Sentenza 15 giugno 2016
Massime • 1
La rinuncia a tutti i motivi di appello, ad esclusione soltanto di quelli riguardanti la misura della pena, la concessione delle attenuanti generiche ed il bilanciamento delle circostanze, comprende anche i motivi concernenti la qualificazione del reato e la sussistenza delle aggravanti. (Fattispecie di delitto ex art. 74 d.P.R. n. 309 del 1990, nella quale la Corte ha escluso che i punti della decisione relativi alla diversa qualificazione dell'associazione o alla sussistenza delle circostanze di cui ai commi terzo e quarto della disposizione citata e dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, siano connessi, con vincolo di carattere essenziale, a quelli esclusi dalla rinuncia all'impugnazione, così da poter essere comunque sottoposti alla cognizione del giudice del gravame nonostante l'intervenuta l'abdicazione).
Commentario • 1
- 1. Smontare un veicolo rubato integra il riciclaggio anche senza alterarne i dati identificativi (Cass. Pen. n. 25776/2025)Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 16 luglio 2025
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 25776 del 14 luglio 2025, ha affermato che lo smontaggio in pezzi di un veicolo provento di furto, ai fini della rivendita o del riutilizzo, integra il delitto di riciclaggio, anche in assenza di manomissione dei numeri identificativi, in quanto idoneo a ostacolare l'accertamento della provenienza delittuosa del bene. Il fatto La Corte di Appello di Bari aveva confermato la condanna inflitta in primo grado a A.A. per il reato di riciclaggio, in relazione alla condotta consistita nello smontaggio in singoli pezzi di un ciclomotore oggetto di furto. L'imputato aveva sostenuto di aver agito senza conoscere la provenienza furtiva del mezzo e che la …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 15/06/2016, n. 50750 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 50750 |
| Data del deposito : | 15 giugno 2016 |
Testo completo
missimario 5075 0 / 1 6 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da Aldo Fiale Presidente - Sent. n. sez. 1901 Vito Di Nicola PU 15/06/2016- Angelo Matteo Socci R.G.N. 39665/2015 Aldo Aceto Relatore - Emanuela Gai ha pronunciato la seguente کبر SENTENZA sui ricorsi ricorsi proposti da:
1. DA TA, nato il [...] a [...], 2. IN CI, nato il [...] a [...], 3. AL ER, nato il [...] a [...], 4. OR AN, nato il [...] a [...], 5. AL UN, nato il [...] a [...], avverso la sentenza del 21/11/2014 della Corte di appello di Napoli;
visti gli atti, il provvedimento impugnato e i ricorsi;
udita la relazione svolta dal consigliere Aldo Aceto;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore generale Paola Filippi, che ha concluso chiedendo: - l'annullamento con rinvio per IN, limitatamente alle circostanze aggravanti e rigetto nel resto;
- l'inammissibilità dei ricorso di AL e OR;
- il rigetto dei ricorsi di DA e AL;
udito, per il IN, l'avv. Saverio Campana, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso. RITENUTO IN FATTO 1.I sigg.ri DA TA, IN CI, AL ER, OR AN e AL UN ricorrono per l'annullamento della sentenza del 21/11/2014 della Corte di appello di Napoli che, in parziale riforma di quella del 28/10/2013 del G.i.p. del Tribunale di quello stesso capoluogo, concesse le circostanze generiche a IN CI, OR AN e AL UN, ha rideterminato la pena nella minor misura di otto anni e otto mesi di reclusione per il AL ER, sette anni di reclusione per il IN, cinque anni e due mesi di reclusione e ventimila euro di multa per il OR, un anno e quattro mesi di reclusione per il AL, e ha confermato, nel resto, l'affermazione della responsabilità di tutti i ricorrenti per i reati loro ascritti e la pena inflitta in primo grado al DA (venti anni di reclusione). DA TA, IN CI e AL