Sentenza 13 novembre 2008
Massime • 1
In tema di reati di criminalità organizzata, la circostanza aggravante di cui all'art. 7 D.L. 13 maggio 1991, n. 152, convertito nella L. n. 203 del 1991, può qualificare anche la condotta di chi, senza essere organicamente inserito in un'associazione mafiosa, offra un contributo al perseguimento dei suoi fini, a condizione che tale comportamento risulti assistito, sulla base di idonei dati indiziari o sintomatici, da una cosciente ed univoca finalizzazione agevolatrice del sodalizio criminale. (Fattispecie relativa ad una indebita locupletazione derivante da una serie di frodi informatiche commesse attraverso abusive ricariche di credito telefonico su elenchi di "sim cards", in cui la S.C. ha escluso la configurabilità dell'aggravante dell'agevolazione di un'associazione di stampo camorristico).
Commentario • 1
- 1. Niente aggravante al commercialista della coscaAccesso limitatoSimone Marani · https://www.altalex.com/ · 8 luglio 2011
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 13/11/2008, n. 2696 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2696 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2008 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Magistrati: Camera di consiglio
Dott. DE ROBERTO Giovanni - Presidente - del 13/11/2008
Dott. GRAMENDOLA Francesco P. - Consigliere - SENTENZA
Dott. LANZA UI - Consigliere - N. 2524
Dott. ROTUNDO VI - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. PAOLONI Giacomo - rel. Consigliere - N. 21394/2008
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
1) Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di OL;
2) D'ND GI, nato a [...] il [...];
avverso l'ordinanza in data 13/05/2008 dal Tribunale di OL sezione riesame ai sensi dell'art. 309 c.p.p., nel procedimento incidentale di riesame di ordinanza applicativa della misura cautelare della custodia in carcere emessa il 23.4.2008 dal G.I.P. del Tribunale di OL nei confronti di: D'ND GI;
Esaminati gli atti, i ricorsi e l'ordinanza impugnata;
udita in camera di consiglio la relazione del consigliere Dott. PAOLONI Giacomo;
udito il pubblico ministero in persona del sostituto Procuratore Generale Dott. MONETTI Vito, che ha concluso per l'inammissibilità del ricorso del pubblico ministero e il rigetto del ricorso del D'ND.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Nel quadro di articolate indagini preliminari della Procura della Repubblica di OL, sorrette da approfonditi accertamenti svolti dalla Guardia di Finanza (Nucleo P.T. di OL e Nucleo Speciale Frodi Telematiche di Roma) e dalla Squadra Mobile della Questura di Firenze a seguito di denunce presentate dalla società Telecom Italia SpA per truffe patite per effetto di abusive ricariche di utenze mobili (sim cards), venivano in luce due compartimentati assetti organizzativi criminosi da tempo dediti alla consumazione - con fraudolente tecniche informatiche- di truffe in danno della Telecom giunte alla considerevole proporzione di circa Euro 50 milioni. Assetti organizzativi, uno dei quali munito di un riferimento (in supposta veste finanziatrice) nel sodalizio camorristico facente capo alla famiglia di DU NT (operante nel quartiere Mercato di OL), e attività criminose specifiche aventi il proprio epicentro in OL, nel centro Customer Car partenopeo della Telecom avvenendo materialmente le operazioni di abusiva ricarica di carte sim della società telefonica, come verificato nel corso dell'attività investigativa e storicamente accertato attraverso i controlli resi possibili dalla dissimulata installazione di un apparato di videoregistrazione all'interno dei locali Telecom (postazioni di computer degli operatori) siti presso il centro direzionale di OL. In particolare le indagini hanno evidenziato che alcuni dipendenti dell'impresa di pulizie addetta al servizio interno del Customer Car Telecom di OL, tra cui l'odierno ricorrente D'AN, in assenza degli operatori aziendali si collocano alle postazioni informatiche (computers) avvalendosi delle password di accesso dei singoli operatori (previamente acquisite o "sniffate" attraverso un programma di intrusione c.d. key logger) e da tali postazioni provvedono ad effettuare le ricariche di credito telefonico su elenchi di sim card, spesso intestate a persone di fantasia o a cittadini extracomunitari, che poi consegnano a IN VI e al di lui fratello UI, che fungono da tramite con i soggetti che procurano le carte sim sulle quali operare. La frode si esaurisce poi attraverso la rivendita delle carte ovvero più proficuamente veicolando il traffico telefonico "ricaricato" verso numerazioni c.d. non geografiche (utenze gestite da società o persone complici) che offrono servizi a tariffazione aggiunta, che lucrano percentuali monetarie sui volumi di traffico prodotti. Laonde i reati consumati dai sodalizi criminosi artefici delle truffe continuate (reati-fine) sono riconducibili alle fattispecie di accesso abusivo al sistema informatico Telecom e di correlata abusiva detenzione di codici di accesso al sistema (artt. 615 - ter e 615 - quater c.p.) nonché di frode informatica aggravata (art. 640 - ter c.p.). Nell'ambito delle descritte indagini il g.i.p. del Tribunale distrettuale di OL (competente a norma dell'art. 51 c.p.p., comma 3 - quinquies, come introdotto dalla L. 18 marzo 2008, n. 480, art.11 di ratifica ed esecuzione della convenzione del Consiglio d'Europa
sulla criminalità informatica resa a Budapest il 23.11.2001) con ordinanza in data 23.4.2008 ha applicato tra gli altri a D'ND GI la misura cautelare della custodia in carcere in ordine al delitto di promozione ed organizzazione di una associazione per delinquere, aggravata da finalità di agevolazione di un sodalizio camorristico (artt. 416 c.p., commi 1 e 2 e L. n. 203 del 1991, art.7), finalizzata alla commissione di una serie indeterminata di reati sanzionati dagli artt. 615 - ter, 615 - quater e 640 - ter c.p.. Attività realizzata dal D'AN, dipendente della ditta di pulizie GEPA Sri in servizio presso il centro Customer Car Telecom di OL, ricevendo le password di accesso ai terminali e le liste delle utenze mobili da ricaricare e provvedendo ad effettuare le ricariche abusive personalmente o delegando altri dipendenti della ditta di pulizie da lui addestrati ad eseguire le ricariche. Il provvedimento coercitivo evidenzia l'esistenza di gravi indizi di colpevolezza, surrogati dalle esigenze cautelari di cui all'art. 274 c.p.p., lett. c), non altrimenti tutelabili - anche in ragione della contestata aggravante delle finalità mafiose della condotta illecita (L. n. 203 del 1991, art. 7)- se non con la misura custodiale carceraria. Indizi accreditati dalle seguenti evenienze: le intercettazioni telefoniche che riguardano il D'AN e lo pongono in stretto contatto con il coindagato VI IN e i servizi di videosorveglianza nel Customer Car dimostrano che egli riceve le password di accesso ai terminali e provvede anche personalmente ad eseguire le operazioni illecite di ricarica delle sim in base agli elenchi fornitigli dal EG;
l'uso illegittimo dei terminali da parte sua è documentalmente provato (in base alle verifiche tecniche svolte) ed è riscontrato dall'essere egli stato in servizio nei periodi considerati quale dipendente dell'impresa di pulizie presso la sede Telecom;
è stato arrestato in flagranza di reato proprio mentre è intento ad operare da una postazione aziendale ed è stato trovato in possesso di diversi telefoni cellulari e di un notevole numero di schede sim, di annotazioni e documenti riferibili all'illecita attività di frode nonché della non irrisoria somma in contante di Euro 3.000,00. 2.- Adito dalla richiesta di riesame del D'AN, il Tribunale di OL con l'indicata ordinanza del 13.5.2008 ha confermato la misura custodiale carceraria applicata al prevenuto per l'ipotesi criminosa associativa ascrittagli, escludendo tuttavia dalla stessa la contestata aggravante della finalità di agevolazione camorristica di cui alla L. n. 203 del 1991, art.
