Sentenza 30 gennaio 2014
Massime • 1
La rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena, comprende anche i motivi concernenti la recidiva, che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 30/01/2014, n. 11761 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 11761 |
| Data del deposito : | 30 gennaio 2014 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CARMENINI Secondo L. - Presidente - del 30/01/2014
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - Consigliere - SENTENZA
Dott. LOMBARDO Luigi - Consigliere - N. 299
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PELLEGRINO Andrea - est. Consigliere - N. 34410/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
KHRIBECH Said, n. a Sale (Marocco) il 15.08.1990, rappresentato ed assistito dall'avv. Arnau Leonardo;
avverso la sentenza n. 3029/2012 della Corte d'Appello di Venezia, prima sezione penale, in data 06.06.2013;
rilevata la regolarità degli avvisi di rito;
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Andrea Pellegrino;
viste le conclusioni del Sostituto Procuratore Generale Dott. Canevelli Paolo che ha chiesto il rigetto del ricorso. RITENUTO IN FATTO
1. Con la pronuncia impugnata, la Corte d'Appello di Venezia, prima sezione penale, in riforma della sentenza resa dal Tribunale di Bassano del Grappa in data 11.07.2012, appellata da KHRIBECH Said, rideterminava la pena nella misura di anni tre e mesi cinque di reclusione ed Euro 800,00 di multa per i reati, ritenuti avvinti dal vincolo della continuazione, di rapina aggravata e lesioni personali. Pena che veniva così determinata: ritenuto più grave il reato di rapina aggravata, concessa l'attenuante di cui all'art. 62 c.p., n. 4 posta in equivalenza con la recidiva e l'aggravante contestata, pena base, anni tre di reclusione ed Euro 600,00 di multa, aumentata, per la continuazione con il reato di lesioni personali, ad anni tre e mesi cinque di reclusione ed Euro 800,00 di multa. Nella sentenza si dava atto come la difesa dell'imputato avesse inteso rinunciare a tutti i motivi d'impugnazione diversi da quelli attinenti al trattamento sanzionatorio.
2. Avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia, prima sezione penale, veniva proposto ricorso per cassazione per il seguente unico motivo:
- nullità della sentenza a norma dell'art. 606 c.p.p., lett. e), per mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla mancata esclusione della contestata recidiva infraquinquennale.
In particolare, lamenta il ricorrente come la Corte d'Appello avesse omesso di disapplicare la contestata recidiva senza fornire adeguata motivazione a detta statuizione ed avendo completamente pretermesso ogni tipo di valutazione in ordine alla specifica doglianza difensiva che aveva evidenziato un'unica ed episodica ricaduta nel reato, in presenza di un precedente penale di scarso spessore criminale. Da qui la richiesta di annullamento della sentenza impugnato con ogni provvedimento conseguente.
CONSIDERATO IN DIRITTO
3. Il ricorso è manifestamente infondato e, come tale, va dichiarato inammissibile.
4. Ritiene il Collegio come l'intervenuta rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena impedisce di poter considerare la doglianza relativa all'inapplicabilità della recidiva.
Invero, come riconosciuto dalla giurisprudenza della Suprema Corte (cfr., Cass., Sez. 1, n. 19014 dell'11.04.2012, Sardelli e altri, rv. 252861), la rinuncia a tutti i motivi di appello, diversi dalla misura della pena, non può che ritenersi comprensiva della rinuncia anche ad una circostanza: questo deve necessariamente valere anche per la recidiva che, pur confluendo nella determinazione della pena come ogni altra circostanza, costituisce capo autonomo della decisione. Se, invero non può contestarsi che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, trattamento sanzionatorio e concorso di circostanze attenuanti siano punti della decisione tra loro distinti ed autonomi, in quanto disciplinati da normativa separata e distinta e le ripercussioni cui danno luogo non costituiscono una connessione in senso tecnico, ma un effetto riflesso (cfr., Cass., Sez. 6, n. 6583 del 22.01.1991, Bonzagni ed altri, rv. 187426; Cass., Sez. 5, n. 7646 del 28.05.1984, Zaro, rv. 165794; Cass., Sez. 5, n. 2179 del 07.12.1983, Costantino, rv. 163043), ciò ha come conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi di gravame (con esclusione del trattamento sanzionatorio) non può non coinvolgere anche le statuizioni in merito al riconoscimento o all'esclusione delle circostanze attenuanti.
Alle medesime conclusioni occorre giungere anche con riferimento al concorso di circostanze aggravanti e della recidiva attesa la medesima ratio sottesa. In particolare, per quanto riguarda la recidiva, occorre evidenziare come nella stessa vengano in rilievo i soli profili soggettivi afferenti l'autore del reato, ed in particolare gli indici della sua pericolosità reale e potenziale, attraverso i quali si giustifica o s'impone l'aumento di sanzione attraverso parametri di riferimento che, solo in parte, finiscono per coincidere con quelli fissati dall'art. 133 c.p., non assumendo rilievo a tal fine i dati relativi all'oggettività del fatto commesso: da qui la distinzione e l'autonomia concettuale rispetto al trattamento sanzionatorio delle questioni relative alla recidiva rispetto alle quali l'intervenuta rinuncia impone in questa sede una preclusione valutativa.
5. Alla pronuncia consegue, per il disposto dell'art. 616 c.p.p., la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali nonché al versamento, in favore della Cassa delle ammende, di una somma che, considerati i profili di colpa emergenti dal ricorso, si determina equitativamente in euro 1.000,00.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
Così deciso in Roma, nella Udienza pubblica, il 30 gennaio 2014. Depositato in Cancelleria il 11 marzo 2014