Sentenza 19 dicembre 2005
Massime • 1
In tema di giudizio abbreviato condizionato, il potere di integrazione probatoria ex officio attribuito al giudice dall'art. 441, comma quinto, cod.proc.pen. - per il quale quando il giudice ritiene di non potere decidere allo stato degli atti assume, anche, d'ufficio, gli elementi necessari ai fini della decisione - è preordinato alla tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, all'esercizio della funzione giurisdizionale e risponde, pertanto, alle medesime finalità cui è preordinato il potere previsto dall'art. 507 cod. proc. pen. in dibattimento. Ne consegue che, in sede di giudizio abbreviato subordinato all'audizione del curatore richiesto dal ricorrente, è legittima l'audizione del teste disposta dal giudice ex art. 441 cod.proc.pen., previa richiesta della parte civile - volta ad ottenere l'audizione di un agente di polizia tributaria, già avanzata con relativa e tempestiva presentazione di lista testi, la quale costituisce atto idoneo a fungere da sollecitazione probatoria ex art. 441, comma quinto, cod.proc.pen. e a fornire al giudice gli elementi di valutazione necessari al fine di disporre la nuova prova.
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 19/12/2005, n. 4648 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 4648 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. PIZZUTI Giuseppe - Presidente - del 19/12/2005
Dott. ROTELLA Mario - Consigliere - SENTENZA
Dott. DI TOMASSI M. Stefania - Consigliere - N. 2526
Dott. FUMO Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. BRUNO Paolo Antonio - Consigliere - N. 28993/2004
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
MO RL, nato il [...] a [...];
avverso la sentenza pronunciata in data 21/04/2004 dalla Corte d'appello di Milano;
nei confronti altresì della parte civile:
fallimento MICOD s.r.l.;
Visti gli atti, la sentenza denunziata e il ricorso;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. M. Stefania Di Tornassi;
Udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Galati Giovanni, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso quanto ai primi motivi e l'annullamento con rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla omessa motivazione in relazione alle circostanze attenuanti generiche e alla determinazione della pena;
Udito per l'imputato ricorrente l'avvocato Martire Andrea, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso.
FATTO
1. Con la sentenza in epigrafe la Corte d'appello di Milano confermava la sentenza 21/05/2001 del Tribunale che, all'esito del giudizio abbreviato celebrato in dibattimento ai sensi della L. n. 144 del 2000, art. 4 ter, aveva condannato RL MO alla pena di due anni e sei mesi di reclusione per bancarotta fraudolenta patrimoniale in relazione al fallimento della s.r.l. Micod, dichiarato il 05/12/1995.
Il fatto del quale EL era stato riconosciuto responsabile in concorso con il coimputato GR, non appellante, consisteva nella distrazione di attività per un valore di L. 450.713.631. 2. Ha proposto ricorso l'imputato, deducendo con il primo motivo la violazione di legge in relazione all'art. 442 c.p.p.. Il ricorrente riferisce che, ammesso nel dibattimento di primo grado, L. n. 144 del 2000, ex art. 4 ter, al giudizio abbreviato subordinato all'audizione del curatore fallimentare, nell'atto d'appello aveva lamentato la utilizzazione del verbale redatto dalla polizia tributaria in data 19/07/1995, allegato alla costituzione di parte civile ed estraneo al fascicolo del pubblico ministero all'atto della celebrazione dell'udienza preliminare nonché al fascicolo per il dibattimento. La Corte d'appello aveva ritenuto fondata, in linea di principio, l'eccezione ma superata in pratica, affermando che le circostanze oggetto del verbale risultavano comunque riferite dal verbalizzante la cui deposizione era stata assunta su iniziativa officiosa in sede di giudizio abbreviato.
Lamenta con il ricorso il MO che neppure tale testimonianza poteva essere utilizzata ai fini della decisione, in quanto illegittimamente acquisita su iniziativa del primo giudice proprio e soltanto alla luce del verbale che mai avrebbe potuto far parte del suo patrimonio di conoscenze.
3. Con il secondo motivo il ricorrente lamenta la violazione di legge in relazione alla utilizzazione delle dichiarazioni rese al curatore fallimentare da AT ES e DO NO. Ad avviso del ricorrente, in via di principio le dichiarazioni "testimoniali" rese al curatore non potrebbero avere alcun valore nel procedimento penale perché assunte senza le garanzie e le sanzioni previste per l'assunzione di informazioni dalle persone informate sui fatti davanti al Pubblico Ministero. Nè la celebrazione del giudizio con il rito abbreviato consentirebbe di travolgere tale patologica inutilizzabilità.
4. Con il terzo motivo il ricorrente censura la sentenza impugnata nella parte in cui ha completamente omesso di rispondere ai motivi d'appello specificatamente articolati in relazione all'eccessività del trattamento sanzionatorio, nonché al diniego delle attenuanti generiche, già immotivatamente non riconosciute al ricorrente in primo grado.
