Sentenza 23 aprile 2013
Massime • 3
La richiesta di rito abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile, non preceduto dagli avvisi alle parti.
Sono irripetibili quegli accertamenti tecnici aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio. (Nella specie, la Corte ha escluso il carattere di irripetibilità alla valutazione di lesioni personali che avevano cagionato alla vittima una cicatrice).
L'omissione dell'avviso all'indagato, alla persona offesa e ai difensori di accertamenti irripetibili integra un'ipotesi di nullità di ordine generale a regime intermedio, che deve essere eccepita prima della deliberazione della sentenza di primo grado.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. I, sentenza 23/04/2013, n. 28459 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 28459 |
| Data del deposito : | 23 aprile 2013 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. SIOTTO Maria Cristina - Presidente - del 23/04/2013
Dott. VECCHIO Massimo - Consigliere - SENTENZA
Dott. CAIAZZO Luigi Pietro - Consigliere - N. 570
Dott. BARBARISI Maurizio - Consigliere - REGISTRO GENERALE
Dott. LOCATELLI Giuseppe - rel. Consigliere - N. 23327/2012
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
AM AN N. IL 10/01/1987;
avverso la sentenza n. 6132/2011 CORTE APPELLO di TORINO, del 25/01/2012;
visti gli atti, la sentenza e il ricorso;
udita in PUBBLICA UDIENZA del 23/04/2013 la relazione fatta dal Consigliere Dott. GIUSEPPE LOCATELLI;
Udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Iacoviello Francesco che ha concluso per il rigetto del ricorso;
Udito il difensore Avv. Panfili Loris, che ha chiesto l'accoglimento del ricorso.
RITENUTO IN FATTO
Con sentenza del 27.5.2011 il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Torino condannava ME DR alla pena di anni 8 di reclusione poiché giudicato colpevole dei seguenti reati: a) tentato omicidio in danno di CA SA contro il quale esplodeva più colpi di arma da fuoco a mezzo della pistola di ordinanza, attingendo la persona offesa al torace e altrove, con l'aggravante di aver commesso il fatto con violazione dei doveri inerenti alla qualifica di carabiniere;
b) delitto di rapina perché mediante la violenza descritta nel capo precedente costringeva CA SA a consegnargli gratuitamente due dosi di cocaina;
c) simulazione di reato per avere falsamente denunciato di essere stato vittima di una rapina da parte di quattro soggetti ignoti;
d) distruzione di armamento militare perché, in qualità di carabiniere in servizio presso la Stazione di Sartirana Lomellina, nelle circostanze indicate al capo a) distruggeva due cartucce e ne disperdeva altre due facenti parte del proprio armamento individuale. In Grugliasco il 27.9.2010.
Con sentenza del 25.1.2012 la Corte di appello di Torino confermava la sentenza del giudice di primo grado, appellata dall'imputato. I giudici di appello evidenziavano in particolare le seguenti risultanze probatorie: 1) dichiarazioni rese da CA SA, immediatamente dopo il ricovero in ospedale e successivamente in qualità di imputato del reato di cessione di droga, in cui affermava ai aver avuto una colluttazione con un italiano che voleva una dose di cocaina senza pagarla e che ad un certo punto aveva estratto una pistola;
aveva cercato di fuggire ma l'altro lo aveva inseguito sparandogli
contro
; era caduto a terra ed a quel punto aveva consegnato allo sparatore le due palline di cocaina che teneva in bocca;
2) dichiarazioni rese da ME DR in sede di interrogatorio di garanzia e successivamente, in cui affermava di aver acquistato una dose di cocaina da un extracomunitario pagandola 40 Euro;
poiché l'extracomunitario pretendeva di essere accompagnato a casa, ed egli si era rifiutato, ne nasceva una colluttazione;
avendo visto l'aggressore raccogliere qualcosa da terra si era spaventato e gli aveva sparato con la pistola di ordinanza;
si era recato al pronto soccorso per farsi curare le ferite senza dire nulla di quanto accaduto inventandosi successivamente la vicenda della rapina;
3) secondo la consulenza medico legale disposta dal pubblico ministero sulle lesioni riportate da CA SA, le caratteristiche ancora ben rilevabili delle cicatrici cutanee intorno ai fori di ingresso e di uscita dei proiettili permettevano di affermare che sia il colpo al torace che quello alla spalla avevano una direzione chiaramente orientata dall'indietro in avanti, e che pertanto la persona offesa era stata attinta alle spalle e non frontalmente. Avverso la sentenza del giudice di appello il difensore ricorre per i seguenti motivi: 1) illogicità della motivazione e violazione di legge nella parte in cui ha ritenuto la utilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in violazione della garanzie previste dall'art. 360 cod. proc. pen., trattandosi di un accertamento irripetibile la cui inutilizzabilita è da ritenersi di natura patologica e quindi rilevabile anche nel corso del giudizio abbreviato;
2) vizio di motivazione nella parte relativa all'esame dei rilievi critici mossi dalla difesa alla consulenza tecnica, con particolare riguardo ai fori di ingresso descritti dal consulente con dimensioni maggiori rispetto a quelli di uscita, circostanza che contrasta pacificamente con l'id quod prerumque accidit, considerata la massima d'esperienza secondo cui il foro di ingresso è tipicamente più piccolo di quello di uscita;
3) violazione di legge e carenza di motivazione con riguardo alle valutazioni delle dichiarazioni rese da CA SA, imputato di reato connesso o collegato, avendo la Corte di appello omesso di verificare l'attendibilità intrinseca e l'esistenza di riscontri;
4) omessa motivazione sul punto relativo alla insussistenza del reato previsto dall'art. 367 cod. pen. (capo c) per l'intrinseca inverosimiglianza del fatto denunciato.
