Sentenza 28 febbraio 2007
Massime • 2
Il mutamento del giudice di appello, per diversità della composizione del collegio che ha disposto l'acquisizione di una prova da quello che ha provveduto all'assunzione della prova stessa, non è causa di nullità della sentenza nel caso di prove documentali, che, in quanto precostituite, non necessitano di un formale provvedimento di rinnovazione parziale del dibattimento e di loro acquisizione.
L'acquisizione in funzione probatoria della sentenza pronunciata sulla medesima vicenda nei confronti del coimputato, divenuta irrevocabile, non esime il giudice del processo "ad quem" sia dal dovere di accertare la veridicità dei fatti ritenuti dimostrativi e rilevanti rispetto all'oggetto della prova, fatta salva in ogni caso la facoltà dell'imputato di essere ammesso alla prova del contrario, sia dal dovere di acquisire, su richiesta del pubblico ministero e nel contraddittorio tra le parti, gli elementi di prova che confermino la dedotta veridicità.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 28/02/2007, n. 16626 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 16626 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. MORELLI Mario Rosario - Presidente - del 28/02/2007
Dott. ESPOSITO Antonio - Consigliere - SENTENZA
Dott. FIANDANESE Franco - Consigliere - N. 242
Dott. ZAPPIA Pietro - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. AMBROSIO Annamaria - Consigliere - N. 016419/2006
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA/ORDINANZA
sul ricorso proposto da:
1) NI ED, N. IL 25/02/1947;
2) AL MA, N. IL 24/09/1949;
avverso SENTENZA del 31/01/2006 CORTE APPELLO di ANCONA;
visti gli atti, la sentenza ed il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA la relazione fatta dal Consigliere Dott. ZAPPIA PIETRO;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. CIANI Gianfranco, che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. PALMA Francesco per RI e, in sostituzione dell'Avv. ROSSI Paolo, per CI, che ha chiesto in via principale l'accoglimento di tutti i motivi di ricorso e, in via subordinata, l'annullamento della sentenza impugnata per intervenuta prescrizione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con sentenza del 26.4.2000 il Tribunale di Fermo condannava RI AL e CI CI, concesse ad entrambi le circostanze attenuanti generiche e la diminuente del rito, alla pena di mesi dieci di reclusione e L. 500.000 di multa ciascuno, avendoli ritenuti responsabili del reato di ricettazione dell'assegno bancario n. 036235 7511 dell'importo di L. 10.800.000 tratto sul c/c n. 2159.03 del Monte dei Paschi di Siena, Agenzia di Sabbiano, intestato alla S.A.D.A. s.r.l., da quest'ultima emesso in favore di altra società, spedito in data 8.2.1991 e mai pervenuto alla destinataria. Con sentenza del 31.1.2006 la Corte di Appello di Ancona confermava la decisione impugnata.
Avverso tale sentenza l'imputato RI AL propone, per mezzo del difensore, ricorso per Cassazione lamentando la violazione di legge sotto diversi profili.
Col primo motivo di gravame la difesa lamenta violazione dell'art.606 c.p.p., lett. b), c), d) ed e), per non avere il giudice di appello rispettato la normativa regolante il giudizio abbreviato, per avere disposto acquisizioni documentali senza permettere il contraddittorio e l'esplicazione dei diritti di difesa, con violazione dei principi del giusto processo, per non avere ammesso prove su elementi decisivi della controversia, per avere invertito il principio dell'onere della prova, con motivazione carente, contraddittoria ed illogica. In particolare rileva la difesa che la Corte di appello, disponendo la parziale rinnovazione del dibattimento al fine di acquisire, ai sensi dell'art. 238 bis c.p.p., la sentenza irrevocabile emessa nel procedimento celebrato nei confronti del coimputato EN AN (assolto dal reato ascrittogli sulla base di una perizia grafologica che aveva escluso la riconducibilità allo stesso della firma per girata apposta sull'assegno in questione), avrebbe dovuto disporre la riapertura della fase dibattimentale per dare la possibilità all'appellante - che aveva assunto di aver ricevuto in buona fede il detto assegno dal predetto EN - di svolgere le proprie difese. Analoga censura muove la difesa del coimputato CI CI lamentando parimenti l'acquisizione della predetta sentenza in assenza di contraddittorio e con violazione dei diritti di difesa. Il motivo è infondato.
