Sentenza 30 ottobre 2012
Massime • 4
La sanzione di inutilizzabilità prevista per le dichiarazioni del collaboratore di giustizia rese oltre il termine di centoottanta giorni si applica alle sole dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio e non anche a quelle rese nel corso del giudizio, pure se celebrato nelle forme del rito abbreviato, attraverso l'esame del propalante, e, quindi, nel controllo e confronto delle parti del processo.
La disposizione che vieta la concessione delle circostanze attenuanti generiche sul solo presupposto dello stato di incensuratezza, introdotta dal D.L. 23 maggio 2008, n. 92, convertito in legge 24 luglio 2008, n. 125, e che si applica ai reati commessi dopo la sua entrata in vigore, opera con riguardo ai reati permanenti nei quali la condotta, iniziata in epoca precedente, sia giunta a consumazione in epoca successiva. (Fattispecie relativa a reato di concorso esterno ad associazione di tipo mafioso).
La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non preclude al giudice di appello l'esercizio dei poteri di integrazione probatoria a norma dell'art. 603, comma terzo, cod. proc. pen., sempre che fornisca una specifica motivazione della necessità di procedere alla rinnovazione dell'istruzione ai fini della decisione, né, in particolare, di disporre la citazione di testi di riferimento omessa in primo grado, anche perché si tratta di vicenda non riconducibile alle ipotesi di nullità che impongono la regressione del processo.
La celebrazione del processo nelle forme del rito abbreviato non impedisce al giudice di appello di disporre, su richiesta di parte, a norma dell'art. 603, comma primo, cod. proc. pen., la rinnovazione dell'istruzione nel caso di prova sopravvenuta dopo l'apertura del giudizio di primo grado. (Fattispecie relativa all'assunzione di prove testimoniali).
Commentario • 1
- 1. Integrazione probatoria ex art.441cpp comma 5 anche dopo la discussioneAr Redazione · https://www.diritto.it/ · 9 novembre 2015
Nella sentenza n. 15912 emessa dalla sezione sesta della Corte di Cassazione in data 28 gennaio 2015, è stato affrontato il delicato tema inerente l'an e il quomodo attraverso i quali possa svolgersi la rinnovazione dell'istruzione dibattimentale disposta nel giudizio di appello a seguito di rito abbreviato[1]. Nel caso di specie, la difesa aveva preliminarmente eccepito, nel ricorso proposto in sede di legittimità, per un verso, come la Corte di appello avesse «respinto – per di più immotivatamente – la richiesta di ammettere le prove contrarie richieste dai difensori all'esito dell'acquisizione degli atti, in particolare la trascrizione delle conversazioni intercettate e l'audizione di …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 30/10/2012, n. 26093 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 26093 |
| Data del deposito : | 30 ottobre 2012 |
Testo completo
260 93/13 M REPUBBLICA ITALIANA In nome del popolo italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Sezione Sesta Penale udienza pubblica composta dai signori magistrati: del 30.10.2012 (n. 10 ruolo) Dott. NN de Roberto presidente Sentenza N. 1492/12 Serpico consigliere Dott. CE Cortese consigliere Dott. Arturo consigliere Dott. NN Conti REG. GEN. n. Paoloni consigliere Dott. Giacomo 11249 / 2012 ha pronunciato la seguente SENTENZA sui ricorsi proposti da 1. OM IO, nato ad [...] il [...] 2. NT ZO, nato a [...] il [...] avverso la sentenza in data 08/07/2011 della Corte di Appello di PA;
letti gli atti, il ricorso e la sentenza impugnata;
udita in pubblica udienza la relazione del consigliere dott. Giacomo Paoloni;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto P.G. dott. Roberto Aniello, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi;
uditi i difensori dell'imputato PO, avv. Carmelita Danile e Raimondo Tripodo, che nel richiamarsi ai motivi di ricorso- hanno insistito per l'annullamento della sentenza impugnata;
udito il difensore dell'imputato QU, avv. Diego Galluzzo, che ha insistito per l'accoglimento del ricorso. FATTO E DIRITTO 1. Al termine di articolate indagini preliminari il procedente pubblico ministero della D.D.A. di PA ha esercitato l'azione penale, richiedendone il rinvio a giudizio, nei confronti di numerose persone per più fatti reato di criminalità organizzata mafiosa, contestando, tra gli altri, a IO PO e ZO QU la partecipazione ex art. 416 bis c.p., unitamente ad altri indagati (tra cui ZI Di AT e US LS), all'associazione mafiosa armata denominata Cosa RA «per avere assunto il ruolo di “avvicinati” della famiglia mafiosa di AR e curato per determinati periodi la latitanza di Di AT ZI, nell'interesse del quale hanno instaurato e mantenuto i contatti con i TO di Bivona anche per la gestione delle estorsioni in quel territorio». Fatti avvenuti a AR, Santo Stefano Quisquina e altre località “fino alla data odierna". All'udienza preliminare il PO e il QU hanno chiesto di definire le proprie posizioni processuali nelle forme del giudizio allo stato degli atti ex art. 438 c.p.p., non subordinato ad integrazioni probatorie. Preso atto delle istanze dei due imputati, il g.u.p. del Tribunale di PA ha disposto, previa separazione degli atti concernenti i due giudicabili, procedersi all'invocato giudizio abbreviato.
2. All'esito dell'udienza preliminare il g.u.p. con sentenza pronunciata il 19.11.2009 ha dichiarato il PO e il QU colpevoli di concorso nel reato di favoreggiamento personale aggravato da finalità agevolatrici di associazione mafiosa (art. 7 L. 203/1991), così giuridicamente definito il fatto in origine ascritto ai due imputati, che ha condannato alla pena di quattro anni di reclusione ciascuno.
2.1. Nel corso dell'udienza preliminare il giudice di primo grado ha ritenuto di assumere di ufficio, perché necessari ai fini della decisione ai sensi dell'art. 441 co.
5. c.p.p., elementi probatori integrativi costituiti dall'esame dei collaboratori di giustizia ZI Di AT e US RD sul ruolo e sui collegamenti personali endomafiosi del PO e del QU e sui loro rapporti con il Di AT durante la sua latitanza (le dichiarazioni da costoro rilasciate il 29.9.2009 sono per intero trascritte in sentenza). Il decidente ha ritenuto dimostrata la responsabilità penale di entrambi gli imputati sulla base delle unisignificanti valenze accusatorie dei complessivi elementi di conoscenza disponibili. Elementi formati da tutte le risultanze delle indagini preliminari, integrate dalle rinnovate escussioni dei menzionati Di AT e RD: pregresse dichiarazioni dei due citati collaboranti chiamanti in correità i due imputati;
testimonianze varie;
elementi documentali di diversa natura;
contenuti captati di conversazioni intercorse tra i due imputati ed esponenti della famiglia mafiosa dei TO di Bivona, centro della provincia agrigentina;
dati storici acquisiti nell'ambito di separati processi;
elementi tutti, quelli indicati, in massima parte descritti nelle informative di reato della p.g. e ad esse uniti in allegato nelle loro tracce documentali: informative 23.10.2007 e 14.5.2008 della Compagnia Carabinieri di Cammarata). In particolare il g.u.p. palermitano ha evidenziato che: ■ ZI Di AT, al vertice dell'aggregazione di Cosa RA attiva in provincia di Agrigento, ha riferito di essere stato aiutato durante la sua latitanza per più periodi di settimane e alcuni mesi, protrattisi dal luglio 2002 a tutto il 2006, da IO PO e NC (ZO) QU, contitolari di una azienda edile, presentatigli, proprio al fine di "curare" la sua latitanza, da un uomo d'onore di AR, tale FA LA (arrestato nel luglio 2002), come persone "pulite" e di piena fiducia, in quanto "avvicinati" della famiglia mafiosa di AR;
■ il Di AT, nei suoi numerosi interrogatori in fase di indagini, ha precisato che l'assistenza assicuratagli dal PO e dal QU, è consistita: nel mettergli a disposizione una abitazione del suocero di QU a AR e un'abitazione di campagna del padre di QU, garantendogli il rifornimento alimentare, il cambio della biancheria e i contatti personali con i suoi familiari (spesso accompagnati presso di lui dai due imputati); nel mantenerlo in costante contatto con i membri del suo sodalizio criminoso, sì da poter loro impartire (anche per mezzo di brevi messaggi scritti o "pizzini") le direttive del caso e continuare a gestire il sodalizio pur in stato di latitanza;
nel permettergli di porsi in contatto con i capi di altre aggregazioni mafiose dell'Agrigentino, tra cui in particolare quelli della famiglia mafiosa di Bivona 2 rappresentati da ZI e IG TO, dal loro cugino NI AR e da NN FA, con i quali ha concordato iniziative mafiose (estorsioni), di alcune di esse percependo anche gli illeciti proventi pervenutigli per mezzo dei due imputati;
■ l'attendibilità intrinseca ed estrinseca delle dichiarazioni accusatorie del Di AT, caratterizzate da costante linearità narrativa fin dal suo primo interrogatorio, è stata corroborata dagli accertamenti svolti dalla p.g. che hanno verificato la veridicità storica di più particolari del racconto del collaborante nonché dalle intercettazioni foniche attestanti i rapporti tra gli imputati e gli esponenti mafiosi di Bivona, funzionali al collegamento di costoro con il capo mafioso Di AT (nominato rappresentante provinciale di Cosa RA per l'area di Agrigento in un vertice mafioso di capi mandamento svoltosi nel 2002); ■ un rilevante riscontro “individualizzante" delle asserzioni di Di AT è offerto dalla concomitante chiamata in reità di US RD, uomo d'onore della famiglia mafiosa di Naro arrestato il 18.4.2008 e stretto collaboratore del capo mafioso US LS ("avversario" del Di AT, cui subentra nel ruolo di vertice provinciale di Cosa RA la cui latitanza è stata "curata" dal RD), che divenuto collaboratore di giustizia ha riferito, per averlo appreso durante la sua detenzione e nell'ambiente mafioso di suo riferimento, del ruolo svolto dal PO e dal QU in ausilio al latitante Di AT e della diffusa convinzione nel medesimo ambiente di un loro "organico" inserimento, cioè di veri e propri "affiliati", alla compagine mafiosa facente capo al Di AT, al punto di far sorgere all'interno della compagine dei "falsoniani" propositi omicidiari nei loro confronti dopo l'avvenuta cattura del Di AT.
