, come asserito dalla difesa, con il contesto mafioso nel quale il soggetto vive", di per sé ovvio e non significativo, tenuto conto del reato contestato. Le stesse circostanze sono state, poi, tenute presenti nella determinazione della pena, che, d'altro canto, si colloca più vicino al minimo che al medio edittale.
5. SA FA.
Con il primo motivo deduce violazione dell'art. 192 c.p.p. per l'omessa considerazione della attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie. valutate trascurando contraddizioni ed affermando apoditticamente la marginalità di alcune divergenze tra le dichiarazioni del LA BA e del DI
AT.
Il motivo è infondato. L'affermazione di responsabilità è stata fondata sulle convergenti dichiarazioni del LA BA e del DI AT, che hanno riferito di una singolare vicenda relativa al rifiuto dell'odierno ricorrente di affiliare alla propria famiglia tale NT MAZZEI, malgrado la richiesta di UC
LA. che poi ebbe a dirottare il MAZZEI verso i clan catanesi. Con motivazione adeguata, esente da manifesta illogicità, è stata ritenuta marginale e prova di non contaminazione delle dichiarazioni la diversa indicazione della città
(Torino, esattamente. secondo LA BA;
Milano, erroneamente. ma dubitativamente, secondo il DI AT), comunque dell'Italia settentrionale, ove it FA si era trasferito. Per ciò che concerne ulteriori pretese divergenze e contraddizioni nelle dichiarazioni dei collaboratori. le stesse non emergono né dalla sentenza di primo grado né da quella di secondo grado e, pertanto, ai sensi dell'art. 606 lett. e) c.p.p. non possono essere dedotte in questa sede. Peraltro. in relazione alle stesse dichiarazioni, la Corte di merito ha individuato rilevanti riscontri: a) nelle accertate relazioni criminali del FA con il MAZZEI, dato che entrambi furono imputati in un procedimento penale per associazione per delinquere e tentato omicidio: nelle accertate relazioni criminali del MAZZEI con il E'. col
LA e con ambienti della mafia catanese;
b) nella presenza del ricorrente. neil'estate del 1992. nel territorio di Mazara del Vallo, come dichiarato dal LA
BA e come confermato da un controllo che sorprese il FA. l'8 agosto
1992, assieme a tale RU AL, raggiunto poco tempo dopo da una ordinanza di custodia cautelare in carcere per i reati di associazione mafiosa e duplice omicidio.
Con il secondo complesso motivo deduce: 1) la violazione dell'art. 81 c.p. per il mancato riconoscimento della continuazione, in relazione a precedente condanna per reato associativo emessa dalla Corte di assise di Palermo. con sentenza del 27 gennaio 1989. in ordine a fatti accaduti sino al 14 settembre 1983. per averla ritenuta inconciliabile con la struttura permanente del reato associativo e con l'esistenza di una precedente condanna per lo stesso reato associativo: 2) la violazione dell'art. 62 his per avere desunto la pericolosità da quello stesso precedente ritenuto preclusivo della continuazione: 3) la mancanza di motivazione in ordine alle contestate aggravanti della associazione armata e del riciclaggio.
Il motivo. per quanto già detto suh B1. a proposito dell'analoga doglianza di TT ZZ, è fondato relativamente alla dedotta violazione dell'art. 81 e.p..
Il motivo è invece, infondato nel resto. In ordine al diniego delle attenuanti generiche, la Corte di merito ha adeguatamente motivato in relazione alla pericolosità del FA desumibile dai suoi Gravissimi precedenti penali. In ordine alle contestate aggravanti di cui ai commi 4 e 6 dell'art. 416 his c.p.. il motivo è infondato per quanto detto sub A8.
6-7. OM SA DI AR.
GI DI AR.
Con il terzo motivo, che deve essere esaminato per primo perché pregiudiziale.
i ricorrenti hanno dedotto l'inutilizzabilità degli interrogatori del LA BA › del DI AT, in quanto effettuati senza previo avviso al loro difensore, con conseguente nullità assoluta, rilevabile d'ufficio anche nel giudizio abbreviato. Il motivo è manifestamente infondato. La sentenza impugnata dà. infatti, atto, come risulta dai verbali di interrogatorio, che i difensori dei due collaboratori erano stati ritualmente avvertiti dell'atto istruttorio da compiere. Del resto, in sede di appello gli odierni ricorrenti non avevano aifatto lamentato l'omissione dell'avviso, ma
Tassenza dei difensori durante Fatto istruttorio. Tale rilievo esonera la Corte dall'esame degli ulteriori profili della questione attinenti all'interesse dei ricorrenti ad eccepire la violazione di una norma posta a tutela dei soggetti interrogati ed ai immti che dalla scelta del rito abbreviato conseguono alla possibilità di sollevare sccezioni sulla ritualità degli atti istruttori.
