Sentenza 11 aprile 2013
Massime • 2
Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al p.u. lesioni personali: in quest'ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un p.u., e può concorrere con quello di resistenza a p.u.
In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, è onere della parte, che lamenti l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato e curare che lo stesso sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio per cassazione. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto insufficiente a soddisfare l'onere in questione la sola selezione e riproduzione di parti di atti nel ricorso ed ha perciò limitato il proprio sindacato alla verifica della corretta applicazione dei principi di diritto in materia).
Commentario • 1
- 1. Lesioni personali: sulla configurabilità della aggravante ex art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 7 settembre 2023
La massima L'aggravante di cui all' art. 576, comma 1, n. 5-bis, c.p. , è configurabile in relazione al delitto di lesioni personali volontarie anche quando lo stesso concorre con quello di resistenza a pubblico ufficiale, non essendo il relativo disvalore assorbito in quest'ultimo (Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262). Fonte: Ced Cassazione Penale Vuoi saperne di più sul reato di lesioni personali? Vuoi consultare altre sentenze in tema di lesioni personali? La sentenza Cassazione penale sez. VI, 20/04/2022, n.19262 RITENUTO IN FATTO 1. La Corte di appello di Roma confermava la sentenza con la quale l'imputato era stato condannato per i reati di resistenza a pubblico …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2013, n. 24925 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 24925 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. CASUCCI Giuliano - Presidente - del 11/04/2013
Dott. FIANDANESE Franco - rel. Consigliere - SENTENZA
Dott. TADDEI Margherita - Consigliere - N. 1029
Dott. RAGO Geppino - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. VERGA Giovanna - Consigliere - N. 35920/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto nell'interesse di:
IE AU, nato il [...] in [...];
ZA IN, nato il [...] in [...];
AN EL, nata il [...] in [...];
NN MA TO, nato il [...] in [...];
avverso la sentenza della Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di TA, in data 30 giugno 2011, di riforma della sentenza del G.U.P. del Tribunale di TA, in data 29 giugno 2007;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita in pubblica udienza la relazione svolta dal consigliere dott. Franco Fiandanese;
Udito il pubblico ministero in persona del sostituto procuratore generale dott. GALASSO Aurelio che ha concluso per l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata;
Uditi i difensori, avv. Pesare Paolo Francesco, per NA MA TO, avv. Pezzuto Giovanni, per ER AU e AN EL, avv. Fabrizio Lamanna, per LL IN, i quali hanno chiesto l'accoglimento dei motivi dei rispettivi ricorsi. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Il G.U.P. del Tribunale di TA, all'esito di giudizio abbreviato, con sentenza in data 29 giugno 2007 dichiarava LL IN, ER AU, AN EL, NA MA TO colpevoli del delitto di cui all'art. 416 c.p., per essersi associati tra loro allo scopo di commettere più delitti, tra cui, una serie di rapine, furti di auto per commettere le stesse, riciclaggio di denaro, occultamento dello stesso, assistenza ai soggetti detenuti ecc.; LL e ER anche dei reati di rapina aggravata, danneggiamento aggravato, sequestro di persona, tentato omicidio, furto aggravato, resistenza a pubblico ufficiale;
AN e NA anche per il delitto di riciclaggio;
ER e AN, in concorso tra loro, anche dei reati di cui all'art. 640 c.p., comma 2, n. 3 e L. n. 895 del 1967, art. 7; LL anche del reato di cui alla L. n. 895 del 1967, art.