2.2. Il decidente g.u.p. ha nel contempo rilevato, da un lato, che l'attendibilità intrinseca ed estrinseca del collaborante Di AT e la fondatezza del quadro accusatorio (gravità indiziaria) delineato nei confronti dei due imputati è stato significativamente avvalorato dalla procedura incidentale cautelare culminata in due decisioni della Cassazione confermative delle ordinanze del Tribunale del riesame di PA (Cass. Sez. 1, 16.1.2009 n. 3753, QU;
Cass. Sez. 1, 16.1.2009 n. 19352, PO) e, da un altro lato, che tale quadro accusatorio è stato ricondotto, nella ridetta sede incidentale, alla fattispecie del favoreggiamento aggravato in luogo della contestata "intraneità" associativa mafiosa (ex art. 416 bis c.p.) dei due imputati. In questo contesto processuale il giudice di primo grado, rimarcata l'oggettiva accertata storicità dei fatti e dei comportamenti dei due imputati ("non più oggetto di dubbi di natura ontologica"), ha argomentato come la questione della penale responsabilità del PO e del QU finisca per "spostarsi" sulla (sola) qualificazione giuridica dei fatti attribuiti. Di qui il g.u.p. ha tratto l'esigenza di procedere ad una integrazione istruttoria ai sensi dell'art. 441 co. 5 c.p.p. rappresentata dal nuovo esame dei collaboranti Di AT e RD al fine di puntualizzare in modo più dettagliato le "modalità" con cui i due imputati “avevano interagito con il capo della famiglia mafiosa di Agrigento” (il Di AT). L'esame integrativo di ZI Di AT, ad avviso del g.u.p., ha confermato per intero il ruolo e la funzione ausiliaria della sua latitanza svolti da PO e da QU, che gli hanno consentito -oltre che di sottrarsi alle ricerche dell'autorità di mantenere i contatti con gli altri associati della sua organizzazione mafiosa e di gestire le attività della famiglia mafiosa di origine (Racalmuto) in rapporto alle altre espressioni mafiose locali della provincia agrigentina. L'unico elemento di novità offerto dal Di AT è rappresentato dal fatto che i due imputati, nella loro opera di “contatto" interpositivo con altri esponenti mafiosi e di “comunicatori" di richieste e direttive del latitante, hanno 3 trasportato anche, per suo conto, delle armi da sparo (pistole). Evenienze non conosciute nella fase incidentale cautelare del procedimento. Anche l'esame integrativo di US RD ha confermato l'indicato ruolo ausiliario e di supporto logistico offerto al latitante Di AT dai due imputati, ruolo appreso in carcere dal collaborante (fonte i fratelli CE e Gerardo RE, "vicini" al gruppo di LS), chiarendo in particolare in qual modo fosse nato il sospetto tra gli associati del LS della perdurante operatività mafiosa del PO e del QU a favore del Di AT pur dopo il suo arresto (alla fine del 2006). I dati conoscitivi offerti dal Di AT e dal RD formano univoche prove della sicura penale responsabilità concorrente del PO e del QU. Nel loro reciproco riscontrarsi, conforme ai canoni valutativi dettati dall'art. 192 co. 3 c.p.p. come precisati dalla giurisprudenza di legittimità, asseverato: dalla attendibilità soggettiva dei due dichiaranti;
dalla attendibilità intrinseca delle loro specifiche chiamate in correità (in primo luogo di quella del Di AT, diretto partecipe e "beneficiario" dell'illecita attività dei due imputati); dall'esistenza di riscontri esterni individualizzanti desumibili -oltre che dal vicendevole spessore dimostrativo delle due chiamate in correità- dagli accertamenti eseguiti dalla p.g. e dalle captazioni foniche disposte nel corso di indagini anche relative ad altre vicende delittuose.
2.3. Nel delineare gli esiti interpretativi della meticolosa analisi di tutti gli elementi probatori raccolti nel corso delle indagini, arricchiti dal rinnovato esame dei due collaboratori di giustizia Di AT e RD, il giudice di primo grado è giunto alla conclusione della qualificabilità delle complessive protratte condotte illecite del PO e del QU in termini di favoreggiamento personale aggravato da finalità di agevolazione del sodalizio mafioso guidato dal Di AT e non già di partecipazione diretta a tale sodalizio quale propaggine territoriale di Cosa RA. A norma dell'art. 521 c.p.p. ha, quindi, in tal modo definito l'originaria accusa ex art. 416 bis c.p.p. mossa ai due prevenuti, riconoscendoli colpevoli dell'anzidetto concorso in favoreggiamento personale aggravato (artt. 110, 378 c.p.p., 7 L. 203/91). Il g.u.p. non ha mancato , tuttavia, di precisare (nel paragrafo finale della sentenza intitolato «una annotazione critica», p. 133) il proprio pensiero sui fatti oggetto della regiudicanda, chiarendo come la ritenuta diversa qualificazione giuridica delle condotte dei due imputati trovi principale, se non esclusiva, causa unicamente negli esiti della parallela procedura incidentale cautelare ed in particolare nelle conclusioni raggiunte da questa stessa Corte regolatrice, allorché ha confermato le due decisioni del Tribunale del riesame di PA (impugnate dagli indagati e dal pubblico ministero) che, pur mantenendo ferme le misura cautelari carcerarie applicate al PO e al QU, hanno definito le loro rispettive condotte alla stregua di un favoreggiamento personale aggravato nei termini sopra indicati. Al riguardo osserva il g.u.p. che sulla tematica offerta dalla casistica di condotte assimilabili a quelle dei due imputati e così pure nelle vicende che direttamente li riguardano vi sono stati pronunciamenti giudiziari diversi e non sempre tra loro compatibili, che oscillano dal configurare una fattispecie plurisoggettiva piena al delineare un "semplice" favoreggiamento personale, sino -poi- a distinguere in quest'ultimo ambito se l'azione ausiliatrice dell'imputato si sia risolta in un sostegno al solo soggetto "aiutato" ovvero in un sostegno all'organizzazione di cui questi è un organico esponente apicale. Con sviluppi interpretativi che il g.u.p. palermitano non esita a definire "paradossali", quando come nel caso del Di AT "ausiliato" da PO e QU- il soggetto favorito risulti il capo o un esponente di 4 S spicco di uno dei comprensori territoriali (Agrigento) più gravemente interessati da una presenza mafiosa feroce e sanguinaria ovvero quando si considerino non "intranei" all'organizzazione mafiosa di riferimento i due prevenuti soltanto perché non hanno perfezionato la propria adesione associativa con un sacrale rito iniziatico ("pur a fronte di univoche e gravi condotte delittuose in favore di un gruppo associato, come nel caso a processo il trasporto di armi"). Osserva in conclusione il decidente g.u.p. di aver meditato "un pronunciamento che si discostasse dagli avvisi assunti dal Tribunale del riesame e dalla Prima Sezione della Cassazione in sede di giudizio incidentale", ma di essersene astenuto, comprimendo il "libero convincimento" maturato sui fatti di causa, "solo e soltanto in rispetto del principio nomofilattico".
3. La sentenza del g.u.p. palermitano è stata appellata: dai due imputati, deducenti l'inutilizzabilità di alcuni elementi di prova e comunque la carente individuazione delle condotte favoreggiatrici che avrebbero giovato ex art. 7 L. 203/91 all'associazione mafiosa riferibile al Di AT;
dal pubblico ministero, che ha evidenziato la contraddittorietà delle conclusioni del giudice in punto di ritenuta diversa qualificazione giuridica dell'originaria accusa di associazione mafiosa mossa al PO e al QU.
