Sentenza 9 gennaio 2013
Massime • 1
In tema di applicazione della continuazione in sede esecutiva il giudice, ponendo a raffronto le sentenze deve verificare la ricorrenza di almeno alcuni degli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso - tra cui la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la sistematicità e le abitudini programmate di vita, la tipologia dei reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo - onde accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni.
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Per ritenere più fati reato avvinti dal vincolo della continuazione è necessaria l'ideazione unitaria delle pluralità di condotte illecite, che devono costituire parte integrante di un unico programma criminoso deliberato per conseguire un determinato fine, per il quale si richiede l'originaria progettazione di una serie ben individuata di illeciti, già concepiti almeno nelle loro caratteristiche essenziali. Il riconoscimento della continuazione necessita, anche in sede di esecuzione, non diversamente che nel processo di cognizione, di una approfondita verifica della sussistenza di concreti indicatori, quali l'omogeneità delle violazioni e del bene protetto, la contiguità …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 09/01/2013, n. 8513 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8513 |
| Data del deposito : | 9 gennaio 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 09/01/2013
Dott. TARDIO Angela - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAVALLO Aldo - Consigliere - N. 34
Dott. BARBARISI Maurizio - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - Consigliere - N. 17407/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AR NU n. il 2 marzo 1976;
avverso l'ordinanza 16 marzo 2012 - Tribunale di Palermo;
sentita la relazione svolta dal Consigliere Dott. Maurizio Barbarisi;
lette le conclusioni scritte del rappresentante del Pubblico Ministero, Sostituto Procuratore Generale della Corte di Cassazione, che ha chiesto l'annullamento con rinvio della ordinanza impugnata e la trasmissione degli atti al Tribunale di Palermo.
RITENUTO IN FATTO
1. - Con ordinanza deliberata in data 16 marzo 2012, depositata in cancelleria il 21 marzo 2012, il Tribunale di Palermo rigettava l'istanza avanzata nell'interesse di AR NU volta a ottenere l'applicazione della disciplina della continuazione ai sensi dell'art. 671 c.p.p. in relazione alle condanne ivi indicate. 2. - Avverso il citato provvedimento ha personalmente interposto tempestivo ricorso per cassazione AR NU chiedendone l'annullamento per violazione di legge e vizi motivazionali. - la decisione impugnata non prende in alcun modo in considerazione il denunciato stato di tossicodipendenza dei soggetto che aveva funzionato da causale comune alla perpetrazione dei reati commessi che peraltro sono della medesima indole, con omogeneità di condotta e nel medesimo periodo temporale. Inoltre il ricorrente si lamentava dell'apparenza e dunque dell'inesistenza della motivazione. OSSERVA IN DIRITTO
3. - Il ricorso è fondato e merita accoglimento;
l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
3.1. - L'art. 671 c.p.p. attribuisce al giudice il potere di applicare in executivis l'istituto della continuazione e di rideterminare le pene inflitte per i reati separatamente giudicati con sentenze irrevocabili secondo i criteri dettati dall'art. 81 c.p.. Peraltro, la possibilità di applicazione della disciplina della continuazione in sede esecutiva ha carattere sussidiario e suppletivo rispetto alla sede di cognizione, stante il carattere più completo dell'accertamento e la mancanza dei limiti imposti dall'art. 671 c.p.p. (Cass., Sez. 6, 8 maggio 2000, n. 225, P.G. in proc.
