Sentenza 19 marzo 2003
Massime • 1
Le dichiarazioni accusatorie rese da imputati dello stesso reato ovvero di reato connesso o interprobatoriamente collegato, per costituire prova, possono anche riscontrarsi reciprocamente, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità, soggettiva ed oggettiva, e (in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni), risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che le loro caratteristiche siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante, contrariamente al suo assunto, non abbia in realtà partecipato alle vicende i cui particolari sono stati da lui riferiti, ovvero che egli tali particolari abbia dovuto inventare o alterare al riconoscibile fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile. Ne deriva che, ove con la sentenza di merito sia stata affermata la responsabilità dell'imputato sulla base della ritenuta sussistenza di una prova del genere anzidetto, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto che le dichiarazioni accusatorie ritenute concordanti presentino in realtà fra loro divergenze e discrasie, quando queste attengano ad elementi di natura circostanziale e non vengano indicate (salvo che siano rilevabili "ictu oculi") le ragioni per le quali, secondo il ricorrente, si sarebbe dovuta attribuire loro una specifica e decisiva rilevanza nel senso sopra illustrato. La mancanza di una tale indicazione rende, quindi, di per sè, inammissibile il ricorso per difetto dei necessari requisiti di specificità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 19/03/2003, n. 19683 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 19683 |
| Data del deposito : | 19 marzo 2003 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.:
Dott. FABBRI GIANVITTORE Presidente
1. Dott. GRANERO FRANCIO Consigliere
2. Dott. SIOTTO MARIA CRISTINA Consigliere
3. Dott. PEPINO LIVIO Consigliere
4. Dott. DUBOLINO IE Consigliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) AL IT N. IL 20/06/1959;
2) TI IN N. IL 09/11/1960;
3) LI IE N. IL 06/11/1948;
4) VÌ GI IO N. IL 09/12/1943;
5) FA GI N. IL 03/03/1962;
6) LA GI N. IL 25/12/1962;
7) AD AN N. IL 12/02/1961;
8) AN SA N. IL 20/05/1944;
avverso SENTENZA del 18/10/2001 della CORTE ASSISE APPELLO di PALERMO;
visti gli atti, la sentenza ed il procedimento;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dubolino;
udito il procuratore Generale in persona del sost. dott. F. Hinna Danesi che ha concluso per il rigetto di tutti i ricorsi;
uditi i difensori avv.ti Pastore (per LA), Vianello (per LI, VA, IT e, in sostituzione dell'avv. Leo, per AD), AN e AR )per VÌ), Catanzaro (per NA). OSSERVA LA CORTE
IN FATTO
Con l'impugnata sentenza la corte d'assise d'appello di Palermo, in conferma della decisione di primo grado pronunciata dalla corte d'assise della medesima città in data 19 giugno 2000, ritenne comprovata la penale responsabilità di:
- IT IT, AD TO, VA PE, VA AR, LI PI, RE PE, NA PE e NC VA in ordine all'omicidio di Lo PR VA, avvenuto il 17 settembre 1997, ed al connesso reato di occultamento di cadavere (capi A e B della rubrica);
- gli stessi, ad eccezione di VA AR e NC VA, e con l'aggiunta di LA AR e VI PE Antonio, in ordine all'omicidio di GE TO, avvenuto il 23 novembre 1997, e dei connessi reati in materia di armi (capi C e D della rubrica). Con riguardo al primo dei suddetti omicidi, maturato, al pari dell'altro, in ambiente di criminalità organizzata di tipo mafioso, ritenne la corte d'assise d'appello che, pacifica dovendosi considerare la responsabilità dell'RE, del NA e del VA AR, tutti "collaboranti" confessi, nonché quella dello NC, anch'egli "collaborante", resosi confesso in ordine alla partecipazione alla fase organizzativa ed a quella finale del delitto, nonché all'occultamento del cadavere (pur nella rappresentata inconsapevolezza, da parte sua, nella fase organizzativa, della finalità omicidiaria perseguita dai correi, e nella parimenti rappresentata situazione di costrizione nella quale egli si sarebbe venuto a trovare nella fase finale), anche la responsabilità degli altri imputati fosse adeguatamente comprovata dalle convergenti chiamate in correità operate dai nominati RE, NA, NC e VA AR (queste ultime, peraltro, "de relato" ma non per questo, ad avviso della corte di merito, meno valide e attendibili).
Analogamente, con riguardo al secondo omicidio, relativamente al quale si erano resi confessi l'RE ed il NA, ritenne la corte d'assise d'appello che anche gli altri imputati fossero raggiunti da adeguata prova di colpevolezza, costituita dalle chiamate in correità dei due suddetti "collaboranti", cui si aggiungevano le dichiarazioni (anche in questo caso "de relato", ma ugualmente ritenute valide e attendibili), di VA AR. In estrema sintesi, entrambi gli omicidi, secondo la ricostruzione accusatoria fatta propria dai giudici di merito, sarebbero stati ordinati dal IT, nell'intento di sbarazzarsi di persone ritenute in grado di ostacolare l'assunzione, da parte sua, di una posizione di preminenza nell'ambito dell'organizzazione mafiosa "cosa nostra", in un momento di crisi dovuta all'arresto di buona parte di coloro che, fino a quel momento, l'avevano diretta.
Avverso la suddetta sentenza d'appello hanno proposto ricorso per cassazione gli imputati LA, LI, VÌ, VA PE, NA, AD, IT e NC.
LA, con atto a firma dell'avv. VA Pastore, ha denunciato:
1) "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per mancanza di motivazione", sull'assunto che non sarebbe stata data risposta alle specifiche argomentazioni difensive contenute nei motivi d'appello, in cui erano state segnalate le incongruenze e le discrasie esistenti nelle dichiarazioni accusatorie dei "collaboranti" con riguardo sia al ruolo attribuito al ricorrente di fornitore, unitamente al VÌ, delle armi necessarie per commettere l'omicidio (armi delle quali - si afferma - un'organizzazione come "cosa nostra" doveva presumersi avesse ampia ed autonoma disponibilità), sia a diversi particolari concernenti la ricostruzione degli antefatti e della dinamica del delitto sia, ancora, ai tempi ed alle modalità di formulazione delle dichiarazioni anzidette, caratterizzate da quella che viene definita una "progressione accusatoria" malamente spiegata, ad avviso della difesa, con il rappresentato timore di ritorsioni da parte di soggetti asseritamente pericolosi quali sarebbero stati il LA ed il VÌ;
2) "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. per manifesta illogicità della motivazione", sull'assunto, nell'essenziale, che incongruamente, in assoluta assenza di prova al riguardo, sarebbe stato attribuito al LA (ed anche al VI) il ruolo, oltre che di fornitori di armi, anche di indicatori della vittima designata (da loro conosciuta in quanto trattavasi di compaesano), agli incaricati dell'esecuzione materiale del delitto, ed altrettanto incongruamente si sarebbe dedotto un interesse all'omicidio dal solo fatto che il LA, nei due giorni precedenti al delitto, avrebbe;
secondo l'accusa, partecipato agli appostamenti davanti all'ospedale civico di Palermo, ove il GE era ricoverato, per poi, tuttavia, rimanere assente (come confermato dai "collaboranti") proprio il giorno del delitto;
censure, queste, cui andava aggiunta quella concernente la ingiustificata (ad avviso della difesa) svalutazione della deposizione testimoniale di US PI, suocero del ricorrente, dalla quale era emerso che quest'ultimo non si era mai mosso, nel corso dei giorni 21,22 e 23 novembre, dalla sua azienda agricola;
3) "violazione dell'art. 606, comma 1, lett. c) ed e) c.p.p., in relazione artt. 546 lett. e) e 125, comma 3, c.p.p.: violazione di legge e nullità della sentenza per mancanza di motivazione e per manifesta illogicità in relazione al concorso nei delitti contestati", per avere, in particolare, la corte di merito omesso di attribuire la debita rilevanza all'assenza del LA dal luogo del delitto, avvenuto la mattina della domenica 23 novembre 1997 davanti al già ricordato ospedale civico, profittando di una momentanea uscita della vittima dal suddetto luogo di cura;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla esclusione (in accoglimento dell'appello avanzato dal pubblico ministero) delle attenuanti generiche concesse in primo grado;
esclusione basata - si afferma - su mere formule di stile genericamente richiamanti la gravità dei fatti e la personalità dell'imputato, cui si addebita anche una mancanza di segni dì resipiscenza, senza considerare che tali segni sarebbero stati incompatibili con la negativa del fatto, costituente legittimo esercizio del diritto di difesa;
5) violazione di legge ed illogicità di motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rito abbreviato, sull'assunto che erroneamente sarebbe stata respinta la doglianza espressa sul punto nei motivi d'appello, non essendosi considerato che detta richiesta, contrariamente a quanto ritenuto dalla corte di primo grado, non avrebbe potuto essere considerata tardiva, in quanto presentata il 14 gennaio 2000 e perciò entro il termine costituito, ai sensi dell'art. 4 ter del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, conv. con modif. in legge 5 giugno 2000 n. 144, dalla "conclusione dell'istruzione dibattimentale".
Dette censure sono poi state riproposte ed ulteriormente illustrate con motivi aggiunti, a fIRma dello stesso difensore. LI PI, con atto a firma dell'avv. Valerio Vianello, ha denunciato:
1) "carenza di motivazione e violazione di legge in relazione all'art. 192, commi 2 e 3 c.p.p.", sostenendo, con riguardo al confermato giudizio di responsabilità, che esso non sarebbe rispettoso dei principi affermati da questa Corte (di cui si riportano diverse pronunce) in materia di valutazione delle chiamate in correità, avendo, in particolare, i giudici di merito attribuito patente di credibilità ai "collaboranti" NC, NA, RE e VA AR nonostante che detta credibilità fosse invece da escludere in quanto - si afferma:
-NC si era attribuito falsamente il ruolo di co-reggente del sodalizio criminoso non essendo stato, all'epoca, neppure affiliato ed aveva negato la propria responsabilità - in contrasto con quanto riferito dagli altri "collaborantì- nell'omicidio Lo PR;
-NA aveva minimizzato la propria responsabilità in diversi fatti criminosi, costituiti in particolare da rapine ed estorsioni ed aveva, con le proprie "omissioni narrative" dirette a "coprire un correo", dimostrato "l'abitudine alla reticenza ed alla menzogna, ove utili al perseguimento dei propri fini";
-RE si era mostrato "anch'egli attento ad evitare le conseguenze sanzionatorie dei reati cui ammette di aver partecipato, attribuendosi sempre un ruolo di secondo piano ed, inoltre, fornendo circostanze in più punti contraddette dalle dichiarazioni degli altri pentiti";
-VA AR, presunto "capo famiglia" all'epoca dei fatti, aveva asserito di aver soltanto "intuito" la loro commissione;
2) "violazione di legge in relazione all'art. 62 bis ed all'art. 133 c.p." sull'assunto che del tutto ingiustificatamente, in accoglimento dell'appello dei pubblico ministero, sarebbero state escluse le attenuanti generiche riconosciute in primo grado, in presenza di una riconoscibile marginalità del ruolo che, anche a prestar fede alle inattendibili dichiarazioni accusatorie, sarebbe stato svolto dal ricorrente.
