Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/11/2005, n. 2737
CASS
Sentenza 29 novembre 2005

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Massime1

In tema di esecuzione delle operazioni di intercettazione di conversazioni o comunicazioni, il decreto motivato con cui il P.M. dispone l'utilizzo di impianti diversi da quelli installati nella Procura della Repubblica - sul presupposto della inidoneità o insufficienza degli impianti della Procura e della sussistenza di eccezionali ragioni di urgenza (art. 268, comma terzo, cod. proc. pen.) - deve essere emesso e può essere eventualmente integrato dal P.M. soltanto prima dell'esecuzione delle operazioni intercettative, mentre il giudice, neanche in sede di impugnazione de libertate, può emendare o integrare la motivazione del provvedimento, giacchè in tal modo si approprierebbe di ambiti di discrezionalità delibativa e determinativa che spettano solo alla parte pubblica.

Commentario1

  • 1Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., SS.UU., sentenza 29/11/2005, n. 2737
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 2737
Data del deposito : 29 novembre 2005

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