Articolo 4 della Legge 13 dicembre 1989, n. 401
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Art. 4. Esercizio abusivo di attivita' di giuoco o di scommessa 1. Chiunque esercita abusivamente l'organizzazione del giuoco del lotto o di scommesse o di concorsi pronostici che la legge riserva allo Stato o ad altro ente concessionario, e' punito ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)) . Alla stessa pena soggiace chi comunque organizza scommesse o concorsi pronostici su attivita' sportive gestite dal Comitato olimpico nazionale italiano (CONI), dalle organizzazioni da esso dipendenti o dall'Unione italiana per l'incremento delle razze equine (UNIRE). Chiunque abusivamente esercita l'organizzazione di pubbliche scommesse su altre competizioni di persone o animali e giuochi di abilita' e' punito con l'arresto da tre mesi ad un anno e con l'ammenda non inferiore a lire un milione. Le stesse sanzioni si applicano a chiunque venda sul territorio nazionale, senza autorizzazione dell' ((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) , biglietti di lotterie o di analoghe manifestazioni di sorte di Stati esteri, nonche' a chiunque partecipi a tali operazioni mediante la raccolta di prenotazione di giocate e l'accreditamento delle relative vincite e la promozione e la pubblicita' effettuate con qualunque mezzo di diffusione. E' punito altresi' ((con la reclusione da tre a sei anni e con la multa da 20.000 a 50.000 euro)) chiunque organizza, esercita e raccoglie a distanza, senza la prescritta concessione, qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' ((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) . Chiunque, ancorche' titolare della prescritta concessione, organizza, esercita e raccoglie a distanza qualsiasi gioco istituito o disciplinato dall' ((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) con modalita' e tecniche diverse da quelle previste dalla legge e' punito con l'arresto da tre mesi a un anno o con l'ammenda da euro 500 a euro 5.000.
2. Quando si tratta di concorsi, giuochi o scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, e fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, chiunque in qualsiasi modo da' pubblicita' al loro esercizio e' punito con l'arresto fino a tre mesi e con l'ammenda da lire centomila a lire un milione. La stessa sanzione si applica a chiunque, in qualsiasi modo, da' pubblicita' in Italia a giochi, scommesse e lotterie, da chiunque accettate all'estero.
3. Chiunque partecipa a concorsi, giuochi, scommesse gestiti con le modalita' di cui al comma 1, fuori dei casi di concorso in uno dei reati previsti dal medesimo, e' punito con l'arresto fino a tre mesi o con l'ammenda da lire centomila a lire un milione.
4. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano anche ai giuochi d'azzardo esercitati a mezzo degli apparecchi vietati dall' articolo 110 del regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , come modificato dalla legge 20 maggio 1965, n. 507 , e come da ultimo modificato dall' articolo 1 della legge 17 dicembre 1986, n. 904 . 4-bis. Le sanzioni di cui al presente articolo sono applicate a chiunque, privo di concessione, autorizzazione o licenza ai sensi dell' articolo 88 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, svolga in Italia qualsiasi attivita' organizzata al fine di accettare o raccogliere o comunque favorire l'accettazione o in qualsiasi modo la raccolta, anche per via telefonica o telematica, di scommesse di qualsiasi genere da chiunque accettate in Italia o all'estero.
4-ter. Fermi restando i poteri attribuiti al Ministero delle finanze dall' articolo 11 del decreto-legge 30 dicembre 1993, n. 557 , convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1994, n. 133 , ed in applicazione dell' articolo 3, comma 228, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 , le sanzioni di cui al presente articolo si applicano a chiunque effettui la raccolta o la prenotazione di giocate del lotto, di concorsi pronostici o di scommesse per via telefonica o telematica, ove sprovvisto di apposita autorizzazione del Ministero dell'economia e delle finanze - ((Agenzia delle dogane e dei monopoli)) all'uso di tali mezzi per la predetta raccolta o prenotazione.
((4-quater). L'Agenzia delle dogane e dei monopoli e' tenuta alla realizzazione, in collaborazione con la Guardia di finanza e le altre forze di polizia, di un piano straordinario di controllo e contrasto all'attivita' illegale di cui ai precedenti commi con l'obiettivo di determinare l'emersione della raccolta di gioco illegale.))
Entrata in vigore il 30 marzo 2019
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