VÌ PE ha denunciato:
-con atto a firma dell'avv. Alessandro Cassiani (seguito da motivi aggiunti che ne illustrano ulteriormente e ne arricchiscono il contenuto), violazione di legge e vizio di motivazione:
1) in ordine alla ritenuta valenza probatoria delle chiamate in correità da parte dei coimputati NA e RE e delle dichiarazioni di VA AR, sull'assunto, in sintesi, che "la tecnica della c.d. mutual corroboration" avrebbe portato, per come utilizzata dalla corte d'assise d'appello, "al fenomeno della circolarità della prova", quale avrebbe potuto essere evitato solo a condizione che le varie dichiarazioni accusatorie fossero state "intrinsecamente attendibili perché verificate da elementi esterni";
il che però, nella specie, ad avviso della difesa, non era, considerando, in particolare: -che il NA - oltre ad avere in un primo tempo negato di conoscere il soggetto da cui avrebbe avuto l'arma del delitto, solo successivamente da lui indicato come "zu UZ (identificabile, secondo l'accusa, nel VÌ), senza che la suddetta iniziale reticenza potesse essere ragionevolmente giustificata dall'asserito timore di ritorsioni da parte del ricorrente, visto per la prima volta dal "collaborante", a suo dire, solo tre giorni prima del delitto - aveva anche riferito di non aver potuto vedere bene in viso, in detta occasione, il preteso VÌ, per poi incongruamente dichiarare di averlo, ciononostante, rivisto (e, quindi, riconosciuto) la mattina seguente;
-che lo stesso NA era in contrasto con l'RE su particolari attinenti alla consegna dell'arma (avvolta in un giornale, secondo il primo, e contenuta in un sacchetto di plastica, stando alla versione del secondo) ad al tipo e colore del veicolo con il quale il VI sarebbe giunto sul posto;
-che il VA AR, non avendo partecipato né alla preparazione né all'esecuzione del delitto, aveva reso solo dichiarazioni "de relato", la cui valorizzazione avrebbe richiesto la sottoposizione a vaglio critico - nella specie mancato - tanto di dette dichiarazioni quanto delle fonti di riferimento;
2) in ordine al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale in appello, non potendosi - si afferma - parlare di presunzione di completezza dell'istruzione svolta in primo grado quando, come si verificava nella specie, si sia in presenza di dichiarazioni accusatorie prive di riscontri esterni;
3) in ordine alla denegata attenuante della minima partecipazione al fatto (art. 114 c.p.), la quale avrebbe dovuto essere invece riconosciuta, secondo la difesa, avuto riguardo alla facile sostituibilità dell'apporto (fornitura dell'arma) dato dal ricorrente, nella ricostruzione accusatoria, alla commissione del delitto, poi avvenuto in sua assenza;
4) in ordine all'esclusione (in accoglimento del gravame del pubblico ministero), delle attenuanti generiche concesse dalla corte di primo grado, la quale si era riferita, sul punto,
all'incensuratezza dell'imputato, al suo comportamento processuale ed alla "minima importanza della condotta nella realizzazione del fatto"; elementi tutti, questi, completamente ignorati dai giudici d'appello;
5) in ordine alla determinazione della pena, la quale, sulla base degli stessi elementi emergenti dal testo della sentenza impugnata, avrebbe potuto essere, secondo la difesa, contenuta entro limiti più ristretti;
-con atto a firma dell'avv. Bernardo AN, violazione di legge e vizio di motivazione:
1) in ordine alla ritenuta prova della responsabilità del ricorrente, siccome basata sulle chiamate in correità dell'RE e del NA nonché sulle dichiarazioni del VA AR, da riguardarsi, ad avviso della difesa, sulla scorta di ampi richiami ai principi affermati dalla giurisprudenza di legittimità), come del tutto inidonee a fornire la suddetta prova in quanto prive dei necessari riscontri esterni individualizzanti e, d'altra parte, caratterizzate da discrasie e incongruenze tali da escludere la possibilità che esse potessero validamente riscontrarsi fra di loro, considerando, in particolare: a) che l'assunto del VA, secondo cui al VÌ (e al LA) era stato assegnato il compito di indicare la vittima agli esecutori materiali del delitto, non avendone questi previa conoscenza, non aveva trovato conferma nelle dichiarazioni di RE e NA, i quali avevano entrambi escluso la presenza del ricorrente e del LA nel giorno e nel luogo del fatto;
b) non si spiegherebbe, postulandosi l'"interesse" nutrito dal VÌ e dal LA per l'uccisione del GE, la loro assenza nel giorno e nel luogo in cui il delitto venne commesso;
c) che i "collaboranti" non avevano saputo riferire né il tipo né il colore della vettura del ricorrente, all'interno della quale sarebbe avvenuta la consegna dell'arma; al che dovevasi poi aggiungere la mancanza di prova in ordine ai precedenti contatti, riferiti dal VA, tra costui, il VÌ ed il IT, il primo dei quali collocato, peraltro, dal "collaborante" alla fine dell'estate del 1996, e cioè in epoca nella quale, come documentato in atti, il ricorrente si trovava negli Stati uniti d'america, ove-si era recato il 9 marzo 1996 per rientrare soltanto nel novembre inoltrato dello stesso anno;
2) in ordine alla denegata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale, essendosi la corte di secondo grado unicamente richiamata, secondo la difesa, al principio della presunzione di completezza dell'istruzione effettuata in primo grado, non considerando che essa, nella specie, doveva invece essere ritenuta incompleta e non considerando, inoltre, che - si afferma - "il diritto di difendersi provando non può essere sottoposto a limitazioni se non nel caso in cui le prove richieste siano manifestamente superflue ovvero esprimano un palese intento dilatorio";
3) in ordine al denegato riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., la quale avrebbe dovuto essere, invece, riconosciuta, alla stregua dell'insegnamento giurisprudenziale secondo cui essa sussiste ogni qual volta l'apporto arrecato alla commissione del reato sia di carattere marginale;
4) in ordine alla determinazione della pena, fissata - si afferma - nella misura massima senza indicazione delle ragioni di una tale scelta;
5) in ordine alla esclusione delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado, basata solo sulla asserita "efferatezza del fatto omicidiario" senza alcuna considerazione degli elementi già positivamente valutati dal giudice di primo grado (incensuratezza, comportamento processuale e minima importanza della condotta posta in essere dal ricorrente, nell'economia generale del delitto). VA PE, con atto a firma dell'avv Valerio Vianello, ha denunciato:
1) violazione di legge ed illogicità della motivazione in ordine al mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato, sull'assunto che - a parte la possibilità di attribuire carattere retroattivo alla più favorevole normativa che aveva consentito l'applicazione del rito speciale anche agli imputati di delitti astrattamente punibili con la pena dell'ergastolo - la suddetta richiesta avrebbe dovuto essere considerata comunque tempestiva (diversamente da quanto ritenuto dai giudici di merito) in base alla normativa transitoria (art. 30 della legge n. 479/1999 e D.L. n.82/2000, conv. con modif. in legge n. 144/2000);
2) violazione di legge e carenza di motivazione in ordine alla ritenuta responsabilità del ricorrente, in contrasto con il richiamato insegnamento giurisprudenziale, sulla base di dichiarazioni accusatorie di coimputati che, ad avviso della difesa, non avrebbero dovuto avere il crisma dell'attendibilità, considerando, in particolare:
-che le dichiarazioni di NC mancavano di spontaneità, in quanto frutto di sollecitazioni che ne avevano determinato il progressivo "arricchimento" e caratterizzate, comunque, dall'intento del dichiarante di diminuire la propria responsabilità, emergente invece dalle dichiarazioni di NA ed RE;
-che il VA AR, fratello del ricorrente, aveva inizialmente escluso quest'ultimo da ogni coinvolgimento nel delitto, per poi accusarlo solo in sede dibattimentale;
-che il NA, con riguardo all'omicidio GE, aveva progressivamente elevato il numero dei compartecipi, a seguito di sollecitazioni del pubblico ministero perché dicesse tutto quanto a sua conoscenza sul fatto, da quattro a sette ed aveva, d'altra parte, negato la propria responsabilità in ordine a numerosi reati dei quali era stato accusato dall'RE.
NA PE, con atto a propria firma autenticata dal difensore, ha denunciato:
1) erronea applicazione della legge penale in ordine al mancato accoglimento delle richieste di rito abbreviato avanzate - si afferma - davanti alla corte di primo grado il 14 gennaio ed il 12 giugno 2000 e davanti alla corte di secondo grado il 2 ottobre 2001;
mancato accoglimento, quello anzidetto, da riguardarsi, ad avviso della difesa, come ingiustificato, avuto riguardo, per un verso, al carattere sostanziale e non meramente processuale della sopravvenuta normativa più favorevole, in base alla quale le richieste erano state avanzate, e, per altro verso, al fatto che la richiesta del 12 giugno, ancorata alla legge n. 144/2000, entrata in vigore il 6 giugno 2000, era stata avanzata prima della chiusura dell'istruzione dibattimentale;
2) mancata assunzione di una prova decisiva, avendo la corte d'assise d'appello immotivatamente respinto, secondo la difesa, la richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale;
3) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale in ordine al diniego delle attenuanti generiche, motivato con la ritenuta assenza di sintomi di resipiscenza, nonostante la valorizzazione, da parte degli stessi giudici di merito, della scelta collaborativa operata dal ricorrente che aveva consentito, tra l'altro, anche il ritrovamento del cadavere del Lo PR. AD TO, con atto a firma dell'avv. Ubaldo Leo ha denunciato, con unico, articolato motivo, violazione dell'art. 193, comma 3, c.p.p. e vizio di motivazione sull'assunto, in sintesi,
che, ad onta della loro apparente convergenza, le dichiarazioni accusatorie di NC, NA, RE e VA AR, sulle quali si era basato il giudizio di responsabilità, non avrebbero dovuto essere ritenute idonee a costituire valida base probatoria di detto giudizio, considerando, in particolare: -che i "collaboranti" erano stati mossi dall'interesse a finire dei benefici premiali previsti dalla legge;
-che il AD apparteneva a "famiglia" mafiosa diversa da quella dei "collaboranti", per cui questi ultimi avrebbero dovuto spiegare il suo coinvolgimento nei delitti dei quali si erano autoaccusati;
-che nessuna utilità diretta o indiretta avrebbe ricavato il AD dall'omicidio del Lo PR, destinato ad avvantaggiare solo il VA AR;
-che per l'omicidio GE il AD avrebbe utilizzato, secondo la ricostruzione accusatoria, "elementi estranei al suo contesto associativo" senza che di ciò fosse data spiegazione alcuna;
-che dai servizi di osservazione effettuati dalla polizia giudiziaria non emergeva traccia di frequentazioni tra il ricorrente, da una parte, ed il VA, l'RE ed il NA dall'altra;
-che non vi era traccia di contatti fra il telefono cellulare del AD e quello dello NC nel giorno dell'omicidio Lo PR, nonostante che detti contatti, nella ricostruzione accusatoria, dovessero servire per fissare il luogo dell'appuntamento con la vittima designata;
-che vi era contrasto fra NC ed RE circa le caratteristiche somatiche del Lo PR (ucciso, mediante strangolamento, secondo l'accusa, in loro presenza), avendo il primo riferito che la vittima aveva capelli corti quasi a zero ed il secondo che aveva invece barba e capelli lunghi;
-che, secondo NC, il ricorrente, nel corso dello strangolamento, avrebbe preso la vittima per un braccio mentre, secondo l'RE, l'avrebbe presa per i piedi;
-che AD non conosceva la villa in cui sarebbe avvenuto l'omicidio del Lo PR, conosciuta invece dallo NC;
-che il AD, secondo i "collaboranti", sarebbe arrivato sul posto con una vettura Fiat "Panda" di colore bianco mentre era stato dimostrato che una vettura di tal genere sarebbe venuta in possesso della moglie del ricorrente solo molti mesi dopo il fatto;
-che, con riguardo all'omicidio GE, nessun valore di riscontro poteva attribuirsi all'avvenuto ritrovamento dell'arma del delitto nella Piazzetta della Pace, in Palermo, essendo questo il luogo nel quale il AD lavorava e viveva;
-che da alcuni testi (tali SO e CI, infermieri presso l'ospedale civico), era stato riconosciuto in tale OT il soggetto che, prima del delitto, era andato a cercare il GE in ospedale;
-che altro teste (tale sig.ra NG) non aveva riconosciuto in alcuno degli imputati il soggetto che aveva sparato, pur essendo stata in grado di descriverne l'abbigliamento (giubbotto verde e cappellino);
-che il AD aveva difficoltà di deambulazione, per cui difficilmente avrebbe potuto operare con l'agilità richiesta ad un "killer".