2. A seguito di gravame degli imputati, la Corte di Appello di Lecce - Sezione distaccata di TA, con sentenza in data 30 giugno 2011, confermava la condanna di NA MA TO alla pena di anni sei di reclusione ed Euro 8.000 di multa;
dichiarava non doversi procedere nei confronti di LL, ER e AN in ordine ai reati loro rispettivamente ascritti di danneggiamento aggravato, resistenza a pubblico ufficiale, truffa aggravata e detenzione di arma comune da sparo, perché estinti per prescrizione, rideterminando la pena in anni undici, mesi dieci, giorni venti di reclusione ed Euro 2.866 di multa nei confronti di LL, in anni undici, mesi otto, giorni venti di reclusione ed Euro 2.800 di multa nei confronti di ER, in anni cinque, mesi otto di reclusione ed Euro 7.666 di multa nei confronti di AN. Propongono ricorso per cassazione i difensori degli imputati. Il difensore di ER AU e AN EL deduce i seguenti motivi:
1) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e). In relazione agli artt. 546 c.p.p., lett. c) e art. 125 c.p.p., comma 3 per inosservanza di norme penali e processuali, mancanza, contraddittorietà o manifesta illogicità della motivazione in ordine alla conferma della responsabilità.
Il difensore ricorrente denuncia che la sentenza di appello si è limitata a richiamare integralmente la motivazione della sentenza di primo grado, senza alcun esame di detta pronuncia alla stregua degli argomenti svolti dalla difesa degli imputati che avevano presentato undici motivi di appello, con la conseguente nullità del provvedimento impugnato.
2) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 268 c.p.p., comma 3, art. 211 c.p.p., comma 1, artt. 191 e 192 c.p.p., art. 125 c.p.p., comma 3 e art. 546 c.p.p., lett. c) per inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore ricorrente afferma che la motivazione per relationem della sentenza impugnata, in denegata ipotesi di infondatezza della dedotta nullità, impone la reiterazione della denuncia dell'illegittima declaratoria di utilizzabilità dei risultati della intercettazioni telefoniche ed ambientali in relazione a tutti i decreti che le hanno autorizzate, disposte e prorogate, perché immotivati sia sotto il profilo della inidoneità o insufficienza degli impianti presso la Procura della Repubblica di TA sia in ordine alle eccezionali ragioni di urgenza.
Il ricorrente, dopo avere affermato che il Tribunale di TA, nel corso del dibattimento con rito ordinario a carico degli altri coimputati aveva dichiarato 1'inutilizzabilità dei decreti n. 161/2000, 138/2000, 188/2000 e 293/2000 (rectius: 193/2000), osserva che il G.U.P. non ha condiviso le conclusioni alle quali era giunto il giudice del dibattimento, indicando la causa della inidoneità degli impianti della Procura nella "distanza intercorrente con il luogo dove le operazioni dovevano essere eseguite (SI)", tale da far diventare detti impianti "per ciò stesso inidonei";
spiegazione tecnica, ad avviso del ricorrente, del tutto inconsistente ed infondata, rientrando nel fatto notorio l'equidistanza in linea d'aria tra NA NC (luogo d'ascolto ove è situata la stazione dei CC. delegati alle operazioni di intercettazione) e SI (luogo di captazione presso la Casa circondariale) da una parte, e tra TA e SI dall'altra. Il ricorrente sostiene, poi, 1'inutilizzabilità anche dei decreti n. 186/2000 e 26/2001, per le medesime ragioni già indicate con riferimento agli altri decreti ed anche per la mancanza di qualsiasi motivazione in merito alle eccezionali ragioni di urgenza giustificative del ricorso ad impianti diversi da quelli in dotazione della Procura, affermando che non va confusa la procedura d'urgenza prevista dall'art. 267 c.p.p., comma 2 con quella relativa alle eccezionali ragioni d'urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3. Viziati da motivazione apparente sarebbero anche i decreti n. 169/2000 e 154/2000. 3) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 378 c.p., art. 384 c.p., comma 1 e art. 367 c.p., art. 63 c.p., comma 2, art. 191 c.p.p. e art. 192 c.p.p., comma 3 per inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il difensore ricorrente denuncia che la motivazione per relationem della sentenza impugnata, in denegata ipotesi di infondatezza della dedotta nullità, impone la reiterazione della denuncia della illegittimità della declaratoria di utilizzabilità anche delle dichiarazioni rese da LL LU alla Squadra Mobile di SI in fase d'indagine.
