Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2012, n. 26093
CASS
Sentenza 30 ottobre 2012

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La sanzione di inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centoottanta giorni si applica alle sole dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio e non anche a quelle rese nel corso del giudizio, pure se celebrato nelle forme del rito abbreviato, attraverso l'esame del propalante, e, quindi, nel controllo e confronto delle parti del processo.

La disposizione che vieta la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, e che si applica ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, opera con riguardo ai reati permanenti nei quali la condotta, iniziata in epoca precedente, sia giunta a consumazione in epoca successiva. (Fattispecie relativa a reato di concorso esterno ad associazione di tipo mafioso).

La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non preclude al giudice di appello l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., sempre che fornisca una specifica motivazione della necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione ai fini della decisione, né, in particolare, di disporre la citazione di testi di riferimento omessa in primo grado, anche perché si tratta di vicenda non riconducibile alle ipotesi di nullità che impongono la regressione del processo.

La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre, su richiesta di parte, a norma dell'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione nel caso di prova sopravvenuta dopo l'apertura del giudizio di primo grado. (Fattispecie relativa all'assunzione di prove testimoniali).

Commentario1

  • 1Integrazione probatoria ex art.441cpp comma 5 anche dopo la discussione
    Ar Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015

    Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2012, n. 26093
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 26093
Data del deposito : 30 ottobre 2012

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