Sentenza 7 marzo 2013
Massime • 2
Il giudice di appello può motivare la propria decisione richiamando le parti corrispondenti della motivazione della sentenza di primo grado solo quando l'appellante si sia limitato alla mera riproposizione delle questioni di fatto o di diritto già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti.
La motivazione della sentenza di appello non può considerarsi apparente, apodittica o tautologica quando consente di individuare, con chiarezza e senza defatiganti ricerche di testuali corrispondenti espressioni, l'avvenuto, concreto, essenziale e puntuale vaglio autonomo dei punti specifici devoluti dall'impugnazione ed il percorso argomentativo che l'ha accompagnata.
Commentari • 4
- 1. Omicidio stradale: non è consentito in sede di legittimità ricostruire l'eziologia dell'incidenteAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 15 giugno 2023
Con la sentenza n. 24178/2023, la Quarta sezione ha affermato che in tema di omicidio stradale, la ricostruzione di un incidente stradale nella sua dinamica e nella sua eziologia - valutazione delle condotte dei singoli utenti della strada coinvolti, accertamento delle relative responsabilità, determinazione dell'efficienza causale di ciascuna colpa concorrente - è rimessa al giudice di merito ed integra una serie di apprezzamenti di fatto che sono sottratti al sindacato di legittimità se sorretti da adeguata motivazione. Cassazione penale sez. IV, 23/05/2023, (ud. 23/05/2023, dep. 06/06/2023), n.24178 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte d'Appello di Bari, con sentenza in data 8 aprile 2022, …
Leggi di più… - 2. Il concomitante impegno del difensore nell’esercizio della funzione di vice procuratore onorario (ma il discorso sostanzialmente non muta per il g.o.t.) può essere…Di Tullio D'Elisiis Antonio · https://www.diritto.it/ · 11 febbraio 2020
Cassazione penale, sez. V, 30 ottobre 2019 (ud. 30 ottobre 2019, dep. 3 gennaio 2020), n. 78 (Presidente Catena, Relatore Borrelli) (Annullamento con rinvio) (Riferimento normativo: Cod. proc. pen., art. 420-ter, c. 5) Il fatto La Corte di appello di Bologna aveva confermato la condanna inflitta agli imputati dal Tribunale di Ferrara per i reati di bancarotta fraudolenta documentale e bancarotta fraudolenta distrattiva (quest'ultima per un prelievo soci effettuato a loro favore) nelle rispettive qualità di amministratore di fatto ed amministratore di diritto della “(omissis) s.r.l.” dichiarata fallita dal Tribunale di Ferrara. I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Avverso tale …
Leggi di più… - 3. Legittimo impedimento quale giudice in altro procedimento (Cass. 78/20)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 8 gennaio 2020
- 4. Sempre aggravato il reato contro un anziano (Cass. 12796/19)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 marzo 2019
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2013, n. 17912 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 17912 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2013 |
Testo completo
Trollsвёз 12 1 79 12 /1 3 REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UDIENZA PUBBLICA SESTA SEZIONE PENALE DEL 07/03/2013 SENTENZA N. 474/2013 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: - Presidente Dott. ADOLFO DI VIRGINIO REGISTRO GENERALE - N. 9266/2012 Dott. CE SERPICO - Consigliere - -Rel. Consigliere - Dott. LUIGI LANZA - Consigliere - Dott. GIACOMO PAOLONI - Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: AD IO N. IL 21/10/1969 AL ME N. IL 09/10/1951 DO CO N. IL 06/10/1960 LI GI IS N. IL 02/01/1945 DE CE TR N. IL 29/06/1935 DI EL FA N. IL 18/12/1974 AN AN N. IL 04/11/1971 RO SE N. IL 03/11/1978 IA RE N. IL 03/01/1947 CE GINI N. IL 09/12/1978 EN IL N. IL 07/11/1972 EN CO SE N. IL 20/12/1947 IN NA N. IL 11/09/1984 AR RI EL N. IL 15/07/1973 AN LV N. IL 17/11/1987 CE CE N. IL 21/05/1983 LI CE N. IL 16/07/1980 EL SE N. IL 09/05/1981 UL SE N. IL 28/07/1977 MA GINI N. IL 23/05/1964 DE MA CE N. IL 15/06/1966 CE SE RE N. IL 29/01/1977 GIANCO SE N. IL 03/01/1962 RR CH N. IL 11/03/1954 OL LO N. IL 21/04/1940 UL RI NA N. IL 23/01/1972 UL EL TI ME PASQUALE avverso la sentenza n. 1713/2009 CORTE APPELLO di CATANZARO, del 26/01/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 07/03/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. LUIGI LANZA Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Cesqui Elisabetta che ha concluso per: - CI RI in accoglimento del sesto motivo annullamento senza rinvio limitatamente alla confisca del conto corrente, rigetto nel resto con conferma della sentenza di primo grado;
- LF NI inammissibile;
- DO OL annullamento con rinvio per i capi 17, 17 bis-ter e quinquies limitatamente all'accoglimento del primo motivo di ricorso, annullamento senza rinvio relativamente al quarto motivo di ricorso, restituzione degli atti per nuova motivazione per il primo capo di imputazione e per rideterminazione della pena;
- PP IO TI annullamento relativamente alla confisca;
- De NC ET annullamento con rinvio limitatamente alla - valutazione sulla concessione della sospensione condizionale della pena, conferma sulla responsabilità Di LL BI annullamento con rinvio limitatamente alla confisca - del bene di cui al punto 8, rigetta nel resto;
- FO NT annullamento con rinvio con riferimento alla motivazione sulla lecita disponibilità di una somma pari a euro 78.000,00 e alla pena;
- FA GI annullamento con rinvio limitatamente al capo 74), 79), 79 bis), capo 89) limitatamente alla motivazione in ordine alla sussistenza dell'aggr. dell'art. 80 riqualificazione del fatto di cui al capo 81) in tentato danneggiamento con conseguente rideterminazione della pena in sede di rinvio, conferma nel resto;
- LI RE annullamento con rinvio limitatamente alla valutazione sulla concessione delle circostanze generiche;
ER IOni inammissibile;
- ND LO annullamento con rinvio limitatamente alla omessa motivazione sulla contestata esistenza dell'aggravante dell'art. 7) per i capi 25, 36, 49 e 67 e alla omessa motivazione sulla confisca, rigetto nel resto;
- ND OL annullamento con rinvio limitatamente alla omessa motivazione sulla contestata esistenza dell'aggravante dell'art. 7) per i capi 25, 36, 49 e 67 e alla omessa motivazione sulla confisca, rigetta nel resto. - IN MO rigetto;
- CA ID inammissibile;
- FO IO rigetto;
- AC NC annullamento con rinvio limitatamente alla confisca;
- IA NC annullamento con rinvio con riferimento alla confisca;
- MP GI annullamento con rinvio limitatamente alla condanna per il capo 69 e per la quantificazione della pena - AN GI annullamento con rinvio limitatamente al capo 69 e alla motivazione sulla confisca e sulla quantificazione della pena;
- MA IOni annullamento con rinvio limitatamente alla motivazione in ordine alle aggravanti contestate per il reato di cui all'art. 74; - De AR NC annullamento con rinvio con riferimento alle aggravanti contestate con riferimento al capo 89), contestazione di cui all'art. 74 stup.; - RC GI inammissibile;
- CO GI annullamento con rinvio limitatamente alla confisca e alle generiche;
- RA EL inammissibile;
- OL FI annullamento con rinvio;
- AN IA AR annullamento con rinvio;
- AN LA annullamento con rinvio;
- TI NI UA annullamento con rinvio. La Corte, sentito il PG che non si oppone, dispone lo stralcio dagli atti del presente procedimento di quelli relativi a ER IOni non TEL regolarmente avvisato della data della presente udienza e rinvia a nuovo ruolo nei suoi confronti. Manda alla cancelleria di trasmettersi copia degli atti relativi alla cancelleria centrale penale per la registrazione. Per le parti civili: - LB ES e GA MI è presente l'avv. IA Claudia Conidi (Catanzaro) che chiede la conferma della sentenza della Corte di Appello di Catanzaro e deposita conclusioni e nota spese. Per TR BR è presente l'avv. Spadafora Gisberto (Cosenza) che deposita conclusioni e nota spese. Per DI IC e DI IN è presente l'avv. Falvo Roberto IO (Castrovillari) che deposita conclusioni e nota spese. Per la Regione BR, in sostituzione dell'avv. Manna Massimiliano (Catanzaro) è presente l'avv. Graziano Pungi', che oltre a depositare nomina a sostituto processuale, deposita conclusioni e nota spese. Per AN LA e TI NI UA è presente l'avv. Caruso Franz (Cosenza) che insiste nell'accoglimento del ricorso. Per OL FI e AN IA AN è presente l'avv. D'Ippolito Ernesto (Cosenza) che per OL chiede l'accoglimento del ricorso mentre per AN IA AN segnala che è venuta meno la materia del contendere. Per le parti ricorrenti DO e FA interviene l'avv. Roberto Le Pera (Cosenza) che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Per ND LO, ND OL AS e FO IO è presente l'avv. Belvedere IN (ND) che associandosi alle conclusioni del PG insiste nell'accoglimento del ricorso. Per FO NT è presente l'avv. Fratto Andrea (Roma) che insiste nell'accoglimento del ricorso;
inoltre deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. Gemelli Loredana (Torino) e si riporta ai motivi di ricorso. Per MP GI è presente l'avv. Rotundo Sergio (Catanzaro) che chiede l'accoglimento del ricorso;
deposita inoltre nomina a sostituto processuale per l'avv. Araniti IOna Beatrice e ZO NT, entrambi del foro di Reggio BR, per CO GI riportandosi ai motivi di ricorso. Per Di LL BI è presente l'avv. D'ascola IN Nico (Reggio BR) che insiste nell'accoglimento dei motivi di ricorso. Per AN GI è presente l'avv. Gaito Alfredo (Roma) che si rimette ai motivi di ricorso chiedendo l'annullamento della sentenza. Per De AR NC e RC GI RE è presente l'avv. Rendace OL (Cosenza) che associandosi alle conclusioni del PG chiede l'accoglimento dei ricorsi con conseguente annullamento della sentenza. Inoltre deposita nomina a sostituto processuale dell'avv. Cinnante Filippo (Cosenza) e si riporta ai motivi di ricorso. Per MA IOni è presente l'Avv.to Loscerbo Roberto (Cosenza) che chiede l'accoglimento del ricorso. Per IA NC interviene l'Avv. to Macchioni Gianluca (Roma) che insiste nell'accoglimento del ricorso con annullamento della sentenza. Per AC NC è presente l'Avv.to Zagarese IOni (Rossano) che si riporta ai motivi di ricorso e ne chiede l'accoglimento. Per AC NC e CI RI è presente l'Avv.to Esbardo Lucio (Roggiano Gravina) che insiste nell'accoglimento dei ricorsi. IV Per MP GI e RA EL è presente l'Avv.to RU GI (Paola) che chiede l'accoglimento dei ricorsi con annullamento con rinvio della sentenza. Per LF NI è presente l'Avv.to Afeltra Roberto (Roma) che insiste nell'accoglimento del ricorso con annullamento con rinvio della sentenza. Per PP IO TI, CA ID AN e CO GI è presente l'Avv.to Donadio EL (Castrovillari) che chiede l'accoglimento dei ricorsi e l'annullamento con rinvio della senteza. Per LI RE, in sostituzione dell'Avv.to Bloise Getano IA, è presente l'Avv.to Donadio EL (Castrovillari) che si riporta ai motivi di ricorso. -1- RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO Va evidenziato in premessa che la gravata sentenza della Corte di appello di Catanzaro, 26 gennaio 2011, costituisce l'esito del giudizio di appello per coloro (i 24 odierni imputati) che hanno scelto il rito abbreviato, conclusosi in primo grado con la decisione 19 dicembre 2008 del G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro. I restanti coimputati o concorrenti (RU MI NA +34), che risultano nei singoli capi di imputazione in concorso e che hanno scelto il rito ordinario, sono stati invece giudicati: in primo grado, con sentenza 2 marzo 2010 del Tribunale di Castrovillari, ed, in appello, con sentenza 10 giugno 2011 della Corte di appello di Catanzaro, per la quale pende ricorso per cassazione, fissato alla V sezione per l'udienza del giorno 28 marzo 2013. La sentenza che qui interessa (da rito abbreviato) della Corte di appello di Catanzaro ha parzialmente modificato la decisione 19 dicembre 2008 del G.U.P. presso il Tribunale di Catanzaro relativamente agli odierni ricorrenti LI, IN, RC, CA, LF e CO, confermando nel resto le statuizioni di condanna e confisca per gli altri appellanti: CI, DO, PP, De NC, Di LL, FO NT, FA, ER IOni, ND LO, ND OL, FO IO, AC, IA, MP, AN, MA, De AR (LB non ricorrente) RA EL. 1.0) il quadro delle accuse. Secondo la narrativa delle due decisioni di merito, l'associazione AN, sin dalle prime fasi della sua contrastata nascita, ha assunto la connotazione di un sodalizio armato, affermatosi con modalità cruente e finalizzato ad ottenere: I) predominio territoriale e l'esclusività nel traffico degli stupefacenti;
II) la gestione di attività commerciali, per il tramite di aziende apparentemente "pulite", nella specie cooperative agricole, ma che, in realtà, erano uno strumento per compiere ulteriori azioni illecite e al tempo stesso per reinvestire i profitti illecitamente conseguiti;
azioni illecite consistite: nel controllo e gestione dell'offerta di 2 lavoro nel settore agricolo, nella perpetrazione di una serie di truffe all'INPS, mediante la predisposizione di falsa documentazione attestante fittizi rapporti di lavoro nel settore dell'agricoltura, in relazione ai quali i lavoratori maturavano il diritto di ricevere dall'INPS le indennità (di disoccupazione, di malattia di maternità) le quali, una volta indebitamente percepite, venivano ripartite tra il falso bracciante e la cooperativa. Ancora, attraverso tali cooperative veniva praticata anche la c. d. truffa del quinto dello stipendio: il lavoratore fittiziamente assunto otteneva l'emissione di buste paga false, attraverso le quali richiedeva finanziamenti da restituire mediante la cessione del quinto dello stipendio;
una volta approvato il finanziamento ed erogata la somma richiesta, la cooperativa provvedeva a licenziare il falso lavoratore e a comunicare alla società mutuante l'impossibilità di girare a suo favore il quinto dello stipendio del lavoratore stesso, inoltre l'assunzione fittizia dei sodali ed i loro familiari ha determinato una base non indifferente di consenso sociale utilizzata nelle competizioni elettorale in favore di candidati scelti dal sodalizio;
