Sentenza 30 luglio 2001
Massime • 1
La denuncia di danno temuto ex art. 1172 cod. civ. ,prevista nel titolo IX del libro III del codice civile, proponibile dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore, il quale abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa derivi pericolo di grave danno al bene che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, al fine di ottenere, secondo le circostanze, dall'autorità giudiziaria che si provveda per ovviare il pericolo, è istituto diverso dall'azione ex art. 1170, contemplata nel precedente titolo VIII dello stesso codice, ed in virtù della quale chi è molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può chiedere la manutenzione del possesso medesimo; detta diversità si riverbera anche sui termini entro i quali le rispettive azioni possono essere esercitate: la prima entro l'ordinario termine prescrizionale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre per l'azione di manutenzione il termine previsto è di un anno dalla turbativa.
Commentari • 3
- 1. Denuncia di danno temutohttps://www.studiocataldi.it/
La denuncia di danno temuto è un'azione posta in essere dal proprietario (o dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore) quando vi è ragione di temere che da un'opera esistente possa derivare pericolo di danni gravi e prossimi Cos'è la denuncia di danno temuto Presupposti della denuncia di danno temuto Legittimazione attiva e passiva Termine della denuncia di danno temuto Cos'è la denuncia di danno temuto La denuncia di danno temuto" ex art. 1172 c.c. presuppone che il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore che abbiano ragione di temere che da una o più opere già esistenti (un edificio, un albero, una piantagione, ecc.) che …
Leggi di più… - 2. Le c.d. 'azioni di nunciazione'https://www.studiocataldi.it/
Azioni di nunciazione Le azioni di nunciazione sono mezzi processuali che possono essere utilizzati sia dal possessore, sia dal proprietario, sia dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti di godimento al fine di tutelare la res Cosa sono le azioni di nunciazione Denuncia di nuova opera e di danno temuto Differenza tra le due azioni I provvedimenti del giudice Cosa sono le azioni di nunciazione Oltre ai mezzi processuali tipicamente possessori, il legislatore appresta due rimedi che possono essere legittimamente esperiti a tutela della res, sia dal possessore, sia dal proprietario, sia dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti reali di godimento: si tratta delle c.d. …
Leggi di più… - 3. Azioni di nunciazionehttps://www.studiocataldi.it/
Cosa sono le azioni di nunciazione Oltre ai mezzi processuali tipicamente possessori, il legislatore appresta due rimedi che possono essere legittimamente esperiti a tutela della res, sia dal possessore, sia dal proprietario, sia dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti reali di godimento: si tratta delle c.d. "azioni di nunciazione" (o "quasi possessorie") disciplinate dagli artt. 1171 e 1172 c.c. Pur essendo ambedue strumenti di natura cautelare che intervengono con finalità preventive ed inibitorie a tutela del bene, al fine di scongiurare il pericolo di un pregiudizio (a differenza delle azioni a difesa del possesso caratterizzate, invece, da un intervento successivo al …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10403 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 10403 |
| Data del deposito : | 30 luglio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. RAFAELE CORONA - Presidente -
Dott. ALFREDO MENSITIERI - rel. Consigliere -
Dott. ROSARIO DE JULIO - Consigliere -
Dott. ENRICO SPAGNA MUSSO - Consigliere -
Dott. CARLO CIOFFI - Consigliere -
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da:
MA RT, elettivamente domiciliato in ROMA,VIA GIOACCHINO BELLI 36, presso lo studio dell'avvocato ALESSI GAETANO, che lo difende unitamente all'avvocato MA RAIMONDO, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
UG UI, elettivamente domiciliato in ROMA VIA NOVARA 51, presso lo studio dell'avvocato TARANTO, GIUSEPPE che lo difende unitamente all'avvocato LO GIUDICE VINCENZO, giusta delega in atti;
- controricorrente -
avverso la sentenza n. 726/98 del Tribunale di AGRIGENTO, depositata il 18/09/98;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 28/03/01 dal Consigliere Dott. Alfredo MENSITIERI;
udito l'Avvocato Giuseppe TARANTO, difensore del resistente che ha chiesto il rigetto del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Umberto APICE che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 24 marzo 1986 TU MA, premesso di essere proprietario e possessore di un appezzamento di terreno sito nella contrada "Erbe Bianche" di Canicatti confinante con terreno di IG LL, esponeva al Pretore di quella città che per accedere al proprio fabbricato rurale egli doveva percorrere una stradella privata insistente sul lato est del fondo al confine con l'appezzamento del vicino.
