Sentenza 18 maggio 2005
Massime • 1
In tema di sindacato di legittimità, con riferimento al divieto di utilizzazione del risultato delle intercettazioni eseguite fuori dai casi preveduti dalla legge, il relativo motivo di ricorso può essere esaminato solo a condizione che l'atto asseritamente inutilizzabile (o dal quale consegue l'inutilizzabilità della prova) sia stato specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, atteso che - pur trattandosi di motivo di carattere processuale e, pertanto, pur essendo alla Corte consentito di esaminare il fascicolo del procedimento - l'applicazione di tale principio presuppone in concreto che da parte del ricorrente venga quantomeno indicato l'atto viziato e che esso sia contenuto nel fascicolo.
Commentario • 1
- 1. Una sentenza “a tutto campo”, che suscita molti interrogativi.Fabrizio Galluzzo · https://www.penaledp.it/category/articoli/ · 23 aprile 2020
Corte di Cassazione, Sez. V, sentenza 21 febbraio 2020, n. 7030, Pezzullo Presidente – Borrelli Relatore – Tassone P.M. (diff.). La sentenza in commento, ritenendo manifestamente infondato un ricorso basato su precedenti della medesima Corte di Cassazione, conferma l'aleatorietà del giudizio di ultima istanza. The judgment in comment, declaring manifestly unfounded an appeal in cassation based on precedent case law, confirms the unpredictable judgment of the Supreme Court. Il principio di autosufficienza del ricorso impone alla parte che formuli una censura di carattere processuale l'indicazione specifica della collocazione dell'atto su cui essa fondi e la verifica che esso faccia parte …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 18/05/2005, n. 31391 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31391 |
| Data del deposito : | 18 maggio 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. BATTISTI Mariano - Presidente - del 18/05/2005
Dott. MARINI Lionello - Consigliere - SENTENZA
Dott. MARZANO Francesco - Consigliere - N. 1069
Dott. BRUSCO Carlo Giuseppe - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PALMIERI Ettore - Consigliere - N. 6820/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) IZ IC N. IL 19/09/1962;
2) LI DO N. IL 30/04/1946;
3) ER VA N. IL 13/11/1950;
4) LL CC N. IL 02/05/1957;
avverso ORDINANZA del 24/08/2004 TRIB. LIBERTÀ di BOLOGNA;
sentita la relazione fatta dal Consigliere Dr. BRUSCO CARLO GIUSEPPE;
Sentita le conclusioni del P.G. Dr. Vittorio Martusciello che ha concluso per l'inammissibilità dei ricorsi;
Sentito per i ricorrenti DI, SE e TO, l'avv. Carlo Benini che ha concluso per l'accoglimento dei ricorsi. La Corte:
OSSERVA
1) Il Tribunale di Bologna, sezione per il riesame, con ordinanza 23 settembre 2004, ha respinto la richiesta di riesame proposta contro l'ordinanza 31 luglio 2004 del Giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ravenna che aveva applicato - nei confronti di IZ IC, LI DO, ER VA e LL CC e di altre persone non ricorrenti nel presente procedimento - la misura cautelare della custodia in carcere per vari reati concernenti il traffico illecito di sostanze stupefacenti. Per il solo LL il Tribunale ha sostituito la misura applicata con quella degli arresti domiciliari.
2) Contro questo provvedimento ha proposto ricorso personalmente IZ IC il quale ha dedotto la mancanza e manifesta illogicità della motivazione del provvedimento impugnato perché, pur avendo prospettato tutti gli elementi di fatto a suo favore con una ricostruzione logica, il Tribunale per il riesame ne avrebbe accolto una diversa senza tener conto delle prospettazioni difensive nè del risultato delle intercettazioni telefoniche il cui contenuto era idoneo a far emergere una diversa realtà di fatto. In particolare il Tribunale non avrebbe tenuto conto (in relazione al capo 19) del contenuto di una conversazione intercettata dalla quale emergeva che IZ si riforniva di sostanza stupefacente per esclusivo uso personale e non per rivenderla. Quanto al capo 21 (tentata estorsione) il Tribunale non avrebbe tenuto conto del contenuto di una conversazione intercettata che smentiva l'ipotesi estorsiva oltre che di altre circostanze idonee a escludere tale ipotesi.