Secondo la tesi difensiva le dichiarazioni "informali", non verbalizzate, rese, in un primo tempo, da LL LU, in violazione dell'art. 351 c.p.p., comma 1 e art. 357 c.p.p., comma 2, lett. c), avrebbero fatto ipotizzare a suo carico non solo il reato di favoreggiamento personale in favore del padre e degli estranei con posizione personale allo stesso inscindibilmente connessa, ma anche quello di simulazione di reato, sino al punto da provocare indagini e accertamenti sul posto (in campagna) da parte della p.g. Le successive dichiarazioni di LL LU, rese alle ore 22,50 del 2 giugno 2000 negli uffici della Squadra Mobile presso la Questura di SI, quando ormai erano chiaramente emersi indizi a suo carico dei reati di favoreggiamento personale e di simulazione di reato, rientrerebbero, pertanto, nell'ipotesi prevista dall'art. 63 c.p.p., comma 2 e art. 220 disp. att. c.p.p. e sarebbero inutilizzabili erga omnes.
4) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione all'art. 416 c.p. ed all'art. 192 c.p.p., commi 1 e 2 per inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione. Il ricorrente lamenta che siano stati contestati reati scopo fantasma ed inesistenti, non essendo stati indicati luoghi e tempi in cui la presunta struttura criminosa si sarebbe costituita, avrebbe acquisito l'indispensabile supporto della stabilità e l'affectio societatis e sarebbe divenuta concretamente operativa.
Il reato, inoltre, contestato fino al 2 giugno 2000, sarebbe prescritto.
5) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione al delitto di concorso continuato in riciclaggio (artt. 110-81-648 e bis c.p. e art. 192 c.p.p., commi 1 e 2, con riferimento alla ricorrente AN EL, per inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il ricorrente denuncia la contestazione temporale del reato, "da giugno 2000 ad oggi", senza alcuna contestazione dei tempi dei presunti episodi di continuazione del reato;
afferma che mancherebbe non solo il presupposto del reato di riciclaggio, cioè il denaro proveniente da reato, ma non esisterebbe la prova di tale reato, emergendo dalle intercettazioni telefoniche ed ambientali un chiaro rapporto di mutuo.
6) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 110, 56 e 575 c.p., art. 61 c.p., nn. 2, 8 e 10, artt. 110, 337 e 339 c.p. per inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Il reato di tentato omicidio nei confronti dei Carabinieri sopravvenuti dopo la rapina sarebbe del tutto inesistente, mancando la prova dell'animus necandi ed avendo i rapinatori sparato, con fuoco di sbarramento, semplicemente per coprirsi la fuga. Inoltre, il reato de quo sarebbe in antitesi con quello, pur contestato e ritenuto in sentenza, previsto dal capo G (concorso in resistenza a p.u. aggravata dalle armi).
7) Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. b), c) ed e) in relazione agli artt. 133, 133 bis e 62 bis c.p. per inosservanza ed erronea applicazione di norme penali e processuali nonché mancanza e manifesta illogicità della motivazione.
Immotivate e sproporzionate sarebbero le pene base applicate ai ricorrenti;
inoltre, nei confronti del ER dovrebbe essere revocata la misura di sicurezza della libertà vigilata non sussistendo il presupposto dell'attualità della sua pericolosità sociale.
Il difensore di NA MA deduce i seguenti motivi:
1) violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e) in relazione ad errata applicazione dell'art. 266 c.p.p., comma 3, con conseguente inutilizzabilità ex art. 271 c.p.p. in ordine ad intercettazioni di conversazioni autorizzate con decreti nn. 161/00, 138/00, 188/00, 193/00, 186/00, 26/01 emessi dal pm e dal gip del Tribunale di TA, oltreché a errata applicazione dell'art. 125 c.p.p. dei decreti oggetto di impugnazione per mancanza di motivazione. Violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. e per mancanza di motivazione emergente dal testo della sentenza impugnata.