ER rispondono del delitto di associazione per delinquere finalizzata allo scopo di commettere più reati di acquisto, trasporto, commercializzazione, consegna, cessione a qualsiasi titolo di sostanze stupefacenti del tipo cocaina, hashish e marijuana, di cui all'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, con l'aggravante dal carattere armato dell'associazione e del numero dei componenti superiore a dieci, ulteriormente aggravato ai sensi dell'art. 7, legge n. 203 del 1991; reato rubricato al capo A dell'imputazione e contestato come consumato in Ercolano dal mese di agosto 2009, con permanenza e con recidiva specifica ed infraquinquennale per il DA. A questi, in particolare, è stato riconosciuto il ruolo apicale di promotore, organizzatore, direttore e finanziatore dell'associazione, che si occupava dell'approvvigionamento della sostanza stupefacente destinata ad essere commercializzata al minuto nella "piazza di spaccio" gestita e controllata dall'organizzazione in Ercolano, via Marconi e altre parti del territorio delle città di Ercolano e Portici, mediante la consegne concordate nelle modalità di tempo e di luogo con i tossicodipendenti;
al IN CI e al AL ER quello di partecipi, incaricati della vendita al minuto delle varie sostanze (in primo grado il IN era stato condannato alla pena di nove anni e quattro mesi di reclusione). AL ER risponde anche del reato-fine di detenzione a fine di cessione a terzi di marijuana e cocaina di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, contestato al capo B come commesso in Ercolano il 16/10/2009 (in primo grado era stato condannato alla pena di dieci anni di reclusione). 2 OR AN risponde di detenzione a fine di cessione a terzi e cessione al minuto di imprecisati quantitativi di sostanze stupefacenti non meglio individuate, ipotizzate al capo O della rubrica che gli attribuisce il reato continuato di cui agli artt. 110, 81, cpv., cod. pen., 73, d.P.R. n. 309 del 1990, aggravato ai sensi dell'art. 7, legge n. 203 del 1991, contestato come commesso in Ercolano dal 5 al 10 ottobre 2009 (in primo grado era stato condannato alla pena di sei anni e otto mesi di reclusione e 40.000,00 euro di multa). AL UN risponde invece del solo delitto di cui agli artt. 110, 378, cod. pen., ipotizzato al capo AF della rubrica per aver aiutato IN ZO (cl. 1971) a eludere le indagini sul tentato omicidio consumato proprio ai danni del AL. Fatto contestato come commesso in Ercolano il 04/08/2009, con recidiva (in primo grado era stato condannato alla pena di due anni di reclusione, con esclusione della recidiva).
2.DA TA articola un solo motivo di ricorso con il quale eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b) ed e), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990 e vizio di motivazione in punto di affermazione della sua responsabilità e di determinazione del trattamento sanzionatorio. Sulla premessa che la sua condanna si fonda esclusivamente sulle dichiarazioni accusatorie rese dai collaboratori di giustizia SC e Munizzi e sulle intercettazioni telefoniche intercorse con i due omonimi IN ZO (cl. 71 e cl. 69), lamenta che:
2.1.i Giudici di merito non hanno tenuto conto della assoluta genericità e imprecisione delle prove dichiarative relative alla ipotizzata associazione per delinquere ed alla sua partecipazione ad essa;
2.2.alle conversazioni intercettate, pur assolutamente neutre e prive di riferimenti precisi, vengono attribuiti contenuti non corrispondenti al loro reale significato;
2.3.non vi sono contatti con altri sodali;
2.4.le ammissioni di colpa del OR e del AL CI (altro sodale) riguardano solo ed esclusivamente le attività di questi ultimi ma non lo coinvolgono affatto;
2.5.la pena applicata è del tutto sproporzionata ed immotivatamente eccessiva.