3) Contro il medesimo provvedimento hanno proposto ricorso congiunto, a mezzo del loro difensore, LI DO, ER VA e LL CC i quali hanno dedotto, con un primo motivo di ricorso, la violazione dell'art. 606 comma 1^ lett. e (da intendersi lett. e) del codice di rito "per la mancanza di congrua motivazione dei decreti di autorizzazione delle intercettazioni e di quelli di proroga delle stesse."
In particolare i ricorrenti lamentano che i decreti autorizzativi e quelli di proroga delle intercettazioni siano mancanti di motivazione sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza e sull'indispensabilità delle intercettazioni mentre, in altri decreti di proroga, il gip avrebbe omesso di dare atto delle ragioni per le quali condivideva le argomentazioni contenute nella richiesta del pubblico ministero e delle ragioni che rendevano necessaria la prosecuzione delle operazioni di intercettazione. Con specifico riferimento ai singoli decreti di proroga delle intercettazioni i ricorrenti evidenziano come i singoli provvedimenti non specifichino le ragioni del perdurare della necessità captativa nè indichino gli ulteriori esiti delle indagini idonei a giustificarla limitandosi a richiamare le informative della polizia giudiziaria dalle quale alcun elemento emergeva in tal senso. Con il secondo motivo di ricorso i ricorrenti lamentano la violazione dell'art. 267 comma 3 c.p.p. per essere, il decreto di proroga dell'intercettazione sull'utenza in uso a LI DO, intervenuto quando il termine di legge era già scaduto. Con il terzo motivo si deduce invece la mancanza e l'illogicità della motivazione sulla ritenuta esistenza dei gravi indizi di colpevolezza in ordine a tutti i capi d'imputazione contestati a LI DO. Si precisa, nel ricorso, che non corrisponde al vero l'affermazione, contenuta nell'ordinanza impugnata, secondo cui il ricorrente avrebbe inteso contestare l'esistenza della gravità indiziaria solo con riferimento ai capi 5 e 26 per cui si deduce la mancanza di motivazione sugli altri capi d'imputazione. Quanto al capo 5 (offerta di cocaina alla minore SI IC) il ricorrente sostiene che erroneamente il Tribunale avrebbe ritenuto non credibile la versione del ricorrente (secondo cui la richiesta sarebbe stata finalizzata a verificare se la predetta facesse uso della sostanza indicata) perché questa ricostruzione è confermata da tutte le circostanze accertate. Quanto al capo 26 (tentativo di acquisto di 500 grammi di cocaina) il Tribunale avrebbe erroneamente ritenuto che l'offerta del presunto venditore fosse seria e che il medesimo fosse in grado di procurarsi quel quantitativo di sostanza stupefacente.
Con il quarto motivo (erroneamente indicato come terzo nel ricorso) si deduce la mancanza e l'illogicità della motivazione sull'esistenza dei gravi indizi di colpevolezza nei confronti di ER VA in quanto le due conversazioni intercettate poste a fondamento della valutazione sul punto non sarebbero idonee, per la loro genericità, a confermare l'ipotesi di accusa posto che in esse non si fa alcun riferimento a sostanze stupefacenti. Con il quinto motivo (quarto in ricorso) si deduce invece la violazione di legge in riferimento al capo d'imputazione n. 18 di cui avrebbe dovuto essere dichiarata la nullità per genericità. Con il sesto motivo (quinto in ricorso) si deduce infine la violazione dell'art. 274 c.p.p. e la mancanza di motivazione in relazione alla ritenuta esistenza delle esigenze cautelari nei confronti di LI, ER e LL essendosi limitata, l'ordinanza impugnata, a fondare la sua valutazione su un generico pericolo di recidivanza. In particolare si sottolinea nel motivo di ricorso: che ER mai è stato coinvolto in fatti concernenti le sostanze stupefacenti;
che è inesistente la pericolosità sociale di LL;
che il Tribunale non ha tenuto conto del fatto che LI non ha contestato, nell'interrogatorio di garanzia, gli addebiti mossigli.