III) l'esercizio dell'usura con la messa a profitto dei benefici economici ricavati dalla gestione delle cooperative i cui profitti erano poi garantiti da attività estorsive realizzate da membri dell'associazione stessa. 1.1) la risposta della Corte d'appello sulla decisione del G.U.P.. La sentenza del G.U.P. è divenuta definitiva per HI GA, LB NI, AL RE, OV RE, LI AR, e, limitatamente alla revoca della confisca dei beni, nei confronti di CO GI, ed è stata invece appellata dagli altri imputati, oggi, odierni ricorrenti avverso la decisione della corte distrettuale. La decisione impugnata nelle pagine da 262 a 272, sotto la rubrica "LE CENSURE DIFENSIVE" così testualmente si esprime: "I motivi di appello si sono essenzialmente incentrati sulle questioni della attendibilità dei collaboratori di giustizia e delle persone offese, della genuinità delle conversazioni oggetto di captazione telefonica e ambientale, della idoneità degli elementi probatori valutati dal primo giudice a fondare gli emessi pronunciati di colpevolezza, della sussistenza delle ritenute circostanze aggravanti, della congruità delle pene inflitte". 3 "Le considerazioni svolte in precedenza, sia in linea generale, sia con riguardo ai singoli capi di imputazione, sono senz'altro adeguate a disattendere le pur pregevoli censure difensive". "La stessa sentenza di primo grado ha affrontato e risolto con giustificazioni compiute e condivisibili la maggior parte delle doglianze prospettate negli atti di gravame. Rinviando alle argomentazioni più diffusamente sviluppate relativamente a ogni problematica afferente alla valutazione dei risultati probatori, acquisiti agli atti dello svolto giudizio abbreviato, si ribadisce in questa sede, anzitutto, la attendibilità dei collaboratori di giustizia, le cui propalazioni sono apparse sufficientemente precise e circostanziate, fra loro collimanti seppur spontanee e indipendenti, oltre che ampiamente riscontrate da numerosi dati oggettivi emersi nel corso delle attività investigative. Si riafferma la credibilità delle persone offese dei molteplici reati-fine, assolutamente puntuali, sincere, pacate e obbiettive nella narrazione delle vicende delittuose che le hanno viste vittime predestinate delle pervasive intimidazioni, sistematicamente realizzate ai loro danni dai diversi membri della associazione dei FO. Si ripete la fulminante attitudine dimostrativa posseduta dall'imponente compendio captativo, formato mediante innumerevoli intercettazioni a sorpresa>, la cui valenza è vieppiù esaltata dalla assoluta inconsapevolezza dei vari interlocutori. Ancora, si richiama la idoneità delle fonti probatorie assunte a rappresentare la piena fondatezza delle originarie, plurime ipotesi accusatorie, grazie alla formazione di un patrimonio conoscitivo vasto ed eterogeneo, e però sempre coerente e concordante nella illustrazione delle singole fattispecie delittuose in contestazione. Nello specifico, devono intendersi in questa sede in particolar modo confutate: a) le asserzioni difensive circa i soggetti partecipanti alla spedizione di Forlì già il primo giudice ha persuasivamente motivato la - effettiva presenza di Di LL, AN e MP accanto al AN AN, si aggiunga la univoca significatività delle annotazioni di Polizia Giudiziaria in ordine ai movimenti delle rispettive autovetture e al soggiorno dei tre imputati nell'hotel Il Bolognese>; b) le proteste concernenti le cooperative agricole pur in mancanza di specifici reati ad esse direttamente ricollegabili, va rilevata la loro natura di penetrante strumento di illecito controllo dell'economia e del mondo del lavoro, secondo modalità subdole e con una ispirazione> particolarmente riprovevole in un territorio così arretrato e depresso;
c) le lamentele proposte nell'interesse dei colpevoli del delitto di cui al capo 1) - di ognuno di essi si è accertato lo stabile inserimento nel sodalizio delinquenziale FO> e la avvenuta prestazione, a seconda del settore di rispettiva preposizione, di seri e apprezzabili apporti causali funzionali alla vita e al rafforzamento dell'ente associativo;
d) la eccezione nell'interesse di AN LV circa il capo 65) - essendo stata correttamente contestata a suo carico la relativa imputazione;
e) le doglianze riguardanti la valutata ricorrenza delle circostanze aggravanti la sussistenza delle medesime con riferimento ai delitti di estorsione e di usura, nonché di associazione dedita al narcotraffico appare compiutamente argomentata già nella gravata sentenza, che ha correttamente messo in luce la ravvisabilità del metodo mafioso nella versione sia soggettiva che oggettiva, l'approfittamento dello stato di bisogno latamente inteso degli operatori commerciali strozzati>, l'ingente quantità della sostanza stupefacente movimentata dal clan in regime di monopolio esclusivo nel mercato della Sibaritide;
f) la correttezza delle valutazioni esposte dal Gip, in relazione a ogni singolo imputato, circa la immeritevolezza delle invocate circostanze attenuanti generiche e la corrispondenza delle pene inflitte ai paradigmi commisuratori previsti dall'art. 133 cp. Parimenti destituita di fondamento la eccezione, sollevata dal difensore di AN AN in sede di discussione conclusiva, di incompetenza funzionale del giudice procedente, essendo in contestazione il delitto di cui all'art. 416 bis pluriaggravato - la fissazione della data di apertura del presente dibattimento di secondo grado (1.2.2010), instaurato dai difensori degli imputati a seguito di giudizio abbreviato, considerata unitamente al disposto dell'art. 2 d. I. 12.2.2010, n. 10, in punto di disciplina transitoria applicabile ai procedimenti in corso, consente di affermare la incontestabile competenza di questa Corte di Appello". 2.0.) i ricorsi per cassazione e le comuni censure e deduzioni critiche. 5 Quasi tutti i condannati in appello, ed alcuni terzi estranei (sulla sola decisione di confisca), hanno proposto ricorso per cassazione riprendendo - come si vedrà alcune comuni deduzioni critiche che hanno nell'ordine riguardato: 1) la tecnica e gli esiti della motivazione della Corte di appello ritenuta, in alcuni casi viziata in quanto apparente, per il richiamo alla decisione del G.U.P., ed in altri casi graficamente assente;
II) l'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia e l'attribuzione ad alcune parti offese (RI, IN e DI) della veste di testimoni in violazione del combinato disposto degli artt. 210 cod. proc. pen. 371 comma 2 lettere b) e c); III) la sussistenza dei due sodalizi, il primo, mafioso ex art. 416 bis cod. pen. ed il secondo ex art. 74 d.p.r. 309/90 e la loro compatibilità; IV) le questioni in tema di usura ed estorsione e relative aggravanti;
V) la ricorrenza dell'art.7 1. 203/1991; VI) le aggravanti in tema di droga ex art. 80 d.p.r. 309/90; VII) l'applicabilità dell'art 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 1992, n. 356; VIII) le decisioni sulla confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo;
IX) le censure sulla pena, le circostanze attenuanti generiche, il giudizio di prevalenza ex art. 69 cod. pen. e gli aumenti ex art.81 capoverso cod. pen.. Prima di verificare la "tenuta" delle pronunce di responsabilità impugnate, ritiene il Collegio di esporre unitariamente i singoli motivi di impugnazione, cui farà seguito: una serie di considerazioni critiche sulla struttura e congruità delle argomentazioni, indicate in premessa dalla corte distrettuale e successivamente utilizzate per le singole pronunce di colpevolezza. 2.1.) CI RI è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 6.000 dì multa, in quanto responsabile dei delitti dei capi 18 e 18 bis (parti offese DI IN e DI IC), nella aggravante contestata, unificati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente per la scelta del rito. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Con un primo motivo di impugnazione viene dedotta carenza assoluta di motivazione trattandosi di motivazione "laconica" (solo pagine da 207 a209) e comunque priva anche del richiamo per relationem alla 6 decisione di primo giudice. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento all'art. 192 cod. proc. pen. in relazione alla deposizione di RI, persona che ha definito la sua posizione ex art. 444 cod. proc. pen. e che, in ogni caso, ha proposto dati insufficienti per la decisione di responsabilità dell'CI. Con un terzo motivo si prospetta violazione di legge in relazione all'art. 644 cod. pen. avuto riguardo alla consulenza bancaria in atti;
all'assenza di individuazione del tasso usurario praticato;
alla lettera consegnata all'RI e da questi ai DI e per la quale vi sarebbe stata richiesta (non provata) di restituzione. Con un quarto motivo si evidenzia ancora violazione di legge e vizio di motivazione per le estorsioni (capo 18 bis) caratterizzate da “aridità degli elementi accusatori". Con un quinto motivo si sostiene che la condanna ex art. art.7 l. 203/1991 è senza prova e senza motivazione. Con un sesto motivo si illustra illogicità e contraddittorietà della sentenza in ordine alla confisca del conto corrente della Banca di credito cooperativo e con un saldo attivo pari ad €. 1.733,74 frutto dell'attività lavorativa del ricorrente e senza il rispetto dell'onere probatorio ex art 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 1992, n. 356. Con ulteriori 6 motivi aggiunti depositati il 17 ottobre 2011. il difensore dell'CI evidenzia, I: assenza di una qualsiasi trama argomentativa in punto di colpevolezza dato che la corte distrettuale ha usato una locuzione (..a medesima conclusione deve giungersi.....) che assomiglia più a un dispositivo che ad una argomentazione, e si duole che il giudice di merito si sia limitato a individuare la fonte di prova della colpevolezza dell'imputato senza accompagnare ad essa l'indicazione e la disamina dei concreti elementi probatori in grado di consentire alla difesa la sua diversa necessaria valutazione critica ( si cita S.U. Audino 22 marzo 2000, r.v. 215828, in tema di motivazione di misure cautelari personali); II: le dichiarazioni dell'RI sono state esaminate come provenienti da un teste estraneo anziché da imputato di reato connesso ex art. 210 cod. proc. pen., avendo egli definito la sua posizione ex art.444 cod. proc. pen. in relazione ad una vicenda di stupefacenti (legata all'attività del sodalizio); III e IV: violazione di legge e vizio di motivazione con riferimento agli artt. 644 cod. pen. e 629 cod. pen., per carenza degli elementi oggettivi e soggettivi 7 dei detti delitti, la cui sussistenza è stata affermata senza dare risposta alle precise (e indicate in ricorso) doglianze difensive;
V: assenza di motivazione sulla circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203, posto che non si è motivato quale delle due variabili è stata ritenuta sussistente: l'utilizzo del metodo mafioso, oppure la finalità di agevolare l'attività dell'associazione, senza comunque considerare gli elementi positivi di innocenza a favore del ricorrente;
VI: carenza totale di motivazione sulla confisca della somma portata dal c.c.b. la cui legittima provenienza è dimostrata in atti, in difetto del requisito della sproporzione. 2.2) LF NI ritenuto colpevole del delitto ascrittogli al capo 21 (persona offesa DI IN), aggravato dell'art 644 comma quinto c.p., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art.7 legge- 203/1991 e applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa. Fatto contestato dalla fine del 2003 fino al luglio del 2007. La Corte di appello ha disposto la sospensione condizionale della pena confermando nel resto. Per il ricorrente sono prospettati quattro motivi di censura. I- inosservanza ed erronea applicazione della legge, e vizio di motivazione in relazione all'art. 644 cod. pen., "ratione temporis" ed all'art. 1 d.l. 294/2000 convertito in legge 94/2001 e confermato dalla Corte costituzionale con sentenza 10/2002, sul punto si sostiene che il fatto- reato, in quanto consumato nel 2003 (consegna del denaro, non essendovi prova del pagamento dell'ultimo degli interessi) è regolato dalla legge in vigore al 2005 con una pena edittale da 1 a 6 anni di reclusione;
II- violazione di legge con riferimento agli artt. 191 e 192 cod. proc. pen. laddove si è affermata la responsabilità dell'LF desumendola: -dalle convergenti affermazioni dei fratelli IC e IN DI (in realtà IC si è limitato a confermare quanto detto da IN); -dai riscontri bancari dai quali peraltro risulta che nessun assegno è stato consegnato dai DI all'LF su cc BNL;
-dalle dichiarazioni dello stesso LF, rese peraltro al solo effetto di riacquistare lo status libertatis;
8 III- (indicato erroneamente come IV) violazione di legge e vizio di motivazione in punto di responsabilità per usura, affermata senza individuare la condotta dell'imputato, considerato che il correo AR AR è stato prosciolto, senza tener conto delle iniziative delle parti offese e della circostanza che la dazione degli interessi da sola non può fondare l'accusa di usura, mancando la prova sia della somma mutuata (40- 50 mila €.) né del vantaggio usurario, considerato che i saldi dei conti correnti del ricorrente erano tutti negativi. IV- (indicato erroneamente come V) l'errore di diritto di determinare la pena sulla scorta di una norma sopravvenuta ed in secondo luogo di non aver motivato sulla indicazione di una pena base superiore al minimo edittale. 2.3) DO OL ritenuto responsabile dal G.U.P. dei delitti ascrittigli ai capi 17, 17 bis, 17 quinquies (parti offese f.lli DI), 48 (persona offesa Favale), 57 e 58 (persona offesa La Camera), 107 (persona offesa OR), nella forma aggravata contestata e,, unificati i reati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente per scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni sei di reclusione ed euro 10.000 di multa. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Con un primo motivo il DO deduce preliminarmente la mancanza di motivazione, desumibile dal testo del provvedimento impugnato, in ordine alle prospettazioni difensive riguardanti il mutamento di status processuale delle pp.oo. DI IC e DI IN, quale conseguenza dell'imputazione (coatta) formulata a carico degli stessi, in data 19.06.2010, dalla Procura della Repubblica di Castrovillari in ordine al reato di truffa consumato ai danni di LB NI (Proc. Pen. n. 2946/08 RG), circostanza sopraggiunta rispetto alla proposizione dei motivi di gravame e, dunque, all'instaurarsi del giudizio di appello. Il dato afferente all'assunzione, da parte delle pp.oo. DI, della qualifica di imputati in altro ambito processuale (in procedimento probatoriamente collegato, ex art. 371 comma 2 lett. b cpp.), è emerso, difatti, a seguito della costituzione delle parti nel giudizio di appello, dunque successivamente al termine processuale ex art. 484 cpp.. Per tale ragione, la questione in disamina non è stata dedotta tra i motivi di gravame, ma è stata introdotta nel giudizio di appello mediante memoria difensiva depositata nelle more della definizione del procedimento. Rileva in proposito il ricorso che l'elemento probatorio, rilevante ai fini dell'accertamento del reato di truffa, come ascritto agli stessi DI nel proc. pen. n. 2946/08, è costituito dalla denuncia sottoscritta dalla p.o. LB NI e, dunque, dalla conseguente testimonianza da questi resa in dibattimento. Tale elemento concerne una precisa circostanza: i DI, come riportato nella denuncia, avrebbero ricevuto dalla p.o. LB il provento della truffa, pari ad euro 360.000, nel periodo ricompreso tra luglio e settembre dell'anno 2003. Il dato storico-temporale (materiale percezione, da parte dei DI, di 360.000,00 euro nel luglio-settembre 2003) necessariamente (e logicamente) spiega un'influenza, rectius un'interferenza (probatoria), in merito a: -la valutazione dell'(in)attendibilità degli stessi DI, nell'ambito del processo appellato, in ordine alle effettive motivazioni che li avrebbero indotti all'usura proprio nell'anno 2003 (in estrema sintesi, il conseguimento, р nell'anno 2003, del profitto della suddetta attività truffaldina, pari a 360.000 euro, è logicamente incompatibile con il cd. deficit di liquidità, di 350.000 euro, che avrebbe determinato i DI, seguendo i loro racconti, alle richieste di prestiti usurari;