Il difensore ricorrente esamina i singoli decreti denunciati evidenziando la mancanza di motivazione sulle ragioni dell'utilizzo di impianti esterni alla Procura della Repubblica e/o sulla sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza.
2) mancanza di motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato.
Il ricorrente riporta il contenuto dell'atto di appello e lamenta l'assenza di motivazione sui motivi di doglianza con riferimento ai contestati reati ex artt. 416 e 648 bis c.p.. 3) erronea applicazione della norma di cui all'art. 62 bis c.p. nonché mancanza di motivazione emergente dal testo del provvedimento impugnato sia con riferimento alla mancata concessione delle attenuanti generiche che con riguardo alla eccessività della pena. Il ricorrente denuncia ancora la mancanza di motivazione sugli specifici motivi di appello che riporta nell'atto di ricorso, in particolare rilevando la incensuratezza dell'imputato a fronte del riferimento contenuto nella sentenza impugnata all'esistenza di precedenti penali.
Il difensore di ON IN deduce i seguenti motivi:
1) Mancanza o manifesta illogicità della motivazione;
nullità dei decreti autorizzativi delle operazioni di intercettazione per violazione dell'art. 267 c.p.p., art. 268 c.p.p., comma 3 e art. 211 c.p.p., comma 1, in relazione all'art. 178 c.p.p. e art. 606 c.p.p.,
lett. c) ed e).
Il ricorrente insiste nella già formulata istanza volta ad ottenere la pronunzia di nullità di tutti i decreti autorizzativi delle operazioni di captazioni, delle intercettazioni telefoniche ed ambientali, atteso che il provvedimento con il quale si è proceduto a disporre l'utilizzo degli impianti diversi da quelli in dotazione ed installati presso la locale procura, sarebbe da un punto di vista motivazionale assolutamente incongruo carente e/o comunque insufficiente a giustificarne l'uso, limitandosi ad una mera ripetizione delle espressioni legislative.
2) Inosservanza o erronea applicazione della legge penale o di altre norme giuridiche, di cui si deve tener conto nell'applicazione della legge penale. Il ricorrente afferma che non vi sarebbe alcun elemento che porti a riconoscere lo LL quale possibile autore della rapina per la quale risulta imputato sia in relazione al lasso di tempo intercorso tra il conflitto e il momento in cui lo LL si è recato al pronto soccorso sia in relazione all'esito negativo della perizia sulla compatibilità tra i lembi di carne e di pelle rinvenuti sul luogo del conflitto a fuoco e la ferita al volto e alla spalla destra dell'imputato.
3) denuncia la infondatezza delle aggravanti contestate in sentenza. MOTIVI DELLA DECISIONE
I motivi dei ricorsi devono essere accolti nei limiti di cui alla presente motivazione. Motivo comune a tutti i ricorrenti è quello concernente la inosservanza delle norme processuali in materia di intercettazioni ambientali e telefoniche e la conseguente inutilizzabilità del contenuto delle intercettazioni denunciate. Sul punto la sentenza impugnata rinvia, condividendolo, all'esame analitico condotto dal giudice di primo grado. Tale rinvio è sufficiente per investire questa Corte delle eccezioni difensive, trattandosi di questioni relative ad error in procedendo che possono essere direttamente esaminate anche in sede di legittimità. Occorre, peraltro, precisare che le suddette eccezioni possono e debbono essere verificate in questa sede nei limiti degli atti disponibili, cioè il testo della sentenza impugnata integrato con la motivazione del primo giudice, posto che qualora venga eccepita in sede di legittimità l'inutilizzabilità dei risultati delle intercettazioni, è onere della parte non solo indicare specificamente l'atto asseritamente affetto dal vizio denunciato, ma anche curare che tale atto sia comunque effettivamente acquisito al fascicolo trasmesso al giudice di legittimità, anche provvedendo a produrlo in copia nel giudizio di cassazione (Sez. 4, n. 33700 del 09/06/2004, Campisi, Rv. 229098; Sez. 4, n. 32747 del 07/06/2006, Pizzinga, Rv. 234809; Sez. 5, n. 37694 del 15/07/2008, Rizzo, Rv. 241300; Sez. 2, n. 25315 del 20/03/2012, Ndreko, Rv. 253073). Poiché tali adempimenti non sono stati curati dai ricorrenti, non potendosi ritenere sufficienti a tal fine la selezione e riproduzione di parti di atti nel ricorso, la valutazione in questa sede deve limitarsi a verificare se i giudici di merito abbiano correttamente applicato i principi di diritto in materia.
