Sentenza 19 gennaio 2001
Massime • 1
Il contenuto di una intercettazione, anche quando si risolva in una precisa accusa in danno di terza persona, indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non è in alcun senso equiparabile alla chiamata in correità e pertanto, se va anch'esso attentamente interpretato sul piano logico e valutato su quello probatorio, non va però soggetto, nella predetta valutazione, ai canoni di cui all'art 192 comma 3 cpp.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/01/2001, n. 13614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 13614 |
| Data del deposito : | 19 gennaio 2001 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. GUIDO IETTI Presidente del 19/01/2001
Dott. RENATO CALABRESE Consigliere SENTENZA
Dott. GIUSEPPE SICA Consigliere N. 386
Dott. NICOLA COLAIANNI Consigliere REGISTRO GENERALE
Dott. MAURIZIO FUMO est. Consigliere N. 38025/2000
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Sui ricorsi proposti da ER EO e da ER RA Avverso ordinanza del Tribunale del Riesame di Reggio Calabria del 17.4.2000 (depositata il 22.8.2000), con la quale veniva rigettato l'appello proposto dai due sopra indicati indagati avverso l'ordinanza del GIP presso il predetto Tribunale del 25.5.2000, che aveva rigettato la istanza di revoca delle ordinanza impositiva della misura cautelare della custodia in carcere.
Sentita la relazione fatto del Consigliere Dott. Maurizio Fumo, Sentita la requisitoria del PM, nella persona del sostituto procuratore generale Dott. G.F. Iaedecola, che ha concluso per il rigetto del ricorso,
La Corte osserva:
A) Fatto e ricorso
RI EO e RI SC sono sottoposti ad indagini con riferimento al delitto di cui all'art. 416 bis cp, in quanto indiziati di appartenenza alla cosca di ndrangheta dei OR di Affrico. In relazione a tale reato, fu emessa ordinanza di custodia cautelare in carcere. Il competente GIP, con provvedimento del 25.5.2000, ha rigettato la richiesta di revoca della misura coercitiva ed il Tribunale del riesame di Reggio Calabria, ha, a sua volta, rigettato l'appello proposto dai due indagati contro il predetto provvedimento.
Ricorrono per Cassazione, tramite il difensore, i due RI, chiedendo l'annullamento della ordinanza impugnata ai sensi dell'articolo 606 lettere e) cpp, in relazione agli articoli 310, 273, 275, 299 stesso codice e 416 bis cp. Si sostiene da parte dei ricorrenti che le intercettazioni ambientali, sulle quali il Riesame mostra di aver fondato il suo convincimento in ordine alla appartenenza dei due RI (indicati come RD e CC) alla associazione criminale, sono prive di ogni riscontro. Il giudice non è stato in grado di individuare la natura essenzialmente millantatoria delle conversazioni intercettate e non ha compreso che le affermazioni attribuibili ai dialoganti sono frutto, più che altro, di pure e semplici costruzioni fantastiche. Ma, prima di ogni altra cosa, è da ritenersi arbitraria la identificazione di RD e CC in RI EO e SC, posto che, in circa due anni, il cognome RI è stato pronunziato una sola volta e, per altro, nel corso di una conversazione nella quale non si è fatto cenno ad alcuna attività illecita. Sotto altro aspetto, osserva, comunque il ricorrente che non basta la semplice attribuzione della qualifica di "uomo d'onore" ad un soggetto per poter sostenere che costui è componente di una associazione mafiosa. Come la giurisprudenza di legittimità ha insegnato (ASN 9403991 RV 199461/Messina), la affermazione deve essere "storicizzata", deve cioè essere accompagnata da elementi fattuali e riferimenti precisi che siano in grado di fornirle un fondamento logico e di conferirle attendibilità. Orbene, le chiamate in correità contenute nelle conversazioni intercettate (in particolare quelle relative ai colloqui tra EL GI e AN ER) sono risultate prive di qualsiasi riscontro. In presenza di un quadro indiziario tanto evanescente, pur volendo ammettere che i dialoganti intendessero riferirsi al RI, non si comprende come fanno i giudici ad escludere che essi abbiano semplicemente raccolto voci correnti tra la gente;
