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13 luglio 2011
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19 aprile 2016
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Art. 18. Relazione illustrativa del progetto preliminare
(art. 19, d.P.R. n. 554/1999) 1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita' dell'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:
a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si e' giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresi', tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale;
c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.
Nel dettaglio:
a) scelta delle alternative:
* descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.); * illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonche' delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali.
b) progetto della soluzione selezionata:
* descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
* esposizione della fattibilita' dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilita' ambientale, ed in particolare:
* l'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;
* l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
* aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;
* accertamento in ordine alla disponibilita' delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalita' di acquisizione, ai prevedibili oneri;
* l'accertamento della disponibilita' dei pubblici servizi e delle modalita' dei relativi allacciamenti;
* accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
* indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
* cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attivita' di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
* indicazioni su accessibilita', utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
c) aspetti economici e finanziari:
* calcoli estimativi giustificativi della spesa;
* l'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;
* quadro economico;
* sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
* risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.
2. La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
(art. 19, d.P.R. n. 554/1999) 1. La relazione illustrativa, secondo la tipologia, la categoria e la entita' dell'intervento, salva diversa motivata determinazione del responsabile del procedimento, si articola nei seguenti punti:
a) scelta delle alternative: riepiloga tutti i dati e le considerazioni sulla base dei quali si e' giunti alla determinazione della soluzione progettuale migliore (soluzione selezionata) riportando altresi', tramite elaborati grafici, le soluzioni progettuali alternative prese in esame;
b) descrizione puntuale del progetto della soluzione selezionata e indicazioni per la prosecuzione dell'iter progettuale;
c) riepilogo degli aspetti economici e finanziari del progetto.
Nel dettaglio:
a) scelta delle alternative:
* descrizione generale corredata da elaborati grafici redatti anche su base cartografica delle soluzioni progettuali analizzate, caratterizzate sotto il profilo funzionale, tecnico (aspetti geologici, geotecnici, idrologici, idrogeologici, di traffico, strutturali, impiantistici, ecc.) e sotto il profilo dell'inserimento ambientale (aspetti urbanistici, archeologici, vincolistici, ecc.); * illustrazione delle ragioni della soluzione selezionata sotto il profilo localizzativo, funzionale ed economico, nonche' delle problematiche connesse all'inserimento ambientale, alle preesistenze archeologiche e alla situazione complessiva della zona, con riferimento alle altre possibili soluzioni;
ove l'intervento preveda l'adeguamento o l'ampliamento di opere esistenti, il progetto espone chiaramente le caratteristiche dell'opera esistente, le motivazioni che hanno portato a tale scelta e l'esame di possibili alternative anche parziali.
b) progetto della soluzione selezionata:
* descrizione dettagliata della soluzione selezionata;
* esposizione della fattibilita' dell'intervento, documentata anche attraverso i risultati dello studio di prefattibilita' ambientale, ed in particolare:
* l'esito delle indagini geologiche, idrologiche e idrauliche, di traffico, geotecniche ed archeologiche di prima approssimazione delle aree interessate;
* l'esito degli accertamenti in ordine agli eventuali vincoli di natura storica, artistica, archeologica, paesaggistica o di qualsiasi altra natura interferenti sulle aree o sugli immobili interessati;
* aspetti funzionali ed interrelazionali dei diversi elementi del progetto anche in riferimento al quadro delle esigenze e dei bisogni da soddisfare di cui all'articolo 15, comma 6, lettera c); nel caso di opere puntuali, la relazione ne illustra le caratteristiche architettoniche;
* accertamento in ordine alla disponibilita' delle aree ed immobili da utilizzare, alle relative modalita' di acquisizione, ai prevedibili oneri;
* l'accertamento della disponibilita' dei pubblici servizi e delle modalita' dei relativi allacciamenti;
* accertamento in ordine alle interferenze con pubblici servizi presenti lungo il tracciato, la proposta di soluzione ed i prevedibili oneri;
* indirizzi per la redazione del progetto definitivo;
* cronoprogramma delle fasi attuative, con l'indicazione dei tempi massimi di svolgimento delle varie attivita' di progettazione, approvazione, affidamento, esecuzione e collaudo;
* indicazioni su accessibilita', utilizzo e manutenzione delle opere, degli impianti e dei servizi esistenti.
c) aspetti economici e finanziari:
* calcoli estimativi giustificativi della spesa;
* l'eventuale articolazione dell'intervento in stralci funzionali e fruibili, ovvero in tratte funzionali e fruibili per le opere a rete;
* quadro economico;
* sintesi delle forme e fonti di finanziamento per la copertura della spesa;
* risultati del piano economico e finanziario per gare in concessione.
2. La relazione da' chiara e precisa nozione di quelle circostanze che non possono risultare dai disegni e che hanno influenza sulla scelta e sulla riuscita del progetto.
((16)) --------------- AGGIORNAMENTO (16)
Il D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 ha disposto (con l'art. 217, comma 1, lettera u)) che il presente articolo e' abrogato con effetto dalla data di entrata in vigore degli atti attuativi del D.Lgs. 18 aprile 2016, n. 50 , i quali operano la ricognizione delle disposizioni del presente regolamento di esecuzione da esse sostituite.
Commentari • 218
- 1. Ristrutturazioni Aziendalihttps://www.ilcaso.it/ · 78.52219
[…] I finanziamenti nel Codice, i finanziamenti ponte (art .99 comma 5), interinali (art. 99 commi I-IV) e in esecuzione (art. 101); 4.1 La finanza “ponte” (art. 99, comma 5, CCII). 4.2 La finanza “interinale” (art. 99, […] da costruire anche in funzione della rilevazione tempestiva della crisi dell'impresa e della perdita della continuità aziendale, e al fine di attivare, senza indugio, l'adozione e l'attuazione di uno degli strumenti previsti dall'ordinamento per il superamento della crisi ed il recupero della continuità aziendale. […]
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Giurisprudenza • 290
- 1. Cass. pen., sez. VI, sentenza 14/05/2014, n. 20527Massima: […] comma primo, lett. r), l. n. 69 del 2005, disponendo l'esecuzione nello Stato della pena inflitta al cittadino italiano (o al cittadino di altro Paese dell'Unione legittimamente residente o dimorante in Italia) è tenuta al formale riconoscimento della sentenza su cui si fonda il m.a.e. secondo quanto previsto dal D.Lgs. 7 settembre 2010, n. 161 (contenente disposizioni per conformare il diritto interno alla decisione quadro 2008/909/GAI del 27 aprile 2008, […] ai fini della loro esecuzione nell'Unione Europea), anche per verificare la compatibilità della pena irrogata con la legislazione italiana, qualora pure il Paese richiedente abbia dato attuazione alla predetta decisione quadro.Leggi di più...
- mandato di arresto europeo·
- condizioni·
- consegna per l'estero·
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- rapporti giurisdizionali con autorità straniere