Sentenza 28 aprile 2011
Massime • 1
In tema di determinazione della pena nel reato continuato, deve ritenersi congruamente motivata la sentenza che faccia riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati; non sussiste, invece, l'obbligo di specifica motivazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base.
Commentari • 3
- 1. Le Sezioni Unite Pizzone su continuazione, determinazione della pena e obbligo di motivazione.Avvocato Del Giudice · https://www.avvocatodelgiudice.com/ricerca-contenuti-articoli · 19 ottobre 2022
Nota a sentenza La massima:Il giudice, laddove riconosca il vincolo di continuazione tra reati, ex art. 81 c.p., nella determinazione della pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ciascuno dei reati satelliti. Indice: 1. La vicenda 2. La questione di diritto 3. Gli orientamenti sul punto 4. La soluzione 5. La sentenza 5.1 Fatto 5.2 Diritto 5.3 PQM 1. La vicenda La Corte di appello di Roma, riformando la sentenza di primo grado, aveva rideterminato la pena inflitta dal giudice di prime cure nei confronti di uno degli imputati, riconoscendo l'esistenza del …
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In tale pronuncia, dopo un lungo e ben articolato ragionamento giuridico, si afferma il principio di diritto secondo il quale, ove riconosca la continuazione tra reati, ai sensi dell'art. 81 c.p., il giudice, nel determinare la pena complessiva, oltre ad individuare il reato più grave e stabilire la pena base per tale reato, deve anche calcolare e motivare l'aumento di pena in modo distinto per ognuno dei reati satellite. Indice: Il fatto I motivi addotti nel ricorso per Cassazione Le questioni prospettate nell'ordinanza di rimessione Le valutazioni giuridiche formulate dalle Sezioni Unite Conclusioni Il fatto La Corte di Appello di Roma parzialmente riformava una pronuncia emessa …
Leggi di più… - 3. Cassazione: l'esposizione del lavoratore all'amianto può configurare l'omicidio colposo a carico del datore di lavoroRedazione Studio Legale Leotta · https://www.lavoroediritto.it/ · 30 agosto 2012
Il datore di lavoro risponde di omicidio colposo per la morte del lavoratore esposto all'amianto anche se il decesso avviene in tarda età. Lo ha deciso la Corte di Cassazione con la sentenza n. 33311/2012, con la quale ha ritenuto “ovvio che a configurare il delitto di omicidio è bastevole l'accelerazione della fine della vita. Pertanto, di nessun significato risulta l'affermazione che taluna delle vittime venne a decedere in età avanzata. La morte infatti costituisce limite certo della vita e a venir punita è la sua ingiusta anticipazione per opera di terzi, sia essa dolosa che colposa”. LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE QUARTA PENALE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. …
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. V, sentenza 28/04/2011, n. 27382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 27382 |
| Data del deposito : | 28 aprile 2011 |
Testo completo
In nome del Popolo italiano 27 382 / 1 1 REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
QUINTA SEZIONE PENALE
Composta da: UDIENZA PUBBLICA
Dott. ALFONSO AMATO
- Presidente - DEL 28.4.2011
Dott. MARIO ROTELLA Consigliere
- Consigliere - SENTENZA N. 1143 Dott. PIERO SAVANI
Dott. CARLO ZAZA - Consigliere rel. Dott. PAOLO DEMARCHI ALBENGO - Consigliere - R. G. N.31894/10
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
sui ricorsi proposti da
1. FR LI, nato a [...] l'[...]
e dal difensore di
ZO OR, nato a [...] il [...] avverso la sentenza della Corte d'Appello di Venezia in data 24.5.2010
visti gli atti, il provvedimento impugnato ed i ricorsi;
udita la relazione svolta dal Consigliere Carlo Zaza;
udito il Procuratore Generale in persona del Dott. Oscar Cedrangolo, che ha concluso per l'annullamento senza rinvio della sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria, da rideterminarsi in €.
1.000 per ZO ed €.
