Sentenza 12 luglio 2012
Massime • 1
La circostanza aggravante di cui all'art. 7 del D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale.
Commentari • 2
- 1. Illegittima la previsione della custodia "obbligatoria" in carcereGuglielmo Leo · https://archiviodpc.dirittopenaleuomo.org/
1. È caduto, con una decisione non imprevedibile ma niente affatto scontata, un altro «pezzo» dell'ormai famigerata disciplina della carcerazione «obbligatoria», di cui al terzo comma dell'art. 275 c.p.p. Un altro caso, dunque, nel quale la presunzione assoluta di adeguatezza esclusiva della custodia in carcere si è rivelata priva di un'adeguata giustificazione razionale. Non si trattava, come accennato, di un caso «facile», nonostante l'ormai lunga serie di pronunce manipolatorie con le quali la Corte, in relazione ogni volta ad una delle singole fattispecie comprese nella previsione processuale, ha trasformato il divieto assoluto di misure alternative alla carcerazione in una …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 12/07/2012, n. 31437 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 31437 |
| Data del deposito : | 12 luglio 2012 |
Testo completo
1 31437/12 M REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SESTA SEZIONE PENALE UDIENZA PUBBLICA DEL 12/07/2012 Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: SENTENZA Presidente N GIOVANNI DE ROBERTO Dott. 1244 - Consigliere - REGISTRO GENERALE Dott. ARTURO CORTESE N. 8170/2012 - Consigliere - Dott. FRANCESCO IPPOLITO - Rel. Consigliere - Dott. CARLO CITTERIO - Consigliere -Dott. ANGELO CAPOZZI ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: 1) IN VA LO N. IL 16/07/1958 2) OL VA N. IL 02/12/1981 avverso la sentenza n. 3891/2010 CORTE APPELLO di CATANIA, del 24/05/2011 visti gli atti, la sentenza e il ricorso udita in PUBBLICA UDIENZA del 12/07/2012 la relazione fatta dal Consigliere Dott. CARLO CITTERIO Udito il Procuratore Generale in persona del Dott.Geraci che ha concluso per il rigetts del ricorso for ME e fee l'inammissibilità del ricorso di OR ST Udito, per la parte civile, l'Avv Udiții difensonAvv. Tractivo e Pace que l'accoglimentoРаси за dhi ricorsi. 8170/12 RG 1 RAGIONI DELLA DECISIONE 1. La Corte d'appello di Catania con sentenza del 24.5-18.7.11 confermava l'affermazione di responsabilità di OR ME ME e OR STi, deliberata dal locale Tribunale il 13.7.2010 per i reati loro rispettivamente ascritti di anche con NC STi, padre di OR nell'estorsione concorso - - pluriaggravata in danno dell'imprenditore edile EL DI dal 27 gennaio al 6 aprile 2007 (capi C per ME e unico per STi) e, il solo ME (capo D), di concorso con altri di estorsione aggravata sempre in danno del DI dal 4 dicembre 2007 fino al marzo 2008, rideterminando le pene in diminuzione per entrambi, in ragione dell'esclusione per ME della circostanza aggravante di cui all'art. 628.3 n. 3 c.p. e per STi della continuazione interna.
