Sentenza 17 dicembre 2008
Massime • 1
In tema di reato continuato, l'unicità del disegno criminoso presuppone l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità, e la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori che siano significativi, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere.
Commentari • 2
- 1. La tossicodipendenza non basta da sola a fondare l’unicità del disegno criminoso in sede esecutiva (Cass. Pen. n.35855/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 5 novembre 2025
In tema di riconoscimento della continuazione ex art. 671 c.p.p., lo stato di tossicodipendenza è indice rilevante — ma non autosufficiente — ai fini dell'accertamento dell'unicità del disegno criminoso. Il giudice dell'esecuzione deve procedere ad una verifica concreta e complessiva degli indicatori sintomatici (omogeneità del bene protetto, contiguità spazio-temporale, modalità delle condotte, sistematicità, “programmazione” dei fatti successivi già presente al momento del primo reato): se tali indicatori non emergono, lo stato di dipendenza degrada a mero indice di “abitualità a delinquere” e non consente il riconoscimento del vincolo della continuazione. La sentenza integrale …
Leggi di più… - 2. Reato continuato e mafia: non basta l’omogeneità dei delitti, occorre provare l’unicità del disegno criminoso (Cass. Pen. n.34287/25)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 23 ottobre 2025
Massima di diritto In tema di reato continuato, il vincolo della continuazione tra reati associativi può essere riconosciuto solo previa specifica indagine sulla natura, continuità e operatività dei sodalizi coinvolti, non essendo sufficiente l'omogeneità delle condotte o del titolo di reato. Il giudice dell'esecuzione può riconoscere la continuazione solo sulla base di sentenze irrevocabili, non potendo attribuire rilievo a provvedimenti cautelari o dichiarazioni di collaboratori di giustizia non ancora vagliate con giudicato. La sentenza integrale Cassazione penale sez. I, 17/10/2025, (ud. 17/10/2025, dep. 20/10/2025), n.34287 RITENUTO IN FATTO 1. Ag.An. formulava al giudice …
Leggi di più…
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 17/12/2008, n. 16066 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16066 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. IACOPINO Silvana G. - Presidente - del 17/12/2008
Dott. MAISANO Giulio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AMENDOLA Adelaide - Consigliere - N. 2328
Dott. BRICCHETTI Renato - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PICCIALLI Patrizia - Consigliere - N. 29127/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
DI RI ET n. il 30/09/1965;
avverso SENTENZA del 18 febbraio 2004 CORTE APPELLO di ROMA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. AMENDOLA Adelaide;
Udito il Procuratore generale, Dott. IANNELLI Mario, che ha chiesto il rigetto del ricorso;
Udito l'avvocato PALAZZO Gaetano, difensore dell'imputato, che ne ha chiesto l'accoglimento.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1.1 Nel giugno del 1993 Di AR LE fu tratto in arresto dalla polizia brasiliana, siccome trovato in possesso di 218 chili di cocaina già stivata su un natante in procinto di lasciare il Brasile.
Processato dall'autorità giudiziaria di quel paese, venne ivi giudicato colpevole e condannato alla pena di anni otto e mesi sei di reclusione.
Estradato in Italia, fu chiamato a rispondere innanzi al Tribunale di Roma del reato di cui il D.P.R. n. 309 del 1990, art. 74 (capo a della rubrica), del tentativo di importazione di 218 chili di cocaina (capo b), dell'importazione di 34 chili della stessa sostanza (capo c), nonché della falsificazione del passaporto col quale aveva viaggiato (capo d).
Con sentenza del 10 aprile 2003, all'esito di rito abbreviato, il GUP lo proscioglieva dai reati di cui ai capi a) e b) per l'esistenza di un precedente giudicato;
dichiarava non doversi procedere in ordine al reato di cui al capo d), qualificato il fatto ai sensi degli artt.477 e 482 c.p., perché estinto per prescrizione;
dichiarava l'imputato colpevole del reato di cui al capo c), condannandolo, per l'effetto, a pena ritenuta di giustizia.
Proposto gravame, la Corte d'appello di Roma, in data 18 febbraio 2004 confermava l'impugnata sentenza.
In motivazione il giudicante osservava che l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale in ordine al reato di importazione di 34 chili di cocaina, per essere stata l'estradizione limitata al solo reato di cui al capo d) della rubrica, era infondata, avendo l'originaria limitazione perso efficacia, in ragione della volontaria permanenza del Di AR, libero e in possesso di documenti validi per potersi allontanare, nel territorio italiano.
Quanto al merito, rilevava che il giudizio di colpevolezza era stato formulato sulla base di una pluralità di elementi univocamente dimostrativi della riconducibilità al prevenuto delle valigie contenenti la droga e della presenza del Di AR sull'aereo nella tratta Rio de Janeiro-Roma.