3.1. Con la sentenza emessa in data 8.7.2011 la Corte di Appello di PA ha giudicato infondate le impugnazioni dei due imputati e fondata quella del pubblico ministero, ritenendo la condotta "favoreggiatrice" dei due giudicabili trascendere in larga misura e sotto più concomitanti profili la fattispecie di cui agli artt. 378 c.p. e 7 L. 203/91, alla stregua della quale il giudice di primo grado ha riqualificato l'originaria accusa mossa al PO e al QU, sebbene per soli asseriti motivi di adesione al dictum incidentale cautelare di questa Corte, non esitando ad enunciare il proprio (libero) convincimento sulla reale partecipazione associativa mafiosa di entrambi gli imputati. Valutazione, questa, che i giudici di secondo grado hanno sostanzialmente condiviso, accogliendo il gravame del p.m. sulla base di una autonoma e analitica riconsiderazione dell'intero compendio probatorio e degli ulteriori dati raccolti all'esito della parziale rinnovata istruzione (esame dei testi di riferimento indicati dal collaboratore RD;
esame dei due testimoni indicati dal p.m. dopo l'integrazione probatoria disposta dal g.u.p. ai sensi dell'art. 441 co. 5 c.p.p.). Conclusione giuridica in termini di partecipazione associativa criminosa, dunque, che tuttavia la Corte territoriale ha ritenuto di inscrivere nell'area della fattispecie del concorso "esterno" al sodalizio mafioso riconducibile al Di AT a norma degli artt. 110 e 416 bis c.p., piuttosto che in quella della piena aggregazione organica in detto sodalizio, la “mafiosità" del PO e del QU non esprimendosi in un quadro di vera e propria intraneità alla compagine criminale, nella quale lo stesso Di AT li ha indicati come non formalmente inseriti (la latitanza di esponenti mafiosi, come ha spiegato, si avvale per solito di persone "pulite" e incensurate non sospettabili di essere inserite in gruppi mafiosi o di essere reputate ad essi contigue). Ristabilita entro tali limiti la congruenza della originaria contestazione mossa ai due imputati, la Corte di Appello ha condannato entrambi alla pena di sei anni di reclusione e alle relative pene accessorie.
3.2. Con riferimento agli appelli dei due imputati la Corte distrettuale ha respinto le eccezioni di inutilizzabilità delle dichiarazioni dei collaboranti Di AT e RD, rilevando quanto al primo- l'inapplicabilità nel giudizio dibattimentale del limite temporale previsto dall'art. 16 quater L. 82/1991 per l'enunciazione di elementi di novità 5 dichiarativa (laddove l'esame effettuatone dal g.u.p. il 29.9.2009 è rimasto circoscritto alla precisazione e integrazione delle anteriori rivelazioni del Di AT) e rilevando quanto al secondo- che l'omessa assunzione in primo grado, per gli effetti di cui all'art. 195 co. 3 c.p.p., dei testi di riferimento indicati dal RD quali sue principali fonti conoscitive è stata sanata attraverso l'audizione (ex officio: art. 603 co. 3 c.p.p.) operata dalla stessa Corte di CE e LA OR, che nella loro qualità di imputati di reati connessi si sono avvalsi della facoltà di non rispondere. Analogamente la Corte palermitana ha disatteso le censure degli appellanti attinenti, per un verso, alla asserita indeterminazione spazio-temporale dell'accusa ad essi contestata e, per altro verso, alle discrasie che caratterizzerebbero i racconti dei due collaboranti e soprattutto alla carenza di reali riscontri delle loro propalazioni chiamanti in correità i due imputati. Discrasie che, a prescindere dal canone valutativo della "scindibilità" delle dichiarazioni dei collaboranti non incidente sulla loro convergenza probatoria, la Corte ha giudicato soltanto apparenti e superate dagli accertamenti dei Carabinieri della Compagnia di Cammarata, che hanno anzi riscontrato -sul piano storico e spaziale- tutta una serie di dettagli offerti dal Di AT e dal RD, corroborando i caratteri di piena attendibilità dei due collaboratori nel descrivere l'attività favoreggiatrice del latitante Di AT e della sua organizzazione mafiosa.
3.3. Nell'illustrare la fondatezza dell'impugnazione del p.m. in punto di qualificazione giuridica delle condotte del PO e del QU la sentenza di secondo grado ha ripercorso le valenze fattuali e giuridiche della disciplina della chiamata di correo sviluppate sul piano metodologico dalla giurisprudenza di legittimità, indicandone i vari passaggi sequenziali (credibilità intrinseca dei dichiaranti, elementi estrinseci avvaloranti tale credibilità, accertamento e verifica degli elementi di riscontro estrinseci inerenti alla specifica posizione dell'accusato e al fatto reato ascrittogli, dotati di efficacia c.d. individualizzante). In particolare i giudici di appello hanno evidenziato che l'accusa attendibile e scevra da reconditi motivi di rancore o risentimento proveniente dal Di AT trova pieno credito, in base ad una corretta applicazione del canone della convergenza del molteplice, nelle indicazioni offerte dall'altro collaboratore RD, siccome dotate di indipendenza (quanto alla fonte conoscitiva) e specificità individualizzante, tanto più ove si rifletta che il RD ha fatto parte di una propaggine o frangia mafiosa dell'Agrigentino facente capo a US LS in palese conflittualità con il Di AT, che ha finito per scavalcare nella "direzione" provinciale di Cosa RA. A tale ultimo riguardo la Corte ha passato in rassegna i dati che, diversamente da quanto prospettato dalle difese degli imputati, accreditano la perdurante posizione apicale del Di AT nel quadro della criminalità mafiosa agrigentina pur dopo gli avvicendamenti al vertice mafioso della provincia (sentenza g.u.p. Tribunale PA 29.1.2004 divenuta irrevocabile l'8.6.2006), sì da doversi rilevare che alla data del 14.7.2002 il Di AT era divenuto "punto di riferimento di Cosa RA agrigentina", con l'avallo di NO FF e RN PR e nonostante la contrapposizione di US CA (famiglia di Ribera) e di US LS (sentenza, pp. 19-21, 32).
3.4. La complessiva ricostruzione delle condotte dei due imputati in relazione allo stato di latitanza di ZI Di AT resa possibile dall'acquisito compendio probatorio trascende, ad avviso della Corte di Appello, il semplice ausilio personale offerto all'esponente mafioso per sottrarsi alle ricerche della p.g. e la sua inquadrabilità nella 6 fattispecie di cui all'art. 378 c.p., aggravata da finalità mafiose. Con i loro contegni protrattisi per anni il PO e il QU non soltanto hanno assicurato al Di AT protezione logistica (abitazioni sicure) e assistenza tipicamente conformi alla sua condizione di latitanza (vitto, biancheria, ecc.), ivi compresi i diretti rapporti con i suoi più stretti familiari, ma gli hanno permesso di continuare a gestire il proprio gruppo mafioso attraverso i contatti con i suoi accoliti e di dare loro direttive per la prosecuzione delle attività illecite. A tal fine lo hanno costantemente informato di tali attività e in special modo delle operazioni estorsive effettuate dai componenti della famiglia TO di Bivona, postisi sotto l'ala "protettrice" del Di AT, cui hanno in più casi consegnato il "pizzo" gravante sui TO per le estorsioni da essi perpetrate, e dei rapporti di analoghe valenze estorsive intessuti con gli imprenditori US e NI LL, esaminati nel giudizio di appello. Né si sono fatti scrupolo di curare i periodici cambiamenti dell'arma personale del Di AT. All'esito della accurata analisi delle emergenze processuali la Corte di Appello ha affrontato il tema della qualificazione giuridica dei comportamenti dei due imputati, prendendo esplicitamente le mosse dalla nota decisione del 2005 delle Sezioni Unite di questa Corte (Cass. S.U., 12.7.2005 n. 33748, Mannino, rv. 231671), che ha tracciato il criterio discretivo tra le categorie concettuali della partecipazione piena e "interna" ad un sodalizio mafioso e del c.d. concorso esterno al sodalizio medesimo. Sicché assume il ruolo di concorrente esterno in un'associazione mafiosa, secondo i generali principi dettati dall'art. 110 c.p., il soggetto che, pur non inserito in modo stabile nella trama organizzativa dell'associazione e privo della affectio societatis che la contraddistingue, fornisce un concreto e consapevole contributo al rafforzamento o al mantenimento della capacità operativa dell'aggregazione criminale, purché tale contributo si mostri dotato di effettiva rilevanza causale, quale condizione necessaria per la realizzazione degli obiettivi dell'associazione. Secondo un modello di causalità efficiente non di tipo prognostico (cioè da accertarsi ex ante rispetto ai fatti posti in essere dall'extraneus), ma di tipo diagnostico, cioè destinata ad essere verificata ex post sulla base della reale incidenza del contributo recato dal concorrente “esterno" all'attività e alla struttura funzionale dell'organismo mafioso. Le affidabili massime di esperienza corroboranti il postumo nesso condizionalistico tra le condotte del PO e del QU conclamano per la Corte di Appello (che richiama altresì a tal fine la decisione Cass. Sez. 6, 10.5.2007 n. 542/08, Contrada, rv. 238243) la riconducibilità degli specifici contegni dei due imputati nell'orbita del concorso esterno ex artt. 110 e 416 bis c.p. Tanto più che, se lo stesso Di AT ha negato esservi stata "una formale affiliazione dei predetti" o un loro inserimento per facta concludentia nella famiglia mafiosa di AR, è pienamente provato che gli stessi si sono messi a disposizione di un esponente di rilievo di Cosa RA operante in ambito territoriale, consentendo al Di AT di sottrarsi a lungo alle ricerche dell'autorità e nel contempo di mantenere rapporti con l'esterno anche per la commissione di reati fine tipici dell'associazione mafiosa.