2. Entrambi gli imputați ricorrono, a mezzo dei rispettivi difensori.
2.1 Tre I motivi enunciati in favore del ME (avv. Trantino):
1- contraddittorietà e illogicità della motivazione, erronea applicazione della legge penale, in ordine al travisamento probatorio del ruolo di intermediario/'amico buono' attribuito al ricorrente. Viene dedotto che i Giudici del merito avrebbero tratto il convincimento dell'attribuzione dell'intervento di ME a consapevole interesse del sodalizio, piuttosto che a spirito realmente amicale per il DI, da elementi travisati (l'assenza di adeguato rapporto di amicizia tra ME e DI - entrambi imprenditori edili e l'iniziativa del ME per l'intermediazione) o irrilevanti (il remoto precedente penale per delitto associativo). Sarebbe mancata argomentazione alcuna sull'idoneità del rapporto di conoscenza tra i due e sulla concreta condotta di ME ad indurre la vittima a pagare (atteso che lo stesso era intervenuto già pendente la richiesta estorsiva e in termini ripetutamente descritti dalla stessa persona offesa come solo amicali, p.8 ric. che tuttavia - propone una ricostruzione diversa da quella riferita dal Tribunale a p. 2 quanto al momento dell'inserimento rispetto alla riduzione della pretesa da 20.000 a 5.000 sicché la determinazione di DI a pagare sarebbe sorta solo per i euro- danneggiamenti subiti e le continue pressioni di STi); sarebbe stata trascurata la deposizione di Lo CA per la ricostruzione del rapporto di effettiva amicizia, avendo i Giudici dato rilievo al dato della consapevolezza del mediatore che quel denaro era finalizzato al sodalizio piuttosto che alla finalità in concreto perseguita dal ME con il proprio intervento di intermediazione (secondo il ricorrente, in 1 8170/12 RG 2 favore esclusivo del DI, così come accaduto per tale Reitano, altro imprenditore, infatti non destinatario di imputazione alcuna).
2- assenza di motivazione in ordine al capo D;
3- erronea applicazione dell'art. 7 legge 203/1991, ancora per l'assenza di prova del coinvolgimento causalmente efficiente di ME.
2.2 Tre anche i motivi di vizi della motivazione enunciati in favore di OR STi (avv. Pace), in relazione: -1- agli artt. 192.1 e .2 c.p.p. e 629 c.p., perché certo in fatto che il ricorrente si sia recato su incarico del padre (per l'orario impossibilitato in ragione di misura di prevenzione pendente) a riscuotere una somma di denaro dal DI - la sua consapevolezza in ordine alla provenienza illecita di tale somma sarebbe stata dai Giudici del merito basata solo su presunzioni (la conosciuta partecipazione del padre, NC STi, al clan Laudani-Morabito in posizione di primo piano;
la mancanza di altra possibile lecita provenienza mai neppure dedotta dallo stesso imputato);
2- agli artt. 192.1 e 2 c.p.p. e 7 legge 203/1991, perché la conosciuta appartenenza del padre al sodalizio criminoso non basterebbe a rendere il ricorrente consapevole della destinazione della somma al sodalizio piuttosto che al solo padre, con il necessario dolo specifico, rilevando la pacifica non appartenenza del figlio al sodalizio;
3- all'art. 62 bis c.p., perché contraddittoriamente la Corte distrettuale avrebbe prima giudicato di infimo grado l'apporto del ricorrente e poi valorizzato le modalità del fatto e la generica assenza di elementi di positiva resipiscenza per negare le attenuanti generiche, sostanzialmente pretendendo accuse verso il padre e svalorizzando l'incensuratezza del giovane.
