Sentenza 13 novembre 2013
Massime • 2
L'effetto estensivo dell'impugnazione opera a condizione che il procedimento, riguardante unico reato con pluralità di imputati, non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una stessa pronuncia soggetta ad impugnazione. (Fattispecie, nella quale la Corte ha escluso l'applicabilità dell'art. 587 cod. proc. pen., in quanto la diversità dei procedimenti era derivata da differenti opzioni processuali esercitate dagli imputati).
In tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè quando manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale. (Fattispecie nella quale è stato affermata la sussistenza del reato di tentata rapina, benché risultasse non determinato l'importo della somma che doveva essere sottratta).
Commentario • 1
- 1. Riciclaggio: è configurabile il tentativo, non essendo il delitto a consumazione anticipataAvvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 14 ottobre 2023
La massima È configurabile il tentativo di riciclaggio, in quanto la fattispecie di cui all' art. 648-bis c.p. , nella vigente formulazione, non è costruita come delitto a consumazione anticipata. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto integrato il tentativo di riciclaggio di valuta estera per essere stati individuati i soggetti da coinvolgere, il conto corrente bancario da utilizzare e le somme da reimpiegare, nonché predisposti i contratti da stipulare - Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437). Vuoi saperne di più sul reato di riciclaggio? Vuoi consultare altre sentenze in tema di riciclaggio? La sentenza integrale Cassazione penale , sez. I , 22/02/2022 , n. 22437 …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 13/11/2013, n. 8026 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 8026 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. ESPOSITO Antonio - Presidente - del 13/11/2013
Dott. IANNELLI Enzo - Consigliere - SENTENZA
Dott. GALLO Domenico - Consigliere - N. 2497
Dott. DE CRESCIENZO Ugo - rel. Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. DI MARZIO Fabrizio - Consigliere - N. 11336/2013
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RO RT N. IL 08/04/1961;
SS LI ER N. IL 29/10/1975;
avverso la sentenza n. 6147/2011 CORTE APPELLO di ROMA, del 20/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 13/11/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. UGO DE CRESCIENZO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Riello Luigi, che ha concluso per il rigetto dei ricorsi.
udito il difensore avv. Arcati Riccardo difensore di SS RI il quale chiede l'accoglimento dei motivi. MOTIVI DELLA DECISIONE
RO AL e SS LI OB, ricorrono per Cassazione avverso la sentenza 20.1.2012 con la quale la Corte d'Appello di Roma sono stati condannati alla pena di anni tre mesi due di reclusione e 700,00 Euro di multa per la violazione dell'art. 628 c.p.. La difesa del RO, tramite due diversi ricorsi, parzialmente sovrapponibili chiede l'annullamento del provvedimento impugnato deducendo:
1.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E) la violazione dell'art. 587 c.p.p. e il vizio di motivazione. In particolare la difesa fa presente che i correi dell'imputato, giudicati separatamente, sono stati assolti dal delitto ascritto "perché il fatto non sussiste", e segnala di avere prodotto copia della sentenza irrevocabile 8580/10 richiedendo l'applicazione dell'art. 587 c.p.p. con conseguente riconoscimento dell'effetto estensivo della decisione favorevole perché la natura della assoluzione non è legata ad aspetti strettamente personali del primo destinatario del provvedimento. La difesa lamenta che nella sentenza qui impugnata la CORTE d'APPELLO di Roma non ha reso alcuna motivazione in ordine alle ragioni per le quali non ha ritenuto di applicare la disciplina dell'invocato art. 587 c.p.p.. La difesa segnala che nella specie non può affermarsi l'inapplicabilità dell'art. 587 c.p.p. per essere diversi i procedimenti che riguardano l'odierno ricorrente e i correi processati separatamente, perché la diversità dei procedimenti deriva esclusivamente dalle diverse opzioni processuali esercitate dagli imputati, a tal proposito invocando l'applicazione della sentenza 6.7.2000 della sezione 6^ di questa Corte. 2.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B) ed E), il vizio di erronea applicazione dell'art. 56 c.p. in relazione all'art. 628 c.p.. La difesa pone in evidenza la inadeguatezza della motivazione della sentenza della Corte d'Appello non avendo tenuto conto di due circostanze fattuali incidenti sulla idoneità degli atti compiuti. In primo luogo non è stato tenuto nella dovuta considerazione la circostanza che fosse "sconosciuta" l'identità della persona che doveva essere oggetto dell'aggressione; in secondo luogo si afferma che dalla motivazione della decisione si evince che il bene giuridico protetto non è mai stato messo in pericolo per inesistenza dell'oggetto materiale del reato.