4. Per mezzo dei rispettivi difensori IO PO e NC QU hanno proposto articolati ricorsi avverso la descritta sentenza di appello, deducendo plurimi vizi di violazione di legge (processuale e sostanziale) e di insufficienza o illogicità manifesta della motivazione sotto più concatenati aspetti della regiudicanda. 7 La particolare estensione dei due ricorsi e in particolare di quello del PO, formato da nove temi di impugnazione, impone -per evidenti ragioni di sintesi e chiarezza espositive- di far seguire volta per volta a ciascun rilievo censorio le considerazioni proprie di questo giudice di legittimità. Ciò non senza anticipare subito che entrambi i ricorsi vanno rigettati per l'infondatezza, talora manifesta, ovvero per l'indeducibilità dei motivi di impugnazione prospettati nell'interesse dei due ricorrenti. La già anticipata conclusione valutativa delle impugnazioni del PO e del QU non esime questa Corte dal formulare alcune brevi osservazioni preliminari che investono i profili processuali afferenti ai criteri di giudizio conclusivi sottesi alle due decisioni di merito, anche perché si tratta di profili che, in forma diretta o implicita, sono ripresi o aleggiano nel corpo degli stessi odierni ricorsi degli imputati.
4.1. Non sembra dubitale, stante la chiarezza del pensiero espresso al riguardo, che il giudice di primo grado sia stato convinto della sussistenza di concomitanti elementi di prova avvaloranti, in conformità all'accusa contestata, una piena e organica adesione mafiosa dei due imputati nel segmento organizzativo mafioso gestito dal Di AT. Il giudice ha creduto, nondimeno, di doversi adeguare alla ipotesi del favoreggiamento personale attribuibile ai due imputati (in luogo della loro associazione mafiosa) emersa in sede di riesame delle misure cautelari applicate ad ambedue gli imputati e condivisa da questa Corte regolatrice, che ha rigettato i ricorsi del p.m. avverso i provvedimenti del Tribunale di PA ex art. 309 c.p.p., mantenendo ferma -sul piano dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p.- la diversa fattispecie criminosa prefigurata dai giudici del riesame ai sensi degli artt. 378 c.p. e 7 L. 203/91. Come ha facilmente rilevato il p.m. nel suo atto di appello avverso la decisione, l'impostazione valutativa del g.u.p. palesemente contraddittoria da un punto di vista logico e giuridicamente erronea, non venendo in rilievo alcun condizionamento per il giudice della cognizione di merito sulla regiudicanda dal c.d. giudicato cautelare formatosi, pur con l'intervento di questa S.C., in sede incidentale cautelare. Ciò ancor più dopo la decisione con cui la Corte Costituzionale, con la sentenza n. 121/2009 (sentenza non a caso richiamata dal p.m. appellante), ha dichiarato costituzionalmente illegittimo il comma 1-bis dell'art. 405 c.p.p. (introdotto dalla L. 46/2006), nella parte in cui obbligava il p.m. a chiedere l'archiviazione del procedimento in presenza di una decisione incidentale di legittimità pronunciatasi sull'insussistenza dei gravi indizi di colpevolezza ex art. 273 c.p.p. Come ritenuto dalla stabile giurisprudenza di questa stessa Corte fino all'introduzione della citata novella normativa (art. 405 co.
1-bis c.p.p.), il giudice delle leggi ha richiamato il criterio della completa "impermeabilità" del procedimento principale rispetto agli esiti del subprocedimento cautelare ("la valutazione operata in un procedimento a cognizione sommaria e a carattere accessorio, quale quello cautelare, non può, in linea logica, condizionare gli sviluppi del procedimento a cognizione piena cui il primo è strumentale...il vigente codice di rito riserva alla fase processuale l'accertamento della responsabilità dell'imputato"). In vero in sede cautelare la valutazione dei gravi indizi di colpevolezza implica un giudizio prognostico di elevata probabilità di colpevolezza di tipo statico, basato sui soli elementi già acquisiti dal p.m. e funzionale agli scopi della misura, cioè alla tutela delle esigenze cautelari allo stato degli atti e durante il procedimento (cfr.: Cass. S.U., 12.10.1993 n. 20, Durante, rv. 195352). Di contro, anche alla luce dell'art. 125 disp. att. c.p.p., la decisione sull'esercizio dell'azione penale si fonda su una valutazione di utilità del passaggio alla fase 8 processuale, vale dire su una valutazione a carattere dinamico, che tiene conto anche di quanto può ritenersi ragionevolmente acquisibile nella fase dibattimentale, quale sede istituzionalmente preordinata alla formazione della prova nel contraddittorio delle parti e, dunque, ad un possibile sviluppo, in chiave probatoria e ai fini della decisione di merito sulla regiudicanda, degli elementi raccolti nella fase delle indagini. Come osserva la Corte Costituzionale, la gravità indiziaria richiesta dall'art. 273 c.p.p. si propone quale un criterio il cui metro di accertamento è eterogeneo rispetto a quello della sostenibilità dell'accusa in giudizio ("per certi aspetti anche più rigoroso, per certi altri più debole, in ragione sia della possibilità che taluni degli atti di indagine unilateralmente acquisiti dalla p.g. o dal p.m. e considerati per la misura cautelare risultino inutilizzabili in sede di giudizio, sia per l'eventualità che la loro valenza e il loro significato cedano o si trasformino, in uno o altro senso, attraverso la dialettica dell'assunzione probatoria dibattimentale"). Se ne inferisce, precisa ancora il giudice delle leggi, che la decisione de libertate di questa Corte può fondarsi su un panorama probatorio diverso e anche più ridotto rispetto a quello sulla sussistenza e fondatezza dell'accusa contestata dal p.m. agli imputati. A ciò doverosamente aggiungendosi che questa S.C., quando si pronuncia in materia cautelare, non accerta in modo diretto la mancanza del fumus commissi delicti, in ragione delle caratteristiche proprie del giudizio di legittimità (non alterate dall'ampliamento dei motivi di ricorso attuato dalla stessa legge n. 46 del 2006 con il novellato art. 606, co.
1-lett. e, c.p.p.). Il sindacato de libertate di questa Corte in tema di gravità indiziaria si esercita indirettamente mediante il controllo sulla motivazione del provvedimento impugnato, rimanendo residuali e comunque occasionali le situazioni in cui la Corte può in via diretta incidere su tale gravità, escludendo ad esempio- la utilizzabilità di uno o più elementi indiziari valorizzati dal giudice di merito (cfr.: Cass. S.U., 30.5.2006 n. 36267, P.G. in proc. Spennato, rv. 234598; Cass. Sez. 5, 5.6.2012 n. 36079, Fracassi, rv. 253511). Con l'ulteriore ovvia conseguenza, per quanto d'interesse in questa sede, che il richiamo del g.u.p. palermitano all'esigenza di prestare ossequio al principio nomofilattico che ispira le decisioni di questa Corte, quale unica cogente ragione della deliberata diversa qualificazione dei fatti ascritti a PO e QU, è ultroneo e non conferente.