Con il primo monvo i ricorrenti deducono la violazione dell'art. 192 c.p.p.. assumendo che la dichiarazione della loro responsabilità è fondata su un dato assolutamente assente, non ricavabile dalle dichiarazioni dei collaboratori;
nessun clemento consentirebbe. infatti, di parlare di "supporto logistico" offerto dagli imputati al SC, al LA e ad altri associati. Il motivo è infondato.
La Corte di merito, con motivazione esente da manifesta illogicità. ha fondato
#affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni dei due collaboratori, che, pur scludendo che i fratelli DI AR fossero “uomini d'onore, hanno riferito che nella sede della loro impresa si svolgevano riunioni mafiose. Tale circostanza, in particolare, è stata riferita dal LA BA (sent. grado pag. 66: "gli uffici dei
OI AR erano ... un punto abituale per prendere appuntamento col ZZ e per gli incontri tra il ZZ ed il BRUSC. Giovanni^^), mentre il DI AT
a rammentato l'impresa dei ricorrenti a proposito di un incontro tra il BRUSC ed ZZ al quale aveva assistito (sent. 1 grado pag. 66) In tale contesto, la Corte
a merito ha rammentato i rapporti tra i fratelli DI AR ed il ZZ, capporti significativi non solo perché i primi facevano da autisti al secondo, come nferito dal LA BA e come confermato dalla circostanza che OM
19 SA DI AR era stato notato alla guida di una autovettura del ZZ. ma soprattutto perché entrambi i fratelli DI AR avevano mantenuto rapporti col ZZ quando questi era latitante. come risultava da contatti telefonici ritenuti emblematici per la loro estrema brevità. Sulla base di tali elementi la Corte di merito, con motivazione esente da manifesta illogicità. ha affermato che la condotta dei DI AR non poteva ridursi ad un favoreggiamento personale del
ZZ considerato il ruolo di supporto logistico più ampio anche in favore di altri componenti dell'associazione mafiosa, è tra i più prestigiosi, come Giovanni SC. La Corte di merito ha. pertanto, evidenziato una condotta dei DI AR che rappresenta un indubbio contributo alla vita dell'associazione. sottolineando, con riguardo al profilo soggettivo, le qualità personali dei partecipanti alle riunioni con il ZZ, tali da non lasciare dubbi sulla natura degli incontri, e gli stessi motivi a delinquere, rappresentati, come riferito dai collaboratori, dalla prospettiva di una protezione e promozione maliosa della loro impresa. A fronte di tale logica ricostruzione non è consentito in questa sede agli odierni ricorrenti opporre una diversa lettura del materiale probatorio.
Con il secondo motivo i ricorrenti deducono la mancanza di motivazione in ordine alla sussistenza delle aggravanti ex art. 416 bis, quarto e sesto comma. c.p.. Il motivo è infondato per le ragioni esposte suh A8.
8. EL LA.
Con il primo motivo deduce l'inconfigurabilità a suo carico del reato di ricettazione essendo egli, invece, concorrente nel reato di clonazione dei telefoni cellulari, da lui espressamente commissionata a tale BI per la successiva consegna a IT AN e per esso ad NT OE e GI LA
BA, tenuto conto che la condotta punita dall'art. 617 bis c.p. non è quella della mera predisposizione di una EPROM, cioè la memoria del telefono cellulare. ma quella della installazione della stessa.
Il motivo è fondato. Per distinguere le ipotesi di ricettazione da quelle partecipazione nel reato principale presupposto, la giurisprudenza consolidata di questa Corte (Cass. 22 novembre 1977, n. 2801, Piserchia) fa ricorso al criterio cronologico. Si ha, pertanto, ricettazione quando l'attività del reo è un posterius rispetto all'esecuzione del reato principale;
si ha, invece, concorso quando l'acquisto delle cose avvenga in base ad un accordo preventivo al reato presupposto, tale da determinare o rafforzare il proposito criminoso dell'autore. Nella specie, secondo la prospettazione dell'accusa e della difesa, accolta dalla sentenza impugnata, il reato presupposto è stato individuato nel reato di installazione di apparecchiature atte ad intercettare od impedire conversazioni telefoniche. previsto e punito dall'art. 617 bis c.p.. L'elemento oggettivo di tale reato consiste nella installazione di strumenti, o anche solo parti di essi, atti ad intercettare o impedire conversazioni telefoniche (o comunicazioni telegrafiche); pertanto, sebbene, come osservato dalla sentenza impugnata, la norma abbia anticipato la tutela delle comunicazioni ad un momento anteriore rispetto a quello della intercettazione o dell'impedimento della conversazione, l'elemento oggettivo del reato richiede pur sempre una installazione, e cioè una messa in opera dell'apparecchiatura. E non una semplice predisposizione. Pertanto. la
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predisposizione di una EPROM è irrilevante ai fini della consumazione del reato previsto dall'art. 617 his c.p.. che si verifica soltanto con l'installazione. In contrario non può condividersi l'argomento, utilizzato dalla sentenza impugnata, della pretesa llogicità del risultato di non poter ricondurre alla fattispecie prevista dall'art. 617 bis c.p. la condotta di chi predispone procedure di programmazione e di funzionamento di apparecchi telefonici cellulari (appunto le EPROM) non ancora inserite in un qualunque apparecchio. Invero. è una scelta del legislatore quella di individuare nella installazione anziché nella semplice predisposizione il momento al quale anticipare la tutela penale delle comunicazioni, salva naturalmente l'eventuale configurabilità del tentativo. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata quanto alla affermazione di responsabilità del ricorrente in ordine al reato di ricettazione: resta conseguentemente assorbito il secondo motivo di ricorso relativo alla determinazione della pena.