-l'accertamento della sussistenza della circostanza aggravante del delitto di usura lo stato di bisogno delle pp.00 - contestata al DO (in ulteriore sintesi, sussiste un'evidente incompatibilità tra (a) l'aggravante conseguente allo stato di bisogno in cui sarebbero versati, nell'anno 2003, i DI quali soggetti usurati e (b) il provento della truffa, di euro 360.000,00, ottenuto dai medesimi proprio nello stesso anno 2003. Da ciò la conclusione che i DI avrebbero dovuto assumere nell'ambito del giudizio di appello, la qualifica di imputati di reato collegato e tale mutamento di status processuale doveva incidere sulla scelta dei criteri di valutazione della prova ex art. 192 commi III e IV cod. proc. pen.. Con un secondo motivo si lamenta che il giudizio di responsabilità (per i capi 17, 17 bis, 17 ter e 17 quinquies) sia stato fondato su dichiarazioni delle parti offese DI intrinsecamente inattendibili, avuto riguardo alle "discrasie" nei loro resoconti, decisive in punto di ricostruzione 10 della colpevolezza, specificamente formulate e non valutate dalla Corte di appello. Con un terzo motivo si prospetta illogicità della motivazione nella parte in cui ha ascritto a DO i fatti di usura dei capi 17 bis), 57 e 58 in concorso con GR ET, mancando la prova della effettiva riscossione del credito usurario, accordato dal correo GR alla persona offesa Camera. Con un quarto motivo si evidenzia violazione di legge e vizio di motivazione in ordine alla fattispecie estorsiva del capo 17 ter e 17 quinquies, considerato che le minacce di far uso di armi sono state realizzate dal 20 al 25 agosto 2005, quando la sottoscrizione della scrittura privata in oggetto è avvenuta in tempo antecedente il 10 maggio 2005 e senza tener conto della decisione del G.U.P. che per il capo 17 quater ha ritenuto non provata la circostanza del possesso di un'arma. Con un quinto motivo si sostiene l'insussistenza della circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 con riferimento al metodo mafioso, tenuto conto che l'asserita condizione di timore ed assoggettamento dei DI era il risultato, non già della condotta attribuita al DO, ma l'esito di rappresentazioni soggettive delle stesse parti offese (capi 17, 17 bis, 48 e 107). Con motivi nuovi il difensore del DO ribadisce l'omessa assunzione di prova decisiva circa il mutamento dello status processuale delle parti offese DI IC e IN rinviate a giudizio il 18 giugno 2010 con l'accusa di truffa aggravata in danno di LB NI. 2.4) PP IO TI responsabile dei delitti ascrittigli ai capi 27 (persona offesa De Angelis) e 103 (parti offese f.lli De RO) aggravati ai sensi dell'art 644 comma quinto, e esclusa la circostanza ' aggravante ex art.7 1. 203/1991, applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni tre, mesi quattro di reclusione ed euro 6.000, di multa. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Il ricorso prospetta tre motivi: 11 I- inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta responsabilità ex art. 644 cod. pen., attesa la confusa ed incerta narrazione della persona offesa De Angelis, e l'avvenuta assoluzione, da parte della gravata sentenza, di HI GA raggiunto dalle dichiarazioni accusatorie dello stesso De Angelis;
II- quanto al capo 103, in danno di De RO IN, sbrigativa e laconica motivazione della Corte di appello, nonché il mancato accoglimento delle doglianze in punto riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche e determinazione della pena;
III- mancata risposta a decisive risultanze processuali date dall'acquisizione di un elaborato tecnico di parte (dell'avv. Arango) sulla legittima formazione del patrimonio e dei beni oggetto di confisca. 2.5) De NC ET responsabile per il G.U.P. del delitto ascrittogli al capo 32 (persona offesa CE), aggravato a sensi dell'art 644 comma quinto c.p. e, esclusa la circostanza aggravante di cui all'art. 7 legge 203/1991 e applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato alla pena di anni 1 mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 3.000 di multa. Fatti dalla primavera del 2005 sino al luglio del 2007.La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Il ricorso si compone di cinque motivi di censura. I- inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione, sotto il profilo dell'affermazione di concorso nel reato di usura, reato di cui non ricorrono gli elementi costitutivi e per il quale vi sarebbe stato travisamento della prova nel punto che ha evocato come elemento di conferma gli "accertamenti bancari" sul cc del ricorrente nel quale era accreditata solo la pensione. In particolare si lamenta che le dichiarazioni (inattendibili) del CE non siano state valutate unitamente agli elementi di prova che ne confermano l'attendibilità e che la corte distrettuale non abbia considerato in primo luogo il mancato rinvenimento degli assegni ed in secondo luogo la mancata precisazione del tasso di interesse (riferito e poi negato nella misura del 7-10% mensile): circostanze entrambe ignorate e senza risposta da parte della gravata sentenza. Da ultimo si rileva che i fatti addebitati sono esclusivamente del 12 2005 e non vanno dalla primavera del 2005 al luglio del 2007 come riferito dalla Corte territoriale. II- omessa acquisizione delle trascrizioni del verbale di udienza 9 GIUGNO 2009 del Tribunale di Castrovillari contenente le dichiarazioni di NO CE, persona offesa, in ordine alla posizione di De NC ET, rilevanti perché chiarivano che il tasso praticato era del 7-8% annuo. Sul punto non vi è stata rinnovazione dell'istruzione dibattimentale né motivazione a sostegno. III- erronea qualificazione dei fatti da sussumersi nel quadro della mediazione usuraria ex art. 644 comma 2 cod. pen., sostenuta in appello e non esaminata né motivata dalla corte distrettuale. IV- carenza di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche. V- assenza di motivazione sulla mancata concessione della sospensione condizionale della pena. 2.6) DI EL BI ritenuto responsabile del delitto di cui al capo 1) della rubrica e, applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni 4 di reclusione. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Il ricorso, con il primo motivo, evidenzia in via preliminare che la struttura della motivazione è costruita attraverso una "abbastanza" dettagliata rassegna dei motivi di appello alla quale seguono i "presunti" argomenti a confutazione addotti sostegno della ritenuta infondatezza dei motivi di gravame. Rileva il difensore, con specifico riferimento alla imputazione di partecipazione al sodalizio mafioso denominato "Cosa FO", che la sentenza spende ben 6 pagine di motivazione (cfr.; pagg. 109-115 della motivazione) per riportare in maniera dettagliata i motivi di appello addotti dalla difesa per poi dedicare appena qualche pagina (cfr.: pagg. 251-252 e 264 della motivazione) per confutarne la fondatezza. Lamenta ancora il ricorso che, nonostante la difesa abbia profuso un notevole sforzo in sede di motivi di gravame alfine di evidenziare gli innumerevoli punti di criticità che riguardavano giudizio di intrinseca attendibilità dei collaboratori di giustizia (RU AM, LB NI ed RI NT) e, soprattutto, delle dichiarazioni da costoro rese, la 13 sentenza si è limitata a giudicarne la infondatezza attraverso la seguente laconica motivazione: "Rinviando a ogni problematica afferente alla valutazione dei risultati probatori, acquisiti agli atti dello svolto giudizio abbreviato, si ribadisce in questa sede, anzitutto, la attendibilità dei collaboratori di giustizia, le cui propalazioni sono apparse sufficientemente precise e circostanziate, fra loro collimanti seppur spontanee e indipendenti, oltre che ampiamente riscontrate da numerosi dati oggettivi emersi nel corso delle attività investigative" (cfr.; pag. 263 della motivazione della sentenza di appello). Motivazione, questa, che risulta del tutto inadeguata, anzi assolutamente insufficiente, a fronte delle specifiche censure che la difesa aveva sollevata sul punto in sede di motivi di appello. In sostanza, non si riesce davvero a capire sulla base di quale analisi il giudice di appello sia potuto uscire in un'affermazione, così perentoria, ma altrettanto evidentemente generica ed errata. La Corte territoriale secondo il ricorrente non ha tenuto nel debito conto la circostanza ben evidenziata con i motivi di appello (cfr.; pagg. 15/19 dei motivi di appello) - che i collaboratori di giustizia, in merito al loro narrato sui punti nodali delle accuse mosse a carico dell'odierno ricorrente così come agli altri coimputati, abbiano fatto sempre riferimento a circostanze non a loro diretta conoscenza, ma per averle apprese dagli odierni imputati. Nella maggior parte dei casi costoro, infatti, hanno indicato in NT FO la persona che avrebbe loro riferito le circostanze relative alle truffe. Il dedotto vizio di motivazione, ad avviso del ricorrente, concerne non solo le truffe perpetrate a mezzo delle cooperative agricole ai danni dell'INPS, ma anche la truffa del quinto dello stipendio e la cd "spedizione forlivese". In conclusione: la sentenza sarebbe priva di una seria indagine sulle condotte attribuite all'imputato nonché della prova della idoneità causale delle condotte accertate alla conservazione delle capacità operative del sodalizio criminale. Con un secondo motivo si lamenta violazione di legge con riferimento agli artt. 321 cod. proc. pen. e art 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 1992, n. 356. Invero, quanto all'immobile di cui al punto "6": si rileva che lo stesso è stato acquistato il I febbraio 1997, in tempo antecedente la contestazione associativa che data dal 1999; quanto all'immobile del punto "8" questo è stato ereditato nel 14 1983 ed in ogni caso, il provvedimento ablativo (sezione 6 5020/2008) doveva essere limitato 2.7) AN NT ritenuto responsabile dei delitti allo stesso ascritti (con esclusione dei reati di cui ai capi 10, 10 bis, 11, 65 bis, 88, 88 bis ) e applicata la diminuente per la scelta del rito, tenuto conto ' delle previsioni di cui all'art 78 c.p. e unificati i reati dal vincolo della continuazione è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni 18 di reclusione. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Va subito evidenziato che dopo la pronuncia della sentenza della Corte di appello il ricorrente ha assunto lo status di collaboratore di giustizia a far data dal giorno 11 luglio 2012. Nel ricorso, invocata l'assoluzione da tutti i delitti, la difesa del FO (persona che ha iniziato una collaborazione con l'autorità giudiziaria ottenendo -per altri reati- il riconoscimento della speciale attenuante di cui all'art. 8 legge 203/91), deduce inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità: per le accuse dei capi 2 e 2 bis;
8 e 8 bis;
15; 79 e 79 bis;
84; 89, 90, 90 bis;
40 (condanna al posto dell'omonimo cugino, deceduto); 65 Imputazioni tutte per le quali la corte distrettuale, ignorando le precise e puntuali deduzioni critiche formulate in appello, si è limitata ad un "dictum", apodittico e confermativo, senza alcuna esplicitazione del percorso valutativo, nell'indifferenza assoluta delle diverse prospettazioni difensive, facendo uso di una stringata motivazione apparente "adattabile a qualsiasi processo od imputazione". Con un secondo motivo si lamenta l'omesso riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche privo di motivazione neppure di stile nonostante il nuovo status di collaboratore di giustizia del ricorrente. nessun automatismo. Con un terzo motivo si prospetta che non sarebbe provata la sproporzione tra valore dei beni e dei redditi disponbili e neppure vi sarebbe dimostrazione certa che i beni sequestrati e confiscati siano frutto o reimpiego di attività illecite. In particolare: da un lato si evidenzia l'errore di apprezzamento del patrimonio dei coniugi FO, indicato dal G.U.P. 15 in svariati milioni ed invece inferiore ai 200.000 €.; dall'altro si sostiene la legittimità del patrimonio stesso derivante: dalla fatturazione dell'impresa individuale;
dal risarcimento del danno ex art. 314 cod. proc. pen.; dall'indennità spettante alla figlia portatrice di una grave malattia;
dal reddito della moglie;
dal precedente patrimonio. A fronte di tali deduzioni documentate la corte distrettuale ha continuato a ritenere milionario il patrimonio del ricorrente e si è rifugiata in una motivazione apodittica e congetturale. 2.8) RO GI dichiarato dal G.U.P. responsabile dei delitti allo stesso ascritti (con esclusione dei reati di cui ai capi 9, 9 bis, ), applicata la diminuente per la scelta del rito, e tenuto conto delle previsioni di cui all'art.78 c.p., riconosciuto il vincolo della continuazione, è stato condannato alla pena di anni sedici di reclusione. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Il ricorso prospetta sei motivi di doglianza. I- inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo dell'affermazione di responsabilità per il reato associativo del capo 1, con la congetturale attribuzione al ricorrente del ruolo di braccio operativo del boss FO e senza tener conto che si trattava di una struttura associativa in una fase embrionale e priva delle connotazioni richieste dall'art. 416 bis cod. pen.. II- illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine al giudizio di colpevolezza formulato quanto ai capi 73, 73 bis e 74 (pag. 55) ai capi 86 e 87 (pag.63) in tema di armi. III- manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione per ciò che attiene alle condanne dei capi 2 2 bis;
3, 3 bis, 8 e 8 bis;
65, 79 e 79 bis;