Il giudice di primo grado, dopo avere condiviso le eccezioni difensive con riferimento al decreto n. 166/2000, dichiarando inutilizzabili gli esiti delle relative intercettazioni, respinge, invece, le censure formulate con riferimento agli altri decreti. Il Tribunale di TA rileva che, con riguardo alle intercettazioni ambientali effettuate presso la casa circondariale di SI, l'impiego di apparecchi in dotazione alla p.g. delegata è motivata già nella richiesta del p.m. di autorizzazione all'intercettazione con riferimento al "tipo e al luogo della intercettazione", sicché il decreto autorizzativo del G.I.P. e quello successivo del P.m. che dispone l'esecuzione delle operazioni "non possono che rifarsi all'originaria richiesta del titolare della pubblica accusa. Con riferimento al requisito delle eccezionali ragioni di urgenza, lo stesso Tribunale pone in evidenza "la concitata sequenza temporale dei vari atti della procedura (riscontrabile in tutti i casi in relazione alle date rispettive della richiesta del P.M., dell'autorizzazione del G.I.P. e del decreto esecutivo del P.M.)", nonché "la estrema gravità dei delitti per cui si procedeva". In tal modo, il primo giudice si discosta consapevolmente e motivatamente dalla decisione, segnalata dalla difesa, assunta dal Tribunale nel separato procedimento, svoltosi con il rito ordinario, a carico di altri coimputati. Il Tribunale, infine, riteneva utilizzabili gli esiti delle intercettazioni telefoniche, sottolineando, peraltro, che la difesa, con riguarda ad esse, non aveva sollevato alcuna eccezione.
Orbene, premesso che questa Corte, con sentenza n. 26751 del 2003 della Sezione Sesta si era già pronunciata in sede cautelare sulla eccezione di inutilizzabilita delle intercettazioni ambientali presso la Casa circondariale di SI, ritenendole infondate, deve rilevarsi che la motivazione offerta dal Tribunale di TA è del tutto conforme ai principi giurisprudenziali elaborati da questa Suprema Corte.
Infatti, proprio con riferimento ad intercettazioni ambientali di colloqui in carcere, questa Corte ha affermato che il decreto del P.M. che autorizza l'uso di apparecchiature esterne, rispetto a quelle in dotazione negli uffici giudiziari, è sufficientemente motivato con il richiamo alla circostanza che si tratta di intercettazioni da effettuarsi non già su linee telefoniche ma in ambienti o luoghi da tenersi sotto controllo anche diretto o visivo della polizia e da eseguirsi mediante apparecchiature da collocare in prossimità della fonte sonora (Sez. 1, n. 29178 del 10/02/2011, Bruzzise, Rv. 250749; Sez. 1, n. 29188 del 29/03/2011, D'Iorio, Rv. 250754). Infondata è anche la affermazione difensiva che "il caso di urgenza che giustifica la procedura ex art. 267 c.p.p., comma 2 non andava confuso con le eccezionali ragioni di urgenza di cui all'art. 268 c.p.p., comma 3" (così il ricorso NA). Infatti, la giurisprudenza di questa Suprema Corte ha chiarito che i "casi di urgenza" che abilitano il P.M., a norma dell'art. 267 c.p.p., comma 2 ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, comprendono di norma le "eccezionali ragioni di urgenza" che legittimano, a norma dell'art. 268, comma 3, l'esecuzione delle operazioni mediante impianti in dotazione della polizia giudiziaria qualora quelli installati nella Procura della Repubblica risultino insufficienti o inidonei. Ne consegue che la motivazione circa la sussistenza dell'"urgenza" ex art. 267 c.p.p., comma 2, assorbe quella circa la sussistenza delle "eccezionali ragioni di urgenza" ex art. 268, comma 3, ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazione appaiano incompatibili sia con la normale procedura di "richiesta/autorizzazione" stabilita