3. Il ricorso di ME deve essere rigettato, con la sua condanna al pagamento delle spese processuali. Vanno innanzitutto ricordate due premesse. In primo luogo è costante l'insegnamento per cui l'indagine di legittimità sul discorso giustificativo della decisione ha un orizzonte circoscritto, perché il sindacato demandato alla Corte di cassazione è limitato a riscontrare l'esistenza di un logico apparato argomentativo sui vari punti della decisione impugnata, senza possibilità di verificare anche l'intrinseca adeguatezza delle argomentazioni di cui il giudice di merito si è avvalso per sostanziare il suo convincimento. Dai poteri della Corte di cassazione esula, cioè, ogni possibilità di "rilettura" degli elementi di fatto 8170/12 RG 3 posti a fondamento della decisione impugnata, la cui valutazione è, in via esclusiva, riservata al giudice di merito. Infatti la mera prospettazione di una diversa, e per il ricorrente più adeguata, valutazione delle risultanze processuali non integra alcun vizio di legittimità (S.U. sent. 6402/1997), perché la Corte di cassazione non può sovrapporre la propria valutazione delle risultanze processuali a quella compiuta nei precedenti gradi, ma può, e deve, solo saggiare la tenuta logica della pronuncia portata alla sua cognizione. In altri termini, non è questa la sede dove si deve stabilire se la decisione di merito proponga la migliore ricostruzione dei fatti, con giustificazione condivisa, qui dovendocisi limitare alla verifica se la giustificazione contenuta nella sentenza impugnata sia compatibile con il senso comune e con i limiti di una plausibile opinabilità di apprezzamento (Sez. 4, sent. 4842/2004). In secondo luogo, quando è dedotto il 'travisamento della prova', lo spazio che la lettera E dell'art. 606.1 c.p.p. consente alla contestazione del merito nell'avvenuto apprezzamento di una prova' non solo è limitato al caso in cui il effetto dedotto apprezzamento abbia, fondato,erroneo se ma presuppone che la deduzione risponda determinante/stravolgente, rigorosamente nel caso di doglianze relative al contenuto di prove orali a due - requisiti: l'esatto adempimento dell'onere di allegazione (con la produzione del contenuto integrale delle dichiarazioni e non di sue singole parti) e l'assoluta evidenza dell'apparente possibile fondatezza della censura (il cui successivo apprezzamento è riservato alla libera cognizione del giudice di merito dell'eventuale rinvio;
in particolare, il senso probatorio attribuito dal ricorrente deve presentare una verosimiglianza non immediatamente smentibile e non necessitante di ulteriori valutazioni in relazione ad altre parti delle dichiarazioni: Sez.6, sent.18491/2010).
3.1 Orbene, i Giudici del merito e la Corte d'appello rispondendo alle - censure difensive che in realtà vengono solo riproposte nel ricorso hanno - ricostruito la vicenda attribuendo il contatto tra DI e ME all'iniziativa del secondo, che pertanto non viene sollecitato dalla vittima dell'estorsione in corso per essere aiutato ma si presenta alla vittima quale latore della sollecitazione dell'estorsore (p. 2 sent. Trib., primo paragrafo e ultima parte del terzo;
p. 7e8 sent. Corte d'appello). Hanno espressamente valutato | rapporti tra ME e DI, anche differentemente da quanto dedotto nella quindi manifestamente infondata deduzione del primo motivo di ricorso - tenendo presente la deposizione Lo CA (p. 7, quinto paragrafo), entrambi ricostruendolo nei termini di colleganza tra imprenditori edili e non 'amicizia' intesa in frequentazione ed interesse reciproco che andasse oltre le consuetudini e le implicazioni di tale colleganza (p. 4 sent. Trib., p. 7 sent. App.). Hanno poi evidenziato la diversità di contenuto tra la 8170/12 RG 4 narrazione di ME (che, pur ammettendo di aver ricevuto la sollecitazione ad Intervenire da NC STi, la cui qualità ed attività 'criminale' conosceva, aveva parlato di generico interessamento prontamente liquidato dal DI, p. 6 sent. Trib.) e quella della persona offesa (che ha fatto riferimento espresso a sollecitazioni rivolte per conto di STi a saldare i propri 'debiti': sent. Trib. p. 2 ultimo paragrafo, 3 ultimo paragrafo e 4; sent. App. p. 7 penultimo e ultimo paragrafo). Hanno commentato espressamente la plena consapevolezza di ME sul contesto nel quale volontariamente si inseriva, su richiesta dell'estorsore e per agevolarne l'esito, oltretutto nei termini da lui richiesti. La Corte d'appello ha poi spiegato l'irrilevanza della diversa situazione di Reitano, comunque esterna al processo (p.8), e pacifica l'assenza di rilevanza immediata nello specifico - processo di soluzioni eventualmente diverse per soggetti estranei, non costituendo clò, per sé, alcun vizio logico ex art. 606.1 c.p.p. - sul punto la deduzione di ricorso è sostanzialmente generica. L'inserimento consapevole, e non episodico per quanto si dirà in relazione la secondo motivo, nella pretesa estorsiva, facendosi veicolo di espressa sollecitazione ad adempiere per non avere problemi, rende irrilevante il tema della porzione di efficacia da attribuire a tale intervento individuale, rispetto alla complessiva dinamica. In definitiva, i temi proposti dalla difesa nel primo motivo sono stati tutti oggetto di specifica motivazione, con apprezzamento conforme dei due Giudici del merito, sorretto da motivazione non apparente e non incongrua ai dati probatori riferiti, nonché immune dai vizi logici che soli rilevano ai sensi dell'art. 606.1 lett. E c.p.p. della manifesta illogicità e della contraddittorietà. Sicché le doglianze di ricorso si risolvono in realtà nella nuova prospettazione di una ricostruzione alternativa, motivatamente disattesa.