Si lamenta, inoltre, da parte della difesa, in subordine, il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche nonostante che, stando alle stesse dichiarazioni dei "collaboranti", il AD, nell'esecuzione del delitto, si fosse preoccupato di non colpire l'accompagnatore del Lo PR e fosse, inoltre, "rimasto coinvolto nei fatti a lui ascritti per un breve periodo".
IT IT, con atto a firma dell'avv. Ubaldo Leo, ha denunciato:
1) violazione degli artt. 192 e 195 c.p.p. per avere, in generale, la corte di merito affermato la penale responsabilità dell'imputato sulla base di dichiarazioni "de relato" senza disporre l'esame delle fonti di riferimento e senza curare la verifica - che in casi del genere dev'essere particolarmente rigorosa - dei necessari riscontri;
2) mancanza o manifesta illogicità della motivazione con riguardo all'omicidio Lo PR, argomentando, in sintesi, che:
-il IT non era presente all'appuntamento al quale la vittima era stata condotta, in vista dalla sua soppressione;
-all'omicidio del Lo PR, finalizzato, secondo l'accusa, a favorire l'ascesa del IT o di qualcuno dei suoi ai vertici di "cosa nostra", aveva fatto seguito la nomina a "capo mandamento" di tale CI, non legato in alcun modo al ricorrente;
-il NA e l'RE non avevano mai conosciuto, per loro ammissione, il IT;
-lo NC, indicato dall'RE come soggetto che si appropriava del danaro dell'organizzazione (e che, pertanto, già per questo avrebbe dovuto essere considerato inattendibile), all'udienza del 28 gennaio 2000 aveva solo al termine di una "escalation" accusatoria riferito di aver saputo dal VA, dopo l'omicidio, che questo era stato voluto dal IT;
circostanza, questa, non confermata dal detto VA;
-l'RE, con riguardo a quanto riferito dallo NC circa una riunione avvenuta durante le festività natalizie del 1:997, in cui il IT avrebbe confermato allo stesso NC che l'omicidio Lo PR era cosa che si era dovuta fare, aveva dichiarato che a detta riunione il IT, in realtà, non aveva partecipato;
circostanza, quest'ultima, desumibile anche dalle dichiarazioni del VA AR, secondo cui in una riunione tenutasi nel dicembre 1997 in un villino presso NI gli era stata fatta una richiesta di danaro da parte del VÌ per conto del IT, il quale, quindi, evidentemente, non era presente;
-il VA AR era stato reticente in ordine alle responsabilità proprie e del di lui fratello e sarebbe stato, quindi, anche per tale ragione, da ritenere inattendibile;
3) mancanza o manifesta illogicità della motivazione in ordine all'omicidio GE, sull'assunto, in sintesi:
-che il preteso ruolo di mandante attribuito al IT era frutto solo di una "intuizione" del VA AR, tratta da quanto aveva sentito dal AD circa la necessità di "fare un favore" al IT:
-che vi era contraddizione tra la ritenuta riconducibilità dell'omicido all'intento del IT di eliminare un concorrente e la ritenuta attendibilità del VA anche quando costui aveva riferito di aver saputo dallo stesso IT che l'omicidio era stato invece commesso per fare un favore a "Z O" (cioè LA); -che troppo semplicisticamente la corte territoriale, a fronte delle "enormi divergenze tra il racconto dell'RE e quello del VA", le aveva giustificate con l'osservazione che il secondo aveva solo cercato di attenuare le proprie responsabilità, senza che ciò inficiasse la sua attendibilità.
NC VA, con atto a firma dell'avv. Mario GE, ha denunciato:
1) vizio di motivazione e violazione di legge in ordine alla ritenuta partecipazione dell'imputato all'omicidio Lo PR - avendo egli ammesso solo la propria partecipazione alla fase organizzativa, senza conoscerne la finalità, ed il successivo intervento a delitto già praticamente, a sua insaputa, compiuto - sulla base delle dichiarazioni accusatorie di RE, NA e VA AR, da riguardarsi, ad avviso della difesa, come inattendibili, considerando, in sintesi, che:
-VA AR non era animato da buoni sentimenti nei confronti del ricorrente il quale, secondo quanto egli avrebbe appreso, a suo dire, dal IT, aveva cercato di "metterlo in cattiva luce";
-l'assunto del VA AR di aver saputo, ad omicidio effettuato, i particolari dell'azione, oltre che dal AD, anche dall'RE, era stato da quest'ultimo, per quanto lo riguardava, smentito;
-l'RE era stato arrestato proprio perché accusato dallo NC dell'omicidio Lo PR e, d'altra parte, la sua dichiarazione secondo cui all'esecuzione avrebbe "dato una mano" anche lo NC sarebbe stata da riguardare, anche oggettivamente, come dotata di scarso peso, essendosi trattato di un'azione condotta in modo concitato da più persone, durante la quale lo stesse RE, a sue dire, ad un certe punte si era trovato in condizione di non capire bene cosa stesse succedendo, tante da non essere in grado di riferire quando esattamente la vittima era spirata;
-NA aveva dichiarato di non ricordare da chi fosse stata messa la corda al colle del Le PR e che cosa esattamente avessero fatto altri partecipanti all'omicidio, ma aveva stranamente ricordato con precisione che lo NC, dopo aver fatte due passi indietro, spaventate di quante vedeva, si era anch'egli buttate addosso al Le PR prendendolo per un braccio;
-NA aveva confermato l'assunte di NC secondo cui quest'ultimo, appena entrate- nella casa in cui era in corso le strangolamento del Le PR, si era sedute, sconvolto, sui gradini della scala interna;
particolare, queste, che invece era state escluse dall'RE ma che avrebbe dovute, per logica e comune esperienza, essere considerato più verisimile;
2) violazione di legge processuale (artt. 429, 521,522 c.p.p.) per essere state il ricorrente ritenute responsabile di concorso nell'omicidio senza che, a differenza di quante si verificava con riguardo agli altri imputati, fesse specificate, nel capo d'imputazione, in qual mede il dette concorso si fesse realizzate;
3) mancanza e manifesta illogicità della motivazione, unitamente ad inosservanza ed erronea applicazione della legge penale, non essendo stata in alcun mede dimostrata né la originaria consapevolezza, da parte delle NC, degli intenti omicidiari dei complici nei confronti del Le PR né la libera, volontaria ed efficiente partecipazione all'ultima fase del delitto - già in corso di esecuzione da parte degli altri imputati mentre le NC, ignaro, era rimaste all'esterno dell'abitazione, entrandovi quindi solo perché richiamato dal trambusto - non essendosi, in particolare, considerato, relativamente al secondo dei suaccennati profili, che se le NC non avesse quante mene mostrato la propria adesione al delitto ed avesse invece cercate di allontanarsi, avrebbe sicuramente corso un grave rischio per la propria stessa vita;
4) violazione di legge e vizio di motivazione in ordine al diniego delle attenuanti generiche, giustificate dalla certe di merito essenzialmente con riferimento alle "ragioni di ordine utilitaristico" peste dal ricorrente alla base della sua scelta collaborativa ed al carattere tardive e parziale delle ammissioni relative alla sua personale partecipazione al delitto, laddove si sarebbero dovuti considerare altri elementi, peraltro emergenti dalla stessa sentenza, quali: a) l'essersi trovato il ricorrente coinvolto a sua previa insaputa nell'omicidio, spintovi anche "da circostanze molto prossime alle state di necessità"; b) l'avere egli, con proprio rischio, impedite che venisse uccise anche un giovane nipote del Le PR;
c) l'avere ancora, le stesse ricorrente, iniziato per prime una collaborazione che aveva portato, oltre che alla scoperta dei responsabili di un delitto del quale, fine a quel memento, non era neppure certa la commissione, anche alle smantellamento di un gruppo criminoso ancora valide e attive. IN DIRITTO
Va premesso, in linea generale, che, secondo l'ormai consolidato orientamento di questa Corte, le dichiarazioni accusatorie, ancorché "de relato", provenienti da soggetti indicati nell'art. 192, commi 3 e 4, c.p.p., possono validamente riscontrarsi tra loro, e costituire, quindi, prova di colpevolezza, a condizione che siano dotate ciascuna di intrinseca attendibilità e, in assenza di specifici elementi atti a far ragionevolmente sospettare accordi fraudolenti o reciproche suggestioni, risultino concordanti sul nucleo essenziale del narrato, rimanendo quindi indifferenti le eventuali divergenze o discrasie che investano soltanto elementi circostanziali del fatto, a meno che - è opportuno precisare - le loro caratteristiche siano tali da far necessariamente ritenere o che il dichiarante, contrariamente al suo assunto, non abbia, in realtà, partecipato alle vicende i cui particolari sono stati da lui riferiti, ovvero che li abbia dovuti inventare o alterare al fine di sostenere un'accusa che, altrimenti, sarebbe stata insostenibile. Ne consegue che, ove con la sentenza di merito sia stata ritenuta la colpevolezza di taluno sulla base di convergenti dichiarazioni accusatorie di coimputati dello stesso reato o di altri reati connessi o interprobatoriamente collegati, non può validamente prospettarsi, in sede di legittimità, come motivo di censura, il solo fatto della riscontrata esistenza di divergenze e discrasie fra le suddette dichiarazioni in ordine ad elementi di natura circostanziale, senza al tempo stesso indicare - qualora non siano rilevabili "ictu oculi" - la ragioni per le quali esse avrebbero dovuto assumere specifica e decisiva rilevanza nel senso dianzi illustrato. La mancanza di una tale indicazione rende quindi il ricorso di per sé inammissibile per difetto dei necessari requisiti di specificità; e ciò a prescindere dalla ulteriore causa di inammissibilità derivante - sempre sotto il profilo del difetto di specificità - dalla mancata presa in considerazione, da parte del ricorrente, delle argomentazioni (quando vi sono) sulla base delle quali i giudici di merito abbiano ritenuto di escludere la rilevanza delle discrasie e divergenze in questione.
Già sulla base di tali premesse, ed avuto riguardo alle specifico contenuto dei singoli ricorsi, quale precedentemente illustrato, appare quindi riconoscibile la prima delle suindicate cause di inammissibilità, non avendo nessuno dei ricorrenti avuto cura di indicare per quali ragioni le segnalate difformità tra le varie dichiarazioni accusatorie relativamente ai particolari di volta in volta menzionati fossero da considerare come indice di mendacio o, quanto meno, di cattivo ricordo sul nucleo essenziale del narrato, posto che le loro caratteristiche non apparivano certo tali da rendere di per sé evidente una tale conclusione, non presentando esse alcuna ipotizzabile funzionalità rispetto alle esigenze di una eventuale falsità dell'accusa né apparendo riconoscibile, anche alla stregua della prospettazioni difensive, alcun elemento idoneo a far pensare che i chiamanti in correità fossero stati in effetti estranei ai fatti ai quali invece avevano ammesso di aver partecipato.
Quanto alla seconda causa di inammissibilità, si rimanda alla trattazione dei singoli ricorsi.
Va invece trattata ancora, in via preliminare, la questione concernente il mancato accoglimento delle richieste di rito abbreviato, sollevata nei ricorsi proposti nell'interesse di LA, VA, NA, a proposito della quale ritiene la Corte che le proposte censure siano da riguardare come inammissibili per manifesta infondatezza.
