Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2000, n. 7804
CASS
Sentenza 28 febbraio 2000

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

In tema di effetto estensivo della sentenza, in base alla lettera e alla "ratio" dell'art. 587, comma primo, cod. proc. pen., una sentenza assolutoria definitiva per insussistenza del fatto emessa in accoglimento dell'appello proposto da alcuni imputati estende i suoi effetti a favore di altro coimputato nel medesimo reato che tale estensione espressamente invochi nel giudizio di appello che sia ancora in corso a suo carico, a seguito di separazione per mere ragioni processuali. Sarebbe del resto contrastante con l'art. 3 Cost. trattare la posizione di tale soggetto, ancora indenne da giudicati sfavorevoli, in modo peggiore rispetto a quelle, formalmente pregiudicate, del non appellante o dell'appellante irrituale.

Commentario1

  • 1Tratta di essere umani in acque internazionali (Cass. 3155/14)
    https://canestrinilex.com/risorse/category/articoli · 23 settembre 2018

    La formulazione letterale dell'art. 10 del codice penale non impone allo Stato italiano di offrire al paese cui lo straniero appartiene la sua estradizione, si da far ritenere che lo straniero possa essere processato in Italia solo dopo che le autorità italiane si siano accertate che il suo Stato di appartenenza non abbia intenzione di chiederne l'estradizione. L'estradizione costituisce una variabile solo eventuale della procedura, nel senso che, di essa, va tenuto conto solo se vi sia stata una effettiva richiesta in tal senso dello Stato di appartenenza dello straniero, ipotesi questa non verificatasi nella specie. L'estradizione, quale forma di cooperazione giudiziaria fra gli Stati, …

     Leggi di più…

Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 28/02/2000, n. 7804
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 7804
Data del deposito : 28 febbraio 2000

Testo completo