in via ordinaria dall'art. 267, comma 1, sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica. Ne consegue che, se il decreto d'urgenza del P.M. è convalidato dal giudice, non può più farsi questione della sussistenza dei requisiti d'urgenza ai fini sia dell'art. 267, comma 2, sia dell'art. 268 c.p.p., comma 3 (Sez. 6, n. 32469 del 19/05/2005, Roveto, Rv. 232220; Sez. 5, n. 37699 del 17/07/2008, Vottari, Rv. 241949; Sez. 5, n. 16285 del 16/03/2010, Baldissin, Rv. 247268). Comunque i giudici di merito hanno ravvisato la sussistenza del requisito delle eccezionali ragioni di urgenza sulla base della "concitata sequenza temporale dei vari atti della procedura" e della particolare natura dei reati oggetto delle investigazioni, che rendevano assolutamente indispensabile l'urgente predisposizione di idonei mezzi di ricerca della prova, laddove non è consentito attendere il ripristino della normale funzionalità e disponibilità degli impianti di procura, attesa la gravità del pregiudizio per le indagini che soltanto la deroga potrebbe evitare. Deve osservarsi che si tratta di un principio conforme a quanto affermato sul tema dalle Sezioni Unite di questa Suprema Corte (Sez. U, n. 42792 del 31/10/2001 - dep. 28/11/2001, Policastro) e dalla successiva giurisprudenza conforme (Sez. 4, n. 19368 del 14 marzo 2007, Aguneche;
Sez. 1, n. 3328 del 26 gennaio 2006, Armento;
Sez. 1, n. 15343 del 7 aprile 2005, Mascolo) e, quindi, non censurabile. Anche l'altra eccezione di inutilizzabilita formulata dal difensore di ER e AN riguardante le dichiarazioni rese da LL LU deve considerarsi infondata.
Occorre premettere che, in tema di dichiarazioni indizianti rese da persona non imputata ne' sottoposta ad indagini, il giudizio circa la sussistenza ab initio di indizi di reità a carico del dichiarante costituisce accertamento di fatto la cui valutazione, se correttamente motivata dal giudice di merito, si sottrae al sindacato di legittimità (Sez. 5, n. 24953 del 15/05/2009, Costa, Rv. 243892;
Sez. 3, n. 43135 del 30/09/2003, Marciante, Rv. 228421; Sez. 6, n. 10230 del 30/04/1999, Cianetti A, Rv. 214377). Ebbene, nel caso di specie, la sentenza impugnata, che sul punto rinvia a quella di primo grado condividendone le argomentazioni, osserva che "gli elementi indiziari a suo della LL carico (associazione per delinquere finalizzata al riciclaggio delle somme di denaro derivanti dalle rapine) sono intervenuti in un secondo momento, ovvero a distanza di mesi". Per quanto riguarda le dichiarazioni informali non verbalizzate rese in un primo tempo dalla LL, i giudici di merito contestano, con motivazione corretta dal punto di vista logico e giuridico, le deduzioni difensive, osservando da un lato che esse davano solo "spunto" alla P.G. per le ulteriori indagini;
dall'altro lato, che le prime dichiarazioni informali doveva considerarsi nulle non essendovi prova che siano state acquisite previo avvertimento ex art. 199 c.p.p., con la conseguenza che nessun indizio di favoreggiamento personale a carico della LL poteva trarsi dalle stesse. Successivamente la LL riferiva quanto contenuto nel verbale di s.i.t. del 2.6.2000 e, a conferma delle suddette argomentazioni, non era mai stata sottoposta a procedimento penale per il reato di favoreggiamento personale. Venendo ad esaminare i motivi di ricorso concernenti la responsabilità, è giurisprudenza pacifica della Suprema Corte che la sentenza appellata e quella di appello, quando non vi è difformità sui punti denunciati, si integrano vicendevolmente, formando un tutto organico ed inscindibile, una sola entità logico-giuridica, alla quale occorre fare riferimento per giudicare della congruità della motivazione, integrando e