Anzitutto, infatti, questa Corte aveva già più volte affermato, in epoca antecedente a quella della proposizione dei ricorsi, il carattere processuale e, quindi, la irretroattività delle più favorevoli norme in materia di giudizio abbreviato - in particolare per quanto concerne l'applicabilità del rito speciale anche nel caso di delitti astrattamente punibili con l'ergastolo - introdotte dalla legge 16 dicembre 1999 n. 479, escludendo altresì ogni possibile contrasto fra il suddetto carattere di irretroattività ed i principi costituzionali di eguaglianza e di garanzia del diritto di difesa. In tal senso, fra le altre: Cass. I, 28 giugno - 27 luglio 2000 n. 8571, PG in proc. Auricchio, RV 216552; Cass. I, 13 giugno - 7 luglio 2000 n. 8089, Incognito, RV 216620; Cass. I, 5 - 23 giugno 2000 n.7385, Hasani, RV 216255; Cass. V, 14 giugno - 25 settembre 2000 n. 10096, De Lucia ed altri. Tale univoco e consolidato orientamento giurisprudenziale risulta non criticato - come pur sarebbe stato possibile - ma puramente e semplicemente ignorato in tutti i ricorsi.
Ciò posto, va poi rilevato che, in linea di fatto:
- la prima richiesta di applicazione del rito abbreviato, avanzata il 14 gennaio 2000, non poteva trovare accoglimento perché, per un verso, risultava tardiva rispetto al termine segnato dall'inizio dell'istruzione dibattimentale, quale stabilito dall'art. 223 del D.L.vo 19 febbraio 1998 n. 5 1, istitutivo del giudice unico di primo grado (che, peraltro, non prevedeva ancora l'estensione del rito abbreviato ai reati punibili con l'ergastolo); per altro verso non trovava sostegno normativo nella sopravvenuta legge n. 479/99 la quale, pur prevedendo la suddetta estensione, non conteneva alcuna norma transitoria che derogasse alla regola della proponibilità della richiesta di giudizio abbreviato, per quanto qui interessa, solo in sede di udienza preliminare;
la seconda richiesta, avanzata, secondo quanto si afferma, in particolare, nel ricorso NA, il 12 giugno 2000, era tardiva rispetto al termine segnato, ai sensi dell'art. 4 ter, comma 3, lett. a), del D.L. 7 aprile 2000 n. 82, conv. con modif. in legge 5 giugno 2000 n. 144, dalla conclusione dell'istruzione dibattimentale, già iniziata, come si desume da pag. 14 della sentenza di primo grado, almeno dalla data del 18 maggio 2000, in cui il pubblico ministero aveva pronunciato la sua requisitoria;
e ciò a prescindere dal rilievo che, sempre a quanto risulta (senza contestazione alcuna da parte delle difese) da pag. 14 della sentenza di primo grado, nel corso della discussione proseguita nelle udienze del 25 maggio e del 12 giugno 2000 sarebbero state soltanto sollevate questioni di legittimità costituzionale del citato art. 4 ter del D.L. n. 82/2000, non facendosi cenno alcuno alla formale riproposizione di richieste di giudizio abbreviato;
questioni, quelle anzidette, incentrate appunto sulla presenza del termine summenzionato questa Corte si è già espressa nel senso della loro manifesta infondatezza (ved. la già citata Cass. I, 28 giugno - 27 luglio 2000 n. 8571, cui può aggiungersi Cass. I, 13 giugno- 8 agosto 2000 n. 8857, Mercurio, RV 216902);
la terza richiesta, avanzata nel corso degli giudizio d'appello, avrebbe potuto essere accolta, sempre in base alla disciplina transitoria dettata dall'art. 4 ter del D.L. n. 8212000 e, segnatamente, al disposto di cui al comma 3, lett. b), solo se, in detto giudizio, fosse stata ravvisata la necessità di disporre la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale;
condizione, questa, non Realizzatasi;
né poteva "rivivere", in sede di appello - come sembra ad un certo ipotizzarsi nel ricorso - la originaria richiesta formulata nel corso del giudizio di primo grado il 14 gennaio 2000 ed a suo tempo, come si è visto, legittimamente respinta. Può quindi passarsi ora, all'esame delle singole posizioni. LA Il primo motivo, nel riproporre argomentazioni già sottoposte all'attenzione della corte di secondo grado, ignora totalmente le risposte da quest'ultima fornite. Ignora, in particolare, che:
con riguardo alla rappresentata inverosimiglianza che un'organizzazione come "cosa nostra" non disponesse direttamente di armi, tanto da rendere necessario che queste venissero procurate per l'occasione, l'impugnata sentenza (pp. 147, 148) pone in luce come in quel momento, a cagione dei già ricordati interventi delle forze dell'ordine, vi fosse scarsità di armi disponibili e fosse quindi "ragionevole ritenere che le poche armi del gruppo palermitano non dovessero essere "compromesse" per un grave fatto di sangue non specificamente riferibile agli interessi della locale consorteria, in modo da poter essere eventualmente utilizzate senza rischi, in futuro, per le effettive esigenze della cosca a cui appartenevano";
con riguardo alla denunciata ragione di inattendibilità delle dichiarazioni di NA, per avere questi dato luogo, secondo la difesa, ad una ingiustificata e sospetta "progressione accusatoria", la corte di secondo grado ha spiegato (pagg. 127,128) come essa ben potesse trovare giustificazione, oltre che nella "graduale messa a fuoco dei ricordi inerenti le varie circostanze verificatesi nel corso della preparazione e dell'esecuzione dell'agguato", anche nel non irragionevole timore derivante dalla conosciuta pericolosità del LA e del VÌ, il secondo dei quali - si specifica in sentenza - era in- stato di libertà al momento in cui NA aveva iniziato la sua collaborazione.
Analoghe considerazioni valgono per il secondo motivo, ignorandosi totalmente in esso che:
alle pagg. 137 e 138 dell'impugnata sentenza la corte di secondo grado, per un verso, dà atto essa stessa dell'assenza di "elementi certi" per ritenere che, come sostenuto dal solo VA AR, il LA ed il VÌ, dovessero svolgere anche il compito di segnalare la vittima agli esecutori materiali;
per altro verso osserva come detta ipotesi non fosse tuttavia da escludere, considerando la "forse superficiale e risalente nel tempo" conoscenza che della vittima potevano aver avuto il VA PE ed il AD e la possibile utilità, quindi, del contributo che il LA ed il VI avrebbero comunque potuto fornire per una sua "sicura ed immediata identificazione"; alle pagg. 133 e 134 la deposizione del US PI, suocero del LA, viene sottoposta ad adeguato esame critico, ponendosi in luce, come ragioni di scarsa credibilità della medesima: a) il fatto che, come risultante da altra deposizione, resa da LI AL, il LA, contrariamente a quanto da lui sostenuto, era coadiuvato, nella sua azienda agricola, da diverse altre persone che, in sua assenza, avrebbero potuto provvedere alla mungitura delle vacche;
b) la inverosimiglianza dell'assunto secondo cui né il US né il LA si sarebbero mai assentati, neppure per occasionali malattie;
c) la inverosimiglianza, ancora, che il teste potesse conservare, a distanza di tempo, preciso ricordo della presenza sua e del genero in azienda proprio nei giorni 21, 22 e 23 novembre, senza che tale ricordo risultasse ancorato ad alcuna specifica circostanza che ne potesse aver favorito la fissazione nella memoria.
Quanto, poi, alla pretesa incompatibilità, formante oggetto anche del terzo motivo di ricorso, fra l'assenza del LA (e del VÌ) nel giorno e nel luogo in cui fu eseguito l'omicidio e l'interesse al delitto che entrambi i predetti, secondo l'accusa, avrebbero avuto, appare sufficiente osservare che trattasi, all'evidenza, di valutazione meramente soggettiva e del tutto opinabile, non essendosi, in realtà, ragione alcuna di pensare che, una volta messo, per così dire, l'"affare in buone mani", con la fornitura anche degli strumenti all'uopo necessari, vi fosse anche necessità di controllare direttamente la sua realizzazione da parte di coloro che se ne erano assunti l'incarico. Meno che mai, quindi, può ritenersi che la suddetta assenza dovesse essere riguardata come elemento incompatibile con il ravvisato concorso nell'omicidio. Relativamente al quarto motivo di ricorso, vi è, anche in questo caso, da osservare che si è, per la gran parte, in presenza di valutazioni del tutto soggettive ed opinabili, malamente contrabbandate come censure di legittimità, non ponendo esse in luce alcun vizio logico - giuridico o motivazionale dell'impugnata sentenza ma puntando semplicemente alla sostituzione della valutazione compiuta dal giudice di merito - di per sé, in soggetta materia, ampiamente discrezionale, con conseguente drastica riduzione degli spazi consentiti al sindacato di legittimità - con altra e più favorevole valutazione basata su elementi di asserita, maggiore valenza. Mette conto unicamente aggiungere, con riguardo alle censure mosse all'impugnata sentenza nella parte in cui questa si riferisce alla mancanza di segni di resipiscenza da parte dell'imputato, che le attenuanti generiche non costituiscono certamente un diritto da riconoscere in assenza di specifici elementi ostativi ma costituiscono, al contrario, un "premio" correlato alla riscontrata presenza di elementi positivamente rilevanti al fine di una attenuazione, altrimenti impossibile, del trattamento sanzionatorio (in tal senso, fra le altre, Cass. I, 22 settembre - 2 novembre 1993 n. 3529, Stelitano). Pertanto il negare dette attenuanti a chi, negativo sulla propria responsabilità, non abbia, conseguentemente, mostrato segni di resipiscenza non significa affatto sanzionare indebitamente il legittimo esercizio del diritto di difesa ma significa soltanto riconoscere l'assenza di un elemento che potrebbe rendere possibile la concessione del "premio" (in tal senso, ad es., anche Cass. VI, 11 ottobre 1990 - 8 marzo 1991 n. 3018, Noureddine, per la quale "se la confessione dell'imputato che riveli una successiva resipiscenza può giustificare la concessione delle attenuanti generiche, la sua ostinazione nel negare l'evidenza legittima la loro negazione". Sul quinto motivo di ricorso, concernente il mancato accoglimento della richiesta di giudizio abbreviato, vale quanto osservato nelle premesse di ordine generale.
LI Con riguardo al primo motivo, le rappresentate ragioni di quella che, secondo la difesa, sarebbe stata la oggettiva inidoneità delle chiamate in correità operate dai "collaboranti" a costituire prova di colpevolezza altro non esprimono, per la maggior parte, ad avviso della Corte, se non opinioni soggettive e valutazioni di fatto, legittimamente e, talvolta, proficuamente "spendibili" nella dialettica propria dei giudizi di merito ma del tutto fuori luogo ed inconferenti in sede di legittimità, oltre che sfornite di un qualsivoglia, riconoscibile carattere di decisività. Ciò vale, in particolare:
-a proposito del ruolo di "co-reggente" che lo NC, stando al ricorso, si sarebbe indebitamente attribuito senza che fosse, all'epoca, neppure affiliato formalmente al sodalizio mafioso, dovendosi al riguardo osservare che, anzitutto, non risulta in alcun modo dimostrato che detto ruolo (specie in una situazione di emergenza quale è quella descritta dai giudici di merito e completamente ignorata nel ricorso), non potesse essere, di fatto, svolto anche da soggetto ritenuto comunque "vicino" al sodalizio e pertanto degno di fiducia;
in secondo luogo, non risulta neppure dimostrata o almeno prospettata la effettiva incidenza della presunta "vanteria" dello NC, relativamente al ruolo anzidetto, sulla credibilità dei fatti specifici da lui riferiti, concernenti le attività di una consorteria criminosa della quale risulta comunque pacifico che egli era poi venuto, anche formalmente, a far parte;
-a proposito di taluni atteggiamenti del nominato NC e degli altri "collaboranti" NA ed RE, indicativi - si afferma - di una tendenza di tutti costoro a coprire o minimizzare le loro proprie responsabilità; affermazione, questa, che appare, di per sé, ben poco significativa, dal momento che la chiamata in correità, per essere attendibile, non richiede affatto, come condizione assoluta ed inderogabile, una totale ammissione, da parte del chiamante, delle proprie responsabilità al massimo livello, ben potendo, al contrario, risultare sufficiente, nel prudente apprezzamento del giudice di merito, correlato alla infinita varietà delle singole fattispecie, che il chiamante si limiti ad ammettere il proprio coinvolgimento, penalmente rilevante, nel fatto criminoso al quale la chiamata si riferisce.