4) Vanno anzitutto esaminate le censure che si riferiscono alla inutilizzabilità delle intercettazioni telefoniche. In merito a queste censure è necessaria una precisazione che riguarda i limiti del sindacato della Corte di Cassazione sugli accertamenti di fatto e sulle valutazioni che il giudice di merito compie riguardo alle questioni di natura processuale. Si afferma comunemente che, sulle questioni di natura processuale, la Corte di Cassazione è anche giudice del fatto, ma va precisato che cosa si intenda con l'uso di questa espressione che presenta un certo margine di ambiguità. La formula non è infatti idonea a spiegare la complessità dell'accertamento che il giudice di legittimità deve compiere sull'atto o fatto processuale.
La disciplina del sindacato di legittimità nella materia processuale è frutto di elaborazione giurisprudenziale e dottrinale;
non esiste infatti nella lett. e del primo comma dell'art. 606 c.p.p., ne' in alcun'altra parte del codice, un'espressa previsione dell'estensione di tale sindacato alle questioni di fatto che, difatti, viene ricavata dalla diversa formulazione della lett. e del medesimo comma. Nella normalità dei casi la violazione di natura processuale è di immediata verifica e non richiede una ricostruzione del fatto, ma soltanto una presa d'atto della corrispondenza dell'atto alla previsione normativa. Se la citazione è omessa o è stata compiuta in ritardo è fatto agevolmente verificabile e non vi sarebbe dunque ragione per escludere che questo accertamento possa essere compiuto dal giudice di legittimità. Si aggiunga che sarebbe incongruo richiedere che il vizio sia rilevabile dal testo del cedimento impugnato. Se vi sono casi in cui il giudice di legittimità esamina (o rileva d'ufficio) la violazione della disciplina processuale (eventualmente per escluderla) ve ne sono altri (per es. le nullità assolute e insanabili non rilevate nelle precedenti fasi del procedimento) nei quali normalmente ciò non avviene. Avviene però che l'accertamento del vizio di natura processuale implichi, o presupponga, l'accertamento di elementi fattuali estranei al fatto o atto processuale isolatamente considerato;
sarebbe pertanto improprio attribuire questo compito al giudice di legittimità che rimane tale anche nell'esame delle violazioni di natura processuale. A meno che, naturalmente, questa facoltà non sia espressamente consentita alla Corte di Cassazione come nel caso della disciplina che riguarda la soluzione dei conflitti di competenza risultante dagli artt. 25 e 32 c.p.p. (il secondo comma di questa seconda norma prevede addirittura che la Corte di Cassazione assuma informazioni e acquisisca gli atti e i documenti che ritiene necessari).
Questo aspetto del problema - accertamenti di fatto presupposto per l'applicazione delle norme processuali - è stato espressamente preso in considerazione, per la prima volta, dal vigente codice di rito;
l'art. 187 comma 2 prevede infatti espressamente che possano essere "oggetto di prova i fatti dai quali dipende l'applicazione di norme processuali".
La domanda che ci si deve porre è pertanto questa: questi fatti, dai quali dipende l'applicazione di norme processuali, incontrano (quanto alla possibilità della loro ricostruzione) gli stessi limiti che incontrano, nel giudizio di legittimità, i fatti dai quali dipende l'applicazione delle norme sostanziali?
