Sentenza 28 febbraio 2000
Massime • 1
In tema di effetto estensivo della sentenza, in base alla lettera e alla "ratio" dell'art. 587, comma primo, cod. proc. pen., una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento dell'appello proposto da alcuni imputati estende i suoi effetti a favore di altro coimputato nel medesimo reato che tale estensione espressamente invochi nel giudizio di appello che sia ancora in corso a suo carico, a seguito di separazione per mere ragioni processuali. Sarebbe del resto contrastante con l'art. 3 Cost. trattare la posizione di tale soggetto, ancora indenne da giudicati sfavorevoli, in modo peggiore rispetto a quelle, formalmente pregiudicate, del non appellante o dell'appellante irrituale.
Commentario • 1
- 1. Tratta di essere umani in acque internazionali (Cass. 3155/14)https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2018
La formulazione letterale dell'art. 10 del codice penale non impone allo Stato italiano di offrire al paese cui lo straniero appartiene la sua estradizione, si da far ritenere che lo straniero possa essere processato in Italia solo dopo che le autorità italiane si siano accertate che il suo Stato di appartenenza non abbia intenzione di chiederne l'estradizione. L'estradizione costituisce una variabile solo eventuale della procedura, nel senso che, di essa, va tenuto conto solo se vi sia stata una effettiva richiesta in tal senso dello Stato di appartenenza dello straniero, ipotesi questa non verificatasi nella specie. L'estradizione, quale forma di cooperazione giudiziaria fra gli Stati, …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2000, n. 7804 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 7804 |
| Data del deposito : | 28 febbraio 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Udienza pubblica
Dott. RENATO FULGENZI - Presidente - del 28/02/2000
1. Dott. BRUNO OLIVA - Consigliere - SENTENZA
2. Dott. UGO SCELFO - Consigliere - N. 403
3. Dott. ANTONIO S. AGRÒ - Consigliere - REGISTRO GENERALE
4. Dott. ARTURO CORTESE - Consigliere - N. 27778/1999
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorsi proposti da
NI UG, n. 16.10.1938 e dal Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma nei confronti del medesimo avverso la sentenza emessa il giorno 11.03.1999 dalla Corte d'appello di Roma;
Visti gli atti, la sentenza denunziata, e i ricorsi;
Udita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Arturo Cortese;
Udito il Pubblico Ministero nella persona del Sostituto Procuratore Generale, Dott. Vincenzo Verderosa,
che ha concluso per l'annullamento senza rinvio perché il fatto non sussiste;
Udito il difensore, avv. Titta Castagnino, che ha concluso come in ricorso.
FATTO
NI UG venne tratto a giudizio innanzi al Tribunale di Velletri per rispondere del reato ex artt. 110 e 323 cpv. cp., perché, con più azioni esecutive del medesimo disegno criminoso, in concorso con altri imputati, nella sua qualità di Segretario Comunale del Comune di Marino abusava dell'ufficio al fine di procurare alla S.p.A. "Opere Pubbliche" un ingiusto vantaggio patrimoniale (assegnazione di un'area edificabile non spettante) e di arrecare un ingiusto danno alla Soc. Coop. "Fiamma Car Uno", esprimendo nelle deliberazioni del 25.11.1989 n. 965 e del 19.06.1991 n. 609 della Giunta Comunale parere di legittimità degli atti nonostante che per gli artt. 35 e 51 della L. 22.10.1971 n. 865 e 32 della L. 08.06.1990 n. 142 la competenza per l'assegnazione dell'area spettasse esclusivamente al Consiglio Comunale e nonostante l'assoluta carenza di motivazione della delibera e il mancato rispetto della preferenza di assegnazione alla Coop. Fiamma Car Uno previsto dall'art. 35, comma 6, della L. 865/71, nonché sottacendo, in relazione alla delibera del 19.06.1991 n. 609, quanto sottolineato da vari gruppi consiliari e che il TAR si era pronunziato per l'illegittimità della delibera 965/89 e che tale sentenza, conosciuta dalla Giunta e dal Segretario, era già esecutiva. Il Tribunale condannava il NI alla pena di anni uno e mesi di reclusione, oltre alla pena accessoria, alle spese e al risarcimento dei danni in favore delle costituita parte civile. Con sentenza del 11.03.1999 la Corte d'appello di Roma - dopo che con sentenza del 02.07.1998, passata in giudicato, gli altri coimputati erano stati assolti per insussistenza del fatto - dichiarava non doversi procedere nei confronti del NI limitatamente al fatto di cui alla delibera del 19.06.1991 n. 609, perché estinto per prescrizione, e lo assolveva dall'episodio di cui alla delibera del 25.07.1989 n. 965 per non aver commesso il fatto, confermando le statuizioni civili della sentenza di primo grado. Hanno proposto ricorso il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d'appello di Roma e il prevenuto.
Il P.G. deduce, col primo motivo, la violazione dell'art. 587 cpp., dovendosi nella specie applicare per estensione al NI la sentenza della Corte d'appello di Roma del 02.07.1998 (passata in giudicato il 28.10.1998) che, assolvendo con la formula "perché il fatto non sussiste" tutti gli altri coimputati, aveva escluso in radice l'esistenza stessa del reato nella sua materialità. Col secondo motivo il P.G. denuncia l'omessa motivazione sul punto da parte della Corte d'appello, che non si è neanche posta il problema, che aveva costituito apposito motivo di impugnazione. Col terzo e ultimo motivo il P.G. lamenta la illogicità della motivazione, posto che la Corte di merito, concludendo per un quadro probatorio dubitativo, doveva adottare la formula assolutoria piena giusta il dettato dell'art. 530 cpp. Il NI, oltre a far proprie, col primo motivo, le censure sollevate dal P.G., deduce, col secondo motivo, la violazione dell'art. 578 cpp, lamentando che la Corte territoriale ha confermato le statuizioni civili della sentenza di primo grado semplicemente per la mancanza della prova positiva dell'innocenza dell'imputato, laddove avrebbe dovuto, al riguardo, prendere piena cognizione della causa.
Col terzo e ultimo motivo il prevenuto lamenta omessa motivazione sul rilievo che la natura e il contenuto del parere di legittimità espresso dal Segretario alla stregua della legge 142/90 dovesse limitarsi alla mera regolarità procedimentale della delibera.
DIRITTO
È fondato il primo motivo del ricorso proposto dal P.G. (con conseguente assorbimento di tutti gli altri motivi formulati nei due ricorsi).
Non c'è dubbio, invero, che secondo la lettera e la "ratio" del disposto di cui al primo comma dell'art. 587 cpp., una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento dell'appello proposto da coimputati nel medesimo reato estende i suoi effetti a favore di altro coimputato, che tale estensione espressamente invochi, nel giudizio di appello che sia ancora in corso, a seguito di separazione per mere ragioni processuali, a carico del medesimo.
Non c'è,infatti, alcuna ragione, conciliabile col principio di cui all'art. 3 Cost., per trattare la posizione di quest'ultimo, ancora indenne da giudicati sfavorevoli, in modo peggiore rispetto a quelle deteriori, in quanto formalmente pregiudicate, del non appellante o dell'appellante irrituale.
L'impugnata sentenza deve pertanto essere annullata senza rinvio con applicazione della stessa formula assolutoria della sentenza emessa nei confronti dei coimputati.
P.Q.M.
visti gli artt. 615 e 620 c.p.p., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché il fatto non sussiste.
Così deciso in Roma, il 28 febbraio 2000.
Depositato in Cancelleria il 5 luglio 2000