Relativamente, poi, alla censura basata sull'assunto che il VA AR avrebbe, come si legge nel ricorso, "soltanto "intuito" la commissione dei fatti omicidiari", vale osservare che i fatti omicidiari, in sé e per sé, risultano comunque incontestabilmente avvenuti e che l' "intuizione" riguardava, semmai, la loro riconducibilità, come mandante, al IT IT, per cui se ne parlerà trattando la posizione di quest'ultimo.
Passando quindi all'esame del secondo motivo di ricorso, concernente la esclusione delle attenuanti generiche riconosciute in primo grado, appare sufficiente osservare che esso si limita, di fatto, a prospettare una diversa e più favorevole valutazione di merito, basata sulla prevalenza che, a fronte degli altri elementi valutati dalla corte d'assise d'appello (e del tutto ignorati nell'atto d'impugnazione) quali la specifica gravità dei fatti, la dimostrata intensità del dolo, i precedenti penali dell'imputato, avrebbe dovuto essere attribuita, secondo la difesa, all'unico elemento favorevole costituito dalla asserita "marginalità" del ruolo svolto dal ricorrente nell'esecuzione dei delitti a lui ascritti. VÌ Con riguardo al primo motivo del ricorso a firma dell'avv. Cassiani, nella parte in cui vi si presenta come ragione di inattendibilità del NA la non immediatezza delle sue dichiarazioni accusatorie nei confronti del ricorrente, valgono le considerazioni già espresse nella trattazione del ricorso LA, contenente analoga argomentazione. Può solo osservarsi, in aggiunta, che non si vede quale nesso logico possa esservi tra la circostanza di fatto che il "collaborante" avrebbe visto per la prima volta il VÌ solo tre giorni prima del delitto e la pretesa inverosimiglianza del timore che egli avrebbe avuto, nell'iniziare, in epoca successiva, la sua "collaborazione", di formulare accuse nei confronti dello stesso VÌ, a cagione della ritenuta pericolosità di costui. Di tale pericolosità, infatti, il NA ben avrebbe potuto essere venuto a conoscenza nel frattempo o, addirittura, essere stato a conoscenza anche da prima, pur senza aver mai avuto diretti contatti con il personaggio in questione ma avendone sentito dire da altri e, segnatamente, come da lui stesso dichiarato (e ricordato nello stesso atto di ricorso) dal AD. Quanto poi alla pretesa incongruenza riconoscibile, secondo la difesa, nella dichiarazione del "collaborante" di aver rivisto (e, quindi - si afferma - riconosciuto) il VÌ in occasione dell'appostamento effettuato il sabato 22 novembre 1997, nonostante che la sera precedente, allorché vi sarebbe stata la consegna dell'arma, non avesse potuto vederlo bene in viso, e si trattasse di soggetto da lui mai conosciuto in precedenza, appare evidente la pretestuosità di tale argomentazione, ove solo si consideri che il "collaborante", stando a quanto si afferma tanto nella sentenza impugnata (pag. 108) quanto nel ricorso (6° dei fogli non numerati che lo compongono), aveva detto di aver solo "rivisto" e non "riconosciuto" il VÌ; il che ben può trovare spiegazione nel fatto che costui era comunque conosciuto da altri soggetti (tra cui, in particolare, il AD) presenti in entrambe le suddette circostanze, i quali sarebbero stati perciò in grado di indicarlo, in occasione dell'appostamento del sabato, se ve ne fosse stato bisogno, al NA il quale, d'altra parte, ben avrebbe potuto, vedendo l'atteggiamento degli altri, giungere facilmente anche da solo alla certa conclusione che si trattava della stessa persona della sera prima.
Parimenti pretestuosa si appalesa la censura basata sulla discordanza tra NA ed RE su di un particolare del tutto privo di riconoscibile rilievo, costituito dal tipo di involucro nel quale si sarebbe trovata l'arma consegnata dal VI (un giornale, secondo il primo, ed un sacchetto di plastica, a dire del secondo). E ciò senza considerare che detta censura passa del tutto sotto silenzio il fatto che il particolare in questione ha comunque formato oggetto di attenzione da parte del giudice d'appello il quale, rispondendo a quanto sul punto argomentato nell'atto di gravame (pagg. 135 e 136 dell'impugnata sentenza), non solo ha parlato di presumibile "sopravvenuta confusione di ricordi, dovuta al notevole lasso di tempo trascorso dai fatti , nonché al carattere approssimativo di alcune indicazioni, verosimilmente ritenute dai collaboranti di secondaria importanza", ma ha anche ragionevolmente prospettato l'ipotesi che fosse stato l'RE ad essere "caduto in errore visivo, avendo assistito da lontano alla scena della consegna del pacchetto al NA, effettuata per di più in ora serale";
argomentazioni, queste, che, di per sé, appaiono tutt'altro che lacunose o manifestamente illogiche (come richiesto dall'art. 606, comma 1, lett. E, c.p.p. per la configurabilità del vizio di motivazione) e che, d'altra parte, la difesa del ricorrente, come si è già accennato, ha del tutto ignorato.
Del tutto inconsistente, inoltre, appare anche l'ulteriore doglianza concernente la mancata sottoposizione a vaglio critico delle dichiarazioni "de relato" del VA AR e delle relative fonti di riferimento. Trattasi infatti di doglianza formulata in termini assolutamente generici (ad onta dei richiamati insegnamenti giurisprudenziali che nulla le aggiungono sotto il profilo della specificità), ed a proposito della quale, per quanto concerne in particolare le fonti di riferimento, devesi anche osservare che queste (non indicate specificamente nel ricorso) risultano costituite, a quanto emerge dall'impugnata sentenza, essenzialmente da altri imputati, "collaboranti" o meno, le cui dichiarazioni, anche nelle parti concernenti i fatti ai quali il VA si era riferito, appaiono essere state ritualmente acquisite e valutate, di tal che non si vede quale ulteriore adempimento fosse, con riguardo ad esse, richiesto.
Assolutamente generico risulta poi anche il secondo motivo di ricorso, concernente il mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale del dibattimento in appello. Esso è, infatti, privo di ogni indicazione non solo in ordine alle ragioni specifiche per le quali detta richiesta avrebbe dovuto essere accolta, ma anche in ordine a quello che era stato il suo contenuto, essendosi la difesa limitata a richiamarsi alle "richieste istruttorie proposte in sede di impugnazione", senza alcuna ulteriore specificazione. Puramente assertivo e, sostanzialmente, generico è da ritenere anche il terzo motivo di ricorso, il quale richiama, sì, taluni arresti giurisprudenziali concernenti i criteri di riconoscimento dell'attenuante di cui all'art. 114 c.p., ma dimentica completamente di prendere in esame, sia pure per criticarle, le specifiche argomentazioni, contenute a pag. 153 dell'impugnata sentenza, sulla base delle quali la corte territoriale ha escluso che detta attenuante fosse, nella specie, riconoscibile;
argomentazioni fra le quali spicca quella, assolutamente dirimente, che fa leva sul disposto di cui al secondo comma del citato art. 114, secondo cui il riconoscimento è escluso quando si verta in taluna delle ipotesi di cui all'art. 112 (nel caso in esame quella, pacificamente sussistente, del numero delle persone concorrenti nel reato, non inferiore a cinque).
Assertivo e generico appare anche il quarto motivo di ricorso, costituente, nella sostanza, null'altro che l'espressione del dissenso (del tutto naturale e legittimo, ma non per questo apprezzabile in sede di legittimità) nutrito dalla difesa in ordine alla valutazione operata dalla corte di secondo grado in punto di attenuanti generiche. In siffatta materia - come si è già avuto occasione di accennare - la discrezionalità del giudice di merito è, per necessità di cose, particolarmente ampia, con correlativo restringimento, quindi, degli spazi entro i quali può operarsi il sindacato di legittimità, già costretto, in tema di vizio di motivazione, entro i rigorosi limiti segnati dall'art. 606, comma 1, lett. e), c.p.p. Non può quindi censurarsi - come invece sì
pretenderebbe da parte della difesa del ricorrente - la valutazione operata dal giudice di merito il quale, anche sulla base di uno solo dei parametri previsti dall'art. 133 c.p. (nella specie, la gravità specifica del fatto, sotto il profilo tanto oggettivo quanto soggettivo), abbia motivatamente ritenuto l'imputato non meritevole delle attenuanti generiche (ved., in tal senso, fra le altre, Cass.I, 6 ottobre - 4 dicembre 1995 n. 11860, BI, RV 203243), neppure rilevando, in contrario, il fatto che sia mancato un analitico raffronto tra l'elemento assunto come determinante, in senso negativo, ed altri potenzialmente favorevoli, dedotti dalle parti o ricavabili dagli atti del procedimento (Cass. I, 3 marzo - 22 maggio 1992 n. 6200, Ventre). Del tutto pretestuoso e assertivo appare, infine, il quinto motivo di ricorso, afferente alla determinazione della pena, non avendo la difesa, apparentemente, considerato che il reato, così come contestato e ritenuto dal giudice di secondo grado, in assenza di circostanze attenuanti, comportava di necessità l'applicazione della pena inflitta, e cioè quella dell'ergastolo.
Può quindi passarsi all'esame del ricorso a firma dell'avv. Marinino Relativamente al primo motivo, va anzitutto osservato che la denunciata mancanza (peraltro in termini assolutamente generici), di riscontri individualizzanti è palesemente priva di ogni giuridico fondamento, atteso che, nella specie, la prova risulta essenzialmente costituita da dichiarazioni accusatorie ritenute riscontrabili tra loro, proprio con riguardo alla posizione di ciascun imputato al quale esse si riferivano.
Quanto alle censure attinenti il compito di "segnalatore" o "indicatore" della vittima, che sarebbe stato attribuito al VI (unitamente al LA), ed a quelle concernenti l'interesse che, secondo l'accusa, entrambi i predetti imputati avrebbero nutrito per l'uccisione del GE, vale quanto osservato, con riguardo ad analoghe censure, nella trattazione del secondo e del terzo motivo del ricorso LA, mancando, tra l'altro, anche nell'atto di impugnazione in esame, ogni e qualsiasi riferimento a quanto specificamente argomentato, sul primo dei punti anzidetti, nell'impugnata sentenza.
Considerazioni analoghe a quelle già espresse nella trattazione del ricorso a firma dell'avv. Cassiani relativamente alle segnalate divergenze sul tipo di involucro nel quale sarebbe stata contenuta l'arma destinata alla esecuzione del delitto valgono a proposito dell'altra divergenza sul tipo e sul colore del veicolo all'interno del quale sarebbe avvenuta la consegna di detta arma. Anche in questo caso, infatti, può osservarsi che risultano del tutto ignorate le già ricordate argomentazioni contenute alle pagg. 135 e 136 dell'impugnata sentenza, fra le quali, per quanto qui specificamente interessa, vi è anche quella basata sul rilievo, di per sé del tuffò ragionevole, che, con riguardo al suddetto veicolo, "entrambi i collaboratori concordano nell'indicarne il colore chiaro, sia pure con diverse sfumature" ed "il NA, il quale non fa il garagista come RE, ha precisato di non ricordare con esattezza il numero corrispondente al modello dell'auto in questione".
Parimenti ignorate risultano poi anche le argomentazioni contenute alle pagg. 124-127 dell'impugnata sentenza con riguardo alla pretesa incongruenza fra l'incontro che, secondo il VA AR, vi sarebbe stato alla fine dell'estate del 1996 con il VÌ, ed il fatto che costui risultava essersi trattenuto negli Stati uniti d'America fino al novembre inoltrato dello stesso anno;
argomentazioni, quelle anzidette, nelle quali si pone, tra l'altro, in luce, che la collocazione cronologica dell'incontro in questione non era stato espresso dal VA "in termini di certezza", come, in effetti, risulta anche dal non contestato passaggio della medesima sentenza in cui, a pag. 70, nel riportare le dichiarazioni dello stesso VA sul punto in questione, si afferma che il collaborante "non ha saputo indicare con precisione l'epoca in cui il VI gli era stato presentato, asserendo che forse ciò era avvenuto a fine estate '96".