4.2. Ma neppure la decisione della Corte di Appello si sottrae a rapida duplice osservazione critica sul piano della logicità interna della decisione, non eludibile proprio (in questo caso) in nome delle funzioni nomofilattiche di questa Corte, con riferimento agli elementi anche sulla base dei quali, all'esito di una apprezzabile analisi dei dati probatori offerti dal processo, puntualmente svolta argomentando su tutti i rilievi enunciati negli appelli dei due imputati, ha ritenuto di sussumere i comportamenti dei prevenuti nella ipotesi del "concorso esterno" e non della partecipazione diretta a Cosa RA. E' ben vero che il pubblico ministero non si è doluto di tale determinazione dei giudici di appello, ma ciò non può esimere questa Corte dai seguenti rilievi portati in luce, per altro, dagli stessi diffusi contenuti della decisione della Corte palermitana. Per un verso la sentenza attribuisce significativo rilievo al fatto che lo stesso Di AT abbia riferito dell'assenza di una formale affiliazione mafiosa del PO e del QU. Ma tale rilievo della Corte sembra confondere i due piani di riferimento sui quali il Di AT descrive l'assunta "collaborazione" dei due imputati durante la sua latitanza. Da un lato egli ha chiarito che la latitanza di un mafioso è tanto più garantita, se è tutelata da soggetti "puliti" e senza precedenti penali di rilievo, che li rendano immuni da possibili sospetti di contiguità mafiosa. D'altro lato, però, tali soggetti debbono necessariamente godere di una totale fiducia e capacità di garantire il massimo 9 riserbo, che soltanto una loro concreta vicinanza a contesti criptomafiosi è in grado di assicurare. Ora, senza sottacere che il criterio di definizione della mafiosità di una persona e del suo agire non può essere offerto dalla sua iniziazione sacramentale o rituale alla compagine mafiosa di riferimento, sembra sfuggire alla Corte di Appello che l'indicazione del PO e del QU al Di AT (che dopo l'arresto del suo braccio destro NN QU ha affidato loro la "cura" della sua latitanza) è stata fornita da un personaggio di sicura ascendenza mafiosa locale (FA LA) e che nelle sue iniziali dichiarazioni eteroaccusatorie lo stesso Di AT ha chiarito che PO e QU gli sono stati presentati appunto come "avvicinati" alla famiglia mafiosa di AR (evenienza specificamente contestata agli imputati, come da imputazione). Ora è appena il caso di osservare che la nozione di "avvicinamento" è comune e diffusa nell'universo espressivo mafioso e vale ad indicare una posizione di particolare prossimità ad un sodalizio mafioso, di cui il soggetto agente condivide le antigiuridiche finalità. Nozione sulla quale si è, del resto, soffermata questa stessa S.C., statuendo con minime oscillazioni interpretative che nel linguaggio mafioso con il termine di "avvicinato” si indica una persona ormai inserita, anche se non ancora a pieno titolo formale, nell'associazione criminosa (cfr.: Cass. Sez. 1, 21.3.1995 n. 1737, Caldarera, rv. 201361; proprio con riguardo ad un procedimento a carico dello stesso Di AT e altri soggetti mafiosi: Cass. Sez. 1, 18.2.2010 n. 9091, Di AT e altri, rv. 246493: "Rispondono del reato di partecipazione ad associazione di tipo mafioso i soggetti che abbiano assunto il ruolo di ‹avvicinati e cioè che, pur non compartecipando ancora al patrimonio di conoscenze dell'organizzazione e non disponendo di potere deliberativo, si sono messi a disposizione del sodalizio mafioso e svolgono una sorta di apprendistato in attesa della piena affiliazione formale"). Per altro e concomitante verso la continuità della "vicinanza" mafiosa o della mafiosità senza riserve dei due imputati è singolarmente accreditata dalla stessa sentenza di appello, laddove -proprio a sostegno della persistenza del contributo mafioso dei due imputati qualificato in termini di concorso esterno (o eventuale) all'associazione mafiosa- si osserva come, dopo la cattura di Di AT (consegnatosi nel novembre 2006 alla p.g.), il PO e il QU non siano svaniti nelle loro ordinarie occupazioni professionali, ma abbiano ritenuto di porsi ancora una volta a disposizione degli uomini di vertice dell'associazione mafiosa in quell'ambito territoriale (AR e dintorni), assicurando di essere pronti a seguire le direttive del capo provinciale di Cosa RA US LS (subentrato nel ruolo al "nemico" Di AT e a sua volta latitante dal 2005 al 2007), "così dimostrando la loro volontà di continuare a contribuire fattivamente al raggiungimento degli scopi del sodalizio criminale”.
5. Ricorso di ZO QU. L'impugnazione articola un solo motivo di censura per erronea applicazione dell'art. 416 bis c.p. e per contraddittorietà e illogicità della motivazione. La Corte di Appello ha ritenuto la sussistenza a carico del QU del concorso esterno in associazione mafiosa in maniera distonica rispetto alle emergenze di causa e all'apprezzamento che di esse è stato compiuto dalla sentenza di primo grado, che aveva qualificato la condotta dell'imputato alla stregua del favoreggiamento personale. Ciò pur se quest'ultima qualificazione giuridica della condotta è stata riconosciuta in sede cautelare con doppia decisione conforme di merito e di legittimità. Sicché la Corte distrettuale ha ignorato i principi fissati dalla giurisprudenza di legittimità in tema di 1011 0 decisioni di merito difformi di primo e di secondo grado, secondo cui il giudice di appello ha specifico obbligo di dimostrare con particolare cura la ritenuta insostenibilità degli argomenti logici e giuridici più rilevanti della prima decisione, che anche in riferimento ad una più grave definizione dei fatti contestati- non reputi di dover condividere (il ricorso cita Cass. Sez. 5, 5.5.2008 n. 35762, P.G. in proc. Aleksi, rv. 241169). L'imputato si è limitato a favorire unicamente la latitanza del Di AT senza alcuna ulteriore implicazione associativa mafiosa. La conferma di questa tesi deve trarsi dalle propalazioni del collaboratore RD, che risconterebbero quelle accusatorie dirette del Di AT. Il RD, che ha inizialmente indicato il solo PO e solo su sollecitazione del p.m. ha esteso le sue enunciazioni al QU, pur riferendo notizie apprese da altri, ha affermato che i due imputati erano sospettati di poter riorganizzare occultamente il gruppo mafioso dello stesso Di AT, tanto da essersi focalizzata l'attenzione sulla loro eliminazione fisica. Di tal che non è dato comprendere in qual modo il QU possa essere ritenuto inserito in un'associazione criminosa che progettava di ucciderlo. Ciò anche a prescindere dal rilievo che lo stesso Di AT ha definito sia il QU che il PO come non inseriti in una vera organizzazione mafiosa. Le doglianze del QU sono infondate per le ragioni in definitiva già ampiamente chiarite nella anteriore premessa (antea, § 2). Alcuna discrasia rispetto ai dati processuali è ravvisabile nella motivazione della sentenza impugnata, perché in realtà -come si è precisato- non si è in presenza di due sentenze di merito difformi nel giudizio di apprezzabilità della condotta criminosa, la seconda delle quali abbia poi realmente adottato una soluzione decisoria aggravatrice della posizione dell'imputato, se non -ovviamente- sul piano formale della diversa qualificazione giuridica dei fatti. La decisione di primo grado evolve sulla scia di argomenti e dati probatori che cristallizzano, anzi, una piena consociatività mafiosa del QU (e del coimputato PO) e che il decidente g.u.p. esplicitamente riconduce nell'alveo della meno grave ipotesi del favoreggiamento aggravato solo perché condizionato (impropriamente, come si è detto) dagli esiti di legittimità della procedura incidentale cautelare. Non è il caso di richiamare i passaggi della prima decisione di merito in cui prende corpo la convinzione del g.u.p., aderente all'interpretazione delle emergenze probatorie ulteriormente integrate nel corso del giudizio abbreviato, della concreta intraneità mafiosa del QU. Se mai, a voler ragionare sul filo della stretta logica, è la sentenza di appello che in qualche misura ha ridimensionato l'impostazione valutativa della prima sentenza di merito, riconducendo le condotte del RR e del correo PO nel solco di un concorso “esterno" nel reato a plurisoggettività necessaria punito dall'art. 416 bis c.p. Divengono fuori luogo, per tanto, le considerazioni esposte in ricorso in tema di connotazioni che debbono sorreggere la motivazione di una sentenza di appello riformatrice di una sentenza assolutoria di primo grado o che comunque ne valuti in termini di maggiore gravità le evenienze processuali e i relativi effetti penali, secondo un recente ma già consolidato indirizzo ermeneutico di questa Corte regolatrice (cfr. ex plurimis: Cass. Sez. 6, 29.4.2009 n. 22120, Tatone, rv. 243946). Le considerazioni svolte in ordine al vaglio delle dichiarazioni rese dal collaborante RD, poi, lungi dall'avvalorare l'estraneità mafiosa dell'imputato secondo la sommaria prospettazione del ricorso, valgono a sostenere la sua appartenenze mafiosa, per la semplice ragione che come è agevole evincere dalle dichiarazioni dello stesso RD, quali riprese nelle due sentenze di merito- i propositi omicidiari maturati in seno alla fazione mafiosa del LS si alimentano proprio in base alla convinzione 11 della temibilità e della sicura "appartenenza mafiosa" del QU e del PO in quanto intranei al clan capeggiato dal Di AT.