9. IT AN.
Il ricorrente lamenta, con un unico motivo, la violazione dell'art. 192 c.p.p. e la mancanza della motivazione in relazione ai motivi di appello: in particolare, si duole che: a) la decisione impugnata, pur dando atto del mutamento delle strutture organizzative di "Cosa nostra". non fornisce alcuna motivazione in ordine alla compagine associativa nella quale, secondo l'accusa, sono inseriti gli imputati: b) nessuna motivazione è stata spesa in ordine alla assenza, data per scontata. della contaminazione della prova ed alla esclusione della sua e.d. circolarità: c) il ruolo di associato del ricorrente è fondato soltanto sulle contraddittorie dichiarazioni del LA
BA, i cui ricordi. inspiegabilmente. crescono col passare del tempo;
d) le ammissioni del AN sono erroneamente assunte come riscontro. pur limitandosi a confermare la provenienza dal LA della fornitura di cellulari: e) nessuna motivazione è stata spesa sulla ipotesi subordinata. esposta nei motivi di appello, di qualificazione del fatto come favoreggiamento.
Il motivo è infondato. Occorre anzitutto premettere che il vizio di motivazione non puo' essere utilmente dedotto in cassazione sol perche' il giudice abbia trascurato disatteso degli elementi di valutazione che, ad avviso della parte, avrebbero dovuto
☐
o potuto dar luogo ad una diversa decisione, poiche' cio' si tradurrebbe in una rivalutazione del fatto preclusa in sede di legittimita'. Esso e' configurabile, invece. unicamente quando gli elementi trascurati o disattesi abbiano un chiaro ed nequivocabile carattere di decisivita', nel senso che una loro adeguata valutazione avrebbe dovuto necessariamente portare, salvo intervento di ulteriori e diversi clementi di giudizio, ad una decisione piu' favorevole di quella adottata (Cass. 11 maggio 1992. n. 6922. Cannarozzo). Nella specie la Corte di merito ha fondato il proprio giudizio di responsabilità, con adeguata motivazione. immune da manifesta logicità, sulle dichiarazioni del LA BA (che ha mostrato di ben conoscere
IE ricorrente, riferendo circostanze. tutte riscontrate, sulla sua vita sentimentale, sul luogo ove risiedeva sotto falso nome e sui periodi di detenzione assieme ad NT E') in ordine alla fornitura da parte del AN al E' di tre telefoni cellulari clonati ed al reperimento del covo nel complesso di da ghetti: sulle dichiarazioni del LA e del BI a proposito del ruolo svolto dal AN nella vicenda della clonazione dei telefoni cellulari.
21 commissionata al LA per conto di "personaggi di notevole spessore criminale™ appartenenti ad organizzazione della quale faceva parte lo stesso AN;
suile intercettazioni ambientali di conversazioni con NT E' nelle quali si trattava dell'acquisto di una pistola, della provvista di documenti falsi per macchine rubate e di un omicidio. Sulla base di tali elementi la sentenza impugnata afferma che. indipendentemente dalla prova di una formale adesione al sodalizio criminale.
l'elemento materiale del reato è integrato dalla sostanziale disponibilità del AN a partecipare alle più varie imprese criminali in favore di "Cosa
Nostra". La sentenza impugnata non manca, poi, di dare adeguata risposta alle doglianze formulate in sede di appello dall'odierno ricorrente. In particolare, per ciò che concerne l'identificazione della compagine associativa si può rinviare a quanto osservato sopra sub A8: per ciò che concerne la pretesa "circolarità della prova", la sentenza impugnata ha, da un lato, osservato che la censura era astratta. mancando qualsiasi riferimento a concrete contaminazioni, e d'altro canto, facendo venire del tutto meno i presupposti della questione, ha fondato la propria ricostruzione dei fatti sulle dichiarazioni di un solo collaboratore, e cioè del LA BA, nonché sulle altre risultanze istruttorie sopra richiamate (intercettazioni ambientali: dichiarazioni dei coimputati LA e BI).