7. Il Tribunale del riesame ha previamente respinto l'eccezione difensiva di nullità dell'ordinanza cautelare per addotto difetto di motivazione sia in ordine alla gravità del quadro indiziario che alla consistenza delle esigenze cautelari legittimanti (pur con l'elisione della suddetta aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7) la misura carceraria. Rammentando la facoltà di integrazione motivazionale commessagli ex lege (art. 309 c.p.p., comma 9), il Tribunale ha rilevato come il provvedimento restrittivo impugnato sia qualificato da idonea analisi descrittiva e valutativa di tutti gli elementi indiziari profilantisi nei confronti dell'indagato e delle ragioni di cautela che fondano la misura carceraria ("...Vale la pena di osservare che comunque la sanzione della nullità consegue alla mancanza assoluta di motivazione o motivazione c.d. apparente, mentre è sempre possibile per il Tribunale del riesame integrare una motivazione insufficiente").
Quanto alla piattaforma indiziaria, i giudici del riesame ne hanno posto in luce l'indubbio spessore sulla base degli elementi storici e referenziali emersi dalle indagini (e già esposti nell'ordinanza cautelare), vieppiù e decisivamente suffragati dalla confessione resa dallo stesso D'AN e dalle univoche chiamate in correità di più coindagati ("Il D'AN ha precisato che erano IN UI, IN VI e AR GI che gli fornivano i numeri telefonici da ricaricare..."). Il Tribunale ha, nondimeno, ritenuto di dover annullare la contestazione mossa all'indagato limitatamente alla circostanza aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, non potendosi condividere - sul piano della concludenza indiziaria l'assunto accusatorio enunciato nell'ordinanza cautelare, secondo il quale la condotta criminosa del D'AN sarebbe stata realizzata alla luce ed in ragione del rapporto debitorio che lega VI EG a CO LO autorevole esponente del clan camorristico NT. La contestazione dell'aggravante scaturisce dai rapporti debitori inizialmente vantati dal LO (che è espressione dei creditori del gruppo camorristico) verso UI EG, indotto a cedere il proprio appartamento a seguito delle minacce del sodalizio camorristico, che ha trasferito con tipica metodica di intimidazione mafiosa ai componenti della famiglia EG e in particolare a VI l'onere di saldare il debito del fratello per la complessiva ingente somma di circa Euro 600.000,00. Il rapporto di debito che associa VI EG al clan NT è fatto palese dalle intercettate conversazioni intercorse tra lo stesso e CO LO. Di tale preoccupante situazione del EG si rinviene traccia anche nei dialoghi intercorsi tra costui e il coindagato D'AN, che mostra di essere a conoscenza dell'esposizione debitoria del sodale, che rassicura e incoraggia facendo leva sull'incremento dell'attività illecita di ricarica abusiva di schede telefoniche cui da tempo entrambi si dedicano. Le emergenze investigative impediscono però, ad avviso del Tribunale, di istituire un diretto o funzionale collegamento tra il debito del EG e la specifica attività criminosa non soltanto del D'AN ma dell'intero sodalizio delinquenziale di cui entrambi sono partecipi e promotori.
Quanto alle esigenze cautelari, infine, osserva il Tribunale partenopeo che l'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione mafiosa non vanifica il ruolo organizzativo comunque ricoperto in seno all'associazione delittuosa dal D'AN e le connotazioni di elevata pericolosità allo stesso riconducibili a norma dell'art. 274 c.p.p., lett. c), si da rendere misura adeguata a far fronte a detta pericolosità la sola misura carceraria.
3.- Avverso l'illustrato provvedimento del riesame hanno proposto ricorso per cassazione il Procuratore della Repubblica di OL e l'indagato GI D'AN.