Per quanto concerne il secondo motivo di ricorso, relativo al mancato accoglimento della richiesta di rinnovazione parziale dell'istruzione dibattimentale, valgono sostanzialmente le medesime considerazioni già espresse nella trattazione dell'analogo motivo proposto nel ricorso a firma dell'avv. Cassiani, mancando, anche in questo caso, l'indicazione non solo delle specifiche ragioni che avrebbero dovuto imporre l'accoglimento di detta richiesta, ma anche del contenuto di quest'ultima.
Parimenti, per quanto riguarda il terzo, il quarto ed il quinto motivo, vale quanto argomentato nella trattazione dei motivi di analogo contenuto proposti nel ricorso a firma dell'avv. Cassiani. VA Il primo motivo di ricorso riguarda il diniego del rito abbreviato e valgono, quindi, per esso, le considerazioni espresse nelle premesse.
Quanto al secondo motivo, esso - a parte le diffuse citazioni giurisprudenziali, finalizzate al richiamo di principi di per sé del tutto pacifici in tema di valutazione delle chiamate in correità - consta soltanto di osservazioni critiche prive di qualsivoglia consistenza dimostrativa rispetto all'assunto costituito dalla pretesa inattendibilità delle dichiarazioni dei "collaboranti". Un tale assunto, infatti, non può certamente trovare sostegno nel solo, generico rilievo che i "collaboranti" non avrebbero fin dal primo momento formulato tutte le accuse nei confronti di tutti i chiamati in correità ed avrebbero, in qualche modo, cercato di attenuare le proprie responsabilità. Vale, in proposito, quanto già osservato, con riguardo alla c.d. "progressione accusatoria", nella trattazione del ricorso LA e, con riguardo al tentativo di attenuazione delle responsabilità del "chiamante", quanto osservato nella trattazione del ricorso LI, considerando che anche in questo caso le argomentazioni contenute nella sentenza impugnata, con particolare riguardo a quelle concernenti la chiamata in correità operata dal NA, risultano del tutto ignorate nel ricorso. Così come, del resto, risultano totalmente ignorate le argomentazioni contenute a pag. 98 della stessa sentenza, relative alla denunciata tardività della chiamata in correità del ricorrente operata dal di lui fratello VA AR, a proposito della quale si afferma, da parte della corte territoriale, del tutto ragionevolmente, che non può "destare meraviglia l'iniziale reticenza di VA AR nell'accusare esplicitamente il fratello PE", apparendo essa "ispirata al comprensibile tentativo di proteggere il congiunto, attenuandone le gravissime responsabilità nella vicenda delittuosa".
NA Per il primo motivo di ricorso, concernente il diniego del rito abbreviato, valgono le considerazioni espresse all'inizio della trattazione in diritto.
Quanto al secondo motivo, lo stesso appare del tutto generico, non spiegandosi in alcun modo per quale ragione la richiesta acquisizione, previa riapertura parziale dell'istruzione dibattimentale, di due sentenze del tribunale di Palermo, indicate soltanto nei loro estremi, fosse da ritenere - come si afferma nel ricorso - "indispensabile ai fini del decidere in relazione alle doglianze del NA".
Con riguardo, infine, al terzo motivo, concernente il diniego delle attenuanti generiche, trattasi, ancora una volta, di censure costituenti espressione di valutazioni meramente soggettive e di merito, prive, inoltre, anche dell'indispensabile requisito della specificità, ignorandosi, in esse, che la corte d'assise d'appello, come risulta dalle lettura della pagg. 154 e 155 della sentenza impugnata, non si è limitata a motivare il detto diniego con le considerazioni, criticate nel ricorso, attinenti alla ritenuta mancanza di segni di resipiscenza, nonostante l'intervenuta ammissione (peraltro tardiva, per quanto concerne l'omicidio Lo PR) delle proprie responsabilità da parte dell'imputato e la collaborazione da lui prestata, ma ha anche posto in luce, come elementi ostativi al riconoscimento delle attenuanti in questione, la "rilevantissima gravità dei fatti" e l'"elevato spessore della personalità criminale" del NA (ed anche dell'RE), "evidenziato sia dai rispettivi precedenti penali che dalla condotta tenuta negli episodi delittuosi in esame".
AD Le censure attinenti alla ritenuta idoneità probatoria delle convergenti chiamate in correità del AD da parte dei "collaboranti" NC, NA, RE e VA AR appaiono manifestamente prive di giuridica consistenza.
L'assunto secondo cui i suddetti "collaboranti" sarebbero stati mossi dall'interesse a fruire dei benefici premiali previsti dalla legge non dimostra, di per sé, assolutamente nulla, dal momento che detti benefici sono stati dal legislatore previsti proprio per incentivare, con la prospettiva di consistenti vantaggi di vario genere, la scelta collaborativa da parte di soggetti inseriti in organizzazioni criminali di cui, in tal modo, si è inteso favorire la disgregazione. Vale, in proposito, richiamare quanto già affermato da questa Corte, sez. I, con sentenza 12 marzo - 6 maggio 1998 n. 5270, Di AR, RV 210475, secondo cui: "In tema di attendibilità intrinseca delle dichiarazioni rese da collaboranti, l'interesse a collaborare - che può animare il collaborante, in considerazione della possibilità di beneficiare delle misure previste dalle leggi speciali su collaboratori di giustizia - non va confuso con l'interesse concreto a rendere dichiarazioni accusatorie nei confronti di terzi. Invero il generico interesse a fruire dei benefici premiali non intacca la credibilità delle dichiarazioni rese dai collaboranti".
Quanto all'appartenenza del AD a "famiglia" diversa da quella dei "collaboranti" ed alla mancanza di utilità, per lo stesso ricorrente, dell'omicidio del Lo PR, si passano del tutto sotto silenzio, nel ricorso, le argomentazioni contenute alle pagg. 93 e 94 dell'impugnata sentenza, del seguente testuale tenore: "Come si è già evidenziato, all'epoca dei fatti tra le famiglie che componevano il mandamento di Porta Nuova c'era una stretta contiguità, implicante anche un'accentuata fungibilità degli uomini impiegati per il compimento di azioni criminose di interesse comune. Per di più, nel caso in esame, la decisione omicidiaria non era stata presa dalla famiglia di Palermo Centro, bensì dal IT, ossia dall'uomo che si era sostituito al CA nei rapporti di forza all'interno del sodalizio mafioso e al quale il AD doveva la sua qualifica di uomo d'onore e addirittura l'elevazione al rango di reggente della famiglia di Borgo Vecchio. Va aggiunto che dell'eliminazione del Lo PR il AD si era in concreto avvantaggiato al pari di VA AR. Infatti, secondo le concordi rivelazioni del NA e dell'RE, entrambi i capi famiglia avevano assunto di fatto il comando del mandamento. D'altronde, la causale dell'omicidio non concerneva esclusivamente gl'interessi della famiglia di Palermo Centro, o meglio dei fratelli fava, bensì traeva origine dal rapporto di competizione instauratosi tra il Lo PR e il IT, stante la pretesa del primo di gestire il mandamento contro la volontà del secondo e di sottrarsi alla supremazia che il IT ambiva ad esercitare in Cosa Nostra". Trattasi, come appare evidente, di argomentazioni non certo definibili come "manifestamente illogiche" e delle quali, pertanto, la difesa del ricorrente si sarebbe dovuta dar carico di contestare, a sostegno dei denunciati vizi di legittimità, la giuridica correttezza. Essa ha, invece, preferito ignorarle, così necessariamente dando luogo a macroscopica carenza di specificità del ricorso. La stessa carenza di specificità che, per analoga ragione, si riscontra poi con riguardo ad altre censure espresse nell'atto d'impugnazione, quali, in particolare:
-la censura concernente la mancanza di contatti tra i telefoni cellulari del AD e dello NC nel giorno dell'omicidio Lo PR, avendo in proposito la corte di secondo grado osservato, alle pagg. 94 e 95 della sentenza impugnata (senza che nel ricorso se ne faccia il benché minimo cenno), che: "Lo NC... non ha saputo indicare con quale delle diverse utenze di cui disponeva aveva fatto la telefonata al AD;
né vi è certezza che la telefonata fatta da quest'ultimo al cellulare dello NC non provenisse da un'utenza fissa o da una utenza mobile diversa da quella che gli ispettori Romanico e Urso hanno attribuito al AD. Le tre schede GSM di cui i testi hanno parlato, infatti, sono quelle trovate in possesso del AD al momento dell'arresto, ma ciò non esclude affatto che all'epoca dell'omicidio l'imputato potesse disporne di altre, anche perché egli stesso ha ammesso, nel corso del suo esame, di avere avuto la disponibilità di diverse schede telefoniche, che non ha saputo precisare se fossero due, tre o quattro";
-la censura concernente il preteso contrasto (quale che potesse essere il suo rilievo), tra NC e RE a proposito di determinate caratteristiche fisiche del Lo PR al momento dell'omicidio, ignorandosi, nel ricorso, che a pag. 62 dell'impugnata sentenza la corte territoriale ha spiegato come, in sede di controesame, l'RE avesse "chiarito che il Lo PR aveva la barba quando lo aveva visto la prima volta, non la sera del delitto, e che aveva i capelli più lunghi che nella fotografia esibitagli dagli inquirenti"; come pure ignorandosi che, più in generale, a pag. 67 della stessa sentenza, la corte d'assise d'appello aveva opportunamente e ragionevolmente osservato che "talune divergenze tra le varie dichiarazioni dei coimputati con riferimento a dettagli secondari della vicenda (come, ad esempio, il tipo di auto usata dall'RE o il modo in cui VA PE è pervenuto al villino o la lunghezza dei capelli della vittima) sono indubbiamente attribuibili a una sopravvenuta confusione di ricordi ovvero alla scarsa attenzione prestata dai dichiaranti, al momento dei fatti e nel comprensibile stato di tensione emotiva in cui si trovavano, a tali particolari (verosimilmente ritenuti privi d'importanza), che non ha consentito agli stessi di fissarne nitidamente il ricordo nella memoria";
argomentazioni, queste, da ritenersi valide anche con riguardo all'ulteriore, segnalato contrasto tra i "collaboranti" concernente il modo con il quale il AD avrebbe fisicamente partecipato allo strangolamento del Lo PR (prendendolo per un braccio ovvero afferrandolo per i piedi);
-la censura concernente il veicolo (Fiat "Panda" di colore bianco) del quale il AD sarebbe stato in possesso al momento dell'omicidio, essendosi al riguardo spiegato, alle pagg. 86 e 87 dell'impugnata sentenza, che (come, del resto, appare ovvio), l'avvenuta effettuazione del formale passaggio di proprietà di una vettura del tipo anzidetto in favore di Lo BI NA, moglie del AD, solo in data 10 febbraio 1998 non escludeva affatto la possibilità, suggerita dalla comune esperienza, che il trasferimento dell'effettivo possesso fosse avvenuto diversi mesi prima;
argomentazione, questa, alla quale, nel ricorso, non si fa il benché minimo cenno;