Questi problemi non si pongono, e quindi la formula riferita è idonea a giustificare la conclusione che il giudice di legittimità è giudice del fatto, nei casi già ricordati nei quali questa costruzione vale solo a consentire alla Corte di Cassazione di esaminare gli atti del procedimento per accertare se si sia verificato il vizio denunziato ed in particolare la nullità o la causa di inutilizzabilità dedotte (o anche non dedotte qualora il vizio sia rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento o allorché si tratti di inutilizzabilità della prova). Per es., se viene dedotta la nullità di una notificazione o la tardività di un atto o di un provvedimento o la decadenza di una parte dall'esercizio di una facoltà il giudice di legittimità avrà certamente il potere di esaminare gli atti per verificare l'esistenza del vizio. In questi casi il vizio dedotto riguarda direttamente ed esclusivamente l'atto coinvolto nella censura e la base fattuale dell'accertamento si identifica nel solo esame di questo atto per verificarne la corrispondenza all'ipotesi normativa. Questa verifica ha natura di stretto controllo di legittimità perché non richiede alcuna "valutazione" da parte della Corte di
Cassazione, ma una semplice "constatazione", una verifica non discrezionale.
Ma, il problema della violazione di natura processuale non si pone sempre in termini di così agevole definizione. Spesso, per verificare se una norma processuale sia stata violata, occorre compiere una triplice operazione: accertare il fatto storico presupposto della valutazione processuale;
interpretare la norma processuale;
sussumere il fatto storico nella norma processuale per verificarne la corrispondenza all'ipotesi normativa. Le due ultime operazioni corrispondono a quelle che il giudice di legittimità compie in merito all'imputazione con i limiti che conosciamo quanto al sindacato sulla motivazione.
Più complessa è quindi l'operazione che riguarda l'accertamento del fatto storico quando la soluzione del problema di natura processuale dipenda da un accertamento di fatto o da una valutazione di merito che, per loro natura, sono riservati al giudice di merito. Costituirebbe uno stravolgimento delle funzioni del giudice di legittimità se egli potesse ricostruire il fatto in modo diverso da quello del giudice di merito sempre che questi abbia utilizzato adeguati criteri logico giuridici.
Per es., nel caso di valutazione del giudice di merito sull'effettiva conoscenza del provvedimento in tema di restituzione nel termine (art. 175 comma 2 c.p.p.) o di effettiva conoscenza della fissazione dell'udienza preliminare (art. 420 bis c.p.p.) se la valutazione del giudice di merito è fondata su accertamenti in fatto logicamente compiuti sarebbe improprio attribuire al giudice di legittimità il potere di sovrapporre a questa valutazione una sua diversa ricostruzione dei fatti per fondare una diversa soluzione mentre rimane integro il suo potere di trarre, da questa ricostruzione del fatto, conclusioni diverse da quelle del giudice di merito. Per es. il giudice di legittimità non potrà sostituirsi al giudice di merito - che ha motivatamente accertato essere la notificazione avvenuta a mani del portiere - ritenendo invece che la persona che ha ricevuto l'atto non rivestiva questa qualità.
Va infatti ribadito che, anche nella materia processuale, il sindacato della Corte di Cassazione è pur sempre un sindacato di legittimità: la Corte di Cassazione ha la possibilità di esaminare gli atti del processo per verificare l'esistenza della violazione denunziata, ma non viene meno il rigoroso limite che vieta al giudice di legittimità di interpretare in modo diverso, rispetto a quanto compiuto dal giudice di merito, i fatti storici posti alla base del dato processuale se non nei limiti della mancanza o manifesta illogicità della motivazione. La, differenza più significativa, rispetto alle violazioni sostanziali, è che la Corte, in questi casi, ha la possibilità di esaminare gli atti e non incontra il limite del mero controllo sulla motivazione.