A. Il pubblico ministero lamenta l'erronea applicazione della L. n.203 del 1991, art. 7, che impropriamente il Tribunale del riesame avrebbe escluso dalla contestazione ascritta al D'AN, muovendo dal fuorviante presupposto dell'ignoranza da parte dell'indagato della fonte o causale della somma dovuta dai fratelli EG al clan NT (per il tramite di CO LO). Ad avviso del ricorrente ciò che rileva è il fatto che il D'AN e gli altri associati si adoperano per consentire al EG di far fronte al debito verso il gruppo camorristico e ciò basterebbe ad avvalorare l'assunto che la somma (anche per la sua ingente entità) non può non collegarsi alla illecita attività svolta dal EG e dalla quale egli ricava consistenti profitti, che è appunto costituita dalla truffa telematica ai danni della Telecom. Da tale illecita attività dei fratelli EG (organizzatori del sodalizio truffaldino) il clan NT ricava, dunque, "un vantaggio" e l'imponente credito del clan camorristico suscita viva preoccupazione nei partecipi della truffa telematica, che convengono sulla necessità di incrementare le operazioni di frode informatica. Di tal che vi sarebbe piena consapevolezza da parte del D'AN che una consistente parte dei profitti delle frodi informatiche per almeno Euro 600.000,00, sarà destinata "alle casse del clan NT".
B. Il difensore del D'AN deduce un unico motivo di doglianza costituito dalla carenza di motivazione del provvedimento del riesame in relazione alla sussistenza o permanenza delle esigenze cautelari legittimanti la custodia in istituto carcerario ed alla adeguatezza o proporzionalità della stessa misura a fronte dell'ampia confessione dell'addebito resa dall'indagato e soprattutto del venir meno per effetto della decisione dello stesso Tribunale del riesame della aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, e della connessa presunzione di pericolosità sociale (art. 275 c.p.p., comma 3). Il Tribunale, a giudizio del ricorrente, ha perpetuato il difetto di idonea motivazione in punto di esigenze cautelari che era già propria dell'ordinanza custodiale del g.i.p. (carenza di motivazione specificamente dedotta con i motivi a sostegno del riesame), anzi aggravandolo a fronte del mutato contesto valutativo escludente le finalità agevolatrici camorristiche del contegno illecito del prevenuto. Il Tribunale si è astenuto dal motivare, anche in relazione alla personalità dell'indagato secondo i parametri dettati dall'art. 133 c.p., (intervenuta confessione), se non in termini puramente formali, l'affermata ricorrenza di ragioni socialpreventive imponenti la misura carceraria nei confronti del D'AN. 4.- Ambedue i ricorsi, del pubblico ministero e dell'indagato, vanno dichiarati inammissibili per manifesta infondatezza dei motivi su cui ciascuno di essi è fondato.
A. Il ricorso di GI D'AN, circoscritto alla contestazione delle esigenze cautelari, si caratterizza per sostanziale aspecificità, prima ancora che per giuridica infondatezza, poiché si limita a riprodurre - traslitterandole sul provvedimento del riesame - le medesime enunciazioni censorie già esposte avverso l'ordinanza custodiale del 23.4.2008 del g.i.p. del Tribunale di OL.
L'addotto difetto di motivazione della decisione dei giudici del riesame è insussistente.
Il Tribunale ha offerto una motivazione congrua e pertinente anche in relazione - per quel che specificamente è oggetto di critica da parte del ricorrente - al principio di adeguatezza e pur dopo l'espunzione dell'aggravante dell'agevolazione camorristica. Il provvedimento impugnato sottolinea come tale ultima evenienza, e lo stesso è a dirsi della confessione dell'indagato che non merita di essere enfatizzata oltre misura (essendo per dir così necessitata dalla convergenza e univocità delle emergenze investigative: si è detto che il D'AN è stato sorpreso nel flagrante indebito operare ad un terminale del cali center Telecom), non possa far velo ad una quadro di elevata pericolosità di reiterazione criminosa, sol che si consideri il ruolo organizzativo ricoperto dal ricorrente nelle frodi informatiche, sia quale esecutore materiale, sia quale "istruttore" di altri soggetti a lui facenti capo. Sicché, prosegue il Tribunale, l'indiscutibile gravità dei fatti criminosi (tenuto conto, tra l'altro, "dell'ingente danno economico arrecato e dei rischi per la collettività connessi all'illecita intromissione nei sistemi informatici Telecom") qualifica la proporzionalità a tali fatti della custodia carceraria.