Ed invero la ratio della norma di cui all'art. 238 bis c.p.p. è chiaramente quella di "non disperdere elementi conoscitivi acquisiti in provvedimenti che hanno comunque acquistato autorità di cosa giudicata, fermo restando il principio del libero convincimento del giudice" (Cass., Sez. 2^, 19 maggio 1994, RM in Arch. n. proc. pen., 1994, p. 886), ovvero quella di "evitare di dover provare di volta in volta un fatto già accertato" (Cass., Sez. 6^, 18 marzo 1998, C, in Cass. pen. mass. ann., 1999, n. 1445, p. 2890). E pertanto correttamente la Corte territoriale ha disposto l'acquisizione di tale sentenza. Peraltro, l'acquisizione agli atti del procedimento di sentenze divenute irrevocabili non comporta, per il giudice del detto procedimento, alcun automatismo nel recepimento e nella utilizzazione a fini decisori dei fatti ne', tanto meno, dei giudizi di fatto contenuti nei passaggi argomentativi delle motivazioni delle suddette sentenze, dovendosi al contrario ritenere che quel giudice conservi integra l'autonomia e la libertà delle operazioni logiche di accertamento e formulazione di giudizio a lui istituzionalmente riservate.
Così precisata la portata precettiva della norma, è dunque evidente che il giudice, perché la sentenza irrevocabile pronunciata sulla stessa identica vicenda possa assumere dignità di prova nel diverso processo penale nel quale viene acquisita, deve innanzi tutto - ed in ciò consiste la garanzia della difesa dell'imputato - accertare la veridicità dei fatti ritenuti come dimostrativi dalla detta sentenza e rilevanti ex art. 187 c.p.p., salva la facoltà dell'imputato di essere ammesso a provare il contrario. Il giudice, inoltre, su richiesta dell'accusa, deve acquisire al dibattimento, nel contraddittorio delle parti, gli elementi di prova che confermino la veridicità dei fatti accertati nella sentenza irrevocabile acquisita e che divengono, in tal modo, fonti di prova del reato per cui si procede (Cass. Sez. 1^, 26 maggio 1995, R.). E ciò porta ad esaminare, ritenuta pertanto la correttezza sotto il profilo procedurale della acquisizione in parola, l'ulteriore motivo di gravame con il quale il RI ed il CI lamentano violazione dell'art. 606 c.p.p., per assoluta carenza probatoria, carenza ed illogicità della sentenza, violazione ed errata applicazione dell'art. 238 bis c.p.p. e dell'art. 192 c.p.p., comma 3. In particolare rileva la difesa che la Corte territoriale, nel porsi il problema del riscontro esterno della predetta sentenza in cui era stata accertata la falsità della girata del EN, aveva ravvisato, in maniera assolutamente inammissibile, tali riscontri nelle dichiarazioni rese dallo stesso EN. Il rilievo è fondato, atteso che il giudice, nell'utilizzare la norma dell'art. 238 bis c.p.p., ha il dovere di dimostrare l'osservanza dei rigidi criteri stabiliti dalla legge senza che possa apparire esaustivo ne' il richiamo a formule di stile ne' la mera citazione ex art. 238 bis c.p.p., dovendo altrimenti ritenersi introdotto - con inevitabili riverberi quanto all'osservanza dei principi costituzionali di ragionevolezza (art. 3), di terzietà del giudice naturale precostituito per legge (art. 25) e dell'esercizio del diritto di difesa (art. 24) - un congegno in grado di produrre un'efficacia erga omnes del giudicato penale, con consequenziale perdita dell'oralità e del contraddittorio per la prova (Cass. Sez. 1^, 8.5.2003, n. 23460). E tale riscontro esterno è stato nel caso di specie inammissibilmente ravvisato, dai giudici della Corte territoriale, nelle "concordanti e costanti dichiarazioni del EN di non aver mai visto l'assegno in questione, di non conoscere il CI e di non aver mai avuto alcun rapporto con il RI e con il CI", ossia nelle stesse dichiarazioni rese dal soggetto imputato in quel processo.