In ordine poi alla richiesta applicazione dell'istituto della continuazione tra i fatti giudicati in Brasile e quelli oggetto del presente processo, il decidente evidenziava che al suo accoglimento ostava il disposto dell'art. 12 c.p. che, secondo la costante giurisprudenza del Supremo Collegio, non comprendeva la continuazione tra gli effetti in vista dei quali poteva essere operato il riconoscimento, mentre decisamente ininfluente era il disposto dell'art. 738 c.p., atteso che tale norma si limitava ad estendere alla esecuzione delle pene comminate con una sentenza straniera riconosciuta, la disciplina dell'esecuzione propria del nostro sistema. Manifestamente infondata era infine, a giudizio della Corte territoriale, l'eccezione di legittimità costituzionale dell'art. 12 c.p. e art. 738 c.p.p. sollevata in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost., non trovando alcun riscontro, nella L. n. 81 del 1987, il denunziato eccesso di delega, ed avendo già il Giudice delle leggi ritenuto inammissibile la questione, sulla base del rilievo che l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e quelle inferte all'estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale (Corte cost. 28 marzo 1997, n. 72).
1.2 Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione il difensore di Di AR LE, chiedendone l'annullamento, per i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 649 c.p.p. nonché dell'art. 3, lett. a) del Trattato di estradizione tra l'Italia e il Brasile, per non avere il giudice di merito ravvisato la preclusione del bis in idem in ordine al reato di cui al capo c) della rubrica, pur dando per scontato che l'estradizione era stata concessa solo per il reato di falsità materiale nel passaporto (confr. Cass. sez. un. penali, 28 febbraio 2001, Ferrarese);
2) mancanza e illogicità della motivazione con riguardo al giudizio di colpevolezza dell'imputato per il reato di cui al capo c), formulato sulla base di argomentazioni prive di qualsivoglia supporto probatorio e ignorando emergenze istruttorie, quali la deposizione del funzionario di dogana dell'aeroporto di Fiumicino, signor Marcamo, acquisita nel corso del processo a carico degli altri imputati, specificamente richiamata nell'atto di appello;
3) violazione degli artt. 12 e 81 cpv. c.p., artt. 738 e 733 c.p.p., nonché vizio di motivazione, per avere il giudice d'appello negato l'applicazione della continuazione tra i fatti oggetto del presente processo e quelli giudicati dalla magistratura brasiliana. Sostiene in particolare il ricorrente, con articolate argomentazioni, che l'applicazione dell'istituto della continuazione in presenza di condanna comminata dall'Autorità giudiziaria straniera discende dal disposto dell'art. 738 c.p.p., norma volta a garantire che le conseguenze sanzionatorie di una condanna, anche se derivanti da una sentenza straniera, siano disciplinate dalla normativa italiana. Ricorda anche l'impugnante che l'art. 733 c.p.p. nell'elencare i casi in cui la sentenza straniera non può essere riconosciuta, non fa alcuna menzione della possibilità di applicare la continuazione, come causa ostativa al riconoscimento.
Infine, in via subordinata alla ritenuta infondatezza degli esposti motivi, il ricorrente torna a insistere sulla necessità di sollevare incidente di costituzionalità dell'art. 12 c.p. e art. 738 c.p.p., in riferimento agli artt. 3, 24 e 76 Cost.. 2.1 Le censure sono destituite di fondamento.
In ordine al primo motivo di ricorso, osserva il collegio che con esso il ricorrente reitera l'eccezione di improcedibilità dell'azione penale per il reato di cui al capo c) della rubrica, in ragione della limitazione della concessione della estradizione al solo reato di cui al capo d), astrattamente richiamando, a sostegno, il disposto dell'art. 3, lett. a) del Trattato di estradizione Italia-Brasile - che ne preclude la concessione, in caso di celebrazione nel paese estradante di un procedimento penale per lo stesso fatto per il quale l'estradizione viene richiesta - e, conseguentemente, quello dell'art. 649 c.p.p.. E tuttavia dall'esame degli atti, non precluso in questa sede in applicazione del principio per cui il giudice di legittimità è giudice anche del fatto tutte le volte in cui venga denunciata la violazione di una norma processuale, nulla emerge in punto di sottoposizione a procedimento penale del ricorrente, in Italia o in Brasile, per il tentativo di importazione in Italia di 34 chili di cocaina, mentre è pacifico che l'estradizione venne effettivamente concessa per il solo reato di falsificazione del passaporto. In tale contesto, la doglianza si risolve nella riproposizione delle stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice del gravame, sulla base del rilievo, assolutamente condivisibile e completamente ignorato nei motivi di ricorso, che la volontaria permanenza del Di AR, libero, sul territorio nazionale, aveva fatto venir meno l'originaria improcedibilità dell'azione penale.
