Sentenza 19 giugno 2009
Massime • 1
Ai fini della configurabilità del delitto di calunnia è necessario che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza dell'autorità giudiziaria, ovvero di altra autorità che ad essa abbia l'obbligo di riferire. Ne consegue che integrano il predetto reato le dichiarazioni rese ad assistenti sociali obbligate a riferire al Tribunale civile nell'ambito di un procedimento di separazione personale dei coniugi.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 19/06/2009, n. 29439 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 29439 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2009 |
Testo completo
439100
O S C U RA T A M (peliopece) Sentenza n. 7294 Registro Generale n. 12860-07 udienza pubblica del 19 giugno 2009 (n. 10 del ruolo) In caso di diffusione presente provvedim REPUBBLICA ITALIANA
In nome del Popolo Italiano omettere le generalità
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE altri dati identificativ Sezione sesta penale delle pert composta dai Signori:
Presidente dott. Giovanni de Roberto
Consigliere a norma dell'art.
1. dott. Saverio Mannino
Consigliere
2. dott. Vincenzo Rotundo d. Igs. 196/03 in qua Consigliere
3. dott. Domenico Carcano Consigliere disposto d'ufficio
4. dott. Giorgio Fidelbo ha pronunciato la seguente a richiesta di pa SENTENZA
-imposto dalla le nata a (omissis) (omissis) sul ricorso proposto nell'interesse di O.C. avverso la sentenza in data 6-12-2005 della Corte d'Appello di Catania, sezione II penale. Udita la relazione fatta dal Consigliere, dott. Vincenzo Rotundo. Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sost. Proc. Gen., dr. Giovanni Galati, che ha concluso per la inammissibilità del ricorso. Udito per la parte civile l'avv. Giuseppe Benedetto (in sost. dell'avv. Seminara), che si è associato alle conclusioni del P. G.
FATTO E DIRITTO 1.-. Con la sentenza indicata in epigrafe la Corte di Appello di Catania, in riforma della assoluzione pronunciata nei confronti di O.C. in primo grado perché il fatto non costituiva reato, concesse le attenuanti generiche e quella di cui all'art. 62 n.6 c.p., ha condannato, con entrambi i benefici di legge, la predetta alla pena di un anno di reclusione per il reato di calunnia, per avere, con dichiarazioni rese alle assistenti sociali dei Comuni di
Siracusa e Augusta, nell'ambito del procedimento civile di separazione dal coniuge S.G. pendente innanzi al Tribunale di Siracusa, incolpato il suindicato S pur sapendolo innocente, dei reati di violenza sessuale e di corruzione in danno di soggetto minorenne (la figlia M. di poco meno di due anni all'epoca della contestazione del reato).
Con la medesima sentenza la 0. è stata condannata al risarcimento dei danni in favore della costituita parte civile da liquidarsi in separata sede ed alla rifusione delle spese da essa sostenute in entrambi i gradi di giudizio, liquidate come da dispositivo. 2 Avverso la suindicata sentenza ha proposto ricorso per cassazione, tramite il suo legale, O.C. , chiedendone l'annullamento.