Questa ricostruzione non è estranea alla giurisprudenza (di legittimità che, per es., sul tema dell'accertamento del legittimo impedimento dell'imputato a comparire all'udienza, (ha più volte riaffermato il principio dell'insindacabilità, nel giudizio di Cassazione, della valutazione del giudice di (merito sull'assoluta impossibilità a comparire quando questa valutazione sia sorretta da adeguata e non illogica motivazione (cons. Cass., sez. 5^, 15 marzo 1999 n. 5193, Damasco, rv. 213174; sez. 1^, 16 ottobre 1996 n. 9880, Gelli, rv. 206076; sez. 6^, 22 novembre 1995 n. 1177, Misiti, rv. 204557; 8 novembre 1995 n. 620, Pranno, rv. 203410; 12 luglio 1995 n. 10057, De Rose, rv. 202959). Venendo al problema specifico di questo processo: laddove i ricorrenti lamentano l'inesistenza della gravità indiziaria ovvero facciano riferimento al quadro complessivo delle indagini svolte fino al momento dell'emissione dei provvedimenti relativi alle intercettazioni non v'è spazio per il sindacato di legittimità di questa Corte se il giudice di merito abbia logicamente apprezzato il quadro probatorio e, ovviamente, non sia incorso in altri vizi denunziabili in sede di legittimità.
va infatti ribadito - conclusivamente e con più specifico riferimento alle censure introdotte nel presente processo - che anche nella materia processuale v'è uno spazio riservato esclusivamente al giudice di merito coincidente, in buona sostanza, con lo spazio relativo all'apprezzamento dei fatti di cui tale giudice dispone quando si tratta di valutare la prova. Sarebbe singolare, per esemplificare, che la Corte di legittimità potesse valutare la gravità degli indizi ai fini della utilizzabilità delle intercettazioni telefoniche e non anche ai fini della responsabilità dell'imputato.
5) Alla luce dei principi in precedenza esposti vanno esaminate le censure proposte nel secondo ricorso nell'interesse di tutti i ricorrenti. Peraltro vanno distinte le censure che riguardano le autorizzazioni da quelle che riguardano le proroghe. a) Per quanto riguarda i decreti autorizzatici nel primo motivo di ricorso si deduce soltanto la "mancanza di congrua motivazione", ma non si dice, nelle censure rivolte al provvedimento impugnato, a quali decreti di intercettazione ci si riferisca.
Ciò non consente alla Corte di cassazione di esercitare il richiesto controllo di legalità anche perché la genericità della censura impedisce al giudice di legittimità di verificare se i decreti in questione siano inseriti nel fascicolo trasmesso alla Corte. È vero che l'art. 271 comma 1^ c.p.p. sanziona di inutilizzabilità i risultati delle intercettazioni eseguite fuori dai casi consentiti dalla legge, o qualora non siano state osservate le disposizioni previste dagli artt. 267 e 268 commi 1 e 3, e che 1"inutilizzabilità è rilevabile, anche d'ufficio, in ogni stato e grado del procedimento e quindi anche nel giudizio di legittimità. Ma, è parere della Corte che l'eccezione, per i limiti intrinseci del giudizio di legittimità, possa essere esaminata solo se l'atto che si asserisce inutilizzabile, o dal quale consegue l'inutilizzabilità di una prova, sia stato (specificamente indicato e faccia parte del fascicolo trasmesso al giudice di legittimità. Come hanno di recente affermato le sezioni unite di questa Corte (sentenza 17 novembre 2004 n. 45189, Esposito e altro), che richiamano anche l'analogo orientamento delle sezioni unite civili (sentenze 3 febbraio 1998 n. 1099; 23 gennaio 2002 n. 761) "anche rispetto alle questioni i rilevabili d'ufficio il potere officioso del giudice attiene solo al riconoscimento degli effetti giuridici dei fatti, che tuttavia debbono essere pur sempre allegati dalle parti". E ancora, secondo le sezioni unite, "il potere di allegazione rimane riservato esclusivamente alla parte anche rispetto ai fatti costitutivi di eccezioni rilevabili d'ufficio, perché il giudice può surrogare la parte nella postulazione degli J effetti giuridici dei fatti allegati, ma non può surrogarla nell'onere di allegazione".