-la censura concernente la pretesa mancanza di conoscenza, da parte del AD, del villino dell'RE utilizzato per l'omicidio Lo PR, mancando anche in questo caso ogni riferimento a quanto sul punto si argomenta da parte della corte di merito, la quale scrive, a pag. 95 dell'impugnata sentenza, che la suddetta mancanza di conoscenza era da riguardarsi come "meramente congetturale" ed aggiunge, a spiegazione di tale assunto: "L'RE, infatti, non ha mai dichiarato ciò, essendosi limitato a negare che prima dell'omicidio Lo PR il suo villino fosse stato adoperato per incontri o riunioni riservate del gruppo criminale e ad evidenziare, invece, su specifica domanda del P.M., che il VA IU, ossia colui che aveva scelto l'immobile come teatro del delitto, vi si era in precedenza recato diverse volte, anche a pranzo. È poi evidente che, anche se l'RE avesse escluso che il AD fosse già stato nel suo villino, ciò non varrebbe certo a dimostrare il mendacio dei collaboranti sul punto relativo al ruolo svolto da costui. Il AD, infatti, avrebbe ben potuto prendere conoscenza dell'ubicazione del villino semplicemente attraverso un sopralluogo esterno, effettuato insieme a VA PE, una volta messi a punto i particolari del piano, e senza necessità di informarne il proprietario, come correttamente osservato nell'impugnata sentenza". Analoghe considerazioni valgono anche con riguardo alle censure specificamente concernenti la ritenuta responsabilità del ricorrente in ordine all'omicidio GE, anch'esse palesemente inconsistenti ed anche prive di specificità in quanto ripropositive di argomentazioni difensive alle quali era già stata data risposta, del tutto ignorata nel ricorso, da parte della corte di secondo di secondo grado. Tanto si verifica, infatti:
-relativamente alla censura concernente il valore di riscontro attribuito al luogo di ritrovamento della pistola usata per l'omicidio (piazzetta della pace, in Palermo); elemento con riguardo al quale si osserva, alle pagg. 141 e 142 della sentenza impugnata, che detto luogo era sito "nel cuore del territorio della famiglia mafiosa di cui il AD era il reggente" e che l'arma anzidetta, rinvenuta, insieme ad un'altra, in una cantina, era stata usata anche per un altro omicidio, commesso il 17 dicembre 1997 in persona di tale Bono Gaspare;
-relativamente alla censura concernente il riconoscimento di tale OT, estraneo ai fatti, come colui che era andato a trovare il GE in ospedale poco prima dell'omicidio, essendosi al riguardo ampiamente motivato, alle pagg. 129-131 dell'impugnata sentenza, circa le ragioni per le quali detto riconoscimento non fosse in alcun modo da considerare come causa di inattendibilità dei "collaboranti", non avendo - si afferma - nessuno di costoro "mai detto che il LA o il AD o altri del loro gruppo fossero entrati all'interno del nosocomio la mattina in cui si è consumato l'omicidio e avessero ivi cercato la vittima" e potendosi, d'altra parte, ben ritenere che i due soggetti non identificati recatisi a far visita al GE in ospedale fossero suoi amici o parenti ed uno di essi presentasse rassomiglianza con il nominato OT;
-relativamente alla censura concernente il mancato riconoscimento di alcuno degli imputati da parte della teste NG, essendosi al riguardo segnalato, a pag. 139 dell'impugnata sentenza, che la suddetta teste, pur riferendo sommariamente l'abbigliamento dello sparatore, si era detta non in grado di descrivere le caratteristiche somatiche del medesimo, avendo "appena fatto in tempo ad intravederne il braccio che impugnava la pistola e a rendersi conto che il vetro del finestrino era andato in frantumi";
-relativamente alla censura concernente la pretesa difficoltà di deambulazione del AD, essendosi anche a tale proposito ampiamente motivato, alle pagg. 131 e 132 dell'impugnata sentenza, circa l'assoluta compatibilità dell'amputazione, subita dal ricorrente nel 1989, del quinto dito del piede sinistro (da cui sarebbe dovuta derivare la suddetta difficoltà di deambulazione), con i movimenti che al ricorrente medesimo sarebbero stati richiesti per l'esecuzione dell'omicidio; e ciò sulla base, tra l'altro, del richiamo agli esiti di un accertamento peritale, secondo cui la suddetta menomazione comportava "esiti minimi" della funzione statica cinetica e "deficit minimo" delle funzioni di adattamento e stabilità al suolo e di propulsione", tanto che - si osserva ancora da parte della corte di merito - il AD, durante la sua detenzione, aveva anche potuto partecipare, come risultava dal diario clinico, ad un incontro di calcio.
Così esaurito l'esame delle doglianze concernenti la valutazione delle prove di colpevolezza, rimane solo da dire, con riguardo a quella relativa al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche, che essa si presenta sfornita dei requisiti minimi di giuridica consistenza e di specificità richiesti per la formulazione di vizi di legittimità, ivi compreso quello di motivazione, essendosi la difesa del ricorrente limitata a proporre all'attenzione della Corte elementi fattuali (tra l'altro del tutto incontrollabili in questa sede e dei quali neppure si dice che abbiano formato oggetto di rappresentazione al giudice di seconde cure), che solo nella sua soggettiva valutazione avrebbero dovuto comportare il riconoscimento delle suddette attenuanti;
e ciò senza fare, per converso, il minimo cenno, alle ragioni (peculiare gravità dei fatti e totale assenza di segni di ravvedimento), legittimamente indicate dalla corte territoriale (pag. 152 della sentenza), come ostative al riconoscimento anzidetto.
IT Il primo motivo di ricorso è inammissibile per assoluta genericità, siccome basato, in sostanza, sul solo richiamo alle regole ed ai principi in materia di valutazione di dichiarazioni accusatorie "de relato", accompagnato dal rilievo critico circa il mancato esame delle fonti di riferimento, senza alcuna specificazione delle fonti alle quali, in particolare, la difesa ha inteso riferirsi e senza alcun accenno ad eventuali richieste che, per il combinato disposto degli artt. 210, comma 4, e 195, comma 1, c.p.p., ne avrebbero imposto l'audizione, altrimenti subordinata alla sola valutazione discrezionale da parte del giudice. E, d'altra parte (come già osservato nella trattazione del ricorso VÌ), emergendo dalle sentenze di merito che i "collaboranti" avrebbero riferito "de relato" solo affermazioni da essi attribuite ad altri coimputati nel medesimo processo, ed risultando acquisite e debitamente valutate anche le dichiarazioni di costoro, non si vede quale possa essere il giuridico fondamento della proposta censura. Quanto al secondo motivo, esso consta (analogamente a quanto già rilevato nella precedente trattazione di altri ricorsi), di rilievi `ed argomentazioni essenzialmente di natura fattuale, privi di un riconoscibile carattere di decisività e per giunta ripropositivi, nella gran parte, di analoghi rilievi ed argomentazioni già sottoposti all'attenzione del giudice di seconde cure, senza che tale pedissequa riproposizione risulti accompagnata dal benché minimo accenno alle specifiche controargomentazioni contenute nella sentenza impugnata.
In particolare:
-il fatto che il IT non fosse presente all'appuntamento al quale la vittima era stata condotta, in vista della sua soppressione, oltre a trovare plausibile spiegazione nella circostanza, riferita a pag. 97 dell'impugnata sentenza, che il IT si trovava, all'epoca, in stato di latitanza, appare anche priva di qualsivoglia rilievo, atteso il ruolo di mandante che, nella ricostruzione accusatoria, viene attribuito, con riguardo all'omicidio Lo PR, al IT;
-il fatto che, secondo quanto si afferma nel ricorso, all'omicidio del Lo PR abbia fatto seguito l'ascesa al ruolo di "capo mandamento" di un certo CI, e non del IT o di uno dei suoi uomini, oltre a non essere verificabile in questa sede e a non poter formale oggetto di addebito al giudice di merito per non averlo questi preso in considerazione (non specificandosi in alcun modo nel ricorso se e come esso sia stato sottoposto alla sua attenzione), non appare neppure dotato di riconoscibile decisività, nulla potendo escludere che esso sia stato dovuto all'intervento di nuovi ed imprevisti fattori successivi all'esecuzione dell'omicidio;
-il fatto che il NA e l'RE non avessero mai conosciuto, per loro stessa ammissione, il IT, non presenta neppure esso - in difetto di migliore illustrazione da parte della difesa del ricorrente - alcun riconoscibile carattere di decisività, non risultando che, nella ricostruzione accusatoria, il mandato omicidiario sia stato conferito direttamente dal IT ai predetti;
-il fatto che lo NC si fosse, secondo taluno dei "collaboranti", impossessato di danaro appartenente a "cosa nostra" del quale avrebbe avuto il possesso non costituisce, di per sé, ragione di inattendibilità delle sue successive dichiarazioni accusatorie le quali - a quanto risulta della lettura dell'impugnata sentenza - nessun collegamento logico o probatorio presentano con la suddetta condotta;
-anche la pretesa "escalation" accusatoria dello NC nei confronti del IT non appare, all'evidenza, idonea a costituire, di per sé, causa di inattendibilità o, comunque, elemento tale da imporre quella specifica motivazione di cui, nel ricorso, si lamenta la mancanza, consistendo essa, secondo quanto rappresentato nel ricorso medesimo, soltanto nell'avere il "collaborante", durante la stessa udienza dibattimentale del 28 gennaio 2000, dapprima affermato che il VA AR, all'indomani dell'omicidio Lo PR, alla richiesta di spiegargli la ragione di tale delitto, risposto "che non era una cosa campata in aria, che tutto era sotto controllo e che non sarebbe successo niente", per poi specificare che il VA avrebbe testualmente affermato "IT ha voluto così e si è fatto così"; specificazione, questa, che non risulta in alcun modo (non facendosi di ciò cenno alcuno nel ricorso) frutto di particolari sollecitazioni e che, d'altra parte, non appare affatto in contraddizione con l'affermazione precedente;
-il fatto che il VA AR non avrebbe confermato l'avvenuta pronuncia, da parte sua, delle precise parole attribuitegli dallo NC appare anch'esso di ben scarso rilievo e non tale, quindi, da rendere censurabile l'operato della corte di merito per non avere questa fornito, sul punto, specifica motivazione, risultando da pag. 76 dell'impugnata sentenza che il VA, stando alle sue dichiarazioni, aveva comunque fatto capire allo NC, in occasione dello stesso colloquio al quale quest'ultimo ha fatto riferimento nelle sue dichiarazioni (e di cui vi è conferma, come risulta dalle pagg. 54 e 56 della stessa sentenza, anche nelle dichiarazioni di NA ed RE, i quali avevano anche specificato che si era trattato di un colloquio dal quale essi erano rimasti esclusi), quale era stata la ragion d'essere del delitto in questione;
-l'assunto in ordine al preteso contrasto tra l'RE ed il VA AR, da una parte, e lo NC, dall'altra, circa la presenza del IT in una riunione avvenuta durante le festività natalizie del 1997, in occasione della quale lo stesso IT avrebbe fatto comprendere allo NC (secondo quanto da costui riferito) di essere stato il mandante dell'omicidio, rispondendo alle richieste di spiegazioni da parte del futuro "collaborante" con le parole "niente, zù TÒ s' avia a fari, s' avia a fari", non tiene conto del fatto che mentre lo NC si riferiva ad una riunione avvenuta in un villino di proprietà di tale LI (pag. 45 dell'impugnata sentenza), gli altri due "collaboranti", dalle cui dichiarazioni sarebbe emersa l'assenza del IT, si riferivano ad una riunione apparentemente diversa, avvenuta, pur intorno allo stesso periodo, dell'altra, nel villino di proprietà del NA sito in NI (pagg. 56 e 70 della suddetta sentenza);
-la censura concernente la iniziale reticenza del VA AR sulle responsabilità proprie e del di lui fratello appare del tutto generica, anche alla luce di quanto già rilevato nella trattazione del ricorso del VA PE a proposito della denunciata tardività della chiamata in correità di quest'ultimo da parte del congiunto. Considerazioni sostanzialmente analoghe sono da fare con riguardo al terzo motivo di ricorso, concernente l'omicidio GE, dovendosi in proposito osservare, nello specifico:
-che la censura attinente alla pretesa riconducibilità del ruolo di mandante addebitato al IT solo a quella che sarebbe stata, secondo la difesa del ricorrente, una mera "intuizione" del VA AR, nel richiamarsi a quanto risulta a pag. 116 dell'impugnata sentenza - ove si riferisce che il "collaborante", a fronte del messaggio recatogli dal AD secondo cui occorreva "fare un favore a IT", aveva in effetti "intuito" che doveva trattasi di attività delittuosa - passa poi del tutto sotto silenzio il fatto che, a pag. 118 della medesima sentenza, la corte territoriale pone in rilievo come lo stesso VA AR avesse anche dichiarato di avere avuto, ad omicidio effettuato, precisa contezza non solo dal AD e dal VA PE, ma anche dal IT medesimo, che quest'ultimo era stato colui che aveva ordinato il delitto;
-che parimenti viene passata del tutto sotto silenzio, da parte della difesa del ricorrente, nella formulazione dell'altra censura attinente alla pretesa contraddittorietà della ricostruzione accusatoria in ordine alla individuazione del movente del delitto, l'ampia (e non certo "manifestamente illogica") motivazione fornita al riguardo dalla corte d'assise d'appello con l'indicazione delle ragioni per le quali, ad avviso di detta corte, nessuna contraddizione emergeva tra la versione del VA, il quale aveva parlato del "favore" da fare al LA, e quella dell'RE, il quale, in. base alle asserite confidenze del VA AR, aveva indicato come movente quello costituito dall'intento del IT di liberarsi di un fastidioso concorrente;
ragioni, quelle anzidette, che vengono così illustrate a pag. 123 della sentenza impugnata:
"Quest'ultimo (cioè l'RE - N.d.R)... ha rivelato le confidenze ricevute dal suo capo famiglia subito dopo il fatto, mentre il VA ha riferito quanto dettogli dal IT nel corso di un incontro avvenuto qualche tempo dopo l'omicidio. È chiaro che la sera stessa del delitto, o il giorno dopo, il VA non avrebbe potuto svelare all'RE le considerazioni fatte dal IT circa l'interesse del LA all'eliminazione del GE per il semplice motivo che lui stesso non ne era ancora a conoscenza, non avendo ancora parlato con il IT. A poche ore di distanza dal delitto, quindi, il VA si è limitato ad esprimere le sue personali deduzioni sulla possibile causale, fondate su dati certi di cui era a conoscenza, consistenti nella qualità di prestigioso uomo d'onore di AR rivestita dalla vittima e nell'emanazione dell'ordine omicidiario da parte del IT, il quale notoriamente aspirava ad egemonizzare l'intera organizzazione. Il fatto che detto colloquio sia effettivamente intercorso tra VA e RE nei termini riferiti da quest'ultimo può desumersi, oltre che dalla concorde indicazione del mandante, anche dalla frase che il VA ha ammesso di avere pronunciato parlando con l'RE ("chistu ni voli fari ammazzari a tutti") riferita a colui che li aveva indotti a commettere l'omicidio nel territorio di un'altra famiglia"; -che la censura secondo la quale la corte territoriale avrebbe troppo "semplicisticamente" spiegato le "enormi divergenze tra il racconto dell'RE e quello del VA", con l'osservare che quest'ultimo avrebbe solo cercato di attenuare le proprie responsabilità, non contiene neppure la specifica indicazione - e già questa sarebbe causa sufficiente di inammissibilità - delle suddette "enormi divergenze", a proposito delle quali può comunque osservarsi che esse dovrebbero presumibilmente identificarsi (sulla base appunto della suddetta spiegazione, che si legge a pag. 122 della sentenza d'appello), non in quelle di cui sopra si è fatto cenno, ma in altre, aventi ad oggetto l'incarico che, secondo l'RE, questi avrebbe avuto dal VA AR - il quale, invece, non ne aveva parlato - di recarsi a Palermo, il venerdì precedente il giorno del delitto, insieme con il VA PE e di eseguire gli ordini di costui;
incarico, questo, di cui - si osserva da parte della corte territoriale - il "collaborante", presumibilmente, non aveva parlato per non rischiare di essere coinvolto anche nel summenzionato delitto, a lui non addebitato;
il che, però - prosegue ancora la sentenza, in dichiarata adesione a quella di primo grado - non comportava "alcun travisamento dei fatti in ordine alla presenza ed al ruolo dei vari chiamati in correità" e, pertanto, non inficiava "l'attendibilità complessiva delle dichiarazioni rese, assistite da molteplici riscontri di ampio spessore e varia natura"; e tale specifica motivazione, non certo (ancora una volta) definibile "ictu oculi" come "manifestamente illogica", risulta, al solito, totalmente ignorata, con conseguente inammissibilità, quindi, anche sotto questo profilo, del proposto gravame.
NC Il primo motivo di ricorso è palesemente destituito di ogni fondamento logicogiuridico, non vedendosi quale incidenza possano avere le segnalate (e peraltro inconsistenti) ragioni di pretesa inattendibilità delle chiamate in correità del ricorrente da parte di RE, NA e VA AR, in presenza della esplicita ammissione, da parte dello stesso ricorrente, in dibattimento (come si riferisce, senza obiezione alcuna da parte della difesa, a pag. 43 dell'impugnata sentenza), di essere comunque attivamente intervenuto, su richiesta del VA PE, nell'azione in corso diretta alla soppressione, mediante strangolamento, del Lo PR, prendendo quest'ultimo per un braccio;
e ciò considerando inoltre che le predette chiamate in correità non sostengono in alcun modo l'ipotesi - esclusa, infatti, esplicitamente nella sentenza di primo grado (pag. 289) e non più ripresa in quella di secondo grado - che la penale responsabilità dello NC potesse configurarsi anche sulla base di una sua consapevolezza della finalità omicidiaria dell'appuntamento al quale egli, pacificamente, aveva contribuito a condurre il Lo PR.
Anche il secondo motivo è manifestamente privo di fondamento, non risultando in alcun modo dimostrato che la denunciata, maggiore indeterminatezza dell'imputazione nei confronti dello NC, rispetto a quanto si verificava con riguardo alla posizione degli altri imputati, abbia avuto o avrebbe potuto avere una qualche incidenza negativa sull'efficace esercizio del diritto di difesa, cui sono finalizzate le norme delle quali si denuncia la violazione. Al riguardo sembra appena il caso di ricordare il costante insegnamento giurisprudenziale secondo il quale la genericità dell'imputazione, come pure la mancanza di correlazione tra accusa e sentenza, in tanto possono costituire causa di nullità in quanto abbiano concretamente dato luogo a menomazione del diritto di difesa, tenendosi conto, ai fini della verifica in ordine alla configurabilità o meno di siffatta menomazione, non solo del testuale tenore dell'imputazione, ma anche di tutto il complesso degli atti tempestivamente portati a conoscenza dell'accusato ed a fronte dei quali egli abbia avuto modo di avanzare le proprie controdeduzioni (in tal senso, fra le altre, relativamente alla genericità, sia pure con riferimento al codice previdente la cui disciplina non si differenziava, sul punto, sostanzialmente, da quella attuale, Cass. I, 8 gennaio - 28 marzo 1985 n. 48, confl. in proc. Ezechiele ed altri, RV 168453; in riferimento al difetto di correlazione, Cass. I, 19 novembre 1999 - 14 gennaio 2000 n. 383, Cameli, RV 215142). A ciò aggiungasi, poi, che la genericità del capo d'imputazione contenuto nel decreto che dispone il giudizio dà luogo ad una nullità di ordine relativo deducibile, a pena di decadenza, solo entro il termine di cui all'art. 491, comma 1, c.p.p. (in tal senso, Cass. II, 6 febbraio - 16 aprile 1996 n. 3757,
Pellegrino, RV 204751); e non risulta, né dalla formulazione del ricorso né da altri atti in possesso della Corte che detta deduzione abbia avuto luogo, così come non risulta che la doglianza attinente alla suddetta, pretesa_ causa di nullità sia stata a suo tempo proposta al giudice d'appello.
Manifestamente infondato è pure il terzo motivo di ricorso. Il denunciato difetto di prova in ordine alla originaria consapevolezza;
-da parte del ricorrente, degli intenti omicidiari perseguiti dai coimputati è del tutto privo di rilievo giacchè - come già si è avuto occasione di notare - detta consapevolezza era già stata esclusa dalla corte di primo grado, la quale, al pari di quella di secondo grado, ha basato il giudizio di colpevolezza dell'imputato in ordine all'omicidio unicamente sulla sua ritenuta, materiale partecipazione all'ultima fase della operazione di strangolamento della vittima (ved., in proposito, pagg. 291 e segg. della sentenza della corte d'assise e pagg. 99 e 100 di quella della corte d'assise d'appello). Quanto, poi, alla denunciata carenza di prova in ordine alla sussistenza di un effettivo e volontario apporto causale, da parte dell'imputato, alla suddetta operazione, basti osservare che:
-in primo luogo, sotto il profilo dell'effettività, la vittima, al momento dell'intervento dello NC, era ancora in vita, come argomentato dai giudici di merito - senza sostanziale contestazione da parte della difesa - sulla base non solo delle dichiarazioni dei chiamanti in correità, ma anche di quelle dello stesso NC, il quale, come si ricorderà, aveva ammesso, al dibattimento, di essere intervenuto "a dare una mano" su richiesta espressa del VA PE;
richiesta che, come opportunamente osservato a pag. 292 della sentenza di primo, non avrebbe avuto ragion d'essere se il Lo PR non avesse più dato segni di vita;
-in secondo luogo, sotto il profilo della volontarietà, quest'ultima (come correttamente ritenuto dai giudici di merito), non poteva dirsi certo esclusa,o meglio,giustificata, dalla rappresentata esistenza di fondati timori nutriti dallo NC per la propria stessa vita,ove egli si fosse apertamente dissociato dall'atto criminoso, dal momento che tali timori non potevano comunque dar luogo alla configurabilità di uno stato di necessità, reale o putativo, quale sostanzialmente invocato dalla difesa (pur avendo questa, nel ricorso, definito "fuorviante" il riferimento operato nell'impugnata sentenza alla suddetta causa di giustificazione); e ciò non tanto per la prima delle due ragioni indicate nell'impugnata sentenza (e cioè l'avere lo stesso NC dato volontariamente luogo alla situazione di pericolo con il solo fatto della sua adesione a "cosa nostra", non comportando, in realtà, una tale adesione, il necessario e prevedibile prodursi di situazioni come quella in esame), quanto per la seconda di dette ragioni, costituita dalla evidente assenza di attualità ed inevitabilità del pericolo, posto che nulla avrebbe impedito, nell'immediato, allo NC, rimasto fin quasi all'ultimo, da solo, fuori del villino ed in grado di uscirne senza ostacoli, mentre gli altri erano ancora impegnati a vincere le resistenze della vittima, di allontanarsi con la stessa vettura con la quale era giunto sul posto.
Per quanto concerne, infine, il quarto motivo di ricorso, lo stesso è parimenti da ritenere inammissibile in quanto unicamente volto a confutare il merito della motivata. scelta operata dalla corte d'assise d'appello (e, prima di essa, dalla corte di primo grado), proponendo come elementi di decisiva rilevanza, in favore dell'imputato, quelli che tali possono essere solo in una valutazione meramente soggettiva, si per sé del tutto insuscettibile di tradursi in motivo di censura in sede di legittimità. Conclusivamente, alla stregua delle suesposte considerazioni, tutti i ricorsi vanno quindi dichiarati inammissibili, con le conseguenze di cui all'art. 616 c.p.p., ivi compresa - in difetto di elementi che valgano ad escludere ogni profilo di colpa - la prescritta sanzione pecuniaria, il cui importo stimasi equo fissare in euro 500 per ciascun ricorrente.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibili i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali e ciascuno anche al versamento della somma di euro 500 alla cassa delle ammende. Così deciso in Roma, il 19 marzo 2003.
DEPOSITATA IN CANCELLERIA IL 28 APRILE 2003.