d'altronde, nelle stesse conversazioni relative ai RD e CC, non si rinviene alcun riferimento a quelle che lo stesso riesame sostiene essere le attività del clan OR (traffico di stupefacenti e di armi, condizionamento della vita economico-imprenditoriale). Sulla base dunque di mere presunzioni, il Tribunale ha ritenuto, errando, di poter individuare i contorni di una condotta penalmente rilevante, nè si è chiesto quale fosse il livello di attendibilità dei dialoganti (non ha tenuto, ad esempio, conto, che in altro passo delle conversazioni intercettate, è emersa la tendenza alla esagerazione ed alla millanteria da parte dei AN). Con particolare riferimento alla "lettura" della conversazione intercettata il 5.9.1998 tra AN ER ed RR PA, il riesame mostra tutta la fragilità logica della sua ricostruzione. Non tiene infatti nel dovuto conto che nel ristorante Orchidea, proprio il giorno in cui secondo la tesi di accusa avrebbe dovuto svolgersi un summit mafioso, erano in corso alcuni banchetti nuziali cui prendevano parte non meno di 700 persone (come documentalmente provato della esibizione delle ricevute fiscali) e che i presunti malavitosi non avrebbero avuto possibilità alcuna di appartarsi, in considerazione della struttura edilizia del ristorante e della disposizione degli ambienti all'interno dello stesso. Nè i giudici hanno tenuto nel dovuto conto il fatto che gli stessi dipendenti dell'Orchidea hanno dichiarato che nulla di anomalo avvenne in quei giorni nel ristorante. In realtà i risultati della attività di indagine difensiva sono stati sistematicamente ed ingiustificatamente sminuiti, quando non ignorati e l'ordinanza impugnata si limita arbitrariamente a proporre una univoca chiave di lettura, non prendendo nella debita considerazione le argomentazioni difensive con le quali si è illustrato: a) la origine lecita della provenienza del patrimonio dei ricorrenti, b) la esistenza di sentenze di assoluzione o proscioglimento emesse, negli anni scorsi, nei confronti dei due indagati c) il fatto che i RI ebbero a subire, nel passato, alcuni attentati criminali, d) il fatto che essi siano titolari della licenza di porto d'armi e che la loro ditta sia fornitrice delle locali Forze dell'ordine, e) il fatto che, in occasione dei ricevimenti di nozze tenuti per i figli dei EL e dei AN, non sia stato usato, quanto ai costi, alcun trattamento di favore, f) il fatto che i RI non sono mai stati oggetto di negative relazioni di servizio da parte del maresciallo comandante la locale stazione dei Carabinieri, g) il fatto, già ricordato, che nel giorno in cui nel ristorante Orchidea, si sarebbe svolto, secondo il riesame l'incontro di ndrangheta, aveva in realtà luogo un pranzo per 700 commensali, h) la contraddizione, interna alla motivazione del provvedimento impugnato, in base alla quale, da un lato, si afferma che la appartenenza dei RI alla cosca mafiosa sarebbe maturata in tempi recenti, dall'altra, si perle di uno lunga e graduale ascesa da parte dei due indagati nella scala gerarchica della struttura delinquenziale.
In sintesi, dunque, il Tribunale reggino ha arbitrariamente sottovalutato e trascurato gli elementi a discarico dei due ricorrenti, elementi che, viceversa, appaiono sufficienti a limitare e ridimensionare la portata indiziante di quelli e carico. B) Motivi della decisione
Il ricorso va rigettato, in quanto le censure non hanno fondamento. I ricorrenti vanno condannati, in solido, al pagamento delle spese. Il Tribunale del riesame mostra, con articolata (anche se graficamente accidentata) motivazione, di aver posto a base del suo convincimento, da un lato, il contenuto delle effettuate intercettazioni ambientali, dall'altro, il contenuto delle relazioni di servizio, documentanti le attività di osservazione e pedinamento dei soggetti dialoganti.