3.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. D), vizio della decisione impugnata poiché non è stata assunta una prova decisiva con riferimento al capo c) della rubrica della imputazione. La difesa (nel cui ambito va ricompreso anche il ricorso dello Avv.to CONDOLEO) lamenta che la Corte territoriale, respingendo la relativa richiesta formulata dalla difesa, ha negato l'assunzione della prova della perizia sull'arma in sequestro al fine di accertare se la stessa fosse idonea ad arrecare offesa e quindi tale da poter essere considerata come arma comune da sparo. La difesa, a tal proposito denuncia la insufficienza degli accertamenti compiuti sul punto attraverso la deposizione testimoniale di un dipendente dell'Arma dei carabinieri che ha esaminato l'arma, senza essere un esperto del settore.
4.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. D) (ricorso avv.to CONDOLEO) lamenta che la Corte d'Appello non ha ammesso la prova della perizia fonica della telefonata partita dalla utenza 327.3599896 interessata a tale GALIERA Vittorio. La difesa sostiene che solo una perizia fonica sulla telefona 7936 avrebbe potuto fugare ogni dubbio in ordine alla attribuibilità della voce che si ascolta nel corso della suddetta telefonata.
5.) ex art. 606 c.p.p., comma 1, lett. B), erronea applicazione dell'art. 133 c.p.p., con riferimento al negato riconoscimento delle attenuanti generiche. Ad avviso della difesa la motivazione avrebbe dovuto essere più pregnante tenuto conto della entità della pena irrogata.
SS LI OB:
1.) vizio di motivazione ed erronea applicazione della legge penale con particolare riferimento alla sussistenza degli estremi di cui all'art. 56 c.p.; la difesa, descrivendo la dinamica dell'azione ascritta agli imputati ne pone in evidenza l'inidoneità desumibile anche dalla dislocazione dei correi, rilevando come i coimputati CA e NO (processati separatamente) sono stati assolti dal medesimo delitto.
2.) vizio di motivazione con riferimento alla accusa di concorso in porto e detenzione di un'arma comune da sparo. La difesa pone in evidenza che il ricorrente è stata assolto dal reato di concorso nella violazione della L. n. 110 del 1975, art. 4 e che non si comprendono le ragioni per le quali il medesimo non sia stato assolto anche dal delitto di concorso in porto e detenzione di una arma giocattolo priva di tappo rosso, detenuta dal NO, poiché la Corte d'Appello nulla ha detto sul punto.
3.) vizio di motivazione in ordine al mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e all'applicazione del medesimo trattamento sanzionatorio riservato al RO, già gravato altro precedente penale.
RITENUTO IN DIRITTO
Con riferimento al primo motivo di ricorso del RO, il Collegio osserva quanto segue.
La 6^ sezione penale di questa Corte, con sentenza 28.2.2000 n. 7804, ha affermato che in tema di effetto estensivo della sentenza, in base alla lettera e alla "ratio" dell'art. 587 c.p.p., comma 1, una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento dell'appello proposto da alcuni imputati estende i suoi effetti a favore di altro coimputato nel medesimo reato che tale estensione espressamente invochi nel giudizio di appello che sia ancora in corso a suo carico, a seguito di separazione per mere ragioni processuali. Sarebbe del resto contrastante con l'art. 3 Cost. trattare la posizione di tale soggetto, ancora indenne da giudicati sfavorevoli, in modo peggiore rispetto a quelle, formalmente pregiudicate, del non appellante o dell'appellante irrituale, (v. Ced Cass. Rv. 220520). La decisione è da ritenersi isolata siccome contrastata ancora da ultimo da Cass, sez. 1, 1.3.2013 n. 766/2013 con la quale, condivisibilmente, si ribadisce che l'estensione dell'impugnazione opera, pur quando si tratti di un unico reato con pluralità di imputati, a condizione che il procedimento non abbia subito separazioni tali da impedire che tutti i coimputati siano destinatari di una medesima pronuncia soggetta ad impugnazione. Sul punto perspicuamente nella sentenza citata si afferma: "...deve essere comunque chiarito che, rispetto alla separazione dei processi di impedimento all'estensione, altro è il caso, su cui si sono pronunciate le sezioni unite, della separazione incorsa nel giudizio di appello in forza di rinuncia di qualche appellante ad alcuni motivi contestualmente all'accordo intervenuto con il Pubblico Ministero per l'accoglimento di tal'altri, secondo la previsione dell'art. 599 c.p.p., comma 4, ormai espunta dall'ordinamento processuale per effetto dell'abrogazione operata dal D.L. n. 92 del 2008. A tal proposito le sezioni unite di questa Corte hanno ammesso l'estensione per accoglimento di un motivo di ricorso per cassazione non esclusivamente personale non agli altri imputati del medesimo reato, pur se patteggiarti in appello - Cass. sez. U n. 30347 del 12.7.2007 e ciò perché quel che importa ai fini dell'estensione è che l'impugnazione abbia ad oggetto, anche se non in via immediata, i una sentenza che abbia direttamente riguardato il soggetto beneficiario dell'estensione medesimo". Infatti non può parlarsi di "estensione dell'impugnazione" e quindi della sentenza di impugnazione se il soggetto sulla cui posizione il vantaggio ridondi non sia coinvolto direttamente quale imputato nell'accertamento da cui l'impugnazione medesima abbia tratto origine.