81; (estorsione e danneggiamento). → inammissibilità IV- vizio di motivazione in relazione alla pronuncia di colpevolezza per il capo 98 (art. 74 d.p.r. 309/90). V- (indicato erroneamente come VI) insussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.p.r. 309/90 sull'ingente quantità e vizio di motivazione sulla sussistenza dei reati fine dei capi 91; 92 e 93; 95; 96 e 97. 16 VI- (indicato erroneamente come VII) assenza motivazione sulla contemporanea ascrivibilità della condotta del Garofolo sia al sodalizio ex art. 416 bis cod. pen. sia all'associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90. 2.9) CE IOni responsabile del delitto ascrittogli al capo 31 (persona offesa CE), aggravato ai sensi dell'art 644 comma 5 c.p., esclusa la circostanza aggravante di cui all'art 7 L. 203/1991 e applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni uno, mesi nove, giorni dieci di reclusione ed euro 3.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Con odierna ordinanza dibattimentale la posizione del ER è stata stralciata per difetto di notifica. 2.10) EN IL, responsabile dei delitti ascrittigli ai capi 18, 18 bis (parti offese f.lli DI), 25 (persona offesa De Angelis), 36 (persona offesa De Rose), 49 (persona offesa Favale), unificati i reati dal vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa.La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. La difesa di LO ND prospetta tre motivi di doglianza. I- inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità della motivazione, contraddittoria e lacunosa valutazione delle prove in riferimento agli artt. 110, 644, comma 5, nn. 3 e 4, 629, c.p. e all'art. 7, decreto legge 152/91; artt. 192, comma 1; 125, comma 3; 546, co. 1, lett. e), c.p.p.; art.111, comma 6 (Capi 18, 18 bis, 25, 36, 49 e 67 dell'imputazione). Secondo il ricorrente la prima violazione attiene all' erronea e distorta applicazione dell'art. 7, D.L. 152/91, che è stato ritenuto sussistente per l'utilizzo di metodi mafiosi nelle presunte condotte delittuose di usura ed estorsione, nonostante che la sentenza del G.U.P. fosse stata censurata con puntuali e specifici motivi, dedotti con l'impugnazione. L'errore è prospettato come rilevante anche perché da esso discende una grave violazione relativa alla valutazione delle prove, nonché un errore logico della motivazione. Il vizio riguarda, ancor prima, la falsa interpretazione delle norme di cui agli artt. 644 e 629 c.p., emergendo dal 17 medesimo materiale probatorio che la Corte pone a sostegno del proprio convincimento, l'estraneità di ND LO alle usure ipotizzate e l'inconfigurabilità della ritenuta estorsione ai danni dei fratelli DI (di cui al capo 18 bis dell'imputazione). Anche queste condotte e le corrispondenti imputazioni sono state oggetto di articolate doglianze difensive, radicalmente ignorate dalla Corte d'Appello di Catanzaro. In proposito si chiede alla Corte di legittimità di verificare la palese difformità tra i risultati obiettivamente derivanti dagli elementi probatori e le conseguenze che i Giudici di secondo grado ne hanno tratto. II- in relazione alla confisca dei beni, violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 12 sexies della legge 356/1992 e dell'art. 644, ultimo comma c.p., ed ancora, vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., ed agli artt. 125, comma 3; 546, comma 1, lett. e), c.p.p.; art.111, comma 6, Cost, per manifesta illogicità e mancanza della motivazione. Nello specifico la Corte di appello ha ignorato, non motivando, la prova dirimente, favorevole all'imputato, prodotta in primo grado, unitamente ad altra documentazione relativa alla lecita provenienza dei cespiti confiscati. Tale prova è stata radicalmente disattesa dal primo giudice, che ha genericamente ed apoditticamente ripreso le argomentazioni del G.U.P. il quale peraltro nulla aveva detto sulla corposa consulenza tecnica di parte del dr. Antony Gioia (con allegati e supplemento) ed acquisita in copia alla presente impugnazione. III- vizio di motivazione sulla indistinta e generica negazione delle circostanze attenuanti generiche. 2.11) EN CO, responsabile dei delitti ascrittigli ai capi 18, 18 bis, 25, 36, 49 e 67, unificati i reati dal vincolo della continuazione ed applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 10.000 di multa. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. I motivi di censura formulati sono tre. I- inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della carenza e manifesta illogicità della motivazione, contraddittoria e lacunosa valutazione delle prove in riferimento agli artt. 110, 644, comma 5, nn. 3 e 4, 629, c.p. e all'art. 7, 18 decreto legge 152/91; artt. 192, comma 1; 125, comma 3; 546, co. 1, lett. e), c.p.p.; art.111, comma 6 (Capi 18, 18 bis, 25, 36, 49 e 67 dell'imputazione). Come già avvenuto per ND LO, si lamenta omessa risposta alle deduzioni in punto di responsabilità e sussistenza delle aggravanti, e si sostiene che mai l'imputato si è avvalso di metodi mafiosi nei confronti delle presunte vittime le quali si erano a lui rivolte per un finanziamento, in un contesto in cui i pretesi "usurati" trattano alla pari con il finanziatore, ma soprattutto senza alcuna coartazione o intimidazione per ciò che attiene alla restituzione delle somme, né allusioni alla consorteria mafiosa di riferimento. L'aggravante del metodo mafioso sarebbe stata quindi sostenuta da argomentazioni e dati puramente assertivi. Quanto allo stato di bisogno, questo non sussisterebbe, né vi sarebbe la prova della sua conoscenza da parte dell'imputato. Per ciò che attiene all'aggravante di cui al n.4 del comma 5 dell'art. 644 cod. pen. questa è stata affermata senza una espressa connessione alla finalità dei prestiti collegata ad attività comprese nella previsione degli artt. 2082 e 2083 cod.civ.. II- violazione di legge per inosservanza ed erronea applicazione dell'art. 12 sexies della legge 356/1992 e dell'art. 644, ultimo comma c.p., ed ancora, vizio di motivazione in relazione all'art. 192 c.p.p., ed agli artt. 125, comma 3; 546, comma 1, lett. e), c.p.p.; art.111, comma 6, Cost, in relazione alla confisca (e negli stessi termini del ricorso di LO ND), per manifesta illogicità e mancanza della motivazione. Nello specifico la Corte di appello avrebbe ignorato, non motivando, la prova dirimente, favorevole all'imputato, prodotta in primo grado, unitamente ad altra documentazione relativa alla lecita provenienza dei cespiti confiscati. Tale prova è stata radicalmente disattesa dal primo giudice, che ha genericamente ed apoditticamente ripreso le argomentazioni del G.U.P. il quale peraltro nulla aveva detto sulla corposa consulenza tecnica di parte del dr. Antony Gioia (con allegati e supplemento) ed acquisita in copia alla presente impugnazione. III- vizio di motivazione sulla indistinta e generica negazione delle circostanze attenuanti generiche. ritenuta2.12) IN NA, figlia di LI RE, responsabile dei delitti ascritti ai capi 1, 16, 16 bis, 24 e 24 bis, unificati 19 i reati di cui ai capi 16, 16 bis, 24 e 24 bis dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente per la scelta del rito, è stata condannata dal G.U.P. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 2.000,00 di multa. La Corte di appello ritenuta la continuazione tra i reati ascritti ha rideterminato la pena in anni 6 di reclusione ed €.
8.000 di multa confermando nel resto. Con un unico motivo si denuncia violazione di legge e vizio di motivazione considerato che la statuizione di responsabilità sarebbe stata fondata Su un quadro indiziario, offerto da intercettazioni e dalle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, inadeguato, privo di gravità, precisione e concordanza. In particolare si lamenta la valutazione frazionata delle dichiarazioni dei pentiti, senza comunque tener conto che il collaboratore di giustizia RU ha dichiarato di non essere a conoscenza della partecipazione al sodalizio della donna né della circostanza che essa effettuasse consegne di denaro ad affiliati. Si critica poi l'uso disinvolto delle dichiarazioni delle parti offese senza ricerca di riscontri e la mancata valorizzazione delle confidenze della donna al suo fidanzato circa l'inadempienza dei debitori-mutuatari, l'affidamento ad un legale della pratica di recupero del credito, l'assenza di interessi usurari e dell'approfittamento dello stato di bisogno dei debitori-imprenditori. Da ultimo si deduce violazione dell'art. 133 cod. pen. nella determinazione della sanzione. 2.13) AR RI AN, figlia di LI RE, è stata ritenuta responsabile del delitto ascrittole al capo 16 (persona offesa f.lli DI), ed applicata la diminuente per la scelta del rito, è stata condannata dal G.U.P. alla pena di di anni due di reclusione ed euro 8.000.00 di multa. La Corte di appello, riconosciute le circostanze attenuanti generiche, ha ridotto la pena ad anni 1 mesi 4 di reclusione ed 4 mila di multa confermando nel resto. Per la ricorrente sono evidenziati 3 motivi di censura. I- vizio di motivazione sotto il profilo della pronuncia di responsabilità, affermata senza considerare l'avvenuta sua assoluzione dal delitto del capo 16 bis concernente il concorso in estorsione aggravata. In punto di fatto, si osserva che i DI, già sottoposti ad usura, si rivolgono a NN RE e alla figlia, inserite in un circuito malavitoso 20 organizzato e che investono in usura i proventi di truffe ed altre attività illecite;
- trattano esclusivamente con le due donne, che pretendono somma in contante, talvolta assegni circolari, materialmente corrisposti a loro due;
sono la LI e la MO, e solo loro due, a beneficiare dei profitti - (acquisto di appartamenti, promessa di cessione di quota dell'agriturismo dalle parti offese); - l'attività di indagine rivela contatti e rapporti tra le due donne ed i FO i quali si propongono ai DI come intermediari nell'interesse del duo LI-IN; la CA si limita a conversare con la madre (così come altri, ritenuti estranei, ricevono confidenze sul rapporto con i DI) e ad incassare (non diversamente da CE e dalla sorella UC) due assegni che i DI avrebbero consegnato alla NN e alla MO. In conclusione l'imputata non conoscerebbe termini tempi e condizioni dei rapporti dare/avere tra la madre e la sorella MO con i DI;
non esercita alcuna pressione o intimidazione ed è assolta per il reato di concorso in estorsione;
viene coinvolta per le chiacchiere con la madre che non rivelano consapevole adesione e partecipazione all'ordito criminoso da altri ideato e realizzato. In definitiva per la difesa non si comprende sulla base di quali argomentazioni e risultanze probatorie si ritenga la CA consapevole e concorrente nel reato di usura da altri ideato e perpetrato, mancando comunque una qualsiasi argomentazione sull'elemento psicologico del reato e la consapevolezza dell'imputata che il prestito di denaro, di lannicelii RE e IN MO alle parti offese DI, fosse usurario. II- illogicità della motivazione in punto di responsabilità attesa l'avvenuta assoluzione dal delitto di concorso in estorsione aggravata. III- assoluta mancanza di motivazione sulla ritenuta sussistenza dell'aggravante dell'utilizzo del metodo mafioso, prevista e punita art.7 1. 203/1991. 2.14) AN IO, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni di anni quattro di reclusione in quanto responsabile dei delitti ascritti ai capi 1 e 65, qualificata quest'ultima imputazione ai sensi degli artt. 110, 56, 610 comma 2 e art 7 L. n. 203/91, unificati i reati dal vincolo della continuazione nei termini di cui in motivazione e applicata la 212 3 diminuente per la scelta del rito, La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Il ricorso è costituito da 5 motivi. I- inosservanza e l'erronea applicazione della legge, nonché il vizio di motivazione sotto il profilo della affermata sussistenza del delitto ex art. 416 bis cod. pen. (700 pag. G.U.P. Catanzaro +278 Corte di appello Catanzaro) considerato che il poco più che maggiorenne NO non è capo, né promotore, né organizzatore del sodalizio. La sua responsabilità ad avviso del ricorrente difensore è stata desunta dalle dichiarazioni del collaboratore di giustizia NI LB, da due intercettazioni;
dalla verificata sua estemporanea presenza in compagnia dei suoi parenti, in occasione dell'incontro con IN ed RI;
dall'essere stato visto in analoghe circostanze da LF CA;
di aver accettato la richiesta di Lo VA di andare a casa di LB. In buona sostanza, avuto anche riguardo alle dichiarazioni di Lo VA, non sarebbe stato indicato in sentenza né il ruolo né l'effettivo apporto dato dal giovane al sodalizio. II- violazione di legge ex art.522 cod. proc. pen. per difetto di contestazione del capo 65 posto che al ricorrente non risulta contestata una precisa illecita condotta. III- laddove valida la contestazione del capo 65, vi è difetto di motivazione sulla sussistenza della tentata violenza privata aggravata dall'utilizzo del metodo mafioso. IV- violazione degli artt. 266 e 271 cod. proc. pen., posto che le intercettazioni, disposte per reati rientranti nelle indicazioni dell'art. 266 cod. proc. pen., sono state utilizzate per la prova di un delitto che non consentiva l'intercettazione stessa. V- l'illogicità della confisca della Mini Cooper intestata alla madre del ricorrente, Di NO Nella, in relazione all'art. art 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 1992, n. 356. 2.15) CE NC è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni quattro, mesi otto di reclusione perché responsabile dei delitti dei capi 1, 65, 90 e 90 bis (qualificata l'imputazione del capo 65 ai sensi degli artt. 110, 56, 610.2 c.p. e art.7 1.203/ 1991), riconosciuto il vincolo della continuazione nei termini di cui in motivazione, applicata la diminuente 22 per la scelta del rito. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Le doglianze sviluppate nel ricorso sono 6. I- vizio di motivazione sotto il profilo dell'assenza di riscontri al ruolo di partecipe attribuito al AC nel capo sub 1, e basato sulle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia e sulle intercettazioni ambientali e telefoniche;
in particolare, quanto alle dichiarazioni del LB, questo ha la veste di imputato di reato connesso e non si è per lui superato il vaglio dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca;
