2. Le parti private possono rinunciare all'impugnazione anche per mezzo di procuratore speciale.
3. La dichiarazione di rinuncia e' presentata a uno degli organi competenti a ricevere l'impugnazione nelle forme e nei modi previsti dagli articoli ((581 e 582)) ovvero, in dibattimento, prima dell'inizio della discussione.
4. Quando l'impugnazione e' trattata e decisa in camera di consiglio, la dichiarazione di rinuncia puo' essere effettuata, prima dell'udienza, dal pubblico ministero che ha proposto l'impugnazione e, successivamente, dal pubblico ministero presso il giudice dell'impugnazione, anche se la stessa e' stata proposta da altro pubblico ministero.