10. CC NI.
Il ricorrente dichiarato colpevole del reato previsto e punito dagli artt. 81 spv., 110 e 112 n. 1 c.p.. 10 e 121. n. 497.74, con l'aggravante prevista dell'art. 7 del d.l. n. 152 del 1992. per aver consentito il deposito, da parte di tale EN IE. alliliato ad una cosca catanese, di una borsa contenente armi presso la sua selleria nell'ippodromo Le Capannelle di Roma - lamenta, con il primo motivo, la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto la Corte di appello di Palermo lo avrebbe ritenuto consapevole del contenuto di armi della borsa depositata presso di lui sulla base di una dichiarazione inattendibile del LA BA. secondo cui dalla borsa lasciata in deposito sporgeva l'ogiva di un proiettile di un grosso bazooka: il ricorrente lamenta, inoltre, che sulla base di tale circostanza ed in assenza di elementi di riscontro, malgrado le investigazioni svolte sulla sua vita, la Corte di merito abbia ritenuto sussistente il concorso con persone diverse dall'IE e l'aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152\1991. Il motivo è infondato. Premesso che il ricorrente non contesta la verità del fatto storico del deposito della borsa e l'attendibilità sul punto delle dichiarazioni del L
BA, si deve rilevare che la Corte di merito ha affermato con motivazione adeguata, immune da manifesta illogicità, la consapevolezza dell'odierno ricorrente sia sul contenuto della borsa sia sulla destinazione delle armi. Sulla prima questione. infatti, al di là delle dichiarazioni del LA BA, la sentenza impugnata osserva
The un carico del genere di quello trasportato dall'IE e dal LA BARBER non poteva essere lasciato in deposito ad un soggetto inconsapevole e che la qualità dei rapporti tra IE ed il NI era ben evidenziata dai fitti contatti telefonici, anche in ore notturne, nel periodo in cui si colloca la vicenda. Quanto alla ircostanza aggravante di cui all'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991. la Corte di merito ha esattamente osservato che, una volta accertata la consapevolezza del NI in ordine al contenuto della borsa, era conseguenziale la consapevolezza della loro
12 destinazione. in considerazione del numero e della potenzialità delle armi, ad un gruppo criminale e non ad un singolo individuo.
Con il secondo motivo il ricorrente ha lamentato la mancanza e manifesta illogicità della motivazione nella determinazione della pena, in quanto la Corte di merito avrebbe effettuato un generico riferimento ai criteri dettati dall'art. 133 c.p.. senza valutare la modestia dell'arco cronologico e dell'ambito territoriale della cooperazione. Il motivo è infondato. Premesso quanto già detto suh A11. in ordine alla determinazione della pena. si può osservare che la sentenza impugnata ha congruamente motivato sul punto in relazione alla "estrema gravità oggettiva dei fatti, per il numero e le caratteristiche delle armi, ed il loro prevedibile impiego in sanguinose imprese criminali”.
11. IT RA
Con due distinti ricorsi il ricorrente lamenta che la sua colpevolezza in ordine al reato ex art. 416 bis c.p. sia stata affermata con motivazione apparente sulla base di una generica attribuzione della qualità di "uomo d'onore", contraddetta dalla riferita mancata disponibilità a partecipare ad un attentato e sulla base di dichiarazioni accusatorie del LA BA, prive di intrinseca credibilità e sfornite di riscontri. Il ricorso è infondato. La sentenza impugnata ha poggiato l'affermazione di responsabilità su precise e coerenti dichiarazioni del LA BARBER.. il quale ha riferito che l'odierno ricorrente aveva posto la sua villa di Balestrate a disposizione di un gruppo di fuoco (del quale facevano parte LA BA, GI e
CALABRO) che doveva eseguire una strage in danno di esponenti del clan malioso dei GR. in occasione di un loro spostamento a Trapani per partecipare all'udienza di un procedimento a loro carico, e come punto di riunione di importanti boss mafiosi (Giovanni SC e UC LA). Tali dichiarazioni congruamente sono state ritenute confermate dai seguenti riscontri: 1) rituale presentazione del RA al DI AT, da parte di GI CALABRO':
2) pedinamento del LA BA 2 del E', da parte delle forze dell'ordine in data 9 marzo 1993. sino alla villa del CORACT in Balestrate: 3) rilievo della presenza nella stessa occasione di una autovettura intestata a Maria CALABRO è risultata condotta, in un successivo controllo. da GI CALABRO: 4) puntuali informazioni del LA BA sulle vicende giudiziarie degli esponenti del clan GR;
5) menzione della località di Balestrate, nelle intercettazioni ambientali di via Ughetti, come luogo di riunione di esponenti mafiosi. In tale contesto probatorio la Corte di merito ha giustamente ritenuto superflua una valutazione della idoneità logistica della villa del RA, ai fini dell'attentato progettato, poiché tale idoneità era pur sempre assicurata nel minimo.