E pertanto sul punto l'impugnata sentenza va annullata con rinvio ad altro giudice, e segnatamente alla Corte di Appello di Perugia, perché proceda all'accertamento della veridicità del fatto ritenuto come dimostrato dalla suddetta sentenza irrevocabile, acquisendo ed evidenziando gli elementi di prova, costituiti da riscontri esterni individualizzanti, che confermino la eventuale veridicità dei fatti accertati nella sentenza irrevocabile acquisita.
In ordine alle ulteriori censure sollevate nei confronti dell'impugnata sentenza, rileva il Collegio che con ulteriore motivo di gravame la difesa di entrambi gli imputati lamenta violazione dell'art. 606 c.p.p., lett. c), irritualità del giudizio di appello e del giudizio di primo grado, violazione degli artt. 560 e 561 c.p.p., art. 554 c.p.p., comma 4, art. 525 c.p.p., commi 1 e 2. In
particolare rileva la difesa che nel giudizio di appello il Collegio era mutato in tre occasioni (il 7.6.2005, l'8.11.2005 ed il 31.1.2006), senza che ne fosse stato dato atto ai fini procedurali;
inoltre all'udienza del 7.6.2005 la Corte, rilevato che il giudice di primo grado aveva omesso di acquisire il fascicolo del P.M., ne aveva disposto l'acquisizione, trascurando di considerare che l'inadempimento del giudice di primo grado rendeva nulla, ai sensi dell'art. 561 c.p.p. e art. 554 c.p.p., comma 4, sia la prima sentenza che la sentenza di appello.
Le censure non sono fondate.
Ed invero, in ordine al rilievo concernente il mutamento del Collegio, devesi rilevare che nessuna nullità può ritenersi verificata avendo questa stessa Corte in altra vicenda già evidenziato che il principio dell'identità del giudice che ha disposto l'acquisizione della prova con quello che ha proceduto all'assunzione della stessa non è violato nel caso in cui il giudice di appello acquisisca e valuti prove documentali di cui sia stata disposta la acquisizione in precedenza dal medesimo organo collegiale diversamente composto;
e ciò in quanto le prove documentali, quali prove precostituite, possono essere acquisite indipendentemente dalla preventiva adozione di un formale provvedimento di rinnovazione parziale del dibattimento e di acquisizione delle stesse, sicché deve considerarsi irrilevante il provvedimento di acquisizione in precedenza disposto dallo stesso organo giudicante diversamente composto (Cass. Sez. 6^, 10.7/5.9.2000, n. 9446). Per quel che riguarda la mancata acquisizione da parte del giudice di primo grado del fascicolo del P.M., osserva il Collegio che siffatta omissione non comporta alcuna nullità, sia perché tale omissione non risulta in alcun modo sanzionata, sia perché l'acquisizione di tale fascicolo costituisce una facoltà e non un obbligo per il decidente.
Le ulteriori censure mosse dalle parti (concernenti la utilizzazione da parte della Corte territoriale delle risultanze della perizia grafologica effettuata nel procedimento a carico del EN, nonché la carenza di motivazione della sentenza in ordine alla chiesta derubricazione del reato in quello previsto dall'art. 712 c.p., alla qualificazione del reato nell'ipotesi lieve prevista dall'art. 648 c.p. ed alla determinazione della pena inflitta ai sensi dell'art. 133 c.p.) restano assorbite nella presente pronuncia di annullamento.
P.Q.M.
Annulla l'impugnata sentenza e dispone che gli atti siano trasmessi alla Corte di Appello di Perugia per nuovo giudizio.
Così deciso in Roma, nella Pubblica udienza, il 28 febbraio 2007. Depositato in Cancelleria il 2 maggio 2007