6. Ricorso di IO PO. Come anticipato, il ricorso formula nove serie di motivi di doglianza per violazione di legge e per difetto (carenza, illogicità, contraddittorietà) della motivazione. Motivi le cui enunciazioni sono replicate in una memoria difensiva depositata in cancelleria il 28.6.2012. 6.1. Violazione degli artt. 195 co. 3, 438 co. 1 e 603 c.p.p. e difetto di motivazione. La Corte territoriale, eludendo il principio di presunzione di completezza dell'indagine probatoria del giudizio di primo grado, ha proceduto alla parziale rinnovazione dell'istruttoria in assenza di adeguata motivazione ed al deliberato duplice fine -da un lato- di "sanare" la cristallizzata inutilizzabilità delle dichiarazioni rese dal c.d.g. US RD, dichiarazioni de relato, nuovamente assunte dal g.u.p. senza assumere le deposizioni dei testi (recte imputati di reati collegati) di riferimento, come previsto dall'art. 195 co. 3 c.p.p., e -da un altro lato- di acquisire le dichiarazioni testimoniali di due persone indicate nella richiesta del p.m. già respinta dal g.u.p. e pur in assenza dell'impugnazione della relativa ordinanza da parte del p.m. Nel rito abbreviato l'esercizio del potere di ufficio di procedere all'integrazione delle fonti istruttorie ai sensi dell'art. 603 co. 3 c.p.p. è consentito nella sola ipotesi di assoluta necessità ai fini del decidere, del che la Corte territoriale non ha offerto contezza né con autonoma ordinanza né con la sentenza impugnata. ▸ I rilievi non sono fondati. La celebrazione del giudizio di merito nelle forme del rito abbreviato, subordinato o meno ad eventuali integrazioni probatorie, non preclude al giudice di appello di esercitare i propri poteri di completamento delle fonti conoscitive ai fini della decisione a norma dell'art. 603 co. 3 c.p.p., purché tale decisione sia specificamente motivata. Evenienza verificatasi nel caso in esame, dal momento che la Corte di Appello, come a ben considerare si finisce per riconoscere nello stesso ricorso, ha argomentato la propria decisione, motivandola come necessaria ai fini della decisione sugli interposti mezzi di gravame (v.: Cass. Sez. 6, 18.12.2006 n. 5782, Gagliano. Rv. 236064; Cass. Sez. 2, 18.1.2011 n. 3609, Sermone, rv. 249161). Nessuna abnormità o illegittimità è ravvisabile nella c.d. sanatoria delle dichiarazioni integrative (udienza del 29.9.2009) del collaborante RD per avere la Corte di Appello disposto d'ufficio l'audizione dei testi di riferimento delle propalazioni indirette dello stesso RD, che d'altro canto- sarebbero state pacificamente utilizzabili, ove il giudice di primo grado non avesse fatto uso dei poteri integrativi d'ufficio, disponendo il nuovo esame del collaborante (il giudizio abbreviato è stato ammesso su richiesta dei due imputati non subordinata ad integrazioni). Nel giudizio abbreviato, del resto, sono rilevabili e deducibili le sole nullità di carattere assoluto e le inutilizzabilità di natura c.d. patologica (v. Cass. Sez. 3, 9.6.2005 n. 29240, Fiero, rv. 232374). Tali connotazioni non investono in alcun modo le dichiarazioni rese in sede di indagini preliminari e durante lo stesso giudizio abbreviato di primo grado dal collaboratore RD. Ne discende, come è opportuno ribadire, che in sede di rinnovazione dell'istruzione dibattimentale ex art. 603 co. 3 c.p.p. è perfettamente 12 legittima da parte del giudice di secondo grado la citazione dei testi di riferimento eventualmente omessa in primo grado, giacché in simili casi non si verte in nessuna delle ipotesi di nullità contemplate dall'art. 604, co. 4-5, c.p.p., bensì -a tutto concedere e negli indicati limiti propri del giudizio abbreviato c.d. incondizionato- di una dichiarazione o testimonianza de relato che il giudice di appello ha il potere, come in concreto è avvenuto, di completare anche di ufficio, assumendo le dichiarazioni dei testimoni de relato, che nel caso di specie (i germani CE e LA OR), trattandosi di imputati di reati connessi, si sono ritualmente avvalsi della facoltà di non rispondere (cfr. Cass. Sez. 6, 5.10.2004 n. 2966, Barletta, rv. 231060). Quanto all'esame dei due imprenditori US e NI LL, pure disposto (in questo caso ex art. 603 co. 1 c.p.p.) dalla Corte di Appello, sfugge al difensore RR che il pubblico ministero nel proprio atto di appello avverso la sentenza di primo grado (come si puntualizza, per altro, nell'introduzione della stessa decisione di secondo grado) ha fatto esplicita richiesta di rinnovazione istruttoria per procedersi all'esame dei due testimoni, contestando la decisione reiettiva del g.u.p. per presunta tardività della richiesta di produzione dei verbali delle sommarie informazioni rilasciate agli inquirenti dai due LL, nonostante si trattasse di elementi di prova nuovi sopravvenuti all'apertura della giudizio abbreviato.
6.2. Violazione degli artt. 191 c.p.p. e 16-quater, co. 9, L. 15.3.1991 n. 82 e difetto di motivazione in riferimento ai dati nuovi enunciati dal c.d.g. Di AT escusso dal g.u.p. La sentenza di primo grado, parzialmente ripresa sul punto dalla decisione di appello, ha valorizzato gli elementi di novità provenienti dalle dichiarazioni del Di AT, assunte in sede di integrazione probatoria ex art. 441 co. 5 c.p.p., per i profili concernenti l'affidamento di armi da sparo (pistole) da cambiare affidate al trasporto del PO e del coimputato. Ma l'art. 16-quater, co. 9, L. 82/1991 sanziona come inutilizzabili a fini di prova contra alios le dichiarazioni dei collaboratori di giustizia rese oltre il termine di 180 giorni dall'inizio della loro collaborazione. Inutilizzabilità che non può essere elusa soltanto perché, come ha ritenuto la Corte di Appello, le "nuove" dichiarazioni del Di AT sono state rese nel contradditorio delle parti processuali, evenienza priva di qualsiasi effetto in senso lato sanante della dedotta inutilizzabilità. Il motivo di ricorso è manifestamente infondato. Le dichiarazioni rese dopo la scadenza del termine semestrale dall'inizio della collaborazione da un collaboratore di giustizia nel corso di un giudizio abbreviato, in quanto acquisite per mezzo dell'esame diretto del collaborante effettuato dal giudice ai sensi dell'art. 441 co. 5 c.p.p., sono pienamente utilizzabili a fini probatori, atteso che l'integrazione probatoria in parola, ritenuta necessaria a fini decisori, non patisce alcun limite temporale, essendo esercitabile in qualunque momento intercorrente tra l'instaurazione del rito alternativo e la fase della discussione. L'inutilizzabilità delle dichiarazioni ultrasemestrali del c.d.g. prevista dall'art. 16 quater, co. 9, L. 82/1991 (come modificato dalla L. 13.2.2001 n. 45) è applicabile, infatti, alle sole dichiarazioni rese al di fuori del contraddittorio e non già a quelle rese nel corso del dibattimento (ordinario o contratto) attraverso l'esame del collaborante, cioè di un atto che non "recupera" dichiarazioni eventualmente o altrimenti inutilizzabili, ma che forma -nel diretto controllo e confronto delle parti del processo- una prova dichiarativa affatto diversa e immune da possibili censure di inutilizzabilità (cfr.: Cass. S.U., 25.9.2008 n. 1149, 13 Magistris, rv. 241882 Cass. Sez. 5, 14.7.2009 n. 42618, Franchina, rv. 245390; Cass. Sez. 6, 20.12.2011 n. 16939/12, De Filippi, rv. 252632).