quanto alle dichiarazioni del CA, esse vanno considerate "neutre"; II- vizio di motivazione in relazione all'accusa del capo "65" riqualificato sub specie di condotta ex art. 56-610 cod. pen.; III- per il reato associativo del capo "1", assenza degli elementi costitutivi del ritenuto delitto, tenuto conto che i danneggiamenti ed i furti subiti dal ricorrente sono incompatibili con l'appartenenza al sodalizio. IV- carenza grafica di motivazione sui capi "90" e "90 bis”. V- mancata motivazione sulla ricorrenza della circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203. VI- vizio di motivazione in ordine alla disposta confisca dei beni, trattandosi di patrimonio preesistente alla contestata nascita dell'associazione e comunque conseguente a leciti attività di produzione del reddito. 2.16) LI CE è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni due di reclusione in quanto responsabile del delitto di cui al capo 1) della rubrica, concessa la circostanza di cui all'art 8 L n.203/ 1991 ed applicata la diminuente per la scelta del rito. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. L'impugnazione contiene 4 motivi di censura. I- inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della generalizzata liquidazione da parte della corte distrettuale di ogni tipo di doglianza, con conseguente assenza di reale motivazione. 23 II- illogicità della motivazione ed erronea applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. sulla intraneità del ricorrente al clan FO il quale risulta assolto dal reato fine del capo "68" (costrizione con minaccia ad NT RI per la vendita di un terreno alla madre di IA a prezzo inadeguato). Rilevato che le truffe all'INPS non sono state contestate, nessuna condotta specifica è addebitata all'IA il quale nella specie altro non era che un imprenditore vittima. III- assenza di risposta alle critiche difensive dell'atto di appello, tenuto conto che le carenze della decisione d'appello non sono superabili mediante il richiamo agli argomenti adottati dal primo giudice. In particolare la Corte di appello: non ha valorizzato le dichiarazioni di RU AM, non ha spiegato il rilevante contrasto tra due versioni 18; non ha argomentato in termini di necessario riscontro alle dichiarazioni dei collaboratori di giustizia, ed anche di RI e IN. IV- violazione di legge e vizio di motivazione sulla confisca dei beni mobili ed immobili. 2.17) EL GI è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni quattro mesi sei di reclusione, per i delitti di cui ai capi 1 e 69, applicata la diminuente per la scelta del rito. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Vi sono 5 motivi di doglianza. I- vizio di motivazione ed omessa risposta alle censure di appello, per ciò che attiene al delitto associativo del capo sub 1: in particolare si lamenta l'assenza di una specifica risposta circa le persone che avevano partecipato al viaggio a Forlì finalizzato al recupero del denaro dell'associazione, sottratto dal LB, e secondo i giudici di merito da identificarsi in FO NT, Di LL, AN e MP. In proposito osserva il ricorrente come la Corte di appello nulla abbia detto delle diverse conclusioni circa l'ingresso del Di LL e di altra persona nel deposito auto ove era custodita la vettura del LB: circostanza smentita dalle indagini difensive in proposito svolte dal Di LL In tale circostanza il MP. Né altre risposte sono state date alle argomentazioni dell'appello sulla gestione delle cooperative agricole e sulla campagna elettorale svolta dal clan in favore di La Rupa. 24 II- RI, persona offesa nel capo "69", non è stato considerato imputato di delitto connesso o collegato considerato che egli era originariamente imputato nel medesimo procedimento per reati in tema di droga, commessi al capo 89 con FO NT con conseguente necessità che le sue dichiarazioni venissero esaminate e valutate in relazione all'art. 192 commi 3 e 4 cod. proc. pen.. unitamente agli altri elementi di prova. Delle deduzioni sul punto nessuna traccia nella motivazione della Corte distrettuale, attesa l'erroneità, eccepita in appello, per la mancata ritenuta sussistenza dell'art. 12.1 lettera a) cod. proc. pen. oppure 371.2 lettera b) ed avuto riguardo a S.U. 12067/2010. III- erronea qualificazione del ritenuto delitto del capo "69" da ritenersi invece come tentata violenza privata, oppure tentata violenza o minaccia per commettere un reato. IV- omessa motivazione sulla circostanza di cui all'art. 7 del decreto legge 13 maggio 1991, n. 152, convertito dalla L. 12 luglio 1991, n. 203 e sulla determinazione della sanzione e sul giudizio di prevalenza delle circostanze attenuanti generiche. V- assenza delle condizioni legittimanti la confisca dei beni in sequestro. 2.18) UL GI, responsabile dei delitti di cui ai capi 1) e 69), è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni quattro e mesi sei di reclusione. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Il difensore del AN, nel ricorso, dopo aver in premessa contestato la tecnica motivazionale della gravata sentenza connotata da disorganicità e da carenza di concreta significatività, deduce 5 motivi di doglianza. I- violazione di legge in relazione alla valutazione dell'attendibilità intrinseca ed estrinseca dei collaboratori di giustizia AM RU, NI LB, NT RI, considerato che sulla credibilità soggettiva ed oggettiva di dette persone vi erano state in appello critiche puntuali rimaste prive di risposta sia da parte della difesa del AN, come pure da parte dei difensori del Di LL. 25 II-quanto al reato associativo, sia violazione di legge sia vizio di motivazione sulla distorta applicazione del principio della "convergenza del molteplice". III- elusione delle regole del procedimento probatorio stabilite a pena di inutilizzabilità, violazione dei criteri di valutazione della prova e vizio di motivazione per la tentata estorsione aggravata in danno del collaborante RI, senza considerare che la persona offesa rivestiva la qualità di imputato in reato probatoriamente collegato ex art. 371 comma 2 lettere b) e c). Nella specie invece la parola dell'RI è stata apprezzata come testimonianza pura. Da ciò la conclusione che trattasi di prova acquisita in violazione dei divieti stabiliti dalla legge considerato che tra gli originari reati in tema di droga e la conseguente tentata estorsione emerge un collegamento rilevante sia sul piano giuridico-sostanziale, sia su quello relativo alla ricostruzione del fatto storico. IV- in tema di confisca, erronea applicazione della legge penale e vizio di motivazione conseguente alla omessa considerazione ed alla mancata confutazione della prova scientifica favorevole data nella specie dalla consulenza giurata della dott.ssa Sonia TI ed una relazione tecnica giurata dell'ing. RE Risoli. V- carenza grafica di motivazione sul diniego delle circostanze attenuanti generiche e sui criteri di determinazione della pena. Con motivi aggiunti, depositati il 12 novembre u.s., il medesimo difensore del AN: contesta qualsiasi legame del suo assistito con le cooperative agricole tra l'altro scagionato dalle dichiarazioni di NT FO;
lamenta, quanto al viaggio a Forlì, che dal mero "prestito" e successivo uso della vettura di proprietà del AN da parte del FO NT con Di LL e del MP si sia scorrettamente inferita la presenza del proprietario a bordo del veicolo stesso e conseguentemente affermata la partecipazione al sodalizio;
si duole che la conferma delle statuizioni di confisca sia stata effettuata senza contestare gli elaborati tecnici in atti che deponevano per l'illogicità della misura attesa la presenza di fonti lecite e proporzionate di produzione del reddito. 2.19) MA IOni responsabile dei delitti ascrittigli ai capi 91, 92, 94, 95, 96, 97 e 98 (ad eccezione del capo 1) , concesse le . 26 circostanze attenuanti generiche equivalenti alle aggravanti contestate ed unificati i reati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente per il rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni sette, mesi quattro di reclusione. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Il MA nei sei motivi di gravame deduce: I- inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta partecipazione all'associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 e di cui al capo "98", con il ruolo di "principale e costante canale di approvvigionamento della cosca); il ricorso contesta in fatto e in diritto tale qualità rilevando che l'attività di fornitura si è limitata a due mesi (agosto 2006 e gennaio 2007) e che non vi è prova dell'affectio societatis dato che il MA aveva assoluta ed autonoma indipendenza decisione dal clan FO e non essendo assimilabile la sua condizione con quella dei rapporti tra fornitore e spacciatore al dettaglio. II- inutilizzabilità delle intercettazioni ed il conseguente giudizio di responsabilità fondato su interpretazioni congetturali del tenore delle conversazioni. Quanto al capo 95 si prospetta violazione del ne bis in idem. III- violazione di legge e travisamento della prova in ordine all'aggravante di cui all'art. 74 comma 3 d.p.r. 309/90 sul numero dei partecipanti superiore a 10, sulla qualità di partecipi dediti all'uso di sostanze stupefacenti, sulla presenza di armi nel sodalizio. IV- insussistenza: dell'aggravante ex art. 80 comma 2 d.p.r. 309/90 in punto di ingente quantità; dell'aggravante ex art. 80 comma 1 lettera "c" (presenza di persona tossicodipendente)) stessa legge e dell'aggravante ex art. 80 comma 1 lettera "e" (sostanze adulterate o commiste). V- esclusione non argomentata dell'attenuante ex art. 73 comma 5 per la lieve entità delle singole cessioni. VI- vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio senza riconoscimento della prevalenza delle concesse circostanze attenuanti generiche., 2.20) IA RE è stata condannata dal G.U.P. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione ed euro 8.000. 00 di multa per i delitti dei capi 1, 16, 16 bis, 24, 24 bis, nella forma aggravata contestata. La Corte di appello ritenuta la continuazione tra i reati ascritti ha rideterminato 2 227 la pena in anni 6 di reclusione ed €.
8.000 di multa, confermando nel resto. Per la ricorrente vi sono in atti due ricorsi: il primo dell'avv. Cinnante, ed il secondo dell'avv.Bloise. Con l'impugnazione dell'avv. Cinnante viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della ritenuta responsabilità per il delitto associativo ottenuta valorizzando: la presunta vicinanza della ricorrente al sodalizio;
le dichiarazioni delle parti offese di cui non è argomentato il profilo di credibilità. Il ricorso dell'avv.Bloise lamenta pure sul punto, con un primo motivo, che la decisione è stata fondata su prove dichiarative prive di riscontri, con persone offese prive di credibilità, e a fronte di una realtà effettiva che vedeva la LI del tutto estranea a qualsivoglia sodalizio illecito, tenuto anche conto che le donne in un sistema di 'ndrangheta non possono essere affiliate. Con un secondo motivo dell'avv. Cinnante, si lamenta l'immotivata negazione delle circostanze attenuanti generiche e l'aumento di pena, nei limiti massimi, ex art. 81 capoverso cod. pen.. 2.21) DE MA NC responsabile dei delitti allo stesso ascritti (ad eccezione del capo 100) e concesse le circostanze ' attenuanti generiche equivalenti a tutte le aggravanti contestate, unificati i reati dal vincolo della continuazione e applicata la diminuente la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni sei, mesi otto di reclusione.La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Il ricorso è costituito da 5 motivi, seguiti da motivi aggiunti. I- inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della affermata sussistenza del sodalizio criminoso, potendosi al massimo ritenere una fattispecie ex art. 73 d.p.r. 309/90 in continuazione. II- vizio di motivazione quanto al reato "98" la valutazione circa la sussistenza dell'aggravante ex art. 80 d.p.r. 309/90 sull'ingente quantità e quella attinente al numero delle persone e alla disponibilità di armi. III- vizio di motivazione per carenza e contraddittorietà sulla pronuncia di responsabilità. 28 IV- carenza di motivazione sulla prospettata applicazione dell'art. 114 cod. pen., sul diniego della prevalenza delle circostanze attenuanti generiche, sulla determinazione della pena in continuazione. V- immotivata negazione della chiesta ricorrenza della levità del caso ex art. 73 comma 5 d.p.r. 309/90. Con motivi aggiunti il difensore di RC lamenta: -che sia stata sostenuta la partecipazione all'associazione ex art. 74 senza alcuna indicazione della condotta e del ruolo del ricorrente non condannato per alcun reato fine e mutuando gli elementi del sodalizio ex art. 74 d.p.r. 309/90 da quelli della organizzazione ex art. 416 bis cod. pen.; -che sia stata affermata l'aggravante ex art 74 comma 3 (associati =>10, oppure partecipanti dediti all'uso di droghe;
- che sia stata affermata l'aggravante ex art 74 comma 4 d.p.r. 309/90, attesa la non funzionalità delle armi stesse per la gestione del traffico di droga;
-che sia stata ritenuta l'aggravante ex art.80 comma 1 lettera "e" (adulterazione delle sostanze con aumento della potenzialità lesiva), aggravanti le ultime due escluse dalla corte di appello nel giudizio di merito ordinario, nei confronti degli altri imputati sentenza Corte di appello Catanzaro Alexandru+35 (il difensore ha prodotto copia di parte della sentenza e questa Corte ne ha acquisito copia integrale). 2.22) CE GI è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni sei, mesi otto reclusione per i delitti dei capi 1, 73, unificati i reati dal vincolo della continuazione. La Corte di appello ritenuta la continuazione tra i reati ascritti ha rideterminato la pena in anni 5 e mesi 4 di reclusione. Con un unico motivo di impugnazione si prospetta carenza e contraddittorietà dell'apparato motivazionale che ha affermato l'intraneità del ricorrente al sodalizio con la funzione di armiere, potendosi al massimo nella specie ritenere provata la sola contravvenzione dell'art. 697 cod. pen., essendo provato che il materiale balistico concerneva armi comuni da sparo e non da guerra. 2.23) GIANCO GI è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni tre, mesi quattro reclusione. per il delitto di cui al capo 1), applicata la diminuente per la scelta del rito. La Corte di appello ha revocato 29 la confisca della quota societaria di cui al n.2 del prospetto della sentenza del G.U.P. dei beni immobili di cui numeri 3, 4, 5 e 6, e dei veicoli di cui ai numeri 12 e 14 confermando nel resto. Vi sono in atti due ricorsi: il primo, con 3 motivi, a cura dell'avv. Donadio, il secondo, con 6 motivi, dell'avv. ZO. Nel ricorso a cura dell'avv. Donadio, con un primo motivo viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della sussistenza dell'art. 416 bis cod. pen. desunta dalla messa a disposizione di NT FO dei propri conti correnti bancari, nei quali il capoclan operava liberamente versando titoli, "bancando" assegni e scontando cambiali. Sostiene il ricorrente che non vi è prova che i titoli "movimentati dal CO e riconducibili alle persone usurate> dal clan siano stati emessi a saldo di una controprestazione usuraia" e rileva altresì che la maggior parte degli assegni aveva riguardo a pagamenti per lavori effettuati. Né soccorrerebbe in proposito il dictum del LB che non integra alcun addebito concreto in punto di contiguità o partecipazione alle ragioni del sodalizio, tenuto conto che il CO ha rapporti con il solo NT FO. Quanto ai conti correnti bancari rileva la difesa (citando fonte R.O.S.) che la famiglia FO disponeva di ben altri "prestanome" quali AL RE, De LE NC, e lamenta che la Corte di appello non abbia apprezzato che il CO, imprenditore, aveva nella specie creato una "artificiosa amicizia di natura servile per dissimulare la paura con chi comanda nella terra di SA Ionico. A tale ultimo proposito si evidenziano alcuni episodi di intimidazione emersi dalle indagini difensive idonei ad escludere l'ipotizzato concorso ex art. 416 bis cod. pen. e ad accreditare la diversa figura dell'imprenditore vittima, il quale cede all'imposizione del clan al fine di contenere e limitare il danno alla sua azienda. Con un secondo motivo si lamenta la deliberata confisca dei beni sequestrati a sensi dell'art 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 1992, n. 356, trattandosi di beni risalenti e comunque provento di legittime acquisizioni, in particolare la ditta individuale. 30 0 3 Con un terzo motivo si prospetta l'erroneo diniego delle circostanze attenuanti generiche avuto riguardo al ruolo marginale dell'accusato. Nel ricorso dell'avv. ZO, col primo motivo si critica la stereotipia e la concisione della motivazione in punto di partecipazione al clan FO segnalando: che molti degli assegni indicati dal G.U.P. non sono riconducibili a richieste di FO anche perché antecedenti alla presunta affiliazione del CO;