considerato che
la villa si trovava in un punto intermedio del tragitto Palermo-Trapani e poiché
e valutazioni sulla sicurezza del luogo dovevano ritenersi prevalenti.
12. GI LA (cl. 1939).
I primi nove motivi del ricorso ed il tredicesimo sono stati esaminati nella parte generale alla quale si può rinviare, salvo che per il settimo motivo sul quale si deve sornare per esaminare la specifica posizione del ricorrente. La sentenza impugnata ha
23 affermato la penale responsabilità del LA sulla base delle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia LA BA DI AT che lo hanno indicato come mandante dell'omicidio di tale SA NT e come "uomo d'onore¨ della cosca di Altofonte della quale ha avuto anche la reggenza in un momento di crisi dei rapporti tra AL DI GI e Giovanni SC. Il ricorrente. con il motivo in esame, lamenta la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in quanto, da un lato, l'omicidio di SA NT non gli è stato addebitato ed in quanto. d'altro canto, le dichiarazioni dei collaboratori, oltre a presentare contraddizioni e divergenze, sono in insanabile contrasto con le dichiarazioni di altro collaboratore. e cioè AL DI GI, che ha escluso che il LA fosse un “uomo d'onore". Il motivo è infondato. La sentenza impugnata, con adeguata motivazione esente da manifesta illogicità, ha ritenuto attendibili le dichiarazioni del
LA BA in ordine all'omicidio NT sia perché il collaboratore se ne è dichiarato autore materiale, sia per la precisa descrizione delle modalità del fatto. che hanno trovato puntuale riscontro negli accertamenti di polizia giudiziaria all'epoca eseguiti. Le dichiarazioni del LA BA hanno poi trovato ulteriore riscontro in quelle del DI AT. In tale contesto non è manifestamente illogico aver ritenuto marginale. e spiegabile col tempo trascorso dai fatti. Ferronea indicazione del tempo del delitto (un sabato di maggio 1980 anziché un sabato di maggio 1981), ed aver ritenuto irrilevante la mancanza della prova di un formale rapporto di guardiania, tra il ricorrente e la ditta IACES. oggetto di protezione mafiosa, che aveva patito furti di materiale ferroso addebitati al NT. venditore ambulante di ferro vecchio. Invero, è del tutto condivisibile l'osservazione che il LA... impiegato alle Poste aveva l'ovvia necessità di non figurare ufficialmente come guardiano dell'impresa e inoltre, considerando la peculiarità del suo ruolo, non doveva neanche presidiare fisicamente l'impresa". Per ciò che concerne la mancata contestazione al IA dell'omicidio NT, si deve escludere che da ciò discenda la manifesta illogicità della motivazione poiché si deve ritenere, da un lato, che il fatto verrà contestato e. d'altro canto, che una eventuale emissione della contestazione non priverebbe di conseguenzialità logica la sentenza impugnata, ma Fazione del pubblico ministero.
Per ciò che concerne le vicende della cosca di Altofonte e la reggenza del
IA accadimenti sui quali la sentenza impugnata ha richiamato le dettagliate dichiarazioni del LA BA. si deve escludere qualsiasi illogicità della motivazione perché la Corte di merito ha dato adeguata spiegazione delle divergenze con le dichiarazioni del DI AT. In particolare. la Corte territoriale ha dato ragionevole rilievo alla ambiguità della situazione descritta dal LA BA è cioè al fatto che la nomina a reggente del IA, vicino a AL DI
GI, si inseriva in un processo di progressiva estromissione di quest'ultimo falla reggenza del mandamento di cui faceva parte la cosca di Altofonte, con la funzione di rendere meno clamorosa l'estromissione ed era accompagnata da una sostanziale fittizietà. La descritta ambiguità, pertanto, spiegava la possibilità che il DI AT non avesse percepito la fittizia investitura del IA come reggente.
