Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 16285
CASS
Sentenza 16 marzo 2010

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Le pronunce sulla validità e utilizzabilità del mezzo di prova compiuto in sede di giudizio incidentale promosso per il riesame di misure cautelari personali, anche all'esito del giudizio di legittimità, non possono ritenersi vincolanti per il giudice del dibattimento. Ne deriva che, in relazione alla validità delle intercettazioni disposte nel corso delle indagini preliminari e alla loro utilizzabilità, qualsiasi decisione adottata in sede cautelare non può travalicarne i limiti fino a giungere a precludere al giudice del dibattimento il potere-dovere di un'autonoma e indipendente valutazione della prova, anche sotto il profilo della legittimità delle procedure acquisitive. (La Corte ha rilevato che non vi é assoluta autonomia tra giudizio cautelare e giudizio di merito, con la conseguenza che il giudice del procedimento principale conserva integro il potere di valutare l'utilizzabilità dei risultati intercettativi).

Ai fini della sussistenza dell'ipotesi criminosa del delitto di omicidio preterintenzionale (art. 584 cod. pen.), è sufficiente che l'agente abbia posto in essere atti diretti a percuotere o ledere una persona e che esista un rapporto di causa ed effetto tra i predetti atti e l'evento morte, mentre proprio l'azione violenta (che può essere costituita anche da una spinta) - estrinsecandosi in un'energia fisica, più o meno rilevante, esercitata direttamente nei confronti della persona - ove consapevole e volontaria, è rivelatrice della sussistenza del dolo di percosse e di lesioni, per cui quando da essa derivi la morte, dà luogo a responsabilità a titolo di omicidio preterintenzionale.

I 'casi di urgenzà che abilitano il P.M. ad emettere il decreto di intercettazione di conversazioni o comunicazioni comprendono anche le 'eccezionali ragioni di urgenzà che legittimano, a norma dell'art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., l'esecuzione delle operazioni mediante l'uso di impianti in dotazione alla P.G. qualora quelli installati nei locali della Procura della Repubblica risultino insufficienti od inidonei, con la conseguenza che la motivazione circa la sussistenza della 'urgenzà, ex art. 267, comma secondo, cod. proc. pen., assorbe quella circa la sussistenza delle 'eccezionali ragioni d'urgenzà, ex art. 268, comma terzo, cod. proc. pen., ove le ragioni addotte ai fini dell'esigenza di attivare immediatamente le operazioni di intercettazioni appaiano incompatibili sia con la normale procedura di 'richiesta autorizzazionè, stabilita in via ordinaria dall'art. 267, comma primo, cod. proc. pen., sia con l'attesa del realizzarsi di una condizione di sufficienza o idoneità degli impianti installati presso la Procura della Repubblica.

In tema di intercettazioni di conversazioni e comunicazioni, l'eventuale difetto di motivazione del decreto emesso in via d'urgenza dal P.M. è sanato con l'emissione del decreto di convalida da parte del G.I.P., che assorbe integralmente il provvedimento originario e rende utilizzabili i risultati delle operazioni di intercettazione, precludendo qualsivoglia discussione sulla sussistenza del requisito dell'urgenza.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. pen., sez. V, sentenza 16/03/2010, n. 16285
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 16285
    Data del deposito : 16 marzo 2010

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