Diversamente, come nel caso che qui riguarda, il soddisfacimento delle esigenze di giustizia e di uniformità dei giudicati è affidato ad altro strumento processuale, ossia alla "revisione" delle sentenze di condanna che ha tra i suoi presupposti anche la inconciliabilità tra i fatti posti a fondamento di due diverse sentenze riguardanti la medesima vicenda. Pertanto la censura della essere rigettata.
Passando ai restanti motivi di ricorso, va osservato ancora quanto segue. Il secondo motivo di ricorso dell'imputato RO e il primo motivo di ricorso del SS LI sono inammissibili. Vengono riproposte in questa sede le medesime questioni (in fatto) già dedotte con i motivi di appello e sulle quali la Corte territoriale ha reso motivazione adeguata non confutata in diritto. In particolare la difesa RO lamenta che non sarebbe stata identificata la persona offesa del reato e che comunque sarebbe inesistente l'oggetto materiale del reato, sostenendo che entrambe le circostanze avrebbero incidenza sulla esistenza di delitto di rapina nella forma tentata. A sua volta il SS LI sostiene che la azione ascritta agli imputati avrebbe caratteri di inidoneità, tanto che i coimputati CA e NO, sottoposti a procedimento separato, sarebbero stati assolti.
Il primo degli argomenti del ricorrente RO è privo di pregio.
La circostanza che non siano state acquisite le generalità della vittima del tentativo di rapina o non sia stato indicato in termini esatti l'importo della somma che doveva essere sottratta non hanno incidenza alcuna nella presente vicenda. Gli imputati sono stati sorpresi nella flagrante esecuzione della rapina contestata siccome direttamente osservati nel mentre stavano per porre in essere l'aggressione a mano armata nei confronti di persona che portava seco gli incassi del supermercato CONAD e conosciuta dal RO. La polizia giudiziaria ha avuto modo di osservare direttamente l'azione degli imputati (seguita anche attraverso operazioni di intercettazione) e ha avuto modo di individuare la vittima predestinata dell'aggressione.
Con riferimento alla mancanza di individuazione dell'oggetto della rapina, va osservato che in tema di tentata rapina, la non punibilità dell'agente per inesistenza dell'oggetto può aversi solo quando l'inesistenza sia assoluta, cioè manchi qualsiasi possibilità che in quel contesto di tempo la cosa possa trovarsi in un determinato luogo e non, invece, quando essa sia puramente temporanea e accidentale. Nel caso di specie la difesa non ha fornito alcun elemento di valutazione dal quale possa desumersi l'inesistenza assoluta della res furtiva.
L'argomento speso dal SS RI in ordine alla inidoneità dell'azione introduce un giudizio di fatto come tale non suscettibile di considerazione in questa sede. Sul punto la Corte d'Appello ha espresso un giudizio in fatto circa la idoneità della condotta degli imputati valutandola in funzione dei risultati che essi volevano conseguire.
Il terzo e il quarto motivo di ricorso della difesa PA sono inammissibili. La Corte d'Appello ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di non disporre gli accertamenti peritali richiesti dalla difesa. La motivazione della Corte di merito è adeguata e non è suscettibile di sindacato nel merito.
Il quinto motivo di ricorso della difesa PA è inammissibile perché, introduce non già censure di diritto sui criteri di valutazione della pena, ma esprime valutazioni di merito, anch'esse sottratte al giudizio di legittimità.
La Corte d'Appello ha espressamente indicato le ragioni per le quali ha ritenuto di non riconoscere le attenuanti generiche, facendo richiamo al vissuto giudiziario dell'imputato, così richiamando uno dei parametri previsti dall'art. 133 c.p.. Il secondo motivo di ricorso dell'imputato RA RI è manifestamente infondato. La Corte territoriale ha spiegato le ragioni per le quali ha ritenuto di affermare la penale responsabilità dell'imputato in relazione al delitto di porto e detenzione di un'arma, ponendo in rilievo la essenziale strumentalità dell'arma per la perpretazione della progettata rapina denotante "quanto meno sotto il profilo della comune concertazione della specifica condotta criminosa de qua - la sicura compartecipazione dei suddetti con il Vanogi, che nell'occasione aveva materialmente indosso la pistola" (pag. 8 della sentenza). La motivazione è sufficiente e le valutazioni di merito sfuggono al sindacato di legittimità. Parimenti è manifestamente infondato il terzo motivo di ricorso del RA RI. Anche in questo caso vengono svolte considerazioni di merito e non sono formulate specifiche censure in diritto meritevoli di attenzione. Per le suddette ragioni i ricorsi vanno rigettati e i ricorrenti vanno condannati al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro 1.000,00 alla Cassa delle ammende.
P.Q.M.
Rigetta i ricorsi e condanna i ricorrenti al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 13 novembre 2013.
Depositato in Cancelleria il 20 febbraio 2014