Mastrangelo e altri, rv. 216142). Tra gli indici rivelatori dell'identità del disegno criminoso non possono non essere apprezzati la distanza cronologica tra i fatti, le modalità della condotta, la tipologia del reati, il bene protetto, l'omogeneità delle violazioni, la causale, le condizioni di tempo e di luogo. Anche attraverso la constatazione di alcuni soltanto di detti indici - purché siano pregnanti e idonei ad essere privilegiati in direzione del riconoscimento o del diniego del vincolo in questione - il giudice deve accertare se sussista o meno la preordinazione di fondo che cementa le singole violazioni (Cass., Sez. 1, 20 aprile 2000, n. 1587, rv. 215937). Secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, per aversi unicità del disegno criminoso occorre che in esso risultino ricomprese le diverse azioni od omissioni sin dal primo momento e nei loro elementi essenziali, nel senso che, quando si commette la prima azione, già si sono deliberate tutte le altre, come facenti parte di un tutto unico. Le singole condotte, quindi, devono essere ricollegate ad un'unica previsione, di cui i diversi reati costituiscano la concreta realizzazione, cosicché i reati successivamente commessi devono essere delineati fin dall'inizio nelle loro connotazioni essenziali, non potendo identificarsi il requisito psicologico indicato nell'art. 81 c.p. con un generico programma delinquenziale. Ai fini dell'applicazione della disciplina del reato continuato ex art. 671 c.p.p. la "cognizione" del giudice dell'esecuzione del dati sostanziali di possibile collegamento tra i vari reati va eseguita in base al contenuto decisorio delle sentenze di condanna conseguite alle azioni od omissioni che si assumo essere "in continuazione". Le sentenze devono essere poste a raffronto per ogni utile disamina, tenendo presenti le ragioni enunciate dall'istante e fornendo del tutto esauriente valutazione. La decisione del giudice di merito, se congruamente motivata, non è sindacabile in sede di legittimità (Cass., Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44862, Lombardo, rv. 242098; Sez. 1, 5 novembre 2008, n. 44861, non massimata;
Sez. 5, 7 maggio 1992, n. 1060, rv. 189980; Sez. 1, 7 luglio 1994, n. 2229, Caterino, rv. 198420; Sez. 1, 30 gennaio 1995, n. 0 5518, Montagna, rv. 200212). 3.2. - Tanto premesso, l'ordinanza impugnata è viziata di legittimità. La motivazione è per vero pressoché inesistente facendo mero riferimento a principi di diritto astratti senza poi in realtà applicarli calandoli nel concreto delle risultanze contenutistiche delle sentenze indicate in continuazione e di cui non vien fatta la minima menzione. Anche il profilo temporale non è stato congruamente valutato, profilo che avrebbe dovuto per contro portare a una motivazione del giudice dell'esecuzione più approfondita e più specifica rifuggendo da argomentazioni generiche e apparenti.
Del tutto negletto è poi il dato relativo allo stato di tossicodipendenza del ricorrente. Occorre infatti rilevare che l'art.671 c.p.p., comma 1, così come modificato dalla L. n. 49 del 2006, art. 4 vicies secondo il quale "fra gli elementi che incidono sull'applicazione del reato continuato vi è la consumazione di più reati in relazione allo stato di tossicodipendenza", si limita ad indicare che di tale stato si deve tener conto nella valutazione della sussistenza o meno della unitarietà del disegno criminoso, senza prevedere però che lo stato di tossicodipendenza sia di per sè elemento decisivo ai fini della valutazione della unitarietà di tale disegno (Cass., Sez. 1, 28 marzo 2006, n. 12638, Marino;
Cass., Sez. 1, 7 novembre 2006, n. 39704, rv. 235045). Tuttavia di tale condizione occorre tener conto anche ai soli fini di escluderla, posto che trattasi di parametro normativo comunque ineludibile pur nei limiti di apprezzamento detto.
In sede di rinvio il Tribunale dovrà pertanto emendare gli errori valutativi che si sono tradotti in vizio di motivazione riesaminando, anche nella diversa ottica anzi indicata, la richiesta del ricorrente, ovviando altresì alle altre insufficienze lamentate. 4. - Ne consegue che deve adottarsi pronunzia ai sensi dell'art. 623 c.p.p. come da dispositivo.
P.Q.M.
Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo esame al Tribunale di Palermo.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 9 gennaio 2013. Depositato in Cancelleria il 21 febbraio 2013