3.IN CI eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. c) ed e), cod. proc. pen., la mancanza grafica della motivazione e l'omessa motivazione in ordine alla dedotta insussistenza delle circostanze aggravanti e della configurabilità dell'ipotesi attenuata di cui all'art. 74, comma 6, d.P.R. n. 309 del 1990, oggetto entrambi di specifico motivo di appello supportato dalla produzione e 3 acquisizione (in appello) della sentenza del 10/07/2014 del Tribunale di Napoli, emessa nei confronti di altri coimputati in separato e parallelo processo, che per la medesima associazione tali aggravanti aveva escluso. Con motivi nuovi ha prodotto la sentenza del 08/10/2015 della Corte di appello di Napoli che ha sostanzialmente ed irrevocabilmente confermato per quanto di interesse - quella del 10/07/2014 del Tribunale di Napoli.
4.AL ER, contestando l'interpretazione data dai Giudici di merito alle poche (10 in tutto) conversazioni telefoniche intercorse con il fratello CI, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. e), cod. proc. pen., vizio di mancanza e contraddittorietà della motivazione sul punto. A fronte del silenzio dei sette collaboratori di giustizia, che nulla riferiscono su di lui, lamenta che l'unico sequestro di sostanza operato nei suoi confronti non è sufficiente a fornire la prova, anche solo indiziaria, della sua stabile appartenenza al sodalizio. Non un solo acquirente lo accusa, egli stesso è assuntore, non è mai stato visto sui luoghi dello spaccio, manca qualsiasi correlazione tra le conversazioni intercettate e i sequestri.
5.OR AN, allegando la detenzione per uso esclusivamente personale dello stupefacente e lamentando che non sono emersi elementi sintomatici della finalità illecita di tale detenzione, eccepisce, ai sensi dell'art. 606, lett. b), cod. proc. pen., l'erronea applicazione dell'art. 73, d.P.R. n. 309 del 1990. 6.AL UN, contestando l'eccessiva severità del trattamento sanzionatorio, eccepisce la violazione dell'art. 133, cod. pen.. CONSIDERATO IN DIRITTO 7.I ricorsi di DA TA, AL ER e AL UN sono inammissibili. E' infondato quello di IN CI. Il ricorso del OR non può essere scrutinato perché, essendo assistito di difensore d'ufficio, l'avviso di fissazione dell'odierna udienza non risulta gli sia stato personalmente notificato. La sua posizione deve perciò essere stralciata.
8.Il ricorso del DA è inammissibile perché generico, proposto per motivi fattuali non consentiti dalla legge in sede di legittimità e totalmente infondato.
3.1.L'imputato, infatti, ripropone, pressoché alla lettera, punto per punto, virgola per virgola, l'atto di appello avverso la sentenza di primo grado, effettuando inammissibili richiami e riferimenti diretti al materiale probatorio. 4 8.2.Non una sola parola viene conseguentemente spesa per contestare gli ulteriori e nuovi argomenti di prova utilizzati dalla Corte di appello che, avvalendosi degli apporti dichiarativi di AL CI, OR AN e IN CI (che in sede di appello avevano ammesso i propri addebiti), ha trovato in essi ulteriori conferme dell'esistenza del sodalizio di cui al capo A (con tutte le sue caratterizzazioni aggravanti) e del ruolo in esso svolto dal DA.
8.3.Come reiteratamente affermato da questa Corte, è inammissibile il ricorso per cassazione fondato su motivi non specifici, ossia generici ed indeterminati, che ripropongono le stesse ragioni già esaminate e ritenute infondate dal giudice del gravame o che risultano carenti della necessaria correlazione tra le argomentazioni riportate dalla decisione impugnata e quelle poste a fondamento dell'impugnazione (Sez. 4, n. 18826 del 09/02/2012, Pezzo, Rv. 253849; Sez. 4, n. 256 del 18/09/1997, Ahmetovic, Rv. 210157; Sez. 4, n. 5191 del 29/03/2000, Barone, Rv. 216473; Sez. 1, n. 39598 del 30/09/2004, Burzotta, Rv. 230634; Sez. 4, n. 34270 del 03/07/2007, Scicchitano).
