Sentenza 16 giugno 2005
Massime • 1
In materia di intercettazioni, l'obbligo di impiego di congegni in dotazione alla polizia non attiene allo strumento giuridico (compravendita, comodato, locazione etc.) attraverso cui la P.G. si procura le apparecchiature - che possono anche restare di proprietà del privato - ma impone a terzi il divieto di accedere alla strumentazione fin quando essa è utilizzata per l'intercettazione (ha precisato la Corte che la disposizione di cui all'art. 268 comma terzo bis cod. proc. pen. va interpretata nel senso che per le intercettazioni informatiche é positivamente escluso il rischio di inquinamento della prova nel caso in cui i privati continuino ad accedere agli impianti che siano di loro proprietà).
Commentario • 1
- 1. Intercettazioni telefoniche: il PM deve motivare prima di eseguire le operazioniAccesso limitatoPaolo Del Giudice · https://www.altalex.com/ · 28 febbraio 2006
Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 16/06/2005, n. 28514 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28514 |
| Data del deposito : | 16 giugno 2005 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
Dott. TROJANO Pasquale - Presidente - del 16/06/2005
Dott. MANNINO Saverio - Consigliere - SENTENZA
Dott. AGRÒ Antonio Stefano - Consigliere - N. 1163
Dott. MILO Nicola - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. CONTI Giovanni - Consigliere - N. 2596/2005
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
RN PP;
avverso l'ordinanza 27 dicembre 2004 del Tribunale di Palermo;
Udita la relazione del Consigliere Dott. Antonio Stefano Agrò;
Udito il P.G. Dott. DELEHAYE Enrico che ha concluso per il rigetto del ricorso.
Udito per il ricorrente l'avvocato CLEMENTI Marco;
RITENUTO IN FATTO
1. PP TO ricorre contro l'ordinanza indicata in epigrafe con cui il Tribunale di Palermo ha confermato la misura della custodia in carcere disposta a suo carico per partecipazione ad associazione mafiosa.
2. Osserva che, secondo il Tribunale, il compendio indiziario rilevante è costituito dalle dichiarazioni del collaborante ED TT e dal contenuto di alcune conversazioni captate.
3. Deduce quindi l'inutilizzabilità delle dichiarazioni perché raccolte senza l'osservanza dell'art. 64 c.p.p. e mai rinnovate, dato che il TT s'è successivamente avvalso della facoltà di non rispondere. Rileva a questo proposito che il rifiuto appare nel verbale integrale e che il Tribunale ha invece avuto riguardo al verbale riassuntivo, in cui non traspare l'espediente utilizzato al riguardo dal p.m. di dare lettura dei contenuti del precedente interrogatorio e di chiederne la conferma.
4. Quanto alle conversazioni, queste sono state captate in virtù dei decreti urgenti del p.m. nn. 1018/03 e n. 2119/03.
Ora tali decreti dovrebbero ritenersi viziati in quanto non correttamente convalidati dal GIP essendo il primo insufficientemente motivato e il secondo addirittura privo di motivazione. Anzi quest'ultimo, in tesi di proroga, è intervenuto dopo la scadenza del termine del precedente con una vacatio dal 16 ottobre 2003 al 22 ottobre dello stesso anno.
Le operazione di captazione per di più sono state effettuate con apparecchi appartenenti a ditta privata, in ulteriore violazione di legge.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. In ordine alla prima censura occorre subito dire che il ricorrente non si cura di mostrare che rilievo potrebbe avere l'inutilizzabilità della chiamata del TT per l'economia del provvedimento;
precisazione necessaria visto che nell'ordinanza in esame i gravi indizi di colpevolezza a carico del TO risultano anche e soprattutto da otto intercettazioni ambientali rivelatrici dei rapporti con i vertici dell'organizzazione mafiosa e del ruolo svolto dall'indagato nell'ambito del clan.
L'eccezione di inutilizzabilità è comunque infondata. Il TT, infatti, sebbene ricusasse il 25 ottobre 2001 di rendere ulteriori dichiarazioni, confermava nelle forme dell'art. 64 c.p.p. quelle precedentemente fatte, dopo che gliene era stata data integrale lettura. Cosa che basta ad attualizzare e a rendere perciò utilizzabile la chiamata, non essendo a tal fine richiesto che il p.m. riformuli le stesse domande e che il soggetto ripeta le medesime risposte, come sembra che nel ricorso sia invece sostenuto.
2. Venendo quindi alle censure sui decreti autorizzativi delle intercettazioni, ritiene la Corte, in adesione alla giurisprudenza delle Sezioni Unite, che tali decreti ben possano adottare una motivazione per relationem alla richiesta del p.m. e/o a quella della p.g., purché si ricavi che il giudice ha valutato la sussistenza dei requisiti richiesti dalla legge per operare la limitazione della libertà di comunicazione.
Tanto nella specie appare in primo luogo con riferimento al decreto 1018/03, dal cui testo si evince, attraverso il rinvio alla nota del GICO, che il provvedimento è stato emanato perché era emerso che un luogo indicato come "il cantiere" veniva adibito a sede dell'associazione mafiosa e che in questo cantiere v'era un continuo scambio di informazioni relativo ad estorsioni sugli esercizi commerciali.
Le intercettazioni compiute mostravano poi come fosse in atto una specifica estorsione, alla quale, attraverso il richiamo del decreto di urgenza n. 2119/03, fa riferimento il GIP il 22 ottobre del 2003. Risulta perciò irrilevante, in ordine a quest'ultimo decreto, che vi sia una soluzione di continuità delle proroghe avutesi fino al 16 ottobre 2003, dato che il provvedimento di per sè da pienamente conto della valutazione della sussistenza dei presupposti previsti dagli artt. 266 e 267 c.p.p.. 3. Priva di fondamento è pure la questione che si fa in ordine all'esecuzione delle intercettazioni.
Questa Corte, basandosi sull'interpretazione letterale e su quella teleologica, già con sentenza 23 ottobre 2003 n. 40330, Cirasole, ha ritenuto che la norma di cui al terzo comma dell'art. 268 cod. proc. pen., nel prevedere che l'intercettazione debba effettuarsi attraverso congegni in dotazione della polizia giudiziaria, con le parole "in dotazione" non si occupa dello strumento giuridico attraverso cui la polizia si dota degli apparecchi necessari (compravendita, comodato, locazione o altro), i quali dunque possono restare in proprietà del privato, ma si preoccupa soltanto di evitare che terzi privati possano accedere agli apparecchi in questione, una volta e fin quando siano adibiti all'intercettazione. Può ora aggiungersi che l'espresso riferimento alla appartenenza a privati degli impianti, contenuto nel comma 3 bis a proposito delle intercettazioni delle comunicazioni informatiche, non significa che per le intercettazioni diverse da quelle informatiche sia vietato servirsi di apparecchi di proprietà dei privati, ma semplicemente che per le intercettazioni informatiche il legislatore, non richiedendo la dotazione, ha discrezionalmente escluso che vi sia rischio di inquinamento probatorio o di violazione della riservatezza nel fatto che i privati possano continuare ad accedere agli impianti di loro proprietà.
4. Il ricorso va pertanto respinto ed alla sua reiezione segue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte di Cassazione rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'art. 94 1-ter disp. att. c.p.p.. Così deciso in Roma, il 16 giugno 2005.
Depositato in Cancelleria il 29 luglio 2005