Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2012, n. 31437
CASS
Sentenza 12 luglio 2012

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La circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale.

Commentari2

  • 1Illegittima la previsione della custodia "obbligatoria" in carcere
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

    1. È caduto, con una decisione non imprevedibile ma niente affatto scontata, un altro «pezzo» dell'ormai famigerata disciplina della carcerazione «obbligatoria», di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. Un altro caso, dunque, nel quale la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere si è rivelata priva di un'adeguata giustificazione razionale. Non si trattava, come accennato, di un caso «facile», nonostante l'ormai lunga serie di pronunce manipolatorie con le quali la Corte, in relazione ogni volta ad una delle singole fattispecie comprese nella previsione processuale, ha trasformato il divieto assoluto di misure alternative alla carcerazione in una …

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  • 2Illegittima la previsione della custodia "obbligatoria" in carcere
    Guglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2012, n. 31437
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 31437
Data del deposito : 12 luglio 2012

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