Il provvedimento del riesame è, dunque, immune da incongruenze e vizi logici ed i rilievi critici sviluppati con il ricorso debbono reputarsi riduttivi (a tacere della loro evidenziata genericità), allorché si ponga in luce la completezza e sufficienza dell'esame delle esigenze cautelari compiuto dal Tribunale e della coerente conclusione della loro perdurante significatività. Conclusione che - diversamente da quanto si sostiene nel ricorso - si mostra idoneamente motivata, senza traccia delle incongruenze o aporie descrittive esposte nel ricorso.
B. I rilievi del ricorrente pubblico ministero in ordine all'esclusione dell'aggravante dell'agevolazione del sodalizio camorristico guidato dalla famiglia NT e da CO LO sono del tutto destituiti di pregio.
B - 1. Essi nascono da una errata valutazione in diritto delle caratteristiche specifiche della circostanza aggravante prevista dalla L. n. 203 del 1991, art. 7, nella sua tipologia c.d. soggettiva della finalità agevolatrice di una associazione di stampo camorristico. Secondo la tesi del pubblico ministero l'aggravante in questione finisce per colorarsi di caratteri di oggettività nella (sola) misura in cui il D'AN ha contezza che i profitti che VI EG lucra e lucrerà dalle frodi informatiche sono destinati a estinguere o ripianare a poco a poco l'imponente credito vantato dal gruppo camorristico dei NT. Ciò sarebbe sufficiente a qualificare le finalità criminose della condotta fraudolenta del D'AN, mutandone gli obiettivi di personale arricchimento in una collaterale agevolazione del perpetuarsi del potere economico del sodalizio camorristico.
Tale tesi del ricorrente è frutto di un palese paralogismo concettuale.
B - 2. Il Tribunale del riesame di OL ha largamente motivato le ragioni escludenti la configurabilità dell'aggravante favoreggiatrice o agevolatrice dell'entità camorristica, dal momento che: a) le conversazioni intercettate non offrono concreta prova di una posizione di finanziamento delle frodi da parte di esponenti del gruppo camorristico, mettendo piuttosto in luce unicamente la natura personale del debito dei fratelli EG verso il NT e suoi sodali (nei dialoghi il LO non accenna mai alle frodi informatiche, al loro andamento, ai loro esiti di indebita locupletazione); b) il D'AN risulta del tutto estraneo al formarsi del rapporto debitorio dei EG verso il gruppo NT;
c) il solo dato per cui il D'AN è a conoscenza del grosso debito di EG non vale ad accreditare la tesi -in virtù di un improprio effetto transitivo- che il comportamento criminoso attuato dal D'AN, agevolando in qualche misura le esigenze del EG, si qualifichi come finalizzato in via mediata ad agevolare il clan NT.
B - 3. Ora, se non può dubitarsi della compatibilità
dell'aggravante di cui alla L. n. 203 del 1991, art. 7, nella sua manifestazione agevolatrice, con un reato associativo c.d. semplice avente per oggetto reati comuni (frodi informatiche), nella consumazione di questi potendo radicarsi un ausilio più o meno significativo all'esistenza o sopravvivenza dell'associazione camorristica, deve parimenti convenirsi che l'ipotetico aiuto offerto ad un correo (attraverso la comune concorrente attività criminosa) ad estinguere un debito verso un organismo camorristico, debito di cui - per altro - è ignota la reale sottostante causa, non può di per sè solo e automaticamente implicare la concreta configurazione dell'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art.
