Sentenza 11 aprile 2000
Massime • 1
In tema di presentazione dell'impugnazione, l'inammissibilità prevista dall'art. 591 per l'inosservanza delle formalità prescritte dall'art. 582 cod. proc. pen. si configura solamente ove vi sia concreta incertezza sulla legittima provenienza del gravame dal soggetto titolare del relativo diritto e non anche quando l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame del documento. L'inammissibilità, pertanto, può essere pronunciata soltanto se la violazione, che è addebitabile al pubblico ufficiale ricevente, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione (altrimenti doverosa) della legittima provenienza dell'atto, ne', in proposito, alcun onere di controllo può essere ascritto a colui che lo presenta sull'operato della persona addetta a riceverlo. (In applicazione di tale principio la Corte ha ritenuto ammissibile l'appello cautelare - di cui il ricorrente lamentava la mancata indicazione del soggetto che lo aveva presentato e del pubblico ufficiale ricevente - proposto dal pubblico ministero con atto recante l'intestazione della procura della Repubblica, la firma del magistrato ed il timbro dell'ufficio, nonché il timbro dell'ufficio ricevente, con l'indicazione della data e la sottoscrizione del pubblico ufficiale addetto).
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. II, sentenza 11/04/2000, n. 2017 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2017 |
| Data del deposito : | 11 aprile 2000 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Camera di consiglio
1. Dott. Vincenzo Valente Presidente del 11/04/2000
2. Dott. Antonio Morgigni Consigliere SENTENZA
3. Dott. Ernesto Perna La Torre Consigliere N.2017
4. Dott. Lionello Marini Consigliere REGISTRO GENERALE
5. Dott. Maria Rosaria Cultrera Consigliere N.07724/2000
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A
sul ricorso proposto da
MA CO, n. Catania 9.9.77
avverso l'ordinanza 14.12.99 del tribunale di Catania;
Sentita la relazione fatta dal Consigliere Dott. Antonio Morgigni;
Sentita la requisitoria del Sostituto Procuratore Generale Dr. V. Meloni, che ha concluso per l'inammissibilità
Svolgimento dal processo.
Il tribunale di Catania il 14 dicembre 1999, su appello del pubblico ministero, ha ripristinato la misura della custodia cautelare in carcere, revocata dal g.i.p. del medesimo ufficio nei confronti di ED CI, indagato per rapina.
Ricorre l'indagato, deducendo la violazione degli artt. 309 comma 4 e 311 comma 2 cod. proc. pen., in quanto il ricorso non è stato depositato presso la cancelleria competente, ma è stato inoltrato direttamente in Cassazione, che, poi, ha trasmesso il gravame al tribunale, qualificandolo come appello. Il gravame sarebbe inammissibile, perché manca l'indicazione del soggetto che lo ha presentato e del pubblico ufficiale che lo ha ricevuto. Motivi della decisione.
Il ricorso è infondato.
Non ignora il collegio che la sesta sezione con sentenza n. 0 1349 del 20/05/98 (c.c. 14/04/98 rv. 211731 imp. Raciti) ha ritenuto che l'indicazione del soggetto che presenta l'appello in materia cautelare sia prevista a pena d'inammissibilità, essendo onere dell'interessato verificare l'osservanza della formalità. Reputa, però, di non dovere condividere questo orientamento nella sua formulazione più restrittiva.
La statuizione di cui all'art. 582 cod. proc. pen., relativa all'indicazione della persona che presenta l'impugnazione, ha la finalità di conferire certezza alla provenienza dell'atto d'impugnazione ad alla sua riferibilità al soggetto che risulta averlo sottoscritto. La menzionata norma non si esaurisce, però, in una disposizione meramente formale, la cui inosservanza determina in modo automatico l'inammissibilità in virtù dell'art. 591 cod. proc. pen.. Tale conseguenza si verifica soltanto quando vi sia concreta incertezza sul soggetto titolare del diritto d'impugnazione e non anche quando l'identità della persona appaia desumibile dal complessivo esame del documento. L'attestazione di ricezione, in assenza di elementi di equivocità tali da far ragionevolmente dubitare della legittima provenienza del gravame medesimo dal soggetto titolare del diritto di impugnazione, è sufficiente ad evitare la declaratoria d'inammissibilità, che deve essere pronunziata soltanto se, l'inosservanza, essendo addebitabile al pubblico ufficiale, assuma caratteristiche tali da far escludere anche la possibilità della presunzione (altrimenti doverosa) della legittimità dell'atto. Nessun onore di controllo può essere ascritto a colui che presenta l'impugnazione sull'operato della persona addetta a riceverla.
(conf. sez. 1 sent. 01289 del 14/05/91 c.c. 14/03/91 rv.187970 imp. Leanza e, più specificamente sull'impugnazione del pubblico ministero sez. 1 sent. 0 1448 del 04/12/92 c.c. 02/04/92 rv. 192476 imp. Liberati).
Nella specie, contrariamente all'assunto del ricorrente, l'atto d'impugnazione reca l'intestazione "Procura distrettuale della Repubblica Catania" e la firma del pubblico ministero Giovanni Cariolo con il timbro di quell'ufficio.
Sulla prima pagina v'è, poi, il timbro del tribunale di Catania sezione del giudice per le indagini preliminari con la data 20 febbraio 1999 l'orario 13,35 e la sottoscrizione del pubblico ufficiale che ha ricevuto l'atto.
Consegue la condanna al pagamento delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali;
si provveda a norma dell'art. 94 disp. att. cod. proc. pen.. Così deciso in Roma, il 11 aprile 2000.
Depositato in Cancelleria il 11 maggio 2000