Articolo 625 bis del Codice di procedura penale
Articolo 593Articolo 593
Versione
8 giugno 2001
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Versione
3 agosto 2017
Art. 625-bis.
(Ricorso straordinario per errore materiale o di fatto).
1. E' ammessa, a favore del condannato, la richiesta per la correzione dell'errore materiale o di fatto contenuto nei provvedimenti pronunciati dalla corte di cassazione.
2. La richiesta e' proposta dal procuratore generale o dal condannato, con ricorso presentato alla corte di cassazione entro centottanta giorni dal deposito del provvedimento. La presentazione del ricorso non sospende gli effetti del provvedimento, ma, nei casi di eccezionale gravita', la corte provvede, con ordinanza, alla sospensione.
3. L'errore materiale di cui al comma 1 puo' essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, in ogni momento ((e senza formalita'.
L'errore di fatto puo' essere rilevato dalla corte di cassazione, d'ufficio, entro novanta giorni dalla deliberazione)) .
4. Quando la richiesta e' proposta fuori dell'ipotesi prevista al comma 1 o, quando essa riguardi la correzione di un errore di fatto, fuori del termine previsto al comma 2, ovvero risulta manifestamente infondata, la corte, anche d'ufficio, ne dichiara con ordinanza l'inammissibilita'; altrimenti procede in camera di consiglio, a norma dell'articolo 127 e, se accoglie la richiesta, adotta i provvedimenti necessari per correggere l'errore.
Entrata in vigore il 3 agosto 2017
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