1.100 per
FR;
RITENUTO IN FATTO
1. Con la sentenza impugnata, in parziale riforma della sentenza del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Bassano del Grappa in data
29.5.2009, FR LI e ZO OR venivano condannati alle rispettive pene di anni cinque di reclusione ed €.
1.166 di multa e di anni quattro, mesi sei e giorni venti di reclusione ed €.
1.100 di multa per il reato continuato di
FR altresì all'art.648 cod. pen...
Gli imputati venivano in particolare ritenuti responsabili del furto della somma di €.154.000 commesso il 24.12.2007 in danno dei magazzini di abbigliamento Nico di San Zeno in Cassola (capo B) e di quello della somma di
€.66.453,45 commesso il 14.4.2008 in danno del centro commerciale Alta Sfera
di Mosciano S. EL (capo G), entrambi realizzati facendo esplodere le casseforti degli esercizi con un innesto elettrico dopo averle saturate con una miscela di ossigeno ed acetilene, della fabbricazione in entrambe le occasioni, con l'operazione appena descritta, di un prodotto esplodente non riconosciuto
(capi C e H), e del tentato furto del denaro contenuto nella cassa continua del centro commerciale Il Mercatone di Noventa Padovana, commesso il 17.3.2008
portandosi sul luogo con bombole di ossigeno ed acetilene, spruzzando schiuma nei sensori dell'impianto di allarme e predisponendo una via di fuga lungo il fiume che costeggiava il centro aprendo varchi di una recinzione e forzando il lucchetto di una barca (capo E). Il FR era altresì ritenuto responsabile della ricettazione di bombole, regolatori di pressione, un compressore,
attrezzatura per assistenza ed altri strumenti provento di furto in danno della ditta Saldoteck di Brugine.
La responsabilità degli imputati era ritenuta sulla base delle ammissioni degli stessi in ordine ai fatti di cui ai capi B, C, E ed I, dell'analogia nel modus operandi del furto di cui ai capi G e H rispetto agli altri contestati e degli esiti delle localizzazioni satellitari in ordine alla presenza degli imputati sul luogo e nel momento del furto da ultimo menzionato.
2. I ricorrenti deducono:
2.1. violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di tentato furto di cui al capo E, osservandosi nell'interesse del FR che la sentenza impugnata si fondava solo suile dichiarazioni del direttore del centro commerciale AS ND senza specificare le modalità operative del ritenuto tentativo e non valutando il carattere di mero atto preparatorio del sopralluogo realizzato dagli imputati, e rilevandosi nell'interesse dell'ZO l'erronea considerazione della acquisita sentenza irrevocabile del Giudice per l'udienza preliminare presso il Tribunale di Teramo in data 28.1.2010, con la quale i coimputati AG ER e CE ND venivano dichiarati non punibili per desistenza, sulla base del travisamento delle dichiarazioni rese in quella sede dal
AS in merito alla percepibilità della riattivazione del sistema di allarme "
manomesso ed alla possibilità che esso costituisse fattore esterno tale da escludere la desistenza volontaria;
2.2. carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine all'affermazione di responsabilità degli imputati per le condotte di furto e fabbricazione di sostanza esplodente di cui ai capi Ge H, osservandosi che con la già menzionata sentenza teramana i coimputati AG e CE venivano assolti per gli stessi fatti, e che la responsabilità degli imputati veniva illogicamente desunta da elementi equivoci;
2.3. violazione di legge e carenza, illogicità e contraddittorietà della motivazione in ordine alla determinazione della pena, lamentandosi per il FR
l'omessa motivazione sugli aumenti di pena per la continuazione e la determinazione della pena pecuniaria in misura superiore a quella stabilita in primo grado, e per l'ZO l'applicazione dell'aumento per la recidiva nonostante la riqualificazione dei fatti di fabbricazione di esplosivi, originariamente contestati quali reati di cui all'art. 1 legge n.895 del 1967, nel reato di cui all'art.24 legge n.110 del 1975, che rendeva facoltativo l'aumento, la cura mostrata dall'imputato nell'evitare pericoli per l'incolumità delle persone ed il carattere risalente dei precedenti penali.
CONSIDERATO IN DIRITTO
1. I motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità degli imputati per il reato di tentato furto di cui al capo E sono infondati.