completando con quella adottata dal primo giudice le eventuali carenze di quella di appello (Sez. 2, n. 11220 del 13/11/1997, Ambrosino, Rv. 209145; Sez. 3, n. 13926 del 01/12/2011 - 12/04/2012, Valerio, Rv. 252615). Tuttavia, sono stati giustamente precisati i limiti della motivazione per relationem sottolineando che il mero riferimento alla sentenza di primo grado è consentito soltanto quando le censure formulate contro la decisione impugnata non contengano elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal giudice di primo grado: per contro, il rinvio meramente adesivo alla sentenza appellata è stato giudicato violazione dell'obbligo della motivazione quando con l'appello sia stata sollecitata una valutazione critica della decisione con specifiche censure o siano intervenute nel giudizio di secondo grado nuove acquisizioni probatorie, il giudice di appello deve raffrontare il proprio decisum con le censure formulate dall'appellante e il controllo del giudice di legittimità si estenderà alla verifica della congruità e logicità delle risposte fornite alle predette censure (Sez. 3, n. 4704 del 14/02/1994, Jankovits, Rv. 197603; Sez. 5, n. 7572 del 22/04/1999, Maffeis, Rv. 213643; Sez. 6, n. 49754 del 21/11/2012, Casulli, Rv. 254102). Ebbene, mentre, in applicazione di tali principi, non può accogliersi la generica denuncia di carenza di motivazione contenuta nel primo motivo di ricorso del difensore di ER e AN, in quanto la carenza deve essere valutata non censurando in astratto la motivazione per relationem, ma solo con il puntuale confronto tra i motivi di appello e le argomentazioni dei giudici di merito dei due gradi di giudizio considerate nelle singole parti e nel loro complesso, in quanto conformi;
in applicazione degli stessi principi, invece, deve rilevarsi che tutti gli imputati hanno denunciato la configurabilità dell'associazione criminosa contestata (ad eccezione di LL, al quale, peraltro, non possono non estendersi, in quanto comuni, i motivi di ricorso dei coimputati concernenti il medesimo capo) e che a fronte di specifiche censure formulate con gli atti di appello e reiterate in sede di ricorso per cassazione nessuna risposta si può ravvisare nella sentenza impugnata, neppure integrata con quella di primo grado, essendo stati prospettati anche elementi ed argomenti diversi da quelli già esaminati e disattesi dal giudice di primo grado;
sicché la sentenza impugnata è affetta da mancanza totale di motivazione in relazione al suddetto capo di imputazione comune a tutti i ricorrenti. Pertanto, la sentenza impugnata deve essere annullata con riferimento al suddetto capo e nei confronti di tutti gli imputati ricorrenti. Ugualmente deve ritenersi mancante di motivazione la sentenza impugnata con riferimento agli specifici motivi di appello, reiterati con il ricorso per cassazione, riguardanti il reato di cui all'art. 648 bis c.p. contestato a AN EL e a NA MA, con conseguente totale annullamento con rinvio della sentenza pronunciata nei confronti di costoro, i cui motivi concernenti la pena devono, pertanto, considerarsi assorbiti. Per quanto riguarda LL IN, i motivi di ricorso riguardano soltanto il delitto di rapina e le aggravanti contestate, ma si tratta di motivi affetti da grave mancanza di specificità (art. 581 c.p.p., comma 1, lett. c), e art. 591 c.p.p.) o perché (quelle sulle aggravanti, neppure indicate) del tutto generici o perché (quello sul delitto di rapina) ripropongono le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di primo grado, richiamate da quello di appello, per di più trascurando di censurare altre e più ampie ragioni ivi esplicitate, quali quelle concernenti le tracce da sparo sulla persona dello LL e il