Preliminarmente va chiarito che, a differenza di quanto sostenuto dal ricorrente, il contenuto di una intercettazione telefonica, anche quando si risolva in une precisa accusa in danno di terza persone, che viene indicata come concorrente in un reato alla cui consumazione anche uno degli interlocutori dichiara di aver partecipato, non può, per ciò solo, essere equiparato ad una chiamata in correità. Invero, anche quando, da un punto di vista "contenutistico", le conversazioni intercettate si risolvano in dichiarazioni circa la condotta penalmente rilevante di altro soggetto, esse, non per questo, possono essere assimilate e chiamate in correità e, dunque, assoggettate ai canoni probatori dettati dal comma terzo dell'art.192 cpp. L'intercettazione può piuttosto essere considerata una sorta di sequestro di una res immateriale (equiparabile, quindi, in certo senso, al sequestro di uno scritto autografo). Il contenuto della conversazione intercettato va, peraltro, certamente, prima interpretato e poi attentamente valutato sul piano probatorio, ma è improprio, come anticipato, rifarsi all'art. 192 comma 3 cpp, che è dettato con riferimento alle accuse che consapevolmente un coimputato (ovvero un soggetto imputato in procedimento connesso o collegato) muove ad un altro imputato o indagato. La ragione è evidente: nel secondo caso (ma non nel primo) vi è motivo di ritenere che il dichiarante, essendo, in genere, soggetto particolarmente interessato e che l'inquirente e/o il giudice diano credito alla sue parole, potrebbe, per evidenti ragioni di proprio tornaconto processuale, lasciarsi andare e dichiarazioni calunniose. Non così nel primo caso, dal momento che, sino e prove del contrario, si deve ritenere che il dichiarante sia del tutto inconsapevole del fatto che altri sta ascoltando e registrando il suo dictum, per poterne poi fare un uso probatorio, in danno di terzi ed, eventualmente, in danno del medesimo dichiarante. Per altro, nel caso di specie, il giudice avrebbe dovuto, in ogni caso, uniformarsi agli standard indiziari di cui all'art 273 cpp e non ai quelli probatori ex art 192 stesso codice, dal momento che è in discussione la sussistenza dei sufficienti indizi, necessari per supportare une misura cautelare e non la sussistenza di un adeguato quadro probatorio in base ai quale affermare la responsabilità penale di un imputato (cfr. tra le altre, ASN 9303665 - RV 195450 e, con specifica riguardo allei attività di intercettazione : ASN 9500682 - RV 201018). Tento premesso, peraltro, è da notare, come nel caso di specie, ad abundantiam il giudice cautelare ha evidenziato come sussistano riscontri allo stesso contenuto delle effettuate intercettazioni, riscontri consistenti negli esiti della attività di osservazione e pedinamento, poste in essere della PG.
Quanto alla identificazione di RD e CC in RI EO e SC, si evince della complessiva lettura della motivazione del provvedimento impugnato che essa è avvenuta, non solo in conseguenza della coincidenza dei diminutivi con i nomi di battesimo, ne' solo per il fatto che, una conversazione, è certamente relativa ad uno dei RI (così indicato esplicitamente), ma anche in quanto i due sono titolari e gestori del ristorante Orchidea, al quale si è più volte sopra fatto cenno. Il Tribunale mette in evidenza che, come si deduce della conversazione intercettato il 5.9.1998 nella autovettura a bordo della quale viaggiavano AN ER ed RR PA, i due, non solo parlano di una riunione che doveva svolgersi nel predetto ristorante, me vi si recano anche. Con motivazione congrua ed immune da vizi logici, i giudici cautelari identificano il RD ed il CC, dei quali parlano i vari dialoganti, nei due RI, presso i quali, a quanto si comprende del contenuto delle conversazioni, doveva svolgersi une riunione degli associati.
Oltre alla appena ricordata conversazione del 5.9.1998 (nel corso della quale gli interlocutori, parlano del summit e fanno anche cenno ad altri episodi riferibili alla vita della associazione di ndrangheta), il Tribunale prende in considerazione quella del 19.3.1999, tra il AN e EL GI, e quelle del 9.7.1998, tra AN ER e AN EV.
Con riferimento alla credibilità degli interlocutori è da notare che il Tribunale rileva, in linea generale, come gli stessi, ovviamente inconsapevolmente, accusino innanzitutto sè stessi della commissione di un gravissimo reato, vele a dire, l'appartenenza ad una associazione di stampo mafioso. Anche per tale motivo, non vi è ragione affermano i giudici dell'appello cautelare, sviluppando un ragionamento certamente ne' illogico, ne' irrilevante di ritenere che i dialoganti abbiano reso affermazioni non rispondenti al vero. In base, poi, ad una letture complessiva ed "integrata" dei dialoghi intercorsi tra i presenti, i giudici del provvedimento impugnato giungono motivatamente alla conclusione della appartenenza di RD e CC alla struttura malavitose nella quale gli stessi interlocutori militavano e riescono anche, sulla base delle parole degli stessi dialoganti, ad individuare anche la collocazione dei due nella scala gerarchica della struttura di ndrangheta.