Nè potrebbe obiettarsi che, trattandosi di motivo di natura processuale, alla Corte di Cassazione è consentito esaminare gli atti del fascicolo del procedimento al fine di verificare il fondamento dell'eccezione proposta perché l'applicazione concreta di questo principio presuppone che venga quanto meno specificamente indicato l'atto affetto dal vizio denunziato (l'onere di allegazione di cui parlano le sezioni unite) e che l'atto da esaminare sia contenuto nel medesimo fascicolo (ovvero che ne sia possibile l'acquisizione).
Se invece questa indicazione non viene fornita e l'esame dell'eccezione richiede, eventualmente, anche l'acquisizione di atti o documenti o notizie di qualsiasi genere che non formano parte del fascicolo trasmesso deve ritenersi che il motivo sia inammissibile per genericità, perché non viene consentito al giudice di legittimità di individuare l'atto affetto dal vizio denunziato. Diversamente verrebbe attribuito al giudice di legittimità un compito di individuazione, ricerca e acquisizione di atti, notizie o documenti estraneo ai limiti istituzionali del giudizio di legittimità.
Solo per uno dei decreti autorizzativi (quello in data 13 febbraio 2004 riguardante l'intercettazione ambientale nell'abitazione di LI) le censure formulate dai ricorrenti sono specifiche e verranno analizzate unitamente a quelle concernenti i decreti di proroga.
b) All'onere di specificità delle censure proposte i ricorrenti hanno invece adempiuto per quanto riguarda le doglianze che si riferiscono ai decreti di proroga che vengono specificamente indicati (si tratta dei decreti in data 6.2.04, 20.2.04 e 5.3.04 riguardanti le utenze in uso a FORCELLI ROBERTO;
in data 26.3.04 riguardante l'intercettazione ambientale nell'autovettura del medesimo FORCELLI;
in data 19.3.04, 18.2,04 riguardanti le utenze in uso a LI;
in data 29.3.04 e 15.3.04 riguardanti l'intercettazione ambientale nell'abitazione di LI).
Di questi decreti, contenuti nel fascicolo trasmesso a questa Corte, si indicano i vizi da cui ciascuno di essi sarebbe affetto. È quindi possibile a questa Corte esercitare il richiesto controllo di legalità nei limiti in precedenza indicati.
All'esito di questo controllo le conclusioni sono però diverse da quelle volute dai ricorrenti - e l'osservazione riguarda tutti i decreti oggetto di proroga (oltre che l'indicato decreto di autorizzazione in data 13 febbraio 2004) - perché l'esame di questi decreti mostra come, in tutti i provvedimenti oggetto di censura, vengano indicati analiticamente gli esiti delle ulteriori indagini, gli arresti dei trafficanti e i sequestri effettuati di sostanze stupefacenti, il contenuto delle conversazioni intercettate, il ruolo dei partecipi nell'illecito traffico, il contenuto di dichiarazioni di indagati che hanno deciso di collaborare alle indagini. I decreti oggetto delle censure formulate dai ricorrenti contengono quindi una valutazione sull'esistenza dei presupposti per la loro emissione e per la prosecuzione delle operazioni di intercettazione. In particolare i decreti argomentano in modo adeguato e congruo sull'esistenza e persistenza della gravità indiziaria e sull'indispensabilità delle intercettazioni ai fini della prosecuzione delle indagini.
Tenendo conto dei limiti del sindacato di legittimità nella materia di cui trattasi, ai quali si è fatto cenno in precedenza, i provvedimenti in questione si sottraggono quindi al sindacato di legittimità che non può estendersi, per le considerazioni già svolte, a rivalutare - come pretenderebbero i ricorrenti - il compendio indiziario al fine di escluderne la gravità o al fine di ritenere, in contrasto con quanto accertato dal giudice di merito, che le intercettazioni non erano più indispensabili o che non persistevano i presupposti al fine di autorizzare la proroga delle operazioni.