Per ciò che concerne, infine, le contrarie dichiarazioni del DI GI. la
Corte di merito, così come il primo giudice, ne hanno ragionevolmente ritenuto la reticenza, motivata da un dichiarato rapporto di amicizia e. comunque, qualificata da
24 importanti conferme dei legami del M.ARFIA con "uomini d'onore” e della presenza del ricorrente ad incontri tra lo stesso DI GI, il LA BA ed il DI
AT. Con il nono motivo il ricorrente lamenta l'omessa considerazione della sua specifica posizione nella valutazione delle aggravanti. Il motivo è infondato per quanto detto sub A8.
Con il decimo motivo il ricorrente lamenta il diniego delle attenuanti generiche sulla base di considerazioni impersonali, è cioè la gravità dei fatti, senza tenere conto che non gli era stato contestato l'omicidio NT. Il motivo è infondato. Invero. richiamato quanto detto sub A10 a proposito della motivazione del diniego delle attenuanti generiche, si deve osservare che la sentenza impugnata ha adeguatamente motivato in relazione alla gravità dei fatti (per quanto sopra detto è irrilevante la mancata contestazione dell'omicidio NT) ed al lungo arco temporale della partecipazione al sodalizio criminale.
Le stesse considerazioni sono state congruamente poste a base della determinazione della pena. con conseguente infondatezza dell'undicesimo motivo di ricorso. col quale si lamenta una pretesa apparenza della motivazione sul punto.
Infine, con il dodicesimo motivo il LA lamenta: 1) l'illegittimità della sospensione dei termini di custodia cautelare disposta con le ordinanze del 21 marzo e del 26 aprile 1996 (peraltro, già impugnate autonomamente), deducendo che la disciplina dettata dall'art. 304 c.p.p. sarebbe inapplicabile al giudizio abbreviato: 2) illegittimità della fissazione del termine di 60 giorni, in realtà abbondantemente superato, per il deposito della motivazione. in quanto la mancata indicazione delle ragioni del maggior termine non avrebbe consentito al ricorrente di beneficiare del più ampio termine d'impugnazione previsto dall'art. 5851 lett. c. Entrambe le censure sono inammissibili. La statuizione del termine per il deposito della motivazione non è, infatti, impugnabile e, comunque, il ricorrente contrariamente al suo assunto ha beneficiato del termine di impugnazione di quarantacinque giorni. decorrente dalla notifica dell'avviso di deposito. Le ordinanze di sospensione dei termini di custodia cautelare non possono essere impugnate con ricorso immediato per cassazione. limitato dall'art. 3112 c.p.p. alle ordinanze che dispongono una misura coercitiva: il ricorso, inoltre, quanto all'ordinanza del 21 marzo 1996, è stato proposto oltre il termine previsto dall'art. 311-1 c.p.p..
13. GI IA (el. 1950).
La Corte di merito, a seguito di appello del pubblico ministero, in riforma della sentenza di primo grado, ha riconosciuto il ricorrente colpevole del reato di concorso esterno in associazione di tipo mafioso per aver messo a disposizione dell'organizzazione criminale una società, la GI.DI.M. s.r.l.. per la realizzazione di una lottizzazione. Il ricorrente, con il primo motivo, deduce la non configurabilità in astratto di un concorso esterno in associazione mafiosa realizzato consentendo un investimento di denaro di provenienza illecita. in quanto il concorso di persone nel reato presuppone che almeno uno dei concorrenti ponga in essere l'azione tipica prevista dalla norma incriminatrice, che, nel caso dell'art. 416 his c.p.. è costituita dall'adesione all'associazione criminale, rispetto alla quale non è significativo l'avere eventualmente consentito investimento di somme di denaro. Il motivo è infondato.
25 Questa Corte, con giurisprudenza ormai consolidata (Cass. s.u. 5 ottobre 1994, n.
16. Demitry), ha risolto in senso affermativo la questione della configurabilità di un concorso esterno in associazione di tipo mafioso. Pertanto. in assenza di una nuova prospettazione dei termini della questione, è sufficiente il richiamo del detto orientamento e può ritenersi che il concorso eventuale di persone nel reato di associazione per delinquere di tipo mafioso si realizza ogniqualvolta la condotta dell'agente non sia intrinsecamente connaturata con la struttura e le finalita' del sodalizio criminoso, ma ne costituisca solo un supporto esterno non direttamente incidente sugli elementi costitutivi dell'associazione stessa, contribuendo alla sua costituzione o alla partecipazione degli aderenti od alla sua efficacia. Il concorso esterno, peraltro, si distingue, da un lato, dal favoreggiamento personale, che consiste in un aiuto ai singoli associati, e non all'associazione, per gli scopi previsti dall'art. 378 c.p. e. d'altro canto, dalla condotta che integra l'aggravante dell'agevolazione, prevista dall'art. 7 del d.l. n. 152 del 1991, che si configura quando taluno, con specifica e singola condotta, aiuta l'associazione ad attuare il suo programma criminoso (Cass. 6 giugno 1994. n. 2718, Bargi). Con il secondo motivo il ricorrente deduce che anche ammettendo la configurabilità di un concorso esterno in associazione mafiosa, mancherebbe nella fattispecie un suo contributo causale, finalizzato alla conservazione ed al consolidamento del sodalizio criminoso, come potrebbe affermarsi solo in presenza di molteplici interventi dell'extraneus ovvero in presenza di una situazione di emergenza. Nella specie, invece, il contributo sarebbe stato unico e non in una situazione di emergenza dell'organizzazione: inoltre, nell'acquisto del terreno sarebbero state impiegate somme di proprietà dei singoli associati e non dell'associazione. Il motivo è infondato. La Corte di merito, con adeguata motivazione, esente da manifesta illogicità. ha ritenuto che la s.r.l. GI.DL.M.. nata dalla trasformazione di una omonima s.a.s.. si deve considerare impresa mafiosa poiché la fattiva ingerenza di esponenti mafiosi di rilievo (SC. OE“ è LA, oltre al DI AT) nella vita della società risale al momento stesso della trasformazione societaria ed al mutamento dell'oggetto sociale e poiché.