8.4.Quanto al trattamento sanzionatorio, la Corte di appello correttamente fa notare che l'imputato ha beneficiato comunque del minimo edittale della pena prevista dall'art. 74, comma 4, d.P.R. n. 309 del 1990 (ventiquattro anni di reclusione), ancorché ulteriormente aumentata a ventisette anni di reclusione in conseguenza dell'applicazione della recidiva specifica ed infraquinquennale (mai eccepita) e a trenta anni di reclusione per effetto della circostanza aggravante di cui all'art. 7, legge n. 203 del 1991. 8.5.Sicché l'imputato (che ha beneficiato della riduzione della pena per il rito abbreviato) non potrebbe ottenere un trattamento sanzionatorio più favorevole di quello riservatogli.
9.Il ricorso del IN è infondato.
9.1.Dal verbale di udienza del 21/11/2014 risulta testualmente: Preliminarmente il difensore di IN CI fa presente che il proprio assistito intende rinunciare ai motivi di appello. IN CI rende spontanee dichiarazioni: ammette gli addebiti, rinuncia ai motivi assolutori e insiste per quelli relativi alla riduzione della pena, delle attenuanti generiche, bilanciamento delle circostanze, ecc.>>.
9.2.Sulla scorta di tale premessa, la Corte di appello ha limitato il proprio esame ai soli motivi dedicati al trattamento sanzionatorio, senza esaminare, pertanto, quelli che avevano ad oggetto la pretesa qualificazione dell'associazione ai sensi del sesto comma dell'art. 74, d.P.R. n. 309 del 1990, e la sussistenza delle circostanze aggravanti di cui ai commi terzo e quarto dell'art. 74, d.P.R. n. 309, cit. e dell'art. 7, legge n. 203 del 1991. Ha perciò escluso che l'associazione potesse essere ritenuta di natura "minore" ma ha concesso 5 all'imputato le circostanze attenuanti generiche con giudizio di equivalenza sulle contestate aggravanti, con esclusione di quella di cui all'art. 7, legge n. 203, cit.. 9.3.Il IN lamenta che, in realtà, non aveva rinunciato ai motivi che avevano ad oggetto le circostanze aggravanti, né alla diversa qualificazione dell'associazione per delinquere e deduce che, proprio per questa ragione, all'udienza del 22/10/2014 aveva prodotto la sentenza del 10/07/2014 del Tribunale di Napoli che, giudicando nei confronti di altri associati, tali aggravanti aveva escluso.
9.4.Sotto un primo profilo rileva il Collegio che l'interpretazione data dai Giudici distrettuali alla dichiarazione di rinunzia non è manifestamente illogica e non è perciò sindacabile in questa sede, risolvendosi la relativa eccezione in una censura di natura fattuale che, oltretutto, contrasta sia con la espressa richiesta del bilanciamento delle circostanze ("scilicet", aggravanti, la cui sussistenza la richiesta dà per presupposta), sia con l'assenza di riserve di sorta sulla qualificazione dell'associazione in termini di minore offensività.
9.5.Sotto un secondo profilo va ricordato che la sussistenza di circostanze aggravanti o attenuanti, così come la qualificazione del fatto, costituiscono altrettanti punti della decisione, distinti ed autonomi rispetto a quello relativo al trattamento sanzionatorio.
