Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10403
CASS
Sentenza 30 luglio 2001

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La denuncia di danno temuto ex art. 1172 cod. civ. ,prevista nel titolo IX del libro III del codice civile, proponibile dal proprietario, dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore, il quale abbia ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa derivi pericolo di grave danno al bene che forma oggetto del suo diritto o del suo possesso, al fine di ottenere, secondo le circostanze, dall'autorità giudiziaria che si provveda per ovviare il pericolo, è istituto diverso dall'azione ex art. 1170, contemplata nel precedente titolo VIII dello stesso codice, ed in virtù della quale chi è molestato nel possesso di un immobile, di un diritto reale sopra un immobile o di una universalità di mobili può chiedere la manutenzione del possesso medesimo; detta diversità si riverbera anche sui termini entro i quali le rispettive azioni possono essere esercitate: la prima entro l'ordinario termine prescrizionale di cui all'art. 2946 cod. civ., mentre per l'azione di manutenzione il termine previsto è di un anno dalla turbativa.

Commentari3

  • 1Denuncia di danno temuto
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    La denuncia di danno temuto è un'azione posta in essere dal proprietario (o dal titolare di altro diritto reale di godimento o dal possessore) quando vi è ragione di temere che da un'opera esistente possa derivare pericolo di danni gravi e prossimi Cos'è la denuncia di danno temuto Presupposti della denuncia di danno temuto Legittimazione attiva e passiva Termine della denuncia di danno temuto Cos'è la denuncia di danno temuto La denuncia di danno temuto" ex art. 1172 c.c. presuppone che il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore che abbiano ragione di temere che da una o più opere già esistenti (un edificio, un albero, una piantagione, ecc.) che …

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  • 2Le c.d. 'azioni di nunciazione'
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    Azioni di nunciazione Le azioni di nunciazione sono mezzi processuali che possono essere utilizzati sia dal possessore, sia dal proprietario, sia dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti di godimento al fine di tutelare la res Cosa sono le azioni di nunciazione Denuncia di nuova opera e di danno temuto Differenza tra le due azioni I provvedimenti del giudice Cosa sono le azioni di nunciazione Oltre ai mezzi processuali tipicamente possessori, il legislatore appresta due rimedi che possono essere legittimamente esperiti a tutela della res, sia dal possessore, sia dal proprietario, sia dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti reali di godimento: si tratta delle c.d. …

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  • 3Azioni di nunciazione
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    Cosa sono le azioni di nunciazione Oltre ai mezzi processuali tipicamente possessori, il legislatore appresta due rimedi che possono essere legittimamente esperiti a tutela della res, sia dal possessore, sia dal proprietario, sia dal titolare di uno qualsiasi degli altri diritti reali di godimento: si tratta delle c.d. "azioni di nunciazione" (o "quasi possessorie") disciplinate dagli artt. 1171 e 1172 c.c. Pur essendo ambedue strumenti di natura cautelare che intervengono con finalità preventive ed inibitorie a tutela del bene, al fine di scongiurare il pericolo di un pregiudizio (a differenza delle azioni a difesa del possesso caratterizzate, invece, da un intervento successivo al …

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. civ., sez. II, sentenza 30/07/2001, n. 10403
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 10403
Data del deposito : 30 luglio 2001

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