d'altro canto, lo strumento societario, per sua stessa natura, è destinato a durare nel tempo così da consentire di proiettare in un futuro non predeterminabile i rapporti economico-societari che sarebbero derivati dalla realizzazione di un progetto di lottizzazione in località Torrettella. A tali conclusioni la Corte di merito è pervenuta:
a) sulla base della approfondita conoscenza dei particolari della lottizzazione Torrettella dimostrata dai due collaboratori, uno dei quali, e cioè il DI AT era addirittura cointeressato all'affare, mentre l'altro, e cioè il LA BA. rendeva le sue dichiarazioni in epoca anteriore alla stessa stipula dell'atto pubblico di acquisto del terreno da parte della GI.DL.M.: b) sulla base delle stesse ammissioni del LA, che aveva affermato di aver parlato dell'affare con il OE”, tenuto conto della inverosimiglianza di mere confidenze di un "onesto imprenditore” a persona che aveva subito un periodo di carcerazione di dieci anni per il reato di associazione a delinquere di stampo mafioso: c) sulla base delle intercettazioni ambientali, dalle quali era emersa una conversazione tra il LA BA ed il
OE" sulla necessità di esercitare "energiche pressioni” nei confronti di un sindaco. eventualmente introducendo quattro cartucce nella sua autovettura, per risolvere la
26 questione della "licenza" alla "Turrittedda": il tutto negli stessi giorni in cui la GI.DL.M. aveva mutato il suo oggetto sociale ed era iniziato l'iter amministrativo della lottizzazione.
Con il terzo motivo il ricorrente deduce la mancanza e manifesta illogicità della motivazione in ordine al carattere di impresa matiosa della GL.DL.M. s.r.l. della quale il ricorrente ricostruisce la storia richiamando molteplici elementi di fatto. alcuni dei quali non risultanti dall'impugnata sentenza. Il motivo è inammissibile poiché, come precisato sub A10 a proposito dei limiti del sindacato di questa Corte, a fronte di una motivazione che, come sopra evidenziato, non è manifestamente illogica, il ricorrente propone una diversa scelta ed una diversa lettura del materiale probatorio.
14. SA NA.
Con il primo motivo il ricorrente, riconosciuto colpevole dei reati di cui agli artt. 9, 10, 12 e 14 della legge n. 497-74, per avere accompagnato in Belgio. in qualità di interprete ed in relazione ad un traffico di armi. NT GI ed il già menzionato EN IE, personaggio delle cosche catanesi, lamenta che gli insanabili contrasti tra le dichiarazioni successivamente rese dal LA BA è tra queste dichiarazioni e quelle del DI AT siano stati superati con il ricorso a congetture. Il motivo è infondato. La Corte di merito, con motivazione adeguata. esente da manifesta illogicità, ha fondato l'affermazione di responsabilità sulle dichiarazioni dei due collaboratori. ritenendo non significative alcune divergenze nella ricostruzione della fase finale dell'operazione, e cioè il trasporto di armi da Catania ad Altofonte, fase alla quale rimase estraneo l'odierno ricorrente ed alla quale presero parte direttamente i due collaboratori. In particolare, la Corte ha citenuto che le divergenze nella indicazione dei mezzi usati nel trasporto delle armi da Catania ad Altofonte sono superate, ai fini dell'accertamento della verità storica
Hell'episodio. dalla indicazione dei mezzi che comunque parteciparono all'operazione e dall'accertato coinvolgimento della cosca di Altofonte nei traffici di armi dei clan catanesi. Le divergenze nella indicazione del paese straniero nel quale avvenne Fapprovvigionamento delle armi (Belgio secondo il LA BA e
Germania, secondo il DI AT) è spiegato col fatto che il DI AT, come già detto, non aveva partecipato alla fase iniziale del traffico con conseguente possibile errore nel ricordo. Il tentativo del LA BA di ridurre il ruolo del
NA a quello di semplice spettatore consapevole è, da un lato, spiegato con i rapporti di amicizia esistenti tra i due e. dall'altro, è ritenuto logicamente incompatibile con la presenza. oltre al OE. col quale il ricorrente aveva
Familiarità, dell* IE, personaggio delle cosche catanesi al quale sarebbe stato impensabile imporre la presenza di un terzo estraneo nell'affare. Il ruolo di interprete del NA è stato, poi, riscontrato dalla circostanza che lo stesso aveva
¿ffettivamente soggiornato con una certa frequenza in Belgio.