6.3. Violazione degli artt. 441 co. 1, 518 e 521 c.p.p. e difetto di motivazione. La sentenza di secondo grado ha inciso arbitrariamente sulla individuazione del fatto reato come inizialmente contestato, operandone una non consentita modifica sotto il profilo temporale e geografico. L'originaria accusa non consentiva di decifrare la data d'inizio della condotta criminosa ascritta al PO e la stessa data finale di tale condotta, né di delimitare la localizzazione degli eventi oggetto della regiudicanda. Localizzazione che la sentenza di primo grado ha in parte surrogato, facendo richiamo al mandamento mafioso di Partinico, ma di cui le emergenze processuali non offrono concrete tracce in rapporto ai comportamenti attribuiti o attribuibili al PO. Il disposto dell'art. 441 co. 1 c.p.p., con l'esclusione dell'applicabilità dell'art. 423 c.p.p. (sulla modificazione dell'imputazione), ha la finalità di non esporre l'imputato ad una situazione di "fluidità" dell'accusa incompatibile con la rinuncia alla prova riveniente dalla opzione processuale per il giudizio abbreviato. Soltanto in parte e senza alcun intervento integrativo o specificativo dello stesso p.m. la Corte di Appello ha ritenuto di correggere, nella motivazione della sentenza di secondo grado, le indicate carenze della contestata accusa con postume precisazioni elusive della segnalata indeterminatezza spazio-temporale della condotta criminosa riferibile all'imputato. La censura, in buona misura aspecifica (reiterando un motivo di gravame pur adeguatamente vagliato dai giudici di appello) e più apparente che reale, non ha pregio. La semplice lettura dell'imputazione elevata nei confronti del PO e del coimputato QU rende palese la precisione descrittiva della condotta criminosa ascritta al RR e dell'area di riferimento spazio-temporale in cui essa è andata esplicandosi dal 2002 fino all'arresto del Di AT alla fine del 2006. D'altra parte la sentenza di appello, affrontando l'omologa questione posta dall'imputato (e ripresa nell'odierno ricorso), ha motivatamente argomentato (sentenza p. 4) la specificità dell'accusa rivolta al PO, quale ripercorsa nella stessa sentenza di primo grado (dovendosi considerare un mero errore o refuso l'improprio richiamo al mandamento di Partinico, la stessa sentenza del g.u.p., rendendo ragione dello svolgersi dei fatti di reato nell'area di Santo Stefano Quisquina e di AR), in difetto di qualsivoglia impropria immutatio libelli che possa aver in qualche modo compromesso la pienezza del diritto di difesa dell'imputato. Ne consegue che nessuna ragione avrebbe avuto il p.m. di procedere alla integrazione spazio-temporale della contestazione e che in concreto non si è verificata alcuna violazione del principio di correlazione tra accusa e sentenza (v., ex plurimis: Cass. Sez. 2, 16.9.2008 n. 38889, Depau, rv. 241446; Cass. Sez. 6, 26.2.2010 n. 20118, P.G. in proc. Faccani, rv. 247330).
6.4. Violazione degli artt. 187, 192 co. 3, 234, 238 bis c.p.p. e difetto di motivazione. La Corte di Appello ha impropriamente richiamato il principio di scindibilità della testimonianza del collaborante Di AT per sopperire alla mancanza di riscontri individualizzanti nei confronti del PO. In tale quadro la sentenza ignora il venir meno di uno dei principali riscontri costituito dall'avvenuta conoscenza del PO da parte del Di AT nella casa di campagna di RE RC, prosciolto dall'accusa di favoreggiamento a beneficio del Di AT. Del pari sono stati ritenuti correttamente individuati gli alloggi del suocero e del padre del coimputato QU in cui sarebbe 14 stato ospitato il Di AT durante la latitanza, sebbene siano versati in atti un accertamento negativo della Tenenza dei Carabinieri di AR e la consulenza tecnica che ha escluso l'identificabilità delle due dimore. Deprivata delle sue valenze di mero fatto, la doglianza è infondata. A lungo la sentenza di appello si è soffermata sui medesimi rilievi ripresi dall'illustrato motivo di ricorso, offrendo piena e corretta ragione delle apparenti discrasie ravvisate dalla difesa dell'imputato in relazione ai riscontri esterni della personale credibilità del Di AT. I giudici di appello hanno innanzitutto evidenziato che il proscioglimento di RE RC dal favoreggiamento di Di AT non dimostra in alcun modo l'inattendibilità del collaboratore, dal momento che la soluzione liberatoria è scaturita soltanto dall'assenza di riscontri individualizzanti della specifica posizione del RC. Donde correttamente la sentenza impugnata ha applicato il criterio selettivo della scindibilità o valutazione frazionata degli asserti dichiarativi del collaboratore di giustizia, che per la posizione del PO e del coimputato hanno rinvenuto plurimi e persuasivi riscontri fattuali (cfr., ex pluribus: Cass. Sez. 6, 20.12.2010 n. 3015/11, Farruggio, rv. 249200; Cass. Sez. 6, 20.12.2011 n. 16939/12, De Filippi, rv. 252630). In questa prospettiva la sentenza di secondo grado (pp. 5-7) giustifica con assoluta logicità le apparenti distonie già segnalate dalla difesa dell'imputato, rimarcando sia che risulta accertata senza dubbio alcuno la disponibilità da parte del suocero e del padre del QU dei rispettivi immobili rurali in cui il Di AT ha rivelato di essere stato ospitato nel corso della sua lunga latitanza (la comunicazione negativa della Tenenza dei Carabinieri di AR secondo cui il padre del QU non disporrebbe di una abitazione rurale è frutto dell'incompletezza delle verifiche espletate dall'organo di p.g.), sia che non rileva la circostanza (per altro non disconosciuta dallo stesso Di AT) dell'avvenuta individuazione di altre residenze in cui pure il collaboratore ha trascorso alcuni periodi della sua latitanza.
6.5. Violazione dell'art. 192 co. 2 c.p. in riferimento ai rapporti del PO con ZI TO. Sulla base della mera conoscenza del PO con ZI TO, ammessa dall'imputato in riferimento a rapporti di lavoro collegati alla ditta edile che gestisce insieme al QU (la società Gestedil), la Corte di Appello sulla scia della prima decisione di merito ha ritenuto di desumere l'esistenza di un fatto illecito (la sottoposizione dei TO alla “protezione" del Di AT e alla erogazione di una tangente o "pizzo" in favore del medesimo sulle attività estorsive compiute nella zona di Bivona). Si tratta di semplici congetture che non trovano sostegno nella attività di p.g. e nelle disposte intercettazioni telefoniche. Il motivo di ricorso è generico e indeducibile, perché prospetta -senza enunciare i passaggi della decisione impugnata che presterebbero fianco ai delineati rilievi di inconferenza valutativa- una rivisitazione fattuale delle emergenze probatorie non consentita nel giudizio di legittimità. Segnatamente se rapportata alla puntualità descrittiva degli elementi indiziari suffraganti l'estendersi della gestione del proprio sodalizio mafioso da parte del Di AT alla posizione della famiglia dei TO ripercorribile attraverso la motivazione della sentenza di appello e, in verità, già esposti con non inferiore precisione nella sentenza di primo grado con particolare riguardo ai contenuti delle conversazioni telefoniche intercettate e ed ai servizi di osservazione e 15 controllo di p.g. A ciò aggiungendosi che è lo stesso Di AT a segnalare l'esistenza di rapporti lavorativi tra l'impresa del PO e del QU e la società dei TO (Calcestruzzi Beton 2000 s.r.l.), tanto da indurre i TO ad erogare il pizzo o la somma di spettanza del Di AT mediante il pagamento di fatture “maggiorate" emessa dalla società dei due odierni imputati.
6.6. Violazione degli artt. 192, 194 e 195 c.p.p. in riferimento alla confermata credibilità delle dichiarazioni indirette del collaboratore di giustizia US RD, sebbene prive di riscontri oggettivi e individualizzanti. La Corte di Appello non ha svolto una doverosa accurata verifica della attendibilità intrinseca del RD, non potendosi condividere l'assunto secondo cui il collaboratore avrebbe riferito sia fatti appresi per sua diretta conoscenza, sia fatti riferitigli da terze persone nell'ambito delle sue relazioni criminali e mafiose. L'assunto equivale ad una pura illazione della Corte di Appello, allorché si osservi che lo stesso RD ha dichiarato di non essere stato formalmente affiliato ("combinato") al gruppo mafioso di US LS e che non sono stati reperti riscontri esterni delle fragili asseverazioni del collaborante. La censura non ha fondamento. Ribadito che la mafiosità di un soggetto criminale non è misurabile soltanto in virtù della sua formale affiliazione ad un sodalizio mafioso, la sentenza del g.u.p., prima, e la sentenza della Corte di Appello, poi, hanno illustrato con ampia e lineare motivazione la congruenza e attendibilità delle dichiarazioni eteroaccusatorie del RD, quale fonte primaria di riscontro individualizzante rispetto alle accuse dirette del Di AT. Congruenza che riceve maggior credito proprio dal ruolo non secondario svolto dal RD quale una delle persone di fiducia del facente funzione di capo provinciale di Cosa RA US LS e, quindi, di persona dotata di un patrimonio personale di conoscenze di fatti e condotte criminose di assoluto rilievo. Ed è un fuor d'opera sostenere, come sostiene l'odierno ricorso, che le ulteriori specifiche posizioni del PO e del QU, per quanto da lui appreso anche in carcere dai fratelli OR, non siano state corroborate da riscontri esterni, allorché si consideri che nessun altro utile incombente accertativo sarebbe stato esperibile se non quello di escutere i testi di riferimento delle cognizioni indirette del RD, vale a dire i due fratelli OR. Costoro, come detto, sono stati esaminati ex art. 197 bis c.p.p. nel corso del giudizio di appello (art. 603 c.p.p.), ma hanno ritenuto di avvalersi della facoltà di non rispondere. Evenienza che, se pur non convalida le confidenze da entrambi rese al RD, neppure le smentisce. Così che diviene oscuro l'assioma difensivo esposto in ricorso, per cui “nulla è dato sapere sull'attendibilità dei testi di riferimento [i due OR, ndr] che si sono avvalsi della facoltà di non rispondere".