9.6.Secondo il consolidato insegnamento di questa Suprema Corte, infatti, il principio "tantum devolutum quantum appellatum", pur non precludendo in modo assoluto al giudice dell'impugnazione di esaminare anche i punti non espressamente indicati nei motivi, impone tuttavia, perché l'esame possa eccezionalmente estendersi anche a detti punti, che questi siano connessi con vincolo di carattere essenziale a quelli specificamente impugnati. Tale connessione non ricorre tra la determinazione della misura della pena e la decisione sull'esistenza di una qualsiasi circostanza aggravante o attenuante (Sez. 5, n. 2179 del 07/12/1983, Costantino, 163043; Sez. 5, n. 7646 del 28/05/1984, Zaro, Rv. 165794; Sez. 2, n. 522 del 04/03/1969, Tollion, Rv. 112184; Sez. 2, n. 8571 del 27/01/1973, Butolini, Rv. 125582; Sez. 2, n. 9481 del 21/03/1980, Locicero, Rv. 145972; Sez. 1, n. 836 del 16/10/1981, Fusco, Rv. 151832). Ne è così stata tratta la conseguenza che la rinuncia a tutti i motivi di appello ad esclusione soltanto di quello riguardante la misura della pena deve ritenersi comprensiva anche di quei motivi attraverso i quali l'appellante aveva richiesto il riconoscimento di circostanze attenuanti (Sez. 1, n. 19014 del 11/04/2012, Sardelli, Rv. 252861) e quelli concernenti la recidiva (Sez. 2, n. 11761 del 30/01/2014, Khribech, Rv. 259825).
9.7.L'aver perciò insistito per l'esame dei soli motivi relativi alla riduzione della pena, alla concessione delle circostanze attenuanti generiche e al bilanciamento delle circostanze, ha irrevocabilmente escluso dalla cognizione del 6 giudice del gravame ogni questione relativa alla sussistenza stessa delle circostanze aggravanti.
9.8.Nè in senso contrario possono essere valorizzati comportamenti processuali estranei alla dichiarazione di rinuncia che, in quanto negozio processuale unilaterale, irrevocabile e recettizio dal quale deve risultare in modo chiaro ed inequivoco la volontà di rinunciare all'impugnazione (così, da ultimo, Sez. 2, n. 49038 del 21/10/2014, Colonna, Rv. 261144), non può essere interpretata alla stregua di un contratto e in base ai criteri ermeneutici per esso previsti dagli artt. 1362 e segg., cod. civ.. (in senso analogo, cfr. Sez. 6, n. 100 del 14/0/2014, Bolotti, Rv. 197939, che, sul presupposto che la rinuncia all'impugnazione è un atto processuale a carattere formale a cui la legge ricollega l'effetto della inammissibilità dell'impugnazione stessa, ne ha tratto la conseguenza che le eventuali divergenze tra la dichiarazione resa e la volontà del dichiarante sono irrilevanti e non valgono ad invalidare l'atto e che non possono applicarsi agli atti processuali di natura negoziale i principi che regolano la rilevanza dell'errore nei negozi di diritto sostanziale - in cui l'errore può essere causa di annullamento in quanto il regime delle nullità degli atti processuali è informato al criterio della tassatività - art. 177 cod. proc. pen.-. Ne consegue che una dichiarazione di volontà negoziale affetta da errore, non essendo soggetta ad alcuna sanzione di nullità, produce sul rapporto processuale l'effetto che le è proprio;
per una ripresa dell'argomento relativo alla interpretazione dei comportamenti processuali dell'imputato estranei alla dichiarazione formale di rinuncia, cfr. Sez. U, n. 12603 del 24/11/2015, Celso).