Si deve ritenere, pertanto, che la Corte di merito ha adeguatamente motivato ulla attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni del DI AT. Dette dichiarazioni, per concludere sul punto, non possono considerarsi de relato.
considerato che
, come sopra riferito. i due collaboratori hanno personalmente preso parte alla fase finale dell'operazione, con la conseguenza che le notizie relative alla
27 complessiva operazione fanno parte di un patrimonio conoscitivo, che, in assenza di elementi contrari, deve ritenersi comune a tutti i partecipanti. Con il secondo motivo il ricorrente ha dedotto l'assenza di elementi che consentissero di ritenere un suo concorso nella detenzione o nel porto delle armi in territorio italiano. Il motivo è infondato. Invero, come ha osservato la Corte di merito. il concorso nella attività di importazione. con la consapevolezza dell'efficacia del proprio contributo rispetto al successivo trasporto, determina il concorso nella detenzione e nel porto delle armi. Con il terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell'art. 112 n. 1 c.p.. per l'assenza di elementi sui quali fondare l'aggravante. Il ricorso è fondato. Invero, la partecipazione al reato di cinque o più persone non può essere desunta semplicemente dalle dimensioni del traffico e dal presumibile coinvolgimento delle cosche palermitane e catanesi, tenuto conto che il fatto accertato, per il quale è stata affermata la penale responsabilità del ricorrente, è quello di avere svolto un ruolo di guida ed interprete del OE e dell´IE, in occasione di un viaggio in Belgio per approvvigionarsi di armi, da portare in Sicilia. L'aggravante in questione deve essere. pertanto. esclusa, senza conseguenze sul trattamento sanzionatorio. tenuto conto che al ricorrente sono state concesse le attenuanti generiche, che il giudice di primo grado (pagg. 100-101), pur senza esplicitare il giudizio di comparazione con Faggravante ex art. 112 n. 1 c.p.. ha di fatto ritenuto prevalenti.
Con il quarto motivo, infine, il ricorrente lamenta il travisamento dei fatti per il mancato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p.. considerato che il ruolo di guida e di interprete era stato smentito dal LA BARBER.A. Il motivo è infondato per quanto già detto nell'esame del primo motivo.
P.Q.M.
Dichiara irrilevante la questione di legittimità costituzionale dell'art. 12 del d.l. 15 gennaio 1991 n. 8 in relazione agli artt. 3 e 24 Cost.. Dichiara manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli: 38c.p.p.: 2 n. 53 della legge 16 febbraio 1987 n. 81: 328 1 his c.p.p.: 604
c.p.p. in relazione agli artt. 3. 24. 25 76 Cost..
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di : NA SA, limitatamente aila ritenuta circostanza aggravante di cui all'art. 112 n. 1 c.p.. che esclude: LA EL, limitatamente al reato di cui all'art. 648 c.p.: ZZ
TT e FA SA, limitatamente alla esclusione della continuazione
è rinvia per nuovo esame ad altra sezione della Corte di appello di Palermo.
Rigetta nel resto i ricorsi di NA SA. ZZ TT e
FA SA.
Rigetta i ricorsi degli altri imputati che condanna in solido al pagamento delle spese processuali.
Roma. 13 marzo 1997
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Il consigliere est.
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Depositato in Cancelleria IL COLLABORATORE DI CANCELLERIA OTT. 1997 Lidia Scalla oggi, یه ееей 28
Il Collaboratore di Cancelleria
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1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 2. Infondato è il secondo motivo del ricorso di GI IA (cl. 1939), con cui lo stesso lamenta di essere stato ammesso al giudizio abbreviato a seguito di richiesta avanzata, pur se in suo nome e in sua presenza dal difensore privo di procura speciale, con conseguente inammissibilità della richiesta, deducibile in ogni stato e grado del giudizio. Al riguardo questa Corte ha più volte precisato che le