6.7. Erronea applicazione del principio di convergenza del molteplice a suffragio della congiunta significatività accusatoria delle propalazioni del Di AT e del RD. L'assunto della Corte di Appello, che ritiene coincidenti "nel loro nucleo essenziale" le dichiarazioni dei due collaboratori, è apodittico e senza reali riscontri. Le due serie di dichiarazioni non convergono neppure sul solo piano cronologico, perché quelle di Di AT si fermano al 2006 (cioè al momento del suo arresto) e quelle di RD decorrono dal maggio del 2008, epoca in cui le rivelazioni del primo erano già note in sede processuale. Nessuna convergenza tra i due collaboratori è ravvisabile sul momento e 16 твой sulle modalità con cui Di AT sarebbe venuto in contatto con PO e QU (stante la smentita dell'incontro svoltosi presso l'abitazione di RE RC già posta in luce con il motivo di ricorso sub 6.4.). Nessuna convergenza è acquisita sull'effettivo possesso da parte del Di AT di una pistola Beretta calibro 9 con otto colpi, tipo di arma mai prodotta dalla Beretta ed inesistente nel 2001 come nel 2006. La nota informativa dei Carabinieri di Cammarata del 14.5.2008 non espone dati di certezza sulla ubicazione delle abitazioni del suocero e del padre di QU servite per assicurare rifugio al latitante Di AT. Scarse valenze di riscontro vanno attribuite alle dichiarazioni dei due fratelli LL, che per il p.m. avvalorerebbero la continuità della gestione mafiosa del Di AT perfezionata attraverso i contatti personali mantenuti per suo conto dal RR e dal QU in un presunto rapporto di rappresentanza mafiosa (del Di AT) che i due imprenditori non hanno confermato. ▸ Il motivo di ricorso, che è formato da una confusa rinnovazione di molti temi di censura in tutto o in parte già oggetto di anteriori motivi di impugnazione, è privo di specificità e manifestamente infondato, oltre che imperniato su divaganti e non chiare considerazioni in fatto (cioè avulse da una effettiva lettura critica della motivazione della sentenza di appello). In questa sede è sufficiente rilevare che la sentenza impugnata fornisce puntuale e logica risposta a tutti gli episodi e alle situazioni elencate con l'illustrato motivo di censura, facendo corretta applicazione del criterio valutativo della convergenza del molteplice in relazione ai peculiari ruoli del PO e del QU e alle specifiche accuse penali loro mosse, in piena adesione ai principi stabiliti sul tema dalla giurisprudenza di legittimità (cfr., tra le decisioni più recenti: Cass. Sez. 2, 4.3.2008 n. 13473, Lucchese, rv. 239744; Cass. Sez. 1, 23.6.2010 n. 31695, Calabresi, rv. 248013).
6.8. Erronea applicazione degli artt. 110, 416 bis c.p. e carenza di motivazione. La Corte di Appello, attraverso un'operazione di assemblaggio e mera sommatoria di labili elementi indiziari, ha configurato la condotta criminosa del PO e del QU nell'ambito del concorso esterno ad una associazione mafiosa, laddove quella condotta non avrebbe potuto condurre, a tutto concedere, che a ritenere configurabile un semplice favoreggiamento personale a beneficio del Di AT ai sensi dell'art. 378 c.p. La disamina che la Corte ha posto a sostegno del proprio ragionamento interpretativo delle emergenze processuali è scandita da aporie e imprecisioni che minano in radice la validità della tesi del concorso esterno mafioso attribuito ai due imputati a partire dall'incongrua posizione apicale mafiosa assegnata al Di AT, che fin dal 2002 è un semplice mafioso latitante, soppiantato nei suoi propositi verticistici dal LS fino alla altrettanto incongrua convinzione della continuità mafiosa del PO pur dopo l'avvenuto arresto del Di AT. ▸ Il motivo di ricorso, che in certo senso riassume tutti i precedenti profili di censura enunciati con il ricorso, è infondato. Le critiche in esso sviluppate hanno carattere puramente assertivo, avulso da una seria analisi critica della decisione di appello. Decisione di appello cui -se un lieve profilo di incoerenza è mai ravvisabile (per quanto detto in precedenza)- può soltanto muoversi il rilievo di aver ipotizzato il concorso esterno mafioso del PO in luogo del forse più pertinente configurarsi di una partecipazione organica alla propaggine agrigentina di Cosa RA. Connotazione non meno aderente alla giurisprudenza di legittimità sul tema, che pur di recente ha ritenuto integrare una organica partecipazione associativa mafiosa la condotta di chi 17 tuteli sotto il profilo logistico la latitanza di un capo mafioso, garantendogli in maniera stabile la possibilità, per il suo tramite, di mantenere i contatti con gli altri associati e di continuare a dirigere il suo sodalizio criminoso (così, tra le molte: Cass. Sez. 6, 26.11.2009 n. 2533/10, Gariffo, rv. 245703). La verità è che la Corte di Appello di PA ha giudicato provata l'adesione associativa mafiosa c.d. esterna dell'imputato per l'univoca concordanza delle indicazioni accusatorie espresse dai due collaboratori di giustizia nelle loro posizioni di preminenza o comunque di rilievo in ambito mafioso locale. Le emergenze di causa conclamano il consapevole contributo offerto dal RR alla permanenza del gruppo mafioso facente capo al Di AT, senza necessità di disquisizioni semantiche sulle differenze funzionali o gerarchiche tra le nozioni di soggetto "vicino" o "affiliato" ad un organismo mafioso (Cass. Sez. 1, 18.2.2004 n. 32094, Ingrasciotta, rv. 229488). Nel proprio ruolo di uomo di totale affidabilità, assimilato al tessuto organizzativo del sodalizio ed in dinamica funzione di persona di fiducia del Di AT e di tutore della sicurezza della sua latitanza, il PO (come il correo QU) ha pienamente realizzato una condotta di partecipazione associativa quanto meno ai sensi degli artt. 110 e 416 bis c.p. Conviene aggiungere, in fine e per completezza, che lo scrutinio di legittimità sull'apprezzamento delle chiamate di correo non consente il controllo sul significato concreto di ogni dichiarazione e di ogni elemento di riscontro, perché un tale esame invaderebbe l'esclusiva cognizione del giudice di merito, potendo questa S.C. soltanto verificare la coerenza logica delle argomentazioni con le quali sia dimostrato il valore dei singoli elementi di prova, individuali e in sinergica connessione tra di loro. Profilo sotto il quale la sentenza impugnata è esente da qualsiasi censura in punto di correttezza della motivazione (v. Cass. Sez. 5, 17.9.2009 n. 2086/10, Lucchese, rv. 245729).
6.9. Violazione degli artt. 62 bis e 133 c.p. Erroneamente la Corte territoriale ha negato al PO la concessione delle attenuanti generiche, considerando privo di rilievo a tal fine il suo stato di incensuratezza per effetto del divieto sancito, con l'introduzione di un 3° comma del citato art. 62 bis c.p., dalla L. n. 92/2008. Divieto che non può ritenersi operante nel caso di specie, dal momento che la condotta criminosa del RR è cessata con la cessazione della latitanza del Di AT. ‣ Il motivo di censura è indeducibile e manifestamente infondato. La Corte territoriale non ha banalmente ritenuto operante il divieto di concessione delle attenuanti innominate ex art. 62 bis co. 3 c.p. nonostante la cessazione del reato in epoca anteriore all'introduzione della novella normativa. Ha ritenuto operante il divieto in considerazione della natura permanente del reato contestato ai due imputati, attesa -a tal fine- l'irrilevanza del carattere interno o esterno della condotta associativa mafiosa (cfr. Cass. Sez. 6, 10.5.2007 n. 542/08, Contrada, rv. 238241), con connessa consumazione del reato almeno fino alla data della sentenza di primo grado (19.11.2009), successiva alla modifica apportata all'art. 62 bis c.p. Non solo. I giudici appello, condividendo la valutazione espressa al riguardo dal giudice di primo grado, hanno denegato le attenuanti innominate anche in considerazione del protrarsi temporale della condotta criminosa e del fatto che lo stato di incensuratezza del PO e del QU si è rivelato essere una precondizione della loro comune condotta illecita, quali soggetti "puliti" e non sospettabili di connessioni 18 criminali, perciò stesso maggiormente idonei ad assicurare una più garantita tutela della latitanza del Di AT. Al rigetto dei ricorsi segue per legge la condanna dei ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
P. Q. M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali. Roma, 30 ottobre 2012 Il consigliere estensore Presidente Giacomo Paolohi NN Roberto Wide DEPOSITATO IN CANCELLERIA 13 GIU 2013 IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO DIC A M E R P Piera Esposito * 19