Lamentava che quest'ultimo, nell'eseguire lavori di sbancamento e livellamento nel fondo di sua proprietà, aveva creato, un dislivello tra i due terreni limitrofi, causa di notevole pericolo per chi percorreva la stradella in discorso.
Chiedeva pertanto che il giudice adito emettesse i provvedimenti necessari ad ovviare al pericolo incombente sull'esercizio del diritto di passaggio.
Si costituiva in giudizio l'LL deducendo: a) l'improponibilità dell'azione per essere la situazione allegata dall'attore estranea all'ipotesi normativa di cui all'art. 1112 cc;
b) l'inammissibilità della stessa per la mancanza del "pericolo di danno grave e prossimo alla propria cosa" preteso dalla legge;
c) l'infondatezza della domanda avversaria.
Disposte ed espletate CTU e prova testimoniale, con sentenza del 16.12.1992 il Pretore dichiarava inammissibile l'azione sul rilievo del difetto del duplice requisito della gravità e prossimità del pericolo.
Proposto gravame dal soccombente il Tribunale di Agrigento rigettava l'impugnazione condannando l'appellante alle maggiori spese del grado.
Avverso tale decisione ha proposto ricorso per cassazione TU MA sulla base di due motivi.
Resiste con controricorso IG LL.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo di ricorso si denunzia, in riferimento all'art. 360 n.ri 3 e 5 cpc, violazione e falsa applicazione degli artt. 1170 e 1172 cc nonché motivazione contraddittoria su un punto decisivo della controversia.
Osserva il ricorrente che il giudice d'appello, pur riconoscendo la sussistenza dei presupposti e delle condizioni per l'applicabilità dell'art. 1172 cc e per la tutelabilità del diritto da lui vantato in forza della predetta norma, ha rigettato il gravame di merito sul rilievo che esso MA, avendo invocato la tutela della norma suindicata non quale proprietario ma quale possessore del diritto di passaggio della stradella in questione, avrebbe dovuto provare (ciò che non aveva fatto), ex art. 1170 stesso codice, di aver esercitato entro l'anno della "turbativa" l'azione possessoria nell'ambito dell'azione di denunzia di danno temuto.
Ma così ragionando quel giudice, posto che, peraltro, esso ricorrente aveva agito quale proprietario della stradella in questione, aveva confuso istituti giuridici del tutto diversi tra loro (le azioni a difesa del possesso e quella di denunzia di danno tenuto) attribuendo alla seconda il termine decadenziale delle prime laddove per l'azionabilità di essa valeva l'ordinario termine prescrizionale decennale di cui all'art. 2946 cc, termine che nel momento in cui esso MA aveva esercitato l'azione con il deposito del ricorso (24.3.1986) non era ancora spirato, avendo l'LL eseguito i lavori nel proprio fondo nel maggio 1976, come evincevasi dal raccolto testimoniale.
La doglianza deve essere accolta.
fine di ottenere, secondo le circostanze, dall'autorità giudiziaria, che si provveda per ovviare al pericolo, è istituto del tutto diverso dalla azione ex art. 1170, contemplata nel precedente titolo VIII dello stesso codice, ed in virtù della quale chi è stato molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili, può, entro l'anno dalla turbativa, chiedere la manutenzione del possesso medesimo. Diversità che si connota, come appare chiaro dalla lettura delle due norme, anche nel termine entro il quale le relative azioni possono essere esercitate, l'anno dalla turbativa per ciò che concerne l'azione di manutenzione, l'ordinario termine di prescrizione di cui all'art. 2946 cc, con riguardo alla denunzia di danno temuto, non disponendo la legge alcun termine per l'esercizio di tale azione. La gravata sentenza va pertanto sul punto cassata con rinvio della causa, per nuovo esame, alla Corte d'appello di Palermo (v. Cass. S.U. sent. n. 104114/2000) la quale si uniformerà ai suesposti principi, mentre resta assorbito il secondo motivo di ricorso involgente la sussistenza delle condizioni e dei presupposti di merito per l'esercizio dell'azione ex art. 1172 cc introdotta in prime cure.
Il giudice del rinvio provvederà anche in ordine alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte, accoglie il primo motivo di ricorso, dichiara assorbito il secondo, cassa in relazione al motivo accolto l'impugnata sentenza e rinvia la causa, anche per le spese del presente giudizio, alla Corte d'appello di Palermo.
Così deciso in Roma, il 28 marzo 2001.
Depositato in Cancelleria il 30 luglio 2001