che il LB ha parlato di rapporti di lavoro del ricorrente con il capoclan. Il secondo motivo evidenzia violazione di legge e vizio di motivazione per irrazionalità in ordine all'applicazione dell'art. 416 bis cod. pen. del quale non ricorrerebbe neppure la forma del concorso esterno. In buona sostanza ed in altre parole nella specie vi sarebbero solo "supposizioni e conclusioni perpendicolari fondate sul sospetto e la congettura", tenuto conto dell'assoluzione in primo grado dalle contestazioni di usura dei capi “102 e 103″, nonché della circostanza che le varie persone interessate non perseguivano fini comuni né avevano "affectio societatis". Con un terzo motivo si ribadisce assenza di motivazione anche sulle richieste subordinate di qualificazione dei fatti come assistenza agli associati (ex art. 419 cod. pen.) oppure sub specie di concorso esterno. Con un quarto motivo si censura nuovamente il vizio di motivazione sugli elementi favorevoli all'imputato in punto di estraneità al sodalizio ex art. 416 bis cod. pen. e sull'elemento psicologico del reato. Con un quinto motivo si sostiene carenza di motivazione sulla prevalenza delle circostanze attenuanti generiche e sulla chiesta esclusione delle aggravanti. Con un sesto motivo si illustra la contraddittorietà della motivazione in punto di confisca della ditta individuale risalente al 1997, rispetto alla data dell'affiliazione (fine del 2005) che aveva appunto consentito la restituzione dei beni la cui titolarità era maturata in tempo antecedente al 2005. 2.24) RR EL responsabile del delitto del capo 104, aggravato sensi dell'art 644 comma quinto c.p., e esclusa circostanza di ' cui all'art. 7 1.203/91 e applicata la diminuente per la scelta del rito, è stato condannato dal G.U.P. alla pena di anni 1, mesi nove, giorni dieci di 31 reclusione ed euro 3.000,00 di multa. La Corte di appello ha confermato la decisione del G.U.P.. Con un unico motivo di impugnazione viene dedotta inosservanza ed erronea applicazione della legge, nonché vizio di motivazione sotto il profilo della materiale assenza della giustificazione minima per la condanna e relativa aggravante ex art. 644 comma 5 cod. pen. (aumento da 1/3 alla metà), non potendosi nella specie neppure rinvenire una motivazione per relationem. Invero la valorizzazione delle dichiarazioni di OR UA, pretesa vittima dell'usura, andava dalla corte distrettuale riesaminata alla luce della prospettazione tra le parti di un normale rappporto contrattuale di finanziamento ed avuto riguardo alle contraddizioni evidenziate in appello sul suo resoconto dei fatti e sulle quali è mancata risposta da parte della Corte di appello. In ogni caso non v'è motivazione sulla sussistenza delle aggravanti. 3.0) il ricorso dei terzi interessati sulla confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo. Hanno proposto impugnazione, sui capi e punti della sentenza che hanno statuito la confisca dei beni oggetto di sequestro preventivo, in relazione al disposto dell'art. art 12-sexies d.l. 8 giugno 1992 n. 306, convertito, con modificazioni, nella I. 7 agosto 1992, n. 356, OL FI (madre non convivente di AN GI), AN LA, AN IA AN (sorella non convivente di AN GI); TI NI UA donatario dell'immobile, giusta atto notarile in suo favore di OL FI, suocera del TI stesso e madre di AN GI. 3.1) OL FI. FI OL è madre di AN GI, AN IA AN e AN LA, nonché suocera di TI NI, coniuge di AN LA. L'impugnazione lamenta che nessuna indicazione sia stata offerta, nelle striminzite righe dedicate al caso, circa la specificità dei contesti e delle situazioni, nonché la necessità che, a fronte di un'intestazione (fosse anche, ma non è questo il caso, "formale") a terzi, la prova, nei riguardi di 2 32 2 quest'ultimi, non può e non deve (pena il frustrare principi e finalità della disciplina di settore) arrestarsi ad una mera rilevazione di sproporzione reddituale ed economica del diverso soggetto, condannato penale. Violazione palese e patente (quella operata del giudice di appello e dal "richiamato" giudice di prime cure), allorché si considera sia l'originaria provenienza dei beni (da persone a loro volta terze estranee alle contestazioni penali sostanziali), sia la circostanza che l'odierna ricorrente ed il suo autonomo nucleo familiare possedeva, al momento dell'acquisto della proprietà, e possiede, tutt'ora, redditi specifici sufficienti a legittimarne il possesso, anche sotto l'aspetto delle eventuali migliorie (così da escludere la ritenuta configurabilità del requisito della sproporzione, e conseguentemente la legittimità della confisca: sia per il diretto interessato, sia, a fortiori per il terzo estraneo;
sul punto, Cass. Sez. I 12.05.09 ― 03.06.09, n. 227779). Nel caso della ricorrente (terza estranea alle contestazioni penali di, da connotazione mafiosa) ciò che rileva è la sua sola buona fede nell'acquisto e/o nel possesso del bene. Sul punto quindi si rileva l'errore di diritto, trattandosi di terzo, di omettere la considerazione del necessaria nesso di pertinenzialità tra bene nella disponibilità del terzo e condotta delittuosa e l'errore nella motivazione che nulla ha detto in risposta alla memoria difensiva prodotte ed alla allegata documentazione. 3.2) AN IA AN e AN LA (sorelle non conviventi di AN GI) Le ricorrenti, nella loro qualità di nude proprietaria delle abitazioni di Via degli Enotri e di via IV novembre e relativi magazzini, loro donati dai genitori (AN GI ed LO FI) deducono con un primo motivo di impugnazione "sostanziale inesistenza della motivazione alle plurime censure formulate anche con memoria. Con un secondo motivo si lamenta che la ritenuta fittizia intestazione o la disponibilità dei beni in capo al fratello condannato non sia stata sorretta da motivazione tenuto conto dell'originaria provenienza dei beni e la disponibilità di redditi sufficienti all'atto dell'acquisto dei beni medesimi sia da parte dei genitori donanti che della figlia donataria, senza valutare e contestare i difformi esiti della relazione tecnica di parte della dr.ssa TI. 33 3.4) TI NI UA (marito di AN LA) La Corte di appello nel confermare le statuizioni del G.U.P. ha rilevato che non risulta dimostrato che l'immobile di Castrovillari, C.da Bolinaro, Via GI Militerni, acquistato da OL FI (madre di AN GI e suocera del TI, marito di AN LA) il 1.4.1999 e donato a TI NI UA sia stato interamente ristrutturato con risorse del solo TI nel 2005; mentre il terreno seminativo arboreo sito in SA allo Jonio, C.da Caccianova, acquistato dal padre dell'imputato nel 1968, è stato donato al AN nel 2000, sicchè da tale epoca è stato mantenuto e gestito dal donatario con redditi propri non giustificati. Analogamente, apparirebbe irrilevante che le piantagioni esistenti sul fondo siano risalenti all'epoca dell'acquisto, per cui il bene non avrebbe alcun rapporto con l'asserita attività criminosa dell'appellante; e ciò in quanto, come già evidenziato, il presupposto della confisca non deve individuarsi nel reimpiego delle somme provento di attività illecite, bensì nella mera sproporzione tra redditi ed acquisizioni patrimoniali, nella specie sussistente. Il ricorso è costituito da 3 motivi. I- violazione di legge e vizio di motivazione essendo nella specie mancata la prova della intestazione fittizia e comunque della disponibilità del bene in capo al condannato, affermata senza motivazione sul punto e senza dare alcuna risposta alla consulenze tecniche di parte versate in atti (una redatta dalla dr.ssa TI). II- assenza del requisito della sproporzione tra valore dell'immobile e la dimostrata capacità economica e reddituale del ricorrente. III- violazione di legge e vizio di motivazione non potendo considerarsi tale l'espressione di sintesi della Corte di appello "non risulta dimostrato che l'immobile donato al TI sia stato ristrutturato con le sue "sole risorse", avuto riguardo alla documentazione specifica depositata in atti. pagine 34-35 4.0) la struttura espositiva della sentenza impugnata e requisiti della motivazione del giudice di appello. Gran parte della motivazione (pp.1-177) è dedicata alla trascrizione dei capi di imputazione, alla sintesi della sentenza di primo grado e dei motivi di appello, nonché ad una "storia breve" delle vicende dell'associazione FO. Di assai minore estensione (pp. 177-274) è la parte dedicata al percorso giustificativo della decisione, avente ad oggetto oltre cento imputazioni relative a ventiquattro imputati e frazionata in nove blocchi distinti: I) le emergenze istruttorie: in particolare i collaboratori di giustizia (14 pagine: da 177 a 190); II) segue: le intercettazioni telefoniche ed ambientali (2 pagine: da 191 a 193); III) le usure (dopo due pagine di premesse): vengono esaminate e valutate in 18 pagine (da pag.202 a 219) nelle quali sono argomentate le pronunce di responsabilità per i capi 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater;
17,17 bis, 17 ter, 17 quinquies, 18 e 18 bis, 21, 24, 24 bis, 25, 27, 31, 32, 35, 36, 48, 49, 57, 58, 67, 101 e 102, 103, 104, 107, 108; IV) lo spaccio di sostanze stupefacenti (5 pagine: da pag. 219 a 224) con la disamina delle accuse e corrispondenti responsabilità per i capi 89, 90, 90 bis, 91, 92, 94, 95, 96, 97; V) l'associazione a delinquere finalizzata al narcotraffico (18 pagine: da pag.224 a 236); VI) l'associazione a delinquere di stampo mafioso (da pag.237 a 256), con esame, nelle ultime tre pagine, dei capi 65 e 65 bis;
VII) la disponibilità di armi: 6 pagine (da pag. 256 a 262) con valutazione delle imputazioni di cui ai capi 71, 72, 72 bis, 73, 73 bis, 86 e 87; VIII) le censure difensive: 5 pagine (da pag. 262 a 267); IX) la confisca dei beni: 8 pagine (da 267 a 274). Pur se, secondo regola consolidata da tempo remoto nella giurisprudenza di legittimità e recepita dal codice di rito vigente, la motivazione può ben consistere in una concisa esposizione delle ragioni di 36 fatto e di diritto poste a fondamento della decisione, non rilevando tanto il numero e l'estensione delle proposizioni destinate a tale scopo quanto piuttosto il contenuto, la chiarezza e la validità argomentativa delle stesse, nonché la coerenza logica della risposta fornita ai rilievi critici delle parti (cf. in termini cass. pen. sez. 6, 14407/2009, r.v. 243266), resta comunque obbligo del giudice di appello quello di confrontarsi con gli elementi di fatto richiamati dall'appellante e con le ragioni di diritto dal medesimo addotte;
né tale obbligo può essere soddisfatto dal semplice richiamo della sentenza di primo grado (spesso peraltro anch'esso assente nel caso) o da una motivazione “implicita", che non può essere considerata come equipollente dell'esame dei punti controversi e della puntuale risposta doverosa alle argomentazioni della parte interessata. Si nota infatti in dottrina che, ove il sindacato della Corte Suprema fosse limitato all'accertamento dell'esistenza di una "motivazione_minima” (una sorta di "quanto basta" indeterminato e, perciò, mutevole arbitrariamente, a seconda dei casi), in assenza di un corrispondente palese rigoroso scrutinio giuridico e logico, che valga ad impedire il formarsi di una tentazione conservativa, la funzione del controllo che ad essa è attribuito si ridurrebbe alla difesa del precedente decisum, in nome di un'inesistente presunzione relativa di validità e di fondatezza della decisione impugnata. Tuttavia, come più volte precisato da questa Corte di legittimità, attese le due peculiarità del rito d'appello (assoluta pienezza della cognizione;