DIRITTO
1. Il primo e il secondo motivo sono infondati.
1. 1. Quanto alla utilizzabilità della testimonianza del maresciallo Acquaviva, risulta dalle sentenze di primo e secondo grado e dagli atti (che la Corte ha il dovere d'esaminare allorché sia dedotta la violazione di legge processuale) che la parte civile, costituitasi in udienza preliminare, aveva allegato all'atto di costituzione il verbale di constatazione della Guardia di Finanza del 19/07/1995 che il primo giudice aveva ritenuto comunque utilizzabile trattandosi d'atto irripetibile ex art. 430 c.p.p., comma 1, lettera b). Risulta altresì che a seguito del rinvio a giudizio del ricorrente la parte civile aveva depositato lista testi chiedendo, con riferimento a tale atto, l'assunzione del verbalizzante Maresciallo Acquaviva. Il giudice di primo grado, ammettendo nel corso del dibattimento a norma della L. n. 144 del 2000, art. 4 ter, il giudizio abbreviato subordinato all'audizione del curatore chiesto dal ricorrente, ha disposto, ex art. 441 c.p., comma 5, l'audizione altresì del maresciallo Acquaviva.
Il ricorrente sostiene che non essendo utilizzabile nel giudizio abbreviato il verbale di constatazione allegato alla costituzione di parte civile, perché "non si trovava all'interno del fascicolo del pubblico ministero al momento della celebrazione dell'udienza preliminare ne' all'atto del fascicolo del dibattimento", ed avendo la Corte d'appello convenuto su tale inutilizzabilità, sarebbe altresì inutilizzabile la deposizione del verbalizzante, assunta ex officio sulla base di una illegittima cognizione dell'atto d'indagine.
Osserva in via di principio il Collegio che il potere del giudice dell'abbreviato di disporre anche d'ufficio l'assunzione di elementi necessari ai fini della decisione riconosciuto dall'art. 441 c.p.p., comma 5, è stato introdotto dal legislatore in ossequio (cfr. C.
Cost. sentenza n. 11115 del 2001) ai ripetuti richiami della Corte Costituzionale volti ad introdurre un idoneo "meccanismo di integrazione probatoria" (C. Cost. sentenze nn. 81 del 1991, 92 e 318 del 1992 56 e 129 del 1993, 442 del 1994), sicché nel nuovo giudizio abbreviato il potere di integrazione probatoria è configurato quale meccanismo di tutela dei valori costituzionali che devono presiedere, anche nei giudizi a prova contratta, l'esercizio della funzione giurisdizionale, e a tale potere il giudice deve fare ricorso per assicurare il rispetto di quei valori ogni qual volta ritenga che le esigenze di controllo di legalità dell'esercizio dell'azione penale o il sostanziale rispetto del contraddittorio in condizione di parità tra le parti lo impongano (cfr. C. Cost., ord. n. 245 del 2005). Pacifico è dunque che tale potere risponde alla stesse esigenze ed assume i medesimi connotati di quello tradizionalmente esercitatile, in dibattimento, ex art. 507 c.p.p.. Nell'ambito dell'abbreviato transitorio ammesso nel corso del dibattimento all'udienza del giorno 11/12/2000 ai sensi della L. n. 144 del 2000, art. 4 ter, di conversione del D.L. n. 82 del 2000, è
perciò indubitabile che la richiesta della parte civile di audizione del Maresciallo della Guardia di Finanza, già avanzata con la tempestiva presentazione della lista testi della parte civile, risultasse pienamente idonea, unitamente all'avvenuta esibizione ad iniziativa della stessa parte civile del verbale della Guardia di Finanza dell'atto dal quale la richiesta traeva spunto, a fungere da sollecitazione probatoria ex art. 441 c.p.p., comma 5, e a fornire - del tutto legittimamente - "al giudice gli elementi di valutazione necessari al fine di disporre la nuova prova (per la differenza tra "utilizzazione" ai fini della decisione degli atti d'indagine e loro esibizione a supporto delle richieste o sollecitazioni probatorie, cfr, in relazione all'art. 507 c.p.p., C. Cost., ord. n. 338 del 1999). E ciò a prescindere da ogni ulteriore considerazione circa la piena utilizzabilità, nel giudizio abbreviato transitorio, degli atti delle indagini difensive contenuti nei fascicoli delle parti private che, a norma degli artt. 391 octies e 433 c.p.p., debbono intendersi confluiti nel fascicolo del pubblico ministero, tanto più alla luce della considerazione che già nel giudizio abbreviato "ordinario" l'utilizzabilità di tali atti non può essere revocata in dubbio (cfr. in senso esplicito, C. Cost., ord. n. 57 del 2000, e implicitamente ma inequivocabilmente, ord. n. 245 del 2005), in forza del combinato disposto dell'art. 327 bis c.p.p., comma 2, art. 442 c.p.p., comma 1 bis, art. 419 c.p.p., comma 3, art. 421 c.p.p., comma
3, e art. 391 octies c.p.p., come introdotti o modificati dalla L. n. 397 del 2000. Ed altrettanto pacifica deve ritenersi la piena utilizzabilità degli atti comunque confluiti nel fascicolo del dibattimento, prima dell'ammissione del giudizio abbreviato transitorio, la cui formazione non è affatto cristallizzata - come parrebbe assumere la difesa del ricorrente - al momento del rinvio a giudizio, ma è invece, come è chiaramente desumibile tra l'altro dagli artt. 493 e 515 c.p.p., indiscutibilmente progressiva, (cfr., tra molte, Sez. 5^, Sentenza n. 24711 del 10/04/2002, nonché per il significato sostanziale da annettere alla previsione, peraltro pleonastica, della L. n. 144 del 2000, comma 6, art. 4 ter, cfr. altresì, mutatis, C. Cost., ord. 220 del 2001).