7. Questo collegio decidente non ritiene, infatti, di dover decampare dal prevalente indirizzo espresso sul tema da questa S.C., secondo cui si rende indispensabile - ai fini della enucleazione dei caratteri endomafiosi della condotta agevolatrice - verificare se ed in quale misura il soggetto agente abbia inteso fornire un reale aiuto o "vantaggio" (come si esprime il ricorrente) al sodalizio camorristico o - per esso - a suoi singoli esponenti apicali. E proprio tale indispensabile accertamento è stato correttamente compiuto nel caso del riesame della posizione cautelare del ricorrente D'AN con esiti che il Tribunale di OL ha motivatamente ritenuto negativi. D'altra parte - è quasi superfluo aggiungere- la consapevolezza del soggetto agente di attuare una propria personale condotta ausiliatrice di un gruppo camorristico non può che coniugarsi ad una cosciente relazione di diretta causalità efficiente rispetto al sostegno reso agli scopi di arricchimento del gruppo camorristico. B - 4. In vero è sostenibile - come già ritenuto da questa Corte regolatrice (Cass. Sez. 2^, 27.9.2004 n. 44402, Colicchia, rv. 231010)- che l'aggravante dell'agevolazione mafiosa può circostanziare anche la condotta di chi, pur non organicamente inserito in una associazione mafiosa, agisca offrendo un contributo al perseguimento dei fini di una associazione mafiosa, ma occorre pur sempre che un simile contegno illecito sia sostenuto -in termini di idonea dimostrazione- da una selettiva e riconoscibile finalizzazione consapevole di tale contegno agevolatore.
Se è ammissibile che l'aggravante L. n. 203 del 1991, ex art. 7, possa qualificare l'illecita condotta anche di soggetti non appartenenti ad associazioni mafiose e finanche l'intera attività di un costituito assetto organizzativo (art. 416 c.p.) che si proponga un siffatto scopo di agevolazione, è altrettanto vero che l'individuazione della condotta di agevolazione mafiosa debba essere, sotto il profilo probatorio, il risultato di uno specifico riconoscimento modale delle proiezioni teleologiche dell'azione dell'agevolatore, a tal fine non potendo bastare l'evocativa e - per più versi suggestiva - allusione alla realtà socio-culturale in cui si svolge la condotta antigiuridica in rapporto alla diffusività e al coefficiente di inquinamento mafioso che caratterizzano una determinata area territoriale, come (forse involontariamente) sembra presupporre l'argomentare del ricorrente pubblico ministero. Un argomentare che conduce ad istituire una impropria forma di responsabilità oggettiva o, più esattamente, di concorso esterno nell'agevolazione mafiosa privo di concreti supporti nei risultati attuali delle indagini concernenti GI D'AN. A meno di non attribuire illogicamente alla previsione della L. n.203 del 1991, art. 7, i contorni di una circostanza di carattere per dir così ambientale o locale (siccome propria di realtà territoriali ad elevata infiltrazione mafiosa) si rende indispensabile accertare i concreti tratti esteriori del comportamento criminoso che ne connotano l'ascrizione alla dinamica mafiosa (nella sua duplice valenza metodologica o agevolatrice) e che - quanto alla modalità di agevolazione (aggravante c.d. soggettiva)- deve necessariamente radicarsi nella dimostrazione, in chiave di evidenziazione di idonei dati indiziari o sintomatici, di una univoca cosciente finalizzazione agevolatrice della condotta antigiuridica del soggetto agente.
A seguito della declaratoria di inammissibilità del suo ricorso il D'AN deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e della somma, considerata equa, di Euro 1.000,00, in favore della cassa delle ammende. La cancelleria si farà carico di curare gli incombenti informativi connessi allo stato di detenzione del ricorrente.
P.Q.M.
LA CORTE DI CASSAZIONE Dichiara inammissibili i ricorsi e condanna D'ND GI al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 disp. att. c.p.p., comma 1 ter. Così deciso in Roma, il 13 novembre 2008.
Depositato in Cancelleria il 21 gennaio 2009