Consegue alle considerazioni svolte l'infondatezza dei motivi che si riferiscono alla dedotta inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni telefoniche.
6) Va ora esaminata l'eccezione, proposta nel secondo ricorso, riguardante la tardività del decreto di proroga di una intercettazione. Si tratta dell'intercettazione disposta sulle utenze cellulari in uso a LI MO e LI DO. La sequenza dei decreti va così ricostruita: il 16 gennaio 2004 il Gip autorizzava l'intercettazione per la durata di giorni quindici dal giorno dell'effettivo allacciamento;
il 2 febbraio 2004 veniva autorizzata una prima proroga per giorni 15 a decorrere dal medesimo 2 febbraio.
I quindici giorni della proroga autorizzata scadevano dunque il 17 febbraio 2004 (o addirittura il 16 febbraio se la sequenza dei precedenti decreti non copre anche il 2 febbraio) ed entro tale data doveva conseguentemente intervenire il decreto autorizzativo dell'ulteriore proroga che invece è intervenuto il 18 febbraio 2004 (nei confronti del solo LI DO).
A fronte dell'eccezione proposta il Tribunale per il riesame ha affermato (ma,- non è chiaro se tale risposta si riferisca all'eccezione in questione) che per calcolare il termine occorre rifarsi all'inizio effettivo delle operazioni di intercettazione. Ciò peraltro, come sottolinea il ricorrente, vale per l'inizio delle operazioni;
quando si tratti di proroga è necessario che il decreto di proroga intervenga prima della scadenza essendo necessaria una continuità insita nella natura stessa della proroga;
se i termini per l'intercettazione sono scaduti non può parlarsi di proroga ma si deve fare ricorso ad una nuova intercettazione.
Alla fondatezza della censura non conseguono peraltro le conseguenze volute dai ricorrenti perché il decreto di proroga del 18 febbraio contiene tutti gli elementi, di forma e di sostanza, richiesti per l'autorizzazione di una nuova intercettazione: vi si richiama il contenuto delle informative di polizia giudiziaria (l'ultima del 17 febbraio a conferma della non esclusivo riferimento alle indagini che avevano consentito di autorizzare le intercettazioni precedenti), di dichiarazioni di persone che hanno confermato l'esistenza dell'illecito traffico, il contenuto di precedenti conversazioni intercettate, l'arresto nel frattempo intervenuto e il sequestro di 800 grammi di cocaina in danno di LI MO del quale, si dice, il fratello starebbe proseguendo l'illecita attività. Si motiva infine sull'indispensabilità delle intercettazioni al fine i dello sviluppo delle indagini per completare il quadro delle indagini.
Ne consegue che il tardivo decreto di proroga può valere come autonomo decreto di autorizzazione alle intercettazioni secondo un principio affermato, dalla giurisprudenza di legittimità in tema di proroga non tempestiva da Cass., sez. 1^, 29 aprile 1999, n. 3323, Trolio, rv. 213730 e, nel caso di tardiva convalida del provvedimento di urgenza del p.m., da Cass., sez. 1^, 10 aprile 2001 n. 28293, Faletti, rv. 220037. (Naturalmente questa soluzione non varrebbe a rendere utilizzabili intercettazioni intervenute dopo la scadenza e prima del nuovo decreto ma, nel caso in esame, per rispondere anche ad una specifica eccezione dei ricorrenti, deve rilevarsi che nel decreto in oggetto non è indicata alcuna intercettazione del 17 febbraio ma soltanto l'informativa dei Carabinieri di Forlì in questa data.