1.2. Quanto alla dedotta inutilizzabilità delle dichiarazioni rese al curatore dalle persone informate sui fatti OS e NO, va premesso, in fatto, che la questione è stata sollevata dall'imputato per la prima volta con il ricorso per Cassazione, non risultando analoga censura prospettata nei motivi d'appello e, in diritto, che è principio consolidato (Sez. U, Sentenza n. 16 del 21/06/2000, Tammaro) che nel giudizio abbreviato non rileva ne'
l'inutilizzabilità "fisiologica" della prova, quella cioè collegata al regime del doppio fascicolo e dell'assunzione dibattimentale, ne' le ipotesi di inutilizzabilità "relativa" pure stabilite dalla legge in via esclusiva con riferimento alla fase dibattimentale, mentre va attribuita piena rilevanza alla categoria sanzionatoria dell'inutilizzabilità cosiddetta "patologica", inerente, cioè, agli atti probatori assunti contro legem. E solo tale vizio, afferente una utilizzazione "vietata in modo assoluto non solo nel dibattimento, ma in tutte le altre fasi del procedimento, comprese quelle delle indagini preliminari e dell'udienza preliminare, nonché le procedure incidentali cautelari e quelle negoziali di merito", è deducibile in ogni stato del processo, a prescindere dalla sua tempestiva deduzione nella sede di merito.
Orbene secondo la costante giurisprudenza di questa Corte (v. Cass. Sez. 5^, n. 39001 del 09/06/2004; Sez. 5^, n. 6887 del 01/06/1999), le relazioni e gli inventari redatti dal curatore fallimentare sono ammissibili come prove documentali in ogni caso e non solo quando siano ricognitivi di una organizzazione aziendale e di una realtà contabile, atteso che risultano in ogni caso prove rilevanti nel processo penale gli accertamenti documentali, e le dichiarazioni ricevute dal curatore, al fine di ricostruire le vicende amministrative della società. La relazione del curatore fallimentare costituisce nel suo insieme, elemento di prova valutabile in sede penale, e le dichiarazioni a questi rese dalle persone ascoltate, in quanto parte integrante della relazione, costituiscono un dato di fatto riferito dal curatore e dallo stesso accertato che assume oggettiva rilevanza per la effettiva conoscenza del fatto reato. Anche a volere riconoscere a tali dichiarazioni, per come riferite dal curatore nella sua relazione, il valore sostanziale di dichiarazioni de relato (in contrasto peraltro con la prevalente giurisprudenza), esse sarebbero comunque utilizzabili nel giudizio abbreviato, mentre la mancata escussione in giudizio dei testi di riferimento, mai sollecitata, non sarebbe comunque deducibile per la prima volta nel giudizio di legittimità.
Nè la censura s'estende formalmente alla portata probatoria riconosciuta dai giudici di merito a tali dichiarazioni, che risultano peraltro valutate nel complesso degli elementi acquisiti assieme ai dati documentali e contabili acquisiti, al risultato degli accertamenti del curatore, alle dichiarazioni degli imputati, in un contesto di reciproco riscontro, immune da vizi.
2. Fondato è invece l'ultimo motivo.
Nell'atto d'appello il ricorrente lamentava, con l'ultimo motivo (il quarto), il mancato riconoscimento delle attenuanti generiche e per l'effetto il mancato contenimento della pena nei limiti edittali e la mancata concessione della sospensione condizionale della pena, chiedendo nella sostanza la rivalutazione del pari ruolo svolto nella vicenda rispetto al coimputato, il cui trattamento sanzionatorio sarebbe stato ingiustificatamente più mite.
Di tale motivo la Corte d'appello non da atto nella parte introduttiva, in fatto, della decisione gravata ne' ad esso risponde in alcun modo nella motivazione.
Ne consegue che la sentenza impugnata va annullata con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame del motivo d'appello pretermesso concernente le attenuanti generiche, la determinazione della pena e per l'effetto la sua sospensione condizionale.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio ad altra sezione della Corte d'appello di Milano per nuovo esame. Rigetta nel resto il ricorso. Così deciso in Roma, il 19 dicembre 2005.
Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2006