2.2 Col secondo motivo di ricorso il ricorrente critica come carente e contraddittorio l'impianto motivazionale del giudizio di colpevolezza, in quanto apodittico e affetto dal vizio di travisamento della prova.
Sul punto rileva la Corte che alla positiva valutazione della responsabilità del prevenuto il giudice di merito è pervenuto sulla base di una serie di indici assolutamente inequivocabili, quali la presenza del nominativo del Di AR sui colli ove venne rinvenuto lo stupefacente e nei documenti della compagnia aerea;
l'annotazione BK, riportata nel registro di imbarco, dimostrativa della presenza del Di AR sull'aereo nella tratta Rio de Janeiro- Roma;
la deposizione del teste De LI, titolare dell'agenzia dove erano stati acquistati i biglietti aerei, il quale ebbe a riconoscere in foto l'imputato.
Siffatto impianto motivazionale, basato su un congruo apprezzamento di tutti gli elementi probatori disponibili, conforme alle regole della logica, a massime di comune esperienza e ai criteri legali dettati in tema di valutazione delle prove, resiste alle critiche sviluppate in ricorso, le quali si risolvono nella sollecitazione alla rilettura del materiale probatorio, preclusa in questa sede di legittimità. Si ricorda all'uopo che la cassazione non è giudice delle prove, ma giudice della esatta applicazione della legge, della corretta valutazione del materiale istruttorio e della esistenza di un completo e coerente apparato argomentativo a sostegno della scelta decisoria adottata.
2.3 Miglior sorte non ha il terzo motivo di ricorso, col quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione della continuazione tra la sentenza pronunciata in Brasile per i reati di cui ai capi a) e b) della rubrica e il reato oggetto del presente giudizio. È principio assolutamente consolidato nella giurisprudenza di questo giudice di legittimità che il riconoscimento di una sentenza straniera produce nell'ordinamento nazionale i soli effetti indicati nell'art. 12 c.p., tra i quali non è compreso, neanche "sub specie" di effetto penale della condanna ai sensi del primo comma della stessa norma, il regime del reato continuato, che presuppone un giudizio di merito e, quindi, il riferimento a categorie di diritto sostanziale (reati e pene) che si qualificano soltanto in ragione del diritto interno (confl. Cass. pen. sez. 1^, 7 maggio 2008, n. 19469;
11 maggio 006, n. 31422).
Nè il ricorrente può giovarsi del disposto dell'art. 738 c.p.p., disposizione all'evidenza volta a disciplinare le conseguenze del riconoscimento della sentenza straniera, ai fini dell'esecuzione, questa intesa come indicativa delle concrete modalità di espiazione, piuttosto che del regime giuridico della sentenza in executivis. Sotto altro concorrente profilo va poi rilevato che, mentre nessuna prova ha offerto il ricorrente dell'avvenuto riconoscimento della sentenza brasiliana in discorso, nulla ha neppure allegato che consentisse di apprezzare l'unicità del disegno criminoso. All'uopo non è superfluo ricordare che tale elemento presuppone "l'anticipata ed unitaria ideazione di più violazioni della legge penale, già presenti nella mente del reo nella loro specificità" e che la prova di tale congiunta previsione deve essere ricavata, di regola, da indici esteriori sintomatici, alla luce dell'esperienza, del dato progettuale sottostante alle condotte poste in essere (Cass. pen., sez. 1^, 12 maggio 2006, n. 35797).
2.4 Infine la prospettata questione di costituzionalità è priva del requisito della non manifesta infondatezza.
All'uopo è sufficiente ricordare che il Giudice delle leggi ha già dichiarato manifestamente inammissibile il dubbio di costituzionalità dell'art. 12 c.p. prospettato, in riferimento all'art. 3 Cost. e art. 24 Cost., comma 2, nella parte in cui impedisce il riconoscimento della sentenza straniera ai fini della individuazione del vincolo della continuazione, rilevando che il riconoscimento, agli effetti di quanto richiesto dal giudice a quo, avrebbe comportato l'individuazione di un meccanismo idoneo a rendere fra loro omologabili il reato giudicato all'estero e quello giudicato nello Stato nonché le pene irrogate nei due giudizi, e che inoltre l'applicazione della continuazione tra la condanna subita in Italia e le condanne inflitte all'estero determinerebbe una automatica invasione del giudicato estero al di fuori di qualsiasi meccanismo convenzionale, in contrasto, fra l'altro, con quanto previsto dall'art. 696 c.p.p. (Corte cost. 28 marzo 1997, n. 72). Quanto poi alla denunciata violazione dell'art. 76 Cost., neppure si comprende quale sia la norma della legge delega di cui il legislatore delegato avrebbe fatto malgoverno.
In tale contesto il ricorso deve essere rigettato. Segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 17 dicembre 2008. Depositato in Cancelleria il 16 aprile 2009