7) Passando all'esame delle censure che si riferiscono alla gravità indiziaria va premesso che appare infondata la doglianza di LI DO che contesta che le sue censure fossero limitate, quanto alla gravità indiziaria, ai capi 5 e 26 perché dal verbale dell'udienza, tenuta il 23 agosto 2004 davanti al Tribunale di Bologna, questa limitazione risulta inequivocabilmente. La più parte delle ulteriori censure contenute nel ricorso IZ ed in quello LI, ER ed LL sono inammissibili. Con le censure in esame, riassunte nelle premesse, si chiede infatti al giudice di legittimità di rivalutare il compendio indiziario in modo diverso da quanto compiuto dal giudice di merito.
Ciò in particolare deve affermarsi:
- per le censure che IZ propone sia per quanto riguarda in generale la ricostruzione dei fatti compiuta dal Tribunale in antitesi a quella (genericamente) da lui proposta;
sia in relazione ai capi 19 e 21 laddove si prospetta una diversa ricostruzione del contenuto di conversazioni intercettate al fine di escludere le ipotesi di reato contestate e di proporne una diversa che scagionerebbe il ricorrente;
ma, in entrambi i casi, il Tribunale ha ampiamente argomentato sulla ricostruzione delle vicende fondando il suo convincimento sul contenuto delle conversazioni intercettate e nel complesso di questa ricostruzione neppure il ricorrente riesce ad individuare elementi di illogicità;
- per le censure che LI DO propone in relazione al capo 5 e al capo 26 vanno fatte analoghe considerazioni: il ricorrente prospetta una diversa ricostruzione dei fatti a fronte di una ricostruzione logicamente compiuta dal giudice di merito;
- per le censure proposte da ER VA per le quali vanno fatte identiche considerazioni.
8) Infondato è invece il quinto (quarto in ricorso) motivo che si riferisce ad un"asserita genericità del capo 18 di imputazione contestato ad LL CC posto che questa imputazione indica le condotte addebitate all'indagato (acquisti e cessioni di cocaina), le generalità di uno dei venditori, il prezzo di acquisto e quello di rivendita, le località dove le condotte sono state poste in essere e l'epoca. Pur non essendo state accertate le altre circostanze del reato non v'è dubbio che si tratti di ipotesi di reato sufficientemente tipizzate che consentivano al ricorrente di difendersi nel merito delle accuse.
9) Infondato infine è l'ultimo motivo del ricorso di LI, ER e LL che all'esistenza delle esigenze cautelari. si riferisce Anche in questo caso il provvedimento impugnato si sottrae alle censure prospettate avendo, il Tribunale, logicamente motivato anche su questo elemento con il riferimento al pericolo di reiterazione fondato sulle modalità e sulle circostanze dei fatti e sulla personalità degli indagati.
Il Tribunale ricorda i numerosi precedenti penali degli imputati ed in particolare le numerose condanne per reati concernenti gli stupefacenti subite da LI DO;
i numerosissimi precedenti, sia pure non specifici, di ER;
quelli meno numerosi ma per gravi reati di IZ. Il provvedimento impugnato ha poi tenuto conto di una minor pericolosità sociale di LL (che ha un precedente per stupefacenti del 1994) concedendogli gli arresti domiciliari, misura ritenuta adeguata.
Come è agevole verificare la motivazione del Tribunale sulle esigenze cautelari e sull'adeguatezza delle misure applicate è esente da vizi logici e giuridici.
Per le considerazioni svolte i ricorsi devono essere rigettati. Al rigetto consegue la condanna dei ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
la Corte Suprema di Cassazione, Sezione 4^ penale, rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali.
La Corte dispone inoltre che copia del presente provvedimento sia trasmessa al Direttore dell'Istituto Penitenziario competente perché provveda a quanto stabilito nell'art. 23 c. 1 bis legge 8.8.1995 n. 332. Così deciso in Roma, il 18 maggio 2005.
Depositato in Cancelleria il 19 agosto 2005