CONSIDERATO IN DIRITTO
Il ricorso è infondato.
1. La Corte di appello ha rigettato l'eccezione della difesa, di inutilizzabilità della consulenza tecnica disposta dal pubblico ministero in violazione della garanzie difensive previste dall'art.360 cod. proc. pen., sul rilievo che "la valutazione delle lesioni non appare accertamento irripetibile atteso che nulla autorizza a credere che quelle cicatrici nel breve tempo fossero esposte a modificazioni"; in ogni caso l'opzione dell'imputato per il giudizio abbreviato comporta la rinuncia ad eccepire la nullità derivante dalla violazione dell'art. 360 cod. proc. pen.. Le argomentazioni del giudice di merito sono corrette. Rientrano nella nozione di accertamenti tecnici "non ripetibili", ai quali si applica la disciplina prevista dall'art. 360 cod. proc. pen., unicamente quelli aventi ad oggetto persone, cose o luoghi soggetti a modificazioni tali da far perdere loro in tempi brevi ogni valenza probatoria in relazione ai fatti oggetto di indagini e di eventuale futuro giudizio (Sez. 6, n. 2999 del 18/11/1992 - dep. 26/03/1993, Cornacchia, Rv. 193598).
Qualora vi sia stata richiesta di rito abbreviato, con l'accettazione da parte dell'imputato del giudizio allo stato degli atti, la scelta operata comporta la rinuncia ad eccepire la nullità di cui all'art.178 c.p.p., lett. c) derivante dalla effettuazione di un accertamento tecnico irripetibile senza dare gli avvisi previsto dall'art. 360 cod. proc. pen. (conforme Sez. 4, n. 360 del 11/11/1994 - dep.
18/01/1995, Presta ed altri, Rv. 201551). A prescindere dalla sanatoria derivante dalla scelta del rito abbreviato, si osserva che l'art. 360 c.p.p., comma 5 commina la sanzione della inutilizzabilità nel solo caso in cui il pubblico ministero, malgrado l'espressa riserva di promuovere incidente probatorio formulata dall'indagato e pur non sussistendo la indifferibilità degli accertamenti, ha ugualmente disposto di procedere. Invece, in caso di omissione degli avvisi previsti dall'art. 360 c.p.p., comma 1 è ravvisabile la sanzione della nullità di ordine generale prevista dall'art. 178 c.p.p., lett. c), la quale non può più esser fatta valere, se non è stata tempestivamente dedotta prima della deliberazione della sentenza di primo grado a norma dell'art. 180 cod. proc. pen. (conforme Sez. 1, n. 3066 del 22/01/1996, Altomare,
Rv. 204301). Nel caso in esame risulta che il ricorrente ha dedotto la inutilizzabilità (rectius nullità) della consulenza tecnica, disposta dal pubblico ministero senza la formulazione degli avvisi previsti dall'art. 360 cod. proc. pen., soltanto con l'atto di appello avverso la sentenza emessa nel giudizio abbreviato, quindi oltre il limite temporale di deducibilità delle nullità di ordine generale a regime intermedio stabilito dall'art. 180 cod. proc. pen.. 2. Al fine di individuare il foro di ingresso del proiettile (e quindi la posizione dello sparatore rispetto alla persona offesa) la Corte di appello ha osservato che "gli elementi che maggiormente possono essere utilizzati al fine di discriminare il foro di ingresso da quello di uscita non sono certamente la dimensione della lesione ma il suo aspetto: la cicatrice dorsale presenta una netta depressione centrale di forma perfettamente circolare, del tutto armonica con la perdita di sostanza che caratterizza il foro di ingresso e che inevitabilmente determina un aspetto depresso;
la cicatrice anteriore invece si presenta rilevata sulla pelle come è ragionevole possa verificarsi a causa di un foro di uscita lineare e lacero" (pag. 11 sentenza). Le argomentazioni del giudice di merito, supportate dalle conclusioni del consulente tecnico, sono prive di vizi logici ed incensurabili nel merito.
3. Contrariamente a quanto affermato nel motivo di ricorso, i giudici di merito hanno vagliato le varie dichiarazioni rese da CA SA, imputato del connesso reato di spaccio di droga, rilevando la sussistenza di elementi di riscontro alla narrazione della persona offesa desumibili in particolare dalle conclusioni della consulenza tecnica.
4. La censura relativa alla inidoneità della falsa denuncia a determinare il pericolo di instaurazione del procedimento penale non è contenuta nei motivi di appello, in cui si è sostenuta l'insussistenza del delitto di simulazione di reato di cui al capo c) poiché l'imputato era stato effettivamente oggetto di una aggressione, anche se compiuta da CA anziché dagli inesistenti ignoti rapinatori. Ne consegue la inammissibilità del motivo di ricorso non dedotto con i motivi di appello ai sensi dell'art. 606 c.p.p., comma 3, non essendo possibile al giudice di legittimità
effettuare la verifica di congruità della motivazione del giudice di appello rispetto ad un punto della decisione non devoluto alla sua cognizione ai sensi dell'art. 597 cod. proc. pen.. A norma dell'art. 616 cod. proc. pen. il ricorrente ME DR deve essere condannato al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.
Così deciso in Roma, il 23 aprile 2013.
Depositato in Cancelleria il 2 luglio 2013