La manomissione dell'impianto di allarme del centro commerciale, che la sentenza impugnata evidenziava essere stata ripresa dalle telecamere del sistema di videosorveglianza, non può evidentemente essere qualificata come sopralluogo o atto meramente preparatorio, e è operazione comunque logicamente qualificabile come idonea e diretta in modo non equivoco alla commissione del furto.
In ordine alla tesi difensiva della desistenza i giudici di merito non erano poi in alcun modo vincolati dalle conclusioni dell'acquisita sentenza irrevocabile emessa nei confronti dei coimputati AG e CE, oggetto di libero apprezzamento unitamente agli altri elementi di prova (Sez. 6, n.47314 del
12.11.2009, imp. Cento, Rv.245483). Le predette conclusioni venivano nella specie disattese motivando dettagliatamente in base ad un'inesatta valutazione effettuata in quella sede sulle dichiarazioni del teste AS in ordine visibilità dall'esterno della riattivazione del sistema di allarme, tale da costituire fattore impeditivo della consumazione del furto ed estraneo alla volontà degli imputati, integrante in quanto tale circostanza ostativa alla configurabilità della desistenza
(Sez.4, n.32145 del 24.6.2010, imp. Sergi, Rv.248183); e rispetto a questa
2 argomentazione, priva di manifeste illogicità, i ricorrenti propongono unicamente una diversa lettura del dato probatorio, estranea all'oggetto del giudizio di legittimità.
2. Infondati sono altresì i motivi di ricorso relativi all'affermazione di responsabilità degli imputati per le condotte di furto e fabbricazione di sostanza esplodente di cui ai capi G e H.
La sentenza impugnata era sul punto congruamente motivata con riferimento agli esiti del controllo satellitare, che localizzava le autovetture del
FR e dell'ZO presso un parcheggio di Padova dal quale i veicoli dei coimputati AG e CE partivano e presso il quale le stesse ritornavano in momenti immediatamente precedenti e successivi al furto e dopo essere state segnalate nella zona di commissione dello stesso, alla stretta analogia delle invero particolari modalità esecutive del furto rispetto a quelle dei reati per i quali il FR e l'ZO avevano ammesso la loro responsabilità ed alla mancanza di una versione alternativa degli imputati in ordine alla loro presenza sul luogo di realizzazione del reato. Anche in questo caso le difformi e per quanto detto non vincolanti conclusioni dell'acquisita sentenza teramana erano criticate in base ad una dettagliata ricostruzione dei movimenti dei veicoli;
la motivazione non presente dunque neppure per questo aspetto profili di manifesta illogicità.
3. Parzialmente fondati sono invece i motivi di ricorso relativi alla determinazione delle pene.
La commisurazione delle sanzioni era per il vero adeguatamente motivata, in termini generali, con riferimento alle modalità dei fatti ed ai precedenti penali specifici degli imputati;
né è necessaria una specifica giustificazione per gli aumenti di pena a titolo di continuazione, valendo a questi fini le ragioni a sostegno della quantificazione della pena-base (Sez. 5, n.11945 del 22.9.1999, imp. De Rosa, Rv.214857). erroneamente le peneLa sentenza impugnata individuava tuttavia pecuniarie in misura superiore rispetto a quelle inflitte in primo grado, in mancanza di impugnazione del pubblico ministero sul punto. Il provvedimento deve pertanto essere annullato limitatamente a questo aspetto, rideterminando la pena della multa nella misura stabilita in primo grado in €.
1.000 per ZO e in €.
1.100 per FR.
Q
P. Q. M.
Annulla senza rinvio la sentenza impugnata limitatamente alla pena pecuniaria nei confronti di entrambi i ricorrenti, rideterminando la stessa in €.
1.000 per
ZO e in €.
1.100 per FR.
Rigetta nel resto i ricorsi.
Così deciso in Roma il 28.4.2011
If Presidente
Il Consigliere estensore
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DEPOSITATA IN CANCELLERIA
addi 13 LUG 2011
IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
Carmela Lanzuise мнjoy ou
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