Vengono poi adeguatamente confutate le affermazioni dell'appellante, scaturite, come si sostiene, delle compiute indagini difensive. Innanzitutto, quanto al fatto che sarebbe stato impossibile che presso il ristorante Orchidea posso essersi svolto un incontro tra appartenenti alla cosca mafiosa, il Tribunale osserva, da un lato, che l'edificio è composto di due piani e che dunque è ben in grado di ospitare sia i 700 commensali che i - certamente meno numerosi - sodali dei RI. D'altronde, si fa rilevare, dalla intercettazione del 5.9.1998, si evince che AN ER ed RR, non solo hanno parlato dell'incontro, non solo si sono meravigliati della concomitanza della celebrazione dei banchetti nuziali, ma, come documentato delle relazioni attinenti ai servizi di pedinamento, essi dopo essersi allontanati, sono ritornati sul posto (essendosi probabilmente sincerati che l'incontro ere confermato), sono entrati nel ristorante e ne sono usciti dopo un apprezzabile lasso di tempo. Sulla base di tali emergenze di indagine, i giudici cautelari hanno ragionevolmente ritenuto (logicamente argomentando il loro convincimento) che nel locale fosse stato organizzato un incontro tra gli appartenenti di spicco dei clan;
da ciò (ma non solo da ciò) hanno derivato la convinzione della intraneità dei due RI alla associazione malavitosa, in quanto hanno evidenziato un delicato vertice non può che tenersi in luogo sicuro e, dunque, nella disponibilità di un uomo del clan. Pertanto, l'elemento "storicizzante" (cui mostra di tenere il ricorrente) rispetto alla attribuzione dello status di uomo d'onore è stato certamente individuato ed evidenziato. A fronte di una tele congerie di elementi, non illogicamente collegati, la svalutazione delle prove dichiarativa consistente nelle affermazioni dei camerieri dell'Orchidea, i quali hanno sostenuto, come riferisce il ricorrente, che nel locale non "è mai avvenuto nulla di anomalo" appare tutt'altro che arbitraria.
Quanto poi alle altre obiezioni formulate del ricorrente, esse risultano resistite da adeguate argomentazioni svolte del riesame. Ciò vale per gli attentati e gli atti intimidatori subiti (in relazione ai quali i giudici cautelari fanno rilevare che è norma di comune esperienza che tali episodi ben possono essere strumentali al raggiungimento di nuovi equilibri interni alla associazione mafiosa), così come per il mancato "trattamento di favore" in occasione dei matrimoni dei figli di EL e AN (il Tribunale osserva che la prova documentale è inconferente, in quanto da un lato, non è detto che tale trattamento fosse reso obbligatorio della esistenza del vincolo criminale, dell'altro, che esso ben potrebbe essere stato fornito nei fatti, non documentando con esattezza il numero degli invitati). Le altre argomentazioni (precedenti assoluzioni, mancanza di segnalazioni negative da parte del maresciallo della stazione competente, titolarità di porto d'armi e di rapporti di fornitura con la P.A.) sono del tutto irrilevanti in quanto ottengono alla mero regolarità "formale" del comportamento dei RI, la cui vera natura nella ipotesi di accusa vegliato dal riesame è stata rivelata solo a seguito della captazione di riservate conversazioni intercorse tra persone che li conoscevano e li frequentavano.
Il Tribunale non aveva dunque obbligo di rispondere a tali censure, ben potendo fondare la sua motivazione sul contenuto delle eseguite intercettazioni.
Quanto alla lecita provenienza del patrimonio dei AN, il ricorrente si limite ad una mera affermazione, senza accennare ad alcun principio di prova;
trattosi pertanto di puro e semplice dictum che si contrappone a quello dei giudici di merito.
Non sussiste infine la dedotta contraddizione interna alla motivazione del provvedimento impugnato, dal momento che il Tribunale fa riferimento (pag. 15) alla irrilevanza di fatti avvenuti verso la fine degli anni 80, mentre la "graduale scalata gerarchica", se pur culminata in tempi recenti, come si afferma nella assunzione di incarichi di vertice, ben può essere definita (relativamente) "lunga", dal momento che le conversazioni intercettate riflettono gli organigrammi "sociali" riferiti agli anni '98 - '99.
P.Q.M.
la Corte rigetta i ricorsi e condanna in solido i ricorrenti al pagamento delle spese processuali;
dispone che, a cura della Cancelleria, siano inoltrate le comunicazioni di cui all'art. 94 disp att cpp.
Cosi' deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 19 gennaio 2001. Depositato in Cancelleria il 4 aprile 2001