Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2005, n. 28514
CASS
Sentenza 16 giugno 2005

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In materia di intercettazioni, l'obbligo di impiego di congegni in dotazione alla polizia non attiene allo strumento giuridico (compravendita, comodato, locazione etc.) attraverso cui la P.G. si procura le apparecchiature - che possono anche restare di proprietà del privato - ma impone a terzi il divieto di accedere alla strumentazione fin quando essa è utilizzata per l'intercettazione (ha precisato la Corte che la disposizione di cui all'art. 268 comma terzo bis cod. proc. pen. va interpretata nel senso che per le intercettazioni informatiche é positivamente escluso il rischio di inquinamento della prova nel caso in cui i privati continuino ad accedere agli impianti che siano di loro proprietà).

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  • 1Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitato
    Paolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2005, n. 28514
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 28514
Data del deposito : 16 giugno 2005

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