3.2 Il secondo motivo è infondato nei termini che seguono. Quanto al capo (porzione della condotta relativa alla pretesa del completamento del pagamento dopo la dazione dei primi 2000 euro) il ricorrente ha dedotto l'omessa motivazione rispetto alla deduzione d'appello secondo la quale qui avrebbe agito direttamente il solo NC STi. Ma il Tribunale aveva argomentato specificamente (p. 3 sent. ultimo paragrafo, 4 primo paragrafo, 7 ultimo paragrafo) che l'intervento di ME si era rinnovato anche in relazione a questo 'completamento' del pagamento. L'odierno ricorso riproduce un brano delle dichiarazioni di DI, a sostegno della tesi difensiva, ma per quanto argomentato sub 3 - in evidente inosservanza dell'onere di autosufficienza del ricorso (giacchè una prospettazione volta a sostenere che in realtà DI non ha detto quanto ripetutamente attribuitogli dalla sentenza del r 8170/12 RG 5 tribunale non poteva che essere accompagnata dall'allegazione dell'intero contenuto delle dichiarazioni della persona offesa). E' vero che ME aveva sul punto proposto un autonomo motivo di appello (parte di p. 10 atto di appello), ma per le stesse considerazioni che precedono anche quel motivo va considerato sostanzialmente inammissibile per genericità. Perché in realtà la Corte d'appello ha dato atto della sua presenza (p.5 sent. app. primo capoverso), dando una risposta unitaria che si fonda sulla ricostruzione operata dal Tribunale, confermata dal Giudice d'appello e che riconduce la censura difensiva alla necessità di comprovare in questa sede, come invece non avvenuto per quanto appena osservato, che DI, relativamente a quanto accaduto dopo la dazione del primi 2000 euro, non aveva fatto alcun riferimento al ME.
3.3 Il terzo motivo è inammissibile proponendo censure sostanzialmente di merito, a fronte di motivazione (p. 9 sent. app.) non incoerente alla ricostruzione in fatto eseguita, né apodittica o viziata di manifesta illogicità e contraddittorietà.
