Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2011, n. 29188
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Sentenza 29 marzo 2011

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In tema di intercettazioni ambientali di colloqui in carcere, il decreto del P.M. che autorizza l'uso di apparecchiature esterne rispetto a quelle in dotazione negli uffici giudiziari è sufficientemente motivato con il richiamo alla circostanza che la struttura carceraria rendeva impossibile, per fatto strutturale dipendente da ragioni di sicurezza, l'allaccio ad una sala esterna.

L'età assai avanzata del soggetto raggiunto da ordinanza cautelare, benché non ancora ultrasettantenne, deve necessariamente essere oggetto di valutazione imponendo, in costanza di fattispecie riferibili alla presunzione di sussistenza delle esigenze cautelari, quantomeno una più rigorosa giustificazione della impossibilità di escludere la sussistenza in concreto di specifiche esigenze cautelari. (Fattispecie nella quale la persona raggiunta da ordinanza cautelare in carcere aveva compiuto i 69 ani di età).

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. I, sentenza 29/03/2011, n. 29188
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 29188
    Data del deposito : 29 marzo 2011

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