Provvedimento: […] Cass. 1527/78), ogni persona fisica può scegliere liberamente le modalità ed il luogo della propria sepoltura, consentendo espressamente la legge che, tra le disposizioni testamentarie, rientrino anche quelle a carattere non patrimoniale, tra cui quella relativa al luogo di sepoltura post mortem (art. 587 c.c.). Quando la scheda testamentaria manca, tale volontà può essere espressa senza rigore di forma attraverso il conferimento di un mandato ai prossimi congiunti, prescelti fra quelli più strettamente legati da vincoli, comparando – e dando prevalenza – allo ius coniugii rispetto allo ius sanguinis. Nella fattispecie, la volontà di deve ritenersi pienamente accertata nel Persona_1 senso evocato dall'attrice. In primo luogo, si richiama l'attendibile testimonianza di , convivente con ON
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