4. Il ricorso di OR STi è fondato, limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 dl 152/1991. 4.1 Il primo motivo, richiamate le stesse premesse esposte sub 3.1, è inammissibile perché in realtà prospetta censure di merito sul punto della consapevolezza, da parte del ricorrente, della provenienza illecita del denaro che egli andava a ritirare, per l'impedimento 'giuridico' del padre, con ciò consapevolmente contribuendo a condurre a buon fine l'estorsione in corso. La Corte distrettuale, confermando l'apprezzamento del Tribunale pur dopo specifico confronto con i motivi d'appello, ha argomentato tale consapevolezza osservando che incensuratezza ed estraneità all'associazione soccombevano rispetto alla piena conoscenza del ruolo criminale del padre ed alla sostanzialmente ammessa assenza di ragioni alternative plausibili rispetto alla provenienza illecita, oltretutto in un contesto nel quale chi consegnava la somma era un imprenditore edile. I Giudici del merito hanno poi specificamente argomentato sulla dichiarazione dello STi OR di evitare di fare domande al padre, con conclusioni non incongrue al contesto in fatto richiamato, comunque sorrette da motivazione né apparente né manifestamente illogica o contraddittoria, tenuto conto anche della natura di apporto concretamente necessario per la specifica consumazione di quella prima parte dell'estorsione, apporto soggettivo evitabile con il mero rinvio dell'esazione in orario compatibile con la misura di cui era destinatario il padre. Inammissibile è così anche il terzo motivo di ricorso, posto che i Giudici del merito (Trib. sent. p. 11; Corte d'appello sent. p. 12) hanno indicato specificamente 8170/12 RG 6 le ragioni del diniego delle attenuanti generiche (la mancanza di aspetti ulteriori rispetto a quelli già considerati per la quantificazione della pena rispetto ai limiti edittali propri - tenuto conto del rito dibattimentale con cui si è proceduto -, idonei a giustificare lo specifico benevolo trattamento, nell'assenza di alcun segno di effettiva positiva resipiscenza) in termini non incongrui ai dati di fatto richiamati, sicché il ricorso sul punto sollecita in realtà una preclusa rivalutazione di merito.
4.2 E' fondato il secondo motivo, nei termini che seguono. Questa Corte ha già insegnato (Sez.6, sent. 2696/2009) che la circostanza aggravante di cui all'art.
7. decreto legge 13.5.1991 conv. legge 203 del 1991 può qualificare anche la condotta di chi non è organicamente inserito in un'associazione mafiosa, quando offra un contributo al perseguimento dei fini propri dell'associazione. Tuttavia è necessario che tale condotta sia assistita da una cosciente ed univoca finalizzazione volta ad agevolare il sodalizio criminale;
tal genere di finalizzazione deve essere individuata sulla base di atti indiziari o sintomatici idonei. Orbene, la Corte d'appello ha argomentato la non esclusione dell'aggravante, quanto a OR STi, anche in ragione della connotazione della vicenda per I'uso del cosiddetto metodo mafioso incompatibile con iniziativa solo personale di un affiliato, pur di 'notevole spessore' (p.11 sent., punto II terzo paragrafo). Ma questa argomentazione (che allo stato, nell'economia della decisione appare, per la successione degli argomenti e il contesto grafico, determinante a sciogliere nel senso dell'univocità la finalizzazione dell'apporto dell'imputato) risulta manifestamente illogica, a fronte di una ricostruzione che pacificamente vede il ricorrente 'entrare nell'estorsione con il solo ruolo di occasionale contingente : esattore, che né prima né dopo partecipa alla vicenda. Né vi è motivazione sull'acquisita conoscenza dei fatti pregressi, da parte sua, per altra via. Tale manifesta illogicità assume altresì particolare rilievo, alla luce del peculiare rapporto padre-figlio (un figlio consapevole del ruolo criminale del padre che evita di fare domande e agisce occasionalmente su specifica richiesta del padre, cui non si sottrae).
4.3 Consegue pertanto l'annullamento su tale punto della decisione, con rinvio al Giudice di Catania per nuovo giudizio. Nel resto, invece, it ricorso di OR STi va rigettato.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di OR STi limitatamente alla circostanza aggravante di cui all'art. 7 decreto legge 152/1991 e 8170/12 RG 7 rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Catania. Rigetta nel resto il ricorso dello STi. Rigetta il ricorso del ME che condanna al pagamento delle spese processuali. Così deciso in Roma, il 12.7.2012 IL PRESIDENTE IL CONSIGLIERE ESTENSORE Giovanni de Roberto Carlo Citterio Ч еёM Correitten's DEPOSITATO IN CANCELLERIA 01 AGO 2012 IL IL FUNZIO Dott.ssa Gabriqia H NOD