ambito limitato ai punti della decisione devoluti con motivi specifici) il giudice di secondo grado deve, con motivazione non apparente e immune dai vizi logici della contraddittorietà e della manifesta illogicità, confrontarsi quantomeno con quegli elementi e quelle ragioni indicate dalle parti pubblica e privata, sotto comminatoria di inammissibilità, e, più esaustivamente, con la correttezza giuridica e di merito del punto della decisione investito da quel motivo, tenendo conto dell'intero contenuto del fascicolo del giudizio di primo grado e non solo di quanto argomentato dal giudice di primo grado (cfr. per tutte, per la sua chiarezza: cass. pen. sez.6, 29638/2010, annulla con rinvio sentenza 11 luglio 2008 Corte di appello Catanzaro). 37 Nello specifico, il giudice dell'appello doveva dimostrare di avere sottoposto a rinnovato ed autonomo vaglio il punto della decisione devolutogli, consentendo così alle parti ed al giudice di legittimità la verifica logica - con riferimento ai parametri di cui all'art. 606 c.p.p., comma 1, lett. “e” - del ragionamento che sostiene il percorso di questo vaglio autonomo nonché dalla sintesi valutativa che lo conclude. E' evidente che l'obbligo di motivazione del giudice di appello fissato dalle convergenti norme degli artt. 111 Cost., comma 6, 125 c.p.p., 546 c.p.p., lett. e, e dall'art. 598 c.p.p., è tracciato e si misura dalla qualità, consistenza, pienezza di significato delle censure prospettate nell'appello, sottolineata la regola della non necessità di una analitica valutazione di tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti con l'indicazione degli elementi ritenuti rilevanti e di valore decisivo, tutti gli altri rimanendo implicitamente disattesi e superati, pur se non specificamente confutati (Sez. Unite 3286/2009 in proc. Chiodi), a condizione che essi non abbiano forza tale da squilibrare la razionalità del percorso argomentativo (ex plurimis: cass. pen. sez. 6, 25255/2012 Rv. 253099; cass. pen. sez. 2, 7380/2007 Rv. 235716; 27429/2006 Rv. 234559, 39048/2007 Rv. 238215, sez. 6, 38698/2006 in proc. Moschetti). Identica chiave interpretativa vale per la "motivazione per relazione" in virtù della quale il giudice d'appello può sì limitarsi a richiamare le parti corrispondenti della motivazione della precedente sentenza, quando però l'appellante, a sua volta, si sia limitato alla mera riproposizione di questioni di fatto (o di diritto) già espressamente ed adeguatamente esaminate e correttamente risolte dal primo giudice, ovvero abbia formulato deduzioni generiche, apodittiche, superflue o palesemente inconsistenti. Ne deriva che, come invece nel caso in esame, quando si è in presenza di una contestazione specifica, che introduca valutazioni e considerazioni non svolte in precedenza, ovvero che rilevi, con puntualità, le argomentazioni censorie da precedenti deduzioni che siano state disattese dal primo giudice, il giudice dell'appello non può richiamare in termini meramente ripetitivi, stereotipati od apodittici, la motivazione della sentenza impugnata (cfr. sezione 6, 49754/2012 Rv. 254102, imputato Casulli) oppure limitarsi soltanto a riprodurne graficamente parti intere (Sez. 6, 38 12148/2009, in proc. Giustino), perché in tal caso sia attua una vera e propria elusione dell'obbligo di motivare. In questo secondo caso, il richiamo è legittimo solo quando esso, specificamente individuato, si pone come passaggio argomentativo inserito nell'autonomo percorso giustificativo della rinnovata valutazione della Corte d'appello, caratterizzata dal necessario puntuale confronto motivazionale con il contenuto e le ragioni della contestazione specifica. Il vizio di motivazione è inoltre integrato, non soltanto da assenza grafica di un apparato argomentativo, ma anche quando la motivazione sia apparente o apodittica o tautologica, con la conseguenza che il vizio si esprime non solo nella mancanza di motivazione sull'intera regiudicanda, ma anche per l'assente motivazione su un passaggio logico fondamentale nell'articolazione del ragionamento probatorio o su uno degli elementi tipici del reato. Infine, va sottolineato che, non avendo il legislatore fornito indicazioni sullo "stile" della sentenza d'appello di cui all'art. 605 cod. proc. pen., salvo le caratteristiche formali che sostanziano i requisiti di ogni sentenza ex art. 546 cod. proc. pen., ciò che conta è che all'interno della complessiva motivazione sia possibile individuare, con chiarezza e senza defatiganti ricerche di testuali corrispondenti espressioni, l'avvenuto, concreto, essenziale e puntuale vaglio autonomo dei punti specifici devoluti dall'impugnazione ed il percorso argomentativo che lo ha accompagnato (cfr. 29638/10 citata). علا 39 4.1.) le ragioni della decisione della Corte di legittimità. Reputa il Collegio, rimanendo ancora nell'ambito della "motivazione doverosa", che l'obbligo di giustificazione del giudice di appello assuma una particolare esigenza di approfondimento in realtà come quella di specie in cui la scelta del rito (abbreviato per 24 imputati ed ordinario per gli altri 36) ha "frazionato" la realtà criminale per ragioni meramente formali, con imputati ed accuse che hanno così avuto percorsi e storie differenziate. Questa sezione ha avuto già modo di affrontare la tematica -non infrequente- di diverse e difformi risposte di responsabilità per reati contestati in concorso, quando i corrispondenti accusati abbiano scelto come nella vicenda- riti difformi concludendo nel senso dell'autonomia formale dei due esiti decisori, peraltro trattasi di evenienza che, per quanto possibile, deve comportare, da parte del giudice del rito ordinario o del rito speciale, un particolare obbligo di motivazione "suppletiva", per evitare appunto che "tessere determinanti", del mosaico dei fatti e degli illeciti (soprattutto quando contestati in concorso), scompaiano nella finale complessiva valutazione delle vicende penali, formalmente differenziate, creando, come avvenuto nella specie, delle zone di insuperabile fragilità argomentativa. Ad esempio, dall'esame del tenore dei capi d'accusa (nella sentenza a disposizione della Corte manca tra l'altro la descrizione dei capi di imputazione n. 107 e 108), rimangono delle zone buie, non marginali per la ricostruzione dei fatti, si pensi: al "patto elettorale con La Rupa", alla "offerta di pescato nel territorio di SA (capo sub 1)", alla funzione delle cooperative agricole come "importante bacino elettorale a disposizione del candidato prescelto dalla cosca" ed altre circostanze, che pur emergenti dal contenuto letterale delle singole contestazioni, sono state date per verificate in premessa dal giudice territoriale, ma non argomentate nel corpo della motivazione, nonostante i rilievi degli appellanti, dianzi richiamati. Nel caso de quo, la motivazione della Corte distrettuale, come peraltro riconosciuto anche dal Procuratore generale in udienza, che ha concluso chiedendo annullamenti con rinvio, sia pure parziali, per 21 delle 28 posizioni- non risponde al principi sopra ricordati. 40 Le stesse conclusioni della parte pubblica segnalano infatti un'inadeguatezza strutturale della sentenza impugnata di difficile emenda in questa sede, se non mediante l'utilizzo costante -per ogni singola imputazione e per ogni imputato di strumenti di recupero narrativo ed argomentativo dal “dictum" del primo giudice, per "fronteggiare" le doglianze di ogni singolo gravame, al fine di supportare la giustificazione dell'esito decisorio del giudice di secondo grado. а Le singole statuizioni di colpevolezza, pur con gradazioni variabili, risultano infatti sostanzialmente raggiunte senza offrire alle parti, pubblica e privata, una doverosa e non stilizzata traccia del convincimento del Collegio, critico e ragionevolmente sostenibile, rispetto al corpo delle censure, che risultano essere state (in taluni casi anche copiosamente) formulate negli appelli, proprio per conseguire l'obiettivo di uno scostamento di risultato, rispetto alle singole deliberazioni, su ciò che è stato oggetto di prova ex art. 187 cod. proc. pen. In definitiva, la decisione del G.U.P., per quanto esaustivamente motivata, non poteva contenere già una risposta preventiva a tutte le censure proposte nei motivi di appello e riprospettate nei vari ricorsi come vizi motivazionali;
né la sua motivazione poteva risultare complessivamente idonea a surrogare lo specifico obbligo motivazionale che compete "naturaliter" al giudice d'appello. Invero, se si passa dalla "struttura" ai "contenuti" dell'esposizione della gravata sentenza, il convincimento del Collegio, come anche segnalato da molti difensori, è che la prima parte, narrativa (che va, come detto, da pag.1 a pag. 177), e caratterizzata da un esemplare, accurato e dettagliato resoconto, ha paradossalmente reso ancora più evidente, lo stacco di valore con la parte argomentativa, contenuta nelle poche pagine successive, destinate alle argomentazioni sulla responsabilità . Peraltro, al di là delle pagine, dedicate dai singoli blocchi, all'esposizione dei fatti e del diritto, l'esito valutativo finisce con l'essere quello di una "sommatoria di insufficienze" che ha reso debole la costruzione, ad esempio, dei due reati associativi contestati (416 bis cod. pen. e 74 d.p.r. 309/90), con una "ipotrofia nella giustificazione" che ha reso impossibile un "salvataggio in sede di legittimità della motivazione, 41 impossibile un "salvataggio" in sede di legittimità della motivazione stessa, sia pure in termini di quella minimalità e concisione volute dal legislatore dell'89". Infatti, attesa la non esaustività delle risposte in concreto delineate, rispetto a quelle che erano state le "consistenti criticità", inutilmente prospettate e coltivate negli appelli, era obbligo del giudice di secondo grado (lo si ripete), pena il sostanziale annullamento delle finalità del giudizio di appello (regolato nel nostro sistema dal Titolo II del libro IX del codice di rito), proporre appunto una motivazione "non telegrafica", ma aderente allo standard, di propria stringatezza nei contenuti della sentenza, quale fissato dall'art. 546 cod. proc. pen., sulla "concisa esposizione dei motivi di fatto e di diritto su cui la decisione è stata fondata, accompagnata dalla indicazione delle prove poste a base della decisione stessa e l'enunciazione delle ragioni per le quali il giudice ha ritenuto non attendibili le prove contrarie". Tanto premesso, verranno ora esaminate e valutate le argomentazioni della corte distrettuale seguendo l'ordine dell'esposizione della sentenza impugnata e cioè: I collaboratori di giustizia, Le estorsioni, Le usure, Lo spaccio di sostanze stupefacenti, L'associazione finalizzata al narcotraffico, L'associazione di tipo mafioso, La disponibilità di armi, La confisca dei beni. 4.2) l'apporto probatorio dei collaboratori di giustizia. La corte distrettuale, per i collaboratori di giustizia (attendibilità intrinseca ed estrinseca, credibilità, autonomia delle conoscenze, circolarità delle informazioni, riscontri, etc.), dopo aver puntualmente richiamato la giurisprudenza di questa Corte (da pag. 179 a pag.187), ha concluso (pag. 187 ultimo capoverso) affermando la corretta valutazione del compendio probatorio fatta dal G.U.P. e costituito dalle dichiarazioni dei collaboratori stessi, sviluppando, in altre tre pagine, l'affidabilità processuale e probatoria di LB e RU, incurante peraltro delle significative osservazioni critiche rilevate negli atti di gravame (in modo particolare, tra gli altri, da: CI, DO, Di LL, FA, LI e IN, FO IO, AC, IA NC, AN, CO) che esigevano una ben diversa ed accurata risposta, non necessariamente favorevole e sintonica agli assunti difensivi, ma, certamente, risolutiva dei dubbi e delle discrasie rilevate, a 42 tanto non bastando "...l'espresso ed integrale rinvio alle valutazioni al riguardo compiute nella prima sentenza (pag.190)". Si tratta di un'aporia decisiva, che si estende e va apprezzata per tutte posizioni di responsabilità (pure per il FO NT) nelle quali il giudizio di colpevolezza abbia trovato anche parziale fondamento nelle dichiarazioni dei collaboratori stessi, rimanendo ovviamente affidata ai giudici di merito, in ipotesi di ritenuta anche frazionata inattendibilità, la prova di resistenza delle singole imputazioni. 4.3) veste processuale di RI, IN IN. Sul tema il giudice del rinvio, nell'apprezzare gli apporti conoscitivi di tali persone dovrà comunque tener conto delle seguenti specifiche annotazioni: a) non è discutibile che la veste attribuita a RI e a IN IN sia quella desumibile dai disposti dell'art. 210 cod. proc. pen. per quanto attiene ai reati in materia di sostanze stupefacenti ed invece quella di persone offese per i delitti di usura ed estorsione, in cui sono indicati come vittime;
l'RI infatti, sentito con le garanzie difensive, ai sensi dell'art. 197 bis c.p.p., in considerazione della qualifica di imputato di reato connesso (con riferimento all'ipotesi accusatoria di cui al capo 89) della rubrica) ed in relazione ai rapporti usurari e alle connesse estorsioni commesse ai suoi danni, doveva essere considerato persona offesa, non essendo rilevabile alcuna connessione fra le diverse imputazioni, neanche dal punto di vista probatorio e che, pertanto, la valutazione della sua deposizione doveva prescindere dai criteri di giudizio fissati dall'art. 192 c.p.p.. b) i reati di usura di cui l'RI è stato vittima, risultano aver costituito una semplice occasione del delitto di acquisto e detenzione, contestato all'RI al capo 89 e definito con sentenza di patteggiamento passata in giudicato, idonea ad attribuire all'RI stesso, "coeteris paribus", una teorica maggiore credibilità delle sue dichiarazioni;
c) in tema di incompatibilità a testimoniare, il collegamento probatorio di cui all'art. 371, comma secondo, lett. "b" cod. proc. pen., che determina l'incompatibilità con l'ufficio di testimone di cui all'art. 197, comma primo, lett. "b" cod. proc. pen., deve riferirsi ad elementi oggettivi di modo che l'accertamento di un reato sia destinato ad influire su quello degli altri;
