Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2008, n. 2696
CASS
Sentenza 13 novembre 2008

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Massime1

In tema di reati di criminalità organizzata, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. (Fattispecie relativa ad una indebita locupletazione derivante da una serie di frodi informatiche commesse attraverso abusive ricariche di credito telefonico su elenchi di "sim cards", in cui la S.C. ha escluso la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione di un'associazione di stampo camorristico).

Commentario1

  • 1Niente aggravante al commercialista della coscaAccesso limitato
    Simone Marani · https://www.altalex.com/ · 8 luglio 2011

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2008, n. 2696
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2696
Data del deposito : 13 novembre 2008

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