9.9.Ne consegue che non sussiste affatto l'eccepito vizio di omessa motivazione. 10.Il ricorso del AL ER si caratterizza per gli stessi profili di inammissibilità che contraddistinguono quello di DA. 10.1.Fermo quanto oltre si dirà e premesso che l'interpretazione del significato di una conversazione intercettata è affare del giudice di merito che può essere sindacata solo se ne sia stato travisato il contenuto e la difformità con quello reale e il travisamento risulti decisivo ed incontestabile (Sez. 5, n. 7465 del 28/11/2013, Napoleoni, Rv. 259516; Sez. 6, n. 11189 del 08/03/2012, Asaro, Rv. 252190; Sez. 2, n. 38915 del 17/10/2007, Donno, Rv. 237994), il ricorso, da pag. 4 in poi, costituisce una riedizione, alla lettera, dell'atto di appello. 10.2.Dunque, non diversamente da quanto evidenziato in sede di esame del ricorso del DA, anche il AL prescinde totalmente dalla valenza probatoria attribuita dai Giudici distrettuali alle ammissioni di colpevolezza effettuate in sede di appello dagli altri coimputati, ammissioni che si legge nella - 7 sentenza impugnata - costituiscono un significativo apporto probatorio anche a carico degli imputati DA TA e AL ER che si aggiunge alle ulteriori emergenze processuali già tutte inequivoche e valutate compiutamente e correttamente dal giudice di prime cure per pervenire alla conclusione di responsabilità anche per i predetti in ordine alla loro partecipazione alla associazione>>. 10.3.Gli interrogativi inammissibilmente trasmessi tal quali a questa Corte di cassazione circa il significato ambiguo delle conversazioni telefoniche e la loro attitudine a dimostrare la partecipazione del ricorrente al sodalizio, sono già stati positivamente risolti con estrema chiarezza dalla Corte di appello secondo cui l'ammissione dei fatti operata dai coimputati AL CI e OR AN conferma la chiave di lettura accusatoria delle conversazioni in questione, sciogliendo ogni possibile dubbio sulla partecipazione del AL ER al reato associativo con il ruolo stabile di procacciatore di clienti, conclusione quest'ultima - che si nutre di considerazioni logiche aggiuntive volte a smentire la tesi difensiva dell'acquisto di droga per uso esclusivamente personale. 10.4.Orbene, come accennato, l'imputato non menziona nemmeno questi argomenti, pur espressamente utilizzati dai Giudici distrettuali proprio per superare le censure sollevate in appello avverso la sentenza di primo grado. 10.5.Ne consegue che il ricorso dell'imputato deve essere dichiarato inammissibile perché generico. 11.Il ricorso del AL è inammissibile perché generico e manifestamente infondato. 11.1.L'imputato, già condannato in primo grado alla pena (già ridotta per il rito) di due anni di reclusione per il reato di cui all'art. 378, cod. pen. e che in appello ha rinunciato ai motivi inerenti la propria responsabilità, ha beneficiato della concessione delle circostanze attenuanti generiche, oggetto di specifico motivo di doglianza avverso la sentenza di primo grado. Nulla di specifico era stato dedotto per ottenere un'ulteriore riduzione della pena. 11.2.La Corte di appello ha dunque accolto il residuo motivo di ricorso, non essendo mai stata specificamente investita della richiesta di rivedere l'intero trattamento sanzionatorio alla luce di indici che nemmeno in questa sede sono stati addotti in modo specifico. 11.3.Sicché, poiché la violazione dell'art. 133, cod. pen, è stata censurata sotto il profilo del vizio di motivazione, la relativa eccezione è totalmente infondata. 12.Alla declaratoria di inammissibilità dei ricorsi di DA, AL, OR e AL consegue, ex art. 616 cod. proc. pen., non potendosi escludere che essa 8 sia ascrivibile a colpa dei ricorrentei (C. Cost. sent.
7-13 giugno 2000, n. 186), l'onere delle spese del procedimento nonché del versamento di una somma in favore della Cassa delle ammende, che si fissa equitativamente, in ragione dei motivi dedotti, nella misura di € 1500,00.
P.Q.M.
Dispone lo stralcio della posizione di OR AN, per omessa notifica dell'avviso di udienza al ricorrente difeso di ufficio, e manda alla Cancelleria per i connessi adempimenti ex art. 113, c.p.p. e 41, disp. att. c.p.p.. Rigetta il ricorso di IN. Dichiara inammissibili i ricorsi di DA, AL e AL e condanna tutti i ricorrenti (ad eccezione del OR) al pagamento delle spese processuali e DA, AL e AL anche al versamento della somma di € 1.500,00 ciascuno in favore della Cassa delle Ammende. Così deciso il 15/06/2016. Il Consigliere estensore Il Presidente Aldo Fiale Aldo Aceto Aero fale Neos Ncel DEPOSITATA IN CANCELLERIA 30 NOV 2016 IL CANCELLIERE Luana riant 9