contenuto delle intercettazioni ambientali. Pertanto, per tutti i reati contestati diversi da quello di cui all'art. 416 c.p. per il quale deve pronunciarsi annullamento con rinvio, la condanna dei giudici di merito nei confronti dello LL può dichiararsi definitiva, non essendo stati formulati motivi di ricorso riguardanti la pena, potendo determinarsi in questa sede, sulla base dei calcoli effettuati dai giudici di merito, la relativa pena nella misura di anni dieci, mesi dieci giorni venti di reclusione ed Euro 2.667 di multa. Per quanto concerne la posizione del ER in ordine ai reati contestati diversi da quello di cui all'art. 416 c.p. per il quale deve pronunciarsi annullamento con rinvio, costui ha proposto uno specifico motivo di ricorso solo con riferimento al contestato tentativo di omicidio, ma tale motivo deve ritenersi generico nel punto in cui ripropone le stesse ragioni già discusse e ritenute infondate dal giudice di primo grado, richiamate da quello di appello;
in particolare, per quanto concerne la pretesa mancanza di prova dell'animus necandi, il ricorrente non considera affatto la precisa ricostruzione dei fatti operata dal giudice di merito, dalla quale risulta che i rapinatori aveva ingaggiato "un violento conflitto a fuoco con i Carabinieri", che "numerosi colpi di fucile attingevano il parabrezza" dell'autovettura dei militari e che i colpi erano esplosi "all'indirizzo della p.g.".
Per quanto concerne la tesi difensiva che il reato di tentato omicidio sarebbe in antitesi con quello di resistenza a pubblico ufficiale aggravato dalle armi (dichiarato estinto per prescrizione), il collegio, pur in presenza di decisioni difformi, condivide e fa proprio il seguente principio di diritto applicabile anche nella presente fattispecie: "Il delitto di resistenza a pubblico ufficiale assorbe soltanto quel minimo di violenza che si concretizza nella resistenza opposta al pubblico ufficiale che sta compiendo un atto del proprio ufficio, non anche gli ulteriori atti violenti che, esorbitando da tali limiti, cagionino al p.u. lesioni personali: in quest'ultima ipotesi, il reato di lesioni personali è aggravato dall'essere stato commesso in danno di un p.u., e può concorrere con quello di resistenza a p.u." (Sez. 2, n. 12930 del 13/01/2012, Giunta, Rv. 252810).
In definitiva, la responsabilità del ER con riferimento a tutti i reati contestati diversi da quello di cui all'art. 416 c.p. deve considerarsi definitivamente accertata, ma la posizione del medesimo imputato con riguardo alla determinazione della pena, limitatamente ai suddetti reati, a differenza di quella dello LL, non può essere definita in questa sede, in quanto con il ricorso sono stati formulati specifici motivi, che ripropongono i motivi di appello, sui quali la sentenza impugnata ha omesso totalmente di pronunciarsi, con la conseguenza che deve pronunciarsi annullamento con rinvio anche per quanto riguarda la determinazione della pena relativa ai reati definitivamente accertati.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata nei confronti di tutti i ricorrenti limitatamente al delitto di cui all'art. 416 cod. pen., nonché nei confronti di AN EL e NA MA TO anche per il reato dell'art. 648 bis cod. pen e di ER AU in ordine al trattamento sanzionatolo, con rinvio alla Corte di Appello di Lecce per nuovo giudizio sui suddetti capi. Rigetta nel resto i ricorsi e dichiara esecutiva la sentenza nei confronti di LL IN in ordine ai residui reati giudicati, con la determinazione della pena nella misura di anni dieci mesi dieci e giorni venti di reclusione ed Euro 2.667,00 di multa.
Così deciso in Roma, il 11 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 6 giugno 2013