essa, 43 pertanto, non può discendere dal solo stato di imputato di un reato in danno della persona nei confronti della quale si procede, essendo ravvisabile soltanto in costanza di un diretto e concreto rapporto di connessione probatoria tra il processo in trattazione e il procedimento in cui il dichiarante è stato o è sottoposto, ossia allorquando il collegamento probatorio tra i procedimenti sia oggettivamente fondato sull'identità del fatto ovvero sull'identità o sulla diretta rilevanza di uno degli elementi di prova dei reati oggetto dei procedimenti stessi (cass. pen. sez. 5, 31170/2009 Rv. 244491 Massime precedenti Conformi: N. 37321 del 2008 Rv. 241636); inoltre il detto rapporto di connessione probatoria è ravvisabile quando un unico elemento di fatto proietti la sua efficacia probatoria in relazione ad una molteplicità di illeciti penali e non quando semplicemente la prova dei reati connessi discenda dalla medesima fonte (cass. pen. sez. 5, 10445/2012 Rv. 252006). 4.4) l'imputazione coatta per i fratelli DI, formulata il 19 giugno 2010, successivamente alla presentazione dell'appello. La questione è stata prospettata dalla difesa del DO con memoria depositata nel corso del giudizio di appello e di essa non v'è nessun cenno in sentenza, neppure nella prima parte che, pur puntualmente, ha riassunto tutte le doglianze degli appellanti. Ritiene la Corte che nella specie occorre distinguere due piani: le dichiarazioni dei fratelli DI sono state legittimamente assunte nella veste testimoniale essendo la contestazione frutto di imputazione coatta successiva alla fine del giudizio di primo grado (2008) e la mutata qualità processuale non ha un effetto "retroattivo" e non determina nè limiti di acquisizione né limiti di valutazione. D'altra parte lo stesso ricorrente ritiene "legittimo" il rifiuto di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale. Non esiste poi nessuna connessione probatoria diretta tra la truffa fatta in danno dei FA e l'usura subita da parte di DO, che non risulta in rapporti con FA e che non risponde del reato associativo. Rimane comunque un problema di obbligo di motivazione su una questione significativa per i suoi riflessi sulla configurazione dell'aggravante e sulla valutazione di credibilità di cui dovrà tener conto il giudice di merito. 44 In altre parole, resta il problema della valutazione della memoria difensiva con la quale si prospettava l'incidenza, sulla credibilità dei fratelli DI, della contestata coeva truffa e dell'incidenza eventuale del suo profitto sulla configurabilità dell'aggravante dello stato di bisogno. Come già detto, di tale memoria difensiva non v'è traccia motivata in sentenza. Né può sostenersi che il fatto nuovo sia estraneo alla valutazione dell'episodio di usura contestato, quanto meno con riferimento all'esistenza dell'aggravante e per i suoi riflessi sulla incidenza sull'attendibilità delle persone offese, di cui dovrà quindi dar spiegazione il giudice di rinvio, trattandosi di elemento nuovo, prima non esistente, e che ha fatto il suo rituale ingresso nel procedimento. Sull'obbligo di motivare, con riferimento alle memorie, si richiamano adesivamente le decisioni della I sezione 37531/2010 Pirozzi e 34531/2007, Gangemi, con la precisazione che l'omessa valutazione di memorie difensive pur non potendo essere fatta valere in sede di gravame come causa di nullità del provvedimento impugnato, ben può influire sulla congruità e correttezza logico-giuridica della motivazione della decisione che definisce la fase o il grado, nel cui ambito siano state espresse le ragioni difensive (cass. pen. sez. 6, 18453/2012 Rv. 252713; 210/1996 Rv. 204478, 45104/2005 Rv. 232702, 34531/2007 Rv. 237618, 31245/2009 Rv. 244321, 37531/2010 Rv. 248551). All'adempimento di tale obbligo dovrà pertanto provvedere il giudice in sede di rinvio. 4.5) la posizione di FO NT nella veste di collaboratore di giustizia e la successiva rinuncia ai motivi in punto di responsabilità. Preliminarmente, ricorrendo le condizioni di cui all'art. 129 cod. proc. pen., la gravata sentenza va annullata senza rinvio per il ricorrente con riferimento al capo "40″ con la formula “per non aver commesso il fatto”, versandosi, nella vicenda, di un palese caso di omonimia, desumibile "ictu oculi" dalla mera lettura del capo d'imputazione, dal quale consta che la persona indicata come "FO NT" cui il delitto era stato 45 addebitato, in concorso con FO GI, è persona deceduta nel luglio del 2000, in SA Ionico. Per le restanti accuse, la radicalità del vizio di motivazione dianzi rilevato e le connessioni intercorrenti tra la quasi totalità degli illeciti ed i corrispondenti singoli giudizi di responsabilità penale, impongono anche per gli imputati di singoli reati, la revisione delle statuizioni di colpevolezza, conclusione questa che va estesa pure al ricorrente FO NT (collaboratore dall'11 luglio 2012), al di là dell'avvenuta progressiva rinuncia, prima, a parte dei motivi di ricorso e, poi, a tutte le residue doglianze, escluso il profilo della richiesta di applicazione dell'attenuante cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991. Ciò in quanto, come insegnano le S.U. (30347/2007 r.v. 236756, Aguneche), l'effetto estensivo dell'impugnazione, in caso di accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale su cui la sentenza impugnata abbia fondato il giudizio di responsabilità per i concorrenti in un medesimo reato, giova agli altri imputati che non hanno proposto ricorso, ivi compresi coloro che hanno concordato la pena in appello, o che hanno proposto un ricorso originariamente inammissibile, o, ancora, che abbiano successivamente rinunciato all'impugnazione. Su tali premesse, il giudice di rinvio, una volta risolta la questione della corretta motivazione a sostegno delle accuse contestate e per le quali vi è stata condanna da parte del G.U.P., dovrà successivamente verificare il concreto apporto causale dato dall'imputato, in termini di "contributo apprezzabile”, il quale dovrà essere individuato e ricostruito dal giudice in sede di rinvio, nella pienezza e compiutezza del merito, con ricorso, ove lo ritenga, alla opportuna rinnovazione dell'istruzione dibattimentale. Ferma peraltro la regola che la circostanza attenuante di cui all'art. 8 I. n. 203 del 1991, fondandosi sul mero presupposto dell'utilità obiettiva della collaborazione, non può essere disconosciuta o, se riconosciuta, la sua incidenza nel calcolo della pena non può essere ridimensionata, in ragione di valutazioni inerenti alla gravità del reato o alla capacità a delinquere dell'imputato o, ancora, alle ragioni della collaborazione (cfr. in termini:sezione VI, 10740 del 16 dicembre 2010 - depositata il 16 marzo 2011). 46 4.6) le estorsioni, i danneggiamenti, le usure, lo spaccio di sostanze stupefacenti e le corrispondenti aggravanti. I delitti di estorsione ed i reati "funzionali" di danneggiamento seguito da incendio risultano contestati ai capi: 2, 2bis, 3, 3 bis, 8, 8 bis, 15, 69, 79, 79 bis, 81, 84, nonché capi 17 ter e 17 quinquies. Per le estorsioni ed i reati correlati emerge lo stesso vizio dianzi rilevato, non emendabile in questa sede di legittimità, non bastando la "premessa", delle pagine 193, 194 e 195, per rendere adeguatamente comprensibile il percorso della deliberazione di responsabilità per le 14 estorsioni e i delitti collegati, che hanno riguardato più imputati appellanti (FO NT, FO IO, AC, FA, AN, LI, IN, CA, ND OL, ND LO, CI, MP, DO), ciascuno e tutti portatori di critiche in sede di gravame non carenti di specificità e ragionevolezza, cui è stato tra l'altro genericamente risposto "...si fa espresso ed integrale rinvio ai contenuti dei dialoghi oggetto di captazione come analiticamente riportati nel corpo della prima sentenza (pag.194)" Le usure sono state contestate nei capi: 16, 16 bis, 16 ter, 16 quater, 17, 17 bis, 17 ter, 17 quinquies, 18, 18 bis, 21, 24, 24 bis, 25, 27, 31, 32, 36, 48, 49, 57, 58, 67, 101, 102, 103, 104, 107, 108. Va subito rilevato che la motivazione sui delitti dei capi 17 ter e quinquies (di cui è accusato il LB ex art. 629 comma 2 cod. pen.) è rinvenibile a pag. 206 e 207, sotto la rubrica Usure. Ciò posto, per le usure, la corte distrettuale (pag. 200) premesso un richiamo alla decisione del G.U.P. (..."come esaustivamente rilevato nella gravata sentenza") ha sottolineato che "l'innegabile valenza probatoria del compendio intercettivo -da intendersi in questa sede richiamato in ordine a ogni singola vicenda usuraria- è stata poi confermata dalle risultanze degli accertamenti bancari effettuati nella fase delle indagini", e, a pag. 203, ha ribadito "il già espresso giudizio di sicura credibilità oggettiva e soggettiva dei racconti delle vittime in quanto ampiamente e incensurabilmente motivato dal primo giudice". Anche per questa area di motivazione, il vizio che emerge non risulta dissimile dalle altre carenze dianzi evidenziate, con conseguente identica 47 sanzione di annullamento, qui comunque ribadendo quanto più volte sottolineato, e, cioè, che l'invalidità della "motivazione riepilogativa ed acritica“ non comporta accoglimento delle doglianze formulate, ma, semplicemente, un obbligo di risposta che il giudice di rinvio, nella piena libertà del giudizio di merito di esclusiva competenza, dovrà modulare in corrispondente rimedio alle rilevate invalidità. I reati fine dell'associazione ex art. 74 d.p.r. 309/90 sono descritti nei capi: 89, 90, 90 bis, 91, 92, 94, 95, 96, 97 e l'unica aggravante contestata risulta essere quelle di cui all'art. 73 comma 4 d.p.r. 309/90 (numero delle persone). Anche per queste imputazioni, i gravami formulati, per le loro notazioni di novità, non potevano confluire in stilemi di "risposta a specchio" rispetto a quanto argomentato dal G.U.P. ed in relazione alle specifiche, difformi e non manifestamente infondate, deduzioni delle parti. In conclusione: la motivazione sviluppata risulta viziata, nel suo complesso, da una struttura sostanzialmente solo riepilogativa, e per relazione, della sentenza di primo grado, la quale, per un eccesso di sintesi, finisce con non assolvere al dovuto puntuale confronto con le deduzioni poste a sostegno dei punti della decisione, oggetto dei singoli articolati motivi di appello, a fronte di una pluralità di imputati e di imputazioni, non tutte contestate in concorso. Sarà quindi compito del giudice di rinvio, nella sua piena discrezionalità ovviare all'accertato deficit argomentativo. 4.7) l'associazione di tipo mafioso del capo 1 e l'associazione finalizzata al narcotraffico del capo 98. Quanto ai reati associativi -fermo il rilevato generalizzato vizio di motivazione- trattasi di due realtà di natura criminale che dovranno essere rivalutate con risposte idonee alla qualità ed allo spessore delle critiche, ma che, laddove verificate nella loro sussistenza oggettiva e soggettiva, non soffrono, ricorrendone le condizioni soggettive ed oggettive, della reciproca incompatibilità lamentata dai difensori. Va infatti in proposito richiamato quanto esposto dal Procuratore generale in adesione alla giurisprudenza consolidata di questa Corte in tema di compatibilità, nell'ambito di uno stesso ambito territoriale e temporale e, 48 quindi, sotto lo scudo di una stessa "ditta criminale" di una duplice struttura associativa, quando l'attività di traffico e spaccio di sostanze stupefacenti assuma, per radicamento, distribuzione dei compiti, modalità di una funzione autonoma rispetto a quellaapprovvigionamento dell'associazione più grande è ampiamente consolidata. La posizione sulla quale si è attestata la decisione Magistris delle S.U. (1149/09 del 25/9/2008) è stata confermata dalla giurisprudenza successiva (v. in particolare sez. VI, 23/10/09 n. 4651, Bassano), la quale, oltre che ricostruire il consolidato orientamento precedente, ha chiarito la doppia responsabilità dei capi dell'associazione principale e le differenziate responsabilità dei soggetti, che siano indirizzati alla sola attività di traffico di stupefacente, sia pure nella consapevolezza che il vertice ultimo dell'associazione è riconducibile ad una struttura criminale di più ampia portata. Tanto premesso, in relazione alle individuate invalidità della motivazione, i due reati associativi, dovranno essere riesaminati dal giudice del rinvio nella parte in cui traggono fondamento da dichiarazioni di collaboratori di giustizia, ferma la regola che il difetto di giustificazione non equivale ad insostenibilità dell'accusa, laddove essa possa essere congruamente e persuasivamente argomentata dal giudice di rinvio, nell'ambito del suo scrutinio di merito. In ogni caso, va rilevato che, quanto alle aggravanti contestate al "capo 98", con riferimento all'art. 74 commi 1, 2 3 e 5 in relazione all'art. ' 80 comma 1 lettere sub "c" e sub "e", e art.80 comma 2 d.p.r. 309/90 (numero delle persone superiore a 10; partecipazione al sodalizio di soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti;
adulterazione dello stupefacente e commistione con alterazione della potenzialità lesiva;
ingente quantità delle sostanze oggetto del traffico;
qualità armata dell'associazione finalizzata allo spaccio, con "armi appostate dai promotori e fatte scorrere fra gli associati alla bisogna"), vi è motivazione soltanto per "il numero" e "l'ingente quantità", con carenza grafica di risposta sulle altre aggravanti, che erano state oggetto di specifiche e non generalizzate critiche in appello. Da ciò l'ulteriore necessità di un annullamento, avuto anche riguardo al fatto che la corte distrettuale di Catanzaro, in sede di giudizio ordinario, 49 con la sentenza Alexandru+35, in data 10 giugno 2011 (prodotta per estratto da un ricorrente ed acquisita da questa Corte nella sua integrità) ha ribadito, per l'accusa del capo “98″ e per gli altri concorrenti nel medesimo illecito, la sussistenza delle sole aggravanti concernenti il numero degli associati, l'ingente quantità delle sostanze oggetto del traffico e la partecipazione al sodalizio di soggetti dediti al consumo di sostanze stupefacenti, argomentando ed escludendo in modo esplicito quelle della "qualità armata dell'organizzazione", nonchè "l'adulterazione e commistione dello stupefacente con alterazione della sua potenzialità lesiva". 4.8) la disponibilità di armi (capi 71, 73 e 73 bis, 86, 87) e l'aggravante ex art.
7. legge 203/1991 per i delitti di usura ed estorsione, danneggiamento seguito da incendio. I decisi annullamenti, per i delitti riferibili e/o correlati alla disponibilità di armi, nonchè per i delitti gravitanti nell'ambito associativo (metodo e finalità) e per la ricorrenza dell'aggravante dell'art. 7 per gli illeciti connessi ad attività mafiose, determinano la necessità di una globale revisione critica dell'apparato giustificativo su tali punti, in relazione al complesso delle critiche formulate. L'annullamento, anche e soprattutto in questo caso, avviene necessariamente con rinvio, affidata alla prudente discrezionalità della Corte di merito la doverosa predisposizione di una rete argomentativa che risulti indenne dai rilevati vizi di motivazione. 5.0) la confisca dei beni degli imputati e la posizione dei terzi. La decisione di annullamento con rinvio per i reati presupposto comporta una necessaria rivisitazione del compendio processuale in punto di confisca e corrispondenti requisiti soggettivi ed oggettivi. In conclusione: la sentenza impugnata, va annullata senza rinvio nei confronti di FO NT, limitatamente al delitto del capo "40", per non aver egli commesso il fatto;
va invece annullata nei confronti dello stesso FO per i restanti capi, nonché nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, con rinvio per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro, la quale, nella piena libertà delle valutazioni di merito di competenza, porrà rimedio alle rilevate invalidità argomentative. 50
P.Q.M.
Annulla senza rinvio nei confronti di FO NT, limitatamente al capo n.40, la sentenza impugnata, per non aver il medesimo commesso il fatto. Annulla nei confronti del FO NT per i restanti capi, nonché nei confronti di tutti gli altri ricorrenti, la sentenza impugnata e rinvia per nuovo giudizio ad altra sezione della Corte di appello di Catanzaro. Così deciso in Roma il giorno 7 marzo 2013 Il cons. est. Luigi LanzaVriptease Il Presidente Adolfo Di Virginio DEPOSITATO IN CANCELLERIA IL 18 APR 2018 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO E R P Peja Esposito