Con il primo ed il secondo motivo si deduce la inammissibilità dell'appello a suo tempo presentato dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte di Appello di Catania in applicazione degli artt. 1 e 10 della Legge 20 febbraio 2006, n.46. A suo avviso, pur essendo, alla data in entrata in vigore di detta legge, già ultimato il processo di appello, il gravame dovrebbe essere ritenuto inammissibile, essendo ancora pendente il ricorso per cassazione contro la sentenza di secondo grado. In caso di diversa interpretazione delle disposizioni transitorie sopra richiamate, gli artt. 1 e 10 della Legge n. 46 del 2006 sarebbero incostituzionali per contrasto con l'art. 3 Cost. Con il terzo motivo si censura la scelta del legislatore (art. 10, comma 3, Legge n. 251 del
2006) di differenziare i termini di prescrizione, rendendo inapplicabili quelli più brevi ai processi pendenti innanzi alla Corte di Cassazione e se ne denuncia la illegittimità costituzionale per contrasto con gli att. 3 e 25, secondo comma, Cost. Con il quarto motivo si lamenta la violazione dell'art. 368 c.p. e il vizio di motivazione in punto di affermazione della responsabilità della O. Le affermazioni incriminate, rese in un particolare contesto innanzi alle assistenti sociali, non potrebbero essere equiparate alla denuncia, istanza o richiesta previste dall'art. 368 c.p. Inoltre proprio i chiarimenti dati
immediatamente dall'imputata avevano indotto le assistenti sociali a non segnalare alcunché al
Tribunale, sicché avrebbe dovuto ritenersi insussistente il pericolo, anche solo astratto, che gli "sfoghi" della potessero far sorgere un procedimento penale a carico del marito. 0.
Infine dalle risultanze processuali sarebbe emerso che l'imputata era angosciata dal dubbio circa la innocenza del coniuge, sicché avrebbe dovuto escludersi il dolo di calunnia.
3.-. Il ricorso è inammissibile per manifesta infondatezza.
Le prime e censure e le relative questioni di costituzionalità sono ormai superate, in quanto su tutti gli argomenti prospettati è già intervenuta, nelle more del presente giudizio, la
Corte Costituzionale (sentenze in data 26-2-07 e 23-10-08).
Le ulteriori censure sono tutte palesemente prive di fondamento. La giurisprudenza di questa Corte ha, infatti, chiarito che per la sussistenza del reato di calunnia è sufficiente che la falsa incolpazione sia portata a conoscenza della Autorità Giudiziaria o di altra Autorità che a quella abbia l'obbligo di riferire. Nel caso in esame è assolutamente incontestabile che le assistenti sociali incaricate dal Tribunale Civile avessero l'obbligo di riferire alla Autorità Giudiziaria le accuse mosse dall'imputata nei confronti del marito, proprio in ragione del compito ad esse affidato dal Giudice della separazione. La Corte di merito ha per altro sufficientemente argomentato in ordine al tenore delle dichiarazioni rese dall'imputata, senz'altro idoneo in astratto a determinare l'avvio di un procedimento penale nei confronti del S. . D'altra parte la calunniosità di dette accuse è stata correttamente ritenuta dimostrata dalle relazioni delle assistenti sociali, riportate puntualmente in sentenza, oltre che dalle stesse ammissioni della imputata. La natura istantanea del reato di calunnia esclude qualunque rilievo al successivo ridimensionamento delle accuse ad opera della 0. Infine nella sentenza censurata si è correttamente sottolineato che la stessa imputata, invitata dalle assistenti sociali a maggiore responsabilità, aveva confessato di avere mentito, spiegando che la accuse al marito "erano solo problemi di ripicche familiari": con ciò si è fornita congrua motivazione anche in ordine alla sussistenza dell'elemento psicologico del reato. 4. Si impone, pertanto, declaratoria di inammissibilità del ricorso con conseguente condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali e di una somma in favore della cassa delle ammende (che, in ragione delle questioni dedotte, si stima equo determinare in euro mille, non ravvisandosi ragioni per escludere la colpa nella determinazione della causa di inammissibilità) nonché a rimborsare le spese del grado, liquidate come da dispositivo.
P.Q.M.
Dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di euro mille in favore della cassa delle ammende. Condanna altresì la ricorrente a rimborsare alla parte civile le spese del grado, che liquida in complessivi euro tremilacento, di cui euro milleduecento per onorari, oltre iva e cpa. Così deciso, in data 19-6-2009. еселе Al Presidente
Il Consigliere estensore Vincenzo Rit-Lo
DEPOSITATO IN CANCELLERIA
oggi 16 LUG 2009
CA